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Document 52002PC0581

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità delle acque di balneazione

/* COM/2002/0581 def. - COD 2002/0254 */

GU C 45E del 25.2.2003, p. 127–149 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52002PC0581

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità delle acque di balneazione /* COM/2002/0581 def. - COD 2002/0254 */

Gazzetta ufficiale n. 045 E del 25/02/2003 pag. 0127 - 0149


Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alla qualità delle acque di balneazione

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Introduzione

La tutela delle acque di balneazione è stato uno dei primi elementi della politica europea in materia di acque e uno di quelli che ha dato i migliori risultati. Con la direttiva sulle acque di balneazione del 1976 [1] non ci si è limitati a fissare norme vincolanti per le acque di balneazione di tutta l'Unione europea, ma si è anche sensibilizzata come non mai l'opinione pubblica, in quanto i cittadini sentono che la qualità di queste acque ha un impatto diretto sulla loro vita quotidiana. Il rapporto annuo sulle acque di balneazione che la Commissione pubblica prima dell'inizio della stagione balneare mette chiaramente in evidenza i consistenti progressi ottenuti nella qualità delle nostre acque di balneazione.

[1] Direttiva 76/160/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1975, concernente la qualità delle acque di balneazione, GU L 31 del 5.2.1976.

L'ultimo rapporto, relativo alla stagione 2001, rivela un elevato livello di conformità oltre che sensibili miglioramenti nella qualità delle acque nel corso degli ultimi 10 anni. I progressi sono particolarmente significativi nelle zone costiere, ma anche le acque interne (quelle di fiumi e laghi) fanno ora registrare un buon tasso di conformità.

>SPAZIO PER TABELLA>

L'evoluzione scientifica e tecnologica e nuove esperienze gestionali impongono tuttavia alla Commissione di rivedere la normativa ambientale comunitaria ove risulta opportuno. La direttiva del 1976 rispecchia evidentemente le conoscenze e le esperienze acquisite nei primi anni '70 per quanto riguarda i fondamenti tecnico-scientifici, l'approccio gestionale e la partecipazione dei cittadini.

Le prime iniziative per il riesame della direttiva sulle acque di balneazione risalgono in effetti al 1994, quando la Commissione presentò una proposta di riesame, che fu discussa dal Parlamento europeo in prima lettura ma che non passò mai in Consiglio. Si preferì, infatti, optare per una nuova direttiva basata su nuove conoscenze scientifiche e su un ampio esercizio di consultazione. La proposta di allora diede però spunto per altri studi e approfondimenti sulla qualità delle acque di balneazione in materia di parametri e di gestione.

Di recente, inoltre, l'Unione europea ha completamente ristrutturato la propria politica nel settore delle acque con l'adozione della direttiva quadro in materia di acque [2], che garantisce un quadro coerente per la gestione di tutta la normativa dell'UE correlata alle acque. In questo contesto, le disposizioni della direttiva sulle acque di balneazione dovranno essere totalmente compatibili con il nuovo quadro istituito.

[2] Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, GU L 327 del 22.12.2000.

Da un'indagine [3] svolta dalla Commissione nel 1999 emergeva che il 71 % degli europei esprimeva preoccupazione per l'inquinamento delle acque, dell'aria e del suolo, e l'inquinamento dei mari, delle coste, dei fiumi e dei laghi era al primo posto. Quando si tratta di giudicare l'ambiente circostante, per gli europei una buona qualità delle acque di balneazione è più importante di tutti gli altri aspetti connessi alle acque.

[3] Eurobarometro 51.1, http://europa.eu.int/comm/public_opinion/archives/eb/ebs_131_fr.pdf.

Questo elevato interesse è confermato anche dal sito sulle acque di balneazione su Europa [4]. Nel 2001 sono stati registrati più di due milioni di contatti, di cui oltre il 60 % nel periodo di programmazione delle vacanze (tra maggio e luglio) e un altro 9 % in agosto.

[4] http://www.europa.eu.int/water/water-bathing/index_en.html.

La Commissione presenta la propria proposta di revisione della direttiva sulle acque di balneazione alle luce delle seguenti considerazioni, motivazioni e principi:

- coerenza con la strategia per lo sviluppo sostenibile, il Sesto programma di azione in materia di ambiente e gli obiettivi definiti dal Consiglio europeo da sviluppare in futuro in alcuni settori prioritari quali la "salute pubblica" e le "risorse naturali" [5];

[5] Accordo raggiunto nel corso del Trilogo del marzo 2002; adozione formale del PE in seduta plenaria e del Consiglio prevista per maggio 2002.

- necessità di garantire l'uniformità con altre normative UE nel settore delle acque adottate dal 1976 in poi, ed in particolare con la direttiva quadro in materia di acque;

- necessità di riesaminare e semplificare i parametri utilizzati per fissare gli standard, privilegiando indicatori microbiologici affidabili e tenendo conto del sistema di monitoraggio istituito dalla direttiva quadro sulle acque; i parametri e i valori prescelti dovranno ispirarsi ai più recenti dati scientifici disponibili e puntare ad un elevato livello di protezione, anche al fine di tutelare i gruppi sensibili della popolazione come i bambini;

- l'attenzione per le acque di balneazione deve aumentare, passando dal semplice campionamento e monitoraggio ad una gestione integrata della qualità;

- garanzia di una migliore e più tempestiva informazione dei cittadini, ricorrendo a strutture e tecnologie disponibili a livello locale e regionale e a tecnologie come Internet e i sistemi d'informazione geografica;

- potenziamento ed espansione dei processi di partecipazione; questo aspetto richiederà, oltre al coinvolgimento degli Stati membri e della Commissione, anche e soprattutto quello di organismi, soggetti interessati e ONG su scala locale e regionale e della comunità scientifica;

- l'esercizio di riesame deve rappresentare anche un altro esempio di buona governance europea, come indicato nel Libro bianco della Commissione dell'ottobre 2001.

2. Il contesto della nuova direttiva

2.1. Normativa europea nel settore delle acque

2.1.1. Direttiva quadro in materia di acque

Il 23 ottobre 2000 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la direttiva quadro sulle acque [6] che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

[6] Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, GU L 327 del 22.12.2000.

Anche se la direttiva sulle acque di balneazione fornisce un contributo particolare per integrare le politiche sull'ambiente e sul turismo e presenta un'identità ben distinta e precisa, dovrà comunque essere strettamente coordinata con la direttiva quadro. Sul piano operativo questa impostazione trova la sua realizzazione attraverso le disposizioni fissate dalla direttiva quadro, che definisce un obiettivo generale (ovvero il raggiungimento di un "buono stato ecologico") per tutte le acque e obiettivi specifici per le cosiddette "aree protette", come le acque di balneazione [7].

[7] Nell'allegato IV della direttiva quadro sulle acque sono indicate le aree in questione: aree designate per l'estrazione di acque destinate al consumo umano, aree designate per la protezione di specie acquatiche significative dal punto di vista economico, corpi idrici intesi a scopo ricreativo, comprese le aree designate come acque di balneazione, aree sensibili rispetto ai nutrienti (comprese quelle designate a norma della direttiva sui nitrati e della direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane) e aree designate per la protezione degli habitat e delle specie.

2.1.2. La direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane

La direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane [8] affronta il tema delle principali fonti puntuali di inquinamento prodotto da scarichi urbani e industriali. Le acque reflue urbane hanno un impatto sulle acque sia in termini di materiali biodegradabili immessi che di apporto di nutrienti che provocano eutrofizzazione; molti laghi, infatti, e parti dei nostri mari regionali (Mare del Nord, Mar Baltico, parti del Mediterraneo) soffrono di una notevole eutrofizzazione, con notevole accumulo di alghe micro e macroscopiche, che provoca sensibili modifiche dell'ecosistema. Queste condizioni risultano spiacevoli per i bagnanti e hanno anche notevoli ripercussioni negative per la reputazione delle spiagge e, di conseguenza, per l'industria del turismo.

[8] Direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991, GU L 135 del 30.5.1991.

La direttiva istituisce un livello elevato di protezione (di norma, un trattamento secondario, cioè biologico) e un trattamento più avanzato nelle "zone sensibili" (con l'eliminazione dei nutrienti). Le scadenze previste per l'attuazione variano tra il 1998 e il 2005, in base alla zona in cui avviene lo scarico e alle caratteristiche delle acque colpite.

La direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane stabilisce come calcolare il carico inquinante, tenendo conto dei possibili aumenti nel corso della stagione turistica. Il mancato rispetto delle disposizioni previste in merito causa frequentemente l'inquinamento batteriologico delle acque di balneazione.

2.1.3. La direttiva sull'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole

La direttiva sui nitrati [9] punta a ridurre l'inquinamento da nitrati da fonti agricole e ad evitare il più possibile tale fenomeno. L'inquinamento da nitrati ha effetti sull'eutrofizzazione delle acque, sia interne che costiere, con gli effetti descritti in precedenza.

[9] Direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991, GU L 275 del 31.12.1991.

Nelle zone soggette o potenzialmente soggette ad eutrofizzazione è necessario adottare misure giuridicamente vincolanti (capacità di stoccaggio dell'effluente organico, restrizioni nell'applicazione di tale effluente ecc.).

Dalle recenti esperienze degli Stati membri risulta che un inquinamento microbiologico diffuso e consistente delle acque di balneazione può essere dovuto al dilavamento, a perdite e all'accesso diretto del bestiame alle acque [10], [11]. Per questo controllando la qualità delle acque di balneazione si aiuterà a indurre buone pratiche agricole, come previsto dalla direttiva sui nitrati.

[10] Faecal Indicator Organism Sources and Budgets for the Irvine and Girvan catchments, Ayrshire - A report to West of Scotland Water, Sepa and South Ayrshire Council, Centre of environment and Health, 1999.

[11] Economic Evaluation of the Bathing water Directive (76/160), studio sulla costa di Fylde, Commissione europea, 2001-2002.

2.2. Politiche dell'Unione europea attinenti al settore

2.2.1. Accesso alle informazioni ambientali

Dal 1976 la politica e la normativa in materia di informazione ambientale e di partecipazione dei cittadini hanno subito una notevole evoluzione: la direttiva del 1990 concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente [12] rappresenta una pietra miliare nella legislazione dell'UE in materia di sensibilizzazione e partecipazione del pubblico, in quanto ha catalizzato le modalità per affrontare il processo di apertura e trasparenza delle autorità pubbliche.

[12] Direttiva 90/313/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1990, GU L 158 del 23.6.1990, pag. 56.

Con la sottoscrizione, nel 1998, e la ratifica in corso della convenzione UNECE sull'accesso all'informazione, la partecipazione del pubblico al processo decisionale e l'accesso alla giustizia in materia di ambiente (convenzione di Aarhus), l'Unione europea e i suoi Stati membri si sono impegnati a garantire una maggiore informazione e partecipazione dei cittadini. La Commissione ha adottato una proposta di direttiva sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale [13], per adeguare la direttiva del 1990 all'era elettronica e rispettare gli impegni assunti dall'UE con la convenzione di Aarhus. La nuova direttiva sulle acque di balneazione deve essere coerente con la proposta: in pratica, per migliore informazione s'intende dare in tempo reale notizie sulle condizioni delle spiagge, sulle pratiche di gestione e sulla qualità delle acque di balneazione, sia localmente che attraverso Internet.

[13] Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale del 29 giugno 2000, COM(2000)402.

