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Document 52002SC0124

    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche

    /* SEC/2002/0124 def. - COD 2000/0189 */

    52002SC0124

    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche /* SEC/2002/0124 def. - COD 2000/0189 */


    COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche

    2000/0189 (COD)

    COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche

    1. antefatti

    Il 12 luglio 2000 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche COM(2000)385 - C5-0439/2000 - 2000/0189(COD) perché fosse adottata mediante la procedura di codecisione prevista all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea [1].

    [1] GU C 365 E del 19.12.2000, pag. 223.

    Il Comitato economico e sociale ha formulato il suo parere il 24 gennaio 2001 [2].

    [2] GU C 123 del 25.4.2001, pag. 53.

    Il 13 novembre 2001 il Parlamento europeo ha adottato in prima lettura una risoluzione legislativa che comprende una serie di emendamenti (A5-0374/2001).

    Il Consiglio ha raggiunto un accordo politico su una posizione comune nella riunione del Consiglio Telecomunicazioni del 6 dicembre 2001. Conformemente all'articolo 251 del trattato CE, il 28 gennaio 2002 il Consiglio ha adottato la sua posizione comune in merito alla proposta di direttiva [3].

    [3] Non ancora pubblicata.

    La presente comunicazione illustra, conformemente all'articolo 251, paragrafo 2, secondo trattino del trattato CE, il parere della Commissione in merito alla posizione comune del Consiglio.

    2. Scopo della proposta della Commissione

    La direttiva proposta fa parte di un pacchetto di cinque direttive e una decisione, elaborato allo scopo di riformare l'attuale quadro normativo per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica. Uno dei principali obiettivi di questa riforma globale consiste nell'emanazione di regole neutrali rispetto alla tecnologia. Il quadro normativo deve garantire che i servizi siano disciplinati secondo modalità equivalenti, qualunque siano le tecnologie utilizzate per fornirli.

    In altri termini, i consumatori e gli utenti dovranno godere dello stesso livello di tutela, indipendentemente dalla tecnologia con la quale viene fornito un determinato servizio. Uno degli scopi dichiarati del riesame in corso è mantenere a un livello elevato la protezione dei dati e della vita privata dei cittadini.

    La presente direttiva sostituisce la direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, adeguando e aggiornando le disposizioni vigenti ai nuovi sviluppi che si profilano nei servizi e nelle tecnologie di comunicazione elettronica.

    3. Commenti alla posizione comune del Consiglio e raffronti con il parere del Parlamento europeo in prima lettura

    3.1. Sintesi della posizione della Commissione

    La Commissione si rallegra del fatto che, nella sua posizione comune, il Consiglio abbia accolto la maggior parte degli emendamenti del Parlamento europeo integralmente o in forma modificata. Ne è risultato un testo equilibrato e ben fondato, il quale tiene debito conto del parere del Parlamento europeo e può essere completamente condiviso dalla Commissione.

    3.2. Modifiche introdotte dalla posizione comune del Consiglio rispetto al parere espresso in prima lettura dal Parlamento europeo

    3.2.1 Considerando

    Considerando 11 [ex 10] - (Misure nazionali che limitano i diritti e gli obblighi)

    La Commissione è favorevole all'aggiunta del riferimento alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani (European Convention on Human Rights - ECHR) proposta nell'emendamento 4 del Parlamento europeo e ripresa nella posizione comune. Viene inoltre precisato che tutti i provvedimenti nazionali che limitano i diritti e gli obblighi previsti nella direttiva devono essere necessari nel contesto di una società democratica e proporzionati rispetto allo scopo perseguito.

    Il Parlamento europeo ha inoltre proposto di inserire una frase per indicare che, a norma della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle sentenze della Corte ECHR, qualsiasi forma di sorveglianza elettronica esplorativa o generale su ampia scala è vietata. Il Consiglio non ha accolto la proposta. Effettivamente, non sembra opportuno compiere un'interpretazione della giurisprudenza della Corte ECHR nel quadro della direttiva all'esame e l'aggiunta della frase di cui sopra non renderebbe giustizia alla molteplicità di criteri che la Corte ha sempre applicato. La Commissione accoglie pertanto la redazione proposta nella posizione comune.

