EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52003PC0501

Parere della Commissione a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE sugli emendamenti del Parlamento Europeo alla posizione comune del Consiglio riguardante la proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua, di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto e postali recante modifica della proposta della Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE

/* COM/2003/0501 def. - COD 2000/0117 */

52003PC0501

Parere della Commissione a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio riguardante la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua, di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto e postali recante modifica della proposta della Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE /* COM/2003/0501 def. - COD 2000/0117 */


PARERE DELLA COMMISSIONE a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio riguardante la proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua, di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto e postali RECANTE MODIFICA DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE

2000/0117 (COD)

PARERE DELLA COMMISSIONE a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio riguardante la proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua, di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto e postali

1. Introduzione

L'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE stabilisce che la Commissione deve emettere un parere sugli emendamenti proposti dal Parlamento europeo in seconda lettura. La Commissione emette in appresso il suo parere sui 19 emendamenti proposti dal Parlamento.

2. Cronistoria

Trasmissione della proposta al Consiglio e al Parlamento europeo (COM(2000)276 def. - 2000/0117(COD)) conformemente all'articolo 175, paragrafo 1 del trattato: 11.7.2000

Parere del Comitato economico e sociale europeo: 26.4.2001

Parere del Comitato delle regioni: 13.12.2000

Parere del Parlamento europeo - prima lettura: 17.1.2002

Proposta modificata della Commissione: 6.5.2002

Adozione della posizione comune del Consiglio: 20.3.2003

Parere del Parlamento europeo - seconda lettura: 2.7.2003

3. Oggetto della proposta

La direttiva che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua, di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto e postali persegue un triplice obiettivo di modernizzazione, semplificazione e flessibilità del quadro giuridico esistente. Modernizzazione per tener conto delle nuove tecnologie e delle modifiche della situazione economica, tra cui la liberalizzazione in corso o futura di alcune delle attività considerate; semplificazione affinché i testi attuali siano più facilmente comprensibili per gli utenti, di modo che gli appalti siano aggiudicati in piena conformità alle norme e ai principi che disciplinano la materia e che gli attori interessati (acquirenti o fornitori) siano in grado di conoscere meglio i loro diritti; flessibilità delle procedure per rispondere alle necessità degli acquirenti.

4. Parere della Commissione sugli emendamenti del Parlamento europeo

4.1. Emendamenti accolti dalla Commissione (n. 15, in parte)

Con la riserva di una verifica ulteriore, risulta chiaro che alcune versioni linguistiche (almeno le versioni italiane, spagnole, tedesche e portoghesi) comportano alcune imprecisioni terminologiche rispetto alla terminologia della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 15 dicembre 1997 concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio [1] (la direttiva postale). Al paragrafo 2, si tratta ad esempio di un riferimento al "plico postale" invece di "invio postale" per la versione italiana o, per la versione spagnola, di un riferimento alla "expedición" invece di "el transporte" ... Anche se questa modifica dell'articolo 6 non riguarda tutte le versioni linguistiche, la Commissione può accogliere l'emendamento 15 per quanto riguarda un simile allineamento terminologico della direttiva postale.

[1] GU L 15 del 21.1.1998, pagina 14. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/39/CE (GU L 176 del 5.7.2002, pagina 21).

4.2. Emendamenti respinti dalla Commissione (n. 1, 7, 12, 13, 14, 15 in parte, 16, 18, 28, 29, 35, 39, 40, 41, 50, 53, 54, 55 e 56)

L'emendamento 1 prevede 1) l'introduzione della garanzia «di servizi affidabili di interesse comune di livello elevato a prezzi ragionevoli» tra gli obiettivi che la direttiva deve perseguire. Esso prevede inoltre 2) che il coordinamento delle procedure di aggiudicazione deve "tener conto degli obiettivi generali che figurano agli articoli 2 e 6 del trattato CE".

1) Questa parte dell'emendamento non può essere accolta dato che la direttiva mira solamente a coordinare le procedure di aggiudicazione degli appalti e non il livello dei servizi di interesse generale offerti nei diversi Stati membri.

