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Document 52002PC0657

    Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo

    /* COM/2002/0657 def. - ACC 2002/0271 */

    GU C 45E del 25.2.2003, p. 342–360 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52002PC0657

    Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo /* COM/2002/0657 def. - ACC 2002/0271 */

    Gazzetta ufficiale n. 045 E del 25/02/2003 pag. 0342 - 0360


    Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo

    (presentata dalla Commissione)

    RELAZIONE

    Il 30 marzo 1999 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati per stabilire ulteriori concessioni reciproche per i prodotti agricoli nel quadro degli accordi europei tra la Comunità europea e i paesi associati dell'Europa centrale ed orientale.

    Il fondamento giuridico dei negoziati con la Repubblica ceca, avviati nel contesto generale della procedura di adesione, è l'articolo 21, paragrafo 5, dell'accordo europeo. A norma di tale disposizione, la Comunità e la Repubblica ceca esaminano, in sede di consiglio di associazione, prodotto per prodotto e in modo ordinato e reciproco, le possibilità di riconoscersi a vicenda ulteriori concessioni, tenendo conto del volume dei loro scambi di prodotti agricoli, della loro appartenenza a settori particolarmente sensibili, delle regole della politica agricola comune della Comunità e del ruolo dell'agricoltura nell'economia della Repubblica ceca.

    A norma delle direttive del Consiglio, i negoziati dovrebbero garantire il raggiungimento di un equo equilibrio, in termini di esportazioni e importazioni, tra gli interessi della Comunità europea e dei suoi Stati membri e gli interessi dei paesi associati. Su questa base le due parti hanno avviato due cicli di negoziati, che si sono conclusi rispettivamente il 4 maggio 2000 e il 6 giugno 2002.

    I risultati dei negoziati tra la Commissione e la Repubblica ceca su ulteriori concessioni nel settore agricolo implicano l'immediata, reciproca e piena liberalizzazione degli scambi di alcuni prodotti agricoli. È stato inoltre raggiunto un accordo sull'apertura di nuovi contingenti tariffari in alcuni settori e sull'aumento di alcuni contingenti già in vigore.

    Il presente protocollo riguardante nuove concessioni reciproche nel settore agricolo forma parte di un nuovo protocollo aggiuntivo all'accordo europeo che definisce tutte (vale a dire precedenti e nuove) le concessioni commerciali nel settore agricolo tra la Comunità e la Repubblica ceca.

    Entrambe le parti hanno applicato i risultati del primo ciclo di negoziati su base autonoma e transitoria dal 1° luglio 2000. Per quanto concerne la Comunità, le nuove concessioni sono state messe in esecuzione con il regolamento (CE) n. 2433/2000 del Consiglio [1] del 17 ottobre 2000. Il presente protocollo sostituisce le misure autonome e transitorie il giorno della sua entrata in vigore.

    [1] GU L 280 del 4.11.2000, pag. 2.

    2002/0271(ACC)

    Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

    vista la proposta della Commissione [2],

    [2] GU C ..., ..., pag. ...

    considerando quanto segue:

    (1) L'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra [3], prevede concessioni commerciali reciproche per taluni prodotti agricoli.

    [3] GU L 360 del 31.12.1994, pag. 2.

    (2) A norma dell'articolo 21, paragrafo 5, dell'accordo europeo, la Comunità e la Repubblica ceca esaminano, prodotto per prodotto e in modo ordinato e reciproco, le possibilità di riconoscersi a vicenda ulteriori concessioni.

    (3) I primi miglioramenti del regime preferenziale previsto dall'accordo europeo con la Repubblica ceca sono stati apportati con il protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo per tener conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea e dei risultati dei negoziati agricoli dell'Uruguay Round, compresi i miglioramenti del regime preferenziale esistente, approvato dalla decisione 98/707/CE [4].

    [4] GU L 341 del 16.12.1998, pag. 2.

    (4) Miglioramenti del regime preferenziale sono stati inoltre decisi in esito ai negoziati volti a liberalizzare gli scambi agricoli conclusi nel 2000. Per quanto concerne la Comunità, tali miglioramenti sono entrati in applicazione il 1° luglio 2000 con il regolamento (CE) n. 2433/2000 [5], che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Repubblica ceca. Questo secondo adeguamento del regime preferenziale non è stato ancora integrato nell'accordo europeo in forma di protocollo aggiuntivo.

