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Document 52002PC0356
Proposal for Council Regulation laying down certain control measures applicable to fishing activities in the area covered by the Convention on the conservation of Antarctic marine living resources and repealing Regulations (EEC) No 3943/90, (EC) No 66/98 and (EC) No 1721/1999
Proposta di Regolamento del Consiglio che stabilisce talune misure di controllo applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico e che abroga i regolamenti (CEE) n. 3943/90, (CE) n. 66/98 et (CE) n. 1721/1999
Proposta di Regolamento del Consiglio che stabilisce talune misure di controllo applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico e che abroga i regolamenti (CEE) n. 3943/90, (CE) n. 66/98 et (CE) n. 1721/1999
/* COM/2002/0356 def. - CNS 2002/0137 */
GU C 262E del 29.10.2002, p. 310–320
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Proposta di Regolamento del Consiglio che stabilisce talune misure di controllo applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico e che abroga i regolamenti (CEE) n. 3943/90, (CE) n. 66/98 et (CE) n. 1721/1999 /* COM/2002/0356 def. - CNS 2002/0137 */
Gazzetta ufficiale n. 262 E del 29/10/2002 pag. 0310 - 0320
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che stabilisce talune misure di controllo applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico e che abroga i regolamenti (CEE) n. 3943/90, (CE) n. 66/98 et (CE) n. 1721/1999 (presentata dalla Commissione) RELAZIONE Dal 1981 la Comunità europea è parte contraente della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico. Essa è tenuta a recepire nel diritto comunitario le misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche previste da tale convenzione. Le misure di conservazione e di gestione adottate dalla Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (CCAMLR) comprendono numerose norme relative al controllo delle attività di pesca. La maggior parte di queste misure è stata nel frattempo recepita nel diritto comunitario con il regolamento (CE) n. 66/98 del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che stabilisce talune misure di conservazione e di controllo applicabili alle attività di pesca nell'Antartico e che sostituisce il regolamento (CE) n. 2113/96 (GU L 6 del 10.01.1998, pag. 1). Il sistema di controllo delle attività di pesca nella zona della convenzione è stato invece recepito dal regolamento (CEE) n. 3943/90del Consiglio, del 19 dicembre 1990, concernente l'applicazione del sistema di vigilanza e di ispezione istituito a norma dell'articolo XXIV della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (GU L 379 del 31.12.1990, pag. 45). La normativa comunitaria in materia di controllo nella zona della convenzione è infine completata dal regolamento (CE) n. 1721/1999 del Consiglio, del 29 luglio 1999, che stabilisce talune misure di controllo concernenti i pescherecci che battono bandiera di parti non contraenti della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (GU L 203 del 3.8.1999, pag. 14). I tre testi succitati debbono essere aggiornati per tener conto delle modifiche introdotte nelle corrispondenti misure CCAMLR, che sono particolarmente importanti nel corso degli ultimi quattro esercizi (dalla seduta XVII - 1998 alla XX - 2001). Già dal 1998 i limiti e i divieti di cattura delle specie contemplate dalla convenzione, che rientravano in precedenza nelle disposizioni del succitato regolamento 66/98, sono stati recepiti nell'ambito dell'esercizio annuale di fissazione dei TAC e dei contingenti. Per quanto concerne le altre misure contenute nello stesso regolamento sono state apportate, nell'ambito della CCAMLR, modifiche di rilievo alle misure riguardanti l'accesso alle attività di pesca nella zona della convenzione e ai vari sistemi di dichiarazione delle catture e dello sforzo di pesca, in relazione sia alle procedure da seguire che alle specie soggette ai singoli sistemi in funzione della zona di pesca. In particolare sono state adottate disposizioni specifiche applicabili alla pesca dei granchi e dei calamari. Per quanto concerne il sistema di controllo, la CCAMLR ha apportato alcune modifiche volte in particolare a separare le attività d'ispezione dalle attività di osservazione scientifica finalizzate alla raccolta dei dati. E' quindi necessario procedere alla revisione completa del regolamento (CEE) n. 3943/1990. Tale revisione tiene altresì conto del fatto che i principali responsabili dell'attuazione del sistema di ispezione sono gli Stati membri, mentre alla Commissione compete piuttosto un ruolo di supervisione degli osservatori nazionali, conformemente agli impegni assunti nei confronti del Consiglio e del Parlamento europeo ed esplicitati nella comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo - Partecipazione della Comunità europea alle organizzazioni regionali per la pesca (ORP), COM(1999) 613 def. dell'8 dicembre 1999. Infine, per quanto riguarda i controlli applicabili ai pescherecci battenti bandiera di parti non contraenti, il regolamento (CE) n. 1721/1999 ha recepito una misura adottata dalla CCAMLR nel 1998 che ha subito nel 1999 modifiche di rilievo e deve pertanto essere aggiornato. La Commissione intende pertanto raccogliere in un unico testo tutte le disposizioni relative alle misure