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Document 52003PC0492

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su taluni gas fluorurati ad effetto serra

/* COM/2003/0492 def. - COD 2003/0189 */

52003PC0492

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su taluni gas fluorurati ad effetto serra /* COM/2003/0492 def. - COD 2003/0189 */


Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO su taluni gas fluorurati ad effetto serra

(presentata dalla Commissione)

1. INTRODUZIONE

La presente proposta, che mira all'adozione di un nuovo regolamento CE sui gas fluorurati, è un elemento essenziale della prima fase del programma europeo per il cambiamento climatico. Il nuovo regolamento istituirà un quadro normativo per la riduzione delle emissioni di idrofluorocarburi (HFC), perfluorocarburi (PFC) ed esafluoruro di zolfo, potenti gas ad effetto serra contemplati dal protocollo di Kyoto. La proposta comprende disposizioni in materia di contenimento, comunicazione dei dati, immissione in commercio e uso dei gas fluorurati.

2. IL PROBLEMA DA AFFRONTARE

2.1. La risposta internazionale ai cambiamenti climatici

Gli interventi volti a ridurre le emissioni di gas fluorurati devono essere esaminati nel contesto più ampio della lotta ai cambiamenti climatici, a giudizio di molti una delle maggiori sfide ambientali ed economiche che l'umanità si trovi ad affrontare. La prima reazione concreta della comunità internazionale a questa minaccia è stata l'adozione, nel 1992, della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, il cui obiettivo ultimo è quello di stabilizzare le concentrazioni di gas ad effetto serra nell'atmosfera a un livello tale da escludere qualsiasi pericolosa interferenza delle attività umane sul sistema climatico. Nel 1997 è stato poi adottato il protocollo di Kyoto, che fissa per i paesi industrializzati l'obiettivo di ridurre del 5,2% le emissioni complessive di gas serra rispetto ai valori del 1990 per il periodo dal 2008 al 2012 (primo periodo di adempimento).

2.2. La risposta della Comunità europea ai cambiamenti climatici

La lotta ai cambiamenti climatici costituisce una delle priorità essenziali del Sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente (2001-2010) [1], che sottolinea come i cambiamenti climatici rappresentino la sfida principale per i prossimi dieci anni e oltre. Con il protocollo di Kyoto la Comunità europea si è impegnata a ridurre dell'8% le proprie emissioni nel primo periodo di adempimento: una riduzione complessiva di 336 milioni di tonnellate equivalenti di biossido di carbonio.

[1] Decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente, GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1.

Al Consiglio europeo di Göteborg del giugno 2001 i capi di Stato e di governo hanno sottolineato che la lotta ai cambiamenti climatici è una delle massime priorità della strategia dell'Unione europea per lo sviluppo sostenibile, confermando inoltre la determinazione a rispettare l'obiettivo stabilito dal protocollo di Kyoto. Sia la Comunità europea che gli Stati membri hanno ratificato il protocollo di Kyoto [2].

[2] L'UE ha ratificato il protocollo di Kyoto con la decisione del Consiglio, del 25 aprile 2002, riguardante l'approvazione, a nome della Comunità europea, del protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei relativi impegni, GU L 130 del 15.5.2002, pag. 1. La Comunità e i suoi Stati membri hanno ratificato il protocollo di Kyoto il 31 maggio 2002.

2.3. Programma europeo per il cambiamento climatico

Il programma europeo per il cambiamento climatico (ECCP) è stato istituito nel giugno 2000 per individuare ulteriori misure, efficaci sotto il profilo dei costi, che potessero consentire alla Comunità europea di raggiungere il traguardo fissato dal protocollo di Kyoto. Il programma prevede la consultazione di tutte le parti interessate e comprende gruppi di lavoro settoriali, tra cui uno sui gas fluorurati.

Nel giugno 2001 la relazione sulla prima fase dell'ECCP [3] ha sintetizzato le conclusioni dei gruppi di lavoro e i risultati da essi ottenuti. In totale sono state individuate 42 soluzioni efficaci sotto il profilo dei costi e in grado di ridurre le emissioni totali di gas serra di una quantità compresa tra 664 e 765 milioni di tonnellate equivalenti di biossido di carbonio.

[3] Relazione sul programma europeo per il cambiamento climatico, giugno 2001 http://europa.eu.int/comm/environment/ climat/eccp_longreport_0106.pdf

Gruppo di lavoro sui gas fluorurati

Nel gruppo di lavoro erano rappresentati tutti i comparti industriali interessati, le organizzazioni non governative ambientaliste e gli Stati membri. I resoconti delle riunioni e le relazioni del gruppo di lavoro sono stati messi a disposizione di un pubblico più ampio.

La relazione presentata nel giugno 2001 dal gruppo di lavoro [4] affermava che nel 1995 vi erano state emissioni di gas fluorurati per circa 65 milioni di tonnellate equivalenti di biossido di carbonio, corrispondenti al 2% delle emissioni complessive di gas ad effetto serra della Comunità europea. Gli HFC sono principalmente utilizzati come refrigeranti, solventi per la pulizia e agenti rigonfianti; i PFC sono utilizzati nella fabbricazione di semiconduttori e come solventi per la pulizia e l'SF6 è impiegato in commutatori di tensione (AT) e nella produzione di magnesio. In assenza di ulteriori provvedimenti, era stato previsto un aumento delle emissioni di circa 98 milioni di tonnellate equivalenti di biossido di carbonio entro il 2010, pari al 2-4% delle emissioni complessive di gas serra previste.

[4] Relazione del gruppo di lavoro sui gas fluorurati http://europa.eu.int/comm/enterprise/ chemicals/sustdev/fluorgases/gas1.pdf

Il gruppo di lavoro ha raccomandato l'adozione di una serie di provvedimenti volti a ridurre le emissioni di gas fluorurati e le parti interessate hanno espresso l'esigenza fortemente condivisa di una normativa comunitaria per migliorare il contenimento e il monitoraggio dei gas fluorurati e per limitare l'immissione in commercio e l'uso di tali gas in determinate applicazioni.

Prima fase del programma europeo per il cambiamento climatico

Nell'ottobre 2001 la comunicazione della Commissione sull'attuazione della prima fase del programma europeo per il cambiamento climatico [5] ha proposto un pacchetto di dodici provvedimenti prioritari da presentare nel 2002 e nel 2003, tra cui un intervento legislativo sui gas fluorurati.

[5] COM(2001) 580 def.

Il 12 dicembre 2001 il Consiglio "Ambiente" ha salutato con favore l'intenzione della Commissione di presentare una proposta concernente una direttiva quadro sui gas fluorurati, che comprenda misure di contenimento delle emissioni provenienti da fonti fisse e mobili, il controllo delle quantità di gas fluorurati immessi sul mercato nonché restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso, se del caso, delle pertinenti applicazioni qualora siano disponibili alternative valide e il contenimento non possa essere migliorato, tenendo conto delle iniziative volontarie in corso in alcuni settori dell'industria dei gas fluorurati per lo sviluppo di alternative a detti gas.

Anche il Parlamento europeo ha salutato positivamente, il 25 settembre 2002, l'intenzione della Commissione di presentare una proposta di direttiva quadro sui gas fluorurati, esprimendo la convinzione che le previste riduzioni delle emissioni di gas fluorurati e il miglioramento del monitoraggio fossero efficaci sotto profilo dei costi e in grado di produrre effetti positivi sull'ambiente. Il Parlamento ha inoltre sottolineato l'importanza che la proposta includesse tutti gli ambiti di utilizzo e che l'attività per il conseguimento degli obiettivi relativi allo strato di ozono e al clima fosse coordinata nel quadro delle iniziative ambientali della Comunità nel settore della refrigerazione e della climatizzazione e a sostegno delle nuove tecnologie.

Il 10 ottobre 2000 il Consiglio "Ambiente" ha chiesto alla Commissione, parallelamente al processo ECCP, di studiare e mettere a punto misure per la riduzione di tutte le emissioni di gas a effetto serra provenienti dagli impianti di climatizzazione installati su veicoli. Sono stati effettuati studi per stabilire i tassi di perdita di refrigerante degli impianti di climatizzazione installati sugli autoveicoli e per valutarne l'impatto sul consumo di carburante fino al 2010 e oltre. La Commissione ha inoltre avviato un processo di consultazione dei soggetti interessati, culminato il 10 e l'11 febbraio 2003 in una "Conferenza sulle soluzioni per ridurre le emissioni di gas ad effetto serra dei condizionatori d'aria mobili", nel corso della quale 150 partecipanti provenienti da industria, settore pubblico, organizzazioni non governative, Stati membri, dalla maggior parte dei paesi candidati all'adesione nonché da Stati Uniti, Giappone e Australia hanno discusso le possibili soluzioni per ridurre le emissioni di gas serra prodotte dai condizionatori mobili. La consultazione dei soggetti interessati si è conclusa l'11 marzo 2003. Gli studi e la consultazione dei soggetti interessati hanno evidenziato che la perdita di HFC-134a supera di circa il 40% i valori stimati dal gruppo di lavoro dell'ECCP; tale processo ha inoltre ampiamente dimostrato l'economicità dell'eliminazione graduale degli impianti di condizionamento contenenti HFC-134a installati sui veicoli. La Commissione ha quindi concluso che, dal momento che il progresso tecnico comporterà probabilmente un'ulteriore riduzione dei costi degli impianti di condizionamento che utilizzano refrigeranti alternativi, l'eliminazione graduale di questo refrigerante tramite un sistema flessibile rappresenta la soluzione strategica più opportuna. Tale conclusione è ulteriormente sottolineata nell'accordo tra il Consiglio e il Parlamento nell'ambito della direttiva sullo scambio di quote di emissioni dei gas ad effetto serra nella Comunità, che invita la Commissione ad esaminare con particolare attenzione provvedimenti a livello comunitario affinché il settore dei trasporti possa contribuire in maniera sostanziale al conseguimento dell'obiettivo di Kyoto.

3. OBIETTIVI E IMPOSTAZIONE DELLA PROPOSTA

3.1. Obiettivo strategico generale

Gli obiettivi generali della proposta consistono nel fornire un contributo significativo, attraverso l'introduzione di misure di attenuazione del fenomeno efficaci sotto il profilo dei costi, al raggiungimento del traguardo fissato per la Comunità europea dal protocollo di Kyoto e nell'evitare le distorsioni del mercato interno che potrebbero derivare dall'eterogeneità dei provvedimenti nazionali in vigore o in programma. L'accento è posto sulla salvaguardia del mercato interno mediante l'armonizzazione e il miglioramento delle prescrizioni relative al contenimento e alla comunicazione dei dati sui gas fluorurati. Ciò presuppone l'esistenza di restrizioni armonizzate dell'immissione in commercio e dell'uso dei gas fluorurati in applicazioni nelle quali il contenimento è difficile da realizzare o nelle quali l'uso dei gas in questione è considerato inopportuno ed esistono alternative adeguate. La proposta dovrebbe ridurre entro il 2010 le emissioni previste di gas fluorurati di circa 23 milioni di tonnellate equivalenti di biossido di carbonio e consentire di realizzare riduzioni ancora più elevate nel periodo successivo, in quanto alcune delle disposizioni non avranno un impatto significativo fino ad allora.

3.2. L'impostazione scelta per conseguire gli obiettivi

La Commissione ha riflettuto attentamente per individuare lo strumento strategico più adatto alle misure proposte in materia di gas fluorurati; tale riflessione ha tenuto conto delle opinioni espresse dal gruppo di lavoro e dagli altri soggetti interessati.

