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Document 52002PC0680

    Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una disciplina per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE)

    /* COM/2002/0680 def. - COD 2001/0245 */

    52002PC0680

    Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una disciplina per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE) /* COM/2002/0680 def. - COD 2001/0245 */


    Proposta modificata di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce una disciplina per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE)

    2001/0245 (COD)

    Proposta modificata di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce una disciplina per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio

    1. CONTESTO

    Trasmissione delle proposte al Consiglio e al Parlamento europeo (COM (2001) 581 def. 2001/0245 (COD)) in conformità dell'articolo 175, paragrafo 1 del trattato

    23 ottobre 2001

    Parere del Comitato delle regioni 14 marzo 2002

    Parere del Comitato economico e sociale 29 maggio 2002

    Parere del Parlamento europeo (prima lettura) 10 ottobre 2002

    2. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

    La proposta istituisce una disciplina per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità, creando per le quote di emissioni un quadro di riferimento comunitario e un mercato unico per tutta l'UE. Tale strumento è pietra angolare della strategia della Commissione per il raggiungimento degli obiettivi di Kyoto in modo economicamente efficiente. Lo scambio di quote ridurrà il costo delle riduzioni di emissioni, garantendo che queste vengano realizzate dove i costi sono minori. Al tempo stesso, lo scambio di quote è efficace dal punto di vista ambientale perché ottiene una riduzione predeterminata delle emissioni per le attività interessate. La presente proposta garantisce il buon funzionamento del mercato interno, evitando inaccettabili distorsioni della concorrenza.

    La Commissione propone che lo scambio di quote di emissioni nell'UE abbia inizio nel 2005 e copra, in una prima fase, le emissioni di CO2 dei grandi impianti industriali e di produzione di energia. I gestori di impianti che rientrano nel campo della direttiva dovranno richiedere all'autorità competente del proprio Stato membro un'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra. Tale procedura sarà strettamente coordinata con quella a norma della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, al fine di snellire l'iter burocratico. Sulla base delle licenze concesse, gli Stati membri assegnano ogni anno quote di emissioni a ciascun impianto, che potranno essere scambiate su base strettamente volontaria. Entro il 31 marzo di ogni anno, il gestore dovrà restituire un numero di quote pari alle emissioni del suo impianto nel precedente anno civile. La direttiva prevede ammende armonizzate a carico dei gestori che non restituiscono un numero sufficiente di quote. Nel periodo 2005-2007 gli Stati membri assegnano le quote gratuitamente, sulla base di un piano nazionale di assegnazione soggetto all'approvazione della Commissione e al rispetto di taluni criteri tesi ad evitare gli aiuti di Stato e le distorsioni della concorrenza. Per il periodo 2008-2012, la Commissione fisserà in una fase successiva un metodo armonizzato di assegnazione.

    3. PARERE DELLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI ADOTTATI DAL PARLAMENTO EUROPEO

    3.1. Emendamenti accolti dalla Commissione

    I seguenti emendamenti, accolti dalla Commissione, sono elencati nell'ordine di inserzione prevista nel testo della proposta originale della Commissione.

    Considerandi: l'emendamento 13 (nuovo considerando 16 quinquies) afferma che la strategia dell'UE sui cambiamenti climatici "deve fondarsi su un equilibrio fra un sistema di scambio delle quote di emissioni ed altri tipi di azione a livello comunitario, nazionale e internazionale". L'emendamento è accolto. La Commissione non ha mai considerato che lo scambio di emissioni debba essere l'unico tipo di azione intrapresa nell'ambito della strategia dell'UE sui cambiamenti climatici o a livello internazionale.

    Ammende: l'emendamento 40 (articolo 16, paragrafo 2) limiterebbe la pubblicazione dei nomi degli inadempienti alle imprese che non hanno ceduto un numero sufficiente di quote a norma della direttiva. L'emendamento è accolto. Pubblicare il nome di chi commette inadempienze minime può essere eccessivo, ma rimane un deterrente utile nel caso di violazione dell'obbligo fondamentale imposto dalla direttiva di cedere un numero di quote equivalente alle emissioni reali.

    L'emendamento 41 (articolo 16, paragrafo 3) sopprime la disposizione secondo cui l'ammenda è pari al doppio del prezzo medio di mercato ove questo risulti superiore a 100 euro. L'emendamento è accolto, in quanto agevola l'applicazione pratica della direttiva ed aumenta la certezza sugli importi delle ammende.

    L'emendamento 42 (articolo 16, paragrafo 4) sopprime la disposizione secondo cui nel periodo 2005-2007 l'ammenda è pari al doppio del prezzo medio di mercato ove questo risulti superiore a 50 euro. L'emendamento è accolto per gli stessi motivi addotti per l'emendamento 41.

    Elementi per il riesame: l'emendamento 56 (articolo 26, paragrafo 2, nuova lettera a) bis) specifica che il riesame deve valutare il rapporto fra il regime di scambio di quote di emissioni dell'UE e lo scambio di emissioni a livello internazionale che avrà inizio nel 2008. L'emendamento è accolto. È ragionevole che questo aspetto sia considerato dal riesame.

    L'emendamento 57 (articolo 26, paragrafo 2, lettera b)) inserisce "un'ulteriore armonizzazione del" metodo di assegnazione, in sostituzione de "il metodo armonizzato...". L'emendamento è accolto. L'obbligo di gratuità dell'assegnazione per il periodo 2005-2007 costituisce già un certo grado di armonizzazione. L'emendamento non pregiudica successive decisioni sul metodo di assegnazione ed è ragionevole impiegare il termine "ulteriore", anche ove ci si limitasse a prorogare il medesimo grado di armonizzazione.

    L'emendamento 58 (articolo 26, paragrafo 2, nuova lettera c) bis) inserisce un ulteriore elemento affinché il riesame comprenda possibili modifiche per adattare il sistema alla luce dell'allargamento dell'UE. L'emendamento è accolto. Sarebbe opportuno considerare quali possano essere gli effetti dell'allargamento sul sistema di scambio, rammentando che numerosi paesi candidati all'adesione potranno essere Stati membri all'epoca dell'avvio del sistema nel 2005.

