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Document 52002XC0606(02)

    Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92 di uno o più elementi del disciplinare di una denominazione registrata a norma dell'articolo 17 o dell'articolo 6 dello stesso regolamento

    GU C 135 del 6.6.2002, p. 7–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52002XC0606(02)

    Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92 di uno o più elementi del disciplinare di una denominazione registrata a norma dell'articolo 17 o dell'articolo 6 dello stesso regolamento

    Gazzetta ufficiale n. C 135 del 06/06/2002 pag. 0007 - 0008


    Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92 di uno o più elementi del disciplinare di una denominazione registrata a norma dell'articolo 17 o dell'articolo 6 dello stesso regolamento

    (2002/C 135/05)

    La presente pubblicazione conferisce un diritto d'opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento in causa. Eventuali opposizioni alla suddetta domanda devono essere trasmese tramite l'autorità competente di uno Stato membro entro un termine di sei mesi dalla presente pubblicazione.

    Trattandosi di una modifica non secondaria, essa deve essere oggetto di una pubblicazione secondo quanto disposto all'articolo 6, paragrafo 2, dello stesso regolamento.

    REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92 DEL CONSIGLIO

    DOMANDA DI MODIFICA DI UN DISCIPLINARE: ARTICOLO 9

    1. Denominazione registrata: Roquefort.

    2. Servizio competente dello Stato membro: Institut National des Appellations d'Origine 138, avenue des Champs-Élysées F - 75008 Paris Tel. (33-1) 53 89 80 00 Fax (33-1) 42 25 57 97.

    3. Modifiche richieste: - sezione del disciplinare:

    [square ] nome

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    descrizione

    [square ] zona geografica

    [square ] prova dell'origine

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    metodo di ottenimento

    [square ] legame

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    etichettatura

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    condizioni nazionali

    - modifiche:

    Descrizione

    Il formaggio ha uno spessore compreso tra 8,5 e 11,5 cm (anziché 8,5 e10,5 cm) e un peso compreso tra 2,5 e 3 kg (anziché 2,5 e 2,9 kg). Il tenore in sostanza secca non deve essere inferiore a 55 grammi/100 grammi di formaggio stagionato (anziché 56 grammi/100 grammi).

    Metodo di ottenimento

    È precisata la razza delle pecore delle greggi lattiere (razza Lacaune e pecore "nere"), ottenute da animali corrispondenti alle norme previste per la razza ("Lacaune"), con un periodo di 5 anni di messa in conformità. Sono fornite maggiori precisazioni circa la loro alimentazione (proveniente, salvo deroghe, almeno per tre quarti dalla zona; pascolo quotidiano obbligatorio non appena le condizioni atmosferiche lo consentono).

    Maggiori precisazioni sono fornite per quanto riguarda il latte e il relativo magazzinaggio, l'aggiunta del caglio (realizzata ad una temperatura compresa tra 28 °C e 34 °C), la cagliata (è vietato il ritardo), la formatura della cagliata (effettuata dopo il pre-sgocciolamento), lo sgocciolamento (effettuato senza pressatura), la marchiatura, l'inseminazione e la spillatura del formaggio; il termine per la spillatura e la collocazione in cantina per stagionatura è di due giorni al massimo, quattro ad alcune particolari condizioni. La lavorazione del formaggio viene effettuata in stabilimenti specialmente abdibiti.

    Il formaggio viene fatto stagionare e maturare per un periodo minimo di 90 giorni a decorrere dal giorno di fabbricazione. Durante questo periodo si procede alla stagionatura, seguita dalla maturazione a temperatura controllata. Il formaggio viene esposto a nudo nelle cantine per il periodo necessario al buon sviluppo del Penicillium Roqueforti. Questo periodo non può in alcun caso essere inferiore a due settimane. Una maturazione lenta in involucro protettivo prosegue nelle stesse cantine oppure in ambienti a temperatura controllata nei quali i formaggi vengono collocati. Il confezionamento in involucro protettivo si effettua unicamente nelle cantine.

    Le operazioni di maturazione, magazzinaggio, taglio, confezionamento, pre-imballaggio e imballaggio sono effettuate esclusivamente nel comune di Roquefort-sur-Soulzon.

    Etichettatura

    Ad eccezione del marchio confederale della "Pecora Rossa", di altri marchi di fabbrica o commerciali particolari, di ragioni sociali o di insegne, è vietata l'aggiunta alla denominazione "Roquefort" di qualsiasi caratteristica o menzione.

    Condizioni nazionali

    Anziché "Decreto del 29 dicembre 1986", leggi "Decreto relativo alla denominazione di origine controllata 'Roquefort'".

    4. Data di ricevimento del fascicolo integrale: 14 settembre 2001.

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