La Commissione ritiene che il quadro normativo debba essere:

* completo, affinché in tutta la Comunità siano applicate disposizioni omogenee per determinati gas fluorurati nei settori più importanti, tenendo conto delle iniziative volontarie adottate ad esempio nell'industria dei semiconduttori, dei commutatori e delle schiume e dell'impatto della normativa in vigore, ad esempio la direttiva 96/61/CE del Consiglio in settori quali quello della produzione di alluminio. Si tratta di un aspetto importante, in quanto alcuni Stati membri hanno emanato provvedimenti legislativi sui gas fluorurati che, in base a un'analisi preliminare, potrebbero risultare sproporzionati ed avere ripercussioni negative sul mercato interno;

* flessibile, per tenere conto delle diverse situazioni che caratterizzano ciascuno Stato membro, delle differenze tra i vari settori ed applicazioni e dei collegamenti con altre politiche;

* adattabile, per permettere di affrontare ove opportuno in una fase successiva gli aspetti sui quali non sono attualmente disponibili molte informazioni.

La Commissione ritiene che lo strumento più adatto per soddisfare tali esigenze sia un nuovo regolamento CE. Tale impostazione è conforme agli obiettivi generali del Libro bianco sulla governance europea [6], in quanto propone uno strumento legislativo che contempera l'esigenza di una soluzione uniforme e la necessità di modalità flessibili per l'applicazione concreta di determinate disposizioni. Ad esempio, l'obbligo di recuperare i gas fluorurati dalle apparecchiature ormai fuori uso per destinarli al riciclaggio o alla distruzione dovrebbe riguardare tutte le apparecchiature della Comunità; la definizione dei programmi di formazione e certificazione per le persone che partecipano a tali attività è invece di competenza degli Stati membri, che tengono conto delle particolari situazioni nazionali.

[6] COM(2001) 428 del 25.7.2001.

Con un nuovo regolamento CE sarà possibile garantire l'applicazione di un insieme coerente di disposizioni di contenimento nei settori più importanti in cui sono utilizzati sia i gas fluorurati che le sostanze che riducono lo strato di ozono. A molti dei settori industriali e delle imprese interessati dalla proposta si applica anche il regolamento (CE) n. 2037/2000, che ha istituito analoghe disposizioni di contenimento per le sostanze che riducono lo strato di ozono. Sarebbe opportuno fare in modo che questa impostazione consenta agli Stati membri di avvalersi delle strutture già esistenti minimizzando così l'incidenza dei nuovi provvedimenti sul mercato interno.

Il collegamento con il regolamento (CE) n. 2037/2000 è molto importante. A livello internazionale sono sempre maggiori i legami tra i protocolli di Montreal e di Kyoto, sia sul piano scientifico che su quello strategico. Per fare un esempio, la relazione presentata nel 1999 dalla task force sugli HFC e i PFC del gruppo di valutazione tecnologica ed economica dell'UNEP [7] osservava che gli HFC e, in misura minore, i PFC sono necessari per sostituire in alcune applicazioni le sostanze che riducono lo strato di ozono. Si tratta di un aspetto particolarmente importante nella Comunità europea, nella quale la graduale eliminazione di CFC, HCFC ed altre sostanze che riducono lo strato di ozono presuppone il passaggio ai gas fluorurati in alcune applicazioni. La proposta è pertanto concepita in modo da evitare di compromettere l'eliminazione graduale delle sostanze che riducono lo strato di ozono.

[7] The implications to the Montreal Protocol of the inclusion of HFCs and PFCs in the Kyoto Protocol, UNEP, ottobre 1999.

Un altro aspetto importante è dato dall'evoluzione del regolamento CE: dalle discussioni in seno al gruppo di lavoro è emersa chiaramente l'impossibilità di istituire un quadro normativo davvero completo per il contenimento dei gas fluorurati, in quanto sono risultate necessarie ulteriori ricerche per approfondire una serie di questioni. La Commissione ha pertanto deciso di procedere in due fasi: in un primo tempo la presente proposta istituirà il quadro normativo, dopo di che interverrà un periodo di monitoraggio e di valutazione, al termine del quale la Commissione esaminerà l'esigenza di rafforzare i controlli esistenti e di adottare ulteriori provvedimenti per garantire il conseguimento dell'obiettivo. A tal fine la Commissione valuterà tra l'altro se gli accordi in campo ambientale rappresentino uno strumento adeguato per ridurre le emissioni e migliorare il monitoraggio dei gas fluorurati in alcuni settori. Tra i settori da esaminare in tale contesto, il gruppo di lavoro dell'ECCP ha indicato la produzione di semiconduttori, il funzionamento dei commutatori di tensione (AT) e la produzione di schiume.

3.3. Base giuridica della proposta

La presente proposta istituisce misure volte a ridurre le emissioni di gas fluorurati; tali misure aiuteranno la Comunità europea e gli Stati membri a raggiungere gli obiettivi stabiliti dal protocollo di Kyoto e avranno ripercussioni sull'uso e l'immissione in commercio dei prodotti. La proposta mira a garantire la protezione del mercato interno mediante l'armonizzazione delle prescrizioni relative al monitoraggio, al contenimento, all'immissione in commercio e all'uso dei gas fluorurati: si tratta di un aspetto importante in quanto gli Stati membri stanno adottando o prevedono di adottare provvedimenti a livello nazionale che potrebbero avere ripercussioni sul mercato interno. Per stabilire la base giuridica pertinente è necessario individuare il centro di gravità della proposta. Alla luce del ruolo centrale delle disposizioni relative all'uso e all'immissione in commercio dei prodotti e del probabile aumento delle distorsioni del mercato interno in assenza della proposta, la base giuridica pertinente è l'articolo 95 del trattato CE.

3.4. Sussidiarietà e proporzionalità

La proposta rispetta i principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Essa tiene conto dell'esigenza di ridurre al minimo le distorsioni del mercato interno stabilendo condizioni di parità per tutte le imprese interessate. In linea di principio le disposizioni relative al contenimento e al recupero possono conseguire l'obiettivo relativo al mercato interno garantendo al contempo un livello elevato di tutela dell'ambiente; sono tuttavia necessarie restrizioni uniformi dell'immissione in commercio e dell'uso quando non sia possibile il contenimento dei gas o l'uso dei gas fluorurati sia considerato inopportuno. Gli Stati membri devono inoltre disporre di un margine di flessibilità per applicare altre disposizioni, quali i programmi di formazione e certificazione, tenendo conto delle specifiche situazioni nazionali. È ormai pacifica l'esigenza, fortemente condivisa da tutti i soggetti interessati, di un intervento di carattere legislativo per ridurre l'uso dei gas fluorurati. I costi economici della proposta sono stati valutati e le misure risultano proporzionate ed efficaci sotto il profilo dei costi.

4. ELEMENTI PRINCIPALI DELLA PROPOSTA

4.1. Articolo 3 - Contenimento

Questo articolo contiene disposizioni volte a migliorare il contenimento dei gas fluorurati e riguardanti gli aspetti seguenti:

* obbligo di prevenire e ridurre al minimo le perdite;

* obbligo di ispezioni per le perdite;

* sistemi di rilevamento delle perdite;

* tenuta di registri.

Ulteriori informazioni di carattere generale sulle misure di contenimento sono disponibili nella relazione del gruppo di lavoro e in uno studio tecnico realizzato per la Commissione [8].

[8] Assessment of the costs and implication on emissions of potential regulatory frameworks for reducing emissions of HFCs, PFCs and SF6, Enviros 1, marzo 2003

Obbligo di prevenire e ridurre al minimo le perdite

L'esigenza di adottare tutte le misure fattibili sotto il profilo tecnico ed economico per prevenire e ridurre al minimo le perdite comporta un obbligo in tal senso per tutte le persone responsabili delle emissioni di gas fluorurati.

Ispezioni per le perdite

Come ha dimostrato l'attuazione delle disposizioni per il controllo delle emissioni previste dal regolamento (CE) n. 2037/2000, uno dei modi più efficaci per ridurre le emissioni degli impianti consiste nello svolgere ispezioni periodiche per rilevare le perdite. Per gli impianti fissi di refrigerazione e di condizionamento d'aria, le pompe di calore fisse e i sistemi di protezione antincendio è imposta almeno un'ispezione l'anno da parte di personale competente, ma la frequenza delle ispezioni varia in funzione della quantità di gas fluorurati contenuti negli impianti.

Quantità di gas fluorurati negli impianti // Frequenza annua delle ispezioni

3 chilogrammi o più // Una volta

30 chilogrammi o più // Quattro volte

300 chilogrammi o più // Una volta al mese

Sistemi di rilevamento delle perdite

Tutti i proprietari di impianti fissi di refrigerazione e di condizionamento d'aria, pompe di calore fisse e sistemi di protezione antincendio contenenti 300 chilogrammi o più di gas fluorurati hanno l'obbligo di installare sistemi di rilevamento delle perdite. L'autorità competente ha la facoltà di modificare la frequenza delle ispezioni per il rilevamento delle perdite ove siano installati tali sistemi.

Tenuta di registri

Tutti i proprietari di impianti fissi di refrigerazione e di condizionamento d'aria, pompe di calore fisse e sistemi di protezione antincendio contenenti 3 chilogrammi o più di gas fluorurati hanno l'obbligo di tenere un registro. Quest'ultimo deve contenere informazioni sulla quantità e sul tipo di gas fluorurato nonché sulla quantità di gas aggiunto e recuperato durante le operazioni di manutenzione. Tali informazioni devono essere tenute a disposizione e possono essere richieste dall'autorità competente o dalla Commissione. Gli Stati membri e la Commissione possono utilizzare i dati in questione per integrare le informazioni sui tassi di perdita dei diversi tipi di impianti al fine di migliorare il monitoraggio e la previsione delle emissioni.

4.2. Articolo 4 - Recupero

I gas fluorurati devono essere recuperati a scopo di riciclaggio, rigenerazione o distruzione dai circuiti di raffreddamento di ogni impianto di refrigerazione o di condizionamento d'aria, pompa di calore, apparecchiatura contenente solventi, sistema di protezione antincendio, estintore e commutatore di tensione (AT). Devono inoltre essere recuperati dai contenitori ricaricabili i gas fluorurati inutilizzati. Ove tecnicamente fattibile ed efficace sotto il profilo dei costi, occorre inoltre procedere al recupero dei gas fluorurati da ogni altro prodotto e apparecchiatura.

4.3. Articolo 5 - Programmi di formazione e certificazione

Gli Stati membri saranno tenuti a definire programmi di formazione e certificazione del personale che effettua ispezioni per il rilevamento delle perdite e per quello incaricato delle operazioni di recupero, riciclaggio, rigenerazione e distruzione di gas fluorurati. Gli Stati membri devono notificare alla Commissione le informazioni relative a questi programmi nella forma stabilita dal comitato di gestione. Gli Stati membri dovranno riconoscere i certificati rilasciati negli altri Stati membri.

4.4. Articolo 6 - Comunicazione delle informazioni

Le prescrizioni di comunicazione delle informazioni sui gas fluorurati riguardano produttori, importatori ed esportatori di quantità superiori a una tonnellata l'anno. I dati relativi a produzione, importazione, esportazione, riciclaggio e distruzione dei gas fluorurati devono essere presentati con frequenza annuale alla Commissione con indicazione delle applicazioni nelle quali sono impiegati i gas fluorurati. I produttori e gli importatori dovranno fornire tra l'altro una stima delle emissioni previste durante il ciclo di vita della sostanza. Tali informazioni saranno utilizzate dalla Commissione per verificare la precisione dei dati sul livello delle emissioni comunicati alla UNFCCC. La Commissione tutelerà la riservatezza dei dati.

