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Document 52003PC0109

    Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità, e in particolare l'elenco delle caratteristiche dell'indagine

    /* COM/2003/0109 def. - COD 2003/0047 */

    52003PC0109

    Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità, e in particolare l'elenco delle caratteristiche dell'indagine /* COM/2003/0109 def. - COD 2003/0047 */


    Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità, e in particolare l'elenco delle caratteristiche dell'indagine

    (presentata dalla Commissione)

    RELAZIONE

    1. PREMESSE

    1. L'organizzazione di un'indagine continua per campione sulle forze di lavoro, che fornisce risultati trimestrale, ha avuto inizio nel 1998 in virtù del regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio. Successivamente, il regolamento (CE) n. 1991/2002 ha specificato che l'indagine sulle forze di lavoro deve avere carattere continuo in tutti gli Stati membri dal 2003 in poi. Il proposto regolamento modifica l'elenco delle caratteristiche dell'indagine.

    2. L'indagine sulle forze di lavoro ha un duplice obiettivo:

    - provvedere statistiche comparabili sui livelli e tendenze dell'occupazione e della disoccupazione nelle regioni e negli Stati membri dell'UE sulla base dei concetti UIL;

    - descrivere la struttura della partecipazione al lavoro degli individui e dei nuclei familiari tenendo conto delle caratteristiche individuali (come sesso, età, livello di istruzione, occupazione, precedenti esperienze di lavoro), caratteristiche del posto di lavoro (attività economica, ore lavorate, dimensioni dell'unità locale) e caratteristiche del nucleo familiare (composizione della famiglia e partecipazione alle attività lavorative dei membri dello stesso).

    3. Dato che l'indagine sulle forze di lavoro per nuclei familiari costituisce la fonte di alcuni indicatori socioeconomici cruciali e descrive le caratteristiche strutturali delle forze di lavoro, essa deve soddisfare elevati standard qualitativi statistici. Per raggiungere tali standard - un elevato tasso di risposte ed un ridotto tasso di errori - le interviste devono essere brevi e le domande chiare. Ciò è ancora più importante in quanto l'indagine sulle forze di lavoro utilizza un campione a rotazione nell'ambito dei quali i rispondenti vengono intervistati per quattro-otto trimestri consecutivi.

    2. QUADRO POLITICO

    4. Negli ultimi cinque anni, il mercato del lavoro è cambiato e numerose misure politiche sono entrate in vigore nel contesto del processo coordinato della strategia europea per l'occupazione. Queste trasformazioni possono essere sintetizzate in termini di un aumento dell'occupazione, con particolare riferimento all'occupazione femminile, di un miglioramento qualitativo dei posti di lavoro e di una maggiore elasticità del mercato. La strategia di Lisbona, diretta ad una crescita economica a lungo termine, piena occupazione, coesione sociale e sviluppo sostenibile in una società basata sulla conoscenza, costituisce il quadro di una coerente politica economica ed occupazionale. A livello macroeconomico, le linee direttrici di fondo della politica economica raccomandano di stimolare il mercato del lavoro. La strategia europea per l'occupazione costituisce la risposta politica destinata al conseguimento degli obiettivi occupazionali di Lisbona, ossia maggiore partecipazione al lavoro e migliore qualità dei posti di lavoro in un mercato inclusivo senza squilibri sociali o regionali. Il miglioramento delle statistiche sulle forze di lavoro è necessario per assicurare un migliore monitoraggio di questi aspetti del mercato del lavoro in Europa.

    5. Nel 2000, sono state apportate soltanto modifiche secondarie alla codificazione delle variabili (ad esempio, ulteriori categorie di risposta alle voci "ragioni per non lavorare" e "ricerca di occupazione" sono state introdotte dal regolamento n. 1575/2000 della Commissione), mentre il recente regolamento (CE) n. 2104/2002 della Commissione concerne soltanto variazioni delle variabili relative a istruzione e formazione. L'attuale proposta di modificare l'elenco delle caratteristiche dell'indagine interessa sei nuove variabili ("percezione continuata di salario e stipendio", "responsabilità di supervisione", "ruolo dei servizi pubblici di collocamento nella ricerca del posto attuale", "lavoro straordinario", "contratto con un'agenzia di lavoro temporaneo" e "mancanza di servizi per l'infanzia fra le ragioni per cui la persona non ha cercato un'occupazione a tempo pieno o a tempo parziale"). La proposta costituisce inoltre un'occasione per inserire formalmente le cinque variabili sugli orari atipici come modulo standard, anziché in base all'attuale accordo fra gentiluomini (colonne 204-208 dell'allegato al regolamento (CE) n. 1575/2000 della Commissione).

