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Document 52003PC0643

Proposta di decisione del Consiglio recante adattamento dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione Europea, a seguito della riforma della politica agricola comune

/* COM/2003/0643 def. - CNS 2003/0253 */

52003PC0643

Proposta di decisione del Consiglio recante adattamento dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione Europea, a seguito della riforma della politica agricola comune /* COM/2003/0643 def. - CNS 2003/0253 */


Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO recante adattamento dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione Europea, a seguito della riforma della politica agricola comune

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

RIFORMA DELLA PAC E ADATTAMENTO NELLA PROSPETTIVA DELL'ALLARGAMENTO

1. Introduzione

In data 29 settembre 2003 il Consiglio ha adottato un pacchetto di riforma che comporta modifiche significative dell'acquis su cui si erano basati i negoziati di adesione. Attualmente i testi relativi alla riforma della PAC non tengono conto dei risultati di tali negoziati, né dello stesso allargamento. Si ravvisa pertanto la necessità di adattare, prima dell'adesione, sia l'atto di adesione, sia i testi relativi alla riforma della PAC, in modo da garantire la completezza e la compatibilità reciproca di tali testi legislativi in modo che possano essere applicati nella Comunità allargata. In particolare si ravvisa la necessità di:

- adattare gli allegati dell'atto di adesione relativi alla PAC, in modo da integrare i risultati dei negoziati nel nuovo acquis (questo sarà necessario nei casi in cui i riferimenti contenuti nell'atto di adesione risultino superati o in cui i risultati dei negoziati non siano immediatamente compatibili con la PAC riformata);

- adattare i testi relativi alla riforma della PAC in modo che possano essere applicati nei nuovi Stati membri, incorporandovi i risultati dei negoziati che altrimenti andrebbero perduti.

Per conseguire questi due obiettivi la Commissione ha elaborato due proposte legislative, rispettivamente una proposta di decisione è una proposta di regolamento, entrambe basate sui seguenti principi ispiratori:

- la natura e i principi fondamentali del pacchetto approvato a Copenaghen devono essere rispettati ed applicati ad eventuali nuovi elementi. Non deve prodursi alcuna "erosione" delle condizioni di adesione negoziate dai paesi aderenti;

- nei casi in cui la riforma della PAC introduca elementi nuovi non presi in considerazione nel corso dei negoziati agricoli dell'adesione, i nuovi Stati membri dovranno essere trattati come gli Stati membri attuali, tranne qualora ciò sia in contrasto col principio fondamentale di cui sopra;

- gli adattamenti devono essere limitati allo stretto necessario;

- i nuovi Stati membri devono essere al più presto integrati in maniera armoniosa nella PAC riformata.

La presente proposta illustra gli adattamenti dell'atto di adesione resi necessari dalla riforma della politica agricola comune. La decisione proposta si fonda pertanto sull'articolo 23 dell'atto di adesione.

2. Descrizione della proposta

Introduzione progressiva dei pagamenti diretti

La riforma della PAC, che istituisce nuovi pagamenti diretti per le colture energetiche e la frutta a guscio, prevede anche un taglio supplementare dei prezzi nel settore lattiero-caseario, che va ad aggiungersi a quello già approvato con l'Agenda 2000, e parallelamente un aumento dei pagamenti diretti compensativi nel settore lattiero-caseario (che peraltro entrerà in vigore a partire dal 2004 anziché dal 2005). Nel rispetto dell'impostazione generale adottata a Copenaghen per i pagamenti diretti, i nuovi pagamenti diretti non saranno erogati integralmente ai nuovi Stati membri, ma saranno applicati secondo il calendario di introduzione progressiva previsto per tutti gli altri pagamenti diretti (25%, 30%, 35% ecc.). Questo principio è coerente con il riferimento al livello "allora applicabile" dei pagamenti diretti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1259/1999, che costituisce un riferimento dinamico, suscettibile di modifica in qualsiasi momento. È inoltre coerente con l'esigenza di rispettare il massimale di Bruxelles e con i motivi di ordine agroeconomico che stanno alla base dell'introduzione progressiva (ad esempio la volontà di agevolare la ristrutturazione, anziché di ostacolarla).

Regime del pagamento unico per superficie (RPUS)

Nonostante la futura introduzione del regime di pagamento unico, è opportuno mantenere il regime di pagamento unico per superficie previsto dall'atto di adesione per i seguenti motivi:

- il regime RPUS è il frutto dei negoziati;

- il regime RPUS è molto più semplice da applicare del regime di pagamento unico (RPU), in quanto include tutta la superficie agricola utilizzata e scompaiono sia tutti i pagamenti accoppiati in settori specifici sia il regime del set-aside;

- non sarebbe pensabile che i nuovi Stati membri applichino il regime di pagamento unico a partire dal 2004, mentre nei 15 attuali Stati membri tale regime entrerà in vigore solo a partire dal 2005;

- pur se auspicabile, i nuovi Stati membri non avrebbero abbastanza tempo per prepararvisi in modo adeguato.

Per questi motivi le proposte mantengono il regime di pagamento unico per superficie nell'ambito della PAC riformata e prevedono i necessari adeguamenti tecnici perché esso possa essere applicato nella forma che scaturisce dai negoziati. In proposito, le proposte chiariscono che la facoltà temporanea lasciata agli attuali Stati membri di non applicare il regime di pagamento unico fino alla fine del 2006 non si applica invece ai nuovi Stati membri. In altre parole questo significa che i nuovi Stati membri non potranno abbandonare il regime RPUS per tornare indietro a quello classico dei pagamenti diretti prima del 2007, ma avranno soltanto la possibilità di passare al regime di pagamento unico.

Pagamenti diretti nazionali complementari ('topping-up')

La presente proposta prevede tre diversi scenari per mantenere il principio della concessione di aiuti nazionali complementari nell'ambito della PAC riformata:

- pagamenti complementari nell'ambito del regime classico fino alla fine del 2006,

- pagamenti complementari nell'ambito del regime di pagamento unico a partire dal 2005,

- pagamenti complementari nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie.

Le proposte tengono anche conto delle due formule di concessione di pagamenti complementari nazionali previste dall'atto di adesione, ossia:

- la formula del 30%, vale a dire un aumento di 30 punti percentuali dei pagamenti diretti concessi dall'UE (il che significa che gli agricoltori percepiscono un pagamento massimo del 55% nel primo anno, del 60% nel secondo anno, del 65% nel terzo anno ecc.); oppure

- la formula preadesione, ossia un aumento dei pagamenti diretti concessi dall'UE fino a raggiungere il livello del sostegno preadesione, più x punti percentuali (dove x = 10% per tutti i paesi salvo la Slovenia, dove x è uguale al 10% nel 2004, al 15% nel 2005, al 20% nel 2006 e al 25% a partire dal 2007).

La presente proposta coglie anche l'occasione, offerta dalle modifiche introdotte dalla riforma della PAC, per semplificare, a partire dal 2005, le modalità dei pagamenti complementari nell'ambito del regime RPUS concordate nel corso dei negoziati di adesione. L'opzione semplificata sotto illustrata è auspicabile nella misura in cui riduce l'onere amministrativo altrimenti imposto nell'ambito del regime RPUS dalle regole in materia di pagamenti diretti complementari e nella misura in cui rende la concessione di tali pagamenti complementari del tutto compatibile con i principi fondamentali della riforma della PAC.

Concretamente l'attuale proposta permette di procedere come segue.

