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Document 52003PC0462

    Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 90/435/CEE concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati Membri diversi

    /* COM/2003/0462 def. - CNS 2003/0179 */

    52003PC0462

    Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 90/435/CEE concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati Membri diversi /* COM/2003/0462 def. - CNS 2003/0179 */


    Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 90/435/CEE concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati Membri diversi

    (presentata dalla Commissione)

    RELAZIONE

    1. introduzione

    1. Il Consiglio europeo di Lisbona del marzo 2000 [1] ha fissato nelle sue conclusioni l'obiettivo strategico per l'Unione europea di divenire l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo. L'obiettivo è stato reiterato dal Consiglio europeo di Stoccolma del marzo 2001 [2]. Il Consiglio di Lisbona invitava anche a sviluppare nell'UE un contesto generale favorevole alle attività economiche.

    [1] Conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000, Comunicato stampa n. 100/1/01 del 24.3.2000, pubblicato sul sito Internet del Consiglio dell'Unione europea (http:// ue.eu.int).

    [2] Conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Stoccolma del 23-24 marzo 2001, Comunicato stampa n. 100/1/00 del 24.3.2001, pubblicato sul sito Internet del Consiglio dell'Unione europea (http:// ue.eu.int).

    2. Nel luglio 1999 il Consiglio dei ministri ha incaricato la Commissione di studiare l'incidenza delle disposizioni fiscali che costituiscono un ostacolo allo svolgimento di attività economiche transfrontaliere nel mercato interno e di proporre opportuni rimedi. Nel contesto creato dal Consiglio di Lisbona assume particolare importanza l'analisi delle imposte sulle società, poiché l'imposizione delle società può svolgere un ruolo importante nel conseguimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio. I servizi della Commissione hanno dunque condotto uno studio in materia di imposte sulle società.

    3. Basandosi sulle conclusioni di tale studio [3] la Commissione ha elaborato una comunicazione [4], nella quale esamina, tra l'altro, in che misura gli attuali regimi di imposte sulle società nel mercato interno causino inefficienze e impediscano agli operatori di sfruttare al massimo i vantaggi di tale mercato. Una tale situazione determinerebbe una diminuzione del benessere nell'UE e un pregiudizio per la competitività delle imprese europee e sarebbe perciò in contraddizione con gli obiettivi fissati a Lisbona. Nella comunicazione la Commissione espone il suo punto di vista su ciò che sarebbe necessario fare e ciò che può essere realisticamente realizzato nel campo della fiscalità delle imprese nell'UE nei prossimi anni, per adattare tale fiscalità al nuovo contesto economico e per rendere ancora più efficiente il mercato interno eliminando gli ostacoli fiscali al suo interno. A tal fine sono state presentate una serie di iniziative concrete.

    [3] Documento di lavoro dei servizi della Commissione "Company taxation in the internal market" SEC (2001) 1681.

    [4] Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale: "Verso un mercato interno senza ostacoli fiscali - Strategia per l'introduzione di una base imponibile consolidata per le attività di dimensione UE delle società", COM (2001) 582 def.

    4. Nel 2001 la Commissione ha adottato un'altra comunicazione sulla politica fiscale dell'Unione europea [5], nella quale individua obiettivi generali oltre che una serie di priorità specifiche in materia di imposizione diretta e indiretta. In particolare, per quanto riguarda l'imposizione delle società, essa mette in evidenza che attualmente le operazioni transfrontaliere delle società danno origine, in molti casi, ad una duplice imposizione che danneggia l'esercizio di legittime attività economiche.

    [5] Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale: "La politica fiscale dell'Unione europea - Priorità per gli anni a venire", COM (2001) 260 def.

    5. Sempre nel 2001 è stato anche adottato lo statuto della società europea (Societas Europaea - SE) [6], con il quale si intende contribuire al completamento del mercato interno e alla diffusione dei miglioramenti che esso apporta sul piano economico e sociale in tutta la Comunità. In questa prospettiva lo statuto di SE fornisce il quadro giuridico entro il quale le strutture di produzione possono essere adattate alla dimensione comunitaria e si può procedere alla ristrutturazione di imprese su scala europea. Il successo della SE dipende fortemente dal regime fiscale ad essa applicabile: una simile società dovrebbe potersi giovare dell'intero corpus di disposizioni armonizzate relative all'imposizione delle società.

    [6] Regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio dell'8 ottobre 2001 relativo allo statuto della Società europea (SE) e direttiva 2001/86/CE del Consiglio dell'8 ottobre 2001 che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori, GU L 294 del 10.11.2001.

    6. Di fronte agli ostacoli di ordine fiscale esistenti all'attività transfrontaliera delle imprese, è necessario prendere l'iniziativa per assicurare il corretto funzionamento del mercato interno. In forza dell'articolo 94 del trattato CE, la Commissione ha la facoltà di proporre al Consiglio direttive volte al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che abbiano un'incidenza diretta sull'instaurazione o sul funzionamento del mercato interno.

    7. La direttiva concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati Membri diversi (direttiva sulle società madri e figlie) [7] fornisce già una soluzione al problema della duplice imposizione degli utili nelle operazioni transfrontaliero. È tuttavia possibile ampliare il campo di applicazione della direttiva e migliorare le modalità di soppressione della duplice imposizione.

    [7] Direttiva 90/435/CEE del Consiglio del 23 luglio 1990 concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati Membri diversi, GU L 225 del 20.8.1990.