2) Un riferimento agli obiettivi dell'articolo 6 è già presente al considerando 12 e si è già tenuto conto degli obiettivi sociali nelle parti appropriate della direttiva (ad esempio al considerando 43 e all'articolo 38 concernente le clausole di esecuzione e anche l'articolo 57 per quanto riguarda la verifica del rispetto della legislazione sociale nella valutazione delle offerte che risultano essere insolitamente basse ...). Inoltre, dato che un simile riferimento all'articolo 2 del trattato non è stato proposto per quanto concerne l'altra direttiva appalti pubblici, l'accettazione dell'emendamento creerebbe un'insicurezza giuridica e potrebbe portare a conclusioni a contrario quanto alle possibilità di tener conto degli obiettivi sociali.

Gli emendamenti 7 e 28 mirano, rispettivamente per il considerando e il dispositivo, a introdurre un obbligo - ogni qualvolta risulti possibile - per gli enti appaltanti di definire le loro specifiche tecniche in termini di accessibilità per i disabili o in termini di progettazione per tutti gli impieghi.

L'accessibilità per i disabili è indubbiamente un aspetto sociale importante; tuttavia, anche se dovesse risultare tecnicamente possibile prescriverlo, questo non sarà sempre opportuno. L'emendamento comporterebbe infatti una generalizzazione di questo obbligo anche per gli appalti il cui oggetto, per le sue caratteristiche, non è destinato ad essere utilizzato dai disabili (ad esempio, la costruzione di caserme o di locali per l'addestramento della polizia portuale).

Inoltre, la posizione comune consente, a seguito della prima lettura del Parlamento, di prescrivere in un appalto pubblico dei requisiti in materia di accessibilità per i disabili; questo risulta dall'allegato XXI della direttiva, concernente le specifiche tecniche. La direttiva "appalti pubblici" il cui obiettivo è di coordinare le procedure, non è tuttavia lo strumento adeguato per imporre un obbligo di prescrivere simili caratteristiche.

L'emendamento 12 mira a limitare il campo di applicazione delle licitazioni elettroniche, vietando il loro impiego per gli appalti che hanno per oggetto lavori o taluni tipi di servizi (denominati "intellettuali", "creativi" o "complessi").

A prescindere dalle difficoltà di circoscrivere simili categorie di servizi a livello comunitario, l'emendamento non può essere accolto essendo incompatibile con la delimitazione del campo di applicazione delle licitazioni elettroniche previsto dal considerando 22 e dall'articolo 56. E' inoltre opportuno segnalare che la possibilità di vietare o limitare le possibilità di ricorrere alle licitazioni elettroniche a livello nazionale è esplicitamente prevista dalla posizione comune al paragrafo 1 dell'articolo 56.

L'emendamento 13 prevede di considerare le centrali d'acquisto create dallo Stato , le collettività locali e gli organismi di diritto pubblico come enti appaltanti. L'emendamento consentirebbe di qualificare come ente appaltante qualsiasi organismo a prescindere dal suo statuto, purché sia stato istituito per centralizzare gli acquisti. Questo elemento si aggiungerebbe alla definizione di centrale d'acquisto già fornita all'articolo 1, paragrafo 2, punto 8, che poggia su due elementi: essere un ente appaltante e acquistare beni e servizi destinati ad altri organismi appaltanti. L'emendamento introdurrebbe una palese contraddizione con la definizione fornita all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) che impone delle condizioni per la qualifica di ente appaltante.

L'emendamento 14 prevede di modificare la definizione della nozione di "diritti speciali o esclusivi".

1) Da un lato esso estende questa nozione eliminando la condizione che simili diritti debbano avere l'effetto "di avere un impatto sostanziale sulla capacità degli altri enti di esercitare questa attività".

2) Dall'altro, esso limita la portata di questo concetto inserendo nel dispositivo una precisazione che si trova al considerando 25 secondo cui dei diritti concessi "a un numero limitato di imprese sulla base di criteri oggettivi, proporzionali e non discriminatori che consente a tutti gli interessati che li soddisfano la possibilità di beneficiarne, non possono essere considerati diritti esclusivi o speciali".

1) L'estensione della definizione non è accettabile dato che questa assoggetterebbe delle imprese private alla direttiva senza una giustificazione.

2) L'ultimo comma dell'emendamento è superfluo e non può quindi essere accettato. Inoltre, se questa precisazione entrasse nel dispositivo, si potrebbe concludere al contrario che il diritto comunitario legittima dei diritti concessi secondo criteri soggettivi, sproporzionati e discriminatori.