    Nuovi considerando: 2, 13-18, 22, 23, 26-28, 31, 32 e 39, aggiunte ai considerando 20 e 33

    Sono stati aggiunti numerosi nuovi considerando, la maggior parte dei quali fondati sugli emendamenti del Parlamento europeo, con l'intento di chiarire il significato e il campo di applicazione dei termini e delle definizioni presenti nella direttiva, di fornire esempi per facilitare la loro applicazione e di spiegare le motivazioni delle disposizioni giuridiche. La Commissione ritiene che i nuovi considerando proposti comportino un notevole miglioramento della sua proposta originaria :

    * L'emendamento 1 del PE propone di inserire un nuovo considerando nel quale si faccia riferimento alla Carta sui diritti fondamentali di Nizza. Il Consiglio ha inserito questa utile precisazione relativa al contesto della direttiva nel considerando 2 con alcune modifiche redazionali di minore portata.

    * Il considerando 13 precisa che, ai sensi della direttiva, anche le carte prepagate devono essere considerate contratti.

    * Il considerando 14 fornisce, a fini di maggiore chiarezza, alcuni esempi di tipi di dati che rientrano nella definizione di dati relativi all'ubicazione.

    * Il considerando 15 spiega che, rispetto alle reti tradizionali di telefonia vocale, nelle attuali reti di comunicazione elettronica, la differenza tra il contenuto di una comunicazione e i dati relativi al traffico per detta comunicazione appare sempre meno chiara. Si tratta di una considerazione importante in vista nell'attuazione della direttiva.

    * Il considerando 16, proposto dal Parlamento europeo come emendamento 2, precisa che le informazioni trasmesse nel quadro di un servizio di radiodiffusione, essendo destinate a un pubblico potenzialmente illimitato, non costituiscono una comunicazione ai sensi della presente direttiva. Comunque, nei casi in cui il singolo destinatario di tali informazioni possa essere identificato, la direttiva garantisce la protezione della sua privacy.

    * Il considerando 17 introduce l'emendamento 8 del Parlamento europeo, nel quale si precisa che anche nel caso in cui l'utente o l'abbonato sia una persona giuridica, si applica la definizione di consenso prevista nella 95/46/CE. Il considerando spiega inoltre che il consenso su Internet può essere dato semplicemente selezionando una casella.

    * Il considerando 18, che riprende l'emendamento 7 del Parlamento europeo, indica, a fini di maggior chiarezza, alcuni esempi di servizi a valore aggiunto.

    * Nel considerando 20 (ex 13) è stato inserito l'emendamento 5 del Parlamento europeo. E' stato aggiunto l'esempio della telefonia mobile analogica oltre alla precisazione secondo cui i fornitori di servizi sono tenuti a prendere, a proprie spese, provvedimenti adeguati per assicurare un normale livello di sicurezza del servizio e non possono esimersi da tale obbligo informando gli utenti e gli abbonati in merito a particolari rischi.

    * Il considerando 22, che recepisce l'emendamento 9 del Parlamento europeo, spiega che la trasmissione di comunicazioni può comportare la memorizzazione tecnica temporanea e che ciò è compatibile con l'articolo 5 della direttiva a condizione che sia mantenuta la riservatezza della comunicazione. Il considerando precisa inoltre che è consentita un'ulteriore memorizzazione delle informazioni ("memoria cache") a condizione che esse non siano ricollegabili a singoli utenti precedenti.

    * Il considerando 23 riprende l'emendamento 10 del PE e sancisce che, nel caso in cui le comunicazioni siano registrate a fini commerciali legittimi e conformemente all'articolo 5 della direttiva, l'utente debba esserne informato. Inoltre, la comunicazione registrata deve essere cancellata non appena si conclude il periodo previsto per realizzare lo scopo originario.

