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Document 52002XC1106(03)

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU C 270 del 6.11.2002, p. 9–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52002XC1106(03)

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. C 270 del 06/11/2002 pag. 0009 - 0011


Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese

(2002/C 270/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

N. dell'aiuto: XS/69/01

Stato membro: Italia

Regione: Toscana

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto: Crediti di imposta per investimenti produttivi ed ambientali delle imprese industriali e cooperative

Base giuridica: Delibera Consiglio regionale n. 283 del 28 dicembre 2000 "Piano regionale dello sviluppo economico 2001-2005", ai sensi della L.R. 20 marzo 2000, n. 35 "Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive" Misura 1.1. Decisione Giunta regionale n. 13 dell'11 luglio 2001 "Reg. 1260/99 - Docup Ob. 2 anni 2000-2006 - Direttive per l'attuazione dei regimi di aiuto"

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa: 13000000 EUR

Intensità massima dell'aiuto: L'intensità di aiuto che la singola impresa otterrà non potrà comunque superare il 15 % ESL per le piccole imprese e il 7,5 % ESL per le medie imprese della spesa di investimento globale.

Nel caso in cui le aree interessate dal programma vengano ritenute ammissibili alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, la misura dell'aiuto potrà essere elevata entro i limiti previsti dalla decisione della Commissione e, mediante eventuale notifica, allargato alle grandi imprese.

Gli aiuti concessi non potranno essere cumulati con aiuti di altri regimi per le stesse spese di investimento

Data di applicazione: Luglio 2001, data di ricevimento della scheda da parte della Commissione

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso: Anni 2001-2006

Obiettivo dell'aiuto: Concessione di aiuti sotto forma di crediti di imposta a fronte di investimenti materiali ed immateriali finalizzati a:

1. Aumento dell'occupazione.

2. Ampliamento e riqualificazione dell'attività per favorire il collocamento delle imprese in segmenti di mercato maggiormente caratterizzati dalla presenza di prodotti e servizi innovativi o classificabili come innovativi finalizzati all'aumento dell'occupazione.

3. Riduzioni delle pressioni ambientali derivanti dal sistema produttivo e diminuzione di consumo di energia e risorse.

4. Aumento del livello di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, partendo dagli indirizzi della legge 626/1994 e dalla direttiva Seveso.

Le procedure e le modalità di presentazione delle domande sono definite nella legge 341/1995.

I costi ammissibili di un investimento materiale sono quelli relativi agli investimenti in terreni, edifici, macchinari ed impianti.

I costi ammissibili di un investimento in immobilizzazioni immateriali sono i costi di acquisizione della tecnologia

Settore (o settori) economico interessato: Codici ISTAT 1991

- Sezione C - "Estrazione di minerali".

- Sezione D - "Attività manifatturiere".

- Sezione F - "Costruzioni".

- Sezione K - "Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca e altre attività professionali e imprenditoriali" solo Divisioni 72 e 74.

Sono esclusi dalle agevolazioni i settori dei trasporti, siderurgico, della cantieristica navale, della fabbricazione di fibre sintetiche, dell'industria automobilistica, del carbone e della produzione trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto: Regione Toscana Via di Novoli 26 I - 50127 Firenze

N. dell'aiuto: XS/84/01

Stato membro: Italia

Regione: Calabria

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto: Sostegno allo sviluppo delle imprese artigiane

Base giuridica: - Legge 25 luglio 1952, n. 949, articolo 37 e Legge 21 maggio 1981, n. 240, articolo 23, concernenti il Fondo contributo in conto interessi,

- Legge 19 luglio 1993, n. 237, articolo 2, comma 5, concernente la determinazione dei tassi agevolati,

- Legge della Regione Calabria 28 maggio 1975, n. 21, articolo 1, comma 2,

- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali,

- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, concernente la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico delle imprese,

- Decreto del ministro del Tesoro 21 dicembre 1994, concernente la determinazione del tasso di riferimento,

- Delibera della Giunta regionale della Calabria 17 marzo 1997, n. 1469,

- Legge regionale 2 maggio 2001, n. 7, articolo 31 quater,

- Delibera di Giunta della Regione Calabria del 31 maggio 2001, n. 472

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa:

>SPAZIO PER TABELLA>

Intensità massima dell'aiuto: 50 % in ESN maggiorato del 12 % in ESL

Data di applicazione: 5 settembre 2001

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso: 31 dicembre 2006

Obiettivo dell'aiuto: L'aiuto consente di agevolare operazioni di credito ex legge 949/52, operazioni di locazione finanziaria ex legge 240/81 e finanziamenti concessi direttamente da Artigiancassa SpA e indirettamente da Artigiancassa SpA stessa tramite le banche e le società di leasing alle quali Artigiancassa eroga linee di credito appositamente destinate a finanziare le imprese artigiane, finalizzate alla realizzazione di investimenti aventi le seguenti destinazioni:

- Operazioni di credito (legge 949/52)

- all'impianto, all'ampliamento e all'ammodernamento del laboratorio,

- all'acquisto, locazione finanziaria, mobiliare di macchine ed attrezzi nuovi.

- Operazioni di locazione finanziaria (legge 240/81)

- l'impianto e/o l'ampliamento del laboratorio (locazione finanziaria immobiliare), con esclusione dei locali che non sono posti al servizio dell'attività artigiana certificata,

- macchine, attrezzi, nuovi

Settore (o settori) economico interessato: L'aiuto è destinato esclusivamente alle imprese artigiane, costituite anche in forma di cooperativa o consortile iscritte negli Albi di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, con esclusione delle imprese appartenenti ai seguenti settori:

- siderurgia CECA,

- industria carbonifera,

- costruzioni navali,

- fibre sintetiche,

- industria automobilistica,

- trasporti, limitatamente agli investimenti in automezzi effettuati da imprese la cui attività principale rientri nel settore dei trasporti,

- pesea e acquacoltura,

- trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto: Regione Calabria (sede legale) Via Massara, 2 I - 88100 Catanzaro

Altre informazioni: Il presente regime di aiuto prevede la concessione delle seguenti tipologie, misure e durata delle agevolazioni:

- Operazioni di credito (legge 949/52) e di locazione finanziaria (legge 240/81)

- contributi in conto interessi/canoni, per le operazioni di importo fino a 500000999 ITL volti ad annullare l'intero onere per interessi/canoni posti a carico dell'impresa artigiana;

- contributi in conto capitale, pari al 20 % dell'importo dell'operazione di credito e locazione finanziaria agevolata, nel limite massimo di 100000000 di ITL. Sono escluse dai contributi le operazioni d'importo inferiore a 20000000 di ITL.

Durata di riconoscimento del contributo in conto canoni/interessi

- Operazioni di credito (legge 949/52) e di locazione finanziaria (legge 240/81), fino a:

- 10 anni per le operazioni concernenti laboratori compreso l'acquisto del terreno,

- 5 anni per le operazioni concernenti macchine ed automezzi.

Sono ammissibili al regime di aiuto:

- il 100 % delle spese di investimento agevolativi, di una intensità massima dell'aiuto che non deve superare il 50 % in ESN maggiorato del 15 % in ESL, fermo restando che l'importo complessivo delle agevolazioni non deve superare il 75 % dei costi di investimento agevolativi,

- esclusivamente le spese di investimento sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

Lo scaglionamento della spesa è limitato al periodo 2001-2004 atteso che il cofinanziamento regionale è stato, al momento, assicurato per il periodo fino al 31 dicembre 2004.

Non appena saranno adottati i necessari provvedimenti per assicurare il cofinanziamento 2005-2006, saranno trasmesse le schede integrative

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