    3.2. Emendamenti accolti dalla Commissione parzialmente, in via di principio, oppure parzialmente e in via di principio

    Gli emendamenti seguenti, accolti dalla Commissione parzialmente, in via di principio, oppure parzialmente e in via di principio, sono elencati nell'ordine di inserzione prevista nel testo della proposta originale della Commissione.

    Considerandi: l'emendamento 10 (nuovo considerando 16 bis) afferma, nella prima frase, che le politiche e gli interventi devono essere attuati in tutti i settori economici e non solo nei settori dell'industria e dell'energia. La seconda frase impone agli Stati membri di garantire che la scelta delle politiche e degli interventi non provochi distorsioni della concorrenza all'interno di uno stesso settore. La prima frase è accolta, poiché esplicita la convinzione secondo cui altri settori devono contribuire a ridurre le emissioni di gas a effetto serra. La seconda frase è una disposizione attuativa formulata in modo vago e non può essere accolta. Le politiche volte a ridurre le emissioni di gas a effetto serra avranno inevitabilmente un impatto maggiore sui generatori termici a combustibili fossili che su quelli nucleari, pur trattandosi di "imprese di uno [stesso] settore".

    L'emendamento 15 (articolo 1) afferma che la direttiva "contribuisce a realizzare" gli impegni dell'Unione europea e dei suoi Stati membri a norma del Protocollo di Kyoto, pregiudicando il meno possibile lo sviluppo economico e l'occupazione. L'emendamento è accolto in via di principio e parzialmente. Si tratta di un testo esplicativo più che oggettivo e andrebbe quindi inserito alla fine del considerando 5 già esistente (che fa riferimento agli obiettivi del Protocollo di Kyoto). Occorre sostituire "Unione europea" con "Comunità europea" e "pregiudicando il meno possibile" con "riducendo al minimo le conseguenze negative per".

    Trasparenza: l'emendamento 35 (articolo 12, nuovo paragrafo 4 ter) dispone che il sistema "per la cessione, la restituzione e la soppressione delle quote di emissione deve garantire in ogni momento la trasparenza della detenzione delle quote di emissione nonché delle transazioni realizzate tra le imprese all'interno e all'esterno degli Stati membri". L'emendamento è accolto in via di principio. L'accesso all'informazione è garantito dall'articolo 17, in connessione con i registri da istituire a norma dell'articolo 19. Tali registri "consentono di assicurare la riservatezza, ove necessario" per tutelare informazioni commerciali sensibili, pur garantendo che le informazioni registrate siano accessibili a tutti. La formulazione appropriata si otterrebbe aggiungendo alla seconda frase dell'articolo 19, paragrafo 2, dopo le parole "Il registro", la frase: "è accessibile a tutti e...".

    Notifiche dei gestori: l'emendamento 39 (articolo 14, paragrafo 3) sostituisce la parola "alla" con la frase "tre mesi dopo la", per chiarire il fatto che le emissioni rilasciate durante un anno civile non possono essere notificate esattamente alla fine dell'anno (alle ore 00h00 del 1° gennaio). L'emendamento è accolto parzialmente. È lecito sostituire "alla" con "dopo la", ma non occorre specificare "tre mesi", perché entro il 31 marzo le notificazioni devono essere verificate per provvedere alla restituzione delle quote (cfr. l'articolo 12, paragrafo 3).

    Relazione degli Stati membri: l'emendamento 43 (articolo 16, nuovo paragrafo 4 bis) dispone che gli Stati membri elaborino una relazione sulle modalità di imposizione fiscale applicate alle ammende e all'acquisto di quote supplementari. L'emendamento è accolto in via di principio e parzialmente. Sarebbe più appropriato inserire tale disposizione nell'articolo 21 sulle relazioni degli Stati membri. Tutti gli aspetti dell'imposizione fiscale (fra cui guadagni e perdite in conto capitale sulle quote acquistate e vendute) potrebbero rivestire un interesse. È accettabile inserire, alla fine della seconda frase dell'articolo 21, paragrafo 1: "e del trattamento fiscale a cui sono soggette le quote".

    Trasparenza: l'emendamento 46 (articolo 17) fa riferimento alla futura direttiva sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale ed è accolto in via di principio. Dopo il riferimento alla "direttiva 90/313/CEE", sarebbe appropriato inserire la frase aggiuntiva "od altra legislazione equivalente allorché entrerà in vigore".

    Collegamenti con sistemi di scambio di quote di emissioni in paesi terzi: gli emendamenti 51 e 103 (articolo 24, paragrafo 1) stipulano che accordi sulla base del Protocollo di Kyoto possono essere conclusi unicamente con paesi che abbiano ratificato tale protocollo. Occorre altresì concludere accordi con i paesi candidati nella misura in cui ciò non avviene nell'ambito dei negoziati di adesione. Questi emendamenti sono accolti in via di principio e parzialmente. La formulazione "sulla base degli accordi nell'ambito del protocollo di Kyoto" non può essere accolta. Un sistema di scambio che prenda per base un'entità della CE necessariamente dovrà appoggiarsi su basi diverse rispetto ad un sistema di scambio, sotto l'egida del Protocollo, fra Parti del medesimo, ma sarà sempre compatibile con il sistema di scambio del Protocollo di Kyoto. Sarebbe accettabile sostituire "paesi terzi" con "Parti elencate nell'allegato B del Protocollo di Kyoto che abbiano ratificato tale protocollo". La parte dell'emendamento relativa ad accordi con paesi candidati non è accolta. Sarebbe inopportuno decidere ora dell'"obbligo" di istituire collegamenti prima dell'istituzione di qualsiasi sistema di scambio e senza un'analisi della credibilità ambientale dei medesimi. Inoltre, non tutti i paesi candidati sono elencati nell'allegato B del Protocollo di Kyoto.