    * Nel considerando 26 il campo di applicazione viene ampliato per includere, oltre al trattamento dei dati relativi al traffico utilizzati dal fornitore di servizi con il consenso dell'utente o dell'abbonato per la commercializzazione dei propri servizi di comunicazione elettroniche, tutti i servizi di comunicazioni elettroniche senza discriminazioni. Tale modifica si fonda sull'emendamento 7 del PE.

    * Il considerando 27 chiarisce che il momento esatto del completamento della trasmissione di una comunicazione dopo il quale i dati relativi al traffico devono essere cancellati può variare a seconda dei diversi servizi.

    * Il considerando 28 precisa inoltre che alcune forme di memorizzazione dei dati relativi al traffico necessarie per fornire un servizio attraverso Internet sono esonerate dall'obbligo di cancellare tali dati.

    * Analogamente, il considerando 29 sottolinea che per individuare errori tecnici può essere necessario in singoli casi procedere all'ulteriore trattamento dei dati relativi al traffico. Inoltre, per individuare frodi nella fatturazione che consistono nell'uso illecito di un servizio senza il corrispettivo pagamento, può rendersi necessario il controllo dei dati sulla fatturazione.

    * Il considerando 30 sottolinea che i sistemi devono essere progettati per limitare al minimo la quantità di dati e che le attività legate alla fornitura di un servizio di comunicazioni elettroniche che si estendono oltre quanto necessario per la fornitura del servizio stesso devono essere basate su dati aggregati o prevedere il consenso della persona interessata.

    * Il considerando 31 riprende l'emendamento 12 del Parlamento europeo che riguarda la questione se il consenso di cui nella direttiva debba essere ottenuto dall'abbonato o dall'utente. Il considerando spiega che ciò dipende dal tipo di servizio nonché dalla possibilità di distinguere l'abbonato dall'utente.

    * Gli emendamenti 14 e 15 del Parlamento europeo sono stati ripresi nel considerando 32, il quale chiarisce alcuni aspetti dell'invio dei dati relativi al traffico o all'ubicazione a terzi qualora ciò risulti necessario per la fornitura di un servizio a valore aggiunto.

    * In calce all'attuale considerando 33 (ex 16) è stato inserito, in forma modificata, l'emendamento 11 del Parlamento europeo. Il PE aveva proposto che gli Stati membri potessero prescrivere la cancellazione di alcune cifre dalle fatture dettagliate al fine di tutelare la vita privata dei singoli chiamanti e chiamati nei confronti dell'abbonato al servizio di comunicazioni elettroniche. Il Consiglio ha preferito precisare che gli Stati membri possono chiedere agli operatori di offrire ai loro clienti la possibilità di cancellare alcune cifre invece di imporla. La Commissione preferisce la posizione del Consiglio.

    * Il considerando 36 è una versione modificata del precedente considerando 23 relativo alle possibilità di limitare il diritto alla vita privata nel caso di chiamate importune o ai fini del buon funzionamento dei servizi di emergenza, ma non presenta cambiamenti di merito.

    * Il considerando 39 introduce l'emendamento 17 del Parlamento europeo e spiega le modalità relative all'obbligo di informare gli abbonati imposto alla parte che raccoglie i dati personali da includere negli elenchi pubblici degli abbonati.

    * Considerando 24 e 25 ("cookies" e altri dispositivi invisibili di identificazione)

    La posizione comune presenta due nuovi considerando che spiegano nel dettaglio come attuare praticamente la nuova disposizione di cui all'articolo 5, paragrafo 3 relativa all'uso di dispositivi invisibili di identificazione (cfr. sotto). I considerando fanno una distinzione utile tra uso legittimo e uso illegittimo. La Commissione può sostenere la posizione adottata dal Consiglio.

    Considerando 40-45 (messaggi di posta elettronica non richiesti)

    Conformemente alla posizione adottata dal Consiglio in materia di messaggi di posta elettronica non richiesti utilizzati a scopo di commercializzazione diretta (cfr. sotto), sei nuovi considerando spiegano perché si fa ricorso a disposizioni giuridiche. La Commissione accoglie favorevolmente tali chiarimenti in quanto sono utili per capire ed attuare la direttiva.