    [5] GU L 280 del 4.11.2000, pag. 2.

    (5) I negoziati in vista di ulteriori miglioramenti del regime preferenziale dell'accordo europeo con la Repubblica ceca si sono conclusi il 3 maggio 2000 e il 6 giugno 2002.

    (6) Per consolidare tutte le concessioni sugli scambi agricoli tra le due parti, che comprendono i risultati dei negoziati conclusi nel 2000 e nel 2002, occorre approvare il nuovo protocollo aggiuntivo all'accordo europeo che adegua gli aspetti commerciali dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra (in prosieguo denominato "il protocollo").

    (7) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario [6], ha codificato le norme di gestione dei contingenti tariffari da utilizzare secondo l'ordine cronologico delle date di dichiarazione in dogana. Alcuni contingenti tariffari previsti dalla presente decisione devono quindi essere gestiti secondo tali norme.

    [6] GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2002 (GU L 68 del 12.3.2002, pag. 11).

    (8) Le ulteriori misure necessarie per l'attuazione della presente decisione devono essere adottate secondo la procedura del comitato di gestione prevista dalla decisione 1999/468/CE, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [7].

    [7] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

    (9) In seguito ai suddetti negoziati, il regolamento (CE) n. 2433/2000 del Consiglio è divenuto privo di oggetto e deve quindi essere abrogato,

    DECIDE:

    Articolo 1

    È approvato a nome della Comunità il protocollo allegato che adegua gli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo.

    Articolo 2

    Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare il protocollo, al fine di impegnare la Comunità, e a procedere alla notifica di cui all'articolo 3 del protocollo.

    Articolo 3

    1. All'entrata in vigore della presente decisione, il regime previsto dagli allegati del protocollo accluso alla presente decisione sostituisce il regime previsto negli allegati XI e XII, di cui all'articolo 21, paragrafi 2 e 4, quali successivamente modificati, dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra.

    2. La Commissione adotta le modalità di applicazione del protocollo conformemente alla procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

    Articolo 4

    1. La Commissione può modificare, conformemente alla procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, i numeri d'ordine attribuiti ai contingenti tariffari nell'allegato della presente decisione. I contingenti tariffari recanti un numero d'ordine superiore a 09.5100 sono gestiti dalla Commissione in conformità degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

    2. I quantitativi di prodotti soggetti a contingenti tariffari e immessi in libera circolazione a decorrere dal 1° luglio 2002 nell'ambito delle concessioni previste dall'allegato A(b) del regolamento (CE) n. 2433/2000 sono detratti integralmente dai quantitativi previsti nell'allegato A(b) del protocollo accluso, eccetto i quantitativi per i quali le licenze d'importazione sono state emesse anteriormente al 1° luglio 2002.

    Articolo 5

    La possibilità di beneficiare del contingente tariffario comunitario di vino di cui all'allegato della presente decisione e all'allegato C del protocollo è subordinata alla presentazione di un documento V I 1 o di un estratto V I 2 conformemente a quanto stabilito nel regolamento (CE) n. 883/2001.

    Articolo 6

    1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per i cereali istituito dall'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 [8] ovvero, laddove necessario, dal comitato istituito in virtù delle pertinenti disposizioni degli altri regolamenti che istituiscono organizzazioni comuni di mercato dei prodotti agricoli.

    [8] GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

    2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

    Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

    Articolo 7

    Il regolamento (CE) n. 2433/2000 è abrogato con effetto a decorrere dall'entrata in vigore del protocollo.

    Fatto a Bruxelles, il

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    ALLEGATO Numeri d'ordine dei contingenti tariffari comunitari relativi a prodotti originari della Repubblica ceca (di cui all'articolo 4)

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

    PROTOCOLLO

    di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo

    LA COMUNITÀ EUROPEA, in seguito denominata la «Comunità»,

    da una parte, e

    LA REPUBBLICA CECA

    dall'altra,

    considerando quanto segue:

    (1) L'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra (in prosieguo denominato "l'accordo europeo"), è stato firmato a Lussemburgo il 4 ottobre 1993 ed è entrato in vigore il 1° febbraio 1995 [9].