    6. Le variabili supplementari coprono una vasta gamma di aspetti politici. Le motivazioni di ciascuna di esse possono essere sintetizzate come segue:

    - responsabilità di supervisione: significativa dal punto di vista dell'obiettivo politico delle pari opportunità, determina la posizione socioeconomica e misura lo sviluppo di carriera;

    - ruolo dei servizi pubblici di collocamento nella ricerca del posto attuale: significativo per l'obiettivo politico di migliorare il funzionamento del mercato del lavoro, permette di valutare il ruolo effettivo a livello di collocamento professionale, particolarmente in riferimento alle caratteristiche dei posti di lavoro;

    - contratto con un'agenzia di lavoro temporaneo: significativo dal punto di vista dell'elasticità del mercato del lavoro; l'aliquota delle agenzie di lavoro temporaneo è in espansione; tali agenzie svolgono un duplice ruolo: permettono di fronteggiare le carenze di personale regolare e aiutano i disoccupati ad accedere al mercato del lavoro o a perseguire forme occupazionali alternative con altre attività familiari o ricreative;

    - lavoro straordinario nella settimana di riferimento: significativo per la flessibilità del mercato del lavoro nel contesto di una riduzione generale delle ore lavorative, oltre a costituire una componente essenziale del numero di ore effettivamente lavorate (già compreso nell'indagine sulle forze di lavoro); costituiscono una risposta a breve termine del datore di lavoro per adattare le forze lavorative alle esigenze della produzione o dei servizi;

    - mancanza di servizi per l'infanzia come ragione per la non occupazione o lavoro a tempo parziale significativa per l'obiettivo politico delle pari opportunità, interessa la riconciliazione del lavoro e delle responsabilità familiari e quindi condiziona la possibilità di incrementare l'occupazione femminile;

    - percezione continuata del salario e del siptendio: significativo per determinare se una situazione occupazionale ha carattere continuativo in caso di assenza prolungata dal lavoro e variabile essenziale per spiegare il tasso di occupazione.

    3. OBIETTIVO DEL PRESENTE REGOLAMENTO

    7. Il proposto regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio:

    - introduce sei nuove variabili come illustrato al paragrafo 6;

    - permette di specificare le variabili strutturali che devono essere oggetto di indagine soltanto una volta all'anno allo scopo di consentire la stima delle medie annuali.

    Tali variabili strutturali interessano essenzialmente le ragioni di particolari tipi di attività lavorative oppure elementi che riguardano precedenti esperienze lavorative. È sufficiente disporre di tali informazioni su base annuale anziché trimestrale, come nel caso delle stime a breve termine. Dato che queste variabili strutturali devono essere ricordate solo una volta all'anno, possono essere limitate ad un sottocampione con riferimento a tutte le cinquantadue settimane dell'anno allo scopo di stimare una media annua effettiva (ad esempio, la prima o l'ultima rilevazione). Il sottocampione potrebbe anche essere limitato ad un solo trimestre, supponendo che non vi siano variazioni stagionali. La limitazione delle variabili strutturali ad un sottocampione permetterà l'introduzione delle sei nuove variabili proposte.

    8. Questo equilibrio fra variabili addizionali per migliorare la comprensione del mercato del lavoro e la riduzione dell'onere delle risposte costituisce una caratteristica essenziale della proposta. Ciò permette di riconciliare le esigenze degli utenti di un'informazione migliore con il desiderio dei produttori di trattare i rispondenti con la debita considerazione.

    9. Le nuove variabili saranno probabilmente applicate nell'indagine sulle forze di lavoro dal 2005 in poi. La codificazione e classificazione delle variabili strutturali e di quelle trimestrali nonché la frequenza delle indagini saranno definite nei particolari in un regolamento della Commissione conforme all'articolo 4.3 del regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio.

    4. IMPLICAZIONI FINANZIARIE

    Il proposto regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio non ha alcuna implicazione finanziaria per la Commissione.

    5. TAPPE SUCCESSIVE

    Il proposto regolamento sarà sottoposto al Parlamento europeo e al Consiglio.

    2003/0047 (COD)

    Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità, e in particolare l'elenco delle caratteristiche dell'indagine

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare l'articolo 285,

    vista la proposta della Commissione [1],

    [1] GU C [...] del [...], pag.