    3.2.2 Articoli

    Articolo 2 - Definizioni

    A seguito della rielaborazione, l'articolo 2, paragrafi b) e d) della posizione comune riprende, a parte alcune lievi modifiche redazionali, gli emendamenti 19 e 21 del Parlamento europeo mentre i nuovi paragrafi f), g) e h) ricalcano l'emendamento 22. La Commissione accoglie queste utili modifiche redazionali.

    Articolo 4 - Sicurezza

    Il testo del paragrafo 2 è stato leggermente modificato per recepire l'emendamento 23 del Parlamento europeo.

    Articolo 5 - Riservatezza delle comunicazioni

    Al paragrafo 1 è stato inserito l'emendamento 24 del Parlamento europeo per precisare che il divieto di memorizzare le comunicazioni non riguarda l'archiviazione tecnica necessaria alla trasmissione delle comunicazioni, ad esempio dei messaggi di posta elettronica, fatto salvo il principio della riservatezza.

    Sulla scorta dell'emendamento 26 del Parlamento europeo è stato aggiunto un nuovo paragrafo 3, il quale propone di richiedere il previo consenso per l'uso di dispositivi invisibili di identificazione, come i "cookies". Il Consiglio ha accettato di inserire una nuova disposizione per trattare il problema ma ha sostituito l'obbligo di ottenere il consenso con l'obbligo di fornire informazioni e il diritto dell'utente di rifiutare tali dispositivi. Il Consiglio sostiene che, dal momento che, in molti casi l'uso di tali dispositivi è inteso a facilitare la fornitura dei servizi attraverso le reti di comunicazioni elettroniche, il previo consenso potrebbe costituire un ostacolo ingiustificato per gli usi in questione. Se gli utenti sono pienamente informati degli obiettivi di tali dispositivi e se hanno il diritto di rifiutarli sui loro apparecchi terminali si raggiunge l'obiettivo della salvaguardia della vita privata degli utenti. Sono stati aggiunti due nuovi considerando 24 e 25, per spiegare nel dettaglio come il provvedimento si applica ai diversi dispositivi e per fare una distinzione tra i dispositivi utilizzati a fini legittimi e quelli, come i cosiddetti software spia o bachi invisibili ("web bugs"), che chiaramente non perseguono alcun fine legittimo. La Commissione può accogliere la soluzione adottata nella posizione comune, ritenendo che costituisca un buon compromesso tra l'emendamento del PE e le preoccupazioni sollevate dagli operatori economici a tal proposito.

    Articolo 6 - Dati relativi al traffico

    Al paragrafo 1 è stato aggiunto un rinvio all'articolo 15, paragrafo 1 per chiarire che le deroghe dall'obbligo di cancellazione dei dati relativi al traffico sono ammesse alle condizioni previste nel detto articolo. La Commissione ritiene che il rinvio sia superfluo in quanto l'articolo 15, paragrafo 1 contiene già un riferimento all'articolo 6 e che esso possa creare confusione in quanto non esistono riferimenti simili negli altri articoli per i quali sono previste deroghe. Tuttavia, in uno spirito di compromesso, la Commissione è disposta ad accettare il rinvio.

    Nei paragrafi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 6 sono state apportate alcune modifiche redazionali alla luce degli emendamenti 28, 29 e 30 del Parlamento europeo. Al paragrafo 3 si precisa che gli utenti o gli abbonati dovrebbero aver la possibilità di ritirare in qualsiasi momento il consenso precedentemente dato per il trattamento dei loro dati relativi al traffico ai fini della fornitura di servizi a valore aggiunto o per motivi di commercializzazione.

