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Document 52003PC0586

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'impiego di sistemi di protezione frontale sui veicoli a motore e recante modifica della direttiva 70/156/CEE del Consiglio

/* COM/2003/0586 def. - COD 2003/0226 */

52003PC0586

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'impiego di sistemi di protezione frontale sui veicoli a motore e recante modifica della direttiva 70/156/CEE del Consiglio /* COM/2003/0586 def. - COD 2003/0226 */


Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa all'impiego di sistemi di protezione frontale sui veicoli a motore e recante modifica della direttiva 70/156/CEE del Consiglio

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Campo di applicazione

Negli ultimi anni sono stati impiegati sempre di più sistemi che offrono ulteriore protezione frontale ai veicoli a motore ("sistemi di protezione frontale"). Taluni fra tali sistemi costituiscono un pericolo per la sicurezza dei pedoni e di altri utenti della strada in caso di urto con un veicolo a motore. La presente proposta intende fornire ulteriore protezione ai pedoni e agli altri utenti vulnerabili della strada in caso di urto con un veicolo a motore dotato di un sistema di protezione frontale. La proposta presenta i requisiti che devono soddisfare i sistemi di protezione frontale montati alla produzione del veicolo o commercializzati come entità tecniche. Poiché la costruzione dei veicoli a motore è oggetto della direttiva quadro 70/156/CEE, che istituisce il sistema di omologazione CE dei veicoli, componenti ed entità tecniche, i requisiti proposti faranno anche parte di tale sistema.

2. Base giuridica

La presente proposta presenta requisiti tecnici armonizzati per l'omologazione dei veicoli in riferimento ai sistemi di protezione frontale da installare durante la costruzione del veicolo e per l'omologazione di sistemi di protezione frontale distribuiti come entità tecniche ai sensi della direttiva 70/156/CEE. Per evitare che gli Stati membri adottino requisiti diversi tra loro e per garantire un corretto funzionamento del mercato interno sono necessarie norme armonizzate. La proposta è basata sull'articolo 95 del trattato che istituisce la Comunità europea.

3. Indice

Le statistiche degli incidenti stradali indicano che una quota rilevante di incidenti coinvolge pedoni e ciclisti che riportano lesioni in conseguenza di un contatto con un veicolo in movimento, in particolare con le strutture frontali di un'autovettura. La maggior parte degli incidenti si verifica in zone urbane e anche in caso di velocità relativamente bassa, le lesioni provocate possono essere gravi o mortali, specie quando sono coinvolti bambini.

Sebbene si tratti di una situazione nella quale vanno adottati provvedimenti atti a separare i pedoni dal traffico dei veicoli e, qualora questo non sia fattibile, a ridurre la velocità del traffico, è tuttavia opportuno mitigare la gravità delle lesioni provocate ai pedoni migliorando le strutture frontali dei veicoli. Al di sopra di una certa velocità questa possibilità è limitata, ma se la velocità è inferiore a circa 40 km/h, è possibile ridurre sensibilmente la gravità delle lesioni subite dai pedoni in caso di urto frontale con autovetture e veicoli commerciali di piccole dimensioni, soprattutto se queste sono fornite di sistemi di protezione frontale.

La Commissione ha concluso con successo negoziati con le associazioni dei costruttori di automobili europei, giapponesi e coreani su un impegno dell'industria a introdurre misure destinate a migliorare la protezione dei pedoni. L'impegno costituirebbe un contributo decisivo e progressista alla realizzazione delle priorità comunitarie sulla sicurezza stradale nell'UE in quanto prevede di rinunciare ad installare sui veicoli nuovi, a partire dal 2002, i sistemi di protezione frontale detti "bull bars", paraurti tubolari rigidi. Nella comunicazione dell'11 luglio 2001 [1] la Commissione ha dichiarato che l'impegno dell'associazione dei costruttori di automobili europei (ACEA) corrisponde al mandato affidato alla Commissione nella comunicazione del 21 dicembre 2000 [2]. Impegni analoghi a quello assunto dall'ACEA sono stati presi dalla JAMA e dalla KAMA a nome dei costruttori giapponesi e coreani.

[1] COM(2001) 389 def.

[2] Comunicazione alla Commissione sulla tutela dei pedoni del 21 dicembre 2000, SEC(2000) 2283.

Comunque, prima di prendere decisioni in merito all'accettazione di tale impegno, la Commissione ha deciso di consultare il Parlamento europeo ed il Consiglio sul contenuto dell'impegno stesso e sulla valutazione della Commissione, affinché tali istituzioni possano esprimere il loro parere. Nella comunicazione del 26 novembre 2001 [3] il Consiglio ha affermato che bisognerebbe vietare l'impiego dei paraurti tubolari rigidi per tutti i veicoli di tipo M1 e N1 e che la Commissione dovrebbe proporre un sistema per applicare tale divieto. Nella relazione del giugno 2002 [4] il Parlamento ha invitato la Commissione a proporre atti legislativi volti a vietare i paraurti tubolari rigidi forniti come accessori.

[3] Conclusioni del Consiglio Mercato interno del 26.11.2001.

[4] Risoluzione del 13.6.2002.

La proposta presenta dunque i requisiti che devono soddisfare i sistemi di protezione frontale montati alla produzione del veicolo o commercializzati come entità tecniche. La Commissione ha presentato anche una proposta di direttiva relativa alla tutela dei pedoni e degli altri utenti vulnerabili della strada in caso di urto con un veicolo a motore. La proposta di direttiva sulla protezione dei pedoni [5], adottata dalla Commissione il 19 febbraio 2003, è attualmente esaminata in codecisione.