2.2.2. Assetto integrato delle zone costiere [14]

[14] COM(2000)547.

L'assetto integrato delle zone costiere (AIZC) è un approccio multidisciplinare per promuovere una gestione sostenibile delle zone costiere, che comprende il ciclo completo, dalla rilevazione dei dati, alla pianificazione (nel senso più generale del termine) fino alla decisione, gestione e monitoraggio. L'AIZC è costruito attorno alla partecipazione informata e alla cooperazione di tutti i soggetti interessati al fine di valutare gli obiettivi sociali in una determinata zona costiera. La nuova direttiva sulle acque di balneazione terrà conto dei principi su cui si fonda l'AIZC.

3. Esito delle consultazioni in merito alla nuova direttiva sulle acque di balneazione

3.1. Consiglio

Nel dicembre 2000 la Commissione ha pubblicato la comunicazione "Una nuova politica per le acque di balneazione" [15], a cui il Consiglio ha risposto nelle conclusioni dell'8 marzo 2001

[15] COM(2000)860.

- accogliendo con favore il riesame previsto e chiedendo che la nuova proposta legislativa fosse conforme ad alcuni principi;

- concordando sull'importanza attribuita alla gestione della qualità delle acque e alle tendenze sul lungo termine;

- sollecitando definizioni chiare e prive di ambiguità, una maggiore chiarezza sulla relazione con altre direttive in materia di acque e l'introduzione di considerazioni sui costi-benefici;

- esprimendosi a favore di un'informazione più accurata e tempestiva dei cittadini.

3.2. Parlamento europeo

Il Parlamento europeo non ha adottato una relazione sulla comunicazione della Commissione "Una nuova politica per le acque di balneazione" [16], ma in varie occasioni precedenti aveva sottolineato l'importanza di tutelare tali acque e la necessità di garantire la coerenza con la direttiva quadro in materia di acque. Il Parlamento europeo ha inoltre invitato ad ampliare il campo di applicazione della direttiva anche alle acque destinate ad attività ricreative [17]. L'accordo tra il Consiglio e il Parlamento sul Sesto programma d'azione in materia di ambiente ha confermato il sostegno al riesame della direttiva sulle acque di balneazione. [18]

[16] COM(2000)860.

[17] Parlamento europeo, seduta plenaria del dicembre 1996, prima lettura della proposta della Commissione sull'adeguamento della direttiva 76/160/CEE, documento A4-0395/96.

[18] Accordo raggiunto nel corso del Trilogo del marzo 2002; adozione formale del PE in seduta plenaria e del Consiglio prevista per maggio 2002.

3.3. Comitato delle regioni

Il Comitato delle regioni ha attribuito un'importanza particolare al monitoraggio e al controllo dell'eutrofizzazione dovuta sia a cause naturali che ad attività antropiche. Ha inoltre sottolineato la necessità di considerare le diversità regionali per definire alcuni elementi, quali la durata della stagione balneare o i sistemi di campionamento [19].

[19] COM-4/048 del 14 giugno 2001.

3.4. Consultazione del Comitato scientifico per tossicità, ecotossicità e ambiente (SCTEE)

La Commissione ha consultato il comitato scientifico sulla scelta dei parametri e dei valori ad essi associati. Sulla questione dell'adeguatezza dei due indicatori prescelti [20] (cfr. comunicazione COM(2000)860) e dei valori limite proposti ai fini della protezione della salute umana, il comitato SCTEE ha espresso il seguente parere [21]:

[20] L'Escherichia coli e gli enterococchi intestinali.

[21] Parere espresso durante la XXIII riunione plenaria dell'SCTEE il 24 aprile 2001.

- anche se i due studi presi in esame dalla Commissione sono validi dal punto di vista scientifico, l'SCTEE consiglia di ricorrere a tutte le informazioni disponibili;

- i due parametri sono rappresentativi di gran parte degli episodi di contaminazione riferiti e sono correlati a problemi di salute. La valutazione dei due indicatori nelle acque costiere e nelle acque dolci fornirà ulteriori informazioni e potrebbe servire a determinare le cause della contaminazione stessa; rimane tuttavia necessaria la ricerca sugli indicatori virali; allo stato attuale delle conoscenze è difficile determinare un livello soglia (al di sotto del quale non si osservano effetti negativi) per l'Escherichia coli e per gli enterococchi intestinali e qualsiasi limite venga scelto non sarà universalmente valido in tutte le occasioni. Il comitato comunque conferma che, allo stato attuale delle conoscenze, le proposte avanzate nella comunicazione vanno nella direzione giusta, ma non è certo che sia utile utilizzare dati ottenuti con metodi di prova diversi per fissare i valori;

- per valutare la presenza degli organismi indicatori occorre ricorrere a procedure intercalibrate e standard, come i metodi ISO CEN;

- la proposta deve tener conto della necessità di prendere in esame la variabilità delle condizioni di balneazione presenti in Europa.

3.5. Altre consultazioni con gli Stati membri, i soggetti interessati, gli esperti, le organizzazioni non governative e il pubblico più vasto

Dopo aver presentato la comunicazione [22] la Commissione si è occupata della consultazione su larga scala di tutte le parti interessate e coinvolte, che hanno inviato osservazioni e suggerimenti per iscritto, via e-mail o su Internet e anche nel corso di incontri specifici di consultazione. Uno degli eventi principali dell'esercizio di consultazione è stata la conferenza sulle acque di balneazione durata tre giorni nel corso della Settimana Verde nell'aprile del 2000.

[22] COM(2000)860.

Dal processo di consultazione sono emersi i seguenti elementi principali:

- sostegno generale all'elaborazione di una nuova direttiva sulle acque di balneazione;

- concordanza sul fatto che i parametri e i valori debbano fondarsi sui più recenti dati scientifici;

- coerenza con la nuova direttiva quadro in materia di acque per quanto riguarda il monitoraggio, l'approccio e gli obblighi di gestione e la partecipazione dei cittadini;

- informazione più consistente, precisa e tempestiva del pubblico;

- divergenze di opinione sul campo di applicazione della nuova direttiva sulle acque di balneazione, cioè sull'opportunità di inserire alcuni tipi di acque destinate ad usi ricreativi (pratica del windsurf ecc.).

Tra il luglio 2001 e il febbraio 2002 la Commissione ha organizzato altre riunioni di esperti con gli Stati membri e le regioni, i soggetti interessati, le organizzazioni non governative e la comunità scientifica, che hanno dato i risultati che si riassumono di seguito:

- campo di applicazione della direttiva: molti Stati membri esprimono riserve sull'ampliamento del campo di applicazione della direttiva alle acque destinate ad usi ricreativi (pratica del windsurf, canottaggio ecc.), in massima parte legate ai costi;

- parametri: accordo generale sul fatto di limitare il numero di parametri microbiologici; accordo sulla correlazione, dal punto di vista epidemiologico, tra valori numerici dei parametri e conseguente rischio per la salute, come indicato al punto 4; (la correlazione disponibile rappresenta una base coerente); accordo sul fatto che la definizione del rischio ammissibile è una decisione di ordine politico e non scientifico (in questo contesto la Commissione ha sottolineato la necessità di garantire un livello di protezione elevato, come sancito dall'articolo 174 del trattato);

- strategie di gestione: accordo sul fatto che la direttiva deve definire i principi lasciando i particolari alla fase di attuazione; per quanto concerne quest'ultima, è stato espresso un favore generale nei confronti di una vasta partecipazione di autorità nazionali, organismi, soggetti interessati e organizzazioni non governative regionali e locali e della Commissione stessa.

4. Linee principali della proposta relativa ad una nuova direttiva sulle acque di balneazione

4.1. La continua importanza della politica dell'UE nel settore delle acque di balneazione; coerenza con il Sesto programma di azione in materia di ambiente

Continua ad essere importante proteggere i cittadini contro i rischi di una balneazione in acque di scarsa qualità. Le acque non rispettano i confini amministrativi e politici e lo stesso vale per le conseguenze dell'inquinamento su tali acque: per questo le misure da adottare devono basarsi su standard di qualità comuni che garantiscano un livello elevato di protezione (come sancito dall'articolo 174 del trattato). Il contesto generale e gli standard applicabili dovrebbero essere fissati in maniera omogenea dall'UE, ma occorre garantire anche una sufficiente flessibilità su scala locale e regionale, perché è proprio a questo livello che si possono adottare strategie di gestione adeguate e all'insegna dell'efficacia dei costi.

4.2. Coerenza con la politica comunitaria in materia di acque, in particolare con la direttiva quadro sulle acque

Di recente l'UE ha ristrutturato radicalmente la propria politica di tutela delle acque e la nuova direttiva sulle acque di balneazione deve integrarsi coerentemente con la direttiva quadro, diventando un elemento della stessa. Sotto il profilo operativo ciò può avvenire, da un lato, applicando le disposizioni della direttiva quadro sulle acque (ovvero, il raggiungimento dell'obiettivo generale di un "buono stato ecologico" per tutte le acque e di obiettivi complementari per le cosiddette "aree protette", come le acque di balneazione, con piani di gestione del bacino idrografico e programmi di misure, che rappresentano lo strumento di gestione) e, dall'altro, scegliendo i parametri, le misure, le strategie di gestione e le scadenze da inserire nella direttiva riesaminata riguardante le acque di balneazione, che devono essere compatibili con le disposizioni della direttiva quadro sulle acque.

4.3. Campo di applicazione

La direttiva del 1976 si prefiggeva principalmente di migliorare la qualità delle acque, proteggendo così la salute dei cittadini che utilizzavano i corpi idrici naturali per la balneazione (che, al tempo, significava principalmente "nuotare"). Negli ultimi 25 anni sono sopravvenuti numerosi cambiamenti in campo sociale e tecnico e sono comparse nuove attività praticate sull'acqua come il surf, il windsurf, il kayaking e altre ancora, nelle quali è normale cadere in acqua, andare sott'acqua e, dunque, ingerire l'acqua. Le stesse considerazioni valgono per gli sport praticati con canoa e kayak in acque dolci, soprattutto se si tratta di attività svolte in un contesto "familiare", cioè da persone non esperte, perché anche in questo caso il contatto e l'immersione in acqua sono abbastanza probabili.

Le nuove tipologie di utilizzo delle acque a scopi ricreativi presentano sfide consistenti. In primo luogo, il windsurf, il kayaking e il sailboarding sono spesso praticati a distanza considerevole dalla spiaggia (almeno un chilometro), mentre la balneazione/il nuoto in genere avviene a una distanza compresa tra i 50 e i 100 metri dalla spiaggia. In secondo luogo, chi pratica questi sport acquatici più complessi è spesso disposto a raggiungere luoghi non adatti alla balneazione o al nuoto. In terzo luogo, con lo sviluppo di nuovi materiali, oggi gli sport d'acqua a livello non agonistico possono essere praticati per un periodo prolungato, che supera di gran lunga la durata di una tradizionale stagione balneare. Infine, alcuni di questi nuovi utilizzi delle acque a scopo ricreativo non si conciliano sempre con la balneazione e il nuoto e per questo è necessario suddividere la zona di balneazione in vari settori.

Partendo da queste considerazioni è lecito chiedersi se il livello di protezione attualmente garantito ai bagnanti (in termini di qualità delle acque e di strategie di gestione) non debba essere esteso a tutte le persone che utilizzano le acque per altri scopi ricreativi, a prescindere dalla località e dal periodo dell'anno.