A prescindere dall'allineamento terminologico accolto dalla Commissione (cfr. il precedente punto 4.1), l'emendamento 15 prevede l'introduzione di una differenza di trattamento tra i "servizi postali riservati" e gli "altri servizi postali" eliminando la differenza introdotta dalla posizione comune tra questi ultimi e i "servizi ausiliari ai servizi postali".

Une simile modifica non può essere accettata, dato che questa può comportare un trattamento differente degli operatori postali per quanto riguarda la presente direttiva. Infatti, degli enti che offrono gli stessi servizi - e fanno parte della categoria degli «altri servizi postali» - potrebbero essere coperti, a seconda dei casi, dalla direttiva settori speciali, o non esserlo, a seconda che questi esercitino o meno un'attività contemplata dai «servizi postali riservati». La posizione comune aveva trattato allo stesso modo tutte le attività postali, riservate o no, e introduce solamente differenze di trattamento basate su attività non postali ("ausiliarie"). Questo è giustificato dato che i "servizi postali riservati" e gli "altri servizi postali" sono servizi della stessa natura: in funzione del progresso in materia di liberalizzazione attualmente in corso del settore postale dei servizi passeranno dalla categoria servizi riservati a quella degli altri servizi [2].

[2] Ad esempio, il trattamento delle spedizioni postali con un peso compreso tra i 50 e 100 grammi sarà un «servizio postale riservato» fino al primo gennaio 2006 e passerà alla categoria degli «altri servizi postali» a partire da questa data.

L'emendamento 16 inserisce nel dispositivo l'obbligo per gli enti appaltanti di rispettare i principi fondamentali del diritto comunitario per tutti gli appalti, anche quelli inferiori alla soglia di applicazione della direttiva.

Indubbiamente questi principi, come è stato riconosciuto dalla giurisprudenza costante della Corte, si applicano agli appalti pubblici di qualsiasi importo. Tuttavia, non è giuridicamente opportuno stabilire un simile obbligo a titolo della presente direttiva, che si applica a partire da talune soglie. Per quanto riguarda gli appalti al di sotto di tali soglie, questo potrebbe comportare un'insicurezza giuridica quanto al campo di applicazione della direttiva e quindi alla portata degli obblighi delle procedure che essa prescrive. Inoltre, per quanto riguarda gli appalti disciplinati dalla direttiva, questo richiamo sarebbe un doppione del considerando 9 della posizione comune.

L'emendamento 18 intende rafforzare gli obblighi per l'ente appaltante in materia di rispetto della riservatezza dei dati trasmessi dagli operatori economici, in particolare fornendo l'elenco delle informazioni o dei documenti in questione e precisando che il rispetto di questi obblighi è necessario durante e dopo le procedure di aggiudicazione.

In seguito all'allineamento tra le due direttive appalti pubblici nelle posizioni comuni, si è già tenuto conto di una parte dell'emendamento (l'elenco delle informazioni o documenti in questione). Viceversa, il carattere assoluto della disposizione («nel corso dell'intera procedura e al suo termine») non può essere accettato. Da un lato, una simile disposizione potrebbe avere l'effetto di ostacolare la concorrenza (l'impresa che ha elaborato un progetto nel quadro di un appalto di servizi sarebbe in seguito la sola a poter realizzare questo stesso progetto dato che i piani non potrebbero essere comunicati ad un altro candidato). Dall'altro, potrebbe esservi una contraddizione tra gli obblighi di trasparenza (ad esempio nei confronti degli organi di controllo) e gli obblighi di riservatezza.

Nella disposizione che, a prescindere da casi eccezionali, vieta il riferimento ad una "produzione determinata", l'emendamento 29 1) aggiunge i riferimenti ad un produttore o a un fornitore determinato. Inoltre, 2) esso elimina la condizione secondo cui il riferimento ad una produzione determinata è vietata solamente nella misura in cui "esso avrebbe l'effetto di favorire o di eliminare talune imprese o taluni prodotti".

Questo emendamento non può essere accolto per diversi motivi:

- L'eliminazione della condizione menzionata al punto 2 che è di diritto costante, avrebbe l'effetto di abolire una precisazione che limita la portata del divieto ai soli casi in cui l'origine determinata/la produzione determinata ha un effetto restrittivo sulla partecipazione agli appalti. Questa abolizione sembra motivata dal timore che una simile precisazione impedirebbe agli enti appaltanti di esigere processi di produzione che potrebbero essere soddisfatti da un numero limitato di operatori economici (ad esempio, prodotti provenienti da coltivazioni biologiche o prodotti meno inquinanti). Questo timore non è giustificato. Infatti, questo è stato riconosciuto legittimo dalla sentenza "bus d'Helsinki" [3].