Fino alla fine del 2006 continua ad essere possibile erogare pagamenti nazionali complementari nell'ambito del regime classico, lasciando sostanzialmente invariate le norme previste dall'atto di adesione.

Per quanto riguarda i pagamenti nazionali complementari nell'ambito del nuovo regime di pagamento unico (RPU), le modalità varieranno lievemente in funzione della formula prescelta dai nuovi Stati membri. In base alla formula del 30%, tutti i pagamenti potrebbero subire un incremento globale massimo di 30 punti percentuali, che si tratti di pagamenti basati su diritti, di pagamenti nell'ambito di regimi accoppiati oppure di massimali previsti per regimi parzialmente accoppiati. In base alla formula preadesione, i pagamenti complementari nell'ambito di regimi rimasti accoppiati continueranno ad essere erogati come programmato, ossia nei limiti del livello preadesione più x punti percentuali (cfr. sopra). Per quanto riguarda infine i regimi confluiti nel sistema di pagamento unico per azienda, la concessione di pagamenti complementari sarà un po' più complessa e si articolerà in due fasi. La prima fase consisterà nell'addizionare tutti gli aiuti diretti preadesione erogati nei settori interessati (maggiorati di x punti percentuali) per stabilire in che misura il cumulo di tali aiuti sia superiore ai pagamenti diretti di base erogati dall'UE. La differenza costituirà la dotazione finanziaria totale riservata ai pagamenti complementari nella regione considerata. La seconda fase consisterà nel ripartire tale dotazione finanziaria tra gli agricoltori della regione in proporzione alla relativa superficie. In caso di applicazione parziale del regime di pagamento unico, la dotazione finanziaria di cui sopra dovrà essere calcolata in funzione dell'entità del disaccoppiamento applicato.

Per quanto riguarda i pagamenti complementari nell'ambito del regime RPUS, per il 2004 resteranno invariate le disposizioni previste dall'atto di adesione (ossia erogazione di pagamenti complementari nel quadro di dotazioni specifiche per settore). Poiché fino alla fine del 2006 resta la possibilità di applicare il regime "classico" di pagamenti diretti, anche le disposizioni in merito ai pagamenti complementari previste dall'atto di adesione continueranno ad applicarsi fino alla stessa data. Per i paesi che lo desiderino, a partire dal 2005 sarà possibile applicare un'opzione semplificata (vedi sopra). Ciò significa che i nuovi Stati membri potranno erogare pagamenti complementari non già a partire da dotazioni finanziarie specifiche per settore, ma a partire da una dotazione unica che corrisponde alla differenza tra il livello di sostegno nell'ambito del regime RPUS e il margine di complemento (+ 30 punti percentuali o livello preadesione). A partire da tale dotazione finanziaria i complementi saranno erogati per ettaro per l'intera superficie ammissibile nell'ambito del regime RPUS, tranne che per le colture permanenti, senza alcun obbligo di produrre. I pagamenti complementari specifici per settore resterebbero possibili per i regimi che continuano a rimanere del tutto o parzialmente accoppiati.

Settore lattiero-caseario

Il pacchetto di riforma della PAC abroga il regolamento che istituisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e modifica il regolamento relativo all'OCM in tale settore a partire dal 1° maggio 2004. È quindi necessario procedere a modifiche piuttosto vaste, benché tecniche, dell'atto di adesione in questo settore, in modo che i risultati dei negoziati facciano riferimento e siano conformi al nuovo acquis. Le proposte contemplano quindi modifiche come l'adattamento dei termini previsti per la determinazione dei quantitativi di riferimento individuali e dei periodi di riferimento per la riduzione del totale dei quantitativi di riferimento individuali ammissibili al premio. Si tratta anche di aggiunte o modifiche di varie tabelle, ad esempio la fissazione del tenore rappresentativo di materie grasse per i nuovi Stati membri o l'inserimento delle corrispondenti quote per le consegne e le vendite dirette.

Sviluppo rurale

Nel quadro dei negoziati di adesione era stata creata una nuova misura "Soddisfacimento dei requisiti comunitari" per i nuovi Stati membri allo scopo di aiutare i loro agricoltori "ad adattarsi alle norme fissate dalla Comunità fino al momento in cui sarà necessario rispettarle appieno". Lo scopo di tale disposizione era quello di aiutare gli agricoltori a raggiungere gli standard UE nel corso del periodo transitorio concedendo loro contributi supplementari destinati a compensare il costo della messa a norma. Attualmente la riforma della CAP introduce una misura generale "Rispetto delle norme" intesa ad aiutare gli agricoltori a sostenere le spese di funzionamento connesse al rispetto delle nuove norme europee. La presente proposta abroga la misura specifica "Rispetto delle norme comunitarie" per evitare doppioni e mantiene le possibilità a disposizione dei nuovi Stati membri nell'ambito della nuova misura "Rispetto delle norme".

Periodi transitori

Nel corso dei negoziati di adesione, ai nuovi Stati membri sono stati concessi vari periodi transitori (ad esempio per la definizione delle vacche nutrici), che in linea generale costituiscono una deroga all'acquis in vigore. In certi casi il pacchetto di riforma della PAC abroga i regolamenti a cui si riferiscono tali deroghe: questo significa che l'atto di adesione (diritto primario) contempla alcuni regimi transitori che risultano privi di effetti. Per questo motivo le proposte modificano l'atto di adesione per fare in modo che i periodi transitori concessi continuino ad applicarsi.

Programma speciale di politica di mercato per l'agricoltura maltese (SMPPMA)

Il suddetto programma speciale previsto nell'atto di adesione contiene numerosi rinvii a regolamenti settoriali (mercati). Poiché questi regolamenti saranno abrogati nel quadro dei regolamenti sulla riforma della PAC saranno necessarie varie modifiche, di carattere spesso puramente tecnico, alle pertinenti sezioni dell'atto di adesione in modo che il programma per l'agricoltura maltese si riferisca all'acquis in vigore. Le presenti proposte contengono pertanto le modifiche necessarie.

2003/0253 (CNS)

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO recante adattamento dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione Europea, a seguito della riforma della politica agricola comune

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione Europea, in particolare l'articolo 23,

vista la proposta della Commissione [1],

[1] GU C ... del ..., pag. ...

visto il parere del Parlamento europeo [2],

[2] GU C ... del ..., pag. ...

considerando quanto segue:

(1) La riforma della politica agricola comune (PAC), in particolare il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori [3], introduce modifiche significative all'acquis su cui erano basati i negoziati di adesione.

[3] GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1.

(2) Occorre pertanto adattare l'atto di adesione, in modo che i risultati dei negoziati corrispondano al nuovo acquis, in particolare nei casi in cui i riferimenti contenuti nell'atto di adesione siano diventati obsoleti o in cui i risultati dei negoziati non siano compatibili con la nuova normativa agricola.

(3) Nel procedere ai necessari adattamenti dell'atto di adesione occorre rispettare la natura e i principi fondamentali dei risultati dei negoziati e applicarli ad eventuali elementi nuovi. È inoltre opportuno limitare gli adattamenti dell'atto di adesione allo stretto necessario.

(4) Il regolamento (CE) n. 1787/2003 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1255/1999 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [4] e il regolamento (CE) n. 1788/2003 che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [5] modifica in misura significativa l'acquis nel settore del latte. È quindi necessario procedere ad adattamenti tecnici dell'atto di adesione in questo settore in modo che i risultati dei negoziati facciano riferimento e siano conformi al nuovo acquis.

[4] GU L 270 del 21.10.2003, pag. 121.