    8. Nel 1993 la Commissione ha presentato una proposta di modifica della direttiva sulle società madri e figlie [8]. Essa conteneva due modifiche. La prima era intesa a consentire l'applicazione della direttiva a tutte le imprese soggette all'imposta sulle società, indipendentemente dalla loro forma giuridica. La seconda modifica riguardava il metodo di imputazione: si prevedeva che la società madre potesse tener conto dell'imposta pagata dalla società figlia e da ogni altra sub-affiliata purché tutte le società interessate soddisfacessero i requisiti stabiliti dalla direttiva.

    [8] Proposta di direttiva che modifica la direttiva 90/435/CEE del 23 luglio 1990 concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati Membri diversi, COM (93) 293 def., GU C 225 del 20.8.1993.

    9. Lo studio sull'imposizione delle società pubblicato nel 2001 affronta le stesse questioni. Inoltre, l'esperienza acquisita con l'applicazione della direttiva dopo il 1992 ha messo in evidenza altre deficienze, che lo studio espone nei dettagli e per le quali esamina possibili soluzioni.

    10. La comunicazione della Commissione che ha fatto seguito allo studio sull'imposizione delle società metteva in evidenza che era di primaria importanza, dopo aver condotto consultazioni tecniche con gli Stati membri, presentare le necessarie modifiche della direttiva in vigore che armonizza l'imposta sulle società. Nel corso del 2002 i servizi della Commissione hanno convocato varie riunioni del gruppo di lavoro della Commissione che si occupa di questa materia, nelle quali le relative questioni sono state discusse con delegazioni di esperti degli Stati membri.

    11. La presente proposta di direttiva modifica la direttiva sulle società madri e figlie, ossia è intesa ad introdurre nel testo della direttiva le modifiche ritenute necessarie in considerazione delle conclusioni e delle comunicazioni indicate sopra. L'obiettivo ultimo è di eliminare gli ostacoli al buon funzionamento del mercato interno ravvisati nei regimi fiscali applicabili alle società madri e figlie di Stati membri diversi. La rimozione dei vari ostacoli fiscali alle attività economiche transfrontaliere esercitate nel mercato interno esigerebbe in ultima analisi l'introduzione di una base imponibile consolidata comune per le attività di dimensioni comunitarie delle società. Tuttavia, in attesa di raggiungere questo obiettivo, sono necessarie misure specificamente mirate per risolvere i problemi fiscali pratici più urgenti delle società che operano a livello internazionale. Tra queste misure vi sono quelle considerate indispensabili per migliorare l'attuale corpus della legislazione dell'UE relativa all'imposizione delle società. In particolare, la presente proposta affronta le materie già trattate nella proposta adottata nel 1993, ma contiene anche disposizioni relative a questioni nuove. Di conseguenza, la precedente proposta di modifica della direttiva sulle società madri e figlie viene ritirata.

    12. Uno dei problemi principali è costituito dal fatto che la direttiva sulle società madri e figlie ha un ambito di applicazione ristretto, che comprende solo le società figuranti nell'elenco allegato alla direttiva. Il Consiglio ECOFIN del 26-27 novembre 2000 [9] aveva già attribuito priorità politica all'aggiornamento di tale elenco. Lo studio della Commissione sull'imposizione delle società segnala la necessità di ampliare la varietà di tipi di società che la direttiva dovrebbe contemplare.

    [9] Allegato alle conclusioni della Presidenza del consiglio ECOFIN del 26-27 novembre 2000, Comunicato stampa 453 n. 13861/00, Bruxelles 26.11.2000, pubblicato sul sito Internet del Consiglio dell'Unione europea (http:// ue.eu.int).

    13. Questa questione era già stata affrontata nella proposta di modifica del 1993, che mirava ad estendere la direttiva a tutte le imprese aventi sede in uno Stato membro e in esso soggette all'imposta sulle società. Tuttavia, le asimmetrie constatate tra i diritti commerciali che disciplinano le forme giuridiche delle entità e la diversità delle disposizioni fiscali ad esse applicabili nei vari Stati membri crea considerevoli problemi. Queste difficoltà erano già emerse quando il Consiglio aveva esaminato la proposta negli anni 1996 e 1997. Le discussioni in sede di Consiglio sono state sospese senza giungere ad una conclusione definitiva. Questa problematica è stata nuovamente discussa con gli Stati membri sotto il profilo tecnico nel quadro del corrispondente gruppo di lavoro della Commissione. L'obiettivo di migliorare il campo di applicazione della direttiva sulle società madri e figlie è stato infine raggiunto nella presente proposta nella misura in cui viene ampliato l'elenco delle persone giuridiche allegato alla direttiva, in modo da comprendere le forme giuridiche di altre società.

    14. Come già menzionato, è stato adottato di recente lo statuto della SE. Poiché la direttiva in questione dovrebbe applicarsi anche alle società che opereranno in futuro sotto questa nuova forma giuridica, la SE figura tra i nuovi tipi di società di cui si propone l'inclusione nell'elenco delle entità contemplate dalla direttiva.

    15. Alcune delle nuove entità che si propone di includere nell'elenco sollevano un problema tecnico particolare. Potrebbe presentarsi il caso di uno Stato membro che tratta un'entità avente sede sul suo territorio come soggetta all'imposta sulle società, mentre un altro Stato membro nel quale ha sede un'impresa che detiene una partecipazione nella predetta entità considera quest'ultima trasparente sotto il profilo fiscale. Il secondo Stato attribuisce il reddito dell'entità all'impresa stabilita sul suo territorio che ha una partecipazione nell'entità e riscuote l'imposta su questa base. Questo Stato membro dovrebbe essere obbligato ad estendere i vantaggi della direttiva anche all'impresa insediata sul suo territorio che ha una partecipazione nell'entità.