[3] Sentenza della Corte del 17.9.2002, Concordia Bus Finland Oy Ab, ex Stagecoach Finland Oy Ab contro Helsingin kaupunki e HKL-Bussiliikenne, causa C-513/99, Racc. 2002, pagina I-07213.

- Per quanto riguarda il punto 1): dato che all'articolo 34 e all'allegato XXI il dispositivo si riferisce già ad una "fabbricazione o provenienza determinata", a "un processo particolare" e a "un'origine" o "une produzione determinata", l'aggiunta di riferimenti ai produttori o fornitori sarebbe superflua.

- Infine, l'accettazione di questo emendamento creerebbe un'incoerenza tra le due direttive dato che un emendamento sostanzialmente identico (n. 90) non è stato accolto per l'altra proposta di direttiva appalti pubblici.

L'emendamento 35 intende ampliare le possibilità di aggiudicare degli appalti a fini di ricerca, sperimentazione o sviluppo senza messa in concorrenza eliminando delle condizioni previste dal diritto esistente, secondo cui questi appalti non possono «essere aggiudicati al fine di assicurare una redditività o di ricuperare i costi di ricerca e di sviluppo e nella misura in cui l'aggiudicazione di un simile appalto non pregiudichi la messa in concorrenza degli appalti successivi che perseguono in particolare questi fini».

Eliminando queste condizioni, l'emendamento avrebbe l'effetto di escludere dall'obbligo di messa in concorrenza degli appalti attualmente assoggettati a questo obbligo mettendo così in discussione l'ordinamento comunitario. Inoltre, l'emendamento potrebbe creare appalti prigionieri per periodi molto lunghi dato che l'applicazione di questa eccezione potrebbe facilmente essere seguita da un'altra eccezione che invoca motivi tecnici (ad esempio di inter-operabilità) per continuare ad aggiudicare degli appalti a chi ha ottenuto l'appalto di ricerca iniziale. L'emendamento non può pertanto essere accolto.

L'emendamento 39 esige l'utilizzazione di una firma elettronica avanzata ai sensi della direttiva 1999/93/CE nonché di un sistema di sicurezza affidabile affinché le offerte inviate per via elettronica possano essere accettate.

Secondo la sua motivazione, l'emendamento intende "proteggere adeguatamente i dati" quando viene presentata un'offerta per via elettronica.

L'obiettivo principale sembra essere quello di ottenere la garanzia di poter individuare le modifiche apportate alle offerte dopo la loro presentazione e di poter ricostruire il loro contenuto originale, nonché di offrire la garanzia che solamente le persone autorizzate possano venire a conoscenza del contenuto delle offerte.

In questa prospettiva, l'emendamento è superfluo e potrebbe anche rallentare l'adeguamento della direttiva al progresso tecnico dato che esistono altri mezzi tecnici per garantire la sicurezza delle offerte che sono state ricevute, conformemente all'allegato XXIII. In altri termine, l'integrità dei dati può essere assicurata con altri mezzi tecnici o organizzativi diversi dalle firme avanzate. Dato che le evoluzioni tecniche in questo campo sono rapide, l'adozione dell'emendamento costringerebbe a modificare la direttiva per tenere conto dei progressi tecnici.

L'obiettivo dell'emendamento potrebbe tuttavia anche essere di garantire che l'identità dell'autore dell'offerta possa essere stabilita in modo sicuro, ad iniziare dalla parte di presentazione delle offerte. Si fa presente che una simile esigenza non è imposta a livello comunitario per le offerte "tradizionali" (non elettroniche) e che l'utilizzazione di un mezzo di trasmissione elettronico non comporta una simile esigenza. Tuttavia, se un ente appaltante - per motivi di sicurezza giuridica - dovesse richiedere un simile livello d'identificazione e di autenticazione nel caso di firme elettroniche, la direttiva gli offre già la possibilità di farlo. Infatti, la posizione comune dichiara al considerando 47 che occorre applicare la direttiva 1999/93/CE. Allo stato attuale questo significa che un'eventuale necessità di identificare in modo sicuro l'offerente e la sua offerta può essere soddisfatta tramite il rinvio al diritto nazionale che recepisce la direttiva 1999/93/CE; questa garantisce che solamente la firma elettronica avanzata può essere utilizzata per soddisfare queste esigenze.