[5] Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla protezione dei pedoni e di altri utenti della strada vulnerabili in caso di urto con un veicolo a motore e che modifica la direttiva 70/156/CEE, COM(2003) 67 def.

È evidente che il massimo beneficio dalla costruzione di veicoli meno pericolosi per i pedoni potrà aversi quando tutti i tipi di veicoli saranno conformi a questi requisiti; tuttavia occorre riconoscere che la loro applicazione ai veicoli pesanti (autocarri e autobus) sarebbe di limitata utilità e potrebbe non essere tecnicamente appropriata. Per tale motivo il campo d'applicazione della direttiva è stato limitato ai veicoli delle categorie M1 e N1 fino a 3,5 tonnellate: questi veicoli rappresentano l'ampia maggioranza dei veicoli attualmente in uso e le misure proposte produrranno quindi il maggiore effetto possibile ai fini della riduzione delle lesioni a danno dei pedoni.

I requisiti previsti per i sistemi di protezione frontale sono esposti in forma di prove, descritte nella parte 4 dell'allegato I alla presente proposta. Si propone che, a partire dal 1° luglio 2005, gli Stati membri non possano più rilasciare omologazioni CE per determinati tipi di veicoli per motivi relativi alla presenza di sistemi di protezione frontale installati come entità tecniche separate, se non sono rispettati i requisiti degli allegati alla presente direttiva. A partire dal 1° gennaio 2006 tutti i veicoli nuovi provvisti di sistemi di protezione frontale e tutti i sistemi di protezione frontale nuovi messi sul mercato devono rispettare i requisiti proposti.

I requisiti proposti saranno testati nel rispetto di norme tecniche dettagliate che saranno stabilite dalla Commissione conformemente all'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE. In questo modo, si eviterà di appesantire la direttiva con complessi dettagli tecnici.

2003/0226 (COD)

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa all'impiego di sistemi di protezione frontale sui veicoli a motore e recante modifica della direttiva 70/156/CEE del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione [6],

[6] GU L ...

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [7],

[7] GU L ...

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato [8],

[8] GU L ...

considerando quanto segue:

(1) Negli ultimi anni sono stati impiegati sempre più sistemi che offrono ulteriore protezione frontale ai veicoli a motore. Taluni fra tali sistemi costituiscono un pericolo per la sicurezza dei pedoni e di altri utenti della strada in caso di urto con un veicolo a motore. Si devono quindi adottare provvedimenti volti a proteggere le persone da tali pericoli.

(2) I sistemi di protezione frontale possono essere forniti come attrezzatura installata durante la costruzione del veicolo oppure come entità tecnica. Le prescrizioni tecniche per l'omologazione dei veicoli a motore relative ai sistemi di protezione frontale installati sui veicoli devono essere armonizzate per impedire che negli Stati membri siano adottate prescrizioni divergenti e per assicurare il corretto funzionamento del mercato interno. Per gli stessi motivi è necessario armonizzare altresì le prescrizioni tecniche per l'omologazione dei sistemi di protezione frontale costituiti da entità tecniche ai sensi della direttiva 70/156/CEE del Consiglio del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi [9].

[9] GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36.

(3) È necessario stabilire le norme relative alle prove, alla costruzione e all'installazione cui devono rispondere i sistemi di protezione frontale, siano essi forniti come equipaggiamento originale del veicolo o commercializzati come entità tecniche.

(4) Le misure necessarie per l'applicazione della presente direttiva e per il suo adeguamento al progresso tecnico e scientifico devono essere adottate secondo la decisione del Consiglio 1999/468/CE del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [10].

[10] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(5) La presente direttiva è una delle direttive particolari nell'ambito della procedura di omologazione CEE istituita dalla direttiva 70/156/CEE

(6) Poiché gli scopi dell'intervento prospettato, inteso a promuovere la sicurezza dei pedoni e degli altri utenti vulnerabili della strada, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni o degli effetti dell'intervento stesso, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di sussidiarietà enunciato nello stesso articolo.

(7) La direttiva 70/156/CEE deve pertanto essere modificata in conformità,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva stabilisce prescrizioni tecniche per l'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda i sistemi di protezione frontale forniti come equipaggiamento originale del veicolo oppure come entità tecniche.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva i seguenti termini sono così definiti:

(1) "veicolo", qualsiasi veicolo a motore della categoria M1 ai sensi dell'articolo 2 e dell'allegato II della direttiva 70/156/CEE, di massa totale autorizzata non superiore a 3,5 tonnellate, e qualsiasi veicolo a motore della categoria N1 ai sensi dell'articolo 2 e dell'allegato II della direttiva 70/156/CEE;

(2) "entità tecnica", un dispositivo ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 70/156/CEE, destinato all'installazione o all'uso su veicoli.

Articolo 3

Prescrizioni relative all'omologazione

1. A partire dal 1° ottobre 2004, riguardo ai veicoli nuovi che sono provvisti di sistemi di protezione frontale rispondenti alle prescrizioni dell'allegato I e dell'allegato II, gli Stati membri non possono, per motivi riguardanti i sistemi di protezione frontale:

(a) negare il rilascio dell'omologazione CE o dell'omologazione nazionale,

(b) vietare l'immatricolazione, la vendita o la messa in circolazione.

2. A partire dal 1° ottobre 2004, riguardo ai sistemi di protezione frontale nuovi forniti come entità tecnica e che rispondano alle prescrizioni dell'allegato I e dell'allegato II della presente direttiva, gli Stati membri non possono:

(a) negare il rilascio dell'omologazione CE o dell'omologazione nazionale,

(b) vietare la vendita o la messa in circolazione.

