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Document 52002PC0424

    Proposta di Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1035/2001 che istituisce un sistema di documentazione delle catture per il Dissostichus spp.

    /* COM/2002/0424 def. - CNS 2002/0184 */

    GU C 291E del 26.11.2002, p. 217–220 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52002PC0424

    Proposta di Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1035/2001 che istituisce un sistema di documentazione delle catture per il Dissostichus spp. /* COM/2002/0424 def. - CNS 2002/0184 */

    Gazzetta ufficiale n. 291 E del 26/11/2002 pag. 0217 - 0220


    Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1035/2001 che istituisce un sistema di documentazione delle catture per il Dissostichus spp.

    (presentata dalla Commissione)

    RELAZIONE

    Nel novembre 1999, nel corso della sua diciottesima riunione annuale, la Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (CCAMLR) ha adottato un sistema di documentazione delle catture di Dissostichus spp. Questo sistema è inteso a migliorare il controllo degli scambi internazionali di Dissostichus spp. e ad identificare l'origine di tutte le specie importate nel o esportate dal territorio delle parti contraenti della CCAMLR. Esso consente inoltre di stabilire se i Dissostichus spp. sono stati catturati nella zona della convenzione in modo conforme alle misure di conservazione della CCAMLR e di raccogliere i dati relativi alle catture, al fine di agevolare la valutazione scientifica degli stock. Detto sistema si applica a tutte le catture di Dissostichus spp., indipendentemente dal fatto che siano state effettuate all'interno o all'esterno della zona di convenzione della CCAMLR.

    Il sistema è stato recepito nel diritto comunitario con il regolamento (CE) n. 1035/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, che istituisce un sistema di documentazione delle catture per il Dissostichus spp.

    Nel novembre 2001, nel corso della sua ventesima riunione annuale, la CCAMLR ha adottato un certo numero di modifiche intese a migliorare il funzionamento del sistema, in particolare al fine di combattere le false dichiarazioni di cattura. Dai dati relativi alle catture effettuate a partire dall'entrata in vigore del sistema, risulta un notevole aumento delle catture provenienti dai settori esterni alla zona della convenzione (circa 30.000 tonnellate rispetto alle 11.000 tonnellate degli anni precedenti), e specialmente dalla zona statistica n. 51 della FAO, nell'Oceano indiano sudoccidentale. Il comitato scientifico della CCAMLR ha giudicato estremamente improbabile che il Dissostichus spp. potesse provenire dalla zona n. 51 ed è giunto alla conclusione che in pratica tutte le catture dichiarate per tale zona sono state pescate illegalmente nella zona della convenzione.

    Consapevole del fatto che il sistema di documentazione delle catture veniva in effetti utilizzato per rendere legali le catture illecitamente effettuate nella zona della convenzione, la CCAMLR ha deciso di rafforzare i requisiti in materia di verifica, tramite l'impiego di relazioni sui dati ottenuti con un sistema automatizzato di controllo satellitare dei pescherecci (VMS). La CCAMLR ha inoltre previsto, per tutti gli Stati che aderiscono al sistema, la possibilità di richiedere un'ulteriore verifica da parte dello Stato di bandiera, se dalle dichiarazioni relative alle catture di Dissostichus spp. risulta che queste sono state effettuate in alto mare, al di fuori della zona della convenzione. Oltre a quest'ultima misura, è stata adottata una risoluzione in cui si chiede a tutti gli Stati di proibire gli sbarchi e le importazioni se lo Stato di bandiera non dimostra di aver proceduto al controllo del documento relativo alle catture utilizzando i dati VMS. Questa risoluzione è stata proposta dalla Francia (per conto dei propri territori d'oltremare) ed è sostenuta dalla Comunità, pertanto dovrebbe essere recepita anche nel diritto comunitario pur non essendo uno strumento giuridico vincolante.

    Altre modifiche importanti riguardano l'introduzione di una procedura per la vendita o la distruzione delle catture sequestrate e confiscate nonché il miglioramento dei controlli sulle esportazioni. Si è inoltre proceduto ad alcune modifiche tecniche del documento relativo alle catture per chiarire le responsabilità dello Stato di bandiera e dello Stato di approdo e le dichiarazioni in materia di certificazione. Infine, sono state introdotte alcune modifiche di minor conto per migliorare il funzionamento del sistema a livello comunitario.