[5] GU L 270 del 21.10.2003, pag. 123.

(5) È opportuno fondere le nuove misure "Soddisfacimento dei requisiti comunitari" create per i nuovi Stati membri nel corso dei negoziati di adesione e le misure "Rispetto delle norme" istituite dal regolamento (CE) n. 1783/2003 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1257/1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) [6] in modo da evitare sovrapposizioni, mantenendo nel contempo le possibilità a disposizione dei nuovi Stati membri nell'ambito della misura relativa al rispetto delle norme.

[6] GU L 270 del 21.10.2003, pag. 70.

(6) Nei nuovi Stati membri è opportuno sostenere le attività di tipo LEADER nell'ambito di una misura integrata nei programmi dei Fondi strutturali anziché nell'ambito di un programma separato.

(7) Il regolamento (CE) n. 1782/2003 abroga il regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune [7]. È pertanto necessario inserire le disposizioni relative all'introduzione dei pagamenti diretti nei nuovi Stati membri e al regime di pagamento unico per superficie nel regolamento (CE) n. 1782/2003.

[7] GU L 160 del 26.6.1999, pag. 113.

(8) Per salvaguardare i risultati dei negoziati occorre in particolare procedere agli adattamenti necessari a garantire che i criteri di gestione obbligatori delle misure di condizionalità ecologica previste dal regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio siano facoltative per i nuovi Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie.

(9) È opportuno che i nuovi Stati membri applichino il regime di pagamento unico al termine del periodo di applicazione del regime di pagamento unico per superficie.

(10) Per preservare la logica della complementarità dei pagamenti nazionali diretti, occorre procedere ad alcuni adattamenti conseguenti all'introduzione del nuovo regime di pagamento unico. In particolare, è necessario adattare le disposizioni dell'atto di adesione per garantire il corretto funzionamento dei pagamenti complementari nell'ambito di tre scenari diversi: in primo luogo, il regime "classico" dei pagamenti diretti, in secondo luogo l'opzione regionale del nuovo regime di pagamento unico e, in terzo luogo, il regime di pagamento unico per superficie.

(11) Occorre adottare l'atto di adesione per garantire che i periodi transitori concessi producano effetti senza soluzione di continuità anche dopo l'abrogazione dei regolamenti rispetto ai quali le disposizioni transitorie costituiscono una deroga,

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo 6, parte A, dell'allegato II dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione Europea (in appresso "l'atto di adesione") è adattato come segue:

1. Il testo del punto 13 è sostituito dal seguente:

"13. 32003 R 1788: Regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 123)".

a) All'articolo 1, sono aggiunti i paragrafi seguenti:

"4. Per la Repubblica ceca, l'Estonia, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia è istituita una riserva speciale per la ristrutturazione, come indicato nell'allegato I, tabella g). Tale riserva è liberata a partire dal 1° aprile 2006, a condizione che il consumo in azienda di latte e prodotti lattiero-caseari in ciascuno di tali paesi sia diminuito rispetto al 1998 per l'Estonia e la Lettonia e rispetto al 2000 per la Repubblica ceca, la Lituania, l'Ungheria, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia. La decisione di liberare la riserva e distribuirla tra le quote per le consegne e per le vendite dirette è presa dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1255/1999, in base alla valutazione di una relazione che le dovrà essere presentata entro il 31 dicembre 2005 dalla Repubblica ceca, dall'Estonia, dalla Lettonia, dalla Lituania, dall'Ungheria, dalla Polonia, dalla Slovenia e dalla Slovacchia. Tale relazione esporrà in dettaglio i risultati e le tendenze dell'effettivo processo di ristrutturazione del settore lattiero-caseario del paese e, in particolare, il passaggio da una produzione destinata al consumo in azienda ad una produzione destinata al mercato.

5. Per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, i quantitativi di riferimento nazionali includono tutto il latte vaccino o l'equivalente latte consegnato ad un acquirente o venduto direttamente per il consumo, indipendentemente dal fatto che sia prodotto o commercializzato nell'ambito di una misura transitoria applicabile in tali paesi."

b) All'articolo 6, paragrafo 1, sono aggiunti i commi seguenti:

"Per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, la base di calcolo dei quantitativi individuali di riferimento è indicata nell'allegato I, tabella f).

Per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, il periodo di dodici mesi per l'istituzione di quantitativi di riferimento individuali ha inizio: il 1º aprile 2001 per l'Ungheria, il 1º aprile 2002 per Malta e la Lituania, il 1º aprile 2003 per la Repubblica ceca, Cipro, l'Estonia, la Lettonia e la Slovacchia e il 1º aprile 2004 per la Polonia e la Slovenia.

Tuttavia, ai fini dell'applicazione dell'articolo 95 del regolamento (CE) n. 1782/2003, se del caso, la Polonia e la Slovenia possono istituire quantitativi di riferimento individuali provvisori in base al periodo di dodici mesi che inizia il 1º aprile 2003 e istituiscono quantitativi di riferimento individuali definitivi entro il 1º aprile 2005. Fino al 1º aprile 2005, il disposto degli articoli 3 e 4 del presente regolamento non si applica in Polonia e in Slovenia.

Per la Polonia, la ripartizione dei quantitativi totali tra consegne e vendite dirette è riveduta in base ai dati reali relativi alle consegne e alle vendite dirette realizzate nel 2003 e, se necessario, adattata dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1255/1999."

c) All'articolo 9, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

"Per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, il tenore di materie grasse di riferimento di cui al paragrafo 1 è uguale al tenore di riferimento dei quantitativi assegnati ai produttori alle date seguenti: il 31 marzo 2002 per l'Ungheria, il 31 marzo 2003 per Malta e la Lituania, il 31 marzo 2004 per la Repubblica ceca, Cipro, l'Estonia, la Lettonia e la Slovacchia e il 31 marzo 2005 e per la Polonia e la Slovenia."

d) Nell'allegato I, il testo delle tabelle da a) a g) è sostituito dal seguente:

"a) periodo 2004/05

Per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, i quantitativi di riferimento nazionali di cui all'articolo 1, paragrafo 1 si applicano dal 1º maggio 2004 al 31 marzo 2005.

Stato membro // Quantità (t)

Belgio

Repubblica ceca

Danimarca

Germania

Estonia

Grecia

Spagna

Francia

Irlanda.

Italia

Cipro

Lettonia

Lituania

Lussemburgo

Ungheria

Malta

Paesi Bassi

Austria

Polonia

Portogallo

Slovenia

Slovacchia

Finlandia

Svezia

Regno Unito // 3 310 431,000

2 682 143,000

4 455 348,000

27 864 816,000

624 483,000

820 513,000

6 116 950,000

24 235 798,000

5 395 764,000

10 530 060,000

145 200,000

695 395,000

1 646 939,000

269 049,000

1 947 280,000

48 698,000

11 074 692,000

2 749 401,000

8 964 017,000

1 870 461,000

560 424,000

1 013 316,000

2 407 003,324

3 303 000,000

14 609 747,000

b) periodo 2005/06

Stato membro // Quantità (t)

Belgio

Repubblica ceca

Danimarca

Germania

Estonia

Grecia

Spagna

Francia

Irlanda.

