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Document 52003PC0355

    Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di assistenza finanziaria e tecnica ai paesi terzi in materia di migrazione e asilo

    /* COM/2003/0355 def. - COD 2003/0124 */

    52003PC0355

    Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di assistenza finanziaria e tecnica ai paesi terzi in materia di migrazione e asilo /* COM/2003/0355 def. - COD 2003/0124 */


    Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce un programma di assistenza finanziaria e tecnica ai paesi terzi in materia di migrazione e asilo

    (Presentata dalla Commissione)

    RELAZIONE

    (1) Le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere hanno sviluppato la nozione di partenariato con i paesi terzi nel settore della migrazione, insistendo in particolare sulla necessità per l'Unione europea di adottare una approccio globale in materia che tenga conto degli aspetti politici, dei diritti umani e delle questioni di sviluppo nei paesi e nelle regioni.

    (2) Tenendo conto di tali conclusioni e del trasferimento di nuove competenze alla Comunità da parte del Trattato di Amsterdam, la Commissione europea ha iniziato a inserire le questioni legate alla migrazione nella politica e nei programmi di cooperazione a lungo termine con i paesi terzi, a livello sia nazionale che regionale.

    (3) Inoltre, nel 2001 l'autorità di bilancio ha inserito per la prima volta nell'articolo B7-667 del bilancio generale dell'Unione europea alcuni stanziamenti destinati specificamente a finanziare azioni preparatorie in materia di migrazione e di asilo [1]. La priorità è stata data ad attività in associazione con le regioni e i paesi terzi per cui il Consiglio ha concordato piani d'azione in materia di migrazione, a condizione che in tali paesi fosse garantita una sufficiente sicurezza politica [2]. Sono stati identificati tre grandi settori d'azione: i) la gestione dei flussi migratori; ii) il ritorno volontario e l'esecuzione efficace degli obblighi legati alla riammissione; iii) la lotta contro l'immigrazione illegale.

    [1] Ai sensi delle disposizioni dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e sul miglioramento della procedura di bilancio.

    [2] I piani d'azione, stabiliti dal gruppo ad alto livello "Asilo e immigrazione" e adottati dal Consiglio, riguardano l'Afghanistan e le regioni vicine, l'Iraq, il Marocco, la Somalia, Sri Lanka, l'Albania e le regioni vicine.

    (4) Nel 2002 è stato convenuto che, oltre ai paesi d'origine interessati dai piani d'azione adottati dal Consiglio, sarebbero state esplorate le possibilità di cooperazione anche con altre regioni. A questo proposito, è stata data la priorità alle regioni e ai paesi per i quali i documenti di strategia e altre basi giuridiche pertinenti invitavano ad agire in materia di migrazione. Concretamente, sono stati identificati quattro settori: i) azioni raccomandate dai piani d'azione nel settore dell'immigrazione e per le quali era ancora necessario un finanziamento comunitario; ii) aiuti all'Afghanistan e ai paesi limitrofi in materia di gestione dell'immigrazione e di ritorno degli afghani qualificati nel quadro della politica comunitaria globale nei confronti del paese; iii) analisi delle caratteristiche strutturali dello sviluppo associate ai flussi migratori; iv) progetti pilota per la messa a punto di misure a monte delle frontiere al fine di ridurre il fenomeno della migrazione clandestina. L'esercizio di programmazione per il 2003 è in corso e una quota importante dei fondi assegnati (7 mEUR) sarà destinata a finanziare misure nel quadro del piano di ritorno dell'Unione europea per l'Afghanistan.

    (5) Nonostante sia ancora troppo presto per trarre tutti gli insegnamenti da queste azioni preparatorie, la Commissione ritiene necessario dotare la Comunità di uno strumento di cooperazione specifica con i paesi terzi in materia di migrazione, garantendo maggiormente la complementarità delle attività finanziate mediante la linea di bilancio B7-667 con quelle finanziate da altri programmi comunitari di cooperazione e di sviluppo.

    (6) Nelle conclusioni di Siviglia, il Consiglio europeo ha invitato chiaramente l'Unione europea a impegnarsi maggiormente nella lotta contro l'immigrazione illegale e a mettere a punto un approccio mirato in materia, utilizzando tutti gli strumenti adeguati nel quadro delle relazioni esterne. A tal fine, il Consiglio europeo ha ricordato che, conformemente alle conclusioni del Consiglio di Tampere, l'obiettivo costante dell'Unione europea a lungo termine deve continuare a essere un approccio integrato, globale ed equilibrato volto ad affrontare le cause profonde dell'immigrazione illegale. Ha inoltre sottolineato che occorre garantire la cooperazione con i paesi terzi in materia di gestione dei flussi migratori e di riammissione.

