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Document 52002PC0604

Parere della Commissione ai sensi dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE, sugli emendamenti del Parlamento Europeo alla posizione comune del Consiglio concernente la proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modifica della direttiva 98/70/CE che modifica la proposta della Commissione ai sensi dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE

/* COM/2002/0604 def. - COD 2001/0107 */

52002PC0604

Parere della Commissione ai sensi dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE, sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio concernente la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modifica della direttiva 98/70/CE che modifica la proposta della Commissione ai sensi dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE /* COM/2002/0604 def. - COD 2001/0107 */


PARERE DELLA COMMISSIONE ai sensi dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE, sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio concernente la proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO concernente la qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modifica della direttiva 98/70/CE CHE MODIFICA LA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE ai sensi dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE

2001/0107 (COD)

PARERE DELLA COMMISSIONE ai sensi dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE, sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio concernente la proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO concernente la qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modifica della direttiva 98/70/CE

1. Antecedenti

La proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modifica della direttiva 98/70/CE (COM (2001) 241 definitivo 2001/0107 COD) è stata adottata dalla Commissione l'11 maggio 2001 ed è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale C 213E del 31 luglio 2001.

Il Comitato economico e sociale ha espresso il proprio parere in data 18 ottobre 2001.

Il Comitato delle regioni non ha espresso alcun parere.

Il Parlamento europeo ha espresso il proprio parere in prima lettura il 29 novembre 2001.

Il Consiglio è pervenuto ad un accordo politico il 13 dicembre 2001 ed ha formalmente adottato una posizione comune il 15 aprile 2002.

Il Parlamento europeo ha espresso il proprio parere in seconda lettura il 26 settembre 2002.

Il presente parere illustra la posizione della Commissione in merito agli emendamenti del Parlamento europeo ai sensi dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE.

2. Finalità della proposta della Commissione

La proposta faceva obbligo agli Stati membri di commercializzare benzina e combustibile diesel con un tenore massimo di zolfo di 10 ppm (mg/kg) su una base geografica adeguata, al più tardi dal 1° gennaio 2005. La proposta stabiliva inoltre che per tutta la benzina e il combustibile diesel venduto nella Comunità a partire dal 1° gennaio 2011 venisse fissato un tenore massimo di zolfo di 10 mg/kg e che la data relativa al combustibile diesel fosse eventualmente confermata in occasione di una revisione da completare entro il 31 dicembre 2006. Nella sua posizione comune, il Consiglio ha portato il termine per la commercializzazione della benzina e del combustibile diesel al 1° gennaio 2009 e la data prevista per la revisione che dovrebbe confermare il termine per il combustibile diesel al 31 dicembre 2005.

3. Parere della Commissione sugli emendamenti del Parlamento europeo

3.1. Sintesi della posizione della Commissione

Il Parlamento europeo ha adottato 7 dei 13 emendamenti presentati durante la sessione plenaria del 26 settembre 2002. La Commissione può accogliere due di questi integralmente (emendamenti 4 e 7) e uno in linea di principio (emendamento 12). I restanti 4 emendamenti (emendamenti 1, 3, 10 e 13) non possono essere accolti.

3.2. Emendamenti adottati dal Parlamento europeo in seconda lettura

3.2.1. Emendamenti accolti dalla Commissione

La Commissione accoglie gli emendamenti 4 e 7, a norma dei quali la Commissione, rispettivamente nel caso della benzina e del combustibile diesel, stabilisce criteri per la disponibilità geografica dei carburanti a tenore di zolfo di 10 mg/kg durante il periodo introduttivo, conformemente a una procedura di comitato.

3.2.2. Emendamenti accolti dalla Commissione in linea di principio

La Commissione accoglie l'emendamento 12 in linea di principio per quanto riguarda la necessità di tenere conto, nel prossimo riesame della direttiva, delle implicazioni legate alla miscelazione dei biocombustibili, come ad esempio l'impatto di tale procedimento sulla volatilità della benzina. In tale contesto, e in seguito ai risultati del riesame della direttiva, la Commissione può chiedere se necessario la modifica delle relative norme CEN. La Commissione, tuttavia, non può modificare essa stessa le norme in questione.

3.2.3. Emendamenti respinti dalla Commissione

Gli emendamenti 3, 10 e 13 si riferiscono all'opinione del Parlamento europeo secondo cui il tenore di zolfo del combustibile diesel destinato a macchine mobili non stradali (trattori, scavatrici ecc.) dovrebbe essere allineato su quello del combustibile utilizzato per le macchine mobili stradali. In particolare, l'emendamento 10 stabilisce che dal 1° gennaio 2005 il tenore massimo di zolfo del combustibile diesel destinato a macchine mobili non stradali non dovrà superare i 350 mg/kg e dovrà essere pari a quello fissato per il combustibile diesel per impiego su strada a partire dal 1° gennaio 2009.

La Commissione non concorda con la posizione del Parlamento europeo, in quanto i lavori relativi alla prossima serie di norme in materia di emissioni per i motori ad accensione per compressione utilizzati nelle applicazioni non stradali non sono ancora terminati né è stata identificata la qualità di carburante richiesta da tali norme. Di conseguenza, finché non sarà chiaro il calendario per l'applicazione al mercato della prossima serie di norme in materia di emissioni, sarebbe prematuro imporre in tale settore l'impiego di combustibili con un tenore di zolfo inferiore. La Commissione respinge pertanto gli emendamenti 3, 10 e 13.

L'emendamento 1 prevede un'aggiunta testuale al considerando 8, proponendo di appoggiare l'introduzione di incentivi fiscali sia per i carburanti convenzionali più puliti che per i carburanti alternativi. La Commissione non ritiene che si tratti di una scelta opportuna nel contesto della presente direttiva, in quanto essa non contiene significative disposizioni in materia di incentivi fiscali consequenziali a tale considerando. Pertanto la Commissione respinge l'emendamento.

4. Conclusioni

Ai sensi dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE, la Commissione modifica la sua proposta in base a quanto precede.

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