La Commissione ritiene inopportuno modificare la definizione di "acque di balneazione" inserendovi i nuovi usi ricreativi delle acque, perché così facendo gli Stati membri sarebbero costretti ad aumentare sensibilmente la portata (sia dal punto di vista geografico che a livello di tempi) delle attività di protezione, controllo e gestione della qualità delle acque.

La Commissione, d'altra parte, ritiene opportuno che gli Stati membri incrementino il grado di protezione offerto alle persone che praticano questi sport d'acqua così recenti. A tal fine, essi devono garantire che i cittadini siano adeguatamente informati e che siano chiaramente indicate le località nelle quali il controllo della qualità delle acque e altre strategie di gestione garantiscono lo stesso livello di protezione a chi pratica questi sport. Tutto ciò avrà ripercussioni sulla classificazione (marchio di qualità) che verrà attribuita alle acque di balneazione.

4.4. Parametri

La direttiva del 1976 fissava 19 parametri sulla base delle principali conoscenze ed esperienze dell'epoca, dei problemi allora esistenti a livello di qualità delle acque e del fatto che la direttiva era uno dei primi atti normativi comunitari in materia di acque. Oggi la Commissione propone di ridurre decisamente il numero di parametri, da 19 a 2 parametri microbiologici principali nella nuova direttiva, integrandoli con l'ispezione visiva (presenza di fioritura di alghe, residui di petrolio) e con la misurazione del pH nelle acque dolci.

Due sono i motivi per tale drastica riduzione. Innanzitutto, la valutazione dei risultati del monitoraggio e delle tendenze in atto portano a concludere che l'inquinamento microbiologico è, nella stragrande maggioranza dei casi, il fattore cruciale che non consente di ottenere una buona qualità delle acque di balneazione. In secondo luogo, la direttiva quadro in materia di acque ha istituito un sistema complessivo di monitoraggio chimico e biologico per tutte le acque, comprese quelle costiere, che sarà operativo entro la fine del 2006.

La direttiva del 1976 prevedeva il monitoraggio di tre parametri microbiologici (coliformi totali, coliformi fecali e streptococchi fecali), ma i primi due fanno parte della stessa famiglia di batteri e il terzo (gli streptococchi fecali) era l'unico considerato come parametro guida per ottenere una migliore qualità delle acque.

I due parametri relativi agli indicatori fecali mantenuti nella nuova direttiva sono gli enterococchi intestinali (EI) e l'Escherichia coli (EC), perché rappresentano la migliore corrispondenza disponibile tra inquinamento di origine fecale e ripercussioni per la salute nelle acque destinate a scopi ricreativi. La scelta dei parametri microbiologici e dei rispettivi valori si è fondata sui dati scientifici disponibili ricavati da studi epidemiologici [23].

[23] Istituto di igiene e di igiene ambientale dell'Univeristà di Tubinga (Germania), Organizzazione mondiale della sanità (rapporto Farnham, 2001), Institut de Veille Sanitaire (Francia) (2001), Istituto nazionale della salute pubblica e dell'ambiente (Paesi Bassi) (1997).

È pertanto evidente che la drastica riduzione dei parametri prescelti nella nuova direttiva sulle acque di balneazione comporterà ingenti riduzioni dei costi, eviterà duplicazioni ma non porterà ad alcuna riduzione nel grado di protezione dei cittadini.

4.5. Valori dei parametri

Nell'ambito di uno studio epidemiologico dell'OMS [24] è stato esaminato il rapporto tra grado di contaminazione microbiologica (valutata in base al parametro "enterococchi intestinali") e insorgenza di patologie nelle persone che praticano la balneazione in acque contaminate. L'OMS ha definito il rischio dell'1% di contrarre malattie come "un caso in più ogni 100 persone esposte" fra i bagnanti rispetto ai soggetti che non praticano la balneazione.

[24] Svolto nel Regno Unito dal 1989 al 1992 (Kay e altri, 1994).

Il grafico seguente indica il rapporto dose-risposta tra rischio di contaminazione e valore del 95° percentile dell'indicatore "enterococchi intestinali" nel caso della gastroenterite e della malattia acuta respiratoria (MAR) febbrile [25] contratte a seguito della balneazione in acque soggette a contaminazione microbiologica.

[25] In inglese, AFRI - Acute febrile respiratory illness (Fleisher, 1996).

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

Uno studio epidemiologico randomizzato sui rischi derivanti alla salute dalla balneazione nelle località in acque dolci della Germania [26], che ha applicato lo stesso protocollo, ha confermato le ricerche dell'OMS sugli enterococchi intestinali, concludendo che un rapporto Escherichia coli/enterococchi intestinali variabile tra 2 e 3 sarebbe il valore più corretto per rispecchiare un rischio analogo.

[26] Wiedenmann e altri (2000, 2001).

Sulla base di questi studi e tenuto conto dell'obbligo, previsto dal trattato, di garantire un livello elevato di protezione, la Commissione propone pertanto un valore giuridicamente vincolante (la cosiddetta "buona qualità") e un valore di riferimento ("qualità eccellente") per la concentrazione di enterococchi intestinali e di Escherichia coli nelle acque di balneazione, come indicato nella tabella seguente.

>SPAZIO PER TABELLA>

4.6. Considerazioni sul rischio per la salute

Gli standard proposti corrispondono ad un rischio del 5 % (qualità "buona") e del 3 % (qualità "eccellente") di contrarre la gastroenterite e ad un rischio del 2,5 % (qualità "buona") e dell'1 % per la MAR febbrile.

Questi valori corrispondono ai risultati delle ricerche dell'OMS [27]. È stato inoltre consultato il Comitato scientifico per tossicità, ecotossicità e ambiente (SCTEE), che ha espresso parere favorevole su entrambi i parametri. Il comitato ha ritenuto che i valori presentati nella comunicazione su una nuova politica per le acque di balneazione [28] fossero accettabili, ma sulla base dei dati disponibili non fu possibile fissare valori limite scientificamente validi. Nonostante ciò, il livello di rischio può sembrare preoccupante: nessun genitore lascerebbe nuotare tranquillamente i propri figli se ci fosse una probabilità su venti di contrarre un'infezione. Il rischio indicato, tuttavia, si riferisce all'esposizione ripetuta a concentrazioni di contaminanti pari a quelle proposte per gli standard di qualità "buona". In realtà, in molte acque di balneazione la qualità è pari o superiore a quella indicata con il termine "eccellente" e raggiungere tale livello sarà un chiaro punto a favore delle acque di balneazione interessate. I rischi verranno inoltre ulteriormente ridotti informando adeguatamente i cittadini nelle spiagge o nelle zone ad esse limitrofe e intervenendo a livello di gestione, tenendo conto sia del profilo delle particolari zone di balneazione sia dei risultati del monitoraggio.

[27] Svolte nel Regno Unito dal 1989 al 1992 (Kat e altri, 1994).

[28] COM(2000)860; nella comunicazione veniva proposto un valore di 50 per l'EC e di 400 per gli EI.

Dalla valutazione comparativa degli standard vecchi e nuovi si possono trarre le seguenti conclusioni: le acque di balneazione conformi ai valori guida della direttiva del 1976 presentano un rischio di gastroenterite del 5 %, mentre quelle conformi solo ai valori imperativi presentano un rischio variabile tra il 12 e il 15 %. La maggior parte delle acque di balneazione è già conforme ai valori guida fissati nel 1976 (oltre l'85 % delle acque costiere e oltre il 70 % delle acque dolci).

4.7. Monitoraggio delle acque di balneazione

Con la direttiva del 1976 gli Stati membri hanno acquisito una lunga esperienza nel monitoraggio delle acque di balneazione, integrata anche dall'attuazione delle direttive sulle acque reflue urbane, sui nitrati e della direttiva quadro sulle acque. I punti di monitoraggio verranno fissati, al momento di definire il profilo delle acque di balneazione, in punti rappresentativi della qualità delle acque a cui sono esposti i bagnanti.

Le frequenze del monitoraggio potranno essere flessibili, nel senso che sarà consentito ridurre la frequenza di campionamento nelle acque di balneazione che non presentano problemi rilevanti, mentre verrà mantenuto il monitoraggio alle frequenze previste in caso di "problemi", in particolare nell'intento di informare i cittadini in maniera corretta e tempestiva. Le misure di garanzia della qualità devono inoltre far fronte a un'altra sfida, quella di offrire una base solida e affidabile per informare il pubblico e intervenire, se necessario, a livello di gestione.

4.8. Norme per la manipolazione dei campioni

Non è dimostrata l'utilità di affidarsi a dati provenienti da metodi di prova diversi per fissare i valori limite. Accanto alle norme relative ai valori parametrici occorrono metodi armonizzati per il campionamento: le modalità di campionamento e l'organizzazione dello stoccaggio e del trasporto possono infatti influenzare i risultati delle analisi microbiologiche. Per garantire la massima comparabilità delle analisi eseguite nei vari Stati membri si ritiene pertanto opportuno istituire orientamenti per la manipolazione dei campioni. La direttiva prevede di adeguarsi alle nuove norme (ISO-CEN) [29] in corso di preparazione.

[29] ISO 19458; preparazione probabilmente prevista per il 2004.

4.9. Campionamento, monitoraggio e gestione adeguata delle acque di balneazione

La gestione della qualità delle acque di balneazione non deve limitarsi al campionamento e al monitoraggio: nella proposta di revisione le autorità pubbliche e locali si vedono affidare un ruolo importante per quanto riguarda la definizione dei profili delle acque di balneazione, l'individuazione delle potenziali fonti di contaminazione (e delle misure opportune per porvi rimedio), il rilevamento, l'analisi e l'interpretazione delle informazioni sulla qualità delle acque e infine l'informazione del pubblico. Le autorità competenti devono inoltre intervenire in caso di emergenza, in particolare informando i cittadini nei casi in cui l'attività di balneazione sia sconsigliabile.

4.10. Dalla conformità a livello "numerico" alla conformità ai criteri di gestione

Al termine di ciascuna stagione balneare i dati rilevati negli ultimi tre anni vengono valutati come indicato all'allegato I. In base ai risultati del calcolo, la qualità delle acque di balneazione viene classificata (cfr. all'allegato II) come "scarsa", "buona" o "eccellente"; quest'ultima classificazione viene attribuita solo se la qualità delle acque è conforme allo standard fissato dalla direttiva e se le misure di gestione hanno preso in esame tutte le attività acquatiche praticate a scopo ricreativo nella zona di balneazione.

Le acque di balneazione sono conformi alla direttiva se viene attribuito almeno uno stato di qualità "buono" e se viene effettuato il monitoraggio completo di tutti i parametri. Se non viene raggiunto tale livello di qualità, le acque di balneazione interessate saranno ancora ritenute conformi alla direttiva se vengono adottate tutte le misure necessarie per garantirne la conformità nell'arco di tre anni. Si deve inoltre provvedere a informare il pubblico e ad impedire l'esposizione delle persone all'inquinamento.

4.11. Importanza delle attività di ricerca e sviluppo tecnologico

La ricerca e lo sviluppo tecnologico hanno, in passato, contribuito ad accrescere le conoscenze e la comprensione dei fenomeni, soprattutto per quanto riguarda le correlazioni a livello epidemiologico. Allo stesso tempo bisogna continuare ad agire in questo campo per elaborare altri parametri e metodi di analisi in grado di fornire risultati più affidabili, tempestivi e meno costosi e che servano a rispondere alle nuove problematiche in materia di qualità delle acque; in particolare, sono in corso ricerche sui metodi di rilevamento dei virus. Anche l'attività continuamente condotta nell'ambito dei programmi di ricerca dell'UE [30] contribuirà a raggiungere questo obiettivo, permettendo di adeguare la direttiva all'evoluzione scientifica e tecnologica.

