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Document 52002SC0733

    Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeoin applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla Posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle statistiche dei trasporti su rotaia

    /* SEC/2002/0733 def. - COD 2001/0048 */

    52002SC0733

    Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeoin applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla Posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle statistiche dei trasporti su rotaia /* SEC/2002/0733 def. - COD 2001/0048 */


    COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla Posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle statistiche dei trasporti su rotaia

    2001/0048 (COD)

    COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla Posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle statistiche dei trasporti su rotaia

    1 Iter procedurale

    Data di trasmissione della proposta al PE ed al Consiglio (documento COM(2000)798 definitivo - 2001/0048 COD): // 12. 2. 2001

    Data del parere del Comitato economico e sociale: // 30. 5. 2001

    Data del parere del Parlamento europeo, prima lettura: // 4. 9. 2001

    Data d'adozione della posizione comune: // 27. 6. 2002

    2 Obiettivo del regolamento

    La proposta mira a sostituire l'attuale direttiva del Consiglio 80/1177/CEE relativa alla rilevazione statistica dei trasporti di merci per ferrovia con un nuovo regolamento del Parlamento e del Consiglio che includa statistiche per il trasporto su rotaia di passeggeri e merci nonché la sicurezza ferroviaria.

    Le statistiche sul trasporto su rotaia servono alla Commissione per seguire gli sviluppi nel corrispondente mercato, al fine sia di valutare gli effetti delle azioni comunitarie volte a promuovere il trasporto su rotaia, sia di sostenere la preparazione di azioni future.

    3 Commenti della Commissione

    3.1 Commenti generali

    Nella sua sessione del settembre 2001, il Parlamento ha adottato una risoluzione legislativa a favore della proposta di regolamento che comprende cinque emendamenti.

    Dopo la prima lettura del Parlamento Europeo il Consiglio ha approvato all'unanimità una posizione comune.

    Tre dei cinque emendamenti proposti dal Parlamento europeo sono stati inclusi nella posizione comune, interamente, parzialmente o in linea di massima.

    Complessivamente la posizione comune è in linea con la proposta originaria della Commissione giacché il Consiglio ne ha approvato la struttura generale e i provvedimenti principali. I provvedimenti riguardanti la riservatezza circa l'uso e la divulgazione dei dati nella posizione comune sono tuttavia più restrittivi di quelli proposti in origine dalla Commissione, ma in linea con la normativa e la prassi statistica degli Stati membri.

    3.2 Commenti dettagliati

    3.2.1 Emendamenti del Parlamento accettati dalla Commissione e inseriti nella posizione comune

    *L'emendamento 1 modifica il quarto considerando per allinearlo alla versione finale della direttiva 2001/12/CE (la quale non era nota al momento di concludere la proposta sulle statistiche ferroviarie).

    *L'emendamento 2 aggiunge una nuova parte all'articolo 2, ricalcando parte del testo del paragrafo 16 della relazione, il quale fa obbligo operatori di trasmettere dati separati per ogni paese in cui forniscono servizi ferroviari.

    3.2.2 Modifiche del Parlamento accettate dalla Commissione ma non incluse nella Posizione comune

    *L'emendamento 4 introduce nell'allegato G, riguardante i dati sul traffico di rete, una disaggregazione per tipologia di treno passeggeri. La Commissione prende atto del fatto che il regolamento stabilisce una procedura del comitato per adattare l'allegato G qualora si rivelassero necessarie le statistiche sui tipi di treni passeggeri.

    3.2.3 Modifiche del Parlamento non accettate dalla Commissione ma incluse nella Posizione comune

    *L'emendamento 5 sopprime il riferimento dell'allegato I "metropolitane e metropolitane leggere". Come per altre modifiche apportate all'allegato I nel gruppo di lavoro sui trasporti del Consiglio, la Commissione ha dichiarato che non si oppone alla soppressione di detta variabile, giacché su metropolitane e metropolitane leggere non vengono raccolti dati.

    3.2.4 Modifiche del Parlamento non accettate dalla Commissione e non incluse nella Posizione comune

    *L'emendamento 3 aggiunge all'articolo 4 una disposizione relativa alla raccolta di dati sulla spesa in infrastrutture ferroviarie. La Commissione comprende la necessità di rilevare dette statistiche, ma non ritiene questo regolamento il miglior mezzo per farlo. Esiste già il regolamento del Consiglio (CEE) 1108/70 che si occupa di dati sulla spesa in infrastrutture per tutti i mezzi di trasporto e che potrebbe venire aggiornato. I dati sulla spesa in infrastrutture non verrebbero inoltre forniti dagli operatori del settore (che rappresentano la fonte ultima dei dati operativi di cui nella proposta di regolamento), ed il fatto di disporre di un'ulteriore fonte di dati renderebbe molto più complessa l'attuazione del regolamento in maniera efficiente. L'emendamento del Parlamento non comprende infine il nuovo allegato necessario per questi dati. La Commissione perciò concorda con la posizione comune.