    16. Uno degli elementi fondamentali della direttiva sulle società madri e figlie è l'esenzione dalla ritenuta alla fonte prelevata sugli utili distribuiti. La comunicazione della Commissione facente seguito allo studio sull'imposizione delle società proponeva di migliorare a questo proposito la direttiva estendendone l'applicabilità ad un ventaglio di casi più ampio. Per far ciò si potrebbero ridurre le condizioni richieste alle entità per essere riconosciute come società madre e figlia ai sensi della direttiva. In questa ottica si propone di abbassare la quota di partecipazione minima necessaria dal 25% al 10%.

    17. Un altro elemento principale della direttiva è rappresentato dall'applicazione di metodi per evitare la duplice imposizione della società madre. Una società controllata da un'altra società è soggetta all'imposta sul reddito, ma anche la società madre può essere sottoposta ad imposizione sulla sua quota degli utili quando la società figlia li distribuisce. Per evitare la duplice imposizione, l'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva obbliga lo Stato membro della società madre ad esentare gli utili a questa distribuiti dalla società figlia o ad autorizzare la società madre a dedurre la frazione dell'imposta versata a fronte di tali utili dalla società figlia. Gli Stati membri hanno la scelta tra questi due metodi. Qualora si scelga il secondo metodo, la deduzione non è estesa all'imposta versata dalle sub-affiliate della società figlia dalla quale provengono gli utili; permane così ancora una possibilità di duplice imposizione. Il proposito della direttiva di eliminare la duplice imposizione non è perciò completamente realizzato.

    18. È pertanto opportuno determinare l'imposta che la società madre può dedurre in modo tale da eliminare totalmente la duplice imposizione economica. Il metodo ora proposto è analogo a quello figurante nella proposta del 1993.

    19. La direttiva sulle società madri e figlie non affronta esplicitamente la situazione in cui gli utili distribuiti effettivamente connessi a partecipazioni sono ricevuti da una stabile organizzazione. Uno dei propositi della direttiva è di contemplare anche queste situazioni. Inoltre, la giurisprudenza della Corte di giustizia europea stabilisce che le stabili organizzazioni non possono essere discriminate rispetto alle società figlie, se sono soggette ad un regime fiscale analogo [10]. È opportuno chiarire il testo della direttiva a questo proposito.

    [10] Sentenza della Corte di giustizia del 28 gennaio 1986 nella causa C-270/83, Commissione vs. France, ECR 1986, pag. 273 e sentenza della Corte di giustizia del 21 settembre 1999 nella causa C-307/99, Compagnie de Saint-Gobain v. Finanzamt Aachen-Innenstadt, ECR 1999, pag. I-6161.

    20. Il testo attuale dell'articolo 4, paragrafo 2 della direttiva permette agli Stati membri di escludere dalla deduzione fiscale gli oneri sostenuti dalle società madri in relazione alle loro partecipazioni nelle società figlie. Nel caso delle spese di gestione, gli Stati membri possono determinare l'importo applicando una percentuale fissa non superiore al 5% degli utili distribuiti. Di conseguenza, la società madre non può dedurre spese fino al 5% degli utili distribuiti dalla società figlia, anche se le spese reali collegate alla partecipazione sono inferiori. In tal caso questa società non può dedurre altre spese che sarebbero normalmente deducibili.

    21. Si potrebbe ovviare a questo effetto negativo permettendo alla società madre di dimostrare che le sue spese effettive relative alla partecipazione sono inferiori. Gli oneri non deducibili sarebbero allora limitati ai costi reali associati alla partecipazione.

    22. Le disposizioni transitorie che autorizzano la Grecia, la Germania e il Portogallo a prelevare una ritenuta alla fonte sui dividendi non hanno più effetto. La presente proposta sopprime i testi corrispondenti, divenuti superflui, di cui all'articolo 5, paragrafi 2, 3 e 4 della direttiva sulle società madri e figlie.

    2. Commento agli articoli della proposta di direttiva

    Articolo 1

    L'articolo comprende cinque paragrafi che modificano la direttiva sulle società madri e figlie.

    paragrafo 1

    Scopo di questo paragrafo è modificare l'articolo 1 della direttiva sulle società madri e figlie. Esso chiarisce che lo Stato membro nel quale si trova una stabile organizzazione deve concedere a quest'ultima i vantaggi previsti dalla direttiva, se la stabile organizzazione riceve utili distribuiti. La modifica proposta assicura che la direttiva contempli, tra gli altri, il caso in cui la società madre e la società figlia risiedano ai fini fiscali nello stesso Stato membro e il pagamento dei dividendi vada ad una stabile organizzazione della società madre situata in un altro Stato membro.

    paragrafo 2

    L'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) della direttiva sulle società madri e figlie viene modificato per ridurre dal 25% al 10% la partecipazione necessaria per poter beneficiare dello status di società madre e figlia; in tal modo aumenterà il numero di società che potranno beneficiare dell'esenzione prevista dalla direttiva.

    paragrafo 3

    1. La lettera a) modifica il testo dell'articolo 4 della direttiva sulle società madri e figlie per integrare una serie di disposizioni. Innanzitutto, al paragrafo 1 viene inserito l'obbligo per lo Stato membro nel quale si trova una stabile organizzazione di non assoggettare all'imposta gli utili distribuiti ad essa versati dalle società figlie della società di cui è la stabile organizzazione o di consentire la deduzione dell'imposta pagata dalle società figlie a fronte degli utili distribuiti alla stabile organizzazione.