    Articolo 8 - Identificazione della linea chiamante e collegata e relative limitazioni

    La posizione comune ha introdotto una lieve modifica al testo dei paragrafi 1-4, sostituendo il tempo passivo utilizzato a proposito dell'obbligo di offrire diverse possibilità per la tutela della vita privata con un tempo attivo al fine di chiarire che spetta agli operatori offrire queste possibilità. La modifica non comporta alcun cambiamento di merito ma serve ad agevolare la comprensione del testo. La Commissione condivide questa proposta di miglioramento.

    Articolo 9- Dati relativi all'ubicazione

    Sulla base dell'emendamento 32 del Parlamento, la posizione comune introduce alcune lievi modifiche testuali al paragrafo 1 oltre al chiarimento secondo cui, proprio come nel caso dei dati relativi al traffico, gli utenti o abbonati devono poter ritirare il loro consenso.

    Articoli 12 e 16, paragrafo 2 - Elenchi degli abbonati e disposizioni transitorie

    Il Consiglio non ha dato seguito all'emendamento 34 del Parlamento europeo relativo agli elenchi il quale ripristina le disposizioni della direttiva vigente 97/46/CE preferendo invece la proposta della Commissione di aggiornare ed adattare le norme vigenti ai nuovi servizi e ai nuovi tipi di elenchi. La posizione comune prende tuttavia in considerazione le preoccupazioni relative agli elenchi tradizionali della telefonia vocale fissa di cui all'articolo 16, paragrafo 1. In questo caso il Consiglio ha accettato una disposizione transitoria per garantire che gli editori di elenchi non siano tenuti a richiedere il consenso di tutti gli abbonati già inclusi negli elenchi tradizionali della telefonia vocale fissa. Questo obbligo riguarda unicamente i servizi di comunicazioni elettroniche diversi dalla telefonia vocale fissa e i nuovi abbonati. La Commissione condivide appieno la posizione comune in materia di elenchi, la quale porterà ad una posizione equilibrata che si applicherà parimenti a tutti i servizi e che terrà conto del diritto dell'utente di tutelare la propria privata dalle estese possibilità di collegamento offerte dagli elenchi elettronici.

    Articolo 13 - Comunicazioni indesiderate

    L'emendamento 35 del Parlamento europeo propone di selezionare unicamente i messaggi SMS includendoli nel paragrafo 1 dell'articolo in questione relativo al previo consenso degli utenti e di lasciare scegliere agli Stati membri la soluzione migliore per le altre forme di posta elettronica. Il Consiglio ha preferito una soluzione armonizzata fondata sul previo consenso per tutte le forme di posta elettronica. La Commissione si rallegra che il Consiglio abbia scelto un approccio uniforme per il mercato interno, ritenendolo la migliore soluzione nel caso della posta elettronica non richiesta utilizzata a fini di commercializzazione diretta.

    Il Consiglio ha invece dato seguito all'emendamento 44 del Parlamento europeo in versione modificata. Con il nuovo paragrafo 2 i dettagli sulle comunicazioni ottenuti dagli attuali utenti che abbiano già acquistato un prodotto o un servizio possono essere utilizzati a fini di commercializzazione diretta purché sia offerta in modo chiaro e distinto la possibilità di revocare il proprio consenso al momento della raccolta dei dati e ad ogni messaggio di commercializzazione. Inoltre, l'uso di dati sulle comunicazioni dovrebbe essere riservato al compilatore iniziale di questi dati. La Commissione può accettare questa disposizione sulla base del testo della posizione comune come soluzione di compromesso.

    Il Consiglio ha inoltre recepito parte dell'emendamento 35 del Parlamento europeo in un nuovo paragrafo 4, il quale vieta la prassi di camuffare o celare l'identità del mittente di un messaggio elettronico inviato a fini di commercializzazione diretta e l'uso di un indirizzo di risposta non valido. La Commissione ritiene che ciò costituisca un miglioramento del testo.

    Infine il Consiglio ha dato seguito all'emendamento 42 del Parlamento europeo inserendo, in un nuovo paragrafo 6 dell'articolo 13, l'obbligo della Commissione di presentare entro tre anni una relazione sulle esperienze raccolte a seguito dell'introduzione delle nuove disposizioni relative alle comunicazioni indesiderate.

