This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 52003DC0031
Report from the Commission to the European Parliament and to the Council on granting a derogation pursuant to Article 19(2) of the EC Treaty, presented under Article 14(3) of Directive 93/109/EC on the right to vote and to stand as a candidate in elections to the European Parliament
Relazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio sulla concessione di una deroga in applicazione dell'articolo 19, paragrafo 2 del trattato CE, presentata ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3 della direttiva 93/109/CE relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento Europeo
Relazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio sulla concessione di una deroga in applicazione dell'articolo 19, paragrafo 2 del trattato CE, presentata ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3 della direttiva 93/109/CE relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento Europeo
/* COM/2003/0031 def. */
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla concessione di una deroga in applicazione dell'articolo 19, paragrafo 2 del trattato CE, presentata ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3 della direttiva 93/109/CE relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo /* COM/2003/0031 def. */
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sulla concessione di una deroga in applicazione dell'articolo 19, paragrafo 2 del trattato CE, presentata ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3 della direttiva 93/109/CE relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo 1. Finalità della relazione La direttiva 93/109/CE [1] del Consiglio stabilisce le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini. [1] Direttiva 93/109/CE del Consiglio, del 6 dicembre 1993, relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini. (GU L 329 del 30.12.1993, pag. 34) In appresso denominata "la direttiva". L'articolo 14, paragrafo 3, prima frase della direttiva dispone che, diciotto mesi prima di ciascuna elezione al Parlamento europeo, la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione nella quale verifica il persistere dei motivi che giustificano la concessione agli Stati membri interessati di una deroga in virtù dell'articolo 19, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea (in appresso "trattato CE") e propone eventualmente che si proceda agli opportuni adeguamenti. Le prossime elezioni del Parlamento europeo si svolgeranno il giugno 2004. Pertanto, la Commissione deve presentare la relazione di cui sopra entro il dicembre 2002. L'unico Stato membro che attualmente ha chiesto una deroga in applicazione dell'articolo 19, paragrafo 2, del trattato CE è il Granducato del Lussemburgo. L'obiettivo dell'allargamento è che dieci nuovi Stati membri, la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, accedano all'Unione europea in tempo per partecipare alle elezioni del Parlamento europeo previste per il giugno 2004. Le elezioni si svolgeranno quindi in 25 Stati membri. Nessuno dei dieci paesi candidati ha sollevato la questione della deroga in applicazione dell'articolo 19, paragrafo 2, del trattato CE durante i negoziati per l'adesione. La relazione si propone, pertanto, l'obiettivo di stabilire se le circostanze che giustificavano la concessione di una deroga al Lussemburgo persistono e, ove opportuno, di proporre gli adeguamenti necessari. 2. Modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo Tutti i cittadini dell'Unione hanno diritto all'esercizio del voto e all'eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo in cui risiedono alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato [2]. [2] Articolo 39, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364 del 18.12.2000, pag.1). Questo è uno dei diritti che la cittadinanza dell'Unione, introdotta dal trattato di Maastricht nel 1992, conferisce ai cittadini dell'Unione. I diritti relativi alla partecipazione alla vita politica nello Stato membro di residenza sono stabiliti dall'articolo 19 del trattato che istituisce la Comunità europea. L'articolo 19, paragrafo 2, stabilisce che ogni cittadino dell'Unione residente in uno Stato membro di cui non è cittadino [3] ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. Tale diritto è esercitato con riserva delle modalità che il Consiglio adotta. Tali modalità possono comportare disposizioni derogatorie ove problemi specifici di uno Stato membro lo giustifichino. [3] In inglese "non-national citizen of the Union". Le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo sono state stabilite nel 1993 dalla direttiva di cui sopra. L'articolo 3 di tale direttiva stabilisce che tutti coloro che, nel giorno di riferimento, a) siano cittadini dell'Unione ai sensi dell'articolo 17 del trattato CE; b) pur non essendo cittadini dello Stato membro di residenza, possiedano i requisiti a cui la legislazione di detto Stato subordina il diritto di voto e di eleggibilità dei propri cittadini, hanno il diritto di voto e di eleggibilità nello Stato membro di residenza in occasione delle elezioni al Parlamento europeo se non sono decaduti da tali diritti in virtù dell'articolo 6 o 7. Tali elettori sono detti 'elettori comunitari' mentre tali cittadini con diritto di eleggibilità sono detti 'cittadini comunitari eleggibili'. L'articolo 9 della direttiva contiene norme relative all'inserimento degli elettori comunitari nelle liste elettorali dello Stato membro di residenza mentre l'articolo 10 disciplina le domande di candidatura dei cittadini comunitari eleggibili. 