Italia

Cipro

Lettonia

Lituania

Lussemburgo

Ungheria

Malta

Paesi Bassi

Austria

Polonia

Portogallo*

Slovenia

Slovacchia

Finlandia

Svezia

Regno Unito // 3 310 431,000

2 682 143,000

4 455 348,000

27 864 816,000

624 483,000

820 513,000

6 116 950,000

24 235 798,000

5 395 764,000

10 530 060,000

145 200,000

695 395,000

1 646 939,000

269 049,000

1 947 280,000

48 698,000

11 074 692,000

2 749 401,000

8 964 017,000

1 920 461,000

560 424,000

1 013 316,000

2 407 003,324

3 303 000,000

14 609 747,000

c) periodo 2006/07

Stato membro // Quantità (t)

Belgio

Repubblica ceca

Danimarca

Germania

Estonia

Grecia

Spagna

Francia

Irlanda

Italia

Cipro

Lettonia

Lituania

Lussemburgo

Ungheria

Malta

Paesi Bassi

Austria

Polonia

Portogallo

Slovenia

Slovacchia

Finlandia

Svezia

Regno Unito // 3 326 983,000

2 682 143,000

4 477 624,000

28 004 140,000

624 483,000

820 513,000

6 116 950,000

24 356 977,000

5 395 764,000

10 530 060,000

145 200,000

695 395,000

1 646 939,000

270 394,000

1 947 280,000

48 698,000

11 130 066,000

2 763 148,000

8 964 017,000

1 929 824,000

560 424,000

1 013 316,000

2 419 025,324

3 319 515,000

14 682 697,000

d) periodo 2007/08

Stato membro // Quantità (t)

Belgio

Repubblica ceca

Danimarca

Germania

Estonia

Grecia

Spagna

Francia

Irlanda

Italia

Cipro

Lettonia

Lituania

Lussemburgo

Ungheria

Malta

Paesi Bassi

Austria

Polonia

Portogallo

Slovenia

Slovacchia

Finlandia

Svezia

Regno Unito // 3 343 535,000

2 682 143,000

4 499 900,000

28 143 464,000

624 483,000

820 513,000

6 116 950,000

24 478 156,000

5 395 764,000

10 530 060,000

145 200,000

695 395,000

1 646 939,000

271 739,000

1 947 280,000

48 698,000

11 185 440,000

2 776 895,000

8 964 017,000

1 939 187,000

560 424,000

1 013 316,000

2 431 047,324

3 336 030,000

14 755 647,000

e) periodi da 2008/09 a 2014/15

Stato membro // Quantità (t)

Belgio

Repubblica ceca

Danimarca

Germania

Estonia

Grecia

Spagna

Francia

Irlanda

Italia

Cipro

Lettonia

Lituania

Lussemburgo

Ungheria

Malta

Paesi Bassi

Austria

Polonia

Portogallo

Slovenia

Slovacchia

Finlandia

Svezia

Regno Unito // 3 360 087,000

2 682 143,000

4 522 176,000

28 282 788,000

624 483,000

820 513,000

6 116 950,000

24 599 335,000

5 395 764,000

10 530 060,000

145 200,000

695 395,000

1 646 939,000

273 084,000

1 947 280,000

48 698,000

11 240 814,000

2 790 642,000

8 964 017,000

1 948 550,000

560 424,000

1 013 316,000

2 443 069,324

3 352 545,000

14 828 597,000

f) Quantitativi di riferimento per le consegne e le vendite dirette di cui all'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma

>SPAZIO PER TABELLA>

g) Quantitativi della riserva speciale per la ristrutturazione di cui all'articolo 1, paragrafo 4

Stato membro // Riserva speciale per la ristrutturazione (t)

Repubblica ceca

Estonia

Lettonia

Lituania

Ungheria

Polonia

Slovenia

Slovacchia // 55 788

21 885

33 253

57 900

42 780

416 126

16 214

27 472 "

* Aumento specifico di 50 000 tonnellate da assegnare esclusivamente ai produttori delle Azzorre."

e) Nell'allegato II, la tabella è sostituita dalla seguente:

"Tenore di materie grasse di riferimento

Stato membro // Tenore di riferimento di materie grasse (g/kg)

Belgio

Repubblica ceca

Danimarca

Germania

Estonia

Grecia

Spagna

Francia

Irlanda

Italia

Cipro

Lettonia

Lituania

Lussemburgo

Ungheria

Paesi Bassi

Austria

Polonia

Portogallo

Slovenia

Slovacchia

Finlandia

Svezia

Regno Unito // 36,91

42,10

43,68

40,11

43,10

36,10

36,37

39,48

35,81

36,88

34,60

40,70

39,90

39,17

38,50

42,36

40,30

39,00

37,30

41,30

37,10

43,40

43,40

39,70 "

2. Al punto 15, il testo della lettera c) è sostituito dal seguente:

"c) Il testo dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

'Articolo 5

Un premio di 22,25 EUR per tonnellata di fecola di patata prodotta è pagato alle fecolerie limitatamente al quantitativo di fecola facente parte del loro contingente, di cui all'articolo 2, paragrafo 2 o paragrafo 4, a condizione che esse abbiano versato ai produttori di fecola il prezzo minimo di cui all'articolo 4 bis, per i quantitativi di patate necessari a produrre il quantitativo di fecola corrispondente al loro contingente.'"

3. Il testo del punto 25 è sostituito dal seguente:

"25. 32003 R 1782: Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GU L 270 del 21.10. 2003, pag. 1)".

a) All'articolo 95, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

"Per la Polonia la Slovenia, l'ammontare per tonnellata del premio per i prodotti lattiero-caseari per l'anno 2004 è moltiplicato per il quantitativo di riferimento individuale disponibile nell'azienda il 1° aprile 2004."

b) All'articolo 95, paragrafo 4, sono aggiunti i commi seguenti:

"Per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, i quantitativi globali di cui al primo comma sono riportati nella tabella f) dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1788/2003.

Per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, il periodo di dodici mesi di cui al primo comma del paragrafo è il periodo 2004/05."

c) All'articolo 96, paragrafo 2, la tabella è sostituita dalla seguente:

"2. Pagamenti supplementari: importi globali espressi in milioni di euro

>SPAZIO PER TABELLA>

* e, in caso di applicazione dell'articolo 70, per gli anni civili successivi.

Nei nuovi Stati membri, gli importi complessivi sono applicati in base alla tabella degli incrementi stabilita all'articolo 143 bis."

4. Il punto 26 è modificato come segue:

a) Il titolo è sostituito dal seguente:

"26. 31999 R 1257: Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80), modificato da ultimo da:

- 32003 R 1783: Regolamento (CE) n. 1783/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 70)";

b) Il punto 1, che inserisce il Capo IX bis del Titolo II, è modificato come segue:

i) l'articolo 33 quater è soppresso;

ii) All'articolo 33 septies, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Può essere concesso un sostegno per l'adozione di strategie pilota di sviluppo rurale a carattere territoriale e integrato, elaborate da gruppi di azione locale, conformemente ai principi enunciati ai punti 12, 14 e 36 della comunicazione della Commissione agli Stati membri del 14 aprile 2000 recante gli orientamenti per l'iniziativa comunitaria in materia di sviluppo rurale (LEADER+)*. Tale sostegno è limitato alle regioni in cui vi sia già sufficiente capacità amministrativa e in cui sia disponibile un'esperienza nel campo delle iniziative di sviluppo rurale locale.

* GU C 139, 18.5.2000, p. 5."

iii) Il testo dell'articolo 33 nonies è sostituito dal seguente:

"Articolo 33 nonies Complementi ai pagamenti diretti

1. Un sostegno può essere concesso, come misura transitoria e sui generis, agli agricoltori ammissibili ai pagamenti o agli aiuti diretti nazionali complementari, a norma dell'articolo 143 quater del regolamento (CE) n. 1782/2003** esclusivamente nel periodo dal 2004 al 2006.

