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Document 52002SC1202

    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla formazione dei conducenti professionali di merci o di viaggiatori su strada

    /* SEC/2002/1202 def. - COD 2001/0033 */

    52002SC1202

    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla formazione dei conducenti professionali di merci o di viaggiatori su strada /* SEC/2002/1202 def. - COD 2001/0033 */


    COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla Posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla formazione dei conducenti professionali di merci o di viaggiatori su strada

    2001/0033 (COD)

    COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla Posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla formazione dei conducenti professionali di merci o di viaggiatori su strada

    1- CRONISTORIA

    Trasmissione della proposta al Parlamento europeo ed al Consiglio (documento COM(2001) 56 definitivo - 2001/0033(COD)): // 2.2.2001

    Parere del Comitato economico e sociale: // 11.7.2001

    Parere del Parlamento europeo in prima lettura: // 17.1.2002

    Adozione dell'orientamento comune in seno al Consiglio: // 7.12.2001

    Adozione della posizione comune a maggioranza qualificata: // 5.12.2002

    2- OBIETTIVO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

    Dopo la sua comunicazione del giugno 2000, "Verso un trasporto stradale di qualità più sicuro e più concorrenziale nella Comunità", la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio per introdurre una formazione iniziale e continua per i conducenti professionali.

    3- COMMENTI SULLA POSIZIONE COMUNE

    3.1 Osservazioni generali

    La Commissione osserva che la posizione comune adottata all'unanimità dal Consiglio rispetta la proposta originale della Commissione introducendo una formazione iniziale e continua, pur estendendo le modalità che permettono di compiere queste formazioni. La posizione comune è quindi il risultato di un compromesso equo ed equilibrato.

    3.2 Emendamenti adottati dal Parlamento europeo in prima lettura

    Il Parlamento europeo ha adottato in totale 25 emendamenti in prima lettura.

    Questi emendamenti riguardano:

    - il campo di applicazione (emendamento 1): questa nuova formulazione dell'articolo 1 è più precisa ed in particolare ha esteso il campo di applicazione ai conducenti cittadini di paesi terzi dipendenti di un'impresa stabilita in uno Stato membro; questo emendamento è stato ripreso nella proposta modificata e figura anche nella posizione comune, anziché usare l'espressione "attività di guida" al posto di "conducenti professionali" nel primo rigo, per evitare ogni ambiguità;

    - un'eccezione supplementare al campo di applicazione dell'articolo 2 (emendamento 2) che non è stato preso in considerazione nella proposta modificata né nella posizione comune; questo emendamento è superfluo dopo l'integrazione del primo emendamento;

    - l'abolizione del riferimento generale al raggio di 50 chilometri, fatto all'articolo 2 , lettera e): l'emendamento 3 propone di offrire la possibilità agli Stati membri di derogare al raggio di 50 chilometri; questo emendamento è mantenuto in parte nella proposta modificata e nella posizione comune;

    - la possibilità di lavorare come conducente professionale prima di avere compiuto la formazione imposta dalla proposta di direttiva (emendamento 4): la proposta modificata e la posizione comune integrano questa possibilità nel suo principio, pur aggiungendo condizioni di durata e di territorialità;

    - l'introduzione di una clausola di diritti acquisiti per i conducenti professionali che hanno cinque anni di esperienza preliminare: questo emendamento (5) non è stato integrato alla proposta modificata né ripreso nella posizione comune; la redazione della proposta iniziale è più liberale: tutti i conducenti in funzione prima dell'entrata in vigore della direttiva proposta possono continuare a guidare senza dovere seguire nuovamente una formazione iniziale; l'emendamento rischia di comportare conseguenze pesanti per un settore dove esiste già una penuria di manodopera;

    - la relazione con la formazione per ottenere una patente di guida (emendamento 6): il paragrafo a) di questo emendamento è stato integrato alla proposta modificata ed il paragrafo b) è stato ripreso nel suo spirito; la posizione comune ha ripreso l'idea di questi due paragrafi; il paragrafo c) dell'emendamento 6 non è stato ripreso nella proposta modificata né nella posizione comune;