3. Deroghe ai sensi dell'articolo 14 della direttiva La direttiva permette l'introduzione di deroghe al principio della parità di trattamento tra elettori cittadini ed elettori non cittadini di un determinato Stato membro, qualora ciò sia giustificato da problemi specifici di tale Stato. L'articolo 14, paragrafo 1, stabilisce che qualora in un determinato Stato membro la percentuale dei cittadini dell'Unione che risiedono in tale Stato ma non ne sono cittadini e che hanno raggiunto l'età per essere elettori superi il 20% di tutti i cittadini dell'Unione ivi residenti e che hanno l'età per essere elettori, detto Stato membro, in deroga agli articoli 3, 9 e 10: c) possa riservare il diritto di voto agli elettori comunitari residenti in tale Stato membro da un periodo minimo, non superiore a 5 anni; d) possa riservare il diritto di eleggibilità ai cittadini comunitari eleggibili residenti in tale Stato membro da un periodo minimo, non superiore ai 10 anni. Tuttavia, agli elettori e ai cittadini comunitari eleggibili che, a motivo della loro residenza fuori dello Stato membro di origine o della sua durata, non hanno in esso il diritto elettorale attivo o passivo, non possono essere opposti i requisiti relativi alla durata della residenza, di cui sopra. L'articolo 14, paragrafo 2 della direttiva dispone che quando la legislazione di uno Stato membro stabilisce che i cittadini di un altro Stato membro che vi risiedono godono del diritto di voto al Parlamento nazionale di detto Stato e possono essere iscritti, a tal fine, sulle liste elettorali di detto Stato membro alle stesse condizioni degli elettori nazionali, il primo Stato membro, in deroga alla presente direttiva, ha la facoltà di non applicare gli articoli da 6 a 13 a tali cittadini. 4. Deroghe applicate dal lussemburgo L'unico Stato membro che si è avvalso di una deroga è il Lussemburgo, sulla base dell'articolo 14, paragrafo 1. Il Lussemburgo limita il diritto di voto ai cittadini dell'Unione che non hanno la cittadinanza lussemburghese che abbiano risieduto sul proprio territorio per cinque degli ultimi sei anni prima dell'iscrizione [4]. Per quanto riguarda il diritto di eleggibilità, il Lussemburgo lo subordina per i cittadini dell'Unione che non hanno la cittadinanza lussemburghese a due condizioni: tali cittadini dell'Unione devono avere domicilio legale sul territorio del Lussemburgo e devono aver risieduto in tale paese per dieci degli ultimi dodici anni precedenti alla presentazione della domanda [5]. [4] Articolo 1°, Legge del 25 febbraio 1979 relativa all'elezione diretta dei «rappresentanti del Gran Ducato del Lussemburgo» al Parlamento europeo, modificata dalla legge del 28 gennaio 1994 che stabilisce le modalità per l'elezione dei rappresentanti del Gran Ducato del Lussemburgo al Parlamento europeo. [5] Articolo 98, Legge del 25 febbraio 1979 relativa all'elezione diretta dei «rappresentanti del Gran Ducato del Lussemburgo» al Parlamento europeo, modificata dalla legge del 28 gennaio 1994 che stabilisce le modalità per l'elezione dei rappresentanti del Gran Ducato del Lussemburgo al Parlamento europeo. 5. Valutazione delle circostanze relative alla deroga L'articolo 14, paragrafo 1, prescrive, quale condizione per la concessione di una deroga, che si verifichi la seguente circostanza: "la percentuale dei cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro ma non ne sono cittadini e che hanno raggiunto l'età per essere elettori supera il 20 % di tutti i cittadini dell'Unione che risiedono in tale Stato e che hanno l'età per essere elettori". Pertanto, occorre esaminare se la percentuale dei cittadini dell'Unione che risiedono in Lussemburgo ma non ne sono cittadini e che hanno l'età per essere elettori superi il 20% di tutti i cittadini dell'Unione che risiedono in tale Stato e che hanno l'età per essere elettori. L'articolo 14, paragrafo 3, seconda frase dispone che gli Stati membri che chiedono disposizioni derogatorie, in conformità del paragrafo 1, forniscano alla Commissione tutti gli elementi giustificativi necessari. Con lettera del 5 giugno 2002 la Commissione ha chiesto alle autorità del Lussemburgo di fornire informazioni recenti su - il numero di cittadini dell'Unione che hanno raggiunto l'età del voto e che risiedono in Lussemburgo ma non ne sono cittadini - il numero totale dei cittadini dell'Unione che hanno raggiunto l'età del voto e che risiedono in Lussemburgo. Le autorità del Lussemburgo hanno risposto con lettera dell'11 settembre 2002. Conformemente a quanto indicato nella lettera, i dati forniti, che sono i più recenti disponibili, si basano sul censimento della popolazione effettuato nel febbraio 2001 da STATEC (Service Central de la Statistique et des Etudes Economiques). Secondo il censimento, il numero di cittadini dell'Unione che hanno raggiunto l'età del voto e che risiedono in Lussemburgo ma non ne sono cittadini, era di 107.375 e il numero totale dei cittadini dell'Unione che hanno raggiunto l'età del voto e che risiedono in Lussemburgo era di 326.027. Ne consegue che, all'epoca in cui è stato effettuato il censimento della popolazione, vale a dire nel 2001, la percentuale dei cittadini dell'Unione che risiedono in Lussemburgo ma non ne sono cittadini e che hanno l'età per essere elettori era il 32,93% di tutti i cittadini dell'Unione ivi residenti e che hanno l'età per essere elettori. Non c'è motivo di ritenere che la situazione sia cambiata in questo lasso di tempo. La percentuale è evidentemente più alta della soglia stabilita dalla direttiva, cioè del 20%. 6. Conclusioni La Commissione conclude che le circostanze che giustificavano la concessione di una deroga al Granducato del Lussemburgo ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, del trattato e dell'articolo 14 della direttiva, siano ancora di applicazione. Pertanto, la Commissione non ritiene necessario proporre modifiche.