4.5. Limitazioni dell'uso e dell'immissione in commercio

È stabilita una serie di limitazioni riguardo all'uso dei gas fluorurati e all'immissione in commercio di prodotti e apparecchiature contenenti tali gas. Si tratta di limitazioni necessarie perché è difficile ridurre le emissioni di gas fluorurati per le applicazioni in questione o perché l'uso dei gas fluorurati è considerato inopportuno: in tali circostanze sono proposte restrizioni dell'uso e dell'immissione in commercio in quanto sono disponibili alternative tecnicamente fattibili ed efficaci sotto il profilo dei costi. Ulteriori informazioni di carattere generale su tali applicazioni e sulle alternative esistenti sono contenute nella relazione del gruppo di lavoro e in uno studio tecnico realizzato per la Commissione [9]; quest'ultimo, che il gruppo di lavoro ha esaminato con attenzione, fornisce un'analisi dettagliata e approfondita delle potenziali ripercussioni dell'introduzione di tali limitazioni.

[9] Costs and impacts on emissions of potential regulatory framework for reducing emissions of HFCs, PFCs and SF6, Ecofys, 18 febbraio 2003.

4.6. Articolo 7 - Limitazioni dell'uso

Pressofusione del magnesio

Dal 1° gennaio 2007 sarà vietato l'uso di esafluoruro di zolfo, eccezion fatta per le operazioni di pressofusione del magnesio ove il consumo annuo di esafluoruro di zolfo sia inferiore a 500 chilogrammi: per attività di tale entità, infatti, le alternative non sono ancora efficaci sotto il profilo dei costi.

Pneumatici

L'uso di esafluoruro di zolfo per il riempimento degli pneumatici sarà vietato dalla data di entrata in vigore del regolamento qui proposto. Condizionamento dell'aria nelle autovetture e nei veicoli commerciali leggeri

Il riempimento iniziale del sistema di condizionamento d'aria di qualsiasi autovettura o veicolo commerciale leggero immesso in commercio dopo il 1° gennaio 2009 dovrà avvenire con un refrigerante dal potenziale di riscaldamento globale uguale o inferiore a 150. Questa disposizione ha lo scopo di evitare che, durante la fase di eliminazione graduale, siano immessi sul mercato veicoli di questo tipo muniti di un sistema di condizionamento dell'aria vuoto che possa poi essere riempito con HFC-134a o qualsiasi altro gas refrigerante fluorurato dal potenziale di riscaldamento globale superiore a 150.

4.7. Articolo 8 e allegato II - Immissione in commercio

Condizionamento dell'aria nelle autovetture e nei veicoli commerciali leggeri

Cfr. la spiegazione fornita per gli articoli 9 e 10.

Contenitori non ricaricabili

L'immissione in commercio di contenitori non ricaricabili contenenti gas fluorurati sarà vietata un anno dopo l'entrata in vigore del regolamento qui proposto. I contenitori non ricaricabili sono a perdere: ogni quantità di gas fluorurato rimasta in tali contenitori è quindi destinata ad essere emessa nell'atmosfera. Il divieto non si applica agli aerosol dosatori e ai contenitori non ricaricabili impiegati in laboratorio a scopi di analisi.

Sistemi non confinati ad evaporazione diretta

L'immissione in commercio di sistemi non confinati ad evaporazione diretta che usano come refrigeranti gas fluorurati sarà vietata dopo l'entrata in vigore del regolamento qui proposto. Sono comprese le lattine autorefrigeranti per le bibite così come qualsiasi altro sistema in cui al momento del raffreddamento il refrigerante è rilasciato nell'atmosfera.

Sistemi di protezione antincendio ed estintori

L'immissione in commercio di sistemi di protezione antincendio ed estintori contenenti perfluorocarburi sarà vietata dopo l'entrata in vigore del regolamento qui proposto. Sarà consentito l'utilizzo di perfluorocarburi nella manutenzione di sistemi di protezione antincendio ed estintori già in uso.

Finestre

L'immissione in commercio di finestre contenenti gas fluorurati sarà vietata due anni dopo l'entrata in vigore del regolamento qui proposto.

Calzature

L'immissione in commercio di calzature contenenti esafluoruro di zolfo sarà vietata dalla data di entrata in vigore del regolamento qui proposto. L'immissione in commercio di calzature contenenti qualsiasi altro gas fluorurato sarà vietata dal 1° luglio 2006. Quest'ultimo divieto consentirà di adottare soluzioni alternative in maniera efficace sotto il profilo dei costi.

Schiume monocomponente

L'immissione in commercio di schiume monocomponente contenenti gas fluorurati sarà vietata un anno dopo l'entrata in vigore del regolamento qui proposto, tranne quando sia necessario l'uso di idrofluorocarburi per rispettare norme nazionali di sicurezza.

Aerosol a fini ludico-decorativi

L'immissione in commercio di aerosol a fini ludico-decorativi contenenti gas fluorurati sarà vietata tre anni dopo l'entrata in vigore del regolamento qui proposto.

4.8. Articoli 9 e 10 - Impianti di condizionamento d'aria nei veicoli nuovi

Standard di efficienza dei sistemi mobili di condizionamento d'aria per quanto riguarda le perdite

Per ogni autovettura e veicolo commerciale leggero nuovi immessi in commercio, muniti di un impianto di condizionamento d'aria contenente gas fluorurati dal potenziale di riscaldamento globale superiore a 150 (attualmente si utilizza l'HFC-134a), è previsto un tasso di perdita massimo: il tasso di perdita annuo non deve superare 40 grammi di gas fluorurati per un sistema ad evaporatore unico e 50 grammi per un sistema a doppio evaporatore. Chi immette in commercio tali veicoli deve garantire una verifica indipendente dei tassi di perdita. In base a uno studio realizzato per la Commissione, i tassi di perdita annui effettivi nell'Unione europea sono attualmente di circa 53 grammi di HFC-134a, con punte minime di circa 30 grammi e punte massime di circa 80 grammi. Durante la consultazione dei soggetti interessati, molti fabbricanti hanno precisato che gli impianti di aria condizionata non dovrebbero avere perdite superiori a 40 grammi l'anno. Lo standard di efficienza previsto garantisce perciò che tutti i produttori seguano le buone pratiche commerciali e utilizzino componenti di qualità elevata. In un sistema a doppio evaporatore (ne fanno uso per lo più i veicoli multispazio e i SUV - Sport Utility Vehicles), un tasso di perdita di 50 grammi è giustificato dalle perdite provocate dall'evaporatore e dai tubi di raccordo supplementari. La maggiorazione di costo dovuta all'obbligo di utilizzare componenti di qualità è trascurabile.

Immissione in commercio di veicoli nuovi muniti di impianti di condizionamento che impiegano HFC-134a.

È disposta la graduale eliminazione, tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2013, dei sistemi di condizionamento d'aria che impiegano HFC-134a installati sulle autovetture nuove (M1) e sui veicoli commerciali leggeri nuovi (N1) della classe I. Sono compresi anche i veicoli usati importati nell'Unione europea per la prima volta, ad eccezione delle automobili importate per uso personale.

Tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2009 soltanto l'80% di un contingente predeterminato di autovetture e veicoli commerciali leggeri potrà essere immesso in commercio con sistemi di condizionamento d'aria contenenti HFC-134a. Negli anni successivi tale percentuale sarà ridotta al 60, al 40, al 20 e al 10% e nel 2014 nessun sistema di condizionamento d'aria installato su una nuova autovettura o su un nuovo veicolo commerciale leggero potrà più contenere HFC-134a. Questa impostazione graduale mira a lasciare alle case automobilistiche e alle imprese importatrici tempo sufficiente per modificare le piattaforme delle automobili in maniera efficace sotto il profilo dei costi. Il contingente per un determinato anno è basato sul numero effettivo di automobili immesse in commercio due anni prima: ad esempio, il contingente per il 2009 corrisponderà all'80% delle automobili immesse in commercio nell'Unione europea nel 2007 e quello per il 2010 corrisponderà al 60% delle automobili immesse in commercio nell'Unione europea nel 2008. Il parametro di riferimento per l'assegnazione dei contingenti verrebbe quindi modificato ogni anno. Dal momento che, ai fini dell'assegnazione dei contingenti, si fa riferimento al numero totale di automobili immesse in commercio (non alle automobili munite di impianto di condizionamento mobile), il metodo di aggiornamento non è né iniquo né inefficiente; inoltre, trattandosi di un meccanismo transitorio, è accettabile utilizzare i dati più recenti per l'assegnazione delle quote trasferibili.

Per accrescere ulteriormente la flessibilità e ridurre quindi i costi di adempimento, è istituito un sistema di contingenti trasferibili per i condizionatori d'aria che utilizzano HFC-134a: i detentori di contingenti possono trasferire quote ad altri detentori senza alcuna restrizione; tali trasferimenti diverranno effettivi una volta notificati alla Commissione, che provvederà alla loro registrazione in un registro elettronico.

Per incoraggiare il rapido passaggio a condizionatori che impiegano refrigeranti alternativi, alle case automobilistiche e alle imprese importatrici verrebbe assegnato un ulteriore contingente per i condizionatori HFC-134a, con un rapporto di "uno a uno": ad esempio, una casa automobilistica che nel 2007 abbia immesso in commercio 10 000 automobili munite di un condizionatore che utilizza un refrigerante alternativo, si vedrà attribuire un ulteriore contingente di 10 000 condizionatori HFC-134a per il 2009 o per qualsiasi altro anno fino al 2018. Se una casa automobilistica immette in commercio un condizionatore HFC-134a perfezionato, con specifiche di progettazione verificate che dimezzano le emissioni, essa si vedrà attribuire un ulteriore contingente di condizionatori HFC-134a, con un rapporto di "due a uno": ad esempio, una casa automobilistica che nel 2007 abbia immesso in commercio 10 000 automobili munite di un condizionatore HFC-134a perfezionato, il 1° gennaio 2009 o in qualsiasi altro anno fino al 2018 si vedrà attribuire un ulteriore contingente di 5 000 condizionatori HFC-134a (oppure un contingente di 10 000 condizionatori HFC-134a perfezionati).

Sono state previste disposizioni particolari per gli eventuali nuovi operatori, cioè per le case automobilistiche e per le imprese importatrici che non abbiano immesso in commercio alcun veicolo nel 2007 e negli anni successivi: verranno assegnati loro contingenti non trasferibili corrispondenti alla percentuale pertinente dell'anno in corso. A titolo di esempio, un nuovo operatore che nel 2010 desiderasse immettere in commercio veicoli muniti di un condizionatore HFC-134a senza avere mai venduto automobili nell'UE in precedenza, nel 2011 riceverebbe contingenti non trasferibili ex post sulla base delle vendite del 2010. Il nuovo operatore potrebbe perciò acquistare contingenti (ad esempio ove nel suo parco macchine il tasso di penetrazione dei condizionatori mobili che impiegano HFC-134a fosse superiore al 60%, come previsto dall'articolo 10, paragrafo 1) ma, pur potendo riportare quote all'anno successivo, non potrebbe trasferirne ad altre case automobilistiche o imprese importatrici. Le procedure di certificazione e le sanzioni sarebbero identiche a quelle applicate alle altre imprese.

Disposizioni particolari sono state previste anche per i piccoli produttori mediante una clausola de minimis, che utilizza le stesse definizioni del sistema di omologazione e stabilisce l'esenzione dalle prescrizioni del regolamento entro i limiti delle piccole serie e di fine serie definiti nell'allegato XII della direttiva in materia di omologazione (70/156/CEE). Il numero dei veicoli immessi in commercio in tale contesto deve essere comunicato a fini di verifica. Le prescrizioni di verifica relative al sistema di contingenti sono le seguenti: le case automobilistiche e le aziende importatrici dispongono di tre mesi di tempo per fornire alla Commissione le informazioni verificate; nei tre mesi successivi, i detentori di contingenti possono continuare a scambiarsi quote per avere la certezza di disporre di un contingente sufficiente a coprire i veicoli immessi in commercio; al termine di tale periodo di tre mesi i contingenti utilizzati saranno detratti dal totale, mentre quelli inutilizzati resteranno validi per l'anno successivo.

