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Document 52003AR0017

    Parere del Comitato delle regioni in merito alla "Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità delle acque di balneazione"

    GU C 244 del 10.10.2003, p. 31–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52003AR0017

    Parere del Comitato delle regioni in merito alla "Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità delle acque di balneazione"

    Gazzetta ufficiale n. C 244 del 10/10/2003 pag. 0031 - 0033


    Parere del Comitato delle regioni in merito alla "Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità delle acque di balneazione"

    (2003/C 244/07)

    IL COMITATO DELLE REGIONI,

    vista la "Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità delle acque di balneazione" (COM(2002) 581 def. - 2002/0254 (COD));

    vista la decisione del Consiglio del 13 novembre 2002 di consultare in materia il Comitato delle regioni, conformemente al disposto dell'articolo 175, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità europea;

    vista la decisione del proprio Presidente, in data 23 gennaio 2003, di incaricare la commissione Sviluppo sostenibile di elaborare un parere in materia;

    visto il proprio parere in merito alla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo "Una nuova politica per le acque di balneazione" (CdR 97/2001 fin)(1);

    visto il progetto di parere (CdR 17/2003 riv.) adottato il 20 febbraio 2003 dalla commissione DEVE (relatore: Francesc Antich i Oliver, Presidente del governo delle Isole Baleari, S-PSE);

    considerando che il trattato sull'Unione europea propugna l'inserimento delle considerazioni di tipo ambientale nelle politiche comunitarie, in particolare con l'obiettivo di garantire uno sviluppo sostenibile,

    ha adottato all'unanimità nel corso della 49a sessione plenaria del 9 e 10 aprile 2003 (seduta del 9 aprile), il seguente parere.

    1. Osservazioni generali

    1.1. Il Comitato delle regioni valuta positivamente la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità delle acque di balneazione. L'applicazione di questa nuova normativa migliorerà sensibilmente la protezione della salute dei cittadini europei e dei bagnanti e avrà un importante impatto positivo sull'ambiente.

    1.2. A giudizio del Comitato, questa politica può contribuire ad uno sviluppo economico coerente e sostenibile, di cui beneficeranno in particolare i cittadini interessati al rispetto e al miglioramento dell'ambiente. Il settore turistico e del tempo libero, di fondamentale importanza per numerosi Stati membri dell'Unione europea, può ricavare unicamente vantaggi da una serie di norme severe sulla qualità delle nostre acque, che diano sicurezza e fiducia ai consumatori e agli utilizzatori.

    1.3. La direttiva inoltre contribuirà a migliorare l'informazione di consumatori ed utilizzatori, creando sicurezza in relazione all'offerta in un settore nel quale l'obiettivo finale è la protezione della salute e dell'ambiente in un contesto di sviluppo economico e sociale.

    1.4. La direttiva prevede l'eliminazione dall'elenco delle zone colpite da catastrofi naturali. Le drammatiche conseguenze del naufragio di imbarcazioni quali l'Erika o il Prestige raccomandano di estendere le misure precauzionali previste dalla proposta di direttiva a questo tipo di incidenti.

    1.5. Conformemente ai principi che sono alla base del Libro bianco sulla governance europea, il Comitato delle regioni giudica necessaria una maggiore partecipazione degli enti locali e regionali al processo di applicazione della direttiva sulla qualità delle acque di balneazione. Questo consentirà un'applicazione della direttiva più efficace e al tempo stesso più adeguata al sistema di ripartizione delle competenze di ciascuno Stato membro, in particolare più adeguata alle competenze degli enti locali e regionali.

    1.6. Il Comitato sottolinea che lo stato ottimale delle acque di balneazione è importante per la salute. Per tale motivo, poiché l'informazione dell'opinione pubblica costituisce un compito importante degli Stati membri, è opportuno fornire informazioni al riguardo in ciascuna località e in tempo reale. Le informazioni devono essere chiare, comprensibili, esenti da termini tecnici e diffuse in tempo utile. È dunque importante uniformare l'informazione e approfittare delle possibilità che la società dell'informazione offre per il raggiungimento di questo obiettivo e in tale contesto il ruolo degli enti locali e regionali è fondamentale. Gli obblighi imposti alle pubbliche autorità in materia di diffusione delle informazioni sulle acque di balneazione devono essere in linea con i requisiti della nuova direttiva sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale. Pertanto, in conformità con il principio di sussidiarietà, dovrebbero essere gli enti locali e regionali a decidere come fornire le informazioni. La direttiva dovrebbe quindi limitare l'obbligo di informazione ai seguenti requisiti minimi:

    - descrizione generale delle acque di balneazione senza alcun riferimento ai loro profili;

    - descrizione e valutazione degli attuali risultati delle analisi e classificazione delle acque di balneazione nel corso del triennio precedente;

    - eliminazione dall'elenco delle acque di balneazione ed eventuale motivazione.