    Riesame: L'emendamento 55 (articolo 26, paragrafo 2, frase introduttiva) dispone che il riesame debba tenere conto dell'esperienza acquisita nel triennio avente inizio nel 2005. La Commissione "redige" un rapporto corredato delle opportune proposte. L'emendamento è accolto parzialmente. L'unica parola accettabile è "redige": è lecito stipulare che la Commissione rediga un rapporto, purché essa conservi il diritto di iniziativa di presentare proposte opportune. Il riferimento a "opportune proposte" si ritrova anche alla fine del paragrafo.

    Trasparenza: L'emendamento 73 (allegato III, nuovo punto 8) bis) dispone che i piani nazionali di assegnazione elenchino gli impianti coperti dalla direttiva "nonché le loro autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra" [nel senso di disporre la pubblicazione del tetto massimo fissato per ciascun impianto]. L'emendamento è accolto in via di principio e parzialmente. Esso contribuisce a migliorare la trasparenza: poiché gli Stati membri devono disporre delle informazioni suddette per assegnare le quote ai gestori dei singoli impianti, l'obbligo di inserirle nel piano nazionale di assegnazione non rappresenta un onere eccessivo. L'interpretazione del significato si deve al fatto che le "autorizzazioni di emissione" conterranno le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2 (fra cui, ad esempio, disposizioni di controllo, specificandone la metodologia e la frequenza per i singoli impianti). Riveste maggiore interesse per i terzi la pubblicazione delle assegnazioni quantitative ai gestori di singoli impianti. Occorrerebbe sostituire "delle loro autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra" con la frase "delle quantità di quote assegnate a ciascuno di essi".

    L'emendamento 74 (allegato IV, Controllo delle emissioni di altri gas a effetto serra) dispone che metodi standard di controllo delle emissioni di gas ad effetto serra diversi dal CO2 "sono messi a punto in collaborazione con gli interessati" e decisi secondo la procedura di comitato. L'emendamento è accolto parzialmente. Il testo proposto "sono messi a punto in collaborazione con gli interessati" è accettabile, tuttavia occorre mantenere la parola "utilizzati", presente nel testo originale ma eliminata dall'emendamento, inserendo dopo di essa una virgola. La frase "decisi conformemente alla procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2" non è accolta perché non occorre ripetere nell'allegato la base per l'adozione delle linee guida, già enunciata all'articolo 14, paragrafo 1.

    3.3. Emendamenti respinti dalla Commissione

    I seguenti emendamenti sono elencati nell'ordine di inserzione prevista nel testo della proposta originale della Commissione.

    L'emendamento 1 (nuovo considerando 5 bis) ribadisce il sostegno espresso dal Parlamento europeo al Protocollo di Kyoto e all'accordo di ripartizione degli oneri. L'emendamento non è accolto, perché è inopportuno fare qui riferimento al parere del Parlamento emesso il 6 febbraio 2002 relativo ad una proposta distinta (decisione del Consiglio 2002/358/CE riguardante l'approvazione del Protocollo di Kyoto).

    L'emendamento 2 (nuovo considerando 5 ter) recita che gli Stati membri devono ottemperare agli obblighi di riduzione nazionali "avvalendosi dei mezzi che reputano adeguati a tale scopo". L'emendamento non è accolto. Gli Stati membri non possono agire in completa autonomia se ciò comporta la violazione di disposizioni del diritto comunitario.

    L'emendamento 3 (nuovo considerando 6 bis) sostiene un approccio a livello di Unione europea anziché di singoli Stati membri, adducendo l'esistenza di un mercato interno. L'emendamento non è accolto. È benvenuto il sostegno all'esigenza di adottare un approccio integrato nel contesto del mercato interno, ma tale approccio UE non esonera gli Stati membri dall'intervenire a livello nazionale per ridurre le emissioni di gas a effetto serra. Tale intenzione è già espressa nei considerandi 7 e 14.

    L'emendamento 91 (considerando 7) rammenta che "le quote di emissioni devono essere assegnate conformemente alle migliori tecniche disponibili". L'emendamento non è accolto. Lo scambio di quote di emissioni è uno strumento che non richiede standard tecnologici, bensì lascia i gestori liberi di decidere quali tecnologie usare.

    L'emendamento 6 (nuovo considerando 11 bis) impone agli Stati membri che i piani nazionali di assegnazione tengano conto "di meccanismi indiretti per la riduzione di CO2, come ad esempio la cogenerazione elettrica e termica". L'emendamento non è accolto. Spetta agli Stati membri decidere quali quantità assegnare, anche riguardo alla cogenerazione. La formulazione operativa è inopportuna in un considerando. La direttiva non deve cercare di scegliere fra tecnologie in gara fra loro, bensì tende a creare un incentivo all'uso di tecnologie energetiche più efficienti, imponendo un prezzo alle emissioni.

    L'emendamento 8 (nuovo considerando 15 bis) afferma che la Comunità continuerà i negoziati con i suoi principali partner commerciali per realizzare un regime internazionale per lo scambio di quote di emissioni. Nel frattempo, la Comunità deve dare l'esempio. L'emendamento non è accolto. Le motivazioni di questa direttiva non sono la sede opportuna per fare dichiarazioni sul futuro comportamento della Comunità europea nel contesto dei negoziati internazionali sui cambiamenti climatici.

    L'emendamento 9 (considerando 16) afferma che lo scambio di emissioni deve essere una componente "flessibile e complementare" di un pacchetto di interventi destinati ad affrontare i cambiamenti climatici ottenendo riduzioni in tutti i settori economici. Occorre fissare obiettivi comparabili e sviluppare strumenti a favore di altri settori, quali trasporti, agricoltura, piccole e medie imprese e famiglie. Da ultimo, l'emendamento sostiene che lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra e la tassazione dell'energia devono essere strumenti complementari. L'emendamento non è accolto. La Commissione respinge un approccio volontario allo scambio di emissioni (favorito dall'inserimento dell'aggettivo "flessibile"), che ne ridurrebbe sostanzialmente l'efficienza economica, porrebbe un rischio maggiore di distorsione del mercato interno, sarebbe meno ricco di insegnamenti e non garantirebbe la nostra preparazione per lo scambio di quote di emissioni nel periodo 2008-2012 a norma degli obblighi assunti nell'ambito del Protocollo di Kyoto. È eccessivo insistere sulla definizione di obiettivi e sullo sviluppo di altri strumenti per settori esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva. Il considerando 16 esistente contiene già un riferimento all'interazione con la tassazione.