    3.3 Nuove disposizione introdotte dal Consiglio

    Le modifiche apportate dal Consiglio riguardano:

    *Soglie di rilevamento (articolo 4, paragrafo 2): la proposta originaria contemplava due soglie: (a) una volta ad escludere dalla relazione tutti gli operatori che sommati rappresentassero meno del 2% del mercato (articolo 2, terzo trattino) e (b) una soglia al di sotto della quale sarebbe stato sufficiente un rapporto semplificato, da stabilirsi a posteriori mediante procedura comitatologica (articolo 4, paragrafo 2). Onde garantire la coerenza del trattamento nei confronti degli operatori di paesi grandi e piccoli si è deciso di sopprimere la soglia (a) (ossia l'abrogazione dell'articolo 2, terzo trattino) e di specificare la soglia (b) esplicitamente in 500 milioni tonnellate-km o 200 milioni passeggeri-km (articolo 4, paragrafo 2), con la possibilità di un successivo adattamento mediante procedura comitatologica. Queste modifiche evidenziano a quali operatori si applichi la relazione semplificata, assicurando così una copertura del mercato più coerente negli Stati membri.

    *Divulgazione di dati riservati (articolo 7, paragrafo 1): la Commissione inizialmente desiderava rendere pubblici tutti i dati riservati, fatto salvo esplicito divieto da parte dell'impresa che li fornisce. Detta divulgazione "automatica" è stata rifiutata in base alla normativa ed alla prassi statistica attuali. Nel nuovo testo i dati riservati non saranno resi noti in via automatica. Gli Stati membri sono però obbligati a richiedere il permesso di pubblicazione di tutti i dati riservati informando Eurostat dell'esito di detta consultazione.

    *Relazione (articolo 9): la relazione dovrà includere un'analisi sull'incidenza della riservatezza circa la qualità delle statistiche sul trasporto ferroviario.

    *Primo termine per la relazione (allegati A-I): esso è stato spostato al 2004 o 2005 per tutte le tabelle tranne che per A1-A3, al fine di permettere agli Stati membri un tempo superiore per dare attuazione al regolamento. La relazione delle tabelle A1-A3 dovrebbe iniziare nel 2003 per assicurare la continuità con i dati ottenuti dalla direttiva 80/1177/CEE, che sarà abrogata a partire dall'1.1.2003.

    *Allegato A: la relazione sul transito di cui alle tabelle A2-A8 non è obbligatoria se i dati non sono disponibili. La tabella A5 diventa facoltativa.

    *Coerenza con la direttiva relativa alla sicurezza ferroviaria (allegati A, B, C, D e H): al fine di fornire i dati per gli indicatori comuni di sicurezza richiesti dalla proposta di direttiva sulla sicurezza ferroviaria (COM(2002) 21 def), sono state aggiunte quattro nuove tabelle relative ai movimenti di treni (tabelle A9, B2, C5 e D2) nonché una categoria supplementare (incendi in materiale rotabile) nella lista delle tipologie di incidenti di cui all'allegato H.

    *Allegato I: sono stati effettuati svariati cambiamenti per venire incontro alle preoccupazioni espresse circa la divulgazione d'informazioni sui singoli operatori. Il nome dell'operatore (I1.3) è divenuto ora una variabile accessoria, e le informazioni circa il livello d'attività di ogni operatore sono facoltative (variabili I1.3.1-4 nella denominazione attuale). Sono state inoltre soppresse le informazioni sull'eventuale attività dell'operatore nel settore metropolitana e metropolitana leggera (variabile I1.2.5), come proposto nel seguente quinto emendamento del Parlamento.

    La Commissione ritiene accettabili tutti gli emendamenti summenzionati in quanto volti ad armonizzare la direttiva sulla raccolta di dati riguardanti la sicurezza ferroviaria, a garantire una copertura realistica dei dati od a rispettare le attuali disposizioni in tema di riservatezza.

    L'acclusa dichiarazione (capitolo 5) della Commissione sull'uso di NUTS2 di cui in allegato F della proposta è riportata nei verbali del Consiglio.

    Il Consiglio condivide la dichiarazione della Commissione.

    3.4 Problemi incontrati

    Visto il regime monopolistico del mercato dei trasporti ferroviari, la Commissione è leggermente delusa dalle disposizioni in tema di riservatezza applicate nella pubblicazione dei dati. Gli emendamenti all'articolo 7, paragrafo 1 e all'allegato I, nonostante il fatto che limitino le possibilità di utilizzo e di divulgazione dei dati statistici, sono in linea con la proposta originaria della Commissione o con la normativa e prassi statistica attuali. Per questo motivo la Commissione accetta la posizione comune.

    4 Conclusioni

    Con la presente la Commissione esprime un'opinione favorevole nei confronti della posizione comune del Consiglio.

    5 Dichiarazione

    "DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE SULL'ALLEGATO F

    La Commissione prenderà in considerazione gli sviluppi metodologici e gli usi pratici dei dati per il riesame dell'analisi regionale da impiegarsi nell'allegato F. All'occorrenza l'allegato F verrà adattato conformemente alla procedura indicata nell'articolo 11, paragrafo 2."

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