tecniche applicabili alle attività di pesca dei pescherecci comunitari nella zona della convenzione. La proposta che segue è strutturata in sette capitoli che riguardano: -le disposizioni generali; -il regime di accesso alle attività di pesca nella zona della convenzione; -la comunicazione dei dati relativi alle catture e allo sforzo di pesca; -le misure relative al controllo e all'ispezione in mare dei pescherecci battenti bandiera di parti contraenti della convenzione; -le misure relative all'ispezione nei porti dei pescherecci battenti bandiera di parti contraenti della convenzione; -le misure di controllo applicabili ai pescherecci battenti bandiera di parti non contraenti della convenzione; -le disposizioni finali. La presente proposta è presentata contemporaneamente ad un progetto di regolamento riguardante le misure tecniche applicabili all'esercizio di attività di pesca nella zona della convenzione, nonché le disposizioni in materia di attrezzi da pesca ed il sistema degli osservatori scientifici a bordo. Nelle due proposte si fa ricorso alle cosiddette procedure "di comitatologia" stabilite dalla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999. La procedura di gestione di cui all'articolo 4 di questa decisione interviene quando si tratta di stabilire le misure necessarie per l'attuazione di alcune parti del dispositivo. La Commissione propone quindi al Consiglio di adottare il regolamento accluso. 2002/0137 (CNS) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che stabilisce talune misure di controllo applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico e che abroga i regolamenti (CEE) n. 3943/90, (CE) n. 66/98 et (CE) n. 1721/1999 IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, vista la proposta della Commissione [1], [1] GU C del , pag. visto il parere del Parlamento europeo [2], [2] GU C del , pag. considerando quanto segue: (1) La convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico, in appresso denominata «convenzione», è stata approvata dalla Comunità con la decisione 81/691/CEE [3] ed è entrata in vigore per la Comunità il 21 maggio 1982. [3] GU L 252 del 5.9.1981, pag. 26. (2) La convenzione prevede un quadro per la cooperazione regionale in materia di conservazione e di gestione delle risorse biologiche dell'Antartico attraverso la creazione di una Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico, in appresso denominata "CCAMLR" e l'adozione da parte di quest'ultima di misure di conservazione che diventano obbligatorie per le parti contraenti. (3) La Comunità, essendo parte contraente della convenzione, è tenuta ad assicurare che le misure di conservazione adottate dalla CCAMLR siano applicate ai pescherecci comunitari. (4) Tali misure comprendono numerose norme e disposizioni relative al controllo delle attività di pesca nella zona d'applicazione della convenzione, che vanno inserite nel diritto comunitario quali disposizioni specifiche che completano quelle del regolamento (CEE) n. 2874/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca [4], ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2847/93. [4] GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2846/98 del Consiglio (GU L 358 del 31.12.1998, pag. 5). (5) Alcune di queste disposizioni specifiche sono state recepite nel diritto comunitario con il regolamento (CEE) n. 3943/90 del Consiglio, del 19 dicembre 1990, relativo all'applicazione del sistema di vigilanza e d'ispezione istituito a norma dell'articolo XXIV della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico [5], nonché con il regolamento (CE) n. 66/98 del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che stabilisce talune misure di conservazione e di controllo applicabili alle attività di pesca nell'Antartico e che sostituisce il regolamento (CE) n. 2113/96 [6] e con il regolamento (CE) n. 1721/1999 del Consiglio, del 29 luglio 1999, che stabilisce talune misure di controllo concernenti i pescherecci che battono bandiera di parti non contraenti della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico [7]. [5] GU L 379 del 31.12.1990 pag. 45. [6] GU L 6 del 10.1.1998, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2479/98 del Consiglio (GU L 309 del 19.11.1998, pag. 1). [7] GU L 203 del 3.8.1999, pag. 14. (6) E' opportuno modificare i regolamenti succitati per consentire l'attuazione delle nuove misure di conservazione adottate dalla CCAMLR. Per garantire una maggiore trasparenza della normativa comunitaria occorre abrogare tali regolamenti e sostituirli con un unico regolamento che comprenda l'insieme delle disposizioni specifiche in materia di controllo delle attività di pesca derivanti dagli obblighi che incombono alla Comunità in qualità di parte contraente della convenzione. (7) Poiché le misure necessarie all'attuazione del presente regolamento sono misure di gestione ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [8], è opportuno che esse siano adottate secondo la procedura di gestione prevista all'articolo 4 della decisione suddetta. [8] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Capitolo 1 - Disposizioni generali Articolo 1 Finalità e campo di applicazione 1. Il presente regolamento stabilisce i principi generali e le condizioni per l'applicazione, da parte della Comunità: a) delle misure di controllo applicabili ai pescherecci battenti bandiera di parti contraenti della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico, in appresso denominata «convenzione», operanti nella zona d'applicazione della convenzione al di là dei limiti delle giurisdizioni nazionali; b) del sistema diretto a favorire l'osservanza delle misure di conservazione adottate dalla Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico, in appresso denominata «CCAMLR» da parte dei pescherecci di parti non contraenti. 