    L'emendamento 11 (nuovo considerando 16 ter) recita che lo scambio di quote di emissione "non deve sostituire le vigenti imposte sull'energia e sulle emissioni di CO2". L'emendamento non è accolto. Si tratta di una disposizione operativa, inopportuna in un considerando. Il collegamento con le imposte sull'energia è già fatto nel considerando 16. In alcuni casi, potrebbe essere opportuno sostituire oneri sulle emissioni di CO2, per cui sarebbe inoportuno proibirlo qui.

    L'emendamento 12 (nuovo considerando 16 quater) specifica che la direttiva si applica esclusivamente all'impiego di gas florurati nel quadro delle attività industriali di cui all'allegato I, mentre l'impiego e il contenimento dei gas florurati nei prodotti destinati al consumo dovrebbero essere disciplinati da una legislazione distinta. L'emendamento non è accolto. La Commissione proporrà l'inclusione dei gas florurati solo dopo aver accertato che possano essere adeguatamente controllati e notificati e allorché la direttiva IPPC (96/61/CE) sarà stata pienamente recepita per gli impianti esistenti per quanto riguarda i gas a effetto serra diversi dal CO2 (ottobre 2007).

    L'emendamento 14 (nuovo considerando 17 bis) sostiene che la possibilità di collegare i sistemi ad altre Parti del Protocollo di Kyoto incentiverà gli USA a ritornare al tavolo delle trattative. L'emendamento non è accolto. Sebbene la Commissione condivida il desiderio che gli Stati Uniti cambino avviso sul rifiuto del Protocollo di Kyoto, non c'è alcun bisogno di citare specifici paesi terzi in una direttiva rivolta agli Stati membri.

    L'emendamento 16 (articolo 2, paragrafo 1) prevede l'estensione ad altri settori, purché non sia in contrasto con gli articoli 87 e 88 del trattato. Per il periodo 2005-2007, i settori ulteriormente inclusi sono notificati alla Commissione entro il 31 marzo 2004; per i periodi successivi le notificazioni avvengono 18 mesi prima dell'inizio del periodo. La Commissione può respingere tali proposte in caso di violazione degli articoli 87 e 88 (contenenti disposizioni sugli aiuti di Stato). L'emendamento non è accolto. La decisione volontaria ed unilaterale di aggregare attività aggiuntive potrebbe causare distorsioni della concorrenza e minare l'integrità ambientale del sistema di scambio di quote di emissioni (a seconda della capacità di controllare le emissioni provenienti da fonti diverse). Occorre rispettare tutte le disposizioni del Trattato e non solo quelle relative agli aiuti di Stato. L'emendamento è collegato all'estensione, proposta dal Parlamento, a tutti i sei gas coperti dal Protocollo di Kyoto (emendamento 17).

    L'emendamento 17 (nuovo articolo 2 bis) estende la portata dello scambio di emissioni a tutti i gas a effetto serra coperti dal Protocollo di Kyoto, a condizione che la qualità dei dati relativi ad un anno specifico di riferimento sia "soddisfacente" e la Commissione elabori, in collaborazione con tutte le parti interessate, "metodi standard di misurazione, controllo e calcolo", da adottare in conformità della procedura di comitato. L'emendamento non è accolto. Non è opportuno prevedere di ampliare la portata della direttiva in via di principio e successivamente subordinarne l'applicazione pratica alla conclusione di un iter di durata indeterminata e ad una decisione di comitato. Ciò equivarrebbe ad emanare norme giuridiche in modo approssimativo, senza dare certezze ai soggetti economici (un impianto con emissioni di N2O non saprebbe se o quando verrebbe ad essere coperto dalla direttiva).

    L'emendamento 97 (articolo 4, nuovo paragrafo 1 bis) prevede disposizioni speciali per la cogenerazione di energia elettrica e termica e per l'uso di residui di carburanti, sulla base di linee guida elaborate dalla Commissione. L'emendamento non è accolto. Spetta agli Stati membri decidere le quantità da assegnare rispetto sia a specifiche tecnologie che ai residui di carburanti. Come si è detto per l'emendamento 6, lo scambio di emissioni quale strumento di mercato non deve cercare di scegliere fra tecnologie in gara fra loro, bensì creare un incentivo all'uso di tecnologie energetiche più efficienti, imponendo un prezzo alle emissioni. Per quanto riguarda i residui di carburanti, l'assegnazione di ulteriori quote potrebbe incentivare l'incenerimento dei rifiuti a scapito del riuso e del riciclaggio.

    L'emendamento 19 (articolo 5, lettera c)) inserisce "e il volume" agli elementi da includere nella domanda di autorizzazione ad emettere gas a effetto serra. L'emendamento non è accolto. Nonostante l'utilità di tale informazione, il richiederla presupporrebbe il monitoraggio della quantità di emissioni di un impianto prima della sua inclusione nel campo di applicazione della direttiva. Tali esigenze di monitoraggio sarebbero dunque implicitamente obbligatorie già prima che l'autorizzazione le imponga esplicitamente.

    L'emendamento 20 (articolo 5, nuova lettera d) bis) obbligherebbe il gestore a fornire il tipo e l'entità delle emissioni prevedibili di un impianto. L'emendamento non è accolto. La "entità delle prevedibili emissioni" è la previsione delle quantità future di emissioni soggette agli obblighi inerenti al sistema di scambio di quote di emissioni. Concretamente, in un sistema di scambio di emissioni, un singolo impianto potrebbe aumentare o diminuire le emissioni future reali, con il solo obbligo da parte del gestore di essere in possesso di una quantità corrispondente di quote per il periodo considerato.