2. Il sostegno concesso ad un agricoltore per gli anni 2004, 2005 e 2006 non supera la differenza tra:

a) il livello dei pagamenti diretti applicabili nei nuovi Stati membri per l'anno in questione, a norma dell'articolo 143 bis del regolamento (CE) n. 1782/2003 e

b) il 40% del livello dei pagamenti diretti applicabili nella Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004 per il pertinente anno.

3. Il contributo comunitario al sostegno concesso ai sensi del presente articolo in un nuovo Stato membro, rispettivamente, per gli anni 2004, 2005 e 2006, non supera il 20% dell'assegnazione annuale di tale Stato. Tuttavia, il nuovo Stato membro può sostituire detta percentuale annua del 20% con le percentuali seguenti: 25% per il 2004, 20% per il 2005 e 15% per il 2006.

4. Il sostegno concesso ad un agricoltore ai sensi del presente articolo è considerato:

a) per Cipro, un aiuto diretto nazionale complementare ai fini dell'applicazione degli importi globali di cui all'articolo 143 quater, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1782/2003;

b) per qualsiasi altro nuovo Stato membro, un pagamento o un aiuto diretto nazionale complementare, a seconda del caso, ai fini dell'applicazione dei massimali di cui all'articolo 143 quater, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

** GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1"

iv) All'articolo 33 duodecies, dopo il paragrafo 2 è inserito seguente paragrafo:

"2 bis. In deroga all'articolo 21 ter, per le norme agricole comunitarie per le quali è stato accordato un periodo transitorio nell'ambito degli allegati di cui all'articolo 24 dell'atto di adesione, il sostegno temporaneo può essere concesso a partire dalla data di ammissibilità delle spese previste nel documento di programmazione dello sviluppo rurale, ai conduttori agricoli che osservano tali norme, per un periodo non superiore a cinque anni."

c) Nel punto 6 che inserisce il capitolo IV bis del titolo III, all'articolo 47 bis, paragrafo 1, la lettera c) è soppressa.

d) Nel punto 10 che aggiunge l'allegato II è soppressa la riga relativa all'articolo 33 quater.

5. Il testo del punto 27 è sostituito dal seguente:

"27. 32003 R 1782: Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1)".a) All'articolo 1, dopo il secondo trattino è inserito il trattino seguente:

"- un aiuto al reddito semplificato e transitorio per i conduttori agricoli dei nuovi Stati membri (in appresso "regime di pagamento unico per superficie")";

b) All'articolo 2, è aggiunta la seguente lettera:

"g) "nuovi Stati membri": la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia.";

c) Dopo il titolo IV è inserito il titolo IV bis seguente:

"Titolo IV bis

ATTUAZIONE DEI REGIMI DI SOSTEGNO NEI NUOVI STATI MEMBRI

Articolo 143 bis Introduzione dei regimi di sostegno

I pagamenti diretti sono introdotti nei nuovi Stati membri conformemente alla seguente tabella degli incrementi, espressi in percentuale del livello applicabile a tali pagamenti nella Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004:

- 25% nel 2004,

- 30% nel 2005,

- 35% nel 2006,

- 40% nel 2007,

- 50% nel 2008,

- 60% nel 2009,

- 70% nel 2010,

- 80% nel 2011,

- 90% nel 2012,

- 100% partire dal 2013.

Articolo 143 ter Regime di pagamento unico per superficie1. Non oltre la data dell'adesione i nuovi Stati membri possono decidere di sostituire, durante il periodo di applicazione di cui al paragrafo 9, i pagamenti diretti con un pagamento unico per superficie che è calcolato a norma del paragrafo 2.

2. Il pagamento unico per superficie è erogato una volta all'anno ed è calcolato dividendo la dotazione finanziaria annua, stabilita a norma del paragrafo 3, per la superficie agricola di ciascun nuovo Stato membro, determinata a norma al paragrafo 4.

3. Per ciascun nuovo Stato membro la Commissione stabilisce una dotazione finanziaria annua:

- pari alla somma delle risorse che sarebbero disponibili nel pertinente anno civile per la concessione di pagamenti diretti nel nuovo Stato membro;

- in conformità alle norme comunitarie applicabili e in base a parametri quantitativi, quali le superfici di base, i massimali dei premi e i quantitativi massimi garantiti (QMG) specificati nell'atto di adesione e nella successiva normativa comunitaria per ciascun pagamento diretto e

- adeguata utilizzando le percentuali pertinenti specificate nell'articolo 143 bis per l'introduzione progressiva dei pagamenti diretti.

4. La superficie agricola di un nuovo Stato membro nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie è quella parte della sua superficie agricola utilizzata che è stata mantenuta in buone condizioni agronomiche alla data del 30 giugno 2003, a prescindere dal fatto che sia in produzione o meno a tale data e, se del caso, adattata in base a criteri oggettivi che saranno stabiliti dal nuovo Stato membro previa approvazione della Commissione.

Per "superficie agricola utilizzata" si intende la superficie complessiva occupata da seminativi, pascoli permanenti, colture permanenti e orti, quale definita dalla Commissione (EUROSTAT) a fini statistici.

5. Ai fini dell'erogazione dei pagamenti nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie, sono ammissibili tutte le parcelle agricole che rispondono ai criteri di cui al paragrafo 4.

La dimensione minima della superficie ammissibile per azienda per la quale possono essere richiesti pagamenti è di 0,3 ha. Tuttavia, ciascun nuovo Stato membro può decidere, in base a criteri oggettivi e previa approvazione della Commissione, di aumentare la dimensione minima a un livello più elevato che non superi 1 ha.

6. Non è fatto alcun obbligo di produrre o utilizzare i fattori di produzione. Tuttavia, i conduttori agricoli possono utilizzare la superficie di cui al paragrafo 4 per qualsiasi fine agricolo. In caso di produzione di canapa di cui al codice NC 5302 10 00, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1251/1999, l'articolo 7 ter del regolamento (CE) n. 2316/1999 e l'articolo 52, paragrafo 1 del presente regolamento.

Le superfici che beneficiano di pagamenti nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie sono mantenute in buone condizioni agronomiche, compatibili con la tutela dell'ambiente.

A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'applicazione degli articoli 3, 4, 6, 7 e 9 è facoltativa per i nuovi Stati membri nella misura in cui tali disposizioni riguardino criteri di gestione obbligatori.

7. Qualora in un determinato anno i pagamenti unici per superficie in un nuovo Stato membro superino la sua dotazione finanziaria annua, l'importo nazionale per ettaro applicabile in tale nuovo Stato membro è ridotto in proporzione, mediante l'applicazione di un coefficiente di riduzione.

8. Le norme comunitarie relative al sistema integrato, istituite rispettivamente dal regolamento (CEE) n. 3508/92*, in particolare l'articolo 2, e dal titolo II, capitolo IV, in particolare l'articolo 18, del presente regolamento, si applicano al regime di pagamento unico per superficie, nella misura necessaria. Di conseguenza, i nuovi Stati membri che scelgano di applicare tale regime:

- predispongono e istruiscono le domande di aiuto annuali presentate dagli agricoltori. Tali domande contengono dati relativi ai richiedenti e alle parcelle agricole dichiarate (numero di identificazione e superficie);

- istituiscono un sistema di identificazione delle particelle fondiarie inteso ad assicurare che le parcelle oggetto delle domande di aiuto possano essere identificate, che ne possa essere determinata la superficie e che le parcelle riguardino fondi agricoli e non siano oggetto di altre domande;

- dispongono di una banca dati computerizzata per le aziende agricole, le parcelle e le domande di aiuto;

- controllano le domande di aiuto relative all'anno 2004 in conformità delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 del regolamento (CEE) n. 3508/92 e le domande relative agli anni a partire dal 2005 in conformità dell'articolo 23 del presente regolamento.