3. A partire dal 1° luglio 2005, riguardo ai veicoli forniti di sistemi di protezione frontale o ai sistemi di protezione frontale forniti come entità tecnica che non rispondano alle prescrizioni degli allegati I e II, gli Stati membri negano il rilascio dell'omologazione CE o dell'omologazione nazionale.

4. A partire dal 1° gennaio 2006, riguardo ai veicoli non rispondenti alle prescrizioni dell'allegato I e dell'allegato II della presente direttiva, gli Stati membri, per motivi riguardanti i sistemi di protezione frontale:

(a) considerano non più validi, per gli effetti dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE, i certificati di conformità che accompagnano i veicoli nuovi ai sensi della medesima direttiva,

(b) negano l'immatricolazione e vietano la vendita e la messa in circolazione di veicoli nuovi che non siano accompagnati da un certificato di conformità ai sensi della direttiva 70/156/CEE.

5. A partire dal 1° gennaio 2006 le prescrizioni degli allegati I e II della presente direttiva relative ai sistemi di protezione frontale forniti come entità tecniche si applicano per gli effetti dell'articolo 7, paragrafo 2 della direttiva 70/156/CEE.

Articolo 4

Misure di applicazione e modificazioni

1. Le prescrizioni tecniche dettagliate da osservare nelle prove di cui alla parte 3 dell'allegato I della presente direttiva sono adottate dalla Commissione, assistita dal Comitato di cui all'articolo 13, paragrafo 1 della direttiva 70/156/CE secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 3 della medesima direttiva.

2. Le modificazioni necessarie per adeguare la presente direttiva al progresso scientifico e tecnico sono adottate dalla Commissione a norma dell'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE.

Articolo 5

Modifiche alla direttiva 70/156/CEE

Gli allegati I, III, IV e XI della direttiva 70/156/CEE sono modificati in conformità dell'allegato III alla presente direttiva.

Articolo 6

Attuazione

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 giugno 2004, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché la tavola di concordanza tra quest'ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° luglio 2004.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 7

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 8

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

[...] [...]

ALLEGATI

ELENCO DEGLI ALLEGATI

Allegato I Norme tecniche

Allegato II Norme amministrative:

Appendice 1: Scheda informativa (veicolo)

Appendice 2: Scheda informativa (entità tecnica)

Appendice 3: Scheda di omologazione (veicolo)

Appendice 4: Scheda di omologazione (entità tecnica)

Appendice 5: Esempio di marchio di omologazione CE.

Allegato III Modifiche alla direttiva 70/156/CEE

ALLEGATO I

NORME TECNICHE

1. DEFINIZIONI

Ai fini della presente direttiva i seguenti termini sono così definiti:

1.1. "tipo di veicolo", una categoria di veicoli a motore i cui elementi essenziali sottoindicati, situati anteriormente ai montanti A:

- la struttura,

- le principali dimensioni,

- i materiali delle superfici esterne,

- il montaggio dei componenti (esterni o interni),

- il metodo di fissazione del sistema di protezione frontale,

non differiscono, nella misura in cui si può considerare che essi incidono negativamente sui risultati delle prove d'impatto prescritte dalla presente direttiva.

Per considerare i sistemi di protezione frontale al fine di omologarli come entità tecniche è possibile interpretare ogni riferimento al veicolo come fatto alla struttura sulla quale viene installato il sistema durante le prove e che deve rappresentare le dimensioni frontali esterne del veicolo per cui il sistema deve essere omologato.

1.2. Per "normale assetto di marcia" s'intende l'assetto del veicolo posizionato al suolo in ordine di marcia (secondo la definizione al punto 2.6 della direttiva 70/156/CEE), con i pneumatici gonfiati alla pressione raccomandata, le ruote anteriori in posizione diritta ed una massa di 75 kg sul sedile passeggeri anteriore. Se il veicolo è dotato di sospensioni attive o di un sistema di adeguamento dell'altezza, la sospensione deve essere posizionata all'altezza raccomandata dal fabbricante per il normale uso stradale.

1.3. Per "superficie esterna" s'intende l'esterno del veicolo, anteriormente ai montanti A, compresi il cofano, i parafanghi, i dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa e gli elementi di rinforzo evidenti.

1.4. Per "raggio di curvatura" s'intende il raggio dell'arco di cerchio che più si avvicina alla forma arrotondata della parte in questione.

1.5. Per "estremità della larghezza fuori tutto" del veicolo s'intende, in relazione ai lati del veicolo, il piano parallelo al piano longitudinale medio del veicolo che coincide con la sua estremità laterale e, in relazione alle estremità anteriori e posteriori del veicolo, il piano perpendicolare trasversale del veicolo che coincide con le sue estremità anteriori e posteriori, senza tenere conto della sporgenza

- dei pneumatici in prossimità del loro punto di contatto con il suolo e degli attacchi per i misuratori di pressione dei pneumatici;

- degli eventuali dispositivi antislittamento montati sulle ruote;

- degli specchi retrovisori;

- degli indicatori laterali di direzione, delle luci di ingombro, delle luci di posizione anteriori e posteriori e delle luci di stazionamento;

- rispetto alle estremità anteriore e posteriore, di parti montate sui paraurti, del gancio di traino e del tubo di scappamento.

1.6. Per "paraurti" s'intende la parte anteriore o posteriore del veicolo destinata a proteggerlo in caso di urto a bassa velocità. Qualsiasi elemento che sporga di oltre 50 mm verso l'avanti dal paraurti anteriore va ritenuto come facente parte di un sistema di protezione frontale.