    (7) In risposta alle conclusioni del Consiglio europeo di Siviglia su questi aspetti, la Commissione ha adottato il 3 dicembre 2002 e trasmesso al Consiglio e al Parlamento europeo una comunicazione relativa all'integrazione delle questioni connesse all'emigrazione nelle relazioni dell'Unione europea con i paesi terzi [3]. Nella comunicazione la Commissione afferma che la cooperazione con i paesi terzi in materia di migrazione deve riguardare tre tipi di obiettivi: i) un approccio globale ed equilibrato volto ad affrontare le cause profonde dei flussi migratori; ii) un partenariato in materia di migrazione derivante dalla definizione di interessi comuni con i paesi terzi; iii) iniziative concrete e specifiche di assistenza ai paesi terzi, volte a migliorarne le capacità in materia di gestione dei flussi migratori. A questo proposito la Commissione annuncia che proporrà la messa a punto di un programma pluriennale di cooperazione con i paesi terzi, i cui interventi mirati sarebbero complementari alle attività negli stessi settori finanziate da altri strumenti di cooperazione e di sviluppo. La Commissione enuncia altresì alcuni principi volti ad agevolare un approccio integrato, globale ed equilibrato, fra i quali figura in particolare la necessità di affrontare le questioni connesse all'emigrazione in coerenza con il quadro dell'approccio strategico definito dalla Comunità nei confronti dei paesi terzi interessati.

    [3] COM(2002) 703.

    (8) Come ha annunciato nella comunicazione citata e conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo di Siviglia, la Commissione propone ora un quadro giuridico e maggiori stanziamenti per questo nuovo strumento di cooperazione con i paesi terzi in materia di migrazione.

    (9) Questo strumento consisterà in un programma pluriennale per il periodo 2004-2008 che fornirà aiuti specifici e complementari ai paesi terzi al fine di sostenerne gli sforzi per gestire meglio tutti gli aspetti dei flussi migratori; in particolare sarà destinato ai paesi terzi impegnati attivamente nella preparazione o nell'applicazione di un accordo di riammissione siglato, firmato o concluso con la Comunità europea.

    (10) Dal punto di vista della Commissione, la creazione di questo nuovo strumento e il suo uso specifico in base alle modalità e nel perseguimento degli obiettivi di cui sopra dovrebbero costituire una risposta complementare adeguata agli auspici del Consiglio europeo, nonché un segno tangibile della solidarietà dell'Unione nei confronti dei paesi terzi che si sono impegnati risolutamente in attività volte a migliorare la gestione dei flussi migratori e a riammettere i loro cittadini.

    COMMENTO AGLI ARTICOLI

    Articolo 1

    Definisce l'obiettivo generale e il campo d'applicazione del programma di cooperazione oggetto del presente regolamento.

    Articolo 2

    Descrive gli obiettivi specifici perseguiti e le attività che possono essere finanziate attraverso il programma.

    Articolo 3

    Definisce le attività che possono beneficiare del contributo comunitario nel quadro del programma di cooperazione.

    Articolo 4

    Prevede il rispetto dei principi democratici e dei diritti e libertà fondamentali. Costituisce un elemento essenziale per l'applicazione del presente regolamento.

    Articolo 5

    Definisce i partner chi possono beneficiare del sostegno finanziario nel quadro del presente programma e stipula che tali progetti siano attuati dalla Commissione.

    Articolo 6

    Definisce i criteri di ammissibilità dei partner che possono beneficiare di un cofinanziamento comunitario nell'ambito del programma.

    Articolo 7

    Riguarda le norme finanziarie e di bilancio del programma di cooperazione e specifica i principi di base del finanziamento delle attività.

    Articolo 8

    Si riferisce all'articolazione coerente del presente programma di cooperazione con altre politiche ed attività e altri strumenti comunitari.

    Articolo 9

    Riguarda in particolare la messa in atto del programma stabilendo le regole fondamentali e le tappe essenziali che la Commissione deve rispettare e le procedure di comitato da seguire nella fattispecie.

    Articolo 10

    Prevede che la Commissione sia assistita nella messa in atto del programma d'azione da un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri.

    Articolo 11

    Obbliga la Commissione a vigilare sul controllo e la valutazione del programma. Dispone inoltre che la Commissione presenti al Parlamento e al Consiglio una relazione intermedia e una relazione finale.

    Articolo 12

    Definisce la durata del programma.

    Articolo 13

    Precisa la data di entrata in vigore del regolamento e i suoi destinatari.