L'applicazione del regime di pagamento unico per superficie non pregiudica in nessun modo l'obbligo dei nuovi Stati membri per quanto riguarda l'attuazione delle norme comunitarie in materia di identificazione e registrazione degli animali, ai sensi della direttiva 92/102/CEE del Consiglio** e del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio *** .

9. I nuovi Stati membri hanno la facoltà di applicare il regime di pagamento unico per superficie fino alla fine del 2006, con la possibilità di una duplice proroga di un anno su loro richiesta. Fatto salvo il disposto del paragrafo 11, i nuovi Stati membri possono decidere di porre fine all'applicazione del regime di pagamento unico per superficie al termine del primo o del secondo anno del periodo di applicazione, per passare al regime di pagamento unico per azienda. I nuovi Stati membri comunicano alla Commissione l'intenzione di porre fine all'applicazione del regime entro il 1° agosto dell'ultimo anno di applicazione.

10. Prima dello scadere del periodo di applicazione del regime di pagamento unico per superficie, la Commissione valuta in che misura il nuovo Stato membro sia preparato ad applicare integralmente il regime dei pagamenti diretti.

In particolare, entro il termine del periodo di applicazione del regime di pagamento unico per superficie, i nuovi Stati membri devono aver preso tutte le iniziative necessarie per istituire il sistema integrato, di cui all'articolo 18, ai fini del corretto funzionamento dei pagamenti diretti nella forma in quel momento applicabile.

11. In base alla propria valutazione la Commissione:

a) constata che il nuovo Stato membro può aderire al regime di pagamenti diretti applicato negli Stati membri della Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004,

oppure

b) decide di prorogare l'applicazione del regime di pagamento unico per superficie nel nuovo Stato membro per il periodo ritenuto necessario affinché le necessarie procedure di gestione controllo siano poste pienamente in atto e funzionino correttamente.

Entro la fine della proroga del periodo di applicazione di cui al primo comma, lettera b), si applica il disposto del paragrafo 10.

Fino al termine dei cinque anni di applicazione del regime di pagamento unico per superficie (ossia il 2008), si applicano le percentuali fissate dall'articolo 143 bis. Se in base ad una decisione adottata a norma del primo comma, lettera b), il periodo di applicazione del regime di pagamento unico per superficie è prorogato, la percentuale fissata dall'articolo 143 bis per il 2008 si applica fino alla fine dell'ultimo anno di applicazione del regime di pagamento unico per superficie.

12. Alla fine del periodo di applicazione del regime di pagamento unico per superficie si applicano i pagamenti diretti in conformità delle pertinenti norme comunitarie e di parametri quantitativi, quali le superfici di base, i massimali dei premi e i quantitativi massimi garantiti (QMG) specificati nell'atto dell'adesione per ciascun pagamento diretto e nella successiva normativa comunitaria. Successivamente si applicano le percentuali fissate nell'articolo 143 bis per gli anni pertinenti.

13. Gli Stati membri informano in modo dettagliato la Commissione delle misure adottate per l'applicazione del presente articolo, in particolare di quelle adottate a norma del paragrafo 7.

Articolo 143 quater Pagamenti diretti nazionali complementari e pagamenti diretti

1. Ai fini del presente articolo, per "regime nazionale analogo alla PAC" si intende qualsiasi regime nazionale di pagamenti diretti applicabile prima della data di adesione dei nuovi Stati membri, in virtù del quale il sostegno era concesso agli agricoltori per la produzione coperta da uno dei pagamenti diretti.

2. Previa autorizzazione della Commissione, i nuovi Stati membri hanno la facoltà di integrare i pagamenti diretti nella seguente misura:

a) per tutti i pagamenti diretti, del 55% del livello dei pagamenti diretti nella Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004 nel 2004, del 60% nel 2005, del 65% nel 2006 e, a partire dal 2007, fino a 30 punti percentuali in più del livello applicabile nell'anno considerato a norma dell'articolo 143 bis. Tuttavia, la Repubblica ceca può concedere pagamenti diretti complementari nel settore della fecola di patate fino al 100% del livello applicabile nella Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004,

oppure

b) i) per i pagamenti diretti diversi dal regime di pagamento unico, del livello complessivo del sostegno diretto a cui l'agricoltore del nuovo Stato membro avrebbe avuto diritto, prodotto per prodotto, nell'anno civile 2003 nell'ambito di un regime nazionale analogo alla PAC, maggiorato di 10 punti percentuali. Tuttavia, per la Lituania, l'anno di riferimento è l'anno civile 2002 e per la Slovenia l'aumento è di 10 punti percentuali nel 2004, 15 punti percentuali nel 2005, 20 punti percentuali nel 2006 e 25 punti percentuali a partire dal 2007;

ii) per quanto riguarda il regime di pagamento unico, l'importo totale degli aiuti diretti nazionali complementari che può essere concesso da un nuovo Stato membro in un dato anno è limitato da una dotazione finanziaria specifica. Tale dotazione è pari alla differenza tra:

- l'importo complessivo del sostegno nazionale diretto analogo alla PAC che sarebbe disponibile nel nuovo Stato membro per l'anno civile 2003 oppure, nel caso della Lituania, per l'anno civile 2002, maggiorato ogni volta del 10%. Tuttavia, per Slovenia l'aumento è pari a 10 punti percentuali nel 2004, a 15 punti percentuali nel 2005, a 20 punti percentuali nel 2006 e a 25 punti percentuali a partire dal 2007

e

- il massimale nazionale del nuovo Stato membro specificato nell'allegato VIII bis, adattato, se del caso, in applicazione degli articoli 64, paragrafo 2 e 70, paragrafo 2.

Ai fini del calcolo dell'importo complessivo di cui al primo trattino, occorre includere i pagamenti nazionali diretti e/o i loro elementi costitutivi corrispondenti ai pagamenti diretti comunitari e/o ai loro elementi costitutivi, presi in considerazione ai fini del calcolo del massimale effettivo del nuovo Stato membro a norma dell'articolo 71 quater (vedi nuovo allegato VIII bis), dell'articolo 64, paragrafo 2 e dell'articolo 70, paragrafo 2.

Per ciascun pagamento diretto i nuovi Stati membri hanno la facoltà di applicare una delle due opzioni di cui alle lettere a) e b).

Il sostegno diretto complessivo che può essere erogato agli agricoltori nei nuovi Stati membri dopo l'adesione nell'ambito del rispettivo pagamento diretto, inclusi i pagamenti diretti nazionali complementari, non supera in totale il livello del sostegno diretto al quale gli agricoltori avrebbero diritto nell'ambito del corrispondente regime di pagamento diretto negli Stati membri della Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004.

3. Cipro può integrare gli aiuti diretti versati agli agricoltori nell'ambito dei pagamenti diretti elencati nell'allegato I a concorrenza del livello complessivo a cui gli agricoltori avrebbero avuto diritto a Cipro nel 2001.