1.7. Per "sistema di protezione frontale" s'intende una o più strutture separate, ad esempio un paraurti tubolare rigido, da fissare sulla parte anteriore del veicolo al fine di proteggere la superficie esterna, sopra e/o sotto il paraurti, da danni derivanti dall'urto. Le strutture la cui massa è inferiore a 0,5 kg e destinate unicamente alla protezione delle luci sono escluse dalla presente definizione.

1.8. Per "sistema di protezione frontale integrato" s'intende una o più strutture che si possono considerare facenti parte del paraurti o di un'altra parte anteriore del veicolo e destinate a fornire una protezione supplementare alla superficie esterna, sopra e/o sotto il paraurti, in caso di urto. Le strutture di questo tipo possono essere considerate parte integrante della struttura del veicolo e rimuovendole si creano discontinuità sulla superficie anteriore del veicolo.

1.9. Per "linea di riferimento superiore del "paraurti"/sistema di protezione frontale" s'intende il limite superiore dei punti significativi di contatto tra il pedone e la zona paraurti del sistema di protezione frontale o del veicolo. È data dal tracciato geometrico dei punti di contatto superiori tra un regolo lungo 700 mm e il sistema di protezione frontale o la parte anteriore del veicolo quando il regolo, tenuto parallelo al piano verticale longitudinale del veicolo e inclinato all'indietro di 20° viene traslato lateralmente lungo il frontale della vettura, restando a contatto con il suolo e con la superficie del sistema di protezione frontale o del veicolo.

1.10. Per "linea di riferimento inferiore del "paraurti"/sistema di protezione frontale" s'intende il limite inferiore dei punti significativi di contatto tra il pedone e la zona paraurti del sistema di protezione frontale o del veicolo. È data dal tracciato geometrico dei punti di contatto inferiori tra un regolo lungo 700 mm e il sistema di protezione frontale quando il regolo, tenuto parallelo al piano verticale longitudinale del veicolo e inclinato in avanti di 25° viene traslato lateralmente lungo il frontale della vettura, restando a contatto con il suolo e con la superficie del sistema di protezione frontale o del veicolo.

1.11. Per "altezza superiore del "paraurti"/sistema di protezione frontale" s'intende la distanza verticale dal suolo della linea di riferimento superiore del "paraurti/sistema di protezione frontale" definita dal paragrafo 1.9 con il veicolo in assetto normale di marcia.

1.12. Per "altezza inferiore del "paraurti"/sistema di protezione frontale" s'intende la distanza verticale dal suolo della linea di riferimento inferiore del "paraurti/sistema di protezione frontale" definita dal paragrafo 1.10 con il veicolo in assetto normale di marcia.

1.13. Il "criterio di prestazione della testa (HPC)" va calcolato secondo la formula:

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

dove a è l'accelerazione risultante nel centro di gravità della testa (in m/s ), quale multiplo di "g", registrata in funzione del tempo e filtrata nella classe di frequenza del canale (CFC) di 1 000 Hz; t1 e t2 definiscono l'inizio e la fine del periodo di registrazione per il quale il valore di HPC raggiunge il massimo tra il primo e l'ultimo istante di contatto. Per calcolare il valore massimo i valori di HPC per i quali l'intervallo di tempo (t1 - t2) è superiore a 15 ms sono ignorati.

2. NORME DI COSTRUZIONE E DI INSTALLAZIONE

2.1. Sistemi di protezione frontale

Le norme seguenti si applicano ai sistemi di protezione frontale forniti già montati su veicoli nuovi, ai sistemi di protezione frontali forniti come entità tecniche da installare su determinati veicoli e ai sistemi di protezione frontale integrati nella struttura anteriore del veicolo.

2.1.1. Gli elementi costitutivi dei sistemi di protezione frontale devono essere progettati in modo che tutte le superfici rigide rivolte verso l'esterno abbiano un raggio di curvatura minimo di 5 mm.

2.1.2. La massa totale del sistema di protezione frontale, inclusi i supporti e gli elementi di fissaggio, non deve eccedere l'1,2% della massa del veicolo per il quale è progettato, rispettando un limite massimo di 18 kg.

2.1.3. L'altezza del sistema di protezione frontale, montato sul veicolo, non deve eccedere di oltre 100 mm il piano definito da una linea orizzontale che unisce le parti più alte dei fari anteriori.

2.1.4. Il sistema di protezione frontale non deve far aumentare la larghezza del veicolo sul quale è installato. Se la larghezza totale del sistema di protezione frontale supera il 75% della larghezza del veicolo, le estremità del sistema vanno curvate verso la superficie esterna al fine di ridurre i rischi di collisione. Questa prescrizione è considerata rispettata se il sistema di protezione frontale è incassato o integrato nella carrozzeria (sistema integrato) oppure se l'estremità del sistema è curvata in modo da non poter entrare in contatto con una sfera di 100 mm di diametro e lo spazio tra l'estremità del sistema e la carrozzeria circostante non supera 20 mm.

2.1.5. Fermo restando il punto 2.1.4, lo spazio tra i componenti del sistema di protezione frontale e la superficie esterna sottostante non deve superare 80 mm. Sono ignorate eventuali discontinuità locali nel profilo generale della carrozzeria sottostante (ad esempio aperture delle griglie, prese d'aria, ecc.).

2.1.6. In qualsiasi punto sulla larghezza del veicolo, la distanza longitudinale tra la parte più avanzata del paraurti e la parte più avanzata del sistema di protezione frontale non deve eccedere 50 mm, tranne se il materiale utilizzato per le parti che sporgono di oltre 50 mm ha una resistenza alla compressione inferiore a 0,35 MPa.

2.1.7. Il sistema di protezione frontale non deve ridurre in modo significativo l'efficacia del paraurti. Questa prescrizione viene considerata rispettata se al massimo due componenti verticali e nessun componente orizzontale del sistema di protezione frontale si sovrappongono al paraurti.