    2003/0124 (COD)

    Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce un programma di assistenza finanziaria e tecnica ai paesi terzi in materia di migrazione e asilo

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 179, paragrafo 1 e l'articolo 181 A,

    vista la proposta della Commissione [4],

    [4] GU C [...] del [...], pag. [...].

    deliberando in conformità alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

    considerando quanto segue:

    (1) Nella riunione straordinaria di Tampere in data 15 e 16 ottobre 1999, il Consiglio europeo ha sottolineato la necessità di un approccio globale in materia di migrazione che tenga conto degli aspetti politici, dei diritti umani e delle questioni di sviluppo nei paesi terzi e nelle regioni terze ed ha auspicato una maggiore coerenza delle politiche interne ed esterne dell'Unione; ha sottolineato inoltre la necessità di una gestione dei flussi migratori più efficiente in ogni fase e che il partenariato con i paesi terzi costituirà un elemento essenziale del successo di tale politica.

    (2) Il Consiglio europeo di Siviglia del 21-22 giugno 2002 ha evidenziato l'integrazione dell'immigrazione nelle relazioni dell'Unione con i paesi terzi e l'importanza di una maggiore cooperazione con i paesi terzi per la gestione della migrazione, fra cui la prevenzione e la lotta contro la migrazione illegale e la tratta di esseri umani.

    (3) Nelle conclusioni del 18 novembre 2002, il Consiglio chiede che la Comunità consideri la messa a disposizione di un'assistenza ai paesi terzi per l'attuazione della clausola sulla gestione congiunta dei flussi migratori e sulla riammissione obbligatoria in caso di immigrazione illegale da inserire in tutti i futuri accordi.

    (4) Anche il miglioramento della gestione dei flussi migratori, in particolare di alcuni aspetti della migrazione quali l'emigrazione di cittadini altamente qualificati o i movimenti di profughi fra paesi vicini, costituisce un'importante sfida per lo sviluppo di alcuni paesi terzi.

    (5) I programmi e le politiche di cooperazione esterna e di sviluppo della Comunità contribuiscono indirettamente ad affrontare i principali fattori di pressione migratoria. Più specificamente, dopo il Consiglio europeo di Tampere la Commissione si adopera per tener conto delle preoccupazioni legate alle migrazioni nella programmazione degli aiuti esterni della Comunità al fine di sostenere direttamente i paesi terzi nei loro sforzi per affrontare i problemi relativi alla migrazione legale, illegale o forzata.

    (6) A complemento di questa programmazione, l'autorità di bilancio ha inserito dal 2001 al 2003 nel bilancio generale dell'Unione europea alcuni stanziamenti volti specificamente a finanziare azioni preparatorie in partenariato con paesi terzi e regioni terze in materia di migrazione e di asilo.

    (7) Tenendo conto di tali azioni preparatorie e in riferimento alla comunicazione sull'integrazione delle questioni connesse all'emigrazione nelle relazioni dell'Unione europea con i paesi terzi [5], si ritiene necessario dotare la Comunità a partire dal 2004 di un programma pluriennale volto sia a fornire una risposta specifica e aggiuntiva alle necessità dei paesi terzi per quanto riguarda le attività per gestire più efficacemente tutti gli aspetti dei flussi migratori e in particolare a stimolare la preparazione dei paesi terzi a concludere accordi di riammissione, assistendoli nell'affrontare le conseguenze di tali accordi.

    [5] COM(2002) 703.

    (8) Al fine in particolare di garantire la coerenza dell'intervento esterno della Comunità, le attività finanziate mediante questo nuovo strumento saranno specifiche e complementari rispetto a quelle finanziate mediante altri strumenti comunitari di cooperazione e di sviluppo.

    (9) Per affrontare i problemi legati al fenomeno della migrazione occorrono procedure decisionali efficaci, flessibili e, in alcuni casi, rapide, al fine di finanziare interventi della Comunità.

    (10) Il programma di lavoro pluriennale è una misura di gestione ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [6], e deve pertanto essere adottato utilizzando la procedura di gestione prevista dall'articolo 4 della decisione. Le altre misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento devono essere adottate utilizzando la procedura consultiva di cui all'articolo 3 della decisione.

    [6] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

    (11) Il presente regolamento stabilisce un quadro finanziario per il periodo 2004-2008 che costituisce il principale punto di riferimento per l'autorità di bilancio, ai sensi del punto 33 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e sul miglioramento della procedura di bilancio.

    (12) Conformemente ai principi di sussidiarietà e proporzionalità di cui all'articolo 5 del Trattato, l'obiettivo dell'intervento proposto, vale a dire promuovere, nel quadro di un approccio globale in materia di migrazione, una gestione dei flussi migratori più efficiente in stretta cooperazione con i paesi, non può essere correttamente raggiunto dagli Stati membri e può pertanto essere raggiunto più efficacemente, a causa della portata o dell'impatto dell'intervento, dalla Comunità.

    (13) La protezione degli interessi finanziari della Comunità e la lotta contro la frode e le irregolarità sono parte integrante del presente regolamento. In particolare, i contratti stipulati ai sensi del presente regolamento devono autorizzare la Commissione ad attuare le misure previste dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Capitolo I - Obiettivi e azioni

    Articolo 1

    (1) La Comunità attua un programma di cooperazione che si prefigge di fornire aiuti finanziari e tecnici specifici e complementari ai paesi terzi al fine di sostenerne gli sforzi per una gestione migliore dei flussi migratori sotto tutti i punti di vista.