2. Il presente regolamento non pregiudica le disposizioni della convenzione ed opera in linea con gli obiettivi di questa e con le disposizioni dell'atto finale della conferenza che la ha adottata. Articolo 2 Definizioni Ai sensi del presente regolamento s'intende per: a) "zona della convenzione": la zona d'applicazione della convenzione quale definita all'articolo 1 della stessa; b) "convergenza atlantica": la linea che unisce i seguenti punti lungo paralleli di latitudine e meridiani di longitudine: 50° S, 0° - 50° S, 30° E - 45° S, 30° E - 45° S, 80° E - 55° S, 80° E - 55° S, 150° E - 60° S, 150° E - 60°S, 50° O - 50° S, 50° O - 50° S, 0°; c) "peschereccio comunitario": un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nella Comunità che cattura e conserva a bordo organismi marini provenienti da risorse marine vive della zona della convenzione; d) "sistema VMS": il sistema di controllo dei pescherecci via satellite installato a bordo dei pescherecci comunitari in conformità dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2847/94; e) "nuova attività di pesca": la pesca di una determinata specie effettuata utilizzando un particolare metodo di pesca in una sottozona FAO Antartico per la quale la CCAMLR non ha mai ricevuto: i) informazioni sulla distribuzione, l'abbondanza, le caratteristiche demografiche, la resa potenziale e l'identità delle popolazioni, ricavate da ricerche/studi di ampia portata o da campagne di pesca sperimentale; ii) né alcun dato sulle catture e sullo sforzo; iii) né alcun dato sulle catture e sullo sforzo relativi alle due più recenti campagne di pesca effettuate; f) "pesca sperimentale": la pesca che non è più considerata come una «nuova attività di pesca» ai sensi della lettera e) e che continua ad essere considerata sperimentale sino all'acquisizione, da parte della CCAMLR, di informazioni sufficienti per: i) valutare la distribuzione, l'abbondanza e le caratteristiche demografiche delle specie bersaglio, in modo da poter effettuare una stima della resa potenziale dell'attività di pesca, ii) misurare il potenziale impatto di tale attività sulle specie dipendenti e affini, e iii) consentire al comitato scientifico istituito dalla convenzione di calcolare e raccomandare i livelli adeguati di cattura e di sforzo di pesca e di raccomandare gli attrezzi da pesca; g) "ispettore CCAMLR": un ispettore designato da una parte contraente della convenzione per l'attuazione del sistema di controllo di cui all'articolo 1, paragrafo 1; h) "sistema di controllo CCAMLR": il documento così denominato, adottato dalla CCAMLR, relativo al controllo e all'ispezione in mare dei pescherecci battenti bandiera di una parte contraente della convenzione; i) "peschereccio di parte non contraente": un peschereccio che batte bandiera di una parte non contraente della convenzione e che è stato avvistato mentre era impegnato in attività alieutiche nella zona di applicazione della convenzione; j) "avvistamento": ogni rilevamento di un peschereccio di una parte non contraente effettuato da un peschereccio che batte bandiera di una parte contraente della convenzione e che opera nella zona di applicazione della convenzione o da un aeromobile immatricolato in uno Stato membro, parte contraente della convenzione, che sorvola la zona di applicazione della convenzione, oppure da un ispettore CCAMLR. Capitolo II - Regime di accesso alle attività di pesca nella zona della convenzione Articolo 3 Contributo comunitario 1. Solamente i pescherecci comunitari in possesso di un permesso di pesca speciale rilasciato dallo Stato membro di bandiera in conformità del regolamento 1627/94 sono autorizzati, secondo le condizioni specificate nel permesso, a pescare, a tenere a bordo, a trasbordare e a sbarcare risorse di pesca provenienti dalla zona della convenzione. 2. Entro tre giorni dal rilascio del permesso di cui al paragrafo 1, gli Stati membri comunicano per via elettronica alla Commissione le seguenti informazioni relative al peschereccio oggetto del permesso: a) il nome del peschereccio interessato; b) il periodo in cui esso è autorizzato a pescare nella zona della convenzione, con indicazione della data di inizio e di fine delle attività; c) la zona o le zone di pesca; d) la o le specie bersaglio; e) gli attrezzi utilizzati. La Commissione trasmette immediatamente queste informazioni al Segretariato della CCAMLR. 3. Le informazioni trasmesse dagli Stati membri alla Commissione comprendono altresì il numero interno d'iscrizione dello schedario delle navi da pesca, a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2090/98 della Commissione [9], nonché il porto d'immatricolazione, i nomi del proprietario o del noleggiatore della nave e la notifica che il capitano della nave è stato messo al corrente delle misure in vigore per la zona e o le zone in cui la nave pescherà nella zona della convenzione. [9] GU L 266 dell'1.10.1998, pag. 27. 