2.1.8. Il sistema di protezione frontale non deve essere inclinato verso l'avanti rispetto alla verticale. Le estremità superiori del sistema di protezione frontale non devono estendersi verso l'alto o all'indietro (verso il parabrezza) di oltre 50 mm dalla linea di riferimento del bordo anteriore del cofano del veicolo, come determinato sul veicolo privo di sistema di protezione frontale.

2.1.9. Installando il sistema di protezione frontale vanno comunque rispettate le prescrizioni della direttiva 76/756/CEE relative ai dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa.

2.2. I sistemi di protezione frontale in quanto entità tecniche non possono essere distribuiti, messi in vendita o venduti privi di chiare istruzioni per il montaggio. Le istruzioni per il montaggio devono contenere informazioni chiare e complete per l'identificazione dei veicoli per i quali l'entità è stata omologata e tali da consentire il montaggio dei componenti su tali veicoli in modo conforme alle disposizioni pertinenti del paragrafo 2.1. Le istruzioni devono comprendere anche informazioni dettagliate relative alle coppie da applicare per tutti gli elementi di fissaggio.

3. PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE PROVE

3.1. Devono essere effettuate le prove seguenti;

3.1.1. Urto della gamba contro il sistema di protezione frontale "paraurti". La prova è effettuata ad una velocità d'urto di 40km/h. L'angolo massimo di flessione dinamica del ginocchio è di 15°, la deformazione massima di rottura dinamica del ginocchio è di 6,0 mm e l'accelerazione misurata in corrispondenza della testa della tibia non è superiore a 150 g. Questa prova può essere sostituita, in determinate specifiche condizioni, dalla prova d'urto della coscia contro il sistema di protezione frontale "paraurti".

3.1.2. Urto della coscia contro il sistema di protezione frontale "paraurti". La prova è effettuata ad una velocità d'urto di 40km/h. La somma istantanea delle forze d'urto rispetto al tempo, alla parte superiore e inferiore del dispositivo di simulazione, non è superiore a 5,0 kN ed il momento flettente sul dispositivo di simulazione non è superiore a 300 Nm.

La prova d'urto della coscia contro il sistema di protezione frontale "paraurti" va effettuata se l'altezza inferiore del sistema di protezione frontale "paraurti" in posizione di prova è superiore a 500 mm.

3.1.3. Urto della coscia contro il sistema di protezione frontale.La prova è effettuata ad una velocità massima d'urto di 40km/h. La somma istantanea delle forze d'urto rispetto al tempo, alla parte superiore e inferiore del dispositivo di simulazione, non è superiore a 5,0 kN ed il momento flettente sul dispositivo di simulazione non è superiore a 300 Nm.

3.1.4. Urto della testa di bambino o di adulto contro il sistema di protezione frontale. Le prove sono effettuate ad una velocità d'urto di 40 km/h. Il criterio di prestazione della testa (HPC), ottenuto dalla risultante delle serie temporali dell'accelerometro, conformemente al paragrafo 1.13, non è mai superiore a 1000.

ALLEGATO II

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL'OMOLOGAZIONE

1. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CE

1.1. Domanda di omologazione CE di un veicolo in riferimento al suo equipaggiamento con un sistema di protezione frontale

1.1.1. L'appendice 1 contiene un modello della scheda informativa richiesta a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 70/156/CEE.

1.1.2. Un veicolo rappresentativo del tipo di veicolo da omologare, equipaggiato con un sistema di protezione frontale, va presentato al servizio tecnico responsabile dell'omologazione. Su richiesta del servizio tecnico vanno presentati anche determinati componenti o campioni dei materiali utilizzati.

1.2. Domanda di omologazione CE per i sistemi di protezione frontale considerati entità tecniche

1.2.1. L'appendice 2 contiene un modello della scheda informativa richiesta a norma dell'articolo 3, paragrafo 4 della direttiva 70/156/CEE.

1.2.2. Al servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione deve essere presentato un campione del tipo di sistema di protezione frontale da omologare. Il servizio può richiedere altri campioni, qualora lo ritenga necessario. Sui campioni deve essere apposta una marcatura chiara e indelebile recante il nome commerciale o il marchio del richiedente e la descrizione del tipo. Vanno adottate disposizioni per rendere successivamente obbligatoria l'apposizione del marchio di omologazione CE.

2. RILASCIO DELL'OMOLOGAZIONE CE

2.1. I modelli dei certificati di omologazione CE in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3 e, se applicabile, dell'articolo 4, paragrafo 4 della direttiva 70/156/CEE sono contenuti:

- nell'appendice 3 per le domande di cui al punto 1.1.;

- nell'appendice 4 per le domande di cui al punto 1.2..

3. MARCHIO DI OMOLOGAZIONE CE

3.1. Ogni sistema di protezione frontale conforme al tipo omologato in applicazione della presente direttiva deve essere provvisto del marchio di omologazione CE.

3.2. Tale marchio è costituito:

3.2.1. da un rettangolo all'interno del quale è iscritta la lettera "e" seguita dal numero o dalla serie di lettere distintivi dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione:

1 per la Germania

2 per la Francia,

3 per l'Italia

4 per i Paesi Bassi

5 per la Svezia,

6 per il Belgio

9 per la Spagna

11 per il Regno Unito

12 per l'Austria,

13 per il Lussemburgo,

17 per la Finlandia,

18 per la Danimarca

21 per il Portogallo,

23 per la Grecia

IRL per l'Irlanda.

