This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 52003PC0350
Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Council Directive 92/24/EEC relating to speed limitation devices or similar speed limitation on-board systems of certain categories of motor vehicles
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 92/24/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di limitazione della velocità o sistemi analoghi di limitazione della velocità montati a bordo di talune categorie di veicoli a motore
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 92/24/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di limitazione della velocità o sistemi analoghi di limitazione della velocità montati a bordo di talune categorie di veicoli a motore
/* COM/2003/0350 def. - COD 2003/0122 */
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 92/24/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di limitazione della velocità o sistemi analoghi di limitazione della velocità montati a bordo di talune categorie di veicoli a motore /* COM/2003/0350 def. - COD 2003/0122 */
Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 92/24/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di limitazione della velocità o sistemi analoghi di limitazione della velocità montati a bordo di talune categorie di veicoli a motore (presentata dalla Commissione) RELAZIONE 1. Obiettivo della proposta La direttiva 92/24/CE fa parte di una serie di direttive che rientrano nel quadro dell'omologazione dei veicoli a motore e riguarda i dispositivi di limitazione della velocità o sistemi analoghi di limitazione della velocità montati a bordo di alcune categorie di veicoli a motore (autocarri e autobus). Obiettivo della proposta è modificare il campo d'applicazione di tale direttiva estendendola ai veicoli commerciali leggeri, quali i minibus, ed ai veicoli per il trasporto di merci la cui massa massima supera le 3,5 tonnellate. 2. Base giuridica Alla base dei provvedimenti proposti v'è l'articolo 95 del trattato CE. Detti provvedimenti s'inseriscono nel contesto del sistema europeo d'omologazione, ed una volta trascorso un periodo di transizione di durata da precisare sarà obbligatorio rispettare tali prescrizioni perché le autorità nazionali possano rilasciare nuove omologazioni CE. 3. Contesto Attualmente la direttiva 92/24/CEE specifica le prescrizioni tecniche per l'omologazione di dispositivi di limitazione della velocità e si applica ai veicoli a motore delle categorie N2 (autocarri medi) ed M3 (autobus) la cui massa massima superi le 10 tonnellate, oltre che a veicoli a motore della categoria N3 (autocarri pesanti). Questa direttiva è collegata alla direttiva 92/6/CEE che disciplina l'installazione e l'impiego di dispositivi per la limitazione della velocità su queste stesse categorie di veicoli. In base alle esperienze positive compiute e nell'intento di promuovere ulteriormente la sicurezza stradale e la protezione ambientale è stata recentemente adottata la direttiva 2002/85/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'installazione ed all'impiego di dispositivi di limitazione della velocità. Tale direttiva amplia il campo d'applicazione della direttiva 92/6/CEE ed introduce dispositivi di limitazione della velocità per tutti i veicoli con più di otto sedili in aggiunta a quello del guidatore utilizzati per il trasporto di passeggeri (categorie M2 e M3) oltre che per tutti i veicoli per il trasporto di merci aventi una massa massima superiore a 3,5 tonnellate (categorie N2 e N3). Al fine di consentire l'omologazione di tutti i veicoli e limitatori di velocità che rientrano nel campo d'applicazione di tale direttiva occorre anche modificare di conseguenza il campo d'applicazione della direttiva in tema d'omologazione 92/24/CEE riguardante le specifiche costruttive dei limitatori di velocità. 4. Contenuto della proposta Si propone di ampliare il campo d'applicazione della direttiva 92/24/CEE cosicché essa copra tutti i veicoli a motore delle categorie M2, M3, N2 e N3. Occorre quindi modificare l'articolo 1 e l'allegato I, punto 1.1 per quel che concerne il campo d'applicazione della direttiva in questione. Le prescrizioni tecniche e le disposizioni amministrative in tema di omologazione rimangono immutate. 5. Conclusioni La presente proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio estenderà a tutti i veicoli a motore delle categorie M2 ed M3 destinati al trasporto di passeggeri l'applicazione delle prescrizioni armonizzate per i dispositivi di limitazione della velocità od i sistemi analoghi di limitazione della velocità montati a bordo. 