Per i condizionatori d'aria non conformi è fissata una sanzione che stabilisce, nell'anno successivo, la detrazione dal contingente di due unità per ciascuna unità non conforme alle prescrizioni previste dal regolamento. Dal momento che, tuttavia, le case automobilistiche e le imprese importatrici possono scambiarsi quote, è improbabile che questa sanzione sia concretamente applicata. In caso di inadempienza è stabilita una pena pecuniaria di 200 euro per unità; verranno garantite condizioni di trasparenza mediante la pubblicazione dell'elenco delle imprese che non abbiano rispettato l'articolo 6 del regolamento. Per garantire equità di trattamento a tutte le case automobilistiche (sia quelle che si conformano rapidamente al regolamento sia quelle più lente), è necessario che la sanzione sia elevata: una sanzione bassa incoraggerebbe le violazioni del regolamento e penalizzerebbe quindi le altre case produttrici. La sanzione è stata fissata con gli stessi criteri usati nella direttiva sullo scambio di quote di emissioni dei gas ad effetto serra nella Comunità [10]: tale direttiva fissa la pena pecuniaria in 100 euro per tonnellata di CO2, cui si aggiunge la detrazione di una tonnellata dalla quota dell'anno successivo. Dal momento che, nel proprio ciclo di vita, un condizionatore mobile che impiega HFC-134a emette circa 2 tonnellate equivalenti di biossido di carbonio, l'ammenda di 200 euro per i condizionatori mobili non in regola risulta coerente con la direttiva sullo scambio di quote di emissioni di gas ad effetto serra. Infine, i contingenti inutilizzati possono essere trasferiti all'anno successivo per consentire alle case automobilistiche e alle imprese importatrici di programmare con la massima flessibilità e in modo agevole ed efficace sotto il profilo dei costi l'introduzione di sistemi di aria condizionata che utilizzino refrigeranti alternativi.

[10] Proposta di direttiva COM(2001) 581.

Per permettere la vendita in mercati "di nicchia" di alcuni condizionatori HFC-134a, è possibile trasferire i contingenti dal 2014 fino al 2018, ma in tale periodo non sarà più possibile guadagnare nuovi contingenti.

È importante che i consumatori siano informati dell'incidenza dei condizionatori d'aria mobili sul consumo di carburante e, di conseguenza, sulle emissioni di biossido di carbonio, oltre che sulle emissioni di HFC provocate da tali impianti. In fase di revisione della direttiva 1999/94/CE [11] la Commissione intende pertanto esaminare il modo migliore per garantire l'informazione dei consumatori e presentare eventuali proposte al riguardo.

[11] Direttiva 1999/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa alla disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove.

È stata stabilita un'apposita disposizione per permettere alle case automobilistiche e alle imprese importatrici di adempiere congiuntamente agli obblighi riguardanti gli impianti di condizionamento installati sui veicoli. Nel rispetto delle norme comunitarie in materia di concorrenza, ciò permetterebbe alle case automobilistiche e alle imprese importatrici di operare a livello europeo, riducendo così al minimo gli adempimenti burocratici e semplificando l'applicazione del regolamento.

Per agevolare il monitoraggio del regolamento, la Commissione intende proporre una modifica della direttiva in materia di omologazione (70/156/CEE) al fine di includere le informazioni relative agli impianti di aria condizionata nell'omologazione dei veicoli e di precisare il ruolo delle autorità di omologazione nella verifica dei tassi di perdita dei condizionatori mobili.

4.9. Articolo 11 - Riesame

Monitoraggio

Per avere la certezza di conseguire l'obiettivo strategico stabilito, è importante e necessario monitorare l'efficacia dei provvedimenti previsti dalla proposta di regolamento: a tal fine saranno analizzati gli inventari delle emissioni di gas ad effetto serra che gli Stati membri presentano ogni anno alla Commissione nell'ambito del meccanismo di controllo dei gas serra. I dati comunicati dalle imprese produttrici, importatrici ed esportatrici sulle quantità di gas fluorurati immessi in commercio potranno essere inoltre utilizzati per convalidare i dati comunicati dagli Stati membri. La Commissione esaminerà altresì la necessità di ulteriori studi per rafforzare il monitoraggio e le previsioni riguardo alle emissioni.

Valutazione

La proposta interessa gli impianti di condizionamento d'aria delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri. La Commissione studierà inoltre le perdite di gas fluorurati degli impianti di condizionamento e di refrigerazione utilizzati in altri modi di trasporto. In funzione dei risultati ottenuti, la Commissione potrebbe presentare una nuova proposta di regolamento entro il 31 dicembre 2005.

Entro cinque anni dall'entrata in vigore del regolamento qui proposto la Commissione è tenuta a svolgere un'ampia valutazione delle disposizioni in esso contenute e a presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, assicurandosi tra l'altro che tutte le raccomandazioni del gruppo di lavoro siano prese in considerazione e diano luogo ai provvedimenti opportuni.

La relazione dovrà:

* esaminare l'impatto delle disposizioni sulle emissioni effettive e previste di gas fluorurati;

* valutare i programmi di formazione e certificazione istituiti dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 5;

* esaminare la necessità di norme comunitarie sul controllo delle emissioni di gas fluorurati prodotte dagli impianti, ivi comprese le prescrizioni tecniche relative alla progettazione di prodotti ed impianti;

* esaminare la necessità di elaborare e diffondere note informative sulle migliori tecniche disponibili e le migliori pratiche ambientali per prevenire e ridurre al minimo le emissioni di gas fluorurati;

* fornire una panoramica generale che abbracci lo sviluppo della tecnologia, l'esperienza acquisita, gli obblighi in materia di ambiente e le eventuali ripercussioni sul funzionamento del mercato interno.

Al termine di tale valutazione la Commissione presenterà una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio e, ove opportuno, formulerà proposte di modifica del regolamento.

4.10. Articolo 12 - Comitato di gestione

Questo articolo dispone che la Commissione venga assistita dal comitato di gestione istituito dal regolamento (CE) n. 2037/2000 per le questioni relative ai gas fluorurati. Il ricorso a tale comitato consente di approfittare dei forti legami esistenti tra i protocolli di Montreal e di Kyoto e di tenere conto delle politiche in materia di sostanze che riducono lo strato di ozono nelle decisioni relative ai gas fluorurati.

5. CONSULTAZIONI

Il processo ECCP ha permesso il coinvolgimento di tutti i principali soggetti interessati. Il gruppo di lavoro comprendeva circa 10 partecipanti fissi e 110 partecipanti "a rotazione" in rappresentanza di industria, organizzazioni non governative ambientaliste, università, società di consulenza, degli Stati membri e della Commissione. La maggior parte dei 110 partecipanti a rotazione rappresentava i vari comparti industriali; l'ampio numero di componenti del gruppo rispecchiava la varietà e la complessità dei diversi settori interessati alle emissioni di gas fluorurati. Dato il numero elevato di specialisti dell'industria, le discussioni erano incentrate sulla ricerca di un accordo sulle varie soluzioni tecniche per ridurre le emissioni.

Come previsto dal programma di lavoro del gruppo, sono stati esaminati tutti i principali settori responsabili delle emissioni di gas fluorurati nel corso di nove riunioni della durata di un giorno svoltesi tra il giugno 2000 e l'aprile 2001. Il mandato del gruppo di lavoro è stato poi prorogato per consentirgli di esaminare gli aspetti tecnici della disciplina proposta. In tale contesto si sono svolte tre riunioni il 6 maggio, il 27 giugno e il 25 settembre 2002. I servizi della Commissione hanno inoltre organizzato riunioni bilaterali con i soggetti interessati, in particolare per esaminare gli aspetti tecnici della proposta e quelli sensibili sotto il profilo commerciale.

6. STUDIO DI IMPATTO SULLE IMPRESE [12]

[12] Per questa proposta non era obbligatoria una valutazione d'impatto approfondita. Lo studio di impatto sulle imprese fornisce una valutazione dell'impatto economico della proposta per le imprese e dei benefici ambientali sotto forma di riduzione delle emissioni previste.

6.1. Analisi complessiva dei costi economici e potenziale di riduzione delle emissioni

Emissioni di riferimento e proiezioni

Il gruppo di lavoro ha esaminato le fonti di emissione dei gas fluorurati; prendendo come base il 1995 ha quindi stabilito una proiezione delle emissioni fino al 2010. A livello generale viene evidenziato, tra il 1995 e il 2010, un aumento del 50% circa delle emissioni, che passeranno da 65 a 98 milioni di tonnellate equivalenti di biossido di carbonio (tabella 1). All'interno di questo aumento occorre poi tenere conto di una notevole variazione del peso relativo delle emissioni di HFC dei diversi settori. Per le emissioni di HFC provocate dai processi industriali, è prevista una diminuzione da 31,6 a 7,7 milioni di tonnellate equivalenti di biossido di carbonio; in altri settori, tuttavia, vi è una forte tendenza all'aumento delle emissioni, in quanto gli HFC sono impiegati per eliminare gradualmente le sostanze che riducono lo strato di ozono. Tale tendenza è più accentuata nei settori della refrigerazione e della climatizzazione, nei quali le emissioni passeranno da 3,7 milioni di tonnellate equivalenti di biossido di carbonio nel 1995 a 40,5 milioni circa nel 2010.

Tabella 1: emissioni di riferimento e proiezioni (milioni di tonnellate equivalenti di biossido di carbonio)

>SPAZIO PER TABELLA>

Le cifre contrassegnate dal simbolo "*" sono state riviste alla luce di studi successivi alla relazione del gruppo di lavoro.

Costi economici complessivi e riduzione prevista delle emissioni

Complessivamente, i provvedimenti previsti dalla presente proposta dovrebbero portare nel 2010 a una riduzione delle emissioni di circa 23 milioni di tonnellate equivalenti di biossido di carbonio. Le misure di contenimento hanno un costo medio di circa 18 euro per tonnellata equivalente di biossido di carbonio. Le restrizioni riguardanti l'immissione in commercio e l'uso hanno un costo medio inferiore a un euro per tonnellata equivalente di biossido di carbonio, ma il dato varia a seconda delle applicazioni. Le cifre qui riportate sono ricavate dalla relazione del gruppo di lavoro e da quattro studi tecnici svolti per conto della Commissione (cfr. le note 8 e 9); durante la realizzazione degli studi sono stati ampiamente consultati i soggetti interessati, che hanno avuto inoltre l'opportunità di formulare osservazioni sulle relazioni finali.

Studio sul contenimento

Questo studio ha esaminato le previsioni relative ai costi connessi all'introduzione di provvedimenti volti a contenere le emissioni in tutti gli Stati membri. Come parametro di riferimento è stato utilizzato un sistema avanzato di contenimento, operativo già da alcuni anni nei Paesi Bassi. I risultati dello studio confermano che il contenimento può essere considerato una soluzione efficace sotto il profilo dei costi, in particolare nei settori della refrigerazione e della climatizzazione (questa analisi non comprende il settore dei condizionatori mobili, che è stato oggetto di studi distinti). Negli Stati membri i costi variano in base alla struttura dei settori della refrigerazione e della climatizzazione e alle misure già adottate. I costi aggiuntivi saranno bassi nei casi in cui esistono già sistemi di controllo, mentre saranno di gran lunga superiori alla media negli Stati che registrano ritardi nell'attuazione della normativa precedente. La riduzione delle emissioni ottenibile entro il 2010 con ulteriori sforzi di contenimento è all'incirca di 15 milioni di tonnellate equivalenti di biossido di carbonio.