    La Commissione propone al Consiglio di adottare il presente regolamento.

    2002/0184 (CNS)

    Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1035/2001 che istituisce un sistema di documentazione delle catture per il Dissostichus spp.

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

    vista la proposta della Commissione [1],

    [1] GU C , pag.

    visto il parere del Parlamento europeo [2],

    [2] GU C , pag.

    considerando quanto segue:

    (1) Il regolamento (CE) n. 1035/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, che istituisce un sistema di documentazione delle catture per il Dissostichus spp. attua il sistema di documentazione delle catture adottato dalla Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico, in prosieguo CCAMLR, in occasione della sua diciottesima riunione annuale del novembre 1999.

    (2) Nel novembre 2001, nel corso della sua ventesima riunione annuale la CCAMLR ha apportato al sistema un certo numero di modifiche, intese, tra l'altro, a impedire le false dichiarazioni di cattura ed a migliorare il controllo delle esportazioni e ha inoltre introdotto una procedura che consente la vendita o la distruzione delle catture sequestrate e confiscate.

    (3) Occorre modificare in conformità il regolamento (CE) n. 1035/2001,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CEE) n. 1035/2001 è modificato come segue:

    1. Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

    "Campo d'applicazione

    1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutte le catture di Dissostichus spp. dei codici TARIC 0302698810, 0302698820, 0302698830, 0302698840, 0302698890, 0303798810, 0303798820, 0303798830, 0303798840, 0303798890 e 0304208800:

    (a) sbarcate o trasbordate da un peschereccio comunitario; oppure

    (b) importate nella Comunità, o da questa esportate o riesportate.

    2. Il presente regolamento non si applica alle catture accessorie di Dissostichus spp. effettuate in alto mare, al di fuori della zona CCAMLR, da pescherecci da traino.

    Ai fini del presente paragrafo, con catture accessorie di Dissostichus spp. si intende un quantitativo di Dissostichus spp. non superiore al 5% del totale delle catture di tutte le specie e a 50 tonnellate per un'intera campagna di pesca effettuata da un peschereccio.

    3. Il secondo comma del paragrafo 2 può essere modificato, conformemente alla procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 3, in applicazione delle misure di conservazione della CCAMLR che sono divenute obbligatorie per la Comunità."

    2. Il testo dell'articolo 9, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

    "Dopo aver verificato, tramite le relazioni sui dati ottenuti con un sistema automatizzato di controllo satellitare (VMS), che la zona di pesca e le catture da sbarcare o trasbordare, quali risultano dalla dichiarazione del peschereccio, sono registrate in modo accurato e corrispondono all'autorizzazione di pesca, lo Stato membro di bandiera trasmette al comandante, utilizzando i mezzi elettronici più rapidi, un codice di convalida.

    Il comandante riporta tale codice nel documento di cattura."

    3. Il testo dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:

    "Articolo 13

    1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per determinare l'origine dei Dissostichus spp. importati nel o esportati dal loro territorio e accertare che le specie suddette, nei casi in cui provengano dalla zona della convenzione, siano state catturate nel rispetto delle misure di conservazione della CCAMLR.

    2. Se uno Stato membro ha motivi per ritenere che gli sbarchi o le importazioni di Dissostichus spp., dichiarati come provenienti da catture effettuate in alto mare al di fuori della zona CCAMLR, provengono in effetti da catture di Dissostichus spp. effettuate nella zona CCAMLR, chiede allo Stato di bandiera di effettuare ulteriori verifiche del documento relativo alle catture, utilizzando, tra l'altro, le relazioni sui dati ottenuti con un sistema automatizzato di controllo satellitare (VMS).

    Se, nonostante tale richiesta, lo Stato di bandiera non riesce a dimostrare che il documento di cattura è stato verificato tramite i dati VMS, detto documento è considerato nullo e sono vietate le importazioni e le esportazioni di Dissostichus spp.

    3. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri tutti i casi in cui, dai risultati delle ulteriori verifiche previste al paragrafo 2, risulta che le catture non sono state effettuate in modo conforme alle misure di conservazione della CCAMLR ed inoltre le disposizioni adottate in proposito dallo Stato membro di cui trattasi."