[30] Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al programma quadro pluriennale 2002-2006 di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione per la realizzazione dello Spazio europeo della ricerca del 21 febbraio 2001, COM(2001)94 def..

4.12. Comitato di regolamentazione

Un comitato di regolamentazione aiuterà eventualmente la Commissione in materia di adeguamento all'evoluzione scientifica e tecnica, in particolare per tematiche quali i nuovi parametri (che devono garantire un livello di protezione analogo ai precedenti ed essere ancor più affidabili e meno costosi), i metodi di analisi o l'elaborazione di linee guida su determinati aspetti dell'attuazione.

4.13. La partecipazione all'elaborazione e all'attuazione della direttiva: un esempio di buona governance europea; sussidiarietà

La Commissione ha preparato la proposta di revisione della direttiva sulle acque di balneazione dopo un'ampia consultazione di tutte le parti interessate e coinvolte. Questa impostazione va applicata, oltre che alla fase di elaborazione della legislazione ambientale dell'UE, anche all'attuazione, che deve vedere coinvolti gli Stati membri e la Commissione, ma anche, in particolare, organismi, agenzie incaricate dell'esecuzione, soggetti interessati e ONG su scala locale e regionale oltre che la comunità scientifica. Iniziative di questo genere devono offrire un altro esempio di buona governance europea, come sottolineato nel Libro bianco della Commissione del 2001. [31]

[31] La governance europea - Un Libro bianco, 25 luglio 2001, COM(2001)428 def.

Ai sensi della nuova direttiva sulle acque di balneazione l'UE, gli Stati membri e le regioni dovranno condividere le responsabilità, agendo in maniera coerente. Si avverte la necessità di definire obiettivi ambientali e sanitari uniformi a livello di Unione europea, oltre che metodi di campionamento, analisi e valutazione comparabili, ma al contempo occorre garantire la flessibilità per aspetti quali le frequenze di monitoraggio o gli interventi di gestione necessari per affrontare i problemi legati alla qualità delle acque di balneazione, alla luce delle condizioni locali e regionali e facendo il miglior uso possibile delle conoscenze e delle esperienze disponibili in ciascuna regione particolare.

5. Base giuridica

La proposta della Commissione è fondata sull'articolo 175, paragrafo 1 del trattato.

6. Valutazione economica e impatto sulle imprese

Nel passato la politica comunitaria in materia di acque di balneazione, imperniata sulla direttiva del 1976, ha ottenuto importanti risultati, sia per la promozione del turismo che per il miglioramento della qualità delle acque. In molte regioni la buona qualità delle acque si è rivelata un fattore cruciale per il comparto turistico e l'enorme interesse che il pubblico e i media manifestano per il rapporto annuo della Commissione sulle acque di balneazione ne è una dimostrazione. D'altra parte, le iniziative volte ad ottenere una maggiore protezione delle acque hanno anche comportato dei costi per il rinnovo delle infrastrutture di trattamento delle acque reflue.

Sono pochissimi, in Europa, gli studi specifici che abbiano svolto valutazioni economiche esaurienti dei cambiamenti avvenuti nella qualità delle acque di balneazione, mentre molti hanno approfondito gli aspetti economici legati in parte ai miglioramenti della qualità delle acque. Alcune ricerche dimostrano l'importanza economica dei miglioramenti avvenuti nella qualità delle acque di balneazione per regioni o località specifiche e anche per determinati settori economici o imprese. Nel complesso, una qualità più elevata delle acque di balneazione riduce i rischi per la salute umana e i costi di trattamento, aumenta il fatturato di alcuni comparti economici (in particolare il settore turistico, ma anche la pesca), aumenta il valore immobiliare e il valore economico del territorio interessato e favorisce alcuni effetti non quantificabili dal punto di vista monetario, come il valore estetico e culturale. Seguono alcuni esempi.

- Uno studio GESAMP [32]/OMS [33], fondato su stime globali del numero di bagnanti su scala mondiale e su stime dell'OMS in merito al rischio relativo a vari livelli di contaminazione, calcola che praticare la balneazione in mari inquinati provoca ogni anno circa 250 milioni di casi di gastroenterite e di patologie del tratto respiratorio superiore, e alcune delle vittime saranno colpite da disabilità nel lungo termine. L'impatto globale può essere calcolato sommando gli anni complessivi di vita in buona salute che vengono perduti a causa di malattie, disabilità e decessi applicando una nuova unità di misura, i DALY (Disability Adjusted Life Years, ovvero gli anni di vita vissuti al netto della disabilità), elaborata dall'OMS e dalla Banca mondiale. Secondo questo calcolo, l'impatto delle patologie (il cosiddetto burden of disease - BOD) a livello mondiale indotto dalle attività di balneazione in mare raggiunge i 400 000 DALY circa, valore comparabile all'impatto globale della difterite e della lebbra. Tradotto in costi per la società, sempre a livello mondiale, tale impatto corrisponde a circa 1,6 miliardi di USD l'anno.

[32] Il GESAMP è un organismo consultivo composto da esperti specializzati nominati dalle agenzie promotrici (IMO, FAO, UNESCO-IOC, OMM, OMS, AIEA, ONU, UNEP).

[33] A Sea of Troubles, ISBN 82-7701-010-9.

- Alcuni studi svolti per la Côte d'Opale nel bacino idrografico Artois-Picardie [34], in Francia, hanno stimato la perdita economica annua del settore turistico in caso di deterioramento della qualità delle acque di balneazione tra i 300 e i 500 milioni di euro; queste cifre possono essere raffrontate ai 150 milioni di euro investiti complessivamente negli ultimi dieci anni per le fognature e il trattamento delle acque reflue per raggiungere l'attuale qualità delle acque.

[34] Agence de l'Eau Artois-Picardie, Qualité de l'eau, tourisme et activités récréatives: la recherche d'un développement durable, 1997.

- Uno studio relativo all'isola di Rodi [35] in Grecia ha valutato i benefici complessivi derivanti dal mancato degrado dell'ambiente costiero dovuto alla maggiore pressione turistica. Complessivamente, evitando il degrado i benefici (in termini di danni evitati) si attestano sui 15 milioni di euro l'anno, pari al 3 % del PIL dell'isola.

[35] Constantinides, G., Costs and benefits of measures for the reduction of degradation of the environment from land based sources of pollution in coastal areas. Case study of the Island of Rhodes, 1993.

- Studi sul Regno Unito [36] hanno stimato mediamente a 25-45 euro l'anno il prezzo che gli abitanti di varie località erano disposti a pagare per la riduzione del rischio di contrarre malattie che il riesame della direttiva sulle acque di balneazione comporterebbe.

[36] Georgiou, S. e altri, "Coastal bathing water health risks: developing a means of assessing the adequacy of proposals to amend the 1976 EC Directive", in Risk Decision and Policy, 2000, vol.5, pagg. 49-68.

In vista della preparazione della proposta di revisione della direttiva, nel 2001 la Commissione ha commissionato uno studio economico [37]; sono stati selezionati studi dei casi in varie regioni, che rappresentavano condizioni diverse quali:

[37] Commissione europea, Economic evaluation of the Bathing Water Quality Directive 76/160/EEC and of its revision, Studio svolto dalla WRc per conto della direzione generale Ambiente della Commissione europea nel 2001 e 2002. Lo studio è disponibile ai seguenti indirizzi: http://forum.europa.eu.int e http://forum.europa.eu.int/Public/irc/env/Home/main (registrazione necessaria).

- acque costiere e acque dolci;

- acque settentrionali e meridionali;

- acque in località altamente o scarsamente turistiche.

Lo studio, condotto in collaborazione con gli Stati membri e organismi regionali e locali, si è incentrato sui seguenti casi:

- costa di Fylde in Inghilterra (Regno Unito),

- area di Barcellona in Catalogna (Spagna),

- fiume Célé in Aquitania (Francia);

- costa dell'Ayrshire in Scozia (Regno Unito).

Sulla base dei risultati ottenuti si è potuto concludere che per la maggior parte delle località sarà possibile raggiungere livelli di qualità delle acque più elevati di quelli attuali; garantire la conformità alla direttiva sulle acque di balneazione attualmente in vigore prevede costi comunque inferiori ai benefici previsti. Data l'incidenza del turismo nella valutazione dei benefici, questi saranno tanto più elevati nelle zone in cui c'è un'intensa attività turistica, anche applicando standard molto rigidi.

Nelle zone con un'elevata densità di popolazione e/o acque di straripamento (CSO) [38] immediatamente adiacenti alle acque di balneazione il principale provvedimento è rappresentato da un numero maggiore di impianti di stoccaggio e da un trattamento estensivo delle acque reflue urbane. Nei bacini in cui l'inquinamento diffuso ha un notevole impatto, l'applicazione di codici di buona pratica agricola (come prescrive la normativa in vigore) sarà già sufficiente per migliorare la qualità delle acque di balneazione.

[38] CSO = combined sewer overflows. Si tratta dello straripamento in un fiume o in mare (o in un altro corpo idrico ricevente) dovuto a condizioni atmosferiche, quali forti precipitazioni piovose, di un sistema fognario destinato a raccogliere contemporaneamente acque meteoriche e acque reflue.

Possono persistere alcuni problemi in pochi casi, che richiedono interventi e soluzioni più drastici e dove l'affluenza turistica alle località balneari è molto scarsa. Seguono alcuni esempi che illustrano le conclusioni generali.

- Per la zona di Barcellona, in Spagna, dove il turismo rappresenta una fetta consistente dell'economia, i benefici superano i costi per tutti gli scenari sperimentati. Per citare un esempio, i benefici sono stimati a 12 euro per turista stagionale contro i 4 euro per turista stagionale di costi associati, partendo da uno scenario con uno standard di 200 SF [39] con il 95 % dei campioni conformi.

[39] Lo studio verteva sugli SF (streptococchi fecali), equivalenti agli EI (enterococchi intestinali).

- Per la costa di Fylde in Inghilterra i benefici stimati per ciascuna permanenza stagionale sono superiori ai costi se si applica uno standard di 500 SF (nel 95 % dei campioni), ma inferiori ai benefici per persona che si ottengono con uno standard pari a 200 SF (nel 95 % dei campioni). In realtà saranno necessari interventi per ridurre il peso dell'inquinamento diffuso da fonti agricole nell'ambito della direttiva quadro sulle acque, della direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane, della direttiva sui nitrati e di quella sulla molluschicoltura [40]. La riduzione dei valori dei parametri per queste direttive avrà un effetto positivo sulla contaminazione fecale; le misure in questione potrebbero ridurre i costi totali di abbattimento dell'inquinamento da fonti diffuse nell'ambito della revisione della direttiva sulle acque di balneazione.

[40] Costing of the Revision to the Bathing Water Directive, rapporto DEFRA, Regno Unito, maggio 2002.

- Nell'Ayrshire, che ha un afflusso inferiore di bagnanti, i costi per permanenza stagionale superano i benefici. In questo caso il problema principale riguarda il notevole impegno necessario per conformarsi all'attuale direttiva sulla qualità delle acque di balneazione.

- Per il fiume Célé non ci sono costi per conformarsi allo standard di 200 SF (nel 95 % dei campioni) e i costi sono modesti quando si vuole raggiungere lo standard più elevato, pari a 40 SF (95 % dei campioni).