4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano fatte salve le disposizioni specifiche previste dagli articoli 5, 6, 7 e 8. 5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2. Articolo 4 Regole generali di condotta 1. Il permesso di pesca speciale di cui all'articolo 3 o una copia autenticata dello stesso devono trovarsi a bordo del peschereccio e poter essere controllati in qualsiasi momento da un ispettore della CCAMLR. 2. Ciascuno Stato membro provvede affinché i pescherecci comunitari battenti la propria bandiera gli comunichino l'entrata e l'uscita da qualsiasi porto, l'entrata e l'uscita dalla zona di convenzione nonché i movimenti tra le sottozone e le divisioni FAO dell'Antartico. 3. Gli Stati membri verificano tali informazioni sulla base dei dati ricevuti attraverso i sistemi VMS operanti a bordo delle navi. Essi trasmettono i dati alla Commissione per via elettronica entro due giorni dal ricevimento degli stessi. La Commissione trasmette immediatamente i dati al segretariato esecutivo della CCAMLR. 4. In caso di guasto tecnico del sistema VMS operante a bordo di un peschereccio comunitario, lo Stato membro di bandiera comunica quanto prima possibile alla CCAMLR, con copia alla Commissione, il nome del peschereccio, nonché la data e la posizione del medesimo nel momento in cui il sistema VMS ha smesso di funzionare. Non appena il sistema viene ripristinato, lo Stato membro di bandiera comunica alla CCAMLR, con copia alla commissione, la rimessa in funzionamento del medesimo. Articolo 5 Disposizioni specifiche per l'accesso alla pesca del granchio 1. Gli Stati membri notificano alla Commissione l'intenzione dei pescherecci comunitari di praticare la pesca del granchio nella sottozona FAO 48.3 Antartico. La notifica è effettuata quattro mesi prima della data di inizia prevista dell'attività di pesca e comprende il numero interno d'iscrizione dello schedario delle navi da pesca e il piano delle operazioni di ricerca e di pesca della nave in questione. 2. La Commissione esamina la notifica, ne verifica la conformità alle norme applicabili e informa gli Stati membri delle proprie conclusioni. Gli Stati membri possono rilasciare il permesso di pesca speciale, all'atto della ricezione delle conclusioni della Commissione o entro 10 giorni dalla data della notifica. La Commissione informa la CCAMLR di conseguenza, al più tardi tre mesi prima dell'inizio dell'attività di pesca. 3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2. Articolo 6 Disposizioni specifiche per l'accesso a nuove attività di pesca 1. È vietato l'esercizio di una nuova attività di pesca nella zona di applicazione della convenzione, salvo qualora sia stato autorizzato a norma del paragrafo 5. 2. Qualora un peschereccio comunitario intenda avviare una nuova attività di pesca nella zona di applicazione della convenzione, lo Stato membro interessato ne informa la Commissione almeno quattro mesi prima della riunione annuale della CCAMLR. La notifica dello Stato membro è corredata da tutte le informazioni di cui esso dispone fra quelle in appresso indicate: a) la natura dell'attività di pesca prevista, comprese le specie bersaglio, i metodi di pesca, la regione proposta e i livelli minimi di cattura necessari per garantire un'attività di pesca redditizia; b) informazioni biologiche ricavate da ricerche/studi approfonditi e di ampia portata concernenti la distribuzione, l'abbondanza, le caratteristiche demografiche e l'identità delle popolazioni; c) informazioni dettagliate sulle specie dipendenti e affini e sui possibili effetti su di esse dell'attività di pesca proposta; d) informazioni ottenute da altre attività di pesca nella regione o da altre attività di pesca analoghe in altre regioni che possano servire ad una valutazione della resa potenziale. 3. La Commissione trasmette per esame alla CCAMLR le informazioni fornite a norma del paragrafo 3, insieme ad ogni altra informazione utile di cui disponga. 4. Non appena la CCAMLR ha preso una decisione, la nuova attività di pesca è autorizzata dalla Commissione, se la CCAMLR non ha adottato misure conservative nei confronti della nuova attività di pesca, ovvero dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, in tutti gli altri casi. 5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2. Articolo 7 Disposizioni specifiche per l'accesso ad attività di pesca sperimentale 1. È vietato l'esercizio di attività di pesca sperimentale nella zona di applicazione della convenzione, salvo qualora sia stato autorizzato a norma dei paragrafi da 2 a 6. 2. Ogni Stato membro che partecipa o intende autorizzare una nave a partecipare ad un'attività di pesca sperimentale prepara un programma delle attività di pesca e di ricerca e lo trasmette direttamente alla CCAMLR entro la data da questa stabilita. Il piano comprende tutte le informazioni di cui lo Stato membro dispone fra quelle in appresso indicate: a) una descrizione sulla conformità delle attività dello Stato membro al programma di raccolta dati messo a punto dal comitato scientifico della CCAMLR; b) la natura dell'attività di pesca sperimentale, comprese le specie bersaglio, i metodi di pesca, la regione proposta ed i livelli massimi di cattura proposti per la prossima campagna; c) informazioni biologiche ottenute con campagne di valutazione e di ricerca che riguardano, ad esempio, la distribuzione, l'abbondanza, le caratteristiche demografiche e le informazioni sull'identità dello stock; d) informazioni dettagliate sulle specie dipendenti e affini e la probabilità che queste siano danneggiate dalla pesca proposta; e) informazioni provenienti da altre attività di pesca della regione o da attività di pesca analoghe che possano facilitare la valutazione della resa potenziale. 