    2. Inoltre, la stessa lettera a) modifica il paragrafo 1 dell'articolo 4 per migliorare le disposizioni intese ad evitare la duplice imposizione. La questione si pone quando viene applicato il metodo di imputazione. In base al testo della direttiva sulle società madri e figlie, le società madri possono essere sottoposte a imposizione sugli utili ricevuti dalle società figlie e in tal caso deducono da tali imposte quelle già pagate dalle società figlie sugli stessi utili prima della loro distribuzione. A tale deduzione vi è un limite: l'imposta dovuta dalla società madre sugli utili ricevuti. Tuttavia, il testo attuale della direttiva non fa alcun riferimento alla situazione delle catene di società. Nel caso di una tale catena, la società madre può ricevere gli utili distribuiti ai vari livelli della catena, utili che saranno stati sottoposti a imposizione in ciascuna delle successive società figlie. Il testo attuale dell'articolo 4, paragrafo 1 menziona solo la deduzione dell'imposta pagata della società figlia più vicina, ma non fa alcun riferimento alle imposte pagate da altre società figlie che si trovano più in basso nella catena. La nuova versione proposta consente invece di dedurre, oltre all'imposta pagata dalla società figlia più vicina, anche le imposte pagate da ogni altra sub-affiliata, in relazione agli utili distribuiti. La proposta mantiene anche il limite attualmente previsto: la società madre può dedurre le imposte pagate dalle sue sub-affiliate entro i limiti precisati dell'imposta dovuta sugli utili ricevuti.

    3. Essa sopprime altresì il riferimento alle disposizioni transitorie contenuto all'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva sulle società madri e figlie, poiché tali disposizioni non sono più di applicazione (si veda il punto 2 del commento al paragrafo 5).

    4. La lettera b) inserisce il nuovo paragrafo 1 bis all'articolo 4 della direttiva sulle società madri e figlie in seguito alle modifiche proposte per estenderne il campo di applicazione. Questo nuovo paragrafo è necessario per tener conto di aspetti derivanti dall'inclusione di nuove forme di società nell'elenco. Talune di queste nuove entità sono soggette all'imposta sulle società nello Stato membro in cui hanno sede ma, ai fini dell'imposizione, sono considerate trasparenti in un altro Stato membro. Questi ultimi Stati membri addebitano un'imposta ai contribuenti residenti sul proprio territorio che detengono una partecipazione in tali entità. Con il nuovo testo proposto si intende introdurre un regime fiscale specificamente applicabile a questi casi. Gli Stati membri in questione potranno mantenere questo approccio nelle circostanze precisate dalla direttiva. Tuttavia, quando si tratterà di sottoporre ad imposizione i contribuenti che sono società con sede sul proprio territorio e aventi una partecipazione in tali entità, essi dovranno consentire loro di dedurre le imposte pagate da tali entità nel rispettivo Stato membro e quelle pagate dalle loro società figlie di livello inferiore. Inoltre, questi stessi Stati membri devono esentare dall'imposta i dividendi versati dalle società da essi considerate trasparenti alle società aventi una partecipazione nelle stesse. Le società e le persone fisiche aventi una partecipazione in tali società "trasparenti" devono obbligatoriamente soddisfare le condizioni stabilite dalla direttiva per essere considerate società madri o società figlie.

    5. Questo nuovo paragrafo identifica i suddetti contribuenti facendo riferimento alle società considerate trasparenti ai fini fiscali in base alle disposizioni applicabili relative all'organizzazione di imprese commerciali. Questi sono i criteri utilizzati dagli Stati membri nel decidere se considerare fiscalmente trasparente una società non avente sede sul loro territorio. Il testo proposto evita qualsiasi riferimento alle società considerate da uno Stato membro trasparenti in base al regime fiscale ad esse applicabile nello Stato in cui hanno sede. Pertanto, questa disposizione non tratta le questioni sollevate dalla normativa sulle società estere controllate.

    6. La lettera c) inserisce una nuova frase all'articolo 4, paragrafo 2 della direttiva sulle società madri e figlie. Nel vecchio testo si autorizzavano gli Stati membri a negare la deduzione delle spese di gestione relative alla partecipazione in società figlie dalla base imponibile della società madre. Queste spese potevano essere fissate ad un importo forfetario non superiore al 5%. Il nuovo testo prevede che le società madri possano provare di aver sostenuto in realtà spese di gestione inferiori al 5%, il che consentirà di ridurre l'importo delle spese non deducibili.

    7. La lettera d) aggiunge un riferimento al nuovo paragrafo 1 bis dell'articolo 4, poiché tratta di una materia simile a quella del paragrafo 1.

    paragrafo 4

    1. La lettera a) modifica l'articolo 5 della direttiva sulle società madri e figlie per inserire le nuove disposizioni in materia di partecipazione previste all'articolo 3.

    2. La lettera b) sopprime le disposizioni transitorie relative alla Repubblica ellenica, alla Repubblica federale di Germania e alla Repubblica portoghese, in quanto non più applicabili.

    paragrafo 5

    1. L'elenco delle società alle quali si applica la direttiva sulle società madri e figlie, che figura nel suo allegato, è sostituito da un nuovo elenco che comprende altri tipi di entità, in particolare la Società europea. La presente proposta estende i vantaggi della direttiva ad altri tipi di persone giuridiche, tra cui le cooperative, le mutue, talune società non basate su capitale, le casse di risparmio, i fondi e le associazioni con un'attività commerciale. Il nuovo elenco è stato compilato dopo intense discussioni con gli Stati membri.

    2. La società europea figura alla lettera z) dell'allegato. Questa nuova voce non segue l'ordine naturale delle lettere, poiché si prevede d'inserire nuove voci nell'allegato, alle lettere da p) a y), per i tipi di società esistenti nei paesi di prossima adesione.

    Articolo 2

    Questo articolo stabilisce il calendario e le condizioni relative al recepimento della direttiva nell'ordinamento nazionale degli Stati membri. Questi ultimi sono tenuti ad informare immediatamente la Commissione del recepimento della direttiva nell'ordinamento nazionale e a presentare una tabella di corrispondenza tra tali disposizioni e quelle della presente direttiva.