- Il raffronto tra i vari studi dei casi ha messo in luce la notevole varietà di misure che dovrebbero essere prese in considerazione nelle varie località balneari per rispettare standard di qualità delle acque più elevati e per risolvere il problema delle principali fonti di inquinamento. La gamma varia dalle misure più tradizionali, come la maggiore capacità di stoccaggio delle acque di straripamento (CSO) nel caso di Barcellona o i lavori alle fognature per servire il 100 % della popolazione per il fiume Célé in Francia, all'eliminazione degli animali nelle saline della costa di Fylde in Inghilterra o ancora allo sviluppo di una rete di stoccaggio per il drenaggio dei pascoli nel bacino dell'Ayrshire, in Scozia.

Lo studio indica inoltre l'incidenza della proposta sui costi di monitoraggio. Attualmente, i costi di monitoraggio connessi all'applicazione della direttiva del 1976 sono stati stimati a 15 milioni di euro l'anno. I costi di monitoraggio e di gestione tenderanno verosimilmente ad aumentare nel breve termine per la necessità di incrementare la frequenza del campionamento; nel lungo periodo, però, grazie al riesame della direttiva vi sarà una piccola riduzione dei costi di monitoraggio man mano che le località balneari inquinate saranno bonificate e le frequenze di campionamento ridotte.

Dai risultati dell'analisi costi-benefici si può ricavare che in alcune spiagge esistenti dove si pratica la balneazione le acque non possono rispettare gli standard proposti a causa dell'inquinamento naturale di origine batteriologica del sito (ad esempio per la presenza di uccelli). In casi come questi è chiaro che l'applicazione della normativa proposta potrebbe comportare l'attribuzione di una qualità "scarsa" alle spiagge o l'eliminazione delle spiagge stesse dall'elenco delle acque di balneazione degli Stati membri.

I vari profili delle acque di balneazione comporteranno nuovi costi iniziali e di manutenzione, che si possono stimare in 13 milioni di euro l'anno. Si presume, tuttavia, che gli Stati membri garantiranno le migliori sinergie e la massima integrazione possibile tra lo sviluppo dei profili delle spiagge e l'analisi degli impatti e delle pressioni, previsti dalla direttiva quadro sulle acque per il 2004, e i piani di gestione a livello di bacino idrografico previsti per il 2008-2009. I costi supplementari legati allo sviluppo dei profili saranno pertanto ridotti al minimo. Nel complesso, i costi aggregati per il monitoraggio e i profili delle spiagge rimangono estremamente ridotti rispetto ai costi delle misure necessarie per migliorare la qualità delle acque di balneazione.

Non è stato possibile effettuare un'analisi completa costi-benefici riguardo alle implicazioni che la normativa proposta potrà avere sull'UE nel suo complesso. Di recente, tuttavia, il governo del Regno Unito ha pubblicato due studi nei quali sono state presentate stime più complete dei benefici e dei costi per 470 spiagge del Regno Unito. Lo studio sui benefici, fondato su un'indagine relativa alla disponibilità dei cittadini a dare un contributo finanziario, ha calcolato che i benefici sul piano ricreativo erano pari a circa 60 milioni di sterline e i benefici sul piano sanitario a 62 milioni di sterline, per un totale di 122 milioni di sterline. Secondo lo studio, i costi connessi all'applicazione dello standard proposto - pari a 200 SF (95%) - ammonterebbero a circa 250 milioni di sterline l'anno [41]. Una parte significativa di questi costi stimati è tuttavia da attribuire alle misure volte a ridurre l'inquinamento diffuso da fonti agricole. Nella relazione si precisa che i dati sui costi stimati relativi all'inquinamento agricolo sono poco affidabili; la relazione definisce inoltre tali previsioni dei costi come "stime prudenti calcolate per eccesso".

[41] L'importo è stato calcolato utilizzando il tasso di sconto del 6% del ministero del Tesoro del Regno Unito; i costi netti attuali degli standard sono pari a 9,7 milioni di sterline e a 3 500 milioni di sterline rispettivamente.

2002/0254 (COD)

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alla qualità delle acque di balneazione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione [42],

[42] GU C ... del ..., pag. ...

visto il parere del Comitato economico e sociale [43],

[43] GU C ... del ..., pag. ...

visto il parere del Comitato delle regioni [44],

[44] GU C ... del ..., pag. ...

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato [45],

[45] GU C ... del ..., pag. ...

considerando quanto segue:

(1) Sulla base della comunicazione della Commissione sullo sviluppo sostenibile [46] il Consiglio europeo ha individuato alcuni obiettivi di riferimento per i futuri sviluppi in settori prioritari quali le risorse naturali e la salute pubblica.

[46] COM(2001) 264.

(2) L'acqua è una risorsa naturale scarsa e come tale deve essere protetta, difesa e trattata. Le acque di superficie, in particolare, sono risorse rinnovabili che hanno capacità limitate di recupero dopo un impatto negativo causato dalle attività umane.

(3) La politica ambientale dell'Unione europea deve puntare ad un livello elevato di protezione e contribuire a conservare, proteggere e migliorare la qualità dell'ambiente e a proteggere la salute umana.

(4) L'importanza della politica europea nel settore delle acque di balneazione è evidente ad ogni stagione balneare, in quanto serve a proteggere i cittadini da episodi di inquinamento accidentale o cronico dovuti a scarichi nelle zone di balneazione europee o in prossimità delle stesse; da quando la direttiva 76/160/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1975, concernente la qualità delle acque di balneazione [47] è entrata in vigore, inoltre, la qualità complessiva delle acque di balneazione è migliorata sensibilmente. La direttiva rispecchia, tuttavia, lo stato delle conoscenze e delle esperienze dei primi anni Settanta e da allora le modalità d'uso delle acque per scopi ricreativi sono cambiate così come sono evolute le conoscenze scientifiche e tecniche.

[47] GU L 31 del 5.2.1976, pag. 1, modificata da ultimo dalla direttiva 91/692/CEE (GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48).

(5) Nel dicembre del 2000 la Commissione ha adottato una comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo "Una nuova politica per le acque di balneazione" [48] ed ha avviato una consultazione su vasta scala di tutte le parti interessate e coinvolte. Gli esiti principali della consultazione sono stati il sostegno generale espresso nei confronti di una direttiva aggiornata sulle acque di balneazione, ispirata alle più recenti scoperte scientifiche, e un sostegno particolare ad una più ampia partecipazione dei cittadini.

[48] COM(2000)860 def.

(6) La decisione [3681/1/02] del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 maggio 2002, che istituisce il Sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente contiene l'impegno a presentare una proposta di revisione della direttiva 76/160/CEE.

(7) La presente direttiva deve attenersi ai dati scientifici per applicare i parametri indicatori più affidabili che consentano di prevedere i rischi batteriologici per la salute e di conseguire un livello di protezione elevato.

(8) Per incrementare l'efficienza e l'utilizzo razionale delle risorse, la presente direttiva deve essere strettamente coordinata con le altre normative comunitarie nel settore delle acque come la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque [49], la direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane [50] e la direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole [51].

[49] GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1, modificata dalla decisione 2455/2001/CE (GU L 331 del 15.12.2001, pag. 1).

[50] GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40, modificata da ultimo dalla direttiva 98/15/CE della Commissione (GU L 67 del 7.3.1998, pag. 29).

[51] GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1.

(9) Informazioni adeguate sulle misure previste e sui progressi relativi all'attuazione devono essere divulgate alla comunità degli interessati, applicando le nuove tecnologie che consentono di informare efficacemente e in maniera comparabile i cittadini sulla situazione delle acque di balneazione in tutta la Comunità.

(10) La presente direttiva deve tener conto dei nuovi tipi di attività ricreative praticate nelle acque che sono divenute popolari a seguito dell'evoluzione in campo sociale e dei nuovi materiali ed attrezzature sportivi disponibili.

(11) Ai fini del monitoraggio è necessario applicare metodi e pratiche di analisi armonizzati. L'osservazione e la valutazione della qualità delle acque devono protrarsi nel tempo per giungere ad una classificazione realistica delle acque di balneazione; a loro volta, gli interventi e la frequenza del monitoraggio devono dipendere dalla storia e dalla classificazione delle acque, incentrando l'attenzione sulle acque di balneazione dove possono sussistere rischi. La garanzia della conformità deve dunque dipendere da adeguate misure di gestione e di garanzia della qualità e non da semplici misurazioni e calcoli. Parallelamente, occorre attribuire la massima importanza alla conformità agli standard di qualità e alla transizione dalla direttiva del 1976, che deve ispirarsi alla coerenza.

(12) Per proteggere ed informare i cittadini in caso di eventi eccezionali come le inondazioni o problemi alle infrastrutture devono essere predisposti piani di emergenza adeguati, compresi sistemi di allarme rapido.

(13) La convenzione UNECE sull'accesso all'informazione, la partecipazione del pubblico al processo decisionale e l'accesso alla giustizia in materia di ambiente (convenzione di Aarhus [52]) istituisce una correlazione tra "informazione relativa all'ambiente" e salute umana e tra sicurezza e fattori socioeconomici e attività decisoria in campo ambientale. La presente direttiva deve essere conforme alla direttiva [53] [.../.../..] del Parlamento europeo e del Consiglio del [...] sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale [54].

[52] Nazioni Unite, Commissione economica per l'Europa, Quarta conferenza ministeriale, "Ambiente per l'Europa", Aarhus, Danimarca, 23-25 giugno 1998, ECE/CEP/43.

[53] Seconda lettura maggio 2002.

[54] COM(2000)402.

(14) I provvedimenti necessari per attuare la presente direttiva devono essere adottati ai sensi della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [55].

[55] GU C 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(15) Poiché gli obiettivi dell'azione proposta, che intende garantire una buona qualità delle acque di balneazione ed un livello di protezione elevato in tutta la Comunità, non possono essere adeguatamente raggiunti dagli Stati membri senza norme comuni e possono pertanto essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare provvedimenti ai sensi del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. In conformità al principio di proporzionalità fissato nell'articolo summenzionato la presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi in questione.

(16) La direttiva 76/160/CEE deve essere pertanto abrogata,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Obiettivi

Ai fini di preservare, proteggere e migliorare la qualità dell'ambiente e di proteggere la salute umana la presente direttiva stabilisce disposizioni in materia di monitoraggio e classificazione della qualità delle acque di balneazione e di informazione dei cittadini.

Con l'attenzione particolare dedicata all'ambiente e alla salute, la direttiva integra gli obiettivi e i provvedimenti istituiti dalla direttiva 2000/60/CE.