L'emendamento 40 intende imporre il ricorso ad un organismo terzo accreditato per garantire la riservatezza dei dati trasmessi dall'offerente.

La riservatezza dei dati trasmessi dagli offerenti risulta essere sufficientemente garantita sulla base delle disposizioni previste dall'allegato XXIII.

Inoltre, imporre che gli organismi di certificazione siano accreditati potrebbe comportare delle distorsioni dovute alle divergenze tra Stati membri in materia di accreditamento.

L'emendamento 41 intende, da un lato, precisare che gli enti appaltanti devono informare gli operatori economici sulle loro decisioni concernenti le domande di qualifica entro un termine di due mesi. Dall'altro esso aggiunge un obbligo per gli enti appaltanti di informare i richiedenti entro un mese dal deposito della domanda, se la decisione richiederà più di due mesi.

Nella misura in cui l'emendamento intende obbligare gli enti appaltanti a terminare la loro valutazione di una domanda di qualifica entro un termine massimo di due mesi, esso non può essere accolto, dato che i sistemi di qualifica sono stati introdotti in questa direttiva tra l'altro per tener conto del fatto che gli enti appaltanti hanno bisogno di attrezzature industriali molto complesse (ad esempio, materiale rotabile per le ferrovie) la cui valutazione tecnica può richiedere lunghi periodi di prove, analisi, ecc. Inoltre, l'emendamento è contraddittorio perché, da un lato, si riferisce ad un termine "massimo" per la presa di decisioni, dall'altro prevede che questo termine possa essere prolungato. Anche la seconda parte dell'emendamento è inaccettabile, dato che la complessità delle attrezzature e dei test necessari potrebbero far si che gli enti appaltanti non sappiano alla fine di un mese se sarà possibile o meno adottare una decisione entro due mesi.

L'emendamento 50, per quanto riguarda il criterio di aggiudicazione sulla base della "offerta economicamente più vantaggiosa" mira a:

1) eliminare i termini "per gli enti appaltanti";

2) eliminare la precisazione che si deve trattare dell'offerta "economicamente" più vantaggiosa;

3) cambiare "giustificati dall'oggetto dell'appalto" in "legati all'oggetto dell'appalto";

4) aggiungere la considerazione dei metodi di produzione; e

5) aggiungere "la politica dell'offerente in materia di parità di trattamento".

Per quanto riguarda il punto 1): l'eliminazione dei termini «per gli enti appaltanti» consentirebbe di tener conto di elementi vaghi, spesso non misurabili, collegati ad un eventuale beneficio per «la società» in senso lato. Simili criteri di aggiudicazione non soddisfano la loro funzione che è di consentire la valutazione delle qualità intrinseche delle offerte per determinare quella che presenta il miglior rapporto qualità/prezzo per l'acquirente. Questo comporterebbe uno sconvolgimento dell'obiettivo assegnato alle direttive appalti pubblici introducendo inoltre gravi rischi di disparità di trattamento.

Per quanto concerne il punto 2): i rischi aumenterebbero sensibilmente se si tenesse conto di questa parte dell'emendamento. Si tratterebbe inoltre di una modifica fondamentale di tutta la filosofia del coordinamento comunitario attuale, della proposta di direttiva della Commissione ma anche degli appalti pubblici in generale la cui funzione finanziaria sarebbe negata. Questa parte dell'emendamento creerebbe inoltre un'importante incoerenza tra le due direttive.

In merito al punto 3): questa parte dell'emendamento intende assicurare che la nuova direttiva offra le stesse possibilità di tener conto di taluni criteri che il diritto costante offre attualmente, come è stato interpretato dalla Corte di giustizia nella summenzionata sentenza «bus di Helsinki». Questo emendamento è superfluo dato che la posizione comune, grazie alla combinazione dell'articolo 55 e del considerando (54) prevede già i chiarimenti e le garanzie necessarie a tal fine.

In merito al punto 4): i metodi di produzione rientrano nella definizione più ampia delle "caratteristiche ambientali" che figurano esplicitamente tra i criteri forniti a titolo di esempio. Essendo infatti i metodi di produzione riconosciuti all'allegato XXI come possibili specifiche tecniche, queste stesse specifiche possono costituire criteri di aggiudicazione. Sarebbe pertanto inutile menzionarli esplicitamente tra gli esempi di criteri, che tra l'altro non sono completi.

