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Document 52003PC0236

Parere della Commissione a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE, sugli emendamenti del Parlamento Europeo alla posizione comune del Consiglio riguardante la proposta di decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa all'informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa recante modificazione della proposta della Commissione a norma dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE

/* COM/2003/0236 def. - COD 2001/0185 */

52003PC0236

Parere della Commissione a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE, sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio riguardante la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa recante modificazione della proposta della Commissione a norma dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE /* COM/2003/0236 def. - COD 2001/0185 */


PARERE DELLA COMMISSIONE a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE, sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio riguardante la proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa all'informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa RECANTE MODIFICAZIONE DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE a norma dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE

1. ANTEFATTI

Il 19 novembre 2001 la Commissione ha trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio la menzionata proposta di decisione, ai sensi dell'articolo 95 del trattato CE.

Il 29 maggio 2002 il Comitato economico e sociale europeo ha emesso un parere.

Il 24 settembre 2002 il Parlamento europeo ha adottato un parere in prima lettura.

La Commissione ha accettato la maggior parte degli emendamenti del Parlamento. Il 20 dicembre 2002 essa ha presentato al Consiglio una proposta di modifica.

Il 21 gennaio 2003 il Consiglio ha adottato all'unanimità la sua posizione comune.

L'8 aprile 2003 il Parlamento europeo ha adottato, in seconda lettura, sei emendamenti alla posizione comune del Consiglio.

Il presente parere presenta la posizione della Commissione sugli emendamenti del Parlamento europeo, ai sensi dell'articolo 251, paragrafo 2, lettera c), del trattato CE.

2. OBIETTIVI DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

La proposta della Commissione intende attuare un sistema integrato informatizzato, che permetta di verificare e controllare la circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti ad accisa (alcoli, tabacco, oli minerali). Il sistema integrato permetterà di sostituire il documento amministrativo di accompagnamento, documento che accompagna attualmente i prodotti soggetti ad accisa che circolano tra gli Stati membri sotto il regime della sospensione, con un messaggio informatico che colleghi gli operatori economici tra di loro, tramite le amministrazioni nazionali interessate.

Per quanto riguarda l'attuazione di tale sistema, la proposta della Commissione stabilisce i rispettivi obblighi degli Stati membri e della Commissione e prevede un bilancio specifico per lo sviluppo delle componenti comunitarie del sistema.

3. PARERE DELLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

3.1. Sintesi della posizione della Commissione

La Commissione è in grado di accettare i sei emendamenti del Parlamento europeo nella loro totalità. Essa ritiene che tali emendamenti siano idonei a completare e a migliorare il testo della posizione comune.

3.2. Emendamenti del Parlamento in seconda lettura

3.2.1. Emendamenti accettati

3.2.1.1. Emendamento 1 (nuovo considerando 4, lettera a)) ed emendamento 4 (articolo 3, nuovo paragrafo 1, lettera a)) (ravvicinamento tra il sistema d'informatizzazione dei movimenti di prodotti soggetti ad accisa e il sistema di transito).

Questi due emendamenti introducono un nuovo considerando 4, lettera a) e un nuovo paragrafo 1, lettera a) all'articolo 3, intesi a rendere compatibili e addirittura integrati, se tecnicamente fattibile, il sistema elaborato nella presente proposta di decisione del PE e del Consiglio (EMCS) e il sistema informatizzato di transito (NCTS).

La Commissione accetta questi due emendamenti, poiché essi permettono di chiarire il testo, riprendendo il contenuto di una dichiarazione che il Consiglio aveva deciso di allegare al verbale in prima lettura.

3.2.1.2. Emendamento 2 (nuovo considerando 6, lettera a)) (trattamento degli operatori economici, da parte degli Stati membri).

Questo emendamento introduce un nuovo considerando 6, lettera a), inteso a permettere agli Stati membri, per il periodo in cui si sviluppano le componenti nazionali del sistema, di trattare gli operatori economici analogamente a quanto effettuato negli altri sistemi informatici nazionali. In particolare, essi dovrebbero permettere agli operatori economici, soprattutto alle piccole e medie imprese, di utilizzare tali componenti nazionali ad un costo il più modesto possibile, nonché promuovere le misure destinate a garantire la loro competitività.

La Commissione accetta tale emendamento, poiché esso intende garantire agli operatori economici ed in particolare alle piccole e medie imprese, l'utilizzo delle componenti nazionali ad un costo il più modesto possibile.

3.2.1.3. Emendamento 3 (nuovo considerando 10, lettera a)) (sviluppo di applicazioni intermedie, in collaborazione con gli Stati membri e in concertazione con i settori economici interessati).

Questo emendamento introduce un nuovo considerando 10, lettera a), inteso ad identificare, in attesa che si sviluppi del tutto il sistema, soluzioni intermedie, miranti a potenziare l'attuale sistema, in collaborazione con gli Stati membri e in concertazione con i settori economici interessati.

La Commissione accetta tale emendamento, poiché essa ha già avviato varie azioni in tale senso.

3.2.1.4. Emendamento 5 (Articolo 4, paragrafo 1, nuova lettera aa)) (sviluppo di una politica di massima sicurezza).

Questo emendamento introduce all'articolo 4, paragrafo 1, una nuova lettera aa), intesa espressamente a permettere il necessario sviluppo di una politica di massima sicurezza.

Tale preoccupazione è condivisa dalla Commissione che accetta pertanto l'emendamento.

3.2.1.5. Emendamento 6 (aggiunta all'articolo 9) (partecipazione dei paesi candidati alle operazioni sperimentali, secondo i loro desideri).

Questo emendamento introduce una precisione nel quadro dell'articolo 9, intesa a permettere ai paesi candidati di partecipare, secondo i loro desideri, alle future operazioni sperimentali.

La Commissione accetta tale emendamento, poiché esso lascia ai paesi candidati un certo margine di partecipazione alle operazioni sperimentali, senza imporre loro alcun obbligo.

4. CONCLUSIONE

La Commissione modifica la sua proposta nei termini suindicati, ai sensi dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE.

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