    Il Consiglio non ha recepito la proposta del Parlamento europeo di imporre alcune soluzioni tecniche ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica (parte dell'emendamento 35 del PE). Anche la Commissione si è opposta a questa soluzione la quale risulta non neutrale dal punto di vista tecnologico, difficile da attuare in modo uniforme e probabilmente non sufficientemente efficace per risolvere il problema dei messaggi elettronici non richiesti.

    Articolo 14 - Caratteristiche tecniche e normalizzazione

    Conformemente a quanto proposto nell'emendamento 36, la posizione comune ha riformulato il paragrafo 3 dell'articolo 14 a seguito di obiezioni sollevate dal settore industriale interessato. Il Consiglio ha apportato ulteriori modifiche al testo del Parlamento europeo per garantire la compatibilità con la direttiva 1999/5/CE.

    Articolo 15 - Applicazione di alcune disposizioni della direttiva 95/46/CE

    In Consiglio si sono svolti dibattiti lunghi e complessi sulla questione dell'uso dei dati relativi al traffico a fini di perseguimento dei reati. La Commissione ha sostenuto che la presente direttiva fondata sull'articolo 95 del Trattato non può includere disposizioni sostanziali relative alle misure di applicazione della legge né può vietare o approvare misure particolari che gli Stati membri reputino necessario adottare. L'articolo 15, paragrafo 1 della direttiva proposta prevede una base generale mediante la quale gli Stati membri possono adottare misure rispettando i loro obblighi previsti dal diritto comunitario, tra cui quelli sanciti dalla Convenzione europea dei diritti umani.

    Tuttavia, il Consiglio ha deciso di inserire una nuova frase all'articolo 15, paragrafo 1 la quale recita: "A tal fine gli Stati membri possono tra l'altro prevedere che i dati siano conservati per un periodo di tempo limitato per i motivi enunciati nel presente paragrafo, conformemente ai principi generali del diritto comunitario".

    Nella dichiarazione ufficiale a verbale fatta in occasione della riunione del Consiglio dei ministri del 6 dicembre 2001, la Commissione ha affermato che "(..) essa interpreta la seconda frase dell'articolo 15, paragrafo 1 (...) come si trattasse semplicemente di esempi di possibili provvedimenti che gli Stati membri possono adottare nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 1. Dal punto vista giuridico, questa frase non modifica la sostanza della prima frase dell'articolo 15 né vi aggiunge alcun elemento. La frase non esclude le misure che gli Stati membri potrebbero adottare in virtù dei loro obblighi previsti dalla direttiva e in linea generale ai sensi del diritto comunitario, tra cui l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi generali del diritto comunitario quali quelli sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e nella Convenzione europea dei diritti umani."

    Sulla base di questa dichiarazione, e tenendo conto del fatto che il considerando 11 precisa gli obblighi previsti dalla Convenzione europea dei diritti umani che gli Stati membri sono tenuti a rispettare, la Commissione può accettare l'aggiunta della frase all'articolo 15, paragrafo 1.

    4. Conclusione

    La posizione comune, la quale ha recepito numerosi emendamenti del Parlamento europeo, ha introdotto importanti chiarimenti e miglioramenti al testo originario della Commissione. La Commissione può quindi appoggiare il nuovo testo e esorta il Parlamento europeo a fare altrimenti.

    In vista della seconda lettura è importare osservare che la presente proposta di direttiva fa parte di un pacchetto normativo che comprende quattro altre direttive e una decisione. Dal momento che il 13 dicembre 2001 le istituzioni hanno raggiunto un pieno consenso sulle restanti parti del pacchetto, è estremamente importante ottenere un accordo rapido anche sulla presente proposta di direttiva al fine di ridurre i ritardi e di garantire una data uniforme di applicazione per tutti e sei i nuovi provvedimenti giuridici.

    Tabella di corrispondenza

    >SPAZIO PER TABELLA>

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