    (2) Esso è destinato in particolare ai paesi terzi attivamente impegnati nella preparazione o nell'attuazione di un accordo di riammissione siglato, firmato o concluso con la Comunità europea.

    (3) Questo programma di cooperazione comunitario finanzia azioni adeguate che si collegano in modo coerente con le strategie comunitarie di cooperazione e sviluppo nazionali e regionali riguardanti i paesi terzi interessati e completano le azioni - in particolare in materia di migrazione, asilo, controlli di frontiera, profughi e sfollati - previste dalla messa in atto di tali strategie e finanziate mediante altri strumenti comunitari nel settore della cooperazione e dello sviluppo.

    Articolo 2

    (1) Il programma si prefigge di promuovere la cooperazione fra la comunità e i paesi terzi, contribuendo nei paesi terzi interessati al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

    -elaborazione della normativa in materia di immigrazione legale, in particolare per quanto riguarda le regole di ammissione e i diritti e lo status delle persone ammesse, il trattamento equo dei residenti legali, l'integrazione e la non discriminazione nonché le misure per lottare contro il razzismo e la xenofobia;

    -sviluppo della migrazione legale tenendo conto della situazione demografica, economica e sociale dei paesi d'origine e dei paesi ospiti;

    -sviluppo della normativa e delle prassi nazionali per quanto riguarda la protezione internazionale, al fine di rispettare le disposizioni della Convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo status dei rifugiati e del protocollo del 1967 e di altri strumenti internazionali pertinenti, di garantire il rispetto del principio del "non refoulement" e di migliorare la capacità dei paesi terzi interessati che ricevono richiedenti asilo e profughi;

    -messa a punto nei paesi terzi interessati di una politica efficace e preventiva nella lotta contro la migrazione illegale, fra cui in particolare la lotta contro la tratta di esseri umani e il contrabbando di migranti;

    -riammissione ordinata e reintegrazione durevole, nel paese terzo interessato, di persone che sono entrate o che sono rimaste illegalmente sul territorio dell'Unione europea o di persone che sono rimaste sul territorio dell'Unione europea mentre beneficiavano di un'altra forma di protezione internazionale.

    (2) Al fine di raggiungere questi obiettivi, il programma può in particolare sostenere le seguenti azioni:

    -agevolazione del dialogo e scambio di informazioni tra le istituzioni del paese terzo e i cittadini di tale paese che considerano la prospettiva di emigrare;

    -organizzazione di campagne informative sulle conseguenze dell'immigrazione illegale e del lavoro clandestino nell'Unione europea;

    -diffusione di informazioni sulle possibilità di lavorare legalmente nell'Unione europea e sulle procedure da seguire a tal fine;

    -messa a punto di attività volte a mantenere i legami tra le comunità locali del paese d'origine e gli emigranti;

    -sostegno al potenziamento delle capacità in materia di elaborazione, applicazione e garanzia dell'efficacia della normativa nazionale e dei sistemi di gestione per quanto riguarda l'asilo, la migrazione e la lotta contro le attività criminali, il crimine organizzato e la corruzione collegati all'immigrazione illegale;

    -valutazione del quadro istituzionale e amministrativo e delle capacità di effettuare i controlli di frontiera nonché miglioramento della gestione di tali controlli;

    -miglioramento della sicurezza di documenti di viaggio e visti, delle condizioni di rilascio e dell'individuazione di documenti e visti falsi;

    -introduzione di sistemi per la raccolta di dati e l'osservazione e l'analisi dei fenomeni migratori; identificazione delle cause profonde dei movimenti migratori e definizione di misure volte ad affrontarle; agevolazione dello scambio di informazioni sui movimenti migratori, in particolare sui flussi migratori verso l'Unione europea;

    -sviluppo di un dialogo regionale e subregionale nel settore dell'asilo e della migrazione, compresa la migrazione illegale;

    -assistenza alla negoziazione da parte dei paesi terzi di accordi di riammissione con i paesi limitrofi;

    -sostegno al potenziamento delle capacità nei paesi terzi interessati per quanto riguarda le condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo, la riammissione e la reintegrazione durevole degli emigrati rimpatriati e i programmi di reinsediamento.

    Articolo 3

    Al fine di perseguire gli obiettivi e le azioni di cui all'articolo 2, il presente programma può sostenere, fra l'altro:

    (1) Le misure necessarie per identificare e preparare azioni, fra cui:

    -l'identificazione di studi di fattibilità;

    -lo scambio di know-how tecnico ed esperienze tra Stati membri, paesi terzi, organizzazioni ed enti europei e organizzazioni internazionali;

    -studi generali riguardanti l'attività della Comunità nel campo di applicazione del presente regolamento.