    4. Il testo dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:

    "Articolo 15

    1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché ogni carico di Dissostichus spp. importato nel o esportato dal loro territorio sia accompagnato da uno o più documenti di cattura, convalidati per l'esportazione o la riesportazione, corrispondenti al quantitativo totale di Dissostichus spp. compreso nel carico.

    2. Gli Stati membri si accertano che le rispettive autorità doganali o altri funzionari competenti richiedano ed esaminino la documentazione relativa a ciascun carico di Dissostichus spp. importato nel o esportato dal loro territorio, al fine di verificare che includa uno o più documenti di cattura convalidati per l'esportazione o la riesportazione e corrispondenti al quantitativo totale di Dissostichus spp. compreso nel carico. Tali autorità o funzionari possono inoltre esaminare il contenuto dei carichi per verificare le informazioni riportate nel documento o nei documenti suddetti.

    3. Gli Stati membri informano la Commissione di tutti i casi in cui dai risultati delle verifiche previste ai paragrafi 1 e 2 risulta che non sono stati rispettati i requisiti in materia di documentazione stabiliti dal presente regolamento.

    4. Il documento di cattura di Dissostichus spp. convalidato per l'esportazione deve soddisfare i seguenti requisiti:

    (a) contenere tutte le informazioni previste dall'allegato I e tutte le firme richieste;

    (b) recare un'attestazione firmata e timbrata da un funzionario dello Stato esportatore che certifichi l'esattezza delle informazioni riportate nel documento."

    5. Il testo dell'articolo 17 è sostituito dal seguente:

    "Articolo 17

    L'importazione e l'esportazione di Dissostichus spp. sono vietate se la partita interessata non è accompagnata dal relativo documento di cattura."

    6. Il testo dell'articolo 20 è sostituito dal seguente:

    "Articolo 20

    1. Lo Stato membro di bandiera, utilizzando i mezzi elettronici più rapidi a sua disposizione, trasmette immediatamente le copie dei documenti di cui agli articoli 10 e 12 al Segretariato della CCAMLR, con copia alla Commissione.

    2. Gli Stati membri, utilizzando i mezzi elettronici più rapidi, trasmettono immediatamente al Segretariato della CCAMLR, con copia alla Commissione, una copia dei documenti di cattura convalidati per l'esportazione o la riesportazione nonché i documenti di cui all'articolo 22 bis."

    7. Il testo dell'articolo 22 è sostituito dal seguente:

    "Articolo 22

    Al più tardi entro il 15 marzo, il 15 giugno, il 15 settembre e il 15 dicembre di ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati, ripresi dai documenti di cattura, concernenti l'origine, la destinazione e i quantitativi di Dissostichus spp. importati nel o esportati dal loro territorio.

    Ogni anno la Commissione trasmette i dati concernenti l'origine e i quantitativi al Segretariato della CCALMR".

    8. E' inserito il seguente capo VI bis:

    "Capo VI bis Vendita del pesce sequestrato e confiscato

    Articolo 22 bis

    Uno Stato membro che intende procedere alla vendita o alla distruzione dei quantitativi di Dissostichus spp. sequestrati o confiscati deve rilasciare un documento di cattura appositamente convalidato. Tale documento di cattura comprende una dichiarazione che indica i motivi della convalida e descrive le circostanze in base alle quali i pesci sequestrati o confiscati sono inseriti in una filiera commerciale. Gli Stati membri verificano che le persone che hanno effettuato le attività di pesca illegali non ricavino alcun beneficio finanziario dalla vendita o dalla distruzione di tali pesci."

    9. All'articolo 24, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

    "Le misure necessarie per attuare il presente regolamento per quanto concerne l'articolo 8, paragrafo 2, lettera d), l'articolo 9, l'articolo 10, paragrafo 3, l'articolo 11, l'articolo 12, paragrafo 3, l'articolo 13, paragrafo 2 e l'articolo 15 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2."

    10. L'allegato II è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    ALLEGATO

    >SPAZIO PER TABELLA>

    * Barrare la casella corrispondente

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