    [9] GU L 360 del 31.12.1994, pag. 2.

    (2) A norma dell'articolo 21, paragrafo 5, dell'accordo europeo, la Comunità e la Repubblica ceca esaminano in sede di Consiglio di associazione, prodotto per prodotto e in modo ordinato e reciproco, le possibilità di riconoscersi a vicenda ulteriori concessioni nel settore agricolo. Su tale base le parti hanno svolto e concluso negoziati.

    (3) Il regime preferenziale nel settore agricolo dell'accordo europeo è stato migliorato per la prima volta dal protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo [10] per tener conto dell'ultimo allargamento della Comunità e dei risultati dell'Uruguay Round del GATT.

    [10] GU L 341 del 16.12.1998, pag. 3.

    (4) Altri due cicli di negoziati intesi a migliorare le concessioni commerciali nel settore agricolo si sono conclusi rispettivamente il 4 maggio 2000 e il 6 giugno 2002.

    (5) Da un lato, il Consiglio ha deciso, con il regolamento (CE) n. 2433/2000 [11], di applicare provvisoriamente, a partire dal 1° luglio 2000, le concessioni comunitarie risultanti dal ciclo di negoziati del 2000 e, dall'altro, il governo della Repubblica ceca ha adottato disposizioni legislative per l'applicazione, a partire dalla stessa data del 1° luglio 2000, delle equivalenti concessioni ceche.

    [11] GU L 280 del 4.11.2000, pag. 1.

    (6) Le concessioni sopra indicate saranno completate e sostituite dalle concessioni previste dal presente protocollo alla data dell'entrata in vigore di quest'ultimo,

    HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

    Articolo 1

    Il regime applicabile all'importazione nella Comunità di determinati prodotti agricoli originari della Repubblica ceca definito negli allegati A(a) e A(b) e il regime applicabile all'importazione nella Repubblica ceca di determinati prodotti agricoli originari della Comunità definito negli allegati B(a) e B(b) del presente protocollo, sostituiscono quello stabilito negli allegati XI e XII di cui all'articolo 21, paragrafi 2 e 4, quali successivamente modificati, dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra. L'accordo tra la Comunità e la Repubblica ceca relativo a concessioni commerciali preferenziali reciproche per taluni vini che figura nell'allegato C costituisce parte integrante del presente protocollo.

    Articolo 2

    Gli allegati del presente protocollo ne costituiscono parte integrante. Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo europeo.

    Articolo 3

    Il presente protocollo è approvato dalla Comunità e dalla Repubblica ceca secondo le rispettive procedure. Le parti contraenti adottano le misure necessarie per attuare il presente protocollo.

    Le parti contraenti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure di cui al primo comma del presente articolo.

    Articolo 4

    Fatto salvo l'espletamento delle procedure di cui all'articolo 3, il presente protocollo entra in vigore il 1° gennaio 2003. Qualora le procedure non fossero ultimate in tempo, esso entrerà in vigore il primo giorno del primo mese successivo a quello in cui le parti contraenti avranno notificato l'espletamento delle procedure.

    Articolo 5

    Il presente protocollo è redatto in due esemplari in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e ceca, ciascun testo facente ugualmente fede.

    Fatto a Bruxelles, il

    Per la Comunità europea Per la Repubblica ceca

    ALLEGATO A(a)

    I dazi doganali all'importazione di seguito elencati applicabili nella Comunità ai prodotti originari della Repubblica ceca sono aboliti

    >SPAZIO PER TABELLA>

    (1) Quali definiti dal regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione, del 6 agosto 2001, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 279 del 23.10.2001, pag. 1).

    ALLEGATO A(a) I dazi doganali all'importazione di seguito elencati applicabili nella Comunità ai prodotti originari della Repubblica ceca sono aboliti

    Codice NC (1)

    2009 90 59

    2009 90 73

    2009 90 79

    2009 90 95

    2009 90 96

    2009 90 97

    2009 90 98

    2302 50 00

    2306 90 19

    2308 00 90

    (1) Quali definiti dal regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione, del 6 agosto 2001, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 279 del 23.10.2001, pag. 1).

