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Document 52003AR0393

    Parere del Comitato delle regioni in merito alla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 1419/1999/CE riguardante un'azione comunitaria a favore della manifestazione La capitale europea della cultura per gli anni dal 2005 al 2019

    GU C 121 del 30.4.2004, p. 15–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    30.4.2004   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 121/15


    Parere del Comitato delle regioni in merito alla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 1419/1999/CE riguardante un'azione comunitaria a favore della manifestazione «La capitale europea della cultura» per gli anni dal 2005 al 2019

    (2004/C 121/04)

    Il Comitato delle regioni,

    vista la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n.1419/1999/CE riguardante un'azione comunitaria a favore della manifestazione «La capitale europea della cultura» per gli anni dal 2005 al 2019 [COM(2003) 700 def. — 2003/0274 (COD)],

    vista la decisione del Consiglio, del 3 dicembre 2003, di consultarlo in materia a norma dell'articolo 151, paragrafo 5, del Trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la decisione del proprio Presidente, del 6 novembre 2004, di incaricare la commissione Cultura e istruzione di elaborare un parere in materia,

    vista la proposta di relazione della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, I mezzi d'informazione e lo sport del Parlamento europeo in merito al documento COM (2003) 700 def.,

    vista la decisione n. 1419/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, riguardante un'azione comunitaria a favore della manifestazione «La capitale europea della cultura» per gli anni dal 2005 al 2019,

    visto il proprio parere in merito alla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante una nuova iniziativa comunitaria a favore della manifestazione «Città europea della cultura» (CdR 448/97 fin) (1),

    visto il proprio progetto di parere (CdR 393/2003 riv. 1) adottato il 19 febbraio 2004 dalla commissione Cultura e istruzione (relatore: Annette McNamara, membro del consiglio della contea di Cork e della South West Regional Authority, IE/AE),

    ha adottato all'unanimità il seguente parere in data 21 aprile 2004, nel corso della 54a sessione plenaria.

    1.   Osservazioni del Comitato delle regioni

    In merito alla capitale europea della cultura

    Il Comitato delle regioni

    1.1

    reputa che la manifestazione «La capitale europea della cultura» sia una piattaforma ideale per mettere in evidenza, promuovere, arricchire e sperimentare quella prospettiva culturale più ampia che si avrà con l'allargamento dell'Unione europea;

    1.2

    evidenzia le ricadute positive e gli enormi benefici che ne derivano, non solo sul piano culturale, per le città designate capitale della cultura.

    In merito alla proposta di modifica presentata dalla Commissione europea

    Il Comitato delle regioni

    1.3

    si compiace del fatto che la proposta di modifica presentata dalla Commissione europea intenda consentire ai nuovi Stati membri di partecipare quanto prima alla manifestazione «La capitale europea della cultura» senza dover attendere fino al 2020 per presentare un ordine cronologico aggiornato che preveda anche la loro partecipazione;

    1.4

    riconosce anch'esso che la proposta all'esame è il risultato di un processo di consultazione con gli Stati membri attuali e futuri;

    1.5

    tuttavia, pur plaudendo all'intento della proposta, sottolinea con forza il fatto che tutti gli Stati membri riceveranno pari trattamento, a prescindere dalla data dell'adesione all'UE, e che le proposte di modifica della decisione n. 1419/1999/CE non devono essere viste come un tentativo di operare distinzioni tra gli Stati membri o essere utilizzate a questo fine;

    1.6

    reputa tuttavia che la Commissione europea avrebbe dovuto tener maggiormente conto del processo di selezione e della sua attuazione presentando ulteriori emendamenti alla decisione n. 1419/1999/CE;