    Considerando quanto segue:

    (1) L'indagine per campione sulle forze di lavoro prevista dal regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio deve coprire adeguatamente anche le caratteristiche nuove e recenti del mercato del lavoro;

    (2) Secondo l'agenda di politica sociale europea approvata dal Consiglio europeo di Nizza del dicembre 2002, la decisione del Consiglio relativa a orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione per il 2002 [2] e la raccomandazione del Consiglio concernente gli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e della Comunità [3], le modalità dell'indagine devono tenere conto delle esigenze delle imprese e dei singoli cittadini;

    [2] GU, L60 dell'1.3.2002, pag. 60-69

    [3] GU L182 dell'11.7.2002, pag. 1-50

    (3) Le caratteristiche dell'indagine stabilite dal regolamento n. 577/98/CE sono state determinate in base alle esigenze statistiche ed alla situazione del mercato del lavoro di allora;

    (4) La raccolta dei dati non deve costituire per i rispondenti un onere sproporzionato ai risultati che gli utilizzatori dell'indagine possono ragionevolmente aspettarsi;

    (5) Il regolamento n. 577/98/CE deve quindi essere modificato di conseguenza;

    (6) Il Comitato del programma statistico, istituito in virtù della decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio [4] è stato consultato dalla Commissione.

    [4] GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento del Consiglio n. 577/98/CE viene modificato come segue:

    (1) Le lettere b), c), d) e g) dell'articolo 4(1) vengono sostituite dal testo seguente:

    "b) situazione lavorativa:

    - situazione lavorativa nel corso della settimana di riferimento,

    - percezione continuata di salario e stipendio,

    - ragione per cui la persona non ha lavorato pur avendo un'occupazione,

    - ricerca di un'occupazione da parte della persona disoccupata,

    - tipo di occupazione cercata (indipendente o lavoro dipendente),

    - metodi usati per trovare un'occupazione,

    - disponibilità a cominciare a lavorare;

    c) caratteristiche dell'occupazione nella prima attività:

    - status professionale,

    - attività economica dell'unità locale,

    - professione,

    - responsabilità di supervisione,

    - numero di persone che lavorano nell'unità locale,

    - paese del luogo di lavoro,

    - regione del luogo di lavoro,

    - anno e mese in cui la persona ha cominciato a lavorare nell'attuale occupazione,

    - ruolo dei servizi pubblici di collocamento per la ricerca dell'attuale occupazione,

    - permanenza del posto di lavoro (e ragioni),

    - durata dell'occupazione temporanea o del contratto di lavoro a durata determinata,

    - distinzione fra tempo pieno e tempo parziale (e ragioni),

    - contratto con un'agenzia temporanea di lavoro,

    - lavoro a domicilio;

    d) ore lavorative:

    - numero di ore abitualmente prestate per settimana,

    - numero di ore effettivamente prestate,

    - ore di lavoro straordinario nella settimana di riferimento,

    - ragione principale per cui le ore effettivamente prestate differiscono dal numero di quelle prestate abitualmente;

    g) ricerca di un'occupazione:

    - tipo di occupazione cercata,

    - durata della ricerca di occupazione,

    - situazione della persona immediatamente prima della ricerca di occupazione,

    - iscrizione presso un ufficio pubblico di collocamento ed eventuale percezione di indennità,

    - desiderio di lavorare delle persone che non cercano occupazione,

    - ragione per cui la persona non ha cercato un'occupazione,

    - mancanza di servizi per l'infanzia."

    (2) All'articolo 4(1) deve essere aggiunta la seguente lettera n):

    "n) orari di lavoro atipici:

    - lavoro a turni,

    - lavoro serale,

    - lavoro notturno,

    - lavoro il sabato,

    - lavoro la domenica."

    (3) All'articolo 4 viene aggiunto il seguente paragrafo 4:

    "4. Su proposta della Commissione è possibile identificare un elenco di variabili, in appresso denominate variabili strutturali, nell'ambito delle caratteristiche dell'indagine specificate al paragrafo 1, che devono essere oggetto di indagine soltanto a livello di medie annuali in riferimento a 52 settimane anziché a medie trimestrali. Questo elenco di variabili strutturali, le dimensioni minime del campione e la frequenza delle indagini saranno stabilite in base alla procedura di cui all'articolo 8."

    (4) L'articolo 4(2), terzo trattino, viene sostituito dal testo seguente:

    "- la dimensione di un modulo ad hoc è limitata a undici variabili."

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il

    Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

    Il Presidente Il Presidente

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