Le autorità cipriote provvedono a che il sostegno diretto complessivo erogato agli agricoltori dopo l'adesione nell'ambito del rispettivo pagamento diretto, inclusi i pagamenti diretti nazionali complementari, non superi in nessun caso, in totale, il livello del sostegno diretto al quale gli stessi agricoltori avrebbero diritto nell'ambito del corrispondente regime di pagamento diretto nel corso dell'anno considerato nella Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004.

Gli importi complessivi dell'aiuto complementare nazionale da erogare sono indicati nell'allegato XII.

L'aiuto nazionale complementare da erogare è soggetto agli adattamenti che possono essere resi necessari dagli sviluppi della politica agricola comune.

Le disposizioni dei paragrafi 2 e 5 non si applicano a Cipro.

4. Il nuovo Stato membro che decida di applicare il regime di pagamento unico per superficie può concedere aiuti nazionali diretti complementari alle condizioni di cui ai paragrafi 5 e 8.

5. Per l'anno 2004, l'importo complessivo per (sotto)settore dell'aiuto nazionale complementare erogato in quell'anno in caso di applicazione del regime di pagamento unico per superficie è limitato da una dotazione finanziaria specifica per (sotto)settore. Tale dotazione è pari alla differenza tra:

- l'importo complessivo del sostegno per (sotto)settore risultante dall'applicazione delle lettere a) o b) del paragrafo 2, per quanto di ragione, e

- l'importo complessivo del sostegno diretto che sarebbe disponibile nel nuovo Stato membro, per lo stesso (sotto)settore nell'anno considerato, nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie.

Per gli anni successivi al 2005, non si applica l'obbligo della limitazione costituita dalle dotazioni finanziarie specifiche per (sotto)settore. Tuttavia, i nuovi Stati membri conservano il diritto di applicare dotazioni finanziarie specifiche per (sotto)settore che si riferiscano esclusivamente:

- ai pagamenti diretti in combinazione con il regime di pagamento unico e/o

- ad uno o più dei pagamenti diretti esclusi od eventualmente escludibili dal regime di pagamento unico, a norma dell'articolo 70, paragrafo 2, o che possono essere soggetti ad una attuazione parziale a norma dell'articolo 64, paragrafo 2.

6. I nuovi Stati membri possono decidere, in base criteri oggettivi e previa autorizzazione della Commissione, gli importi dell'aiuto nazionale complementare da erogare.

7. L'autorizzazione della Commissione:

- in caso di applicazione del paragrafo 2, lettera b), precisa i pertinenti regimi nazionali di pagamenti diretti analoghi alla PAC;

- definisce il livello massimo dell'aiuto nazionale complementare che può essere erogato, la percentuale dell'aiuto complementare nazionale e, se del caso, le condizioni per la sua concessione;

- è concessa facendo salvi gli adattamenti che possono essere resi necessari dagli sviluppi della politica agricola comune.

8. È vietata la concessione di pagamenti o aiuti nazionali complementari destinati ad attività agricole per le quali non siano contemplati pagamenti diretti nella Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004.

9. Cipro ha la facoltà di erogare, oltre ai pagamenti diretti nazionali complementari, un aiuto nazionale transitorio e decrescente fino alla fine del 2010. Tali aiuti di Stato sono concessi in una forma analoga agli aiuti comunitari, come i pagamenti disaccoppiati.

Tenendo conto del tipo e dell'ammontare del sostegno nazionale concesso nel 2001, Cipro può concedere aiuti di Stato nei (sotto)settori elencati nell'allegato XIII, limitatamente agli importi che vi figurano.

L'aiuto di Stato da concedere è subordinato agli adattamenti che possono essere resi necessari dagli sviluppi della politica agricola comune. Qualora tali adattamenti risultino necessari, l'importo o le condizioni di concessione degli aiuti sono modificati con decisione della Commissione.

Cipro presenta alla Commissione una relazione annuale sull'attuazione delle misure relative agli aiuti di Stato indicando le forme degli aiuti e gli importi per (sotto)settore.

10. La Lettonia ha la facoltà di erogare, oltre ai pagamenti diretti nazionali complementari, un aiuto nazionale transitorio e decrescente fino alla fine del 2008. Tali aiuti di Stato sono concessi in una forma analoga agli aiuti comunitari, come i pagamenti disaccoppiati.

La Lettonia può concedere aiuti di Stato nei (sotto)settori elencati nell'allegato XIV limitatamente agli importi che vi figurano.

L'aiuto di Stato da concedere è subordinato agli adattamenti che possono essere resi necessari dagli sviluppi della politica agricola comune. Qualora tali adattamenti risultino necessari, l'importo o le condizioni di concessione degli aiuti sono modificati con decisione della Commissione.

La Lettonia presenta alla Commissione una relazione annuale sull'attuazione delle misure relative agli aiuti di Stato indicando le forme degli aiuti e gli importi per (sotto)settore.

* Regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari (GU L 355 del 5.12.1992, pag. 1).

** Direttiva 92/102/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1992, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali (GU L 355 del 5.12.1992, pag. 32)

*** Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1).";

d) All'articolo 145, dopo la lettera d) è inserita la seguente lettera:"d bis) modalità di applicazione delle disposizioni del titolo IV bis,";

e) All'articolo 153, quarto comma è aggiunta la frase seguente:

"Il regime semplificato di cui all'articolo 2 bis di tale regolamento non si applica ai nuovi Stati membri.";

f) Nell'allegato I, dopo la riga "Pagamento unico" è inserita la riga seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

g) Sono aggiunti i seguenti allegati XII, XIII e XIV:

"ALLEGATO XII

Tabella 1 - Cipro: pagamenti diretti nazionali complementari in caso di applicazione dei regimi normali di pagamenti diretti

>SPAZIO PER TABELLA>

Pagamenti diretti nazionali complementari nell'ambito del regime di pagamento unico:

l'importo massimo dei pagamenti diretti nazionali complementari che può essere concesso nell'ambito del regime di pagamento unico è uguale alla somma dei massimali dei pagamenti complementari settoriali che figurano nella presente tabella per i settori che rientrano nel regime di pagamento unico, nella misura in cui il sostegno per tali settori è disaccoppiato.

Tabella 2 - Cipro: pagamenti diretti nazionali complementari in caso di applicazione del regime di pagamento unico per superficie ai pagamenti diretti

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO XIII

Aiuti di Stato a Cipro

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO XIV

Aiuti di Stato in Lettonia

>SPAZIO PER TABELLA>

Articolo 2

Nell'allegato VI dell'atto di adesione, il capitolo 4 "Agricoltura" è modificato come segue:

1. Il testo del punto 2 è sostituito dal testo seguente:

"2. 31999 R 1254: Regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21), modificato da ultimo da:

- 32003 R 1782: Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

In deroga all'articolo 3, lettera f) del regolamento (CE) n. 1254/1999, fino alla fine del 2004 l'Estonia considera le vacche delle razze elencate nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2342/1999 della Commissione, del 28 ottobre 1999, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, in relazione ai regimi di premi*, ammissibili al premio per le vacche nutrici, di cui alla sottosezione 3 del regolamento (CE) n. 1254/1999, purché siano state montate o inseminate da tori di razze da carne.

2 bis. 32003 R 1782: Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1.).

In deroga all'articolo 122, lettera d) del regolamento (CE) n. 1782/2003, fino alla fine del 2006 l'Estonia può considerare le vacche delle razze elencate nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2342/1999 della Commissione, del 28 ottobre 1999, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, in relazione ai regimi di premi*, ammissibili al premio per le vacche nutrici, di cui all'articolo 125 del regolamento (CE) n. 1782/2003, purché siano state montate o inseminate da tori di razze da carne.