Articolo 2

Campo di applicazione

La presente direttiva si applica a tutte le acque di balneazione ad esclusione delle seguenti:

(1) acque utilizzate a fini terapeutici;

(2) acque di piscine e terme;

(3) acque confinate soggette a trattamento;

(4) acque in acque di superficie confinate, create artificialmente e separate dalle acque naturali come le acque sotterranee, le acque di superficie e le acque costiere.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, s'intende per:

(1) "acque di balneazione": tutte le acque, o parte di esse, dolci, correnti o lentiche, le acque di transizione e le acque costiere, nelle quali la balneazione:

a) non è vietata ed è praticata in maniera consuetudinaria da un congruo numero di bagnanti, o

b) è attivamente incentivata da organismi pubblici o interessi commerciali;

(2) "stagione balneare": il periodo di tempo in cui, tenuto conto delle consuetudini e delle eventuali disposizioni locali, si può prevedere un afflusso di bagnanti, viste le condizioni climatiche e topologiche;

(3) "misure di gestione": le azioni indicate di seguito riguardanti le acque di balneazione:

a) istituzione e mantenimento di un profilo delle acque di balneazione;

b) istituzione di un calendario per il monitoraggio;

c) monitoraggio delle acque di balneazione;

d) valutazione della qualità delle acque di balneazione;

e) classificazione delle acque di balneazione;

f) valutazione dei rischi connessi alle fonti di inquinamento;

g) preparazione di piani di emergenza e istituzione di sistemi di sorveglianza;

h) informazione dei cittadini riguardo alla qualità delle acque di balneazione;

i) azioni volte ad impedire l'esposizione delle persone all'inquinamento;

j) azioni volte a ridurre il rischio di inquinamento e contaminazione;

(4) "altre attività ricreative": le attività per le quali vengono utilizzati dispositivi per spostarsi nell'acqua che comportano un rischio significativo di ingerire l'acqua, quali il surf, il windsurf e il kayaking;

(5) "acque di transizione" e "acque costiere": le acque definite nella direttiva 2000/60/CE;

(6) "emergenza": una condizione di carattere eccezionale che influisce sulla qualità delle acque e che non dipende dalle normali condizioni atmosferiche come le precipitazioni o i cambiamenti nella portata dei fiumi e che avviene a intervalli periodici non inferiori a cinque anni;

(7) "set di dati sulla qualità delle acque": le raccolte di dati ottenuti a seguito del monitoraggio;

(8) "valutazione della qualità delle acque di balneazione": processo di valutazione della qualità delle acque di balneazione che prevede l'applicazione del metodo di calcolo definito negli allegati I e II.

Articolo 4

Stato qualitativo delle acque

1. Gli Stati membri garantiscono che tutte le acque di balneazione raggiungano uno stato di "buona qualità", definito in base a parametri microbiologici almeno altrettanto rigorosi dei parametri 1 e 2 dell'allegato I, colonna C, e basati sulla valutazione e sul calcolo effettuato con il metodo definito nell'allegato II.

2. Gli Stati membri promuovono, con le misure che ritengono necessarie, il raggiungimento di standard di qualità conformi a quelli fissati nell'allegato I, colonna B ("qualità eccellente"), e basati sulla valutazione e sul calcolo effettuato con il metodo definito nell'allegato II.

Articolo 5

Elenco delle acque di balneazione

1. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva gli Stati membri stilano un elenco delle acque individuate come acque di balneazione.

2. L'elenco viene riesaminato e aggiornato ogni anno per tener conto:

a) delle acque di balneazione di recente designazione;

b) delle acque eliminate dall'elenco perché non rispondenti ai requisiti necessari per la designazione delle acque di balneazione.

3. Gli Stati membri notificano alla Commissione e al pubblico l'elenco di cui al paragrafo 1 ogni anno, prima dell'inizio della stagione balneare. Essi notificano inoltre alla Commissione e al pubblico tutte le eventuali modifiche apportate all'elenco e i motivi per l'eventuale eliminazione di alcune acque.

Tra i motivi per eliminare le acque dall'elenco possono figurare cambiamenti nelle abitudini, nella costituzione e nell'uso delle zone di balneazione oppure cambiamenti delle condizioni topografiche della località interessata.

Articolo 6

Profilo delle acque di balneazione

1. Gli Stati membri provvedono a stabilire un profilo per ciascuna acqua di balneazione individuata secondo le modalità descritte all'allegato III. Il primo profilo delle acque di balneazione viene predisposto entro tre anni dalla data indicata all'articolo 22, paragrafo 1.

2. Il profilo viene aggiornato alle scadenze indicate nell'allegato III, lettera f) oppure quando vengano realizzati lavori di costruzione rilevanti o avvengano cambiamenti significativi nelle infrastrutture nelle acque di balneazione o in prossimità delle stesse, che possano avere ripercussioni sulla classificazione della qualità delle acque.

Articolo 7

Monitoraggio

1. Gli Stati membri provvedono affinché i parametri indicati nella colonna A dell'allegato I siano monitorati secondo le modalità dell'allegato IV.

2. Il calendario del monitoraggio per ciascuna acqua di balneazione viene fissato e reso pubblico ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera b) prima dell'inizio della stagione balneare, a partire da due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

3. Gli Stati membri possono cominciare a monitorare i parametri indicati nell'allegato I nel corso della prima stagione balneare completa successiva all'entrata in vigore della presente direttiva e possono utilizzare i risultati ottenuti per costituire i set di dati sulla qualità delle acque di cui all'articolo 8. Non appena gli Stati membri procedono al monitoraggio ai sensi della presente direttiva possono cessare di verificare i parametri di cui all'allegato della direttiva 76/160/CEE.

4. In caso di emergenza, il calendario previsto per il monitoraggio di cui al paragrafo 2 può essere sospeso e viene ripreso appena possibile al termine dell'emergenza.

5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione la sospensione del programma di monitoraggio non appena possibile, indicando in linea generale le circostanze dell'emergenza e, se questa è di origine atmosferica, la frequenza di ricorrenza calcolata di qualsiasi precipitazione o inondazione estrema che abbiano deteriorato la qualità delle acque.

Articolo 8

Valutazione della qualità delle acque di balneazione

1. In base ai parametri di monitoraggio 1 e 2 dell'allegato I, colonna A, gli Stati membri costituiscono set di dati sulla qualità delle acque.

2. La valutazione della qualità delle acque di balneazione viene effettuata sulla base dei set di dati ottenuti nel corso delle tre stagioni balneari precedenti, secondo la procedura indicata all'allegato II.

3. La prima valutazione della qualità viene preparata al massimo tre anni dopo la data indicata all'articolo 22, paragrafo 1.

4. La valutazione viene ripetuta ogni anno al termine della stagione balneare, tenendo conto dei dati relativi all'ultima stagione e dei dati ottenuti nelle due stagioni balneari precedenti.

5. Se nelle acque di balneazione o in prossimità delle stesse vengono realizzati lavori di costruzione o apportati cambiamenti di rilievo alle infrastrutture che possano incidere sulla classificazione della qualità delle acque, è necessario rilevare nuovi dati sulla qualità delle acque e procedere ad una valutazione, prescindendo dai dati relativi alla qualità ottenuti prima del completamento delle infrastrutture in questione.

Articolo 9

Classificazione della qualità delle acque di balneazione

A seguito della valutazione annuale dei set di dati sulla qualità delle acque, gli Stati membri attribuiscono alle acque di balneazione la qualità "scarsa", "buona" o "eccellente" secondo i criteri definiti nell'allegato II. La prima classificazione avviene al massimo tre anni dopo la data indicata all'articolo 22, paragrafo 1.

Articolo 10

Studi e analisi successivi alla classificazione

1. Le acque di balneazione classificate di qualità "scarsa" sono soggette ad uno studio e ad un'analisi approfonditi di tutte le fonti e le condizioni che possono causare o contribuire a causare inquinamento o contaminazione. Gli studi e le analisi in questione vengono ripetuti periodicamente, almeno una volta all'anno, e servono ad aggiornare il profilo delle acque di balneazione di cui all'articolo 6 e all'allegato III e a conoscere i rischi esistenti per procedere alla successiva adozione delle misure mirate di gestione definite all'articolo 3, paragrafo 3, lettere f)-j).

2. Le acque di balneazione classificate di qualità "buona" sono soggette ad un'analisi biennale di tutte le fonti e le condizioni che possono causare o contribuire a causare inquinamento o contaminazione. L'analisi in questione serve ad aggiornare il profilo delle acque di balneazione di cui all'articolo 6 e all'allegato III e a conoscere i rischi esistenti per procedere alla successiva adozione di adeguate misure di gestione preventive e mirate.

3. Le acque di balneazione classificate di qualità "eccellente" sono soggette ad un'analisi triennale del profilo per avere una migliore visione di tutte le potenziali fonti e rischi di inquinamento e contaminazione e per predisporre adeguate misure per combatterli.

4. Gli studi e le analisi dei paragrafi 1, 2 e 3 utilizzano in maniera ottimale i dati ricavati dal monitoraggio e le valutazioni effettuate ai sensi della direttiva 2000/60/CE; essi prevedono almeno una valutazione delle:

a) condizioni prevalenti a monte nel caso di acque interne correnti;

b) condizioni ambiente, comprese le condizioni prevalenti nel bacino idrografico, per le acque interne lentiche e per le acque costiere.

Articolo 11

Norme armonizzate per il trattamento dei campioni

Gli Stati membri garantiscono che vengano applicate norme armonizzate per la manipolazione, l'analisi, lo stoccaggio e il trasporto dei campioni, secondo quanto specificato nell'allegato I, colonna D, e nell'allegato V, al fine di ridurre il rischio di contaminazione.

La Commissione può adottare linee guida riguardanti norme armonizzate per la manipolazione, l'analisi, lo stoccaggio e il trasporto dei campioni, secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2.

Articolo 12

Piani di emergenza

1. Gli Stati membri istituiscono piani di emergenza per eventi quali inondazioni, incidenti o guasti alle infrastrutture che possano incidere negativamente sulla qualità delle acque di balneazione. I piani devono individuare le possibili cause e rischi di tali impatti, mettere in atto sistemi di sorveglianza e/o di allarme rapido e dare orientamenti per prevenire o ridurre i danni.

2. Gli Stati membri provvedono affinché vengano istituiti, perfezionati o mantenuti sistemi generali, a livello nazionale e/o locale, di sorveglianza e allarme rapido che permettano di:

a) individuare gli episodi di inquinamento o eventuali rischi importanti di incidenti che possano ripercuotersi negativamente sulla qualità delle acque di balneazione, comprese le conseguenze di eventi meteorologici estremi;

b) notificare con tempestività e chiarezza alle autorità pubbliche competenti il verificarsi dei suddetti incidenti o la presenza di tale minacce;

c) in caso di pericolo immediato per la salute pubblica, divulgare a tutte le persone che potrebbero risultare colpite tutte le informazioni di cui sono in possesso le autorità pubbliche e che potrebbero servire a prevenire o ridurre i danni;

d) suggerire alle autorità pubbliche competenti ed eventualmente ai cittadini le azioni preventive e correttive da adottare.

3. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità pubbliche competenti dispongano delle capacità necessarie per far fronte ai suddetti incidenti e rischi, come stabilito nei rispettivi piani di emergenza.

4. I sistemi di sorveglianza e allarme rapido, i piani di emergenza e le capacità di reazione in caso di incidenti e minacce per la qualità delle acque di balneazione possono essere integrati con provvedimenti in altri campi.

Articolo 13

Conformità

1. Le acque di balneazione sono considerate conformi alla presente direttiva se:

a) al termine della stagione balneare, alle acque di balneazione viene attribuita almeno la qualità "buona";

b) i parametri della colonna A dell'allegato I sono stati verificati secondo le modalità dell'allegato IV.

2. Le acque di balneazione alle quali è stata attribuita una qualità "scarsa" vengono comunque considerate provvisoriamente conformi alla presente direttiva se:

a) nel corso della stagione balneare sono state adottate misure di gestione per impedire l'esposizione delle persone all'inquinamento/contaminazione e per ridurre o eliminare il rischio di tale inquinamento/contaminazione;

b) vengono individuate le cause e i motivi della mancata conformità;

c) vengono realizzate misure di prevenzione, riduzione o eliminazione dell'inquinamento/contaminazione che riescano prevedibilmente a conseguire risultati positivi nell'arco di tre anni;

d) i cittadini sono informati delle cause dell'inquinamento/contaminazione e dei provvedimenti adottati.

