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Document 52003PC0145

    Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al dispositivo di ritenuta per passeggeri dei veicoli a motore a due ruote (versione codificata)

    /* COM/2003/0145 def. - COD 2003/0058 */

    52003PC0145

    Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al dispositivo di ritenuta per passeggeri dei veicoli a motore a due ruote (versione codificata) /* COM/2003/0145 def. - COD 2003/0058 */


    Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa al dispositivo di ritenuta per passeggeri dei veicoli a motore a due ruote (versione codificata)

    (presentata dalla Commissione)

    RELAZIONE ILLUSTRATIVA

    1. Nel contesto dell'«Europa dei cittadini», la Commissione attribuisce grande importanza alla semplificazione ed alla chiarezza del diritto comunitario, onde renderlo più accessibile e comprensibile ai cittadini; a questi si offrono in tal modo, nuove possibilità e vengono riconosciuti diritti specifici da far valere.

    Peraltro, tale obiettivo non potrà essere conseguito fino a quando un numero eccessivo di norme , modificate più volte e spesso in modo sostanziale, si trovino disseminate in parte nell'atto originario ed in parte negliatti modificativi. Questa situazione rende necessario un lavoro di ricerca e di raffronto di numerosi atti per individuare le disposizioni in vigore.

    Ne consegue che la chiarezza e la trasparenza del diritto comunitario dipendono anche dalla codificazione delle normative oggetto di numerose modificazioni.

    2. Con decisione del 1° aprile 1987 [1], la Commissione ha dato istruzione ai suoi servizi di procedere alla codificazione costitutiva degli atti normativi non oltre la decima modificazione ad essi apportata, sottolineando che si trattava di una regola minima, poiché nell'interesse della chiarezza e della corretta comprensione della legislazione comunitaria i servizi competenti dovrebbero adoperarsi per codificare i testi ad intervalli ancora più brevi.

    [1] COM(1987) 868 PV.

    3. Le conclusioni [2] della Presidenza del Consiglio europeo di Edimburgo, nel dicembre 1992, hanno confermato queste esigenze, sottolineando l'importanza della codificazione che offre certezza del diritto quanto alla normativa daapplicare ad una data fattispecie in un determinato momento.

    [2] V. allegato 3, Parte A delle conclusioni.

    Tale codificazione va effettuata nel pieno rispetto del normale iter legislativo comunitario.

    Dal momento che in sede di codificazione nessuna modificazione di carattere sostanziale può essere apportata agli atti che ne fanno oggetto, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno concluso un accordo interistituzionale, del 20 dicembre 1994, per un metodo di lavoro accelerato che consenta la rapida adozione degli atti di codificazione.

    4. Con la presente proposta [3] s'intende codificare la direttiva 93/32/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa al dispositivo di ritenuta per passeggeri dei veicoli a motore a due ruote, è intesa a realizzare tale codificazione. La nuova direttiva si sostituirà alle direttive oggetto della codificazione [4]; la presente proposta rispetta integralmente la sostanza dei testi codificati, limitandosi a raggrupparli e ad apportarvi le sole modificazioni formali rese necessarie dalla stessa codificazione.

    [3] Iscritta nel programma legislativo per il 2002.

    [4] Allegato II, parte A, della presente proposta.

    5. La presente proposta di codificazione è stata elaborata sulla base di un testo consolidato della direttiva 93/32/CEE e dell'atto modificativo, in tutte le lingue ufficiali, preparato mediante il sistema informatico dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, previsto nelle conclusioni della Presidenza del Consiglio di Edimburgo. Essendo stata modificata la numerazione degli articoli, le numerazioni precedenti e le nuove sono riprodotte in una tavola di concordanza che figura all'allegato III della direttiva codificata.

    93/32/CEE

    Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del [...] relativa al dispositivo di ritenuta per passeggeri dei veicoli a motore a due ruote

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

    vista la direttiva 92/61/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote [5],

    [5] GU L 225 del 10.8.1992, pag. 72. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 106 del 3.5.2000, pag. 1).

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [6],

    [6] GU C [...] del [...], pag. [...].

    deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato [7],

    [7] GU C [...] del [...], pag. [...].

    considerando quanto segue:

    (1) La direttiva 93/32/CEE del 14 giugno 1993, relativa al dispositivo di ritenuta per passeggeri dei veicoli a motore a due ruote [8] ha subito diverse e sostanziali modificazioni [9]. A fini di chiarezza e razionalità, occorre procedere alla codificazione di tale direttiva.

    [8] GU L 188 del 29.7.1993, pag. 28. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/24/CE della Commissione (GU L 104 del 1.4.1999, pag. 16).

    [9] Vedi allegato II, parte A.

    93/32/CEE considerando (1)

    (2) Il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali. Occorre adottare le misure necessarie a tal fine.

    93/32/CEE considerando (2)

    (3) In ciascuno Stato membro i veicoli a motore a due ruote devono rispondere, per quanto concerne il dispositivo di ritenuta per passeggeri, a talune caratteristiche tecniche stabilite da prescrizioni cogenti che differiscono da uno Stato membro all'altro. Per la loro disparità, dette disposizioni ostacolano gli scambi all'interno della Comunità.

    93/32/CEE considerando (3)

    (4) Detti ostacoli al funzionamento del mercato interno possono essere eliminati se le stesse prescrizioni sono adottate in tutti gli Stati membri in luogo delle rispettive regolamentazioni nazionali.