* GU L 281 del 4.11.1999, pag. 30."

2. Il punto 3 è soppresso.

Articolo 3

Nell'allegato VII dell'atto di adesione, al capitolo 5 "Agricoltura", parte A, dopo il punto 4 è aggiunto il punto seguente:

"5. 32003 R 1782: Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1):

In deroga all'articolo 131, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003, a Cipro l'applicazione del coefficiente di densità viene introdotta gradualmente su base lineare da 4,5 UBA per ettaro nel primo anno successivo all'adesione a 1,8 UBA per ettaro cinque anni dopo l'adesione."

Articolo 4

Nell'allegato VIII dell'atto di adesione, al capitolo 4 "Agricoltura", parte A, il testo del punto 3 è sostituito dal seguente:

"3. 31999 R 1254: Regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21), modificato da ultimo da:

- 32003 R 1782: Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

In deroga all'articolo 3, lettera f) del regolamento (CE) n. 1254/1999, fino alla fine del 2004 la Lettonia considera le vacche delle razze elencate nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2342/1999 della Commissione, del 28 ottobre 1999, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, in relazione ai regimi di premi*, ammissibili al premio per le vacche nutrici, di cui alla sottosezione 3 del regolamento (CE) n. 1254/1999, purché siano state montate o inseminate da tori di razze da carne.

4. 32003 R 1782: Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

In deroga all'articolo 122, lettera d) del regolamento (CE) n. 1782/2003, fino alla fine del 2006 la Lettonia può considerare le vacche delle razze elencate nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2342/1999 della Commissione, del 28 ottobre 1999, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, in relazione ai regimi di premi*, ammissibili al premio per le vacche nutrici, di cui all'articolo 125 del regolamento (CE) n. 1782/2003, purché siano state montate o inseminate da tori di razze da carne.

* GU L 281 del 4.11.1999, pag. 30."

Articolo 5

Nell'allegato IX dell'atto di adesione, al capitolo 5 "Agricoltura", parte A, il testo del punto 3 è sostituito dal seguente:

"3. 31999 R 1254: Regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21), modificato da ultimo da:

- 32001 R 2345: Regolamento (CE) n. 2345/2001 della Commissione, del 30.11.2001 (GU L 315 del 1°.12.2001, pag. 29).

In deroga all'articolo 3, lettera f) del regolamento (CE) n. 1254/1999, fino alla fine del 2004 la Lituania considera le vacche delle razze elencate nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2342/1999 della Commissione, del 28 ottobre 1999, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, in relazione ai regimi di premi*, ammissibili al premio per le vacche nutrici, di cui alla sottosezione 3 del regolamento (CE) n. 1254/1999, purché siano state montate o inseminate da tori di razze da carne.

4. 32003 R 1782: Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

In deroga all'articolo 122, lettera d) del regolamento (CE) n. 1782/2003, fino alla fine del 2006 la Lituania può considerare le vacche delle razze elencate nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2342/1999 della Commissione, del 28 ottobre 1999, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, in relazione ai regimi di premi*, ammissibili al premio per le vacche nutrici, di cui all'articolo 125 del regolamento (CE) n. 1782/2003, purché siano state montate o inseminate da tori di razze da carne.

* GU L 281 del 4.11.1999, pag. 30."

Articolo 6

Nell'allegato XI dell'atto di adesione, il capitolo 4 "Agricoltura", parte A, è modificato come segue:

1. Al punto 1, il testo della lettera b) "Aiuti di Stato speciali a carattere temporaneo a sostegno dei trasformatori e dei dettaglianti riconosciuti di prodotti agricoli importati" è sostituito dal seguente:

"In deroga all'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 2759/75, all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1784/2003 che abroga il regolamento (CE) n. 1766/92 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cerealic, all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1785/2003 ,che abroga il regolamento (CE) n. 3072/95 relativo all'organizzazione comune del mercato del riso , all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 2201/96, all'articolo 40 del regolamento (CE) n. 1254/1999, all'articolo 38, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1255/1999 e all'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1260/2001, Malta può concedere aiuti di Stato speciali a carattere temporaneo per sostenere l'acquisto di prodotti agricoli importati che prima dell'adesione beneficiavano di restituzioni all'esportazione o erano importati da paesi terzi in esenzione da dazio, purché preveda un meccanismo per garantire che del sostegno si avvantaggino effettivamente i consumatori. Gli aiuti sono calcolati sulla base della differenza tra i prezzi UE (compreso il trasporto) e quelli del mercato mondiale, non devono superare tale differenza e tengono conto del livello delle restituzioni all'esportazione."

2. Il testo del punto 2 è sostituito dal seguente:

"2. "32003 R 1788: Regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 123).

In deroga all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1788/2003, il tenore rappresentativo di materie grasse del latte per Malta viene determinato dopo un periodo di cinque anni dalla data di adesione.

Finché non viene determinato il tenore rappresentativo di materie grasse, non è applicabile a Malta il raffronto [o l'adattamento] del tenore di materie grasse per il calcolo del prelievo supplementare per le consegne, di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1788/2003."

3. Dopo il punto 5, è inserito il punto seguente:

"5 bis. 32003 R 1782: Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1):

In deroga all'articolo 131, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, a Malta l'applicazione del coefficiente di densità viene introdotta gradualmente su base lineare da 4,5 UBA per ettaro nel primo anno successivo all'adesione a 1,8 UBA per ettaro cinque anni dopo l'adesione. Nel corso di tale periodo, per la determinazione del coefficiente di densità nell'azienda non si tiene conto delle vacche da latte necessarie per produrre il quantitativo di riferimento totale di latte assegnato al produttore.

Entro il 31 dicembre 2007, Malta presenta alla Commissione una relazione sull'attuazione di tale misura."

Articolo 7

Nell'allegato XII dell'atto di adesione, il capitolo 6 "Agricoltura", parte A, è modificato come segue:

1. Il testo del punto 4 è sostituito dal seguente:

"4. 31999 R 1254: Regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21), modificato da ultimo da:

32003 R 1782: Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1):

In deroga all'articolo 3, lettera f) del regolamento (CE) n. 1254/1999, fino alla fine del 2004 la Polonia considera le vacche delle razze elencate nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2342/1999 della Commissione, del 28 ottobre 1999, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, in relazione ai regimi di premi*, ammissibili al premio per le vacche nutrici, di cui alla sottosezione 3 del regolamento (CE) n. 1254/1999, purché siano state montate o inseminate da tori di razze da carne.

* GU L 281 del 4.11.1999, pag. 30."

2. È aggiunto il seguente punto:

"5. 32003 R 1782: Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1):

In deroga all'articolo 122, lettera d) del regolamento (CE) n. 1782/2003, fino alla fine del 2006 la Polonia può considerare le vacche delle razze elencate nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2342/1999 della Commissione, del 28 ottobre 1999, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, in relazione ai regimi di premi*, ammissibili al premio per le vacche nutrici, di cui all'articolo 125 del regolamento (CE) n. 1782/2003, purché siano state montate o inseminate da tori di razze da carne."

* GU L 281 del 4.11.1999, pag. 30.

Articolo 8

La presente decisione è redatta nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascuno dei ventuno testi facente ugualmente fede.

Articolo 9

La presente decisione entra in vigore il 1° maggio 2004 subordinatamente all'entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

>SPAZIO PER TABELLA>

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