    1.7. Il Comitato approva l'approccio adottato dalla nuova direttiva, che si concentra sul miglioramento della salute attraverso una gestione proattiva delle zone balneari e che non si limita a prevedere le necessarie analisi scientifiche periodiche. Questo nuovo approccio faciliterà ampiamente l'adozione di misure di gestione da parte delle autorità competenti di qualsiasi livello. Tali misure potranno essere adeguate più agevolmente alle caratteristiche specifiche sia delle acque dolci sia di quelle costiere.

    1.8. Il Comitato approva la classificazione della qualità delle acque di balneazione in scarsa, buona ed eccellente. È vero che se si adottano criteri rigidi per la tutela della salute, la classificazione delle zone balneari dovrebbe semplicemente distinguere le zone idonee e quelle non idonee, tuttavia la distinzione tra due tipi di acque idonee alla balneazione ricompensa le autorità che cercano effettivamente di conseguire la massima qualità. Inoltre, questa misura promuove un miglioramento costante dello stato delle zone già idonee alla balneazione.

    1.9. Il Comitato accoglie favorevolmente la riduzione del numero di parametri prevista dalla nuova direttiva e la conseguente diminuzione dei costi, ma rileva tuttavia che la procedura di valutazione può dare risultati poco plausibili. Chiede pertanto una procedura più flessibile che si possa, se necessario, modificare. Non va inoltre esclusa la possibilità di introdurre nuovi parametri man mano che i progressi scientifici e tecnici dimostrano la necessità di realizzare certe prove. Tali miglioramenti dovrebbero poter essere applicati senza bisogno di rivedere la direttiva.

    1.10. Il Comitato accoglie con soddisfazione il riferimento alle fioriture di fitoplancton e alla proliferazione di macroalghe, come richiesto nel suo precedente parere sulla politica delle acque di balneazione (CdR 97/2001 fin), e raccomanda di considerare anche il fenomeno di contaminazione dalle mucillaggini. Per il Comitato è necessario continuare ad analizzare tali fenomeni e le loro ripercussioni sulla salute dei bagnanti, sull'ecosistema e sulla qualità della balneazione.

    1.11. Il Comitato richiama l'attenzione sugli eventuali problemi che possono sorgere quando le acque di balneazione si trovano in aree di protezione della flora, della fauna, degli habitat e degli uccelli e sono utilizzate anche da un gran numero di uccelli acquatici. Occorre trovare un'adeguata soluzione al problema tenendo conto dei legittimi interessi sul piano ricreativo.

    2. Osservazioni concernenti le priorità degli enti locali e regionali

    2.1. Tenendo conto che la nuova direttiva sulle acque di balneazione comporterà l'assunzione di responsabilità concrete da condividere tra l'Unione europea, gli Stati membri e le loro regioni, il Comitato reputa necessaria una presenza attiva dei rappresentanti locali e regionali nel comitato di regolamentazione e nel "comitato" di cui all'articolo 20.

    2.2. In armonia con la direttiva, è essenziale che gli enti locali e regionali prendano parte alla definizione dei canali d'informazione al consumatore, al fine di rendere più trasparente l'informazione stessa e aumentare la fiducia degli utilizzatori.

    2.3. Per quanto concerne la valutazione dell'impatto economico e delle ripercussioni per le imprese, il miglioramento della qualità delle acque di balneazione determinerà esternalità positive che avranno un effetto diretto sulla salute pubblica, sul benessere economico e sociale dei cittadini che vivono in queste zone e sullo sviluppo sostenibile del turismo. La Commissione dovrebbe, in collaborazione con gli enti locali e regionali, studiarne più a fondo l'impatto potenziale sulla sostenibilità del settore turistico. In particolare dovrebbe analizzare quanto possa costare alle comunità locali dover chiudere una zona di balneazione per conformarsi alle nuove norme più rigorose proposte dalla Commissione.

    2.4. Dato che gli obblighi degli Stati membri in materia di controllo vengono espletati dagli enti locali e regionali, il Comitato reputa che il campo di applicazione della direttiva vada circoscritto alla balneazione. Non vanno contemplate altre attività ricreative ed eventuali indicazioni in tal senso vanno soppresse. I requisiti in materia di qualità delle acque destinate ad altre attività ricreative vanno eventualmente disciplinati in una direttiva figlia.

    2.5. Benché si sia già proceduto a effettuare delle inchieste in vista dell'elaborazione della direttiva, il Comitato invita la Commissione ad eseguire un'analisi più approfondita e rappresentativa dei costi relativi all'applicazione delle nuove norme.