Se, trascorsi tre anni, le acque di balneazione interessate non avranno ancora ottenuto la classificazione "buona", vengono considerate come non conformi alla presente direttiva.

Articolo 14

Valutazione delle fioriture di fitoplancton e della proliferazione di macroalghe e valutazione dei parametri fisico-chimici

1. Per le acque di balneazione rivelatesi sensibili a specifiche fioriture tossiche di fitoplancton o alla proliferazione di macroalghe, vengono effettuate misurazioni analitiche per stabilire lo stato delle acque di balneazione in questione rispetto ai parametri microbiologici 3 dell'allegato I, colonna A. Se i test indicati nell'allegato I, colonna D danno risultati positivi, ove necessario si procede a indagini e interventi correttivi coinvolgendo il pubblico, come previsto all'articolo 15.

2. Vengono effettuate ispezioni visive e misurazioni analitiche conformi ai test indicati nell'allegato I, colonna D per stabilire lo stato delle acque di balneazione in relazione ai parametri fisico-chimici da 4 a 6 dell'allegato I. Se i risultati dei test si discostano dalle indicazioni fornite nella colonna C dell'allegato I, ove necessario si procede a indagini e interventi correttivi coinvolgendo il pubblico, come previsto all'articolo 15.

Articolo 15

Partecipazione dei cittadini

Gli Stati membri garantiscono che tutte le parti interessate vengano consultate e possano partecipare alle attività di preparazione, revisione e aggiornamento dell'elenco e dei profili delle acque di balneazione e delle misure di gestione.

Articolo 16

Informazione dei cittadini

1. Gli Stati membri mettono a disposizione e divulgano attivamente e con tempestività le informazioni indicate di seguito sulle acque di balneazione in prossimità delle acque medesime:

a) sintesi divulgativa del profilo delle acque di balneazione e loro classificazione negli ultimi tre anni;

b) valutazione per verificare se i dati del monitoraggio sono rappresentativi per altre attività ricreative;

c) se le acque vengono eliminate dall'elenco delle acque di balneazione, in prossimità delle acque interessate è necessario affiggere un avviso che informi i cittadini dell'eliminazione nel corso della stagione balneare dell'anno in cui è avvenuta l'eliminazione e dell'anno successivo, precisando i motivi della decisione. Nell'avviso figurano anche informazioni sulla zona balneare più vicina.

2. Gli Stati membri sfruttano adeguati mezzi e tecnologie di comunicazione come Internet per divulgare attivamente e con tempestività le informazioni sulle acque di balneazione citate al paragrafo 1 e le seguenti:

a) profilo e classificazione delle acque di balneazione, comprese informazioni su altre attività ricreative;

b) programma di monitoraggio;

c) cronistoria degli incidenti che hanno richiesto un intervento di gestione, in particolare misure di gestione preventive e mirate intraprese per conservare o migliorare la qualità delle acque di balneazione, per proteggere le acque dal degrado e misure adottate nel corso della stagione balneare per impedire l'esposizione delle persone all'inquinamento/contaminazione e per ridurre o eliminare il rischio di inquinamento/contaminazione.

3. Le informazioni indicate ai paragrafi 1 e 2 vengono rese disponibili per la prima volta tre anni dopo la data indicata all'articolo 22, paragrafo 1.

4. Gli Stati membri incentivano il coinvolgimento fattivo di tutte le parti interessate al processo di informazione del pubblico e la partecipazione dei cittadini a tematiche legate alla buona qualità delle acque di balneazione.

Articolo 17

Comunicazione delle informazioni

1. Per ciascuna zona di balneazione ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 31 dicembre, e per la prima volta entro tre anni dalla data di cui all'articolo 22, paragrafo 1, i risultati del monitoraggio, indicando anche se tali dati sono rappresentativi per altre attività ricreative praticate in acque adiacenti ai punti di campionamento. Ogni anno gli Stati membri inviano alla Commissione la valutazione delle acque di balneazione entro il 31 dicembre; la prima valutazione è prevista tre anni dopo la data indicata all'articolo 22, paragrafo 1.

2. Dopo l'avvio del monitoraggio dei dati ai sensi della presente direttiva, le comunicazioni inviate ogni anno alla Commissione ai sensi del paragrafo 1 continuano ad essere effettuate a norma della direttiva 76/160/CEE fino a che non è disponibile un set di dati sulla qualità delle acque riguardante un periodo di tre anni e finché non è possibile presentare una prima valutazione ai sensi della presente direttiva. Nel triennio summenzionato il parametro 1 dell'allegato alla direttiva 76/160/CEE non viene preso in considerazione nel rapporto annuo e a fini di comunicazione; inoltre, i parametri 2 e 3 dell'allegato alla direttiva 76/160/CEE vengono considerati equivalenti ai parametri 2 e 1 dell'allegato I, colonna A, della presente direttiva.

3. La Commissione pubblica un rapporto annuale sulla qualità delle acque di balneazione nella Comunità che presenta la classificazione delle acque di balneazione, la conformità alla presente direttiva e le più importanti misure di gestione messe in atto. La Commissione pubblica il rapporto quattro mesi dopo aver ricevuto i rapporti dagli Stati membri. A tal fine, se possibile, la Commissione ricorre ai sistemi di compilazione, valutazione e presentazione dei dati già contemplati da altre normative comunitarie in materia ed in particolare dalla direttiva 2000/60/CE.

Possono essere forniti orientamenti sull'impiego di tali sistemi a norma della procedura dell'articolo 20, paragrafo 2.

4. Gli Stati membri e la Commissione forniscono, se possibile, al pubblico informazioni fondate sulla tecnologia geo-referenziata, presentandole in maniera armonizzata e in formati standard definiti a norma dell'articolo 16.

Articolo 18

Cooperazione per le acque transfrontaliere

Gli Stati membri che condividono un bacino idrografico che possa comportare un impatto transfrontaliero sulla qualità delle acque di balneazione collaborano secondo le opportune modalità per attuare la presente direttiva.

Articolo 19

Adeguamento tecnico della direttiva

1. I metodi di analisi per i parametri definiti nell'allegato I possono essere adeguati all'evoluzione scientifica e tecnologica secondo la procedura dell'articolo 20, paragrafo 2.

2. Possono essere integrati anche i risultati scientifici raggiunti nella rilevazione dei virus, integrando pertanto l'elenco dei parametri dell'allegato I, secondo la procedura dell'articolo 20, paragrafo 2.

3. La Commissione può inoltre adottare linee guida tecniche su determinati aspetti dell'attuazione riguardo alla strategia e all'approccio di gestione delle acque di balneazione e alla strategia di informazione e comunicazione, secondo le procedure fissate all'articolo 20, paragrafo 2.

Articolo 20

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato (di seguito denominato "il comitato") composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Quando viene fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, considerando le disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo indicato all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 21

Abrogazione

1. La direttiva 76/160/CEE è abrogata tre anni dopo la data indicata all'articolo 22, paragrafo 1. Subordinatamente al paragrafo 2, l'abrogazione è applicabile, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri in materia di scadenze per il recepimento e l'applicazione istituite nella direttiva abrogata.

2. Non appena uno Stato membro adotta tutti i necessari provvedimenti legali, amministrativi e pratici per conformarsi alla presente direttiva, la direttiva è applicabile e sostituisce la direttiva 76/160/CEE.

3. I riferimenti alla direttiva 76/160/CEE sono considerati come riferimenti alla presente direttiva.

Articolo 22

Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il/l' [...]*. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano per attuare la presente direttiva.

* La data, da inserire, deve concedere agli Stati membri due anni di tempo per attuare la direttiva.

Articolo 23

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 24

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

ALLEGATO I

Parametri di qualità delle acque di balneazione

>SPAZIO PER TABELLA>

Il valore del 95° percentile viene così calcolato [56]:

[56] Bartram, J. e Rees, G. (a cura di), Monitoring Bathing Waters, E. e F. N. Spon, Londra.

sulla base della valutazione del 95° percentile della normale funzione di densità di probabilità (PDF) log10 dei dati microbiologici ricavati su un'acqua di balneazione, il 95° percentile viene così ricavato:

i) prendere il log10 di tutte le enumerazioni batteriche nella sequenza di dati da valutare;

ii) calcolare la media aritmetica dei log10 (m);

iii) calcolare la deviazione standard dei log10 (s).

Il punto superiore del 95° percentile della funzione PDF si ricava dalla seguente equazione:

95° percentile = antilog ((m)+(1,65 x s))

ALLEGATO II

Valutazione e classificazione delle acque di balneazione

Le acque di balneazione che presentano valori, al 95° percentile, relativi alle enumerazioni microbiologiche calcolate sulla base dei set di dati rilevati nel precedente triennio di calendario peggiori [57]rispetto al valore corrispondente alla "buona qualità" dei parametri microbiologici 1 o 2 indicati nell'allegato I (colonna C) sono classificate come acque di qualità "scarsa".

[57] Ovvero, valori di concentrazione superiori, espressi in ufc/100 ml.

Le acque di balneazione che presentano valori, al 95° percentile, relativi alle enumerazioni microbiologiche calcolate sulla base dei dati rilevati nel precedente triennio di calendario, pari o superiori1 al valore corrispondente alla "buona qualità" dei parametri microbiologici 1 e 2 indicati nell'allegato I (colonna C) sono classificate come acque di qualità "buona".

Gli Stati membri possono attribuire alle acque di balneazione la categoria "qualità eccellente" se:

" i valori al 95° percentile relativi alle enumerazioni microbiologiche calcolate sulla base dei dati rilevati nel precedente triennio di calendario sono uguali o migliori [58] rispetto al valore corrispondente alla "qualità eccellente" dei parametri microbiologici 1 e 2 indicati nell'allegato I (colonna) e

[58] Ovvero, valori di concentrazione inferiori, espressi in ufc/100 ml.

" la durata della stagione balneare e gli interventi di gestione valgono anche per altre attività ricreative praticate.

ALLEGATO III

Profilo delle acque di balneazione

Con riferimento all'articolo 6, il profilo delle acque di balneazione comprende:

a) la descrizione delle caratteristiche fisiche, geografiche e idrologiche delle acque di balneazione interessate;

b) l'identificazione - sotto il profilo quantitativo e qualitativo - di tutte le potenziali fonti di inquinamento;

c) la valutazione del potenziale inquinante di tali fonti, che possa comportare rischi per la salute umana; la valutazione deve tener conto del fattore tempo (potenziale di rischio accidentale o cronico) e della natura e del volume di tutti gli scarichi inquinanti o potenzialmente inquinanti e dei rispettivi effetti rispetto alla distanza dalle acque di balneazione.

Gli elementi delle lettere a) e b) devono essere indicati anche su una mappa dettagliata.

Se ritenuto opportuno, possono essere allegate o incluse altre informazioni:

d) descrizione dei punti di monitoraggio;

e) valutazione della possibilità che il monitoraggio fornisca anche dati rappresentativi per altre attività ricreative praticate che presentano un rischio di ingestione analogo a quello della balneazione (ad esempio la pratica del windsurf o del kayaking);

f) il profilo delle acque di balneazione sarà aggiornato secondo il seguente calendario:

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO IV

Frequenza di monitoraggio

La frequenza del monitoraggio di routine è fissata a 2 campioni analizzati al mese, dove per mese s'intende un periodo di quattro settimane e ogni settimana iniziata è considerata come intera. In funzione della classificazione delle acque di balneazione, la frequenza del monitoraggio è così riassunta:

>SPAZIO PER TABELLA>

Una settimana prima dell'inizio della stagione balneare deve essere prelevato un campione aggiuntivo; calcolando tale campione, per ogni stagione balneare devono essere sempre prelevati e analizzati almeno due campioni.