    (2) La messa in atto di progetti:

    -assistenza tecnica, comprendente personale espatriato e locale, per contribuire ad attuare le azioni;

    -la formazione e altri servizi;

    -l'acquisto e/o la consegna di qualsiasi prodotto o attrezzatura, forniture e spese d'investimento strettamente necessari per attuare le azioni, compresi, in circostanze eccezionali e qualora debitamente giustificate, l'acquisto o l'affitto di locali.

    (3) Misure per monitorare e valutare le azioni nonché effettuarne la revisione dei conti.

    (4) Attività per spiegare al grande pubblico gli obiettivi e i risultati di tali azioni.

    (5) Azioni per valutare la messa in atto di tali operazioni nonché assistenza tecnica a beneficio della Comunità o dei paesi terzi.

    Vengono prese le misure necessarie per sottolineare il carattere comunitario dell'assistenza fornita ai sensi del presente regolamento.

    Articolo 4

    Il rispetto dei principi democratici e dello Stato di diritto, nonché dei diritti umani, dei diritti delle minoranze e delle libertà fondamentali, costituisce un elemento essenziale dell'applicazione del presente regolamento. Se necessario e per quanto possibile le azioni finanziate ai sensi del presente regolamento sono associate a misure volte a rafforzare la democrazia e lo Stato di diritto.

    Capitolo II - Procedure di attuazione del programma

    Articolo 5

    (1) Tra i partner che possono beneficiare del sostegno finanziario nell'ambito del presente programma vi sono le organizzazioni e le agenzie regionali e internazionali (in particolare le agenzie dell'ONU), le organizzazioni non governative (ONG) o altri soggetti non statali, amministrazioni federali, nazionali, provinciali e locali, i loro dipartimenti e agenzie, istituti, associazioni e operatori pubblici e privati.

    (2) Le operazioni finanziate dalla Comunità ai sensi del presente regolamento sono attuate dalla Commissione.

    Articolo 6

    Fermo restando il clima istituzionale e politico in cui operano i partner di cui all'articolo 5, al momento di determinare l'idoneità di un ente a ricevere il finanziamento comunitario vengono presi in considerazione in particolare i fattori seguenti:

    (1) la sua esperienza nel settore e in particolare per quanto riguarda le azioni in materia di asilo e migrazione;

    (2) il suo impegno a difendere, rispettare e promuovere i diritti umani e i principi democratici in modo non discriminatorio;

    (3) le sue capacità di gestione amministrativa e finanziaria;

    (4) la sua capacità tecnica e logistica riguardo all'azione pianificata;

    (5) i risultati, se pertinenti, di eventuali azioni effettuate in precedenza, in particolare quelle finanziate dalla Comunità, dagli Stati membri e da organizzazioni internazionali.

    Capitolo III - Procedure di attuazione delle operazioni

    Articolo 7

    (1) L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione del presente regolamento è di 250 milioni di euro.

    (2) Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

    (3) Il cofinanziamento di un'azione da parte del presente programma esclude qualsiasi altro finanziamento da parte di un altro programma finanziato dal bilancio dell'Unione europea.

    (4) Il finanziamento comunitario ai sensi del presente regolamento viene concesso conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario. Le decisioni di finanziamento e i contratti da esse derivanti sono soggetti al controllo finanziario della Commissione e a revisioni contabili da parte della Corte dei conti.

    (5) La Commissione può prendere eventuali iniziative necessarie al fine di garantire un buon coordinamento con altri donatori interessati.

    Articolo 8

    (1) La Commissione assicura una coerenza e una complementarità globali con altri strumenti, politiche, azioni e programmi comunitari pertinenti.

    (2) La Commissione prende tutte le misure di coordinamento necessarie a rafforzare la coerenza e la complementarità fra le azioni finanziate dalla Comunità e quelle finanziate dagli Stati membri allo scopo di garantire a tali azioni un'efficacia ottimale.

    Articolo 9

    (1) La Commissione è responsabile della gestione e della messa in atto del presente programma di cooperazione.

    (2) La Commissione gestisce il programma di cooperazione conformemente al regolamento finanziario.

    (3) Per attuare il programma di cooperazione, la Commissione, conformemente alla procedura di gestione di cui all'articolo 10, paragrafo 2, prepara un piano di lavoro annuale. Conformemente agli obiettivi e ai criteri del presente regolamento, il programma di lavoro definisce le priorità delle azioni da sostenere in termini di settori d'intervento geografici e tematici potenziali, gli obiettivi specifici, i risultati previsti nonché un importo indicativo. La Commissione può consultare altre parti interessate in relazione al programma di lavoro.