    ALLEGATO A(b) Le importazioni nella Comunità dei seguenti prodotti originari della Repubblica ceca sono soggette alle concessioni sotto indicate

    (NPF = dazio della nazione più favorita)

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

    (1) Quali definiti dal regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione, del 6 agosto 2001, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 279 del 23.10.2001, pag. 1).

    (2) Indipendentemente dalle regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove vengono indicati ex codici NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.

    (3) Quando esiste un dazio minimo NPF, il dazio minimo applicabile è uguale al dazio minimo NPF moltiplicato per la percentuale indicata in questa colonna.

    (4) Applicabile unicamente con effetti dalla data di entrata in vigore del presente protocollo.

    (5) Il contingente relativo a questo prodotto è aperto per: Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania e Slovacchia. Qualora appaia probabile che le importazioni totali di bovini nella Comunità possano superare, per una data campagna, i 500 000 capi, la Comunità può prendere le misure di gestione necessarie per proteggere il mercato, indipendentemente da qualsiasi altro diritto concesso nell'ambito dell'accordo.

    (6) Il contingente relativo a questo prodotto è aperto per: Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania e Slovacchia.

    (7) La Comunità può tener conto, nell'ambito della propria legislazione e se del caso, del fabbisogno del mercato e della necessità di mantenere una situazione di equilibrio.

    (8) Regime dei prezzi minimi all'importazione figurante nell'allegato al presente allegato.

    (9) Si applica solo alla parte ad valorem del dazio.

    (10) Questa concessione si applica soltanto ai prodotti che non fruiscono di alcun tipo di sovvenzione all'esportazione.

    (11) I quantitativi di prodotti soggetti al contingente tariffario in vigore e immessi in libera circolazione a decorrere dal 1° luglio 2002 prima dell'entrata in vigore del presente protocollo, sono detratti integralmente dal quantitativo indicato nella quarta colonna e sottoposti al dazio applicabile al momento dell'importazione.

    (12) In equivalente tuorli liquidi: 1 kg di tuorli essiccati = 2,12 kg di uova liquide.

    (13) In equivalente uova liquide: 1 kg di uova essiccate = 3,9 kg di uova liquide.

    (14) Esclusi i filetti «mignons» presentati da soli.

    ALLEGATO all'allegato A(b) Regime dei prezzi minimi applicabili all'importazione di alcuni frutti in bacche destinati alla trasformazione

    1. I prezzi minimi all'importazione per i seguenti prodotti destinati alla trasformazione, originari della Repubblica ceca, vengono stabiliti nel modo seguente:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    2. I prezzi minimi all'importazione fissati all'articolo 1 vengono rispettati per ogni spedizione. Qualora il valore che figura su una dichiarazione doganale sia inferiore al prezzo minimo all'importazione, viene applicato un dazio compensatore pari alla differenza tra il prezzo minimo all'importazione e il valore che figura sulla dichiarazione in dogana.

    3. Qualora l'evoluzione dei prezzi all'importazione di un determinato prodotto contemplato dal presente allegato indichi che i prezzi potrebbero scendere al di sotto dei prezzi minimi all'importazione in un futuro immediato, la Commissione europea ne informa le autorità della Repubblica ceca per consentire loro di rimediare alla situazione.

    4. Su richiesta della Comunità o della Repubblica ceca, il comitato di associazione esamina il funzionamento del sistema o prevede la revisione del livello dei prezzi minimi all'importazione. Esso adotta, all'occorrenza, le decisioni opportune.

    5. Per favorire e promuovere lo sviluppo degli scambi, e nell'interesse reciproco di tutte le parti interessate, viene organizzata una consultazione tre mesi prima di ciascuna campagna di commercializzazione nella Comunità europea. Alla riunione partecipano la Commissione europea e le organizzazioni di produttori europei dei prodotti in questione, da un lato, e le autorità, le organizzazioni di produttori e di esportatori di tutti i paesi esportatori associati, dall'altro.

    Durante le consultazioni vengono discusse la situazione del mercato per quanto riguarda i frutti in bacche (compresi, in particolare, le previsioni in materia di produzione, la situazione delle scorte, l'evoluzione dei prezzi e un eventuale sviluppo del mercato), nonché le possibilità di adeguare l'offerta alla domanda.