Studio su comunicazione dei dati, immissione in commercio e uso

Questo studio ha esaminato i costi e l'impatto per le imprese di eventuali restrizioni riguardanti l'immissione in commercio e l'uso di determinate applicazioni dei gas fluorurati. In totale sono stati esaminati nove settori e, nell'intera fase di elaborazione dello studio, sono stati consultati i soggetti interessati in relazione alla fattibilità tecnica delle tecnologie alternative e ai costi che esse comporterebbero. Le limitazioni dell'immissione in commercio e dell'uso proposte potrebbero contribuire a ridurre le emissioni di circa 6 milioni di tonnellate equivalenti di biossido di carbonio nel 2010, con un costo medio inferiore a un euro per tonnellata equivalente di biossido di carbonio (escludendo il settore dei condizionatori mobili, che è stato oggetto di studi distinti).

I costi annuali complessivi degli obblighi di comunicazione dei dati sono stimati in circa 400 000 euro, da ripartire tra 91 imprese.

Studi sugli impianti di condizionamento d'aria mobili

In base ai risultati di due studi sulle perdite di idrofluorocarburi dei condizionatori d'aria mobili, i servizi della Commissione (DG Ambiente) hanno pubblicato un documento consultivo contenente una revisione delle stime relative alle emissioni di idrofluorocarburi, collocate tra 18 e 38 milioni di tonnellate equivalenti di biossido di carbonio nel 2010 e tra 28 e 58 milioni di tonnellate equivalenti di biossido di carbonio nel 2020. L'incertezza delle stime è dovuta alla difficoltà intrinseca di misurare i tassi di perdita effettivi. Il documento consultivo stimava il costo delle limitazioni dell'uso in una fascia compresa tra 5 e 33 euro per tonnellata equivalente di biossido di carbonio qualora fosse risolta la questione dell'infiammabilità di un idrofluorocarburo o di idrocarburi a basso potenziale di riscaldamento globale, e tra 21 e 140 euro per tonnellata equivalente di biossido di carbonio qualora fosse usata l'anidride carbonica come refrigerante alternativo. Il costo elevato del secondo caso prospettato è collegato all'ipotesi che l'industria non riesca a trovare una soluzione a basso costo per la produzione di tubi flessibili per i condizionatori d'aria: una volta risolto questo problema i costi scenderanno a circa 20-40 euro per tonnellata equivalente di biossido di carbonio.

Sulla base dei commenti originati dal documento consultivo, la Commissione colloca la stima delle perdite di idrofluorocarburi per il 2010 tra 20 e 25 milioni di tonnellate equivalenti di biossido di carbonio; la stima del costo medio delle limitazioni dell'uso è invece collocata tra 8 e 18 euro se verrà risolta la questione dell'infiammabilità e tra 21 e 46 euro se si risolverà il problema del costo dei tubi flessibili per l'uso di anidride carbonica come refrigerante.

In relazione alle limitazioni riguardanti l'immissione in commercio per gli impianti di condizionamento d'aria mobili, la proposta prevede la totale eliminazione delle emissioni di HFC-134a prodotte dai sistemi di condizionamento d'aria (se l'industria adottasse soluzioni diverse dagli HFC) o la riduzione delle emissioni del 90% per l'intero ciclo di vita degli impianti (se fosse scelto come refrigerante l'HFC-152a). La tabella 2 indica le migliori stime relative alle emissioni per il ciclo di vita degli impianti: le cifre tengono conto delle indicazioni fornite dall'industria. Le emissioni dovute al funzionamento degli impianti di condizionamento (principale fonte di emissioni) sono state determinate dalla Commissione, mentre la maggiore incertezza riguarda le emissioni connesse alle attività di manutenzione degli impianti.

Le emissioni relative all'intero ciclo di vita degli impianti che utilizzano HFC-134a sono stimate tra 1,7 e 2,24 tonnellate equivalenti di biossido di carbonio per veicolo. La perdita più contenuta di 1,7 tonnellate equivalenti di biossido di carbonio è probabilmente più rappresentativa degli impianti di dimensioni ridotte o ad evaporatore unico, mentre quella più elevata di 2,24 tonnellate equivalenti di biossido di carbonio è probabilmente più rappresentativa degli impianti di maggiori dimensioni o a doppio evaporatore.

Tabella 2: perdite di HFC-134a nell'intero ciclo di vita di un veicolo (stimato in 14 anni) in tonnellate equivalenti di biossido di carbonio, sulla base di due diverse ipotesi

>SPAZIO PER TABELLA>

6.2. Chi sarà interessato dalla proposta?

La proposta riguarderà le società produttrici, importatrici ed esportatrici di gas fluorurati, in quanto le vendite di gas fluorurati per la manutenzione dovrebbero diminuire. Sono interessate anche le società che fabbricano impianti e prodotti contenenti gas fluorurati, che dovranno adottare provvedimenti per ridurre al minimo le emissioni in fase di fabbricazione e progettare impianti meno soggetti a perdite. I proprietari di impianti contenenti gas fluorurati saranno chiamati a far eseguire controlli periodici per verificare l'assenza di perdite. La proposta avrà ripercussioni per il settore delle riparazioni, in quanto le persone chiamate a manipolare impianti contenenti gas fluorurati dovranno avere un'apposita formazione dimostrata da un certificato.

In relazione al condizionamento dell'aria nelle autovetture e nei veicoli commerciali leggeri, la proposta avrà ripercussioni per le imprese del settore chimico che forniscono HFC-134a, per le società fornitrici di condizionatori d'aria e per le case automobilistiche. In seguito alla riduzione delle perdite di HFC-134a le imprese del settore chimico venderanno meno refrigerante, con un conseguente calo degli introiti, ma occorre sottolineare che è la sostanza chimica in questione a provocare il riscaldamento globale quando emessa nell'atmosfera; una volta introdotte le limitazioni riguardanti la commercializzazione, le imprese del settore chimico seguiteranno a fornire l'HFC-134a per i veicoli, gli impianti di condizionamento fissi e i frigoriferi che continueranno ad utilizzare il refrigerante in questione.

L'attuale capacità di produzione di HFC-134a nell'UE è stimata in 43 chilotonnellate e non sembra destinata ad aumentare. In base alle stime, senza il presente regolamento le vendite complessive di HFC-134a per i condizionatori mobili sarebbero di circa 25 chilotonnellate, per una produzione del valore di circa 75 milioni di euro nel 2010. Con l'adozione della proposta di regolamento, nel 2010 le vendite di HFC-134a scenderebbero di meno del 10%; questa percentuale aumenterebbe negli anni successivi e, quando tutti i veicoli fossero passati a refrigeranti alternativi (nel 2025 circa), cesserebbero le vendite di HFC-134a per i condizionatori mobili. Se le case automobilistiche decidessero di installare impianti di condizionamento che impiegano HFC-152a, il settore chimico passerebbe a un'altra sostanza.

Per le imprese fornitrici di componenti e di impianti, alcune delle quali sono anche PMI, la proposta rappresenterebbe al tempo stesso un'opportunità d'affari e una minaccia. Molte imprese dell'UE sono leader mondiali nel settore delle tecnologie alternative per la refrigerazione: per queste imprese la proposta avrà un effetto positivo, in quanto permetterà loro di concentrare gli sforzi di ricerca e sviluppo sulle nuove tecnologie, mentre per quelle meno innovatrici comporterà probabilmente costi aggiuntivi dovuti alla necessità di intensificare le attività di ricerca e sviluppo.

Per le case automobilistiche la situazione è simile a quella già descritta per le imprese fornitrici di componenti e di impianti. Negli ultimi dieci anni alcune case automobilistiche europee hanno svolto attività di ricerca e sviluppo di refrigeranti alternativi: per queste imprese la proposta rappresenterà un'opportunità di commercializzare i frutti del lavoro svolto, mentre le imprese meno innovatrici nel campo della climatizzazione dovranno sostenere costi aggiuntivi.

Occorre tener presente che, decidendo di adottare soluzioni che escludono l'uso di idrofluorocarburi, le case automobilistiche non saranno più costrette a recuperare i gas in questione dai veicoli fuori uso e potranno quindi evitare i costi connessi con tale operazione. Le autofficine che provvedono alla manutenzione dei condizionatori (si tratta in molti casi di PMI) godrebbero di un vantaggio analogo: non ci sarebbe più bisogno di recuperare e riciclare gli idrofluorocarburi per le automobili munite di sistemi di aria condizionata che utilizzano refrigeranti alternativi.

6.3. Quali obblighi saranno imposti alle imprese per conformarsi alla proposta?

Per adempiere gli obblighi previsti dalla proposta, gli utilizzatori di gas fluorurati dovranno far sì che i propri impianti vengano sottoposti periodicamente a manutenzioni e controlli svolti da persone competenti. Per i settori chiamati ad adottare soluzioni alternative, occorrerà informarsi sulle alternative possibili e programmare la transizione; in altri casi, come ad esempio l'uso dell'esafluoruro di zolfo negli pneumatici, il passaggio all'aria o all'azoto è agevole e privo di costi.

Il settore chimico sarà chiamato a fornire refrigeranti alternativi per gli impianti di climatizzazione mobili in funzione dei refrigeranti scelti dalle case automobilistiche. Le imprese fornitrici di componenti e di impianti dovranno inoltre adeguare i propri prodotti alle nuove prescrizioni in fatto di progettazione: per questo settore ci sarà un aumento dei costi di produzione dovuto al passaggio a impianti di climatizzazione più rispettosi dell'ambiente, che sarà tuttavia controbilanciato dai maggiori introiti ricavati dai clienti. Naturalmente le imprese che hanno già svolto attività di ricerca e sviluppo di refrigeranti alternativi si troveranno in una posizione di mercato migliore per usufruire dei vantaggi derivanti dall'entrata in vigore della proposta.

Per conformarsi alla proposta le case automobilistiche possono seguire diverse strategie, alcune delle quali non si escludono a vicenda. Innanzitutto possono decidere di non installare impianti di condizionamento sui veicoli: questa strategia è praticabile nel segmento delle piccole autovetture dal prezzo contenuto e per alcuni veicoli commerciali leggeri. In secondo luogo, la casa automobilistica può decidere di passare a refrigeranti alternativi, molto probabilmente anidride carbonica, idrocarburi o HFC-152a; naturalmente è possibile, anche se improbabile nel futuro immediato, che l'industria sviluppi altri refrigeranti o che siano messe a punto altre tecniche per rinfrescare l'abitacolo dei veicoli. In terzo luogo, avvalendosi del meccanismo di flessibilità contenuto nella proposta, la casa produttrice può decidere di introdurre sistemi di climatizzazione che impiegano refrigeranti alternativi prima che ciò diventi obbligatorio. Le case automobilistiche possono stabilire di convertire completamente ai nuovi impianti alcune linee di produzione e se, in seguito a ciò, il loro intero parco macchine supera gli obblighi previsti per un determinato anno, utilizzare il contingente aggiuntivo per ritardare l'adeguamento degli impianti di climatizzazione su altri mercati: tale strategia potrebbe risultare valida laddove le case produttrici decidessero di ritardare il più possibile gli investimenti nei nuovi impianti. In quarto luogo, alcune case produttrici possono stabilire di avvalersi del meccanismo di flessibilità, giungendo a cedere contingenti ad altre società e recuperando in tal modo parte dei costi di ricerca e sviluppo: è però improbabile che questa quarta strategia sia seguita da molti.