    L'emendamento 21 (articolo 6, paragrafo 1, primo comma) inserisce la frase: "Fatti salvi gli altri requisiti stabiliti dalla legislazione nazionale o comunitaria" all'inizio dell'articolo su condizioni e contenuto dell'autorizzazione. L'emendamento non è accolto. A norma del trattato, le direttive comunitarie prevalgono sulle leggi nazionali. La direttiva non può quindi contenere una menzione siffatta.

    L'emendamento 22 (articolo 7) dispone che l'aggiornamento di un'autorizzazione in caso di modifiche all'impianto avvenga "previa consultazione del gestore" e prevede un termine di un mese per la notificazione all'autorità competente da parte del nuovo gestore. L'emendamento non è accolto. Le disposizioni in merito rispecchiano quelle della direttiva IPPC esistente, mantenendo un approccio coerente al rilascio delle autorizzazioni a norma di entrambi gli strumenti. L'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni, quale autorità normativa, deve essere l'arbitro ultimo degli elementi dell'autorizzazione che richiedano un eventuale aggiornamento. Il nome e l'indirizzo del nuovo gestore, soppressi dall'emendamento, sono elementi che è necessario aggiornare.

    L'emendamento 23 (articolo 9, paragrafo 1, primo comma) sostituisce la frase "su criteri obiettivi e trasparenti, compresi i criteri" con "sui criteri obiettivi e trasparenti", rendendo tassativo l'elenco di criteri per i piani di assegnazione di cui all'allegato III. L'emendamento non è accolto. Gli Stati membri devono godere di un certo grado di flessibilità nel fissare obiettivi per le loro entità, per rispecchiare la diversità delle circostanze nazionali.

    L'emendamento 24 (articolo 9, nuovo paragrafo 1 bis) stipula che le quote totali che ogni Stato membro può assegnare alle entità sul suo territorio non superino x% del livello di emissioni che gli corrispondono (emissioni consentite a norma del Protocollo di Kyoto), dove x% corrisponde alla percentuale di emissioni totali prodotte nel 1990 dagli impianti coperti dalla direttiva. L'emendamento non è accolto, perché introduce un'ulteriore complicazione oltre alle salvaguardie già proposte nella direttiva e risulta quindi superfluo. Inoltre, l'effetto complessivo è tale che il "tetto" così proposto limiterebbe alcuni Stati membri più di altri, rischiando distorsioni della concorrenza.

    L'emendamento 25 (articolo 9, nuovo paragrafo 1 ter) dispone che gli impianti costruiti dopo il 1990 ottengano quote di emissioni pari ai livelli ottenibili con l'uso delle migliori tecnologie disponibili nell'anno di costruzione; la Commissione dovrà pubblicare ulteriori linee guida in materia entro il 2004. L'emendamento non è accolto. Gli Stati membri devono essere liberi di premiare nel modo che ritengono appropriato le azioni intraprese in fasi precoci. Inoltre, l'emendamento introdurrebbe una differenza di trattamento fra gli impianti già esistenti nel 1990 e quelli completati successivamente.

    L'emendamento 26 (articolo 9, nuovo paragrafo 2 bis) dispone che il comitato metta "a confronto i piani nazionali di assegnazione", onde individuare distorsioni della concorrenza, e ne riferisca alla Commissione. L'emendamento non è accolto. L'obbligo di paragonare fra loro tutti i piani nazionali costringerebbe gli Stati membri a muoversi alla velocità del più lento. Alcuni Stati membri potrebbero essere interessati a notificare i propri piani in anticipo rispetto alla scadenza, per poter decidere in merito più rapidamente e dare maggiori certezze ai settori economici interessati. Inoltre, un solo Stato membro che non presentasse per tempo il proprio piano nazionale di assegnazione potrebbe impedire agli altri Stati di iniziare gli scambi.

    L'emendamento 27 (articolo 9, paragrafo 3) stipula che nel valutare i piani nazionali di assegnazione, la Commissione "tenga conto della compatibilità con altre discipline di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra già esistenti negli Stati membri". L'emendamento non è accolto. Alcune discipline nazionali di scambio sono incompatibili con la presente proposta e non possono essere collegate senza adottare provvedimenti speciali. Gli Stati membri dovranno adempiere a tutte le disposizioni della direttiva nella forma in cui sarà adottata, comprese eventuali disposizioni di transizione da negoziare.

    L'emendamento 102 (articolo 10) introduce l'asta per il 15% delle quote nei primi due periodi, disponendo il riciclaggio degli introiti. L'emendamento non è accolto. La Commissione si oppone a qualsiasi vendita all'asta nel primo periodo e desidera prendere in considerazione le esperienze acquisite prima di decidere sul metodo di assegnazione per il secondo periodo.

    L'emendamento 29 (articolo 11, paragrafo 1) apporta una modifica temporale relativa al "tetto x%" (emendamento 24) per il periodo 2005-2007. Le decisioni sulle assegnazioni vanno assunte almeno sei mesi (anziché tre) prima dell'inizio del periodo suddetto. L'emendamento non è accolto. Riguardo al "tetto x%", cfr. le osservazioni sull'emendamento 24. Sarebbe positivo decidere sulle assegnazioni sei mesi prima dell'inizio degli scambi nel 2005, ma tenendo conto del calendario per il recepimento negli ordinamenti nazionali (31.12.2003), la presentazione dei piani nazionali di assegnazione alla Commissione (31.3.2004) e la decisione della Commissione (30.6.2004) sarebbe impossibile dare un preavviso di sei mesi pieni prima dell'1.1.2005. La proposta della Commissione prevede che gli Stati membri adottino la decisione "almeno tre mesi" prima dell'inizio del primo periodo, consentendo decisioni prima di quella data ove gli Stati membri desiderino notificare i loro piani nazionali di assegnazione prima della scadenza prevista.

