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Document 52002XC0125(02)

    Notifica ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 4, del trattato CE di una legislazione nazionale in deroga alle disposizioni di un provvedimento comunitario di armonizzazione (n. 2001-NOTIF95.4-AU-1) (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU C 23 del 25.1.2002, p. 4–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52002XC0125(02)

    Notifica ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 4, del trattato CE di una legislazione nazionale in deroga alle disposizioni di un provvedimento comunitario di armonizzazione (n. 2001-NOTIF95.4-AU-1) (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. C 023 del 25/01/2002 pag. 0004 - 0005


    Notifica ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 4, del trattato CE di una legislazione nazionale in deroga alle disposizioni di un provvedimento comunitario di armonizzazione

    (N. 2001-NOTIF95.4-AU-1)

    (2002/C 23/03)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    1. Il 16 novembre 2001, la Repubblica d'Austria ha notificato alla Commissione, ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 4, del trattato che istituisce la Comunità europea, che essa ritiene necessario mantenere la legislazione nazionale in deroga alle disposizioni della direttiva 76/116/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi(1), da ultimo modificata dalla direttiva 98/97/CE(2) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 dicembre 1998, concernente la commercializzazione in Austria, Finlandia e Svezia di concimi contenenti cadmio.

    2. L'articolo 95, paragrafo 4, stabilisce che allorché, dopo l'adozione da parte del Consiglio o della Commissione di una misura di armonizzazione, uno Stato membro ritenga necessario mantenere disposizioni nazionali giustificate da esigenze importanti di cui all'articolo 30 o relative alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, esso notifica tali disposizioni alla Commissione precisando i motivi del mantenimento delle stesse.

    3. La Commissione, entro sei mesi dalla notifica, approva o respinge le disposizioni nazionali in questione dopo aver verificato se costituiscano o no uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri e se rappresentino o no un ostacolo al funzionamento del mercato interno.

    4. Le disposizioni nazionali vietano, sul territorio della Repubblica d'Austria la commercializzazione di concimi contenenti cadmio in concentrazioni superiori a 75 mg/kg di P2O5. Tale valore figura all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento austriaco del 1994 sui concimi.

    5. L'atto d'adesione della Repubblica d'Austria del 1994 concedeva già all'Austria una deroga che consentiva di mantenere provvisoriamente le disposizioni nazionali precedentemente menzionate. L'articolo 69 e il punto 4 dell'allegato VIII dell'atto d'adesione stabiliscono che l'articolo 7 della direttiva 76/116/CEE, per quanto riguarda il tenore di cadmio nei concimi, non è applicabile alla Repubblica d'Austria prima del 1o gennaio 1999.

    6. La direttiva 76/116/CEE è stata in seguito modificata dalla direttiva 98/97/CE concernente la commercializzazione in Austria, Finlandia e in Svezia di concimi contenenti cadmio, che consente alla Repubblica d'Austria di vietare la commercializzazione sul suo territorio di concimi contenenti cadmio in concentrazioni superiori a quelle stabilite a livello nazionale alla data della sua adesione. La deroga è applicabile dal 1o gennaio 1999 al 31 dicembre 2001.

    7. Il 14 settembre 2001 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai concimi(3) che prevede in particolare un'estensione della deroga precedentemente menzionata. In conformità all'articolo 33 di tale proposta, l'Austria può vietare la commercializzazione sul suo territorio di concimi CE contenenti cadmio in concentrazioni superiori a quelle stabilite a livello nazionale alla data della sua adesione, fino al 31 dicembre 2004. Il secondo paragrafo dello stesso articolo stabilisce che la Commissione riesaminerà, in concertazione con gli Stati membri e le parti interessate, entro il 30 giugno 2002 la necessità di adottare disposizioni a livello comunitario in merito al tenore di cadmio nei concimi.

    8. L'Austria giustifica la sua richiesta sulla base della tutela dell'ambiente. L'Austria motiva la sua richiesta facendo riferimento alle conclusioni della relazione sulla valutazione dei rischi dal titolo "A Risk assessment for cadmium in Austria based on the recommendations of ERM"(4), che dal settembre 2001 è disponibile sul sito web della Commissione al seguente indirizzo:

    http://europa.eu.int/comm/enterprise/chemicals/fertilizers/riskassest/reports.htm

    9. L'Austria assicura che il valore PEC (concentrazione prevedibile nell'ambiente) del cadmio nei concimi minerali in Austria supera il valore PNEC (concentrazione prevedibile senza effetto) dell'acqua nella maggior parte delle regioni esaminate e che esso si applica anche al 5 % delle 52 regioni arabili austriache qualora vengano utilizzati valori biodisponibili. Secondo le autorità austriache, tale sostanza desta preoccupazioni e occorre adottare misure supplementari al fine di ridurre un simile rischio per l'ambiente.

    10. Tenuto conto di quanto precede, la Repubblica d'Austria ritiene necessario mantenere le disposizioni nazionali precedentemente menzionate anche dopo il 31 dicembre 2001 e almeno fino a quando la Comunità avrà stabilito misure adeguate sull'utilizzazione del cadmio nei concimi.

    11. Le eventuali osservazioni relative alla notifica dell'Austria trasmesse alla Commissione più di quindici giorni dopo la pubblicazione della presente notifica non saranno prese in considerazione.

    12. Ulteriori informazioni concernenti la richiesta formulata dalla Repubblica d'Austria possono essere ottenute all'indirizzo seguente: Herr Reinhard Blauensteiner Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

    Sektion I "Recht"

    Stubenring 1 A - 1012 Wien Tel. (43-1) 71 10 00 Fax: (43-1) 711 00 65 03 E-mail: Reinhard.Blauensteiner@bmlf.gv.at

    Contatto presso la Commissione europea: Philippe Brunerie Commissione europea Direzione generale "Imprese"

    Unità E3 "Prodotti chimici"

    AN88 4/40

    B - 1049 Bruxelles Tel. (32-2) 295 21 99 Fax: (32-2) 295 02 81 E-mail: philippe.brunerie@cec.eu.int

    (1) GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201.

    (2) GU L 18 del 23.1.1999, pag. 60.

    (3) COM(2001) 508 def.

    (4) ERM è un consulente che lavora per conto della Commissione.

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