6.4. Qual è la prevedibile incidenza economica della proposta?

Per quanto riguarda le disposizioni in materia di contenimento e di immissione in commercio e uso, l'incidenza economica della proposta non sarà elevata. Gli studi hanno evidenziato in molti casi che il passaggio alle tecnologie alternative comporta netti vantaggi economici. Gli impianti di refrigerazione e di climatizzazione ben funzionanti consumano meno energia e provocano meno interruzioni del lavoro: a titolo di esempio, una linea di produzione nella quale la refrigerazione è essenziale risulta più efficiente se l'impianto di refrigerazione funziona bene; analogamente, in alcuni edifici la climatizzazione è essenziale per il benessere degli occupanti: un impianto di condizionamento d'aria efficiente e funzionante può quindi contribuire alla produttività di un ambiente di lavoro.

Nel settore della riparazione e della manutenzione si registrerà probabilmente un aumento dell'attività a causa dell'obbligo di effettuare controlli periodici, e i fornitori di componenti di alta qualità possono aspettarsi un volume di lavoro superiore a quello di chi fornisce prodotti di qualità inferiore. I costi dei controlli periodici saranno sostenuti in parte dai proprietari degli impianti, ma vi saranno anche benefici dovuti all'efficienza energetica nettamente maggiore che caratterizza in genere gli impianti a migliore tenuta: non sarà quindi necessario acquistare gas fluorurati per sostituire le perdite.

I costi di produzione degli impianti di condizionamento d'aria delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri sono destinati ad aumentare. A seconda della soluzione tecnica adottata dalla casa automobilistica, in base alle stime l'aumento dei costi di produzione sarebbe compreso tra 15 e 40 euro se si utilizzasse come refrigerante l'HFC-152a, tra 30 e 50 euro a veicolo se si utilizzassero invece gli idrocarburi e tra 40 e 150 euro se venisse scelta come refrigerante alternativo l'anidride carbonica. Va sottolineato che il costo elevato dell'anidride carbonica è subordinato all'ipotesi che, nel decennio in corso, l'industria non sia in grado di risolvere un problema tecnico relativo all'uso di pressioni elevate nei tubi flessibili. Le attuali tecnologie commerciali basate sull'utilizzo dei tubi flessibili sono relativamente costose. Il costo di produzione attuale di un impianto di climatizzazione va dai 250 ai 400 euro.

Non solo aumenterà il costo necessario per produrre un impianto di climatizzazione, ma cambieranno anche gli strumenti da utilizzare per la manutenzione degli impianti. Nella fase di transizione da un sistema all'altro vi sarà un certo aumento dei costi per le autofficine a causa della necessità di acquistare strumenti specifici per i refrigeranti in uso, ma una volta ultimato il passaggio ai nuovi impianti le autofficine non dovranno più sostenere costi superiori e, se verrà usata l'anidride carbonica come refrigerante, non ci sarà più bisogno di riciclare i refrigeranti e le autofficine non dovranno più sostenere i costi connessi alle attrezzature di riciclaggio (circa 2 000 euro per unità).

Se verrà scelta l'anidride carbonica come refrigerante, i centri di rottamazione non avranno più la necessità di riciclare il refrigerante come previsto dalla direttiva sui veicoli fuori uso e, di conseguenza, le autofficine non dovranno più sostenere i costi per le attrezzature di recupero. In base alle stime, il recupero dell'HFC-134a costa da 20 a 30 euro per ogni veicolo fuori uso: se l'anidride carbonica fosse scelta come refrigerante tale cifra verrebbe risparmiata.

Dal momento che l'HFC-134a è un refrigerante relativamente costoso rispetto alle alternative esistenti, la proposta ridurrebbe i costi per il refrigerante.

A livello economico, la proposta produrrà un aumento dei costi d'investimento per gli impianti di climatizzazione, che probabilmente sarà controbilanciato dalla diminuzione dei costi di funzionamento degli impianti (minori costi di manutenzione e di smaltimento). Dato che, a seconda della soluzione tecnica adottata, il costo supplementare potrebbe collocarsi tra 15 e 40 euro (se fosse scelto l'HFC-152a) o tra 40 e 150 euro (se fosse scelta l'anidride carbonica), è probabile che, durante il ciclo di vita del condizionatore, l'aumento del costo dei sistemi alternativi rispetto a quelli attualmente in uso sia compreso tra 15 e 150 euro.

Questo calcolo si basa sull'ipotesi che l'industria riesca a risolvere il problema tecnico relativo al costo dei tubi flessibili in grado di resistere a pressioni elevate, nel caso in cui sia scelta l'anidride carbonica come refrigerante; esso non tiene conto della possibilità di utilizzare il condizionatore d'aria ad anidride carbonica come pompa di calore. Sono in continuo aumento le automobili con motore diesel a iniezione diretta e ibride nelle quali non c'è più sufficiente calore in eccesso e che richiedono quindi un sistema di riscaldamento ausiliario. Con gli impianti che utilizzano l'anidride carbonica non ci sarebbe più bisogno di tali sistemi ausiliari, in quanto il condizionatore d'aria potrebbe essere usato anche per riscaldare l'abitacolo. Tuttavia, per mancanza di informazioni sulle conseguenze a livello dei costi, la Commissione ha rinunciato a fornire in questo calcolo una stima dell'impatto (positivo) della pompa di calore.

Per sintetizzare, si stima che i costi di produzione degli impianti di climatizzazione subiranno un aumento compreso tra 15 e 150 euro. La Commissione ha stimato che, grazie a questa proposta, le emissioni di idrofluorocarburi di ciascun veicolo subiranno una riduzione compresa tra 1,7 e 2,24 tonnellate equivalenti di biossido di carbonio. Di conseguenza, il costo per tonnellata equivalente di biossido di carbonio della limitazione delle vendite sarebbe compreso tra 7 euro (nell'ipotesi di un aumento limitato del costo dei condizionatori e di perdite attuali di idrofluorocarburi elevate) ed 88 euro (nell'ipotesi di un aumento elevato del costo dei condizionatori e di perdite attuali di idrofluorocarburi contenute), come illustrato nella tabella 3. Data la lunghezza del periodo transitorio e la probabilità che sia messa a punto almeno una delle tecnologie indicate, si può presumere che i costi di adempimento corrispondano ai valori più bassi della tabella 3.

Tabella 3: costi di adempimento stimati per tonnellata equivalente di biossido di carbonio

>SPAZIO PER TABELLA>

*) I calcoli tengono conto del fatto che l'HFC-152a ha un potenziale di riscaldamento globale inferiore del 90% a quello dell'HFC-134a.

6.5. La proposta prevede misure miranti a tenere conto della situazione specifica delle PMI?

La situazione delle PMI è stata esaminata dal gruppo di lavoro e il tema è stato affrontato in maniera specifica negli studi svolti. Le misure contenute nella proposta non hanno un'incidenza sproporzionata sulle PMI ma, per quanto riguarda il divieto di usare l'esafluoruro di zolfo nella pressofusione del magnesio, è stata istituita una deroga per le PMI in quanto il passaggio a metodi alternativi non sarebbe efficace sotto il profilo dei costi.

Per quanto riguarda le disposizioni relative ai condizionatori mobili, le case automobilistiche e le imprese fornitrici di HFC-134a non appartengono alla categoria delle PMI. Le PMI fornitrici di componenti riceveranno un trattamento analogo a quello delle altre imprese fornitrici.

2003/0189 (COD)

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO su taluni gas fluorurati ad effetto serra

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione [13],

[13] GU C [...] del [...], pag. [...].

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [14],

[14] GU C [...] del [...], pag. [...].

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato [15],

[15] GU C [...] del [...], pag. [...].

considerando quanto segue:

(1) Il Sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente "Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta" [16] individua nei cambiamenti climatici una priorità d'intervento. Esso riconosce che la Comunità si è impegnata a realizzare tra il 2008 e il 2012 una riduzione dell'8% delle emissioni di gas ad effetto serra rispetto ai livelli del 1990 e che, a lungo termine, sarà necessario ridurre le emissioni complessive di gas serra del 70% circa rispetto al 1990.

[16] Decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente, GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1.

(2) L'obiettivo ultimo della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, approvata con decisione 94/69/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1993, concernente la conclusione della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici [17], è di stabilizzare le concentrazioni di gas ad effetto serra nell'atmosfera a un livello tale da escludere qualsiasi pericolosa interferenza delle attività umane sul sistema climatico.

[17] GU L 33 del 7.2.1994, pag. 11.

(3) La decisione 2002/358/CE del Consiglio, del 25 aprile 2002, riguardante la conclusione del protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei relativi impegni [18] stabilisce per la Comunità e i suoi Stati membri l'impegno a ridurre, nel periodo 2008-2012, le emissioni antropiche aggregate dei gas ad effetto serra elencati nell'allegato A del protocollo di Kyoto nella misura dell'8% rispetto ai livelli del 1990.

[18] GU L 130 del 15.5.2002, pag. 1.

(4) Occorre emanare disposizioni per prevenire e ridurre al minimo le emissioni di gas fluorurati, fatte salve la direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti [19], la direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento [20], la direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso [21] e la direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche [22].

[19] GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39.

[20] GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26.

[21] GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34.

[22] GU L 37 del 13.2.2003, pag. 24.

(5) Gli Stati membri stanno adottando o hanno in programma provvedimenti divergenti per ridurre le emissioni di gas fluorurati. Tale eterogeneità potrebbe creare ostacoli o falsare la concorrenza nel mercato interno. È quindi opportuno adottare provvedimenti a livello comunitario per garantire la protezione del mercato interno mediante l'armonizzazione delle prescrizioni relative al monitoraggio, al contenimento, all'immissione in commercio e all'uso dei gas fluorurati.

(6) Le restrizioni riguardanti l'immissione in commercio e l'uso di determinate applicazioni dei gas fluorurati sono considerate adatte a prevenire le distorsioni del mercato interno che potrebbero derivare dall'eterogeneità dei provvedimenti adottati dagli Stati membri, ove siano disponibili alternative valide e non sia possibile migliorare il contenimento e il recupero; occorre inoltre tenere presenti le iniziative volontarie di alcuni settori dell'industria e lo sviluppo, tuttora in corso, di soluzioni alternative.

(7) Il protocollo di Kyoto prevede l'elaborazione di relazioni sulle emissioni di gas fluorurati e i dati sulla produzione, l'importazione e l'esportazione dei gas fluorurati possono contribuire ad avvalorare la precisione di tali relazioni. È pertanto opportuno che i produttori, gli importatori e gli esportatori di gas fluorurati siano tenuti a comunicare ogni anno i dati relativi a tali gas.

(8) Le emissioni di idrofluorocarburo-134a (HFC-134a) dei condizionatori d'aria installati sui veicoli a motore destano crescenti preoccupazioni a causa della loro incidenza sui cambiamenti climatici. È prevista in tempi molto brevi la disponibilità di alternative sicure ed efficaci sotto il profilo dei costi. Tali alternative non sono dannose per il clima o lo sono in misura nettamente minore e non comportano effetti negativi sul consumo energetico dei veicoli e sulle emissioni di anidride carbonica provocate da quest'ultimo. Occorre agevolare l'impiego di refrigeranti alternativi mediante meccanismi di mercato costituiti da contingenti trasferibili.

(9) Al fine di agevolare il monitoraggio e la verifica dei tassi di perdita degli impianti di condizionamento installati sui veicoli nuovi, la Commissione promuoverà l'elaborazione di norme europee e adotterà le altre misure necessarie al fine di modificare la pertinente normativa comunitaria in materia di omologazione.

(10) Occorre emanare disposizioni per il monitoraggio, la valutazione e la revisione delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

(11) Gli Stati membri devono emanare norme sanzionatorie da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e provvedere alla loro applicazione. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

(12) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(13) Dal momento che, per salvaguardare il mercato interno, gli obiettivi dell'azione proposta (contenimento, comunicazione dei dati, limitazione dell'uso e dell'immissione in commercio di taluni gas fluorurati) non possono essere sufficientemente realizzati dai singoli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare misure in base al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. In ottemperanza al principio di proporzionalità di cui allo stesso articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per conseguire tali obiettivi.