3. Ogni Stato membro che partecipa ad un'attività di pesca sperimentale comunica annualmente alla CCAMLR, entro un termine da questa stabilito, i dati previsti dal programma di raccolta dei dati messo a punto dal comitato scientifico per l'attività in questione e ne trasmette compia alla Commissione, Qualora uno Stato membro non abbia presentato alla CCAMLR i dati previsti dal programma di raccolta dati per l'ultima campagna di pesca, esso non è autorizzato a proseguire la pesca sperimentale fin quando i dati in questione non siano stati presentati alla CCAMLR (con copia alla Commissione) e il comitato scientifico della CCAMLR non abbia avuto occasione di esaminarli. 4. Prima di autorizzare le proprie navi a partecipare ad un'attività di pesca sperimentale già in corso, lo Stato membro notifica la sua intenzione alla CCAMLR, con copia alla Commissione, almeno tre mesi prima della successiva riunione ordinaria della CCAMLR. Lo Stato membro notificante attende la conclusione di tale riunione prima di autorizzare le navi ad avviare la loro attività. 5. Il nome, il tipo, le dimensioni, il numero di immatricolazione e l'indicativo di chiamata di ogni nave che partecipa alla pesca sperimentale sono comunicati direttamente dallo Stato membro alla CCAMLR, con copia alla Commissione, almeno tre mesi prima dell'inizio di ogni campagna di pesca. 6. La capacità e lo sforzo di pesca sono soggetti ad un limite di cattura precauzionale situato ad un livello che non supera quello necessario per ottenere le informazioni previste dal programma di raccolta di dati e richieste per le valutazioni di cui all'articolo 2, lettera f). 7. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2. Articolo 8 Disposizioni specifiche per l'accesso ad attività di pesca finalizzate alla ricerca scientifica 1. Gli Stati membri i cui pescherecci intendono intraprendere attività di ricerca scientifica per le quali le possibilità di cattura sono inferiori a 50 t, di cui al massimo 10 t di Dissostichus spp, trasmettono direttamente alla CCAMLR, inviando una copia alla Commissione, le seguenti informazioni: a) nome del peschereccio interessato; b) marcatura esterna di identificazione; c) divisione e sottozona nella quale s'intende effettuare la ricerca; d) date previste di entrata e di uscita dalla zona della convenzione; e) obiettivo della ricerca; f) attrezzatura da pesca che probabilmente si utilizzerà. 2. Le navi comunitarie di cui al paragrafo 1 non sono soggette alle misure di conservazione concernenti le maglie regolamentari, il divieto di certi attrezzi da pesca, le zone chiuse alla pesca, le campagne di pesca e i limiti concernenti la taglia, né alle norme in materia di dichiarazioni diverse da quelle di cui all'articolo 9, paragrafo 6, e all'articolo 16, paragrafo 1. 3. Almeno sei mesi prima della data prevista per l'inizio delle ricerche, gli Stati membri i cui pescherecci intendono intraprendere attività di ricerca scientifica per le quali le possibilità di cattura sono superiori a 50 t oppure a 10 t di Dissostichus spp. presentano direttamente alla CCAMLR, per esame, un programma di ricerca e ne inviano copia alla Commissione. La pesca prevista ai fini della ricerca non può iniziare sino a quando la procedura di esame da parte della CCAMLR sia stata completata e la decisione notificata. 4. Gli Stati membri trasmettono alla CCAMLR, inviandone copia alla Commissione, i dati per retata relativi alle catture e allo sforzo di eventuali attività di ricerca scientifica soggette alle disposizioni contenute nei paragrafi 1, 2 e 3. Essi trasmettono un succinto bilancio alla CCAMLR, con copia alla Commissione, entro 180 giorni dal completamento delle attività di ricerca. Un bilancio dettagliato dei risultati della ricerca deve essere inviato entro 12 mesi alla CCAMLR, con copia alla Commissione. 5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2. Capitolo III - Comunicazione dei dati relativi alle catture e allo sforzo di pesca Sezione 1 - Dichiarazione delle catture e dello sforzo di pesca Articolo 9 Dichiarazione delle catture e dello sforzo di pesca 1. I pescherecci comunitari sono soggetti ai tre sistemi di dichiarazione delle catture e dello sforzo di pesca per periodo previsti agli articoli 10, 11 e 12 in funzione delle specie e delle zone, sottozone o divisioni FAO interessate. 2. La dichiarazione delle catture e dello sforzo deve contenere le seguenti informazioni relative al periodo considerato: a) nome del peschereccio interessato; b) marcatura esterna di identificazione del medesimo; c) catture totali della specie considerata; d) numero complessivo di giorni e di ore di pesca effettiva; e) catture di ogni specie e catture accessorie conservate a bordo; f) per la pesca con palangari, il numero di ami. 3. Entro un giorno dalla fine del rispettivo periodo di dichiarazione, i capitani dei pescherecci comunitari trasmettono una dichiarazione delle catture e dello sforzo di pesca alle competenti autorità dello Stato membro di bandiera. 