    93/32/CEE considerando (4) (adattato)

    (5) L'introduzione di prescrizioni relative al dispositivo di ritenuta per passeggeri dei veicoli a motore a due ruote è necessaria al fine di consentire l'applicazione, per ciascun tipo dei suddetti veicoli, delle procedure di omologazione e di approvazione di cui alla direttiva 92/61/CEE. Detta direttiva sarà sostituita dalla direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [10], a decorrere dal 9 novembre 2003.

    [10] GU L 124 del 9.5.2002, pag. 1.

    93/32/CEE considerando (5)

    (6) Date la portata e le conseguenze dell'azione proposta nel settore in questione, le misure comunitarie oggetto della presente direttiva sono necessarie, anzi indispensabili, per conseguire gli obiettivi prestabiliti, vale a dire l'omologazione comunitaria per tipo di veicolo. Detti obiettivi non possono essere conseguiti in misura sufficiente da parte dei singoli Stati membri.

    (7) La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione e di applicazione della direttiva di cui all'allegato II, parte B,

    93/32/CEE

    HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    La presente direttiva riguarda il dispositivo di ritenuta per passeggeri di tutti i tipi di veicoli a due ruote definiti all'articolo 1 della direttiva [92/61/CEE].

    Articolo 2

    La procedura per la concessione dell'omologazione relativamente al dispositivo di ritenuta per passeggeri per un tipo di veicolo a motore a due ruote nonché le condizioni per la libera circolazione di tali veicoli sono quelle stabilite nella direttiva [92/61/CEE] rispettivamente ai [capitoli II e III].

    93/32/CEE (adattato)

    Articolo 3

    Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni dell'allegato I sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE del Consiglio [11].

    [11] GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1.

    93/32/CEE (adattato)

    Articolo 4

    Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

    Articolo 5

    La direttiva 93/32/CEE, come modificata dalla direttiva di cui all'allegato II, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini d'attuazione nel diritto nazionale e ai termini di applicazione che figurano all'allegato II, parte B.

    I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III.

    Articolo 6

    La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    93/32/CEE art. 5

    Articolo 7

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, il [...]

    Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

    Il Presidente Il Presidente

    [...] [...]

    93/32/CEE Allegato

    ALLEGATO I

    1. PRESCRIZIONI GENERALI

    Qualora sia previsto il trasporto di un passeggero, il veicolo deve essere munito di un sistema di ritenuta per passeggero. Questo sistema deve essere realizzato mediante una cinghia o una o più maniglie.

    1999/24/CE art. 1

    1.1. Cinghia

    La cinghia deve essere montata sulla sella o su altre parti unite al telaio in modo da poter essere facilmente utilizzata dal passeggero. La cinghia e il suo fissaggio devono essere studiati in modo da poter sopportare, senza rompersi, una forza di trazione verticale di 2 000 N, applicata in modo statico al centro della superficie della cinghia con una pressione massima di 2 Mpa.

    93/32/CEE

    1.2. Maniglia

    Se si utilizza una maniglia, questa deve essere montata in prossimità della sella e in modo simmetrico rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo.

    La maniglia deve essere studiata in modo da poter sopportare, senza rompersi, una forza di trazione verticale di 2 000 N, applicata in modo statico al centro della superficie della maniglia con una pressione massima di 2Mpa.

    Se si utilizzano due maniglie, esse devono essere montate una per lato ed in modo simmetrico.

    Le maniglie devono essere studiate in modo da poter sopportare, senza rompersi, una forza di trazione verticale di 1 000 N, applicata in modo statico al centro della superficie della maniglia con una pressione massima di 1Mpa.

    Appendice 1

    Scheda informativa concernente i dispositivi di ritenuta per passeggeri di un tipo di veicolo a motore a due ruote

    (da unire alla domanda di omologazione qualora sia presentata indipendentemente dalla domanda di omologazione del veicolo)

    Numero d'ordine (attribuito dal richiedente): .........................................

    La domanda di omologazione concernente i dispositivi di ritenuta per passeggeri di un tipo di veicolo a motore a due ruote deve essere accompagnata dalle informazioni di cui all'allegato II della direttiva 92/61/CEE,

    - sezione A, punti:

    - 0.1

    - 0.2

    - da 0.4 a 0.6

    1999/24/CE art. 1

    - sezione B, punti:

    - da 1.4 a 1.4.2 compreso.

    93/32/CEE

    Appendice 2

    >RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

    ALLEGATO II

    Parte A

    Direttiva abrogata e modificazione successiva (articolo 5)

    Direttiva 93/32/CEE del Consiglio // (GU L 188 del 29.7.1993, pag. 28)

    Direttiva 1999/24/CE della Commissione // (GU L 104 del 21.4.1999, pag. 16)

    Parte B

    Elenco dei termini di attuazione nel diritto nazionale e termini di applicazione (articolo 5)

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO III

    Tavola di concordanza

    Direttiva 93/32/CEE // Presente direttiva

    Articoli 1 - 3 // Articoli 1 - 3

    Articolo 4 (1) // -

    Articolo 4 (2) // Articolo 4

    - // Articolo 5

    - // Articolo 6

    Articolo 5 // Articolo 7

    Allegato // Allegato I

    Appendice 1 // Appendice 1

    Appendice 2 // Appendice 2

    - // Allegato II

    - // Allegato III

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