    (4) Il piano di lavoro deve articolarsi in modo coerente e complementare con i documenti di strategia nazionale, i documenti di strategia regionale e i programmi di cooperazione allo sviluppo messi a punto nel quadro della politica comunitaria di cooperazione e sviluppo.

    (5) Il programma di lavoro consente di finanziare operazioni al di fuori del suo ambito in caso di circostanze impreviste derivanti dalla natura specifica dei flussi migratori.

    (6) La Commissione adotta l'elenco dei progetti selezionati conformemente alla procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 3.

    Articolo 10

    (1) La Commissione è assistita da un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

    (2) Qualora venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 della decisione 1999/468/CE, nel rispetto delle disposizioni del suo articolo 7.

    Il periodo previsto dall'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

    (3) Qualora venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 3 della decisione 1999/468/CE, nel rispetto delle disposizioni del suo articolo 7.

    Capitolo IV - Relazioni

    Articolo 11

    (1) La Commissione verifica e valuta regolarmente la messa in atto del presente programma di cooperazione su base continua.

    (2) La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione intermedia sull'attuazione del programma di cooperazione entro il 31 dicembre 2006 e una relazione finale entro il 31 dicembre 2010.

    (3) Su richiesta degli Stati membri, la Commissione può valutare anche i risultati delle azioni e dei programmi comunitari ai sensi del presente regolamento.

    Capitolo V - Disposizioni finali

    Articolo 12

    Il programma istituito dal presente regolamento è operativo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2008.

    Articolo 13

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, [...]

    Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

    Il Presidente Il Presidente

    [...] [...]

    ALLEGATO 1

    SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

    Settore politico: 19 - Relazioni esterne

    Attività: 19 02 03

    Denominazione dell'azione:

    Programma di assistenza finanziaria e tecnica ai paesi terzi in materia di migrazione e asilo

    1. LINEA DI BILANCIO + DENOMINAZIONE

    19 02 03 (ex B7-667) -Cooperazione con i paesi terzi in materia di migrazione

    2. DATI GLOBALI IN CIFRE

    2.1 Dotazione totale dell'azione (parte B): 250 milioni di euro in SI

    2.2 Periodo di applicazione: 2004 - 2008

    2.3 Stima globale pluriennale delle spese:

    a) Scadenzario stanziamenti d'impegno/stanziamenti di pagamento (intervento finanziario)

    milioni di euro

    >SPAZIO PER TABELLA>

    b) Assistenza tecnica e amministrativa e spese d'appoggio

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

    c) Incidenza finanziaria globale delle risorse umane e delle altre spese di funzionamento

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

    2.4 Compatibilità con la programmazione finanziaria e le prospettive finanziarie

    |X| La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore

    Compatibile per gli anni 2004-2006; nuova programmazione da discutere a partire dal 2007 in funzione delle prospettive finanziarie 2007-2013.

    | | La proposta impone una riprogrammazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie

    | | Può essere necessario il ricorso alle disposizioni dell'accordo interistituzionale

    2.5 Incidenza finanziaria sulle entrate

    Nessuna incidenza finanziaria

    3. CARATTERISTICHE DI BILANCIO

    >SPAZIO PER TABELLA>

    4. BASE GIURIDICA

    Articolo 179, paragrafo 1 e articolo 181 A del Trattato CE.

    5. DESCRIZIONE E GIUSTIFICAZIONE

    5.1 Necessità di un intervento comunitario

    5.1.1 Obiettivi perseguiti

    Il proseguimento previsto o addirittura l'accelerazione dei flussi migratori internazionali avranno grandi conseguenze sia per l'Unione europea che per i paesi terzi. Come risulta dalle conclusioni dei Consigli europei di Tampere e Siviglia, per farvi fronte efficacemente sarà necessario potenziare le politiche che affrontano le cause profonde delle migrazioni internazionali e operare per lo sviluppo delle capacità di gestione delle migrazioni dei paesi terzi mettendo in atto misure specifiche potenziate. È tal fine che la Commissione, come ha annunciato nella comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa all'integrazione delle questioni connesse all'emigrazione nelle relazioni dell'Unione europea con i paesi terzi, adottata il 3 dicembre 2002, presenta questa proposta di regolamento, che si prefigge di fornire un quadro giuridico per un programma pluriennale di cooperazione con i paesi terzi nel settore della migrazione e dell'asilo.