4. Al più tardi entro tre giorni dalla fine di ciascun periodo di dichiarazione, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, per via informatica, la dichiarazione delle catture e dello sforzo presentata da ogni peschereccio battente la loro bandiera e immatricolato nel loro territorio. Ogni dichiarazione deve specificare il periodo di dichiarazione considerato. 5. Al più tardi entro cinque giorni dalla fine di ciascun periodo di dichiarazione, la Commissione notifica alla CCAMLR le dichiarazioni delle catture e dello sforzo di pesca ricevute a norma del paragrafo 3. 6. I sistemi di dichiarazione delle catture e dello sforzo si applicano alle specie pescate ai fini della ricerca scientifica, ogniqualvolta le catture in un determinato periodo oltrepassano le 5 t. 7. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2. Articolo 10 Sistema di dichiarazione mensile delle catture e dello sforzo di pesca 1. Ai fini dell'applicazione del sistema di dichiarazione delle catture e dello sforzo su base mensile, il periodo di dichiarazione considerato è il mese civile. 2. Il sistema di dichiarazione delle catture su base mensile si applica: a) alla pesca di Electrona carlsbergi nella sottozona FAO 48.3 Antartico; b) alla pesca di Euphasia superba nella zona FAO 48 Antartico e nelle divisioni FAO 58.4.2 e 58.4.1 Antartico. 3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2. Articolo 11 Sistema di dichiarazione delle catture e dello sforzo per periodo di dieci giorni 1. Ai fini dell'applicazione del sistema di dichiarazione delle catture e dello sforzo per periodo di 10 giorni, ogni mese civile è diviso in tre periodi di dichiarazione designati con le lettere A, B e C che vanno rispettivamente dal 1° al 10, dall'11 al 20 e dal 21 all'ultimo giorno del mese. 2. Il sistema di dichiarazione delle catture e dello sforzo per periodo di dieci giorni si applica: a) alla pesca di Champsocephalus gunnari e Dissostichus eleginoides e altre specie d'alto mare nella divisione FAO 58.5.2 Antartico; b) alla pesca sperimentale di Martialia hyadesi nella sottozona FAO 48.3 Antartico; c) alla pesca del granchio Paralomis spp. (ordine Decapoda, sottordine Reptantia) nella sottozona FAO 48.3 Antartico, escluso quella praticata nella prima fase del regime CCAMLR di pesca sperimentale per questa stessa specie e sottozona. 3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2. Articolo 12 Sistema di dichiarazione delle catture e dello sforzo per periodo di cinque giorni 1. Ai fini dell'applicazione del sistema di dichiarazione delle catture e dello sforzo per periodo di 5 giorni, ogni mese civile è diviso in sei periodi di dichiarazioni designate con le lettere A, B, C, D, E e F che vanno rispettivamente dal 1° al 5, dal 6 al 10, dall'11 al 15, dal 16 al 20, dal 21 al 25 e dal 26 all'ultimo giorno del mese. 2. Il sistema di dichiarazione delle catture e dello sforzo per periodo di cinque giorni si applica per ogni campagna di pesca: a) alla pesca di Champsocephalus gunnari nella sottozona FAO 48.3 Antartico; b) alla pesca di Dissostichus eleginoides nelle sottozone FAO 48.3 et 48.4 Antartico. 3. Qualora la CCAMLR notifichi la chiusura di un'attività di pesca a causa della mancata trasmissione della dichiarazione delle catture e dello sforzo di pesca di cui al presente articolo, il peschereccio o i pescherecci interessati cessano senza indugio l'attività in questione. Tali pescherecci non possono riprendere l'attività prima che la suddetta dichiarazione o, ove del caso, una spiegazione delle difficoltà tecniche che ne giustifichino la mancata trasmissione, siano state presentate alla CCAMLR. 4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2. Sezione 2 - Sistemi di dichiarazione mensile dei dati a scala fine per la pesca con reti da traino, palangari e nasse Articolo 13 Sistema di dichiarazione mensile dei dati a scala fine relativi alle catture e allo sforzo di pesca 1. Per ogni campagna di pesca, i pescherecci comunitari comunicano alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera, entro il quindicesimo giorno del mese successivo al mese della pesca, i dati a scala fine relativi alle catture e allo sforzo di pesca per il mese in questione, riguardanti, secondo i casi, la pesca con reti da traino, palangari o nasse, delle specie e nelle zone seguenti: a) Champsocephalus gunnari nella divisione FAO 58.5.2 Antartico e nella sottozona FAO 48.3 Antartico; b) Dissostichus eleginoides nelle sottozone FAO 48.3 et 48.4 Antartico; c) Dissostichus eleginoides nella divisione FAO 58.5.2 Antartico ; d) Electrona carlsbergi nella sottozona FAO 48.3 Antartico; e) Martialia hyadesi nella sottozona FAO 48.3 Antartico; f) Paralomis spp. (ordine Decapoda, sottordine Reptantia) nella sottozona FAO 48.3 Antartico, esclusa la pesca praticata nella prima fase del regime CCAMLR di pesca sperimentale per questa stessa specie e sottozona. 2. I dati sono dichiarati per posa per le attività di pesca previste al paragrafo 1, lettere a) ed e) e per retata negli altri casi. 3. Tutte le catture di specie bersaglio e di specie oggetto di catture accessorie devono essere dichiarate, suddivise per specie. Tra questi dati figurano il numero di uccelli marini e di mammiferi marini catturati e uccisi, suddivisi per specie. 