(14) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento devono essere adottate in conformità dell'articolo 4 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [23] attraverso il comitato istituito dal regolamento (CE) n. 2037/2000 [24],

[23] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

[24] GU L 244 del 29.9.2000, pag. 1.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica al contenimento, all'uso e all'immissione in commercio di taluni gas fluorurati ad effetto serra, segnatamente gli idrofluorocarburi, i perfluorocarburi e l'esafluoruro di zolfo nonché alla comunicazione di informazioni su questi gas. Tali sostanze sono indicate nell'allegato A del protocollo di Kyoto. L'allegato I ne riporta un elenco indicativo.

Il presente regolamento si applica fatte salve le direttive 75/442/CEE e 96/61/CE del Consiglio e le direttive 2000/53/CE e 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) "immissione in commercio", la fornitura, per la prima volta nell'Unione europea, di prodotti ed impianti non utilizzati contenenti gas fluorurati da parte di un produttore o di un importatore;

b) "contenitore", un prodotto destinato al trasporto o allo stoccaggio di gas fluorurati;

c) "recupero", la raccolta e lo stoccaggio di gas fluorurati provenienti, per esempio, da macchine, apparecchiature e vasche di contenimento, effettuati nel corso delle operazioni di manutenzione o a fini di smaltimento;

d) "riciclaggio", il riutilizzo di un gas fluorurato recuperato previa effettuazione di un processo di depurazione di base quale filtrazione ed essiccazione. Per i refrigeranti il riciclaggio prevede normalmente la ricarica delle apparecchiature, spesso effettuata in loco;

e) "rigenerazione", il ritrattamento e la valorizzazione di un gas fluorurato recuperato attraverso operazioni quali filtrazione, essiccazione, distillazione e trattamento chimico, allo scopo di riportare la sostanza a un determinato standard di rendimento. Ciò spesso comporta un trattamento esterno al sito in un impianto centralizzato;

f) "veicolo", un veicolo a motore della categoria M1 o della classe I della categoria N1, come definito nell'allegato II della direttiva 70/156/CEE;

g) "impianto di condizionamento d'aria contenente gas fluorurati con un potenziale di riscaldamento globale superiore a 150", un impianto di condizionamento d'aria che impiega idrofluorocarburi il cui potenziale di riscaldamento globale è superiore a 150, come indicato nell'allegato I;

h) "condizionatore d'aria HFC-134a perfezionato", un condizionatore d'aria contenente gas fluorurati con potenziale di riscaldamento globale superiore a 150, il cui tasso di perdita annuo verificato è inferiore a 20 grammi di gas fluorurati con potenziale di riscaldamento globale superiore a 150 per un sistema ad evaporatore unico, o inferiore a 25 grammi di gas fluorurati con potenziale di riscaldamento globale superiore a 150 per un sistema a doppio evaporatore, e che non necessita di ricarica per almeno 12 anni;

i) "aerosol a fini ludico-decorativi", gli aerosol elencati nell'allegato della direttiva 94/48/CE.

Articolo 3

Contenimento

1. Sono adottate tutte le misure fattibili sul piano tecnico ed economico per evitare e ridurre al minimo le emissioni di gas fluorurati.

2. Fatto salvo il disposto del paragrafo 3, gli impianti fissi di refrigerazione e di condizionamento d'aria, le pompe di calore fisse e i sistemi di protezione antincendio contenenti gas fluorurati sono ispezionati per verificare la presenza di perdite con la frequenza indicata di seguito:

a) gli impianti contenenti 3 chilogrammi o più di gas fluorurati sono ispezionati almeno una volta l'anno;

b) gli impianti contenenti 30 chilogrammi o più di gas fluorurati sono ispezionati quattro volte l'anno;

c) gli impianti contenenti 300 chilogrammi o più di gas fluorurati sono ispezionati una volta al mese.

3. Ove esista un sistema di rilevamento delle perdite, l'autorità competente può adeguare in modo opportuno la frequenza delle ispezioni di cui al paragrafo 2, lettere b) e c).

4. I proprietari di impianti fissi di refrigerazione e di condizionamento d'aria, pompe di calore fisse e sistemi di protezione antincendio contenenti 300 chilogrammi o più di gas fluorurati installano sistemi di rilevamento delle perdite.

5. I proprietari di impianti fissi di refrigerazione e di condizionamento d'aria, pompe di calore fisse e sistemi di protezione antincendio contenenti 3 chilogrammi o più di gas fluorurati tengono un registro in cui riportano la quantità e il tipo di gas fluorurati installati negli impianti, le quantità eventualmente aggiunte e quelle recuperate durante le operazioni di manutenzione e di riparazione. Su richiesta, i registri sono messi a disposizione dell'autorità competente e della Commissione.

Articolo 4

Recupero

1. Sono recuperati a scopo di riciclaggio, rigenerazione o distruzione i gas fluorurati contenuti nei seguenti tipi di apparecchiature:

a) circuiti di raffreddamento di impianti di refrigerazione e di condizionamento d'aria e di pompe di calore;

b) apparecchiature contenenti solventi;

c) sistemi di protezione antincendio ed estintori;

d) commutatori di tensione (AT).

Il recupero è effettuato durante le operazioni di manutenzione e riparazione o in fase di smaltimento definitivo delle apparecchiature.

2. I gas fluorurati inutilizzati sono recuperati dai contenitori ricaricabili a scopo di riciclaggio, rigenerazione o distruzione.

3. I gas fluorurati contenuti in altri prodotti e apparecchiature sono recuperati a scopo di riciclaggio, rigenerazione o distruzione per quanto ciò sia tecnicamente fattibile ed efficace sotto il profilo dei costi.

Articolo 5

Programmi di formazione e certificazione

1. Gli Stati membri istituiscono programmi di formazione e certificazione per il personale che interviene nello svolgimento delle attività di cui agli articoli 3 e 4.

2. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni relative ai programmi di formazione e certificazione di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri riconoscono i certificati rilasciati negli altri Stati membri e si astengono dal limitare la libera prestazione di servizi e la libertà di stabilimento per motivi connessi al rilascio dei certificati in un altro Stato membro.

3. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione determina il formato di tali notifiche secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

Articolo 6

Comunicazione delle informazioni

1. Entro il 31 marzo di ogni anno a decorrere dal secondo anno civile successivo all'entrata in vigore del presente regolamento, sono comunicate alla Commissione le informazioni indicate di seguito in riferimento all'anno precedente.

a) Ogni produttore che produce più di una tonnellata all'anno comunica:

- la propria produzione complessiva di ciascun gas fluorurato, indicando le applicazioni nelle quali prevede di utilizzare la sostanza e fornendo una stima delle emissioni previste durante il ciclo di vita della sostanza;

- le quantità riciclate, rigenerate o distrutte.

b) Ogni importatore che importa più di una tonnellata all'anno, compresi i produttori che svolgono anche attività di importazione, comunica:

- le quantità di gas fluorurati immesse in commercio nella Comunità, distinguendo le applicazioni nelle quali è previsto l'utilizzo della sostanza e fornendo una stima delle emissioni previste durante il ciclo di vita della sostanza;

- le quantità di gas fluorurati usati importati per essere riciclati, rigenerati o distrutti.

c) Ogni esportatore che esporta più di una tonnellata all'anno, compresi i produttori che svolgono anche attività di esportazione, comunica:

- le quantità di gas fluorurati esportate dalla Comunità;

- le quantità di gas fluorurati usati esportati per essere riciclati, rigenerati o distrutti.

2. Il formato da utilizzare per la comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 1 è determinato secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2 entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

3. La Commissione adotta le misure opportune per tutelare la riservatezza delle informazioni che le sono comunicate.

4. Seguendo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2, la Commissione può modificare le disposizioni in materia di comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 1 al fine di migliorare l'applicazione pratica delle disposizioni medesime.

Articolo 7

Limitazioni dell'uso

1. Dal 1° gennaio 2007 è vietato l'uso di esafluoruro di zolfo nella pressofusione del magnesio, salvo che la quantità di esafluoruro di zolfo utilizzata sia inferiore a 500 chilogrammi l'anno.

2. L'uso di esafluoruro di zolfo per il riempimento degli pneumatici è vietato dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. Fatto salvo il disposto dell'articolo 10, è vietato l'uso di gas fluorurati con potenziale di riscaldamento globale superiore a 150 per il riempimento iniziale degli impianti di condizionamento d'aria installati sui veicoli nuovi immessi in commercio dal 1° gennaio 2009.

Articolo 8

Immissione in commercio

L'immissione in commercio di gas fluorurati nelle applicazioni di cui all'allegato II è vietata secondo le modalità indicate nell'allegato medesimo.

Articolo 9

Impianti di condizionamento d'aria dei veicoli nuovi

1. Dal 1° gennaio 2005, chiunque immetta in commercio veicoli nuovi muniti di impianti di condizionamento d'aria contenenti gas fluorurati con potenziale di riscaldamento globale superiore a 150 si accerta che sia stato verificato che il tasso di perdita non superi 40 grammi di gas fluorurati all'anno per un sistema ad evaporatore unico o 50 grammi di gas fluorurati all'anno per un sistema a doppio evaporatore.

2. Fatto salvo il disposto dell'articolo 10, dal 1° gennaio 2009 è vietata l'immissione in commercio di veicoli nuovi muniti di impianti di condizionamento d'aria contenenti gas fluorurati con potenziale di riscaldamento globale superiore a 150.

Articolo 10

Contingenti

1. Chiunque intenda immettere in commercio dal 1° gennaio 2009 veicoli nuovi muniti di impianti di condizionamento contenenti gas fluorurati con potenziale di riscaldamento globale superiore a 150 riceve un contingente corrispondente a una percentuale dei veicoli che ha immesso in commercio, calcolato secondo i seguenti criteri:

a) dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009, l'80% dei veicoli immessi in commercio nel 2007;

b) nel 2010, il 60% dei veicoli immessi in commercio nel 2008;

c) nel 2011, il 40% dei veicoli immessi in commercio nel 2009;

d) nel 2012, il 20% dei veicoli immessi in commercio nel 2010;

e) nel 2013, il 10% dei veicoli immessi in commercio nel 2011.

2. Le richieste di assegnazione del primo contingente, corredate di informazioni sul numero di veicoli nuovi di cui al paragrafo 1 immessi in commercio dal richiedente, sono presentate alla Commissione entro il 30 giugno 2008. Le richieste relative ai contingenti successivi sono presentate alla Commissione entro il 30 giugno di ogni anno.

Il contingente annuo assegnato a ciascun detentore è pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro il 30 settembre di ogni anno.

3. Il contingente assegnato dà diritto a chi lo detiene di immettere in commercio un numero corrispondente di veicoli nuovi di cui al paragrafo 1, in ragione di un veicolo per ogni unità del contingente. I contingenti possono essere trasferiti da un detentore all'altro senza restrizioni. I trasferimenti diventano effettivi una volta notificati alla Commissione.

4. Il detentore di contingenti che, tra la data di entrata in vigore del presente regolamento e il 31 dicembre 2008, immette in commercio veicoli nuovi muniti di impianti di condizionamento d'aria che non impiegano gas fluorurati o contenenti gas fluorurati dal potenziale di riscaldamento globale pari o inferiore a 150, ha diritto ad ottenere un aumento corrispondente del proprio contingente per il 2009 inoltrando una richiesta circostanziata in tal senso.