    L'obiettivo generale del presente programma di cooperazione è fornire aiuti finanziari e tecnici specifici e complementari ai paesi terzi al fine di sostenerne gli sforzi volti a gestire meglio i flussi migratori sotto tutti gli aspetti. In particolare il programma è destinato ai paesi terzi attivamente impegnati nella preparazione o nella messa in atto di un accordo di riammissione siglato, firmato o concluso con la Comunità europea. Il programma intende promuovere la cooperazione fra la Comunità e i paesi terzi contribuendo nei paesi terzi interessati al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

    -elaborazione di una normativa in materia di immigrazione legale, in particolare per quanto riguarda le regole di ammissione e i diritti e lo status delle persone ammesse, il trattamento equo dei residenti legali, l'integrazione e la non discriminazione nonché le misure per lottare contro il razzismo e la xenofobia;

    -promozione della migrazione legale tenendo conto della situazione demografica, economica e sociale dei paesi d'origine e dei paesi ospiti;

    -elaborazione di una normativa e di prassi nazionali per quanto riguarda la protezione internazionale, in particolare al fine di rispettare le disposizioni della Convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo status dei rifugiati e del protocollo del 1967 e di altri strumenti internazionali pertinenti, di garantire il rispetto del principio del "non refoulement" e di migliorare la capacità dei paesi terzi interessati di ricevere richiedenti asilo e profughi;

    -messa a punto di una politica efficace e preventiva nella lotta contro la migrazione illegale, fra cui in particolare la lotta contro la tratta di esseri umani e il contrabbando di migranti;

    -riammissione ordinata e reintegrazione durevole nel paese terzo interessato di persone che sono entrate o che sono rimaste illegalmente sul territorio dell'Unione europea.

    Il miglioramento della capacità dei paesi terzi di gestire i flussi migratori dovrebbe avere un impatto positivo sul loro sviluppo o sulla loro situazione (alcuni paesi terzi devono affrontare flussi migratori notevoli che sono fonte di instabilità, di traffici illeciti e di difficoltà economiche, sociali e di altro tipo). La cooperazione comunitaria dovrebbe contribuire anche al potenziamento della capacità dei paesi terzi di rispettare gli obblighi internazionali in materia di asilo e di migrazione, fra cui la migrazione illegale e la riammissione.

    5.1.2 Disposizioni adottate in relazione a una valutazione ex ante - ex post

    Il programma di cooperazione che la Commissione propone di creare costituisce il seguito delle azioni preparatorie in materia di migrazione e di asilo finanziate nel periodo 2001-2003 mediante stanziamenti inseriti dall'autorità di bilancio nel bilancio generale dell'Unione europea (linea di bilancio B7-667). Sebbene sia ancora troppo presto per trarre tutti gli insegnamenti delle azioni preparatorie effettuate nel periodo 2001-2003 (la maggior parte dei progetti del 2001 sono ancora in corso), saranno prossimamente disponibili per alcune azioni delle relazioni di attuazione intermedia. Inoltre, alla fine del 2003 sarà avviata una valutazione globale delle azioni preparatorie, sotto la responsabilità dei servizi della Commissione.

    5.2 Azioni previste e modalità dell'intervento di bilancio

    Operazioni e obiettivi specifici

    Al fine di raggiungere gli obiettivi sopra descritti, il programma di cooperazione può sostenere in particolare le azioni seguenti:

    -agevolare il dialogo e lo scambio di informazioni tra le istituzioni del paese terzo e i cittadini di tale paese che intendono emigrare;

    -organizzare campagne informative sulle conseguenze dell'immigrazione illegale e del lavoro clandestino nell'Unione europea;

    -diffondere informazioni sulle possibilità di lavorare legalmente nell'Unione europea e sulle procedure da seguire a tal fine;

    -mettere a punto attività volte a mantenere i legami tra le comunità locali nel paese d'origine e i loro emigranti;

    -sostenere il potenziamento istituzionale in materia di elaborazione, attuazione e garanzia dell'efficacia delle normative nazionali e dei sistemi di gestione per quanto riguarda l'asilo, la migrazione e la lotta contro le attività criminali, il crimine organizzato e la corruzione collegati all'immigrazione illegale;

    -valutare il quadro istituzionale e amministrativo e le capacità di effettuare i controlli di frontiera nonché migliorare la gestione di tali controlli;

    -migliorare la sicurezza dei documenti di viaggio e dei visti, delle condizioni di rilascio e dell'individuazione di documenti e visti falsi;

    -introdurre sistemi per la raccolta di dati, l'osservazione e l'analisi dei fenomeni migratori; identificare le cause profonde dei movimenti migratori e definire le misure volte ad affrontarle; agevolare lo scambio di informazioni sui movimenti migratori, in particolare sui flussi migratori verso l'Unione europea;

    -sviluppare un dialogo regionale e subregionale in materia di asilo e migrazione, compresa la migrazione illegale;

    -fornire assistenza alla negoziazione da parte dei paesi terzi di accordi di riammissione con i paesi limitrofi;

    -sostenere il potenziamento delle capacità nei paesi terzi interessati per quanto riguarda le condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo, la riammissione e la reintegrazione durevole degli emigrati rimpatriati e i programmi di reinsediamento.