    L'emendamento 76 (articolo 11, nuovo paragrafo 1 bis) contiene disposizioni specifiche per i nuovi operatori entranti al mercato, che "ricevono le loro quote come tutti gli altri operatori". L'insieme delle quote "viene adeguato" in modo da non superare il "tetto x%" di cui all'emendamento 24. L'emendamento non è accolto. Gli Stati membri devono essere liberi di decidere se assegnare gratuitamente le quote dei nuovi entranti, oppure se questi debbano procurarsele sul mercato a pagamento. L'essenziale, dal punto di vista della Comunità, è che sia garantito l'accesso alle quote e l'articolo 11 già contiene una formulazione in tal senso. Inoltre, l'idea di "adeguamento", che potrebbe comportare il ritiro di quote già assegnate ai gestori, toglierebbe quella certezza che è così importante per gli operatori economici. I gestori potrebbero prevedere di usare tutte le quote in loro possesso ai fini dell'adempimento e la perdita di alcune di esse potrebbe quindi compromettere tale obiettivo.

    L'emendamento 31 (articolo 11, paragrafo 2) apporta una modifica temporale relativa al "tetto x%" di cui all'emendamento 24, per quanto riguarda i periodi successivi al 2008. L'emendamento non è accolto per gli stessi motivi addotti per l'emendamento 24.

    L'emendamento 32 (articolo 11, nuovo paragrafo 4 bis) stipula che in seguito all'adesione di nuovi Stati membri, il totale delle quote assegnate venga ridotto, previo esame della Commissione, "in modo da garantire che non si giunga a un'eccessiva offerta di quote". L'emendamento non è accolto. L'ingresso nel sistema di nuovi Stati membri porterà un aumento delle fonti di emissione e di conseguenza un aumento delle emissioni stesse. In tali circostanze, anziché ridurre il numero di quote assegnate, occorrerà aumentarle. Ridurre le assegnazioni già effettive creerebbe la stessa incertezza già evocata per l'emendamento 76, aumentando altresì il rischio di inadempienza. Per evitare assegnazioni chiaramente eccessive, i piani nazionali di assegnazione di tutti gli Stati membri che partecipano al sistema, compresi i nuovi Stati membri, saranno analizzati ed eventualmente respinti dalla Commissione, a norma delle disposizioni del trattato e dei criteri di cui all'allegato III.

    L'emendamento 33 (articolo 12, paragrafo 1) dispone che le quote assegnate ad impianti in uno Stato membro appartenenti allo stesso gestore possano essere cedute senza restrizioni "all'interno dell'impresa". L'emendamento non è accolto. Non è chiaro quali siano le restrizioni a cui si fa riferimento. La formulazione attuale consente già il trasferimento di quote fra impianti di un solo gestore entro uno stesso Stato membro e infatti le quote sono inizialmente assegnate ai gestori piuttosto che agli impianti. Inoltre, la direttiva non impone restrizioni al trasferimento di quote tra un gestore e gestori associati entro un medesimo Stato membro. L'uso del termine "impresa" non è coerente con l'uso di "gestore" adottato nell'atto, ma "imprese" possono essere "gestori" ai sensi della direttiva.

    L'emendamento 34 (articolo 12, nuovo paragrafo 4 bis) impone agli Stati membri di sopprimere le quote di impianti che vengono chiusi o la cui capacità viene ridotta, oppure "che continuano a funzionare in condizioni identiche o peggiori in paesi terzi". L'emendamento non è accolto. Sopprimere quote in caso di tagli di capacità o di chiusure genererebbe pastoie burocratiche e potrebbe pregiudicare l'obiettivo di ridurre le emissioni di gas a effetto serra (p. es. se un gestore mantenesse la capacità pur di non perdere le quote).

    L'emendamento 36 (articolo 12, nuovo paragrafo 4 quater) dispone la cumulabilità obbligatoria delle quote fra periodi successivi. L'emendamento non è accolto. Quanto in esso auspicato è già previsto dall'articolo 13, ad eccezione del cumulo fra il periodo 2005-2007 e il periodo 2008-2012, ove la proposta consente agli Stati membri di tenere conto delle loro diverse circostanze. La possibilità di beneficiare, nel periodo che inizia nel 2008, di quote cumulate in precedenza potrebbe rendere più difficile per alcuni Stati membri il raggiungimento degli impegni assunti a norma del Protocollo di Kyoto, motivo per cui gli Stati membri devono poter decidere se consentire o meno tale pratica.

    L'emendamento 37 (articolo 12, nuovo paragrafo 4 quinquies) prevede il cumulo e il prestito di quote entro i periodi di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2. L'emendamento non è accolto. Quanto in esso auspicato è già previsto dall'articolo 13, eccetto per il caso di quote non ancora assegnate. Ogni anno viene assegnata "una percentuale" di quote, che possono essere cumulate e prestate dal gestore unicamente nel periodo successivo alla loro assegnazione. Tuttavia, le quantità da assegnare sono decise all'inizio del periodo per tutta la durata dello stesso, per dare ai gestori la certezza sulle quantità che saranno loro assegnate.

    L'emendamento 38 (nuovo articolo 12 bis) imporrebbe, in caso di cessazione dell'attività di un impianto, di non rilasciare ulteriori quote per tale impianto, salvo se il gestore può dimostrare che la chiusura è collegata ad un corrispondente nuovo investimento nella Comunità. L'emendamento non è accolto. Si tratta di una disposizione troppo complicata da applicare. La Commissione ritiene che, dato il valore previsto delle quote, sarà assai improbabile che avvengano delocalizzazioni fuori dell'UE in conseguenza della direttiva.

    L'emendamento 80 (articolo 16, nuovo paragrafo 4 ter) recita che gli Stati membri utilizzano i proventi delle ammende per l'acquisto di quote. L'emendamento non è accolto. Non esiste alcuna base nel trattato che consenta di determinare l'uso di tali proventi da parte degli Stati membri.

    L'emendamento 45 (articolo 16, nuovo paragrafo 4 quater) dispone che gli Stati membri armonizzino il trattamento fiscale degli scambi di quote di emissioni e delle ammende associate "ricorrendo al metodo del coordinamento aperto". L'emendamento non è accolto. Trattandosi di un provvedimento fiscale, la direttiva non può obbligare gli Stati membri in tal senso.