    - la possibilità di condurre un veicolo delle categorie D e D+E fin dall'età di 21 anni con l'ausilio di una formazione iniziale minima, a condizione di essere destinati a servizi regolari di trasporti di viaggiatori e su percorsi di linea che non superano 50 chilometri (emendamento 7): questo emendamento colma utilmente una lacuna della proposta iniziale della Commissione ed è stato integrato alla proposta modificata, come pure alla posizione comune con una nuova redazione;

    - il superamento di esami: questi emendamenti (8 e 9), che vanno nel senso della proposta fatta dalla Commissione, sono stati integrati alla proposta modificata; sono stati ripresi nello spirito che avevano nella posizione comune;

    - il passaggio della formazione durante le ore di lavoro: questo emendamento (10) non è stato preso in considerazione nella proposta modificata né nella posizione comune: si tratta di un argomento che è di competenza degli Stati membri ed anche a volte dalle parti sociali; esistono anche alcune formule di formazione come il congedo di formazione che potrebbero essere escluse successivamente;

    - il passaggio della formazione continua di 35 ore in periodi di 7 ore almeno: questo emendamento (11) è stato integrato alla proposta modificata ed alla posizione comune; permette più flessibilità nell'introduzione della formazione continua, pur preservando una durata minima di un giorno di formazione e permette dunque di evitare formazioni di durata troppo breve, con un limitato impatto pedagogico;

    - il contenuto della formazione continua (emendamento 12): le modifiche proposte all'articolo 8, paragrafo 2) sono state riprese nella proposta modificata nel loro spirito e sono state riprese in parte nella posizione comune;

    - la libertà del luogo di formazione: questo emendamento (13) non è stato preso in considerazione nella proposta modificata né nella posizione comune;

    - il luogo di formazione dei conducenti professionali cittadini di paesi terzi: vista l'estensione del campo di applicazione (emendamento 1), è logico adattare l'articolo 9 relativo al luogo di formazione (emendamento 14); la proposta modificata e la posizione comune sono state modificate nello spirito di questo emendamento;

    - trasferimento di giorni di formazione continua (emendamento 15): questa lacuna della proposta iniziale è stata colmata nella proposta modificata e nella posizione comune; è logico che un conducente professionale che ha già seguito giorni di formazione in un'impresa o in un certo Stato membro e che cambia successivamente la sua residenza normale, non deve rifare questi giorni di formazione continua;

    - struttura dell'allegato, sezione 1: gli emendamenti 16, 17 e 18 propongono una struttura più chiara per il programma di formazione; una distinzione è fatta tra i trasporti di merci ed i trasporti di viaggiatori e sono stati formulati obiettivi per ogni punto di questa sezione; la proposta modificata e la posizione comune hanno mantenuto questa struttura; allo stesso tempo, la sezione 1 è stata riformulata alla luce dell'emendamento 6, per evitare ogni doppione con la formazione per il conseguimento della patente di guida;

    - introduzione di un'opzione di formazione "trasporti internazionali": si è proposto di introdurre tale opzione specifica in particolare per migliorare le conoscenze linguistiche; questo emendamento (19) non è stato preso in considerazione nella proposta modificata né nella posizione comune; si allontana troppo dello spirito della proposta iniziale;

    - autorità indipendente per gli esami (emendamenti 20 e 21): questa precisazione va nel senso della proposta della Commissione ed è stata presa in considerazione nel suo spirito nella proposta modificata e nella posizione comune;

    - controllo esterno degli esami (emendamenti 22 e 23): si tratta di due precisazioni proposte nel quadro della sezione 5 dell'allegato concernente l'approvazione dei corsi di formazione; queste proposte eccessivamente dettagliate non possono essere inserite in questa sezione; questi emendamenti non sono stati integrati alla proposta modificata né alla posizione comune;

    - conoscenze ed esperienza preliminari degli istruttori: l'emendamento 24 rispetta la proposta iniziale della Commissione, pur introducendo un po' più di flessibilità per garantire un'assunzione sufficiente di istruttori; l'emendamento è stato integrato alla proposta modificata e alla posizione comune nel suo spirito;