    Articolo 3

    L'articolo riguarda la data di entrata in vigore della direttiva e la sua pubblicazione.

    2003/0179 (CNS)

    Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 90/435/CEE concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati Membri diversi

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità Europa, in particolare l'articolo 94,

    vista la proposta della Commissione [11],

    [11] GU C del , pag. .

    visto il parere del Parlamento europeo [12],

    [12] GU C del , pag. .

    sentito il parere del Comitato economico e sociale europeo [13],

    [13] GU C del , pag. .

    sentito il parere del Comitato delle regioni [14],

    [14] GU C [...] del [...], pag. [...].

    considerando quanto segue:

    (1) La direttiva 90/435/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati Membri diversi [15], ha introdotto, in relazione ai pagamenti dei dividendi e ad altre distribuzioni di utili, norme comuni che intendono essere neutre sotto il profilo della concorrenza.

    [15] GU L 225 del 20.8.1990, pag. 6.

    (2) La direttiva 90/435/CEE intende esentare dalle ritenute alla fonte i dividendi e gli altri utili distribuiti pagati dalle società figlie alle società madri ed eliminare la duplice imposizione su tali redditi a livello di società madre.

    (3) L'esperienza acquisita nell'attuazione della direttiva 90/435/CEE ha rivelato che esistono varie possibilità di migliorare la direttiva e di estendere gli effetti benefici delle norme comuni adottate nel 1990.

    (4) L'articolo 2 della direttiva 90/435/CEE definisce le società che rientrano nel campo di applicazione di questa. Nell'allegato figura l'elenco delle società alle quali si applica la direttiva. Talune forme societarie non sono state incluse nell'elenco allegato, pur trattandosi di società aventi residenza fiscale in uno Stato membro e in esso soggette all'imposta sulle società. Il campo di applicazione della direttiva 90/435/CEE dovrebbe pertanto essere esteso ad altre entità che possono svolgere attività transfrontaliere nella Comunità e che soddisfano tutti i requisiti stabiliti dalla direttiva.

    (5) Dato che la società europea, di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, relativo allo statuto della Società europea (SE) [16] e alla direttiva 2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori [17], è una società anonima di diritto pubblico di natura analoga ad altri tipi di società già contemplati dalla direttiva 90/435/CEE, la SE dev'essere aggiunta all'elenco contenuto nell'allegato di tale direttiva.

    [16] GU L 294 del 10.11.2001, pag. 1.

    [17] GU L 294 del 10.11.2001, pag. 22.

    (6) Le nuove entità da inserire nell'elenco sono società sottoposte a imposizione nello Stato membro in cui hanno sede, ma alcune di esse sono considerate trasparenti ai fini fiscali da altri Stati membri. Gli Stati membri che trattano le società non aventi sede sul loro territorio come trasparenti ai fini dell'imposizione devono applicare loro i vantaggi della direttiva 90/435/CEE. Inoltre, detti Stati membri non devono sottoporre ad una nuova imposizione gli stessi utili, quando sono distribuiti dalla società figlia alla società madre.

    (7) Per estendere i vantaggi della direttiva 90/435/CEE, la quota di partecipazione minima per poter considerare una società come società madre e l'altra come società figlia deve essere abbassata dal 25% al 10%.

    (8) La direttiva 90/435/CEE non prevede espressamente la situazione in cui siano detenute partecipazioni attraverso una stabile organizzazione della società madre. Occorre pertanto precisare che lo Stato membro in cui è situata la stabile organizzazione è tenuto ad applicare le disposizioni della direttiva anche in tale situazione.

    (9) È prassi normale dei gruppi societari essere organizzati in catene di società, all'interno delle quali gli utili sono distribuiti attraverso la catena di affiliate fino alla società madre. Occorre eliminare la duplice imposizione in tali casi. Pertanto, la società madre deve poter dedurre le imposte pagate da qualsiasi società affiliata della catena, a condizione che siano rispettati i requisiti della direttiva 90/435/CEE.

    (10) La direttiva 90/435/CEE consente agli Stati membri di fissare l'importo delle spese di gestione non deducibili dall'utile imponibile della società madre sotto forma di quota forfetaria fino ad un massimo del 5% degli utili distribuiti dalla società figlia. In alcuni casi, tale quota forfetaria può non corrispondere alle spese realmente sostenute, cosicché altre spese non possono eventualmente essere dedotte. In alternativa all'importo forfetario del 5%, le società madri dovrebbero poter provare le spese effettivamente sostenute in relazione a partecipazioni, che gli Stati membri possono considerare come non deducibili.

    (11) Le disposizioni transitorie di cui all'articolo 5 non sono più applicabili e devono quindi essere soppresse.

    (12) La direttiva 90/435/CEE deve pertanto essere modificata di conseguenza,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    La direttiva 90/435/CEE è modificata come segue:

    1) All'articolo 1, paragrafo 1 è aggiunto il trattino seguente:

    "alla distribuzione degli utili percepita da stabili organizzazioni di società di altri Stati membri situate in tale Stato membro e provenienti dalle loro società figlie di uno Stato membro ".

    2) All'articolo 3, paragrafo 1, il testo della lettera a) è sostituito dal testo seguente:

    "a) la qualità di società madre è riconosciuta almeno ad ogni società di uno Stato membro che soddisfi le condizioni di cui all'articolo 2 e che detenga nel capitale di una società di un altro Stato membro che soddisfi le medesime condizioni una partecipazione minima del 10%;".