    1.7

    è consapevole del fatto che la designazione di due capitali europee della cultura all'anno a partire dal 2009 potrebbe apparentemente indebolire l'importanza della capitale stessa; tuttavia, dopo un'attenta riflessione, esso ritiene che la proposta presentata sia la soluzione migliore per coinvolgere quanto prima le città dei nuovi Stati membri mantenendo al tempo stesso l'ordine cronologico di presentazione delle candidature degli attuali Stati membri (Allegato I alla decisione n. 1419/1999/CE); in alcune città di tali Stati, infatti, attualmente potrebbero essere in corso preparativi in vista di una loro candidatura;

    1.8

    reputa inoltre che designare due capitali della cultura potrebbe riflettere meglio la ricchezza e la diversità delle culture europee, specialmente in seguito all'allargamento dell'Unione;

    1.9

    nutre preoccupazioni per il fatto che l'allegato relativo agli Stati membri che possono presentare candidature, nella sua versione modificata, non prevede ulteriori allargamenti dell'Unione ed esorta la Commissione europea a chiarire la situazione degli attuali paesi candidati e di quelli che hanno presentato una domanda di adesione all'UE;

    1.10

    reputa che un maggiore accento sulla creazione di sinergie tra i programmi e le manifestazioni culturali delle due capitali della cultura sarà utile per accelerare l'integrazione, favorire la comprensione e sviluppare un'identità europea, nonché per promuovere una maggiore conoscenza reciproca tra i cittadini europei (cfr. art. 1 della decisione n. 1419/1999/CE). Ritiene inoltre che con la duplice capitale della cultura si introduca un elemento di concorrenza che dovrebbe contribuire a elevare il livello qualitativo delle manifestazioni e delle produzioni artistiche iscritte nei programmi culturali delle città. Esorta pertanto a inserire tra i criteri di selezione anche la necessità di creare sinergie tra le città interessate;

    1.11

    reputa che designando due capitali europee della cultura all'anno saranno necessarie ulteriori risorse finanziarie per garantire che il livello e la qualità dei programmi culturali non risentano della ripartizione delle risorse.

    In merito al procedimento di selezione

    Il Comitato delle regioni

    1.12

    reputa che, tenuto conto delle modifiche proposte alla decisione n. 1419/1999/CE, sia opportuno presentare alcune osservazioni in merito al processo di selezione della capitale europea della cultura;

    1.13

    rimane convinto che la procedura di selezione e il meccanismo stabiliti dalla decisione n. 1419/1999/CE, in linea generale, siano adeguati in quanto prevedono una giuria indipendente incaricata di valutare le candidature e di formulare le proprie raccomandazioni in base a criteri trasparenti, a colloqui con i rappresentanti delle città proposte e a visite in loco;

    1.14

    nutre tuttavia preoccupazioni in merito allo svolgimento del processo di selezione, e in particolare all'approccio adottato da taluni Stati membri nel presentare le candidature;

    1.15

    desidera sottolineare l'importanza della dimensione europea della manifestazione «La capitale europea della cultura». Teme tuttavia che questo aspetto possa non essere sempre il criterio principale per la candidatura delle città, in quanto gli Stati membri, nel presentare le proprie candidature, possono dare maggior peso a considerazioni nazionali. Il Comitato ritiene pertanto importante che la selezione risponda meglio agli obiettivi e alle caratteristiche della manifestazione;

    1.16

    invita tutti gli Stati membri (sia attuali che futuri) che presentano candidature per la capitale europea della cultura a proporre possibilmente più di una città per consentire di effettuare il processo di selezione previsto dalla decisione n. 1419/1999/CE e di scegliere il candidato più adatto in base ai criteri stabiliti. Reputa che, in caso contrario, il processo di selezione e la giuria rappresentativa diventino praticamente superflui e che ciò possa compromettere la dimensione europea della manifestazione;

    1.17

    si compiace di essere membro della giuria, ma si rammarica che finora quest'ultima non sia stata utilizzata a sufficienza. Ciò nonostante, esso sottolinea l'opportunità della sua partecipazione e segnala che anche in futuro desidera continuare a partecipare in modo significativo al processo di selezione.