    L'emendamento 47 (articolo 18, titolo) aggiunge al titolo le parole "e accesso alla giustizia". L'emendamento non è accolto. Non occorre modificare la proposta. Il controllo giudiziario è garantito per tutta la legislazione in tutti gli Stati membri, a norma dell'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti umani. Non occorre aggiungere ulteriori disposizioni in ogni atto legislativo comunitario.

    L'emendamento 48 (articolo 18, nuovo paragrafo 1 bis) dispone che gli Stati membri garantiscano la possibilità del controllo giudiziario. L'emendamento non è accolto per i motivi già addotti per l'emendamento 47.

    L'emendamento 49 (articolo 22) sopprime la possibilità di modificare l'allegato III (Criteri per i piani nazionali di assegnazione) attraverso la procedura di comitato. L'emendamento non è accolto. Potrebbe rendersi necessario modificare i criteri alla luce delle esperienze acquisite e la procedura di comitato è l'unica possibilità di apportare modifiche prima dell'elaborazione dei piani nazionali di assegnazione entro il 2006.

    L'emendamento 50 (nuovo articolo 23 bis) concede agli Stati membri la facoltà di chiedere l'esclusione fino al 2007 di determinati impianti, qualora siano soggetti a misure nazionali equivalenti, controllino le emissioni e siano soggetti a sanzioni equivalenti. Spetterebbe alla Commissione approvare tali esclusioni temporanee. L'emendamento non è accolto. La Commissione vuole una disciplina obbligatoria entro il 2005. Un approccio volontario allo scambio di quote di emissioni, seppure provvisoriamente, ridurrebbe sostanzialmente l'efficacia economica dello strumento e porrebbe un rischio maggiore di distorsione del mercato interno. Un approccio siffatto sarebbe assai meno significativo in termini di "apprendimento basato sull'esperienza" e non garantirebbe una buona preparazione per lo scambio di quote di emissioni nel periodo 2008-2012 di applicazione degli impegni assunti con il Protocollo.

    L'emendamento 52 (articolo 24, paragrafo 2, nuovo comma 1 bis) sancisce che ogni accordo di riconoscimento reciproco adottato a norma dell'articolo 24 deve limitarsi "allo scambio di quote" di emissione, escludendo il ricorso a bacini di assorbimento del carbonio. L'emendamento non è accolto. La Commissione non auspica che la presente proposta contenga un collegamento diretto ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto e presenterà una proposta a sé stante nel 2003.

    L'emendamento 53 (nuovo articolo 24 bis) stipula che i crediti derivati da progetti di attuazione congiunti e dal meccanismo per lo sviluppo pulito non possono essere usati prima del 2008. Dopo quella data, si potranno usare esclusivamente crediti non connessi ai bacini di assorbimento e all'energia nucleare. L'emendamento non è accolto. La Commissione non desidera che questa proposta contenga un collegamento diretto ai meccanismi proposti del Protocollo di Kyoto e presenterà una proposta a sé stante nel 2003. Sarebbe inopportuno, in questa fase, dare un giudizio previo al contenuto della proposta della Commissione, che il Parlamento avrà l'opportunità di emendare in tempo debito. Tuttavia, la Commissione terrà conto del parere del Parlamento qui espresso in sede di elaborazione della proposta.

    L'emendamento 54 (articolo 26, paragrafo 1) recita che la Commissione "presenta" (anziché "può presentare") entro il 30 giugno 2006 (anziché entro il 31 dicembre 2004) una proposta di modifica dell'allegato I per includere altri "settori ed attività" (ma non altri gas). L'emendamento non è accolto, in quanto replicherebbe la disposizione esistente (articolo 26, paragrafo 2) secondo cui la Commissione effettua un riesame, redige una relazione e presenta proposte appropriate entro il 30 giugno 2006.

    L'emendamento 59 (articolo 26, paragrafo 2, nuova lettera e) bis) recita che il riesame deve comprendere quali aspetti dei sistemi applicati negli Stati membri fino al 2005 debbano essere incorporati nel sistema comunitario di scambio a partire dal 2008. L'emendamento non è accolto. L'esame di quali elementi dei sistemi nazionali esistenti vadano integrati nel sistema comunitario deve essere fatta oggi e non rimandata al 2006 nell'ambito del riesame alla luce dell'esperienza acquisita.

    L'emendamento 61 (allegato I, tabella, colonna 2 (gas a effetto serra)) è conseguenza dell'emendamento 17 e sopprimerebbe la colonna dell'allegato I che specifica il biossido di carbonio quale unico gas interessato dai provvedimenti. L'emendamento non è accolto. Per motivi pratici, la Commissione preferisce iniziare esclusivamente con il CO2, onde garantire un avvio più gestibile dello scambio di emissioni, concentrandosi sul principale gas a effetto serra, facile da controllare in modo adeguato. Ciò non esclude un'eventuale estensione ad altri gas, via via che migliorano le capacità di controllo. In tal caso, saranno presentate proposte distinte. Inoltre, è anche preferibile utilizzare pienamente la direttiva IPPC per gli altri gas a effetto serra (non CO2), fino alla scadenza del suo termine di piena attuazione per gli impianti esistenti (ottobre 2007).

    L'emendamento 62 (allegato I, tabella, voce "produzione e trasformazione dei metalli ferrosi") aggiunge le attività di lavorazione dell'alluminio che producano più di 50000 tonnellate annue di equivalente biossido di carbonio. L'emendamento non è accolto. L'inclusione di tali attività avrebbe senso solo se si estendesse il campo di applicazione ad altri gas a effetto serra, oltre al CO2. Come già esposto nelle considerazioni sull'emendamento 17, la Commissione intende iniziare lo scambio di emissioni esclusivamente con il CO2, onde ridurre le complessità nella fase iniziale. Tuttavia, è intenzione della Commissione estendere il sistema di scambio delle emissioni ad ulteriori attività e a tutti i sei gas a effetto serra coperti dal Protocollo di Kyoto, non appena riterrà che esistano buone capacità di controllo e una volta adempiuti gli obblighi derivanti dalla direttiva IPPC relativamente agli altri gas a effetto serra. Un emendamento siffatto sarebbe conseguenza di una nuova proposta, da adottare con la procedura di codecisione. L'esistenza di un limite di 50000 tonnellate di equivalente biossido di carbonio pone difficoltà pratiche. I dati sulle emissioni non sono raccolti in modo sistematico in tutta l'UE, rendendo di difficile applicazione un limite siffatto. In via di principio, tutti gli impianti dovrebbero controllare le proprie emissioni per sapere se superano o meno il limite. Le emissioni variano da un anno all'altro per una serie di fattori: un'impresa potrebbe superare il limite in un anno e registrare valori al di sotto del limite negli anni successivi. Le modalità di gestione di tali limiti sarebbero un'ulteriore fonte di complicazioni.