3.2.2. In prossimità del rettangolo va apposto il "numero dell'omologazione di base" definito nella sezione 4 del sistema di numerazione di cui all'allegato VII della direttiva 70/156/CEE, preceduto dalle due cifre indicanti il numero progressivo assegnato al più recente adeguamento tecnico significativo della direttiva alla data in cui è stata concessa l'omologazione CE. Per la presente direttiva il numero progressivo è 01.

3.3. Il marchio di omologazione CE deve essere apposto sul dispositivo di protezione frontale in modo da essere chiaramente leggibile e indelebile anche quando il dispositivo è montato su un veicolo.

3.4. Un esempio del marchio di omologazione CE figura nell'appendice 5.

ALLEGATO II, appendice 1

SCHEDA INFORMATIVA N. ...

IN CONFORMITÀ DELL'ALLEGATO I DELLA DIRETTIVA 70/156/CEE DEL CONSIGLIO RELATIVA ALL'OMOLOGAZIONE CE DI UN VEICOLO PER QUANTO RIGUARDA LA FORNITURA DI SISTEMI DI PROTEZIONE FRONTALE

Le seguenti informazioni devono, ove applicabili, essere fornite in triplice copia e includere un indice del contenuto. Eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Le eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli.

Qualora i sistemi, i componenti o le entità tecniche includano materiali speciali, devono essere fornite informazioni sulle loro prestazioni.

0. GENERALITÀ

0.1 Marca (denominazione commerciale del fabbricante):

0.2 Tipo e designazione/i commerciale/i generale/i:

0.3 Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo:

0.3.1 Posizione dell'indicazione:

0.4 Categoria:

0.5 Nome e indirizzo del costruttore:

0.8 Indirizzo dello stabilimento o degli stabilimenti di montaggio:

1. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI DEL VEICOLO

1.1 Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo:

2. MASSE E DIMENSIONI (in kg e mm)

(eventualmente con riferimento ai disegni)

2.8 Massa totale a carico tecnicamente ammissibile, dichiarata dal costruttore

(max. e min.):

2.8.1. Distribuzione della massa tra gli assi (max. e min.):

9. CARROZZERIA

9.1. Tipo di carrozzeria:

9.[11]. Sistema di protezione frontale

9.[11].1. Piani generali (disegni o fotografie) indicanti la posizione ed il fissaggio dei sistemi di protezione frontali:

9.[11].2. Disegni e/o fotografie, se del caso, di prese d'aria, calandra radiatore, motivi ornamentali, stemmi, emblemi e rientranze, nonché di qualsiasi altra sporgenza esterna o parte della superficie esterna che si possa considerare essenziale (ad es. dispositivi di illuminazione). Se le parti sopraelencate non sono essenziali, possono essere sostituite, a fini di documentazione, da fotografie corredate se necessario dalle dimensioni e/o una descrizione:

9.[11].3. Informazioni complete e dettagliate degli elementi di fissaggio necessari, istruzioni complete, comprendenti le coppie da rispettare per il montaggio.

9.[11].4. Disegno dei paraurti:

9.[11].5: Disegno della linea di base all'estremità anteriore del veicolo:

Data:

ALLEGATO II, appendice 2

SCHEDA INFORMATIVA N. ...

RELATIVA ALL'OMOLOGAZIONE CE DI SISTEMI DI PROTEZIONE FRONTALE QUALI ENTITÀ TECNICHE ([2003/.../CE])

Le seguenti informazioni devono, ove applicabili, essere fornite in triplice copia e includere un indice del contenuto. Eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Le eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli.

Qualora i sistemi, i componenti o le entità tecniche includano materiali speciali, devono essere fornite informazioni sulle loro prestazioni.

0. GENERALITÀ

0.1 Marca (denominazione commerciale del fabbricante):

0.2 Tipo e designazione/i commerciale/i generale/i:

0.5 Nome e indirizzo del costruttore:

0.7. Posizione e metodo di apposizione del marchio di omologazione CE:

1. DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO

1.1 Descrizione tecnica dettagliata (con fotografie o disegni):

1.2. Istruzioni per l'assemblaggio ed il montaggio, incluse le coppie da rispettare:

1.3. Elenco dei tipi di veicoli sui quali può essere installato.

1.4 Eventuali limitazioni d'impiego e condizioni di montaggio:

ALLEGATO II, appendice 3

(MODELLO)

(formato massimo: A4 (210 x 297 mm))

CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE CE

TIMBRO

DELL'AMMINISTRAZIONE

Comunicazione riguardante

- omologazione

- estensione dell'omologazione

- rifiuto dell'omologazione

- revoca dell'omologazione

di un tipo di veicolo provvisto di un sistema di protezione frontale ai sensi della direttiva.../.../CE.

Numero di omologazione:

Motivo dell'estensione:

PARTE I

0.1 Marca (denominazione commerciale del fabbricante):

0.2 Tipo e designazione/i commerciale/i generale/i:

0.3 Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo:

0.3.1 Posizione dell'indicazione:

0.4 Categoria del veicolo:

0.5 Nome e indirizzo del costruttore:

0.7 Per i sistemi di protezione frontale, posizione e modo di apposizione del marchio di omologazione CE:

0.8 Indirizzo dello stabilimento o degli stabilimenti di montaggio:

PARTE II

1. Altre informazioni (ove opportuno): Cfr. Addendum

2. Servizio tecnico incaricato di svolgere le prove:

3. Data del verbale di prova:

4. Numero del verbale di prova:

5. Eventuali osservazioni: Cfr. Addendum

6. Luogo:

7. Data:

8. Firma:

9. Si allega l'indice del fascicolo di omologazione depositato presso l'autorità che rilascia l'omologazione, del quale si può richiedere copia.