4. Alla fine di ciascun mese gli Stati membri trasmettono le notifiche ricevute alla Commissione, che le comunica immediatamente alla CCAMLR. 5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2. Articolo 14 Sistema di dichiarazione mensile dei dati biologici a scala fine 1. I pescherecci comunitari comunicano alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera, secondo le modalità e per le medesime attività di pesca di cui all'articolo 13, un campione rappresentativo della composizione delle catture secondo la lunghezza delle specie bersaglio e delle catture accessorie. 2. La misurazione della lunghezza dei pesci deve riguardare la lunghezza totale arrotondata al centimetro inferiore e i campioni rappresentativi della composizione delle catture debbono essere prelevati da un unico comparto (0,5° di latitudine su 1° di longitudine). Qualora il peschereccio si sposti da un comparto a un altro nel corso di uno stesso mese, si dovrebbe indicare separatamente, per ogni comparto, la composizione delle catture in base alla lunghezza. 3. Per quanto riguarda i dati relativi all'attività di pesca di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), il campione rappresentativo è composto da un minimo di 500 pesci. 4. Alla fine di ciascun mese gli Stati membri trasmettono le notifiche ricevute alla Commissione, che li comunica immediatamente alla CCAMLR. 5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2. Articolo 15 Chiusura di un'attività di pesca per mancata dichiarazione Ove la CCAMLR notifichi ad uno Stato membro la chiusura di un'attività di pesca a causa della mancata trasmissione di una delle dichiarazioni previste agli articoli 13 e 14, lo Stato membro impone senza indugio ai propri pescherecci la cessazione dell'attività in questione . Sezione 3 - Comunicazione annua delle catture Articolo 16 Dati relativi alle catture totali 1. Fatto salvo l'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2847/93, entro il 31 luglio di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione le catture totali effettuate l'anno precedente dai pescherecci comunitari battenti la propria bandiera, ripartite per peschereccio. 2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2. Articolo 17 Dati relativi alle catture di granchi nella sottozona FAO 48.3 Antartico 1. I pescherecci comunitari che praticano la pesca del granchio nella sottozona FAO 48.3 Antartico comunicano alla Commissione, entro il 25 settembre di ogni anno, i dati relativi allo svolgimento delle attività di pesca nonché alle catture di granchi effettuate prima del 31 agosto dello stesso anno. 2. I dati riguardanti le catture effettuate dopo il 31 agosto di ogni anno devono essere trasmessi alla Commissione entro due mesi dalla chiusura dell'attività di pesca. 3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2. Articolo 18 Dati a scala fine relativi alle catture e allo sforzo di pesca per la pesca sperimentale di calamari nella sottozona FAO 48.3 Antartico 1. I pescherecci comunitari che praticano la pesca del calamaro (Martialia hyadesi) con l'amo da calamaro nella sottozona FAO 48.3 Antartico trasmettono alla Commissione, entro il 25 settembre di ogni anno, i dati a scala fine relativi alle catture e allo sforzo di pesca per l'attività in questione. Tra questi dati figurano il numero di uccelli e di mammiferi marini catturati e rimessi in libertà o uccisi, suddivisi per specie 2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2. Capitolo IV - Misure di controllo ed ispezione in mare Articolo 19 Settore di applicazione Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai pescherecci comunitari e ai pescherecci battenti bandiera di un'altra parte contraente della convezione. Articolo 20 Ispettori CCAMLR designati dagli Stati membri per l'esecuzione dei controlli in mare 1. Gli Stati membri designano gli ispettori CCAMLR che possono essere imbarcati a bordo dei pescherecci comunitari o, d'intesa con un'altra parte contraente, dei pescherecci di quest'ultima che effettuano o intendono effettuare operazioni di pesca di risorse marine vive o attività di ricerca sulle risorse ittiche nella zona d'applicazione della convenzione. 2. Gli ispettori CCAMLR controllano i pescherecci comunitari nella zona d'applicazione della convenzione per accertare il rispetto delle vigenti misure di conservazione adottate dalla CCAMLR e di qualsiasi altra misura comunitaria di conservazione o di controllo in materia di risorse ittiche ad essi applicabile. 3. Gli ispettori CCAMLR devono avere dimestichezza con le attività di ricerca scientifica che sono chiamati a controllare, nonché con le disposizioni della convenzione e con le misure di conservazione adottate sulla scorta di quest'ultima. Gli Stati membri devono certificare le qualifiche degli ispettori da essi designati. 4. Gli ispettori devono essere cittadini dello Stato membro che li designa e, nello svolgimento dell'attività di controllo, sono soggetti unicamente alla giurisdizione di tale Stato membro. Essi godono dello statuto di ufficiale a bordo e devono poter comunicare nella lingua dello Stato di bandiera dei pescherecci sui quali svolgono la loro attività. 