    Popolazioni interessate

    In particolare:

    -le popolazioni dei paesi terzi desiderose di emigrare;

    -il personale dei paesi terzi che lavora nel settore dell'asilo e della migrazione;

    -le amministrazioni dei paesi terzi responsabili dell'asilo e della migrazione nonché della gestione delle frontiere;

    -i cittadini dei paesi terzi che sono stati riammessi o che hanno optato per un ritorno volontario;

    -i profughi o le persone alla ricerca di protezione internazionale.

    Risultati previsti

    I risultati previsti sono diversi ma complementari: aumento della capacità dei paesi terzi di gestire i flussi migratori e le richieste di asilo in modo efficiente ed equo, oltre a una migliore conoscenza della migrazione e delle questioni affini; aumento della capacità amministrativa, legislativa e pratica dei paesi terzi nel gestire l'asilo e la migrazione (compresa la riammissione) e nel rispettare gli obblighi in tali campi; migliore organizzazione della migrazione legale nei paesi terzi; ricorso più frequente a metodi legali da parte dei candidati all'emigrazione dei paesi terzi; riduzione del traffico e della tratta dei migranti e di altre attività criminali connesse; diminuzione dell'immigrazione illegale verso l'Unione europea.

    5.3 Modalità di attuazione

    Gestione diretta da parte della Commissione soltanto con personale statutario o esterno.

    6. INCIDENZA FINANZIARIA

    6.1 Incidenza finanziaria totale sulla parte B (per l'intero periodo di programmazione)

    La ripartizione dell'intervento finanziario per azione e il calcolo dei costi per ogni misura saranno determinati in occasione dell'elaborazione del piano di lavoro previsto ai sensi dell'articolo 9 della presente base giuridica e tenendo conto della dotazione del programma per ciascun anno. Il programma di lavoro stabilisce le priorità delle azioni da sostenere in termini di potenziali settori d'intervento geografici e tematici, di obiettivi specifici, di risultati previsti e di importi indicativi.

    6.2. Calcolo del costo per ciascuna delle misure previste nella parte B (per l'intero periodo di programmazione)

    Il calcolo dei costi per ciascuna misura prevista sarà determinato in occasione dell'elaborazione del piano di lavoro previsto ai sensi dell'articolo 9 della presente base giuridica e tenendo conto della dotazione del programma per ciascun anno. Il programma di lavoro stabilisce le priorità delle azioni da sostenere in termini di potenziali settori d'intervento geografici e tematici, di obiettivi specifici, di risultati previsti e di importi indicativi.

    7. INCIDENZA SUL PERSONALE E SULLE SPESE AMMINISTRATIVE

    7.1. Incidenza sulle risorse umane

    >SPAZIO PER TABELLA>

    7.2 Incidenza finanziaria globale delle risorse umane

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Gli importi corrispondono alle spese totali per 12 mesi.

    7.3 Altre spese di funzionamento derivanti dall'azione

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Gli importi corrispondono alle spese totali per 12 mesi.

    (1) Precisare il tipo di comitato e il gruppo di cui fa parte.

    >SPAZIO PER TABELLA>

    8. CONTROLLO E VALUTAZIONE

    8.1 Sistema di controllo

    Ciascuna misura adottata nel quadro del presente programma di cooperazione comprenderà anche un sistema interno di controllo e di valutazione che determinerà ed esaminerà i risultati specifici e gli indicatori d'impatto. I servizi di AIDCO organizzeranno anche missioni di controllo e valutazione intermedie e finali per le azioni più importanti.

    8.2 Modalità e periodicità della valutazione

    Ciascuna azione finanziata nel quadro del presente programma di cooperazione sarà oggetto di una relazione intermedia e di una valutazione ex post. Inoltre, l'articolo 11 della base giuridica obbliga la Commissione a vigilare al controllo e alla valutazione del programma. In particolare dispone che la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione intermedia e una relazione finale sulla messa in atto del programma di cooperazione.

    9. MISURE ANTIFRODE

    La protezione degli interessi finanziari della Comunità e la lotta contro le frodi e altre irregolarità fanno parte integrante del presente regolamento. Il controllo amministrativo dei contratti e dei pagamenti è di competenza dell'Ufficio di cooperazione EuropeAid. Ciascuna azione finanziata nel quadro del presente programma è sorvegliata dall'Ufficio di cooperazione EuropeAid a tutti gli stadi del ciclo del progetto. La supervisione tiene conto degli obblighi contrattuali e dei principi di analisi costo/efficacia e di sana gestione finanziaria. Ogni accordo o contratto concluso in virtù del presente regolamento prevede espressamente un controllo della spesa autorizzata nel quadro dei progetti/programmi e della messa in atto delle attività nonché il controllo finanziario della Commissione, in particolare da parte dell'Ufficio europeo di lotta antifrode.

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