ADDENDUM

alla scheda di omologazione CE n. ...

relativa all'omologazione di un veicolo per quanto riguarda il montaggio di un sistema di protezione frontale

1. Eventuali informazioni supplementari:

2. Osservazioni:

3. Prove di cui all'allegato I, punto 4.

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II, appendice 4

(MODELLO)

(formato massimo: A4 (210 x 297 mm))

CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE CE

TIMBRO

DELL'AMMINISTRAZIONE

Comunicazione riguardante

- omologazione

- estensione dell'omologazione

- rifiuto dell'omologazione

- revoca dell'omologazione

di un tipo di sistema di protezione frontale come entità tecnica(1) ai sensi della direttiva [2003/.../CE].

Numero di omologazione:

Motivo dell'estensione:

PARTE I

0.1 Marca (denominazione commerciale del fabbricante):

0.2 Tipo e designazione/i commerciale/i generale/i:

0.3 Modalità di identificazione del tipo, se indicato sul sistema di protezione frontale:

0.3.1 Posizione dell'indicazione:

0.5 Nome e indirizzo del costruttore:

0.7 Posizione e modo di fissaggio del marchio di omologazione CE:

PARTE II

1. Altre informazioni (ove opportuno): Cfr. Addendum

2. Servizio tecnico incaricato di svolgere le prove:

3. Data del verbale di prova:

4. Numero del verbale di prova:

5. Eventuali osservazioni: Cfr. Addendum

6. Luogo:

7. Data:

8. Firma:

9. Si allega l'indice del fascicolo di omologazione depositato presso l'autorità che rilascia l'omologazione, del quale si può richiedere copia.

ADDENDUM

alla scheda di omologazione CE n. ...

di un tipo di sistema di protezione frontale ai sensi della direttiva [2003/.../CE]

1. Altre informazioni

1.1. Modalità di fissaggio

1.2. Istruzioni di assemblaggio e di montaggio:

1.5. Eventuali limitazioni d'impiego e condizioni di montaggio:

5. Osservazioni:

6. Prove di cui all'allegato I, punto 4.

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II, appendice 5

Esempio di marchio di omologazione CE.

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

(a > 12mm)

Il dispositivo recante il marchio di omologazione CE qui raffigurato è un sistema di protezione frontale omologato in Germania (e1) ai sensi della presente direttiva (01) con il numero di omologazione di base 1471.

ALLEGATO III

MODIFICHE DELLA DIRETTIVA 70/156/CEE

Gli allegati della direttiva 70/156/CEE sono modificati come segue:

1. All'allegato I sono aggiunti i punti seguenti:

"9.[24] Sistemi di protezione frontale

9.[24].1 È fornita una descrizione dettagliata del veicolo, comprendente fotografie e/o disegni, per quanto riguarda la struttura, le dimensioni, le linee di riferimento pertinenti e i materiali costitutivi del sistema di protezione frontale e della parte anteriore del veicolo.

9.[24].2 È fornita una descrizione dettagliata, comprendente fotografie e/o disegni, del metodo di montaggio del sistema di protezione frontale sul veicolo. La descrizione comprende tutte le dimensioni delle viti e le coppie da rispettare."

2. All'allegato III, parte I sono aggiunti i punti seguenti:

"9.[24]

9.[24].1 È fornita una descrizione dettagliata del veicolo, comprendente fotografie e/o disegni, per quanto riguarda la struttura, le dimensioni, le linee di riferimento pertinenti e i materiali costitutivi del sistema di protezione frontale e della parte anteriore del veicolo.

9.[24].2 È fornita una descrizione dettagliata, comprendente fotografie e/o disegni, del metodo di montaggio del sistema di protezione frontale sul veicolo. La descrizione comprende tutte le dimensioni delle viti e le coppie da rispettare."

3. Nell'allegato IV, parte I è aggiunta la seguente voce:

>SPAZIO PER TABELLA>

*: di massa totale autorizzata non superiore a 3,5 tonnellate."

4. L'allegato XI è così modificato:

(a) Nell'appendice 1 è aggiunta la seguente voce :

>SPAZIO PER TABELLA>

*: di massa totale autorizzata non superiore a 3,5 tonnellate."

(b).Nell'appendice 2 è inserita la seguente voce:

>SPAZIO PER TABELLA>

(c). Nell'appendice 3 è inserita la seguente voce:

>SPAZIO PER TABELLA>

SCHEDA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

IMPATTO DELLA PROPOSTA SULLE IMPRESE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI)

Denominazione della proposta

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'impiego di sistemi di protezione frontale sui veicoli a motore e recante modifica della direttiva 70/156/CEE

Numero di riferimento del documento

ENTR/2003/......

La Proposta

Perché è necessario un intervento legislativo della Comunità in quest'area e quali sono gli obiettivi principali della proposta?

Le statistiche degli incidenti stradali indicano che una quota rilevante di incidenti coinvolge pedoni e ciclisti che riportano lesioni in conseguenza di un contatto con un veicolo in movimento, in particolare con le strutture frontali di un'autovettura. Inoltre si denota un aumento della tendenza ad installare sulla parte anteriore dei veicoli sistemi di protezione frontale, previsti inizialmente per altri scopi specifici e che potenzialmente possono provocare lesioni ai pedoni e ad altri utenti vulnerabili della strada. Questa proposta stabilisce prescrizioni per la costruzione dei veicoli e i metodi d'installazione dei suddetti sistemi di protezione frontale al fine di migliorare la protezione dei pedoni e attenuare la gravità delle lesioni riportate in caso di urto con un veicolo provvisto di tali sistemi dai pedoni e da altri utenti della strada vulnerabili.