    L'emendamento 63 (allegato I, tabella, nuova voce 3 bis) aggiunge l'industria chimica per gli impianti che superino il limite di 50000 tonnellate annue di equivalente biossido di carbonio. L'emendamento non è accolto per i motivi già addotti per l'emendamento 62.

    L'emendamento 64 (allegato II) inserisce nell'allegato i fattori dei potenziali di riscaldamento globale di ciascun gas. L'emendamento non è accolto. Tali fattori troverebbero migliore collocazione nelle linee guida per il controllo da elaborare successivamente a norma dell'articolo 14, paragrafo 1. I fattori sono soggetti a revisione periodica da parte del gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (organo delle Nazioni Unite). A tutt'oggi non sono stati definiti fattori per gli idrofluorocarburi (HFC).

    L'emendamento 65 (allegato III, punto 1) sopprime il punto 1 in conseguenza del "tetto x%". L'emendamento non è accolto. Il punto 1 contiene elementi fondamentali che non possono essere omessi. Se le assegnazioni non corrispondessero agli obiettivi dell'accordo di ripartizione degli oneri, sarà poco probabile che gli Stati membri li raggiungano.

    L'emendamento 66 (allegato III, punto 2) sopprime il punto 2 in conseguenza del "tetto x%". L'emendamento non è accolto. Le assegnazioni devono essere coerenti con i progressi compiuti per il rispetto degli impegni vincolanti assunti dalla Comunità a norma del Protocollo di Kyoto.

    L'emendamento 78 (allegato III, punto 3) inserisce i concetti di migliori tecniche disponibili e di analisi comparativa fra i criteri per i piani di assegnazione. L'emendamento non è accolto. Gli Stati membri non devono essere obbligati a servirsi di questi metodi. Lo scambio di emissioni è uno strumento che non necessita di standard tecnologici e consente ai gestori di scegliere quali tecnologie usare.

    L'emendamento 79 (allegato III, nuovo punto 3 bis) introduce l'idea secondo cui le definizioni di riferimento devono derivare dall'analisi sulle migliori tecniche disponibili. L'emendamento non è accolto per i motivi già addotti per l'emendamento 78, di cui è conseguenza.

    L'emendamento 68 (allegato III, nuovo punto 3 ter) stipula che l'inclusione pratica di altri gas a effetto serra oltre al CO2 sia subordinata all'elaborazione definitiva di metodi standard o riconosciuti di rilevazione che forniscano la stessa affidabilità di misurazione dei metodi utilizzati per determinare le emissioni di CO2 collegate all'energia. L'emendamento non è accolto. Includere tali emissioni nel campo di applicazione della direttiva, rendendone l'effettiva inclusione subordinata all'adozione di linee guida per il controllo mediante la procedura di comitato, rappresenta una modalità inappropriata di estendere il campo d'applicazione della presente direttiva riducendo, di conseguenza, il campo di applicazione della direttiva IPPC. Permarrebbe un grado di incertezza sui tempi dell'estensione agli altri gas. È preferibile decidere di estendere il campo di applicazione per codecisione una volta elaborati standard di rilevamento sufficienti.

    L'emendamento 69 (allegato III, punto 4) inserisce un testo esplicativo sul cumulo dei benefici finanziari, disponendo che gli Stati membri "evitino" di sovraccaricare i loro comparti economici con strumenti multipli relativi ai cambiamenti climatici. L'emendamento non è accolto perché è contrario al principio di sussidiarietà. Gli Stati membri devono poter amministrare i loro gestori mediante strumenti multipli. In effetti, è probabile che numerosi Stati membri debbano fare ricorso a strumenti multipli negli stessi settori per riuscire a raggiungere gli obiettivi decisi a Kyoto.

    L'emendamento 70 (allegato III, punto 5) specifica che si tratta di un piano "di assegnazione" e dispone che le assegnazioni non possono eccedere la quantità probabile necessaria ad un dato impianto, a meno che ciò non avvenga in riconoscimento di azioni già attuate. L'emendamento non è accolto. La Commissione non può accettare limitazioni nella valutazione di quanto possa o meno costituire un aiuto di Stato incompatibile. Gli Stati membri devono poter premiare azioni intraprese in fase precoce nel modo che ritengono opportuno e nei limiti delle specifiche circostanze, ma sempre in osservanza delle disposizioni del trattato.

    L'emendamento 104 (allegato III, punto 6) sancisce che il trattamento riservato ai nuovi entranti non deve provocare distorsioni alla concorrenza [con i gestori già presenti]. I piani di assegnazione devono contenere informazioni sulle modalità a cui saranno soggetti i nuovi impianti. L'emendamento non è accolto. La Commissione ritiene che gli Stati membri debbano poter scegliere il metodo di assegnazione delle quote ai nuovi entranti, purché garantiscano a questi ultimi un accesso adeguato alle quote.

    L'emendamento 96 (allegato III, punto 7) obbliga gli Stati membri a ricompensare le azioni intraprese in fasi precoci tra il 1990 e il 2004. L'emendamento non è accolto. La Commissione ritiene che spetti agli Stati membri decidere, alla luce delle circostanze nazionali, le modalità e la portata delle misure relative alle azioni intraprese in fasi precoci.

    3.4. Proposta modificata

    In virtù dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE, la Commissione modifica la sua proposta come indicato nei paragrafi precedenti.

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