In merito al punto 5): tener conto di considerazioni non collegate all'oggetto dell'appalto, come la politica di parità di trattamento dell'offerente, snaturerebbe la direttiva appalti pubblici, il cui obiettivo è di garantire una spesa pubblica "sana" e la parità di accesso agli appalti pubblici, trasformandola in uno strumento esclusivo di altre politiche. Infatti, la politica di parità di trattamento dell'offerente non consente di valutare la qualità dell'offerta per stabilire il miglior rapporto qualità/prezzo, ma intende dare la preferenza ad un impresa "socialmente responsabile" e quindi di aggiudicare l'appalto ad imprese la cui offerta non è necessariamente quella che presenta il miglior rapporto qualità/prezzo.

Gli emendamenti 53 e 56 concernono l'articolo 59. Questa disposizione, attualmente applicabile solamente agli appalti di servizi, riguarda eventuali difficoltà di accesso degli operatori economici europei agli appalti di servizi di paesi terzi. La disposizione impone alla Commissione di impegnarsi nella soluzione dei problemi relativi all'accesso agli appalti di paesi terzi. L'emendamento estenderebbe le disposizioni attuali ai tre tipi di appalti e introdurrebbe inoltre un obbligo di intervento nel caso di un eventuale mancato rispetto di talune convenzioni OIL da parte di paesi terzi.

L'estensione degli obblighi di intervento esistenti agli appalti di forniture e di lavori non è giustificata. Infatti, per questi tipi di appalti esistono altri strumenti nella presente direttiva (cfr. ad esempio l'articolo 58) o nel quadro di accordi o negoziati bi-, pluri- o multilaterali. Questo aspetto dell'emendamento non può quindi essere accettato.

Quanto al nuovo caso di intervento, una direttiva appalti pubblici non è lo strumento adeguato per introdurre un obbligo di sorveglianza da parte della Commissione del rispetto del diritto di lavoro internazionale da parte di paesi terzi.

L'emendamento 55 introdurrebbe una presunzione giuridica di libero accesso al settore ferroviario in caso di recepimento e applicazione corretta delle direttive 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie [4], 95/18/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie [5] e 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001 relativa alla ripartizione delle capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza [6]. L'emendamento è collegato alla procedura generale di esclusione di cui all'articolo 30.

[4] GU L 237 del 24.8.1991, pagina 25. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/12/CE, GU L 75 del 15.3.2001, pagina 1.

[5] GU L 143 del 27.6.1995, pagina 70. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/13/CE, GU L 75 del 15.3.2001, pagina 26.

[6] GU L 75 del 15.3.2001, pagina 29.

Questo pacchetto di direttive in materia di ferrovie non costituisce attualmente una liberalizzazione come previsto dalle altre direttive menzionate all'allegato XI. E' inoltre prematuro introdurre fin d'ora una presunzione giuridica di libero accesso, dato che attualmente si stanno esaminando altre misure in vista di completare l'apertura dei trasporti di merci entro il 2008.

L'emendamento 54, che considera una situazione di fatto specificamente tedesca, introdurrebbe una presunzione giuridica di libertà di accesso ad attività che consistono nell'esplorazione (per) e l'estrazione del carbone o di altri combustibili solidi qualora uno Stato membro abbia reso volontariamente una direttiva (94/22/CE) relativa alle licenze di idrocarburi applicabile al settore del carbone. Questo emendamento è collegato alla procedura di esclusione prevista dall'articolo 30.

L'introduzione di una presunzione giuridica collegata all'applicazione volontaria di una direttiva comunitaria al di là del suo campo d'applicazione specifico pone problemi di sicurezza giuridica e non tiene conto delle differenze tra il settore degli idrocarburi e quello dei carboni e altri combustibili solidi. Una simile applicazione volontaria non può tuttavia essere ignorata. Inoltre, a seguito della prima lettura la posizione comune prevede già un considerando (40) che chiarisce che una simile applicazione volontaria costituisce un dato di fatto di cui si deve tener conto ai fini dell'articolo 30 della direttiva.

5. Conclusione

Ai sensi dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE, la Commissione modifica la sua proposta come precedentemente indicato.

Top