    3) L'articolo 4 è modificato come segue:

    a) Il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

    "1. Quando una società madre o la sua stabile organizzazione, in virtù dell'associazione della società madre con la società figlia, riceve utili distribuiti in occasione diversa dalla liquidazione della società figlia, lo Stato della società madre e lo Stato della stabile organizzazione:

    - si astengono dal sottoporre tali utili ad imposizione;

    - o li sottopongono ad imposizione, autorizzando però detta società madre o la sua stabile organizzazione a dedurre dalla sua imposta la frazione dell'imposta dovuta a fronte dei suddetti utili dalla società figlia o da una sua sub-affiliata, entro i limiti dell'ammontare dell'imposta corrispondente."

    b) È inserito il paragrafo 1bis seguente:

    "1 bis. Quando lo Stato della società madre considera una società figlia trasparente ai fini fiscali, in base alle sue disposizioni applicabili relative all'organizzazione di imprese commerciali, e sottopone pertanto ad imposizione la quota della società madre degli utili della società figlia, tale Stato si astiene dal sottoporre ad imposizione gli utili distribuiti della società figlia.

    Quando sottopone ad imposizione la parte detenuta dalla società madre degli utili prodotti dalla sua società figlia, lo Stato della società madre autorizza la società madre a dedurre dalla sua imposta la frazione dell'imposta dovuta a fronte dei suddetti utili dalla società figlia o da una sua sub-affiliata, entro i limiti dell'ammontare dell'imposta corrispondente."

    c) Al paragrafo 2 è aggiunta la frase seguente:

    "Alla società madre è consentito fornire prove delle spese di gestione realmente sostenute, che sono da considerare come non deducibili."

    d) Al paragrafo 3, il testo del primo comma è sostituito dal testo seguente:

    " I paragrafi 1 e 1 bis si applicano fino alla data dell'effettiva entrata in vigore di un sistema comune d'imposta sulle società."

    4) L'articolo 5 è modificato come segue:

    a) Il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

    "Gli utili distribuiti da una società figlia alla sua società madre, almeno quando quest'ultima detiene una partecipazione minima del 10 % nel capitale della società figlia, sono esenti dalla ritenuta alla fonte".

    b) I paragrafi 2, 3 e 4 sono soppressi.

    5) L'allegato è sostituito dal testo dell'allegato alla presente direttiva.

    Articolo 2

    1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 31 dicembre 2004. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni e una tabella di corrispondenza tra tali disposizioni e quelle della presente direttiva.

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono determinate dagli Stati membri.

    2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

    Articolo 3

    La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, il

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    ALLEGATO

    "ALLEGATO

    Elenco delle società di cui all'articolo 2, lettera a)

    a) Le società di diritto belga denominate "société anonyme"/"naamloze vennootschap", "société en commandite par actions"/"commanditaire vennootschap op aandelen", "société privée à responsabilité limitée"/"besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" "société coopérative à responsabilité limitée"/"coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", "société coopérative à responsabilité illimitée"/"coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid", nonché le imprese pubbliche che hanno adottato una delle forme giuridiche summenzionate.

    b) Le società di diritto danese denominate "aktieselskab" e "anpartsselskab". Altre società soggette ad imposizione ai sensi della legge sull'imposizione delle società, nella misura in cui il loro reddito imponibile è calcolato e tassato conformemente alle disposizioni fiscali generali applicabili alle "aktieselskaber".

    c) Le società di diritto tedesco denominate "Aktiengesellschaft", "Kommanditgesellschaft auf Aktien", "Gesellschaft mit beschränkter Haftung", "bergrechtliche Gewerkschaft", "Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit", "Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften", "Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts", nella misura in cui queste entità possono, ai sensi del diritto tedesco, assumere le funzioni di società madre o società figlia.

    d) Le società di diritto greco denominate "ávþvõìç åôáéñåßá", "åôáéñåßá ðåñéùñéóìÝvçò åõèývçò (Å.Ð.Å.)".

    e) Le società di diritto spagnolo denominate "sociedad anónima", "sociedad comanditaria por acciones", "sociedad de responsabilidad limitada", nonché gli enti di diritto pubblico che operano in regime di diritto privato.

    f) Le società di diritto francese denominate "société anonyme", "société en commandite par actions", "société à responsabilité limitée", "sociétés par actions simplifiées", "sociétés d'assurances mutuelles", "caisses d'épargne et de prévoyance", "sociétés civiles" che sono soggette automaticamente all'imposta sulle società, "coopératives", "unions de coopératives" e istituti e imprese pubblici di carattere industriale e commerciale.

    g) Le società registrate o costituite a norma del diritto irlandese, gli enti registrati sotto il regime dell'"Industrial and Provident Societies Act", le "building societies" registrate sotto il regime dei "Building Societies Acts" e le "trustee savings banks" ai sensi del "Trustee Savings Banks Act" del 1989.

    h) Le società di diritto italiano denominate "società per azioni", "società in accomandita per azioni", "società a responsabilità limitata", "società cooperative", "società per mutua assicurazione", nonché gli enti pubblici e privati la cui attività è totalmente o principalmente commerciale.

    i) Le società di diritto lussemburghese denominate "société anonyme", "société en commandite par actions", "société à responsabilité limitée", "société coopérative", "société coopérative organisée comme une société anonyme", "association d'assurances mutuelles", "association d'épargne-pension", "entreprise de nature commerciale, industrielle ou minière de l'Etat, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public".

    j) Le società di diritto neerlandese denominate "naamloze vennnootschap", "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", "Open commanditaire vennootschap", "Coöperatie", "onderlinge waarborgmaatschappij", "Fonds voor gemene rekening", "vereniging op coöperatieve grondslag" e "vereniging welke op onderlinge grondslag als verzekeraar of kredietinstelling optreedt".

    k) Le società di diritto austriaco denominate "Aktiengesellschaft", "Gesellschaft mit beschränkter Haftung", "Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit", "Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften", "Betriebe gewerblicher Art von Körperschaften des öffentlichen Rechts", "Sparkassen".

    l) Le società commerciali o le società di diritto civile aventi forma commerciale e le cooperative e le imprese pubbliche registrate a norma del diritto portoghese.

    m) Le società di diritto finlandese denominate "osakeyhtiö/aktiebolag", "osuuskunta/andelslag","säästöpankki/sparbank" e "vakuutusyhtiö/försäkringsbolag".

    n) Le società di diritto svedese denominate "aktiebolag", "ekonomiska föreningar", "sparbanker", "ömsesidiga försäkringsbolag".

    o) Le società registrate a norma del diritto del Regno Unito.

    z) Le società registrate a norma del regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, relativo allo statuto della Società europea (SE) e della direttiva 2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.

