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Document 52002PC0454

Parere della Commissione conformemente all'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE sugli emendamenti del Parlamento Europeo alla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla intermediazione assicurativa recante modifica della proposta della Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE

/* COM/2002/0454 def. - COD 2000/0213 */

52002PC0454

Parere della Commissione conformemente all'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla intermediazione assicurativa recante modifica della proposta della Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE /* COM/2002/0454 def. - COD 2000/0213 */


PARERE DELLA COMMISSIONE conformemente all'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione di una DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SULLA INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA RECANTE MODIFICA DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE

2000/0213 (COD)

PARERE DELLA COMMISSIONE conformemente all'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione di una DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SULLA INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA

1. introduzione

L'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE stabilisce che la Commissione formula un parere sugli emendamenti proposti dal Parlamento europeo in seconda lettura. In appresso è riportato il parere della Commissione sui 13 emendamenti proposti dal Parlamento.

2. cronistoria

Data di trasmissione della proposta al PE e al Consiglio (documento COM(2000 ) 511 def. - 2000 /0213 COD): // 20.09.2000 [1]

[1] GU C 29/E del 30.1.2001, pag. 244

Data del parere del Comitato economico e sociale: // 30.05.2001 [2]

[2] GU C 221 del 7.8.2001, pag. 121

Data del parere del Parlamento europeo in prima lettura: // 14.11.2001

Data di adozione della posizione comune:

Data della comunicazione della Commissione sulla posizione comune del Consiglio:

Data del parere del Parlamento europeo in seconda lettura

// 18.03.2002

04.04.2002

13.06.2002

3. oggetto della proposta

* Questa proposta di direttiva ha per oggetto il coordinamento delle disposizioni nazionali sulla intermediazione assicurativa ed è finalizzata a completare il mercato interno delle assicurazioni, in particolare il mercato al dettaglio.

* La proposta stabilisce un quadro normativo volto a garantire: i) un alto livello di professionalità e di competenza di tutti gli intermediari assicurativi nella Comunità; ii) un livello di protezione elevato degli interessi dei consumatori tramite l'introduzione dell'obbligo per gli intermediari di fornire ai consumatori una serie di informazioni dettagliate.

* La proposta prevede un sistema di registrazione degli intermediari nello Stato membro di origine subordinata al possesso di determinati requisiti professionali (competenza, onorabilità, assicurazione della responsabilità professionale e capacità finanziaria adeguata). La registrazione permette l'esercizio dell'attività di intermediazione in regime di stabilimento e di libera prestazione di servizi nella Comunità sotto il controllo dello Stato membro d'origine (articoli 3-9). La proposta prevede anche obblighi di informazione nei confronti dei consumatori (articoli 11-12).

4. parere della Commissione sugli emendamenti del Parlamento europeo

4.1. Emendamenti accolti dalla Commissione

* Il Parlamento europeo ha adottato in seconda lettura 13 emendamenti alla posizione comune del Consiglio. Essi riguardano il chiarimento e la precisazione di alcune disposizioni della posizione comune ma non alterano la sua portata né snaturano gli obiettivi da essa perseguiti. La Commissione accoglie questi 13 emendamenti.

* Si tratta degli emendamenti seguenti:

Emendamento n. // Disposizione della posizione comune

17 // Considerando 12: precisazione dell'ambito d'applicazione della proposta.

1 // Considerando 23: presa in considerazione della raccomandazione 98/257/CEE da parte degli organi responsabili della risoluzione extragiudiziale delle controversie.

3 // Articolo 1, paragrafo 3, comma 2: introduzione di una clausola di non discriminazione degli intermediari comunitari rispetto al trattamento accordato in uno Stato membro agli intermediari di paesi terzi operanti sul suo territorio in base al principio della libera prestazione di servizi.

4 // Articolo 2, punto 3, comma 3: ambito d'applicazione, allineamento di questa disposizione al considerando 12.

5 // Articolo 2, punto 4, comma 3: ambito d'applicazione, allineamento di questa disposizione al considerando 12.

Emendamento n. // Disposizione della posizione comune

6 // Articolo 3, paragrafo 2, comma 2: registrazione degli intermediari. Il registro indica i paesi nei quali l'intermediario esercita in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi.

7 // Articolo 3, paragrafo 3, comma 2: la registrazione degli intermediari è soggetta a regolare revisione da parte dell'autorità competente.

8 // Articolo 4, paragrafo 2, comma 2: allineamento della verifica del requisito di onorabilità degli intermediari assicurativi e riassicurativi con il regime di cui all'articolo 3.

15 // Articolo 4 bis (nuovo): clausola di salvaguardia dei diritti acquisiti per gli intermediari già registrati e che disponevano alla data di presentazione della proposta della Commissione di un livello di formazione e capacità analogo a quello richiesto dalla direttiva.

10 // Articolo 9: presentazione di ricorsi. I clienti e qualsiasi altra parte interessata, in particolare le associazioni dei consumatori, possono presentare ricorsi. Si deve inoltre dare risposta ai ricorsi.

11 // Articolo 11, paragrafo 1, lettera e), punti ii) e iii): gli intermediari assicurativi devono informare i loro clienti, conformemente alle modalità fissate dalla direttiva - per iscritto e prima della stipulazione del contratto di assicurazione, che hanno la facoltà di richiedere il nome dell'impresa o delle imprese di assicurazione con le quali l'intermediario ha rapporti d'affari. L'intermediario deve fornire il nome di queste imprese se il cliente ne fa richiesta.

12 // Articolo 11, paragrafo 1, comma 1 bis (nuovo): gli intermediari assicurativi devono informare il cliente, conformemente alle modalità fissate dalla direttiva, del diritto di cui dispone di richiedere il nome delle imprese di assicurazione con le quali l'intermediario ha rapporti d'affari.

16 // Articolo 11, paragrafo 2: l'intermediario assicurativo è obbligato a fornire un'analisi obiettiva (imparziale) e deve fondare la sua analisi sull'esame di un numero sufficiente di contratti di assicurazione disponibili sul mercato in modo da potere raccomandare, in funzione dei suoi criteri professionali, il contratto di assicurazione adeguato alle esigenze del cliente.

5. conclusione

Conformemente all'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE, la Commissione modifica la sua proposta come sopra indicato.

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