Norme armonizzate a livello comunitario sono necessarie in questo campo per garantire il buon funzionamento del mercato interno. Poiché le misure proposte riguardano essenzialmente la costruzione di tali sistemi da installare sulle autovetture, cui si applica la legislazione comunitaria relativa al sistema di omologazione CE, esse diventano parte di tale sistema.

L'incidenza sulle imprese

Chi sarà interessato dalla proposta?

La proposta, che riguarda la progettazione dei sistemi di protezione frontale in quanto equipaggiamento originale del veicolo ed in quanto accessori da installare sui veicoli a motore, riguarderà innanzitutto i costruttori di tali sistemi. Attualmente nessuno degli operatori interessati rientra nella categoria delle piccole e medie imprese.

Obblighi imposti per conformarsi alla direttiva proposta.

La direttiva proposta prescrive l'obbligo di sottoporre i sistemi di protezione frontale ad una serie di prove per quanto riguarda la loro potenziale pericolosità per i pedoni e per gli utenti vulnerabili della strada. Le prescrizioni prevedono, a partire dal 2005, lo svolgimento di quattro prove (basate sulle raccomandazioni del comitato europeo per il miglioramento della sicurezza dei veicoli - EEVC) su tali sistemi al fine di renderne accettabile l'impiego.

Prevedibili effetti economici della direttiva proposta.

Secondo le stime, progettando automobili meno pericolose per i pedoni si potrebbero evitare fino a 2000 decessi di pedoni e ciclisti nell'UE e, partendo dal fatto che taluni fra tali incidenti sono provocati da veicoli forniti di sistemi di protezione frontale, è essenziale che tali sistemi non influiscano negativamente su tale aspettativa. Inoltre il numero di persone ferite direttamente sarebbe ridotto, così come gli effetti dannosi degli urti frontali e laterali con veicoli dotati di tali sistemi. È opportuno tenere conto anche del fatto che una installazione non corretta di tali sistemi può compromettere il corretto funzionamento dei sistemi di sicurezza del veicolo.

Il rispetto delle prescrizioni proposte non implica costi di progettazione prevedibili per l'industria automobilistica, dato che essa si è già impegnata a non installare paraurti tubolari rigidi come equipaggiamento originale e a non venderli come accessori. Per l'industria degli accessori, che fornisce tali sistemi, la situazione sarà diversa, poiché dovrà probabilmente riprogettare i propri prodotti per rispettare la presente direttiva.

A causa delle prove e dell'omologazione dei sistemi di protezione frontale dovranno sostenere costi supplementari sia l'industria automobilistica, sia l'industria degli accessori.

Anche le autorità nazionali dovranno sostenere i costi connessi all'omologazione dei sistemi di protezione frontale e all'attuazione della direttiva. Comunque i vantaggi in termini di riduzione del numero di incidenti e di lesioni ai pedoni e agli altri utenti vulnerabili della strada compenseranno ampiamente tutti gli aumenti dei costi di progettazione, quelli dovuti a modifiche del materiale, prove e spese amministrative.

Indicare se la proposta contiene misure destinate a tenere conto della situazione specifica delle piccole e medie imprese (esigenze più limitate o diverse ecc.).

La proposta non prevede misure specifiche per le PMI ma chiede che il metodo di costruzione dei sistemi in questione sia soggetto ad una procedura di prova per accertarne l'accettabilità. I costruttori dovranno quindi probabilmente rivedere le loro tecniche di costruzione e applicare il regime di prove necessario, sostenendone i relativi costi.

Consultazione

In una comunicazione del dicembre 2000 la Commissione ha avanzato la possibilità di ricorrere ad un impegno volontario dell'industria per introdurre misure atte a migliorare le caratteristiche dei veicoli per quanto riguarda la protezione dei pedoni. La proposta dell'industria comprende una rinuncia volontaria alla fornitura e all'installazione di sistemi di protezione frontale del tipo "bull bars". La questione e altre possibili misure sono state discusse nel corso di un'audizione organizzata dalla Commissione il 6 febbraio 2001, alla quale hanno partecipato i rappresentanti di tutte le parti interessate, tra cui i costruttori di veicoli a motore (Associazione dei costruttori europei di automobili, Associazione dei costruttori giapponesi di automobili, Associazione dei costruttori coreani di automobili) e le associazioni di consumatori (Consiglio europeo per la sicurezza dei trasporti, Ufficio europeo delle unioni dei consumatori e federazione automobilistica internazionale).

A seguito di tale audizione la Commissione ha avviato negoziati con le associazioni europea, giapponese e coreana dei costruttori di automobili per concordare i termini dell'impegno volontario dell'industria in materia di protezione dei pedoni. A seguito dell'accordo su un impegno dell'industria europea, nel luglio 2001 la Commissione ha adottato una comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio nella quale essa presentava il contenuto dell'impegno dell'industria ai legislatori e chiedeva il loro parere.

Parlamento europeo e Consiglio hanno espresso un parere positivo sulla sostanza dell'impegno. Tuttavia, per quanto riguarda i sistemi di protezione frontale, il Parlamento ha invitato la Commissione a proporre una legislazione che li vieti anche in quanto accessori. Il Consiglio ha chiesto che sia ampliata la gamma di veicoli sui quali sono vietati tali sistemi, al fine di comprendere tutti i veicoli delle categorie M1 e N1.

La presente proposta corrisponde, per quanto riguarda l'utilizzo dei sistemi di protezione frontale, agli impegni assunti dai costruttori europei, giapponesi e coreani nel 2001, modificato per tenere conto delle richieste del Parlamento e del Consiglio. Si dovrebbe infine osservare che per la maggior parte dei veicoli attualmente in uso non sussiste l'esigenza specifica d'installare sistemi di protezione frontale.

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