    - valutazione: l'emendamento 43 prevede una valutazione tre anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva proposta dalla Commissione; la Commissione può accettare tale valutazione normalmente poiché l'emendamento non presenta clausole che mettono in questione il diritto di iniziativa della Commissione; sembra effettivamente utile valutare l'entrata in vigore della presente direttiva, per determinare se il livello di armonizzazione comunitaria ha permesso di raggiungere gli obiettivi perseguiti dalla Commissione; l'emendamento è stato integrato alla proposta modificata ed alla posizione comune nel suo spirito, pur arretrando la data prevista per questa valutazione;

    Riassumendo, sui venticinque emendamenti adottati dal Parlamento, la Commissione ne ha accolti cinque (emendamenti 1, 7, 11, 15 e 24), talvolta sulla base di alcune modifiche formali e redazionali; ne ha accolti otto in principio (emendamenti 4, 8, 9, 12, 14, 20, 21 e 43), cinque in parte (emendamenti 3, 6, 16, 17, 18) e ne ha respinti sette (emendamenti 2, 5, 10, 13, 19, 22 e 23).

    La posizione comune riprende in modo simile gli stessi emendamenti della proposta modificata della Commissione.

    3.3 Nuove modifiche apportate dal Consiglio

    La posizione comune apporta i cambiamenti seguenti alla proposta modificata della Commissione:

    - ampliamento delle modalità di formazione: la posizione comune prevede la possibilità supplementare di espletare le esigenze di qualificazione iniziale completa attraverso un'alternativa che comporta soltanto esami senza prescrivere una durata di frequenza di corso; a tal fine, in particolare gli articoli 3 e 6 della posizione comune sono stati modificati sensibilmente rispetto agli articoli 4 e 7 della proposta modificata, come pure le sezioni 2, 3 e 4 dell'allegato; la posizione comune prevede dunque due "opzioni" (articolo 3) che permettono di soddisfare i requisiti della formazione iniziale completa, una attraverso la frequenza di un corso ed esame come nelle proposta iniziale e modificata della Commissione, l'altro attraverso esami soltanto; la Commissione ritiene che questo ampliamento delle modalità di formazione non nuoccia in alcun modo allo spirito della sua proposta; soltanto l'opzione "esami" è stata descritta in dettaglio nell'allegato (sezione 2.2) e offre sufficienti garanzie di equivalenza rispetto all'opzione frequenza di corso ed esame (sezione 2.1);

    - la terminologia usata: in seguito ai cambiamenti nelle modalità descritti sopra, la posizione comune non parla più di formazione iniziale completa, ma di "qualificazione iniziale"; la formazione iniziale minima, che comporta sempre la frequenza di corso è diventata "qualificazione iniziale accelerata"; la terminologia non è cambiata per la formazione continua; la Commissione può approvare questo cambiamento che è piuttosto un cambiamento di stile e non un cambiamento di fondo;

    - modello comunitario di carta di qualificazione e di formazione di conducente: in seguito all'estensione del campo di applicazione della proposta della Commissione (emendamento 1), nella posizione comune è stato aggiunto un nuovo allegato II che prevede un modello comunitario di carta di qualificazione e di formazione di conducente; gli Stati membri possono apporre il codice comunitario previsto (articolo 10) sia sulla patente di guida del conducente professionale sia sulla carta di qualificazione e di formazione di conducente; questa doppia possibilità permette di coprire i conducenti cittadini di paesi terzi e che effettuano trasporti di viaggiatori su strada ed offre la flessibilità di avere durate di validità diverse tra patente di guida e carta di qualificazione e di conducente; la Commissione può approvare questa aggiunta, visto il livello elevato di protezione antifrode e dei dati personali e vista la facilitazione del riconoscimento reciproco attraverso un modello comunitario;

    - definizioni: rispetto alla proposta modificata, la posizione comune ha eliminato l'articolo 2 che fa doppione con l'articolo 1 per la maggior parte, oltre alla definizione della residenza normale che si trova nella posizione comune all'articolo 9; poiché questo cambiamento è una conseguenza logica dell'inserimento dell'emendamento 1 del Parlamento europeo, questa modifica è accettabile per la Commissione;