    3. Raccomandazioni

    Il Comitato chiede di apportare le seguenti modifiche alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità delle acque di balneazione

    3.1. Dato l'ampio spettro di misure che la definizione di un profilo per ciascuna acqua di balneazione ai sensi dell'articolo 6 comporta, tale obbligo dovrebbe sussistere solo per le acque classificate come "scarse" ai sensi dell'articolo 9.

    3.2. In merito all'articolo 6, il Comitato, dopo i naufragi della petroliera Erika e del Prestige, - quest'ultimo rappresentando l'ennesimo incidente sulle coste europee con conseguenti gravi danni all'ambiente - propone l'esame di misure per rimediare il danno causato alle acque e per ridare fiducia ai consumatori. L'eliminazione temporanea dall'elenco delle zone di balneazione in casi come questi o in casi analoghi è una delle possibilità che la direttiva dovrebbe prevedere. L'obiettivo è quello di non compromettere l'immagine di qualità delle zone di balneazione colpite da disastri ecologici, assicurando in qualsiasi momento che quando una zona viene nuovamente inserita nell'elenco disponga di tutte le garanzie di sicurezza e qualità.

    3.3. All'articolo 7, paragrafi 4 e 5, si propone di inserire, tra i motivi di sospensione dal calendario di monitoraggio, le calamità non naturali, ad esempio gli incidenti delle petroliere Erika e Prestige.

    3.4. Il Comitato delle regioni ritiene che le inondazioni debbano essere considerate un motivo per sospendere il calendario di monitoraggio, in quanto esse determinano un peggioramento della qualità delle acque. La Commissione andrebbe informata contestualmente alla presentazione della relazione annuale sulla stagione balneare.

    3.5. Per quanto concerne l'articolo 12, paragrafo 3, della proposta di direttiva, il Comitato chiede che vengano assicurati i mezzi materiali necessari affinché i poteri pubblici competenti, molto spesso gli enti locali e regionali, dispongano della capacità necessaria per far fronte a situazioni di emergenza. La messa a punto di piani di emergenza ai sensi dell'articolo 12 va limitata ai casi in cui la situazione è estremamente urgente. Eventualmente andrebbe presa in considerazione anche l'ipotesi di sopprimere l'articolo 12.

    3.6. Il Comitato propone di inserire una cosiddetta "regola di abbuono" all'articolo 13 della proposta di direttiva, conformemente alle osservazioni formulate al punto 1.9. Secondo questa regola le acque di balneazione sono considerate conformi alla direttiva se:

    - i valori limite vengono superati una sola volta e successivamente, in occasione dei relativi controlli ed analisi, non viene più riscontrato alcun superamento e

    - le autorità competenti, per il periodo in cui i valori limite sono stati superati, hanno avvertito il pubblico o hanno imposto un divieto di balneazione a breve termine.

    3.7. All'articolo 16, paragrafo 1, va prevista la partecipazione diretta degli enti locali e regionali alle attività di messa a disposizione e diffusione delle informazioni concernenti lo stato delle acque di balneazione. Questo contribuirà ad incrementare la qualità dell'informazione, in quanto sono gli enti locali e regionali a conoscere meglio sia il contesto sia i destinatari dell'informazione.

    3.8. È opportuno introdurre all'articolo 16 un nuovo paragrafo 5 che definisca un modello pratico di informazione al pubblico, valido per tutta l'Unione europea. A tale proposito, il Comitato chiede alla Commissione di finanziare progetti pilota in diverse regioni europee per lo sviluppo di tale sistema, valido sia per le acque dolci sia per quelle costiere. Lo sviluppo di tali progetti potrebbe avvenire nei due anni previsti per il recepimento della direttiva.

    3.9. In merito all'articolo 20, il Comitato propone che al momento di mettere a punto gli aspetti tecnico-scientifici della direttiva, gli enti locali e regionali possano dare il proprio contributo, in quanto sono quelli che conoscono meglio la situazione reale delle loro acque di balneazione. Sarebbe inoltre auspicabile che gli enti locali e regionali fossero rappresentati nel comitato che assisterà la Commissione europea per quanto riguarda l'adeguamento tecnico della direttiva.

    3.10. Per quanto concerne i "commenti alla scheda finanziaria dell'atto normativo" e al fine di portare a termine i progetti pilota proposti al precedente punto 3.5, occorre prevedere stanziamenti aggiuntivi sufficienti a coprire le relative spese.

    Bruxelles, 9 aprile 2003.

    Il Presidente

    del Comitato delle regioni

    Albert Bore

    (1) GU C 357 del 14.14.2001, pag. 51.

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