2003/0122 (COD) Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 92/24/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di limitazione della velocità o sistemi analoghi di limitazione della velocità montati a bordo di talune categorie di veicoli a motore IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95, vista la proposta della Commissione [1], [1] GU C del , pag. . visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [2], [2] GU C del , pag. . deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, considerando quanto segue: (1) È necessario adottare provvedimenti per assicurare il buon funzionamento del mercato interno. (2) La direttiva 92/24/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, relativa ai dispositivi di limitazione della velocità o sistemi analoghi di limitazione della velocità montati a bordo di talune categorie di veicoli a motore è una della direttive particolari nell'ambito della procedura di omologazione comunitaria introdotta dalla direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; le disposizioni e le definizioni della direttiva 70/156/CEE relative ai veicoli, sistemi di veicoli, componenti ed entità tecniche si applicano pertanto alla presente direttiva. (3) I dispositivi di limitazione della velocità per i veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri e di merci di massa massima superiore a 10 tonnellate si sono dimostrati atti a migliorare la sicurezza stradale e a ridurre la gravità delle lesioni subite dalle persone coinvolte in incidenti, nonché a diminuire l'inquinamento dell'aria e il consumo di carburante. (4) La direttiva 92/6/CEE del Consiglio concernente il montaggio e l'impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli è stata estesa agli autoveicoli più leggeri delle categorie M2 e N2. È dunque necessario modificare di conseguenza il campo di applicazione della direttiva 92/24/CEE del Consiglio per quanto riguarda le caratteristiche costruttive dei limitatori di velocità in modo da coprire le stesse categorie di veicoli a motore. (5) La direttiva 92/24/CEE va pertanto modificata di conseguenza, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 La direttiva 92/24/CEE è modificata come segue: 1. L'articolo 1 è sostituito dal seguente: "Ai fini della presente direttiva s'intende: - per «veicolo», ogni veicolo a motore delle categorie M2, M3, N2 o M3, secondo le definizioni dell'allegato II della direttiva 70/156/CEE, destinato a circolare su strada, il quale abbia almeno quattro ruote e una velocità massima per costruzione superiore a 25 Km/h; - per «dispositivo di limitazione della velocità», un limitatore di velocità, destinato a essere utilizzato sui veicoli che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva, per il quale può essere concessa l'omologazione quale entità tecnica ai sensi dell'articolo 9 bis della direttiva 70/156/CEE. I sistemi di limitazione della velocità massima di un veicolo montati di serie, integrati all'origine in fase di progettazione del veicolo, devono soddisfare gli stessi requisiti dei dispositivi di limitazione della velocità." 2. Nell'allegato I, punto 1.1, la prima parte del terzo comma è sostituita dalla seguente: "La presente direttiva è intesa a limitare ad un valore prescritto la velocità massima su strada dei veicoli per il trasporto di merci delle categorie N2 e N3 e dei veicoli per il trasporto di passeggeri delle categorie M2 e M3..." Articolo 2 1. A decorrere dal ..... [3], gli Stati membri non possono, per motivi riguardanti i dispositivi di limitazione della velocità o sistemi analoghi [3] Nove mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva. - rifiutare l'omologazione CE o l'omologazione nazionale di un veicolo, di un dispositivo di limitazione della velocità o di un sistema di limitazione della velocità montato sul veicolo, - rifiutare l'immatricolazione e vietare la vendita o la messa in circolazione di un veicolo né vietare la vendita o l'uso di un dispositivo di limitazione della velocità o di un sistema di limitazione della velocità montato sul veicolo, se i veicoli, i dispositivi di limitazione della velocità o i sistemi di limitazione della velocità montati sul veicolo sono conformi alle disposizioni della direttiva 92/24/CEE, come modificata dalla presente direttiva. 2. A decorrere dal ..... [4], gli Stati membri, per motivi riguardanti i dispositivi di limitazione della velocità o i sistemi di limitazione della velocità montati su veicoli, rifiutano l'immatricolazione e vietano la vendita o la messa in circolazione o l'uso dei veicoli e dei dispositivi di limitazione della velocità o dei sistemi di limitazione della velocità montati sui veicoli non conformi alle disposizioni della direttiva 92/24/CEE, come modificata dalla presente direttiva. [4] Il primo giorno del mese successivo al termine del periodo di due anni decorrente dall'entrata in vigore della modifica della direttiva 92/6/CEE (COM(2001)318 definitivo). Articolo 3 1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il..... [5], le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal...... [6] [5] Nove mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva. [6] Il giorno successivo al termine del periodo di nove mesi decorrente dall'entrata in vigore della presente direttiva. 2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. 3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno adottate nel settore che rientra nel campo di applicazione della presente direttiva. Articolo 4 La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Articolo 5 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, Per Parlamento europeo Per il Consiglio Il Presidente Il Presidente