    2.   Raccomandazioni del Comitato delle regioni

    Il Comitato delle regioni

    2.1

    chiede espressamente di essere associato attivamente alla riflessione che la Commissione europea intende avviare sulle procedure e i metodi di selezione della capitale europea della cultura ed esorta la Commissione europea ad avviare tale riflessione con la massima sollecitudine;

    2.2

    invita tutti gli Stati membri (sia attuali che futuri) che presentano candidature per la manifestazione «La capitale europea della cultura» a proporre possibilmente più di una città:

    Articolo 2, paragrafo 1

    [Art. 1 del documento COM(2003) 700 def.]

    Testo proposto dalla Commissione

    [Art. 1 del documento COM(2003) 700 def.]

    Emendamento del CdR

    Le città degli Stati membri sono designate «Capitali europee della cultura» in base ad un sistema di rotazione, secondo l'ordine dell'elenco figurante nell'allegato I. Fino al 2008 compreso, la designazione va a una città dello Stato membro indicato nell'elenco. A partire dal 2009, la designazione va a una città di ciascuno degli Stati membri indicati nell'elenco. L'ordine cronologico previsto nell'allegato I può essere modificato di comune accordo tra gli Stati membri interessati. Ciascuno Stato membro interessato presenta, a turno, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e al Comitato delle regioni la candidatura di una o più città. Questa presentazione avviene entro quattro anni prima dell'inizio della manifestazione. Essa è accompagnata da una eventuale raccomandazione dello Stato membro interessato.

    Le città degli Stati membri sono designate «Capitali europee della cultura» in base ad un sistema di rotazione, secondo l'ordine dell'elenco figurante nell'allegato I. Fino al 2008 compreso, la designazione va a una città dello Stato membro indicato nell'elenco. A partire dal 2009, la designazione va a una città di ciascuno degli Stati membri indicati nell'elenco. L'ordine cronologico previsto nell'allegato I può essere modificato di comune accordo tra gli Stati membri interessati. Ciascuno Stato membro interessato presenta, a turno, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e al Comitato delle regioni la candidatura di una o più almeno due città. Questa presentazione avviene entro quattro anni prima dell'inizio della manifestazione. Essa è accompagnata da una eventuale raccomandazione dello Stato membro interessato.

    2.3

    esorta a inserire nel processo di selezione un criterio inteso a creare sinergie tra i programmi e le manifestazioni culturali delle due capitali della cultura:

    Articolo 2, paragrafo 2

    (Decisione n.1419/1999/CE)

    Testo proposto dalla commissione

    Articolo 2, paragrafo 2 (Decisione n. 1419/1999/CE)

    Emendamento del CdR

    La Commissione costituisce ogni anno una giuria alla quale è affidato il compito di elaborare una relazione sulla o sulle candidature presentate alla luce degli obiettivi e delle caratteristiche della presente azione. La giuria è composta da sette alte personalità indipendenti, esperti nel settore culturale, di cui due nominati dal Parlamento europeo, due dal Consiglio, due dalla Commissione e uno dal Comitato delle regioni. La giuria presenta la sua relazione alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio.

    La Commissione costituisce ogni anno una giuria alla quale è affidato il compito di elaborare una relazione sulla o sulle candidature presentate alla luce degli obiettivi e delle caratteristiche della presente azione, corredata da raccomandazioni su come le due città designate possano creare sinergie tra i rispettivi programmi culturali. La giuria è composta da sette alte personalità indipendenti, esperti nel settore culturale, di cui due nominati dal Parlamento europeo, due dal Consiglio, due dalla Commissione e uno dal Comitato delle regioni. La giuria presenta la sua relazione alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio.

    Bruxelles, 21 aprile 2004.

    Il Presidente

    del Comitato delle regioni

    Peter STRAUB


    (1)  GU C 180 dell'11.6.1998, pag. 70.


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