    ALLEGATO B(a) I dazi doganali all'importazione di seguito elencati applicabili nella Repubblica ceca ai prodotti originari della Comunità sono aboliti

    >SPAZIO PER TABELLA>

    (1) Quale definito nel decreto governativo della Repubblica ceca n. 480/2001 relativo alla tariffa doganale della Repubblica ceca.

    ALLEGATO B(a) I dazi doganali all'importazione di seguito elencati applicabili nella Repubblica ceca ai prodotti originari della Comunità sono aboliti

    Codice della tariffa doganale ceca (1)

    2009 90 95

    2009 90 96

    2009 90 97

    2009 90 98

    (1) Quale definito nel decreto governativo della Repubblica ceca n. 480/2001 relativo alla tariffa doganale della Repubblica ceca.

    ALLEGATO B(b) Le importazioni nella Repubblica ceca dei seguenti prodotti originari della Comunità sono soggette alle concessioni sotto indicate

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

    (1) Quale definito nel decreto governativo della Repubblica ceca n. 480/2001 relativo alla tariffa doganale della Repubblica ceca.

    (2) La designazione dei prodotti è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove vengono indicati gli ex codici NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente designazione.

    (3) Applicabile unicamente con effetti dalla data di entrata in vigore del presente protocollo..

    (4) Questa concessione si applica soltanto ai prodotti che non fruiscono di alcun tipo di sovvenzione all'esportazione e che sono accompagnati da un certificato attestante che non è stata pagata alcuna restituzione all'esportazione.

    (5) I quantitativi di prodotti soggetti al contingente tariffario in vigore e immessi in libera circolazione a decorrere dal 1° luglio 2002 prima dell'entrata in vigore del presente protocollo, sono detratti integralmente dal quantitativo indicato nella quarta colonna e sottoposti al dazio applicabile al momento dell'importazione.

    ALLEGATO C ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA REPUBBLICA CECA RELATIVO A CONCESSIONI COMMERCIALI PREFERENZIALI RECIPROCHE PER TALUNI VINI

    1. Le importazioni nella Comunità dei prodotti di seguito elencati, originari della Repubblica ceca, sono soggette alle concessioni in appresso indicate

    >SPAZIO PER TABELLA>

    2. La Comunità concede un dazio preferenziale nullo entro i limiti dei contingenti tariffari di cui al punto 1, a condizione che la Repubblica ceca non conceda alcun sussidio per l'esportazione di tali quantitativi.

    3. Le importazioni nella Repubblica ceca dei prodotti di seguito elencati, originari della Comunità, sono soggette alle concessioni in appresso indicate:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    4. La Repubblica ceca concede un dazio preferenziale nullo entro i limiti dei contingenti tariffari di cui al punto 3, a condizione che la Comunità non conceda alcun sussidio per l'esportazione di tali quantitativi.

    5. Il presente accordo riguarda il vino

    a) ottenuto da uve fresche raccolte e prodotte esclusivamente sul territorio della parte contraente in questione, e

    b) i) originario dell'Unione europea, prodotto conformemente alle norme relative alle pratiche e ai trattamenti enologici previste nel titolo V del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [12];

    [12] GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000 (GU L 311 del 23.12.2000, pag. 2).

    ii) originario della Repubblica ceca, prodotto conformemente alle norme relative alle pratiche e ai trattamenti enologici previste dalla legislazione ceca. Tali norme enologiche devono essere conformi alla legislazione comunitaria.

    6. Le importazioni di vino nell'ambito delle concessioni previste dal presente accordo sono soggette alla presentazione di un certificato, emesso da un organismo ufficiale reciprocamente riconosciuto e che figuri sugli elenchi redatti congiuntamente, il quale attesti che il vino in questione è conforme al punto 5, lettera b).

    7. Le parti contraenti esaminano le possibilità di accordarsi a vicenda ulteriori concessioni, tenendo conto dello sviluppo degli scambi reciproci di vino.

    8. Le parti contraenti provvedono affinché i benefici reciprocamente accordati non siano messi in discussione da altre misure.

    9. A richiesta di ognuna delle parti contraenti, si svolgono consultazioni sugli eventuali problemi relativi alle modalità di funzionamento del presente accordo.

    10. Il presente accordo si applica ai territori cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni previste da detto trattato, e al territorio della Repubblica ceca.

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