    SCHEDA FINANZIARIA

    La presente proposta di direttiva del Consiglio non ha incidenza finanziaria sul bilancio delle Comunità europee.

    SCHEDA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO IMPATTO DELLA PROPOSTA SULLE IMPRESE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI)

    Titolo della proposta

    Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 90/435/CEE concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi

    Numero di riferimento del documento

    La proposta

    1. In considerazione del principio di sussidiarietà, esporre i motivi per i quali è necessaria una normativa comunitaria in questo settore, nonché gli obiettivi principali

    La direttiva 90/435/CEE, del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (in appresso "la direttiva") intende armonizzare le norme fiscali che disciplinano le relazioni tra società madri e figlie di Stati membri diversi. Essa instaura un regime fiscale neutro dal punto di vista della concorrenza, per consentire alle imprese di adeguarsi ai requisiti del mercato comune, aumentare la loro produttività e migliorare la loro competitività a livello internazionale, eliminando la doppia imposizione degli utili percepiti dalle società figlie di uno Stato membro distribuiti alle loro società madri di un altro Stato membro.

    A causa, tuttavia, del campo d'applicazione attualmente ridotto della direttiva, la sua attuazione varia da uno Stato membro all'altro ed essa non copre tutti i diversi tipi di entità. I vantaggi che essa concede attualmente non evitano sistematicamente la doppia imposizione; ciò ne riduce l'efficacia e comporta una doppia imposizione internazionale degli utili. Tale situazione ostacola le attività, lo stabilimento e gli investimenti transfrontalieri nell'ambito del mercato interno. Essa nuoce alla competitività delle società europee. Sotto il profilo economico, si registra una perdita di potenziale benessere per l'Unione europea.

    Inoltre, nel 2001 è stato adottato lo statuto della società europea (Societas Europaea - SE). Conformemente al preambolo di tale regolamento, il completamento del mercato interno e la diffusione dei miglioramenti che esso offre sotto il profilo economico e sociale in tutta la Comunità, comportano la necessità non soltanto di eliminare tutti gli ostacoli al commercio, ma anche di adeguare le strutture produttive alla dimensione comunitaria. A tal fine, è indispensabile che le imprese la cui attività non si limita a soddisfare il fabbisogno prettamente locale possano programmare e realizzare la riorganizzazione delle proprie attività a livello comunitario. Il regolamento sulla società europea non prevede tuttavia disposizioni in materia fiscale. Occorre adottare misure quanto prima. È essenziale infatti che i vantaggi della direttiva si applichino a questa nuova forma giuridica.

    La presente proposta di direttiva contiene misure mirate volte a risolvere problemi specifici. Essa non cerca di applicare una soluzione globale a tutti gli ostacoli transfrontalieri esistenti, ma di eliminare la doppia imposizione in un maggior numero di casi. Essa intende inoltre estendere l'armonizzazione prevista dal testo attuale della direttiva e migliorare i metodi per evitare la doppia imposizione. Tali obiettivi vengono conseguiti attraverso le misure seguenti:

    - la direttiva sarà applicabile al maggior numero di persone ed entità giuridiche, compresa la società europea;

    - la direttiva si applicherà alla distribuzione degli utili percepiti attraverso stabili organizzazioni della società madre;

    - vengono ridotte le condizioni di partecipazione per ottenere il riconoscimento di società madre e figlia;

    - in caso di applicazione del metodo di imputazione per evitare la doppia imposizione economica, la società madre detrae dall'imposta sugli utili distribuiti che essa riceve dalla società figlia la frazione dell'imposta pagata non solo dalla società figlia ma anche dalle affiliate successive, a valle, della società figlia;

    - le società madri sono autorizzate a provare le spese di gestione effettivamente sostenute relative alla partecipazione, non detraibili dalla base imponibile;

    - inoltre, le disposizioni transitorie che autorizzano la ritenuta alla fonte sugli utili distribuiti da Grecia, Germania e Portogallo sono soppresse non essendo più applicabili.

    L'impatto sulle imprese

    2. Ambito di incidenza della proposta:

    - settori di attività interessati

    - dimensioni delle imprese interessate (parte rappresentata dalle piccole e medie imprese)

    - eventuali particolari aree geografiche della Comunità in cui sono concentrate tali imprese

    La direttiva si applica alla distribuzione transfrontaliera di utili effettuata da società figlie di uno Stato membro a società madri di uno Stato membro diverso. Tali società devono adottare una delle forme giuridiche citate nell'elenco allegato alla direttiva. La proposta di modifica intende estendere i vantaggi della direttiva ad altri tipi di persone giuridiche, comprese le cooperative, le mutue, alcune società non basate su capitale, le casse di risparmio, i fondi e le associazioni con un'attività commerciale. La società europea è una società anonima di diritto pubblico di dimensione comunitaria. Le cooperative hanno di norma una personalità giuridica distinta, e soddisfano le esigenze dei loro soci concludendo accordi con loro. Le mutue sono in generale gruppi di persone riunite sulla base di interessi comuni per ricevere servizi in cambio. I fondi consistono in un capitale destinato al conseguimento degli obiettivi per i quali sono costituiti. L'inserimento di tali forme giuridiche nel campo d'applicazione della direttiva ne estenderà i vantaggi a diverse forme di organizzazione delle attività economiche.