    - esenzioni: la posizione comune ha aggiunto due esenzioni rispetto alla proposta modificata, una per i veicoli utilizzati in stati di emergenza o destinati a missioni di salvataggio e un'altra per i veicoli utilizzati in occasione dei corsi per il conseguimento della patente di guida o nel quadro della presente proposta; la Commissione giudica queste due nuove esenzioni utili e senza nuocere gli obiettivi della proposta; allo stesso tempo, la posizione comune ha modificato la stesura delle esenzioni d) ed e) della proposta modificata; la posizione comune ha aggiunto i trasporti non commerciali di viaggiatori ed ha eliminato la possibilità di un sistema di autorizzazioni individuali; queste modifiche che vanno nel senso della proposta sono accettabili per la Commissione;

    - data di recepimento, data di applicazione e diritti acquisiti: la posizione comune prevede una data di recepimento nel diritto nazionale di tre anni a partire dall'entrata in vigore della direttiva proposta; due anni più tardi, la direttiva dovrà essere applicata ai conducenti di pullman o di autobus e tre anni più tardi ai conducenti di automezzi pesanti (articolo 14); lo stesso dicasi per tutti i conducenti esistenti per quanto riguarda la formazione continua (articoli 4 e 8); la redazione della posizione comune permette di applicare gradualmente la presente direttiva; la Commissione approva queste modifiche in previsione del numero rilevante di conducenti di automezzi pesanti e autobus, delle formazioni da realizzare e del volume di formazione attualmente offerto negli Stati membri;

    - abrogazione: la posizione comune ha allineato l'abrogazione della direttiva 76/914/CEE e dei paragrafi 1, 2 e 4 dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3820/85 all'articolo 15 con le date di recepimento e di applicazione agli articoli 4 e 14; la Commissione può approvare queste modifiche per le ragioni sopra esposte;

    - età minima per la condotta di veicoli destinati ai trasporti di viaggiatori: all'articolo 6.3, l'età minima prevista dalla posizione comune per condurre un pullman o autobus con una qualificazione iniziale accelerata è di 23 anni rispetto ai 24 anni previsti dalle proposte iniziale e modificata; inoltre, la posizione comune prevede che uno Stato membro possa riportare l'età minima per questi stessi veicoli con una qualificazione iniziale dai 21 ai 20 anni per la guida sul loro territorio ed anche a 18 anni per la guida senza passeggeri; invece, la posizione comune è più rigorosa per quanto riguarda l'età minima per la condotta di minibus o autobus nel quadro di servizi regolari non superiori a 50 chilometri: è di 21 anni con una qualificazione iniziale accelerata; questa età può essere ridotta a 18 anni con l'ausilio di una qualificazione iniziale ma soltanto sul territorio dello Stato membro che utilizzerà questa possibilità; la Commissione ritiene che il risultato di queste modifiche è equilibrato ed è accettabile nel senso della proposta;

    - ripresa dopo cessazione dell'esercizio della professione: la posizione comune prevede che un conducente che ha cessato l'esercizio della professione e che non risponde più alle prescrizioni della presente direttiva, deve seguire una formazione continua prima di riprendere la sua funzione (articolo 8.4); la Commissione ritiene soltanto che si tratta di un'informazione complementare utile ed approva dunque questa aggiunta;

    - condizioni di dispensa dalla formazione continua: la posizione comune prevede che un conducente che ha già seguito una formazione continua per potere effettuare trasporti di merci può essere dispensato dal seguire una formazione continua supplementare se effettua anche trasporti di viaggiatori o viceversa; la Commissione ritiene che questa aggiunta migliora il testo nel senso della direttiva;

    - i considerandi sono state riveduti nella posizione comune per riflettere tutti i cambiamenti descritti sopra; la Commissione può accettare questi nuovi considerandi che riprendono soprattutto i considerandi della proposta modificata e che vanno nel senso delle proposte iniziali e modificate della Commissione.

    3.4 Base giuridica

    Una sola delegazione ha contestato la base giuridica della proposta in occasione dell'adozione della posizione comune. Questa delegazione ha sostenuto che la presente proposta di direttiva dovrebbe essere basata sull'articolo 150 invece dell'articolo 71. La visione di questa delegazione è stata contestata dal servizio giuridico del Consiglio, dal rappresentante della Commissione, e anche dalle altre delegazioni.

    4- CONCLUSIONI

    La Commissione approva la posizione comune, che costituisce un buon progresso per la qualificazione e la formazione dei conducenti professionali, per la sicurezza stradale e per una equa concorrenza nell'UE.

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