ALLEGATO V

Norme per la manipolazione dei campioni

1. I campioni devono essere prelevati secondo le seguenti istruzioni

Il punto di campionamento corrisponde al sito, in un'acqua di balneazione, dove in media affluisce la maggior parte dei bagnanti nell'arco di tutta la stagione balneare.

2. Sterilizzazione dei contenitori dei campioni

Sterilizzazione in autoclave per almeno 15 minuti a 121° C.

Oppure, sterilizzazione a secco a 160° C - 170° C per almeno un'ora.

Oppure, utilizzo di contenitori per campioni irradiati forniti direttamente dal fabbricante.

3. Campionamento

Il volume del contenitore di campionamento dipende dalla quantità di acqua necessaria per verificare ciascun parametro; in genere il volume minimo è 250 ml.

I contenitori devono essere di materiale trasparente, non colorato (vetro, polietene o polipropilene).

Per evitare la contaminazione accidentale del campione, chi effettua il prelievo deve impiegare una tecnica asettica per garantire la sterilità dei contenitori. Se il campionamento viene effettuato correttamente non sono necessarie altre attrezzature sterili (come guanti "da chirurgo" sterili, pinze o tubo di campionamento).

Il campione deve essere identificato con chiarezza con inchiostro indelebile sul contenitore e sul modulo di campionamento.

4. Stoccaggio e trasporto prima dell'analisi

In tutte le fasi del trasporto il campione di acqua deve essere protetto contro l'esposizione alla luce, ed in particolare alla luce solare diretta.

Il campione deve essere conservato ad una temperatura di 4° C circa in un frigo portatile o, possibilmente, in frigorifero fino all'arrivo in laboratorio. Se il trasporto fino al laboratorio può durare più di quattro ore si raccomanda vivamente di conservare il campione in frigorifero.

Il lasso di tempo che intercorre tra il campionamento e l'analisi deve essere ridotto al minimo. Si raccomanda di analizzare i campioni nello stesso giorno; se non fosse possibile per motivi pratici, i campioni devono essere esaminati al massimo entro 24 ore, a condizione che vengano stoccati in luogo buio e ad una temperatura il più possibile vicina ai 4° C.

COMMENTI ALLA SCHEDA FINANZIARIA DELL'ATTO NORMATIVO

La presente proposta presenta una revisione della direttiva del 1976 sulle acque di balneazione attualmente in vigore, secondo gli impegni che la Commissione ha assunto nell'ambito del Sesto programma di azione in materia di ambiente. Per la Commissione non vi saranno implicazioni aggiuntive a livello di risorse (di bilancio e di personale) oltre a quelle già previste dalla direttiva del 1976.

SCHEDA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO IMPATTO DELLA PROPOSTA SULLE IMPRESE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI)

Denominazione della proposta

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità delle acque di balneazione

Numero di riferimento del documento

La proposta

In considerazione del principio di sussidiarietà esporre i motivi per i quali è necessaria una normativa comunitaria in questo settore, nonché gli obiettivi principali.

La presente proposta comporta la revisione della direttiva sulle acque di balneazione del 1976, uno degli elementi più importanti della politica europea in materia di acque. Grazie alla direttiva del 1976 l'opinione pubblica è stata sensibilizzata come non mai, in quanto i cittadini sentono che la qualità di queste acque ha un impatto diretto sulla loro vita quotidiana. Il rapporto annuo sulle acque di balneazione che la Commissione pubblica prima dell'inizio della stagione balneare mette chiaramente in evidenza i consistenti progressi ottenuti per quanto riguarda la qualità delle nostre acque di balneazione.

La nuova direttiva sulle acque di balneazione stabilisce che l'UE, gli Stati membri e le regioni dovranno condividere le responsabilità in questo campo all'insegna della coerenza. Occorre infatti definire obiettivi omogenei per l'ambiente e la salute a livello dell'UE, oltre che metodi comparabili di campionamento, analisi e valutazione, garantendo al contempo la flessibilità necessaria per aspetti quali la frequenza di monitoraggio o le iniziative di gestione necessarie per affrontare i problemi connessi con la qualità delle acque di balneazione, alla luce delle situazioni locali e regionali e delle conoscenze e delle esperienze disponibili in ogni particolare regione.

L'impatto sulle imprese

Nel passato la politica comunitaria in materia di acque di balneazione, fondata sulla direttiva del 1976, ha ottenuto importanti risultati, sia per la promozione del turismo che per il miglioramento della qualità delle acque. In molti regioni la buona qualità delle acque di balneazione si è rivelata un fattore cruciale per il comparto turistico e l'enorme interesse che il pubblico e i media manifestano per il rapporto annuo della Commissione sulle acque di balneazione ne è una dimostrazione. D'altra parte, le iniziative volte ad ottenere una maggiore protezione delle acque hanno anche comportato dei costi per il rinnovo delle infrastrutture di trattamento delle acque reflue. Sono pochissimi, in Europa, gli studi specifici che abbiano svolto valutazioni economiche esaurienti dei cambiamenti avvenuti nella qualità delle acque, mentre molti hanno parzialmente approfondito le tematiche economiche legate ai miglioramenti della qualità. Alcune ricerche dimostrano l'importanza economica dei miglioramenti avvenuti nella qualità delle acque di balneazione per regioni o località specifiche e anche per determinati settori economici o imprese. Nel complesso, una qualità più elevata delle acque di balneazione riduce i rischi per la salute umana e i costi di trattamento, aumenta il fatturato di alcuni comparti economici (in particolare il settore turistico, ma anche la pesca), aumenta il valore immobiliare e il valore economico del territorio interessato e favorisce alcuni effetti non quantificabili dal punto di vista monetario, come il valore estetico e culturale. Seguono alcuni esempi.

- Uno studio GESAMP [59]/OMS [60], fondato su stime globali del numero di bagnanti su scala mondiale e su stime dell'OMS in merito al rischio relativo a vari livelli di contaminazione, calcola che praticare la balneazione in mari inquinati provoca ogni anno circa 250 milioni di casi di gastroenterite e di patologie del tratto respiratorio superiore, e alcune delle vittime saranno colpite da disabilità nel lungo termine. L'impatto globale può essere calcolato sommando gli anni complessivi di vita in buona salute che vengono perduti a causa di malattie, disabilità e decessi applicando una nuova unità di misura, i DALY (Disability Adjusted Life Years, ovvero gli anni di vita vissuti al netto della disabilità), elaborata dall'OMS e dalla Banca mondiale. Secondo questo calcolo, l'impatto delle patologie (il cosiddetto burden of disease - BOD) a livello mondiale indotto dalle attività di balneazione in mare raggiunge i 400 000 DALY circa, valore comparabile all'impatto globale della difterite e della lebbra. Tradotto in costi per la società, sempre a livello mondiale, tale impatto corrisponde a circa 1,6 miliardi di USD l'anno.

[59] Il GESAMP è un organismo consultivo composto da esperti specializzati nominati dalle agenzie promotrici (IMO, FAO, UNESCO-IOC, OMM, OMS, AIEA, ONU, UNEP).

[60] A Sea of Troubles, ISBN 82-7701-010-9.

- Alcuni studi svolti per la Côte d'Opale nel bacino idrografico Artois-Picardie [61], in Francia, hanno stimato la perdita economica annua del settore turistico in caso di deterioramento della qualità delle acque di balneazione tra i 300 e i 500 milioni di euro; queste cifre possono essere raffrontate ai 150 milioni di euro investiti complessivamente negli ultimi dieci anni per le fognature e il trattamento delle acque reflue per raggiungere l'attuale qualità delle acque.

[61] Agence de l'Eau Artois-Picardie, Qualité de l'eau, tourisme et activités récréatives: la recherche d'un développement durable, 1997.

- Uno studio relativo all'isola di Rodi [62] in Grecia ha valutato i benefici complessivi derivanti dal mancato degrado dell'ambiente costiero dovuto alla maggiore pressione turistica. Complessivamente, evitando il degrado i benefici (in termini di danni evitati) si attestano sui 15 milioni di euro l'anno, pari al 3 % del PIL dell'isola.

[62] Constantinides, G., Costs and benefits of measures for the reduction of degradation of the environment from land based sources of pollution in coastal areas. Case study of the Island of Rhodes, 1993.

- Studi sul Regno Unito [63] hanno stimato in 25-45 euro l'anno il prezzo che gli abitanti delle località esaminate erano disposti a pagare per la riduzione del rischio di contrarre malattie che il riesame della direttiva sulle acque di balneazione comporterebbe.

[63] Georgiou, S. e altri, "Coastal bathing water health risks: developing a means of assessing the adequacy of proposals to amend the 1976 EC Directive", in Risk Decision and Policy, 2000, vol.5, pp 49-68.

In vista della preparazione della nuova proposta di direttiva sulle acque di balneazione, nel 2001 la Commissione ha commissionato uno studio economico [64] per conoscere meglio la situazione; sono stati selezionati studi dei casi in varie regioni, che rappresentavano condizioni diverse quali:

[64] Commissione europea, Economic evaluation of the Bathing Water Quality Directive 76/160/EEC and of its revision, Studio svolto dalla WRc per conto della direzione generale Ambiente della Commissione europea.

- acque costiere e acque dolci;

- acque settentrionali e meridionali;

- acque in località altamente o scarsamente turistiche.

Sulla base dei risultati ottenuti si è potuto concludere che per la maggior parte delle località sarà possibile raggiungere standard di qualità delle acque più rigorosi di quelli esistenti a costi comunque inferiori ai benefici previsti. Data l'incidenza del turismo nella valutazione dei benefici, questi saranno tanto più elevati nelle zone in cui c'è un'intensa attività turistica, anche se verranno applicati standard molto rigidi. Nei bacini in cui l'inquinamento diffuso ha un notevole impatto, l'applicazione di codici di buona pratica agricola (come prescrive la normativa in vigore) sarà già sufficiente a migliorare la qualità delle acque di balneazione. Possono persistere alcuni problemi in pochi casi, che richiedono interventi e soluzioni più drastici e dove l'affluenza turistica alle località balneari è molto scarsa (e scarsi saranno dunque i benefici) e/o dove sono necessari altri investimenti per raggiungere gli standard fissati dalla direttiva sulle acque di balneazione attualmente in vigore.

Consultazione

La Commissione ha elaborato la nuova proposta di direttiva sulle acque di balneazione dopo un'ampia consultazione di tutte le parti interessate e coinvolte, ispirandosi in questo anche alla linea già seguita con successo per la direttiva quadro in materia di acque. Questa nuova impostazione partecipativa va applicata, oltre che alla fase di elaborazione della legislazione ambientale dell'UE, anche all'attuazione, come già avviene per la direttiva quadro, che deve vedere coinvolti gli Stati membri e la Commissione, ma anche, in particolare, organismi, agenzie, soggetti interessati e ONG su scala locale e regionale oltre che la comunità scientifica. Iniziative di questo genere devono offrire un altro esempio di buona governance europea, come sottolineato nel Libro bianco della Commissione del 2001.

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