    Anche se l'inserimento delle casse di risparmio e delle mutue nel campo d'applicazione della direttiva dovrebbe incidere sui settori bancario e assicurativo, tutti i settori di attività e tutte le zone geografiche della Comunità dovrebbero trarre vantaggio dalla proposta. La riduzione dei criteri di partecipazione per poter essere riconosciute come società madre o figlia dovrebbe estendere i vantaggi di tale regime fiscale neutro a una più vasta gamma di partecipazioni.

    3. Precisare gli obblighi imposti alle imprese per conformarsi alla proposta

    Non vengono imposte alle imprese nuovi obblighi od oneri fiscali. Se i contribuenti applicano le nuove norme in materia di spese di gestione non detraibili, devono essere ottenute e conservate prove al riguardo.

    4. Definire la prevedibile incidenza economica della proposta

    - sull'occupazione

    - sugli investimenti e sulla costituzione di nuove imprese

    - sulla competitività delle imprese

    La proposta intende migliorare ed estendere un regime fiscale volto ad evitare la doppia imposizione degli utili. Tale doppia imposizione incide in maniera negativa e dissuasiva sulle imprese e sugli investimenti. Essa è inoltre ingiusta. Un maggior numero di entità e di gruppi di imprese beneficerà di una riduzione di oneri fiscali eccessivi. I metodi concepiti a tal fine saranno altresì più efficaci. Un'applicazione più uniforme della legislazione fiscale comunitaria rappresenta poi un importante passo avanti per ridurre i costi di adeguamento e rendere più efficace l'imposizione delle società nell'Unione europea.

    I vantaggi dell'eliminazione della doppia imposizione prevista dalla direttiva vengono estesi alla società europea. Tali disposizioni contribuiranno alla creazione e alla gestione di società di dimensione europea, senza gli ostacoli causati dalla disparità e dalla limitata applicazione territoriale delle disposizioni nazionali del diritto societario e del diritto tributario.

    Tutto ciò sarà essenziale per eliminare un ostacolo fiscale ben preciso per gruppi di società all'interno dell'Unione europea. Garantendo un'imposizione più efficace degli utili commerciali transfrontalieri, la direttiva può contribuire ad equilibrare l'imposizione delle attività interne e transfrontaliere delle imprese e a migliorare le decisioni in materia di localizzazione degli investimenti. Le decisioni degli investitori internazionali non saranno più influenzate da certi ostacoli fiscali attuali, né da un'imposizione eccessiva. Gli utili degli investimenti al netto delle imposte tenderanno ad aumentare, contribuendo così a una riduzione del costo del capitale. Inoltre, la riduzione del numero di casi in cui si applica la ritenuta alla fonte farà diminuire anche i costi di adempimento fiscale internazionale sostenuti dai contribuenti.

    La riduzione degli oneri fiscali e la prospettiva di maggiori utili al netto delle imposte dovrebbero incidere positivamente sugli investimenti.

    Migliorerà la competitività delle imprese europee, poiché diminuiranno i casi di doppia imposizione internazionale. Verrà ridotto altresì lo spreco di risorse legato alla doppia imposizione economica.

    Il miglioramento del clima imprenditoriale dovrebbe incidere positivamente sulla creazione di posti di lavoro e sulla lotta alla disoccupazione.

    5. Indicare se la proposta contiene misure destinate a tener conto della situazione specifica delle piccole e medie imprese (minori o diverse esigenze , ecc.)

    La proposta contiene disposizioni che estendono il campo d'applicazione della direttiva a società non basate su capitale. Verrà quindi contemplato un maggior numero di piccole e medie imprese che di norma non adottano la forma di società basata su capitale.

    Consultazioni

    6. Elencare le organizzazioni consultate in merito alla proposta ed esporre le principali osservazioni.

    Il testo della presente proposta è frutto di lunghe consultazioni. Da un lato, le iniziative avviate in seguito alla precedente proposta di modifica della direttiva sulle fusioni (COM(93)293 def.) poggiavano sulle conclusioni del comitato Ruding [18] e sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento, del 26 giugno 1992, presentata in seguito alle conclusioni del comitato Ruding [19].

    [18] Relazione del comitato di esperti indipendenti sull'imposizione delle società, del marzo 1992.

    [19] SEC(92) 1118 def.

    Inoltre, le modifiche di più vasta portata contenute nel testo proposto sono frutto di discussioni tra esperti fiscali internazionali, delegazioni tecniche degli Stati membri e servizi della Commissione. Lo studio sull'imposizione delle società è stato la principale fonte d'ispirazione di questo processo legislativo. Tale studio è stato realizzato dai servizi della Commissione sulla base di discussioni con due gruppi di esperti e della documentazione da essi fornita. I gruppi di esperti erano costituiti da fiscalisti altamente qualificati del mondo accademico (università ed istituti di ricerca) e da rappresentanti delle imprese.

    Il processo si è concluso con incontri con gli Stati membri nell'ambito di un gruppo di lavoro presieduto dalla Commissione, che ha esaminato gli aspetti tecnici degli elementi contenuti nella proposta.

    La presente proposta è quindi frutto delle delibere di tutti i suddetti esperti, dell'analisi fornita dai servizi della Commissione e di una valutazione delle riflessioni e delle preoccupazioni dei responsabili nazionali in materia di politica fiscale.

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