Il detentore di contingenti che, tra la data di entrata in vigore del presente regolamento e il 31 dicembre 2008, immette in commercio veicoli nuovi muniti di impianti di condizionamento d'aria HFC-134a perfezionati, ha diritto ad ottenere, inoltrando una richiesta circostanziata in tal senso, un aumento del proprio contingente per il 2009 corrispondente al 50% del numero di tali veicoli immessi in commercio.

5. Entro il 31 marzo di ogni anno, ogni detentore di contingenti comunica il numero dei veicoli di cui al paragrafo 1 immessi in commercio nell'anno precedente e fornisce la relativa documentazione. La prima comunicazione è trasmessa alla Commissione entro il 31 marzo 2010. Ciascun veicolo munito di un impianto di condizionamento d'aria HFC-134a perfezionato è considerato pari a metà veicolo.

6. Il 30 giugno di ogni anno, dal contingente di ciascun detentore è detratta una quota corrispondente al numero di tali veicoli immessi in commercio dall'interessato nell'anno precedente.

7. I detentori di contingenti che superano la propria quota subiscono una detrazione dal contingente dell'anno successivo pari a due unità per ciascun veicolo in eccesso.

8. Le quote inutilizzate sono aggiunte al contingente assegnato al detentore per l'anno successivo.

9. Il 30 luglio 2014 è pubblicato il nome di ogni detentore di contingenti che abbia superato le quote complessive detenute per il periodo 2009-2013. Ad ogni detentore di contingenti il cui nome è pubblicato è comminata una sanzione pecuniaria di 200 euro per ciascun veicolo in eccesso.

10. I detentori di contingenti che dopo il 2013 siano in possesso di quote residue possono continuare ad immettere in commercio i veicoli di cui al paragrafo 1 fino al 31 dicembre 2018 in conformità dei paragrafi da 5 a 9.

11. In deroga ai paragrafi da 2 a 10, le prescrizioni del presente articolo non si applicano a chi immette in commercio veicoli al di sotto dei limiti delle piccole serie e di fine serie definiti nell'allegato XII della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, sempre che il numero dei veicoli immessi in commercio sia inferiore a tali limiti. Le prescrizioni del presente articolo non si applicano altresì a chi immette in commercio un veicolo già detenuto per uso personale.

12. Per consentire ai nuovi operatori di accedere al mercato, chi non abbia immesso in commercio veicoli nel periodo di cui al paragrafo 1 (anno X-2) riceve un contingente non trasferibile corrispondente alla percentuale pertinente di cui al paragrafo 1, lettere da a) ad e) dei veicoli immessi in commercio dall'interessato nell'anno X anziché X-2.

13. Ferme restando le disposizioni del trattato, un gruppo di persone può chiedere che le disposizioni del presente articolo gli siano applicate come a un'unica persona, precisando il periodo nel quale intende operare secondo tale modalità. In caso di violazione delle disposizioni del presente articolo le persone in questione sono responsabili in solido.

Articolo 11

Riesame

1. In base ai progressi realizzati per il contenimento o la sostituzione dei gas fluorurati negli impianti di condizionamento d'aria e di refrigerazione utilizzati in altri modi di trasporto, la Commissione riesamina il presente regolamento e riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 dicembre 2005. Se necessario, tale relazione è accompagnata da proposte legislative.

2. Entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'esperienza acquisita con l'applicazione del medesimo. In particolare, la relazione:

- esamina l'impatto delle disposizioni sulle emissioni effettive e previste di gas fluorurati e l'efficacia di tali disposizioni sotto il profilo dei costi;

- valuta i programmi di formazione e certificazione istituiti dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1;

- esamina la necessità di norme comunitarie sul controllo delle emissioni di gas fluorurati prodotte dagli impianti, ivi comprese le prescrizioni tecniche relative alla progettazione di prodotti ed impianti;

- esamina la necessità di elaborare e diffondere note informative sulle migliori tecniche disponibili e le migliori pratiche ambientali per prevenire e ridurre al minimo le emissioni di gas fluorurati;

- fornisce una panoramica generale che abbracci lo sviluppo della tecnologia, l'esperienza acquisita, gli obblighi in materia di ambiente e le eventuali ripercussioni sul funzionamento del mercato interno.

3. Se del caso, la relazione è accompagnata da proposte di revisione delle pertinenti disposizioni del presente regolamento.

Articolo 12

Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 18 del regolamento (CE) n. 2037/2000.

2. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di cui all'articolo 4 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa.

3. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato in un mese.

Articolo 13

Sanzioni

1. Fatto salvo l'articolo 10, gli Stati membri emanano norme sanzionatorie da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutti i provvedimenti necessari per garantire l'applicazione di tali norme. Le sanzioni emanate sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

2. Gli Stati membri notificano le norme sanzionatorie alla Commissione entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento e provvedono a notificare immediatamente ogni successiva modifica.

Articolo 14

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

ALLEGATO I

>SPAZIO PER TABELLA>

Gas fluorurati

ALLEGATO II

>SPAZIO PER TABELLA>

SCHEDA FINANZIARIA DELL'ATTO NORMATIVO

Settore di intervento: ambiente

Attività: elaborazione di politiche

Titolo dell'azione: regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su taluni gas fluorurati ad effetto serra

1. LINEA DI BILANCIO + DENOMINAZIONE

07-01-04-01

2. DATI GLOBALI IN CIFRE

2.1. Dotazione totale dell'azione (parte B): 2,736 milioni di euro in stanziamenti di impegno

2.2. Periodo di applicazione:

Inizio graduale dal 2004 e prosecuzione per un periodo indeterminato

2.3. Stima globale pluriennale delle spese:

a) Scadenzario stanziamenti d'impegno/stanziamenti di pagamento (intervento finanziario) (cfr. punto 6.1.1)

milioni di euro (al terzo decimale)

>SPAZIO PER TABELLA>

b) Assistenza tecnica e amministrativa e spese d'appoggio (cfr. punto 6.1.2)

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

c) Incidenza finanziaria globale delle risorse umane e delle altre spese di funzionamento (cfr. punti 7.2 e 7.3)

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

2.4. Compatibilità con la programmazione finanziaria e le prospettive finanziarie

La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore e con le prospettive finanziarie

2.5. Incidenza finanziaria sulle entrate

Nessuna incidenza finanziaria

3. CARATTERISTICHE DI BILANCIO

>SPAZIO PER TABELLA>

4. BASE GIURIDICA

Articolo 95

5. DESCRIZIONE E GIUSTIFICAZIONE

5.1. Necessità dell'intervento comunitario

5.1.1. Obiettivi perseguiti

Questa proposta legislativa mira a istituire una disciplina in materia di gas fluorurati valida per tutta la Comunità. Il regolamento comprende disposizioni volte a migliorare il contenimento dei gas fluorurati e per la comunicazione delle informazioni relative a tali gas; esso mira inoltre a limitare l'immissione in commercio e l'uso dei gas fluorurati in determinate applicazioni. Il regolamento aiuterà la Comunità europea e i suoi Stati membri ad adempiere in modo economicamente efficiente agli impegni internazionali assunti con la firma della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e del Protocollo di Kyoto.

Le disposizioni in materia di comunicazione delle informazioni impongono alla Commissione di adottare misure volte a tutelare la riservatezza dei dati: tale obiettivo può essere conseguito integrando il sistema di controllo indipendente istituito dal regolamento (CE) n. 2037/2000 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. Dal momento che l'attività di verifica relativa alle sostanze che riducono lo strato di ozono diminuisce con l'eliminazione graduale di tali sostanze, è possibile liberare risorse da destinare all'attività di controllo proposta per i gas fluorurati senza costi aggiuntivi per il bilancio comunitario.

Per quanto riguarda i condizionatori d'aria utilizzati nelle autovetture e nei veicoli commerciali leggeri, la proposta prevede un sistema flessibile per eliminare gradualmente l'uso dei gas fluorurati con un elevato potenziale di riscaldamento globale mediante il ricorso a contingenti trasferibili. La gestione del sistema nei dettagli è lasciata alle società che immettono in commercio condizionatori d'aria mobili: di conseguenza, i costi connessi all'istituzione del sistema di contingenti sarebbero in larga misura a carico delle imprese desiderose di scambiarsi le quote. La proposta prevede tuttavia che la Commissione intervenga nell'emissione di contingenti per i condizionatori d'aria mobili che utilizzano refrigeranti con elevato potenziale di riscaldamento globale nel periodo 2009-2013; essa riceverà inoltre le relazioni degli operatori già verificate e provvederà alla detrazione delle quote. Il principale elemento di costo a carico del bilancio comunitario dovrebbe essere costituito dall'individuazione delle caratteristiche tecniche del sistema di contingenti trasferibili e dalla verifica della sua applicazione.

5.1.2. Disposizioni adottate in relazione alla valutazione ex ante

Nulla

5.2. Azioni previste e modalità dell'intervento di bilancio

Per quanto attiene alla comunicazione dei dati, si propone di intervenire per garantire la tutela della riservatezza commerciale delle informazioni sui gas fluorurati e la presentazione di tali informazioni alla Commissione in maniera chiara e trasparente.

L'azione proposta mira a garantire l'assenza di irregolarità nell'applicazione e nella comunicazione delle informazioni sui contingenti trasferibili relativi agli impianti di condizionamento installati sulle autovetture e sui veicoli commerciali leggeri. Le finalità di questo controllo non sono finanziarie, ma di natura essenzialmente ambientale. La documentazione relativa ai contingenti, che rappresenta il diritto di immettere in commercio condizionatori contenenti gas fluorurati dall'elevato potenziale di riscaldamento globale, è alla base dell'adempimento e deve quindi essere verificata.

5.3. Modalità di attuazione

Per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni è previsto che essa sia fatta direttamente ai responsabili dei controlli, ma il metodo e il formato preciso delle relazioni saranno stabiliti d'intesa con il comitato di gestione.

Per i condizionatori installati sui veicoli la Commissione riceverebbe le richieste di contingenti trasferibili e, sulla base dei dati comunicati dalle imprese che immettono in commercio impianti di condizionamento, verificherebbe l'adempimento degli obblighi previsti.

6. INCIDENZA FINANZIARIA

6.1. Incidenza finanziaria totale sulla parte B (per l'intero periodo di programmazione)

6.1.1. Intervento finanziario

Stanziamenti d'impegno in milioni di euro (al terzo decimale)

>SPAZIO PER TABELLA>

7. INCIDENZA SUL PERSONALE E SULLE SPESE DI FUNZIONAMENTO

7.1. Incidenza sulle risorse umane

>SPAZIO PER TABELLA>

7.2. Incidenza delle spese per risorse umane

>SPAZIO PER TABELLA>

Gli importi corrispondono alle spese totali per 12 mesi.

7.3. Altre spese di funzionamento derivanti dall'azione

>SPAZIO PER TABELLA>

1 Questo regolamento prevede il ricorso allo stesso comitato di gestione del regolamento (CE) n. 2037/2000: le questioni relative ad entrambi i regolamenti saranno perciò affrontate nel corso della stessa riunione e il rimborso delle spese di viaggio sarà effettuato una sola volta. Per motivi di chiarezza tali spese sono indicate a parte.

Gli importi corrispondono alle spese totali per 12 mesi.

>SPAZIO PER TABELLA>

Non sono previste altre risorse umane specifiche per la Commissione. Il personale necessario dovrebbe essere messo a disposizione attingendo alle risorse esistenti.

8. CONTROLLO E VALUTAZIONE

8.1. Modalità di controllo

Entro la fine del 2005 sarà esaminata l'opportunità di estendere il regolamento ad altri modi di trasporto.

8.2. Modalità e calendario della valutazione

Entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione presenterà una relazione sull'applicazione dello stesso; tale relazione potrà essere corredata di proposte di revisione delle pertinenti disposizioni del regolamento.

9. MISURE ANTIFRODE

Si applicano le norme abituali della Commissione.

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