5. Ogni ispettore CCAMLR è munito di un documento d'identità approvato o fornito dalla CCAMLR e rilasciato dallo Stato membro che lo ha designato. Tale documento attesta che l'ispettore è abilitato ad eseguire controlli in conformità del sistema di controllo CCAMLR. 6. Entro quattordici giorni dalla nomina gli Stati membri comunicano alla CCAMLR, con copia alla Commissione, il nome degli ispettori da essi designati. 7. Gli Stati membri collaborano tra loro e con la Commissione ai fini dell'applicazione del sistema. 8. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2. Articolo 21 Determinazione delle attività passibili di ispezione Sono passibili di ispezione le attività di ricerca e di sfruttamento di risorse marine vive condotte nella zona di applicazione della convenzione. Salvo smentita, si presume che siano in corso attività di questo tipo ogniqualvolta un ispettore CCAMLR constati che le attività di un peschereccio rispondono ad almeno uno dei quattro criteri sotto enunciati: a) l'attrezzo da pesca è in corso di utilizzazione, è appena stato utilizzato o sta per essere utilizzato, vale a dire: -le reti da traino e i divergenti sono armati; -gli ami, le nasse e le trappole sono innescati, o l'esca è scongelata e pronta per l'uso; -il giornale di pesca fa riferimento ad un'attività di pesca recente o in corso; b) è in corso o ha appena avuto luogo la lavorazione di pesci presenti nella zona della convenzione, vale a dire: -a bordo vengono rinvenuti pesci freschi o scarti di pesce; -è in corso il congelamento di pesci; -vengono rinvenute annotazioni riguardanti la manipolazione o la lavorazione del prodotto; c) l'attrezzo da pesca del peschereccio è in acqua, vale a dire: -l'attrezzo da pesca reca la marcatura del peschereccio; -l'attrezzo da pesca è identico a quello che si trova a bordo del peschereccio; -nel giornale di pesca è registrata la messa in acqua dell'attrezzo; d) a bordo sono stati immagazzinati pesci (o loro prodotti) di specie presenti nella zona della convenzione. Articolo 22 Segnalazione dei pescherecci con ispettori a bordo 1. I pescherecci a bordo dei quali si trovano ispettori CCAMLR devono portare una bandiera o un guidone speciali approvati dalla CCAMLR per indicare che gli ispettori presenti a bordo stanno effettuando accertamenti nell'ambito del sistema di controllo CCAMLR. 2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2. Articolo 23 Procedure di ispezione in mare 1. Al ricevimento del segnale stabilito del codice internazionale dei segnali in conformità dell'articolo 22, impartito da una nave avente a bordo un ispettore CCAMLR, i pescherecci comunitari che si trovano nella zona della convenzione allo scopo di effettuare operazioni di pesca o di ricerca scientifica su risorse marine vive sono tenuti a fermarsi o ad adottare tutte le misure necessarie per agevolare l'imbarco rapido e sicuro dell'ispettore, salvo qualora siano attivamente impegnati in operazioni di pesca. In questo caso essi si adoperano per conformarsi a tale obbligo non appena possibile. 2. Il capitano del peschereccio consente all'ispettore di salire a bordo, eventualmente accompagnato da assistenti. Al momento dell'imbarco, l'ispettore CCAMLR presenta il documento di cui all'articolo 20, paragrafo 5. Il capitano agevola gli ispettori CCAMLR nell'esercizio delle loro funzioni, consentendo, se necessario, l'accesso al sistema di comunicazione. 3. I controlli vengono effettuati in modo tale da recare il minimo intralcio e disturbo possibile al peschereccio. Le richieste di informazioni sono limitate all'accertamento dei fatti per quanto riguarda l'osservanza delle misure della CCAMLR applicabili allo Stato membro di bandiera interessato. 4. Gli ispettori CCAMLR sono autorizzati a controllare le catture, le reti e qualsiasi altra attrezzatura da pesca, nonché le attività di pesca e di ricerca scientifica. Essi hanno altresì accesso ai resoconti e ai rapporti contenenti i dati di cattura e di posizione, ove ciò sia necessario all'esercizio delle loro funzioni. Gli ispettori possono scattare fotografie e/o realizzare filmati, se necessario, per documentare eventuali presunte infrazioni delle vigenti misure di conservazione adottate dalla CCAMLR. 5. Gli ispettori CCAMLR applicano un marchio di identificazione approvato dalla CCAMLR alle reti o a qualsiasi altro attrezzo da pesca utilizzato in violazione delle vigenti misure di conservazione, segnalandolo nel rapporto previsto all'articolo 24. 6. Prima di lasciare la nave ispezionata, l'ispettore CCAMLR consegna al capitano una copia del rapporto di ispezione di cui all'articolo 24, debitamente compilato. 7. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2. Articolo 24 Rapporto di ispezione 1. Ogni ispezione in mare effettuata in conformità dell'articolo 23 forma oggetto di un rapporto di ispezione redatto secondo le seguenti disposizioni: a) l'ispettore CCAMLR è tenuto a dichiarare qualsiasi infrazione presunta delle vigenti misure di conservazione. Esso consente al capitano del peschereccio ispezionato di annotare, sullo stesso formulario, le proprie osservazioni inerenti qualsivoglia aspetto dei controlli; b) l'ispettore firma il rapporto di ispezione; il capitano viene invitato ad apporre la propria firma per avvenuta ricezione. 2. Entro quindici giorni dall'arrivo in porto, l'ispettore CCAMLR trasmette allo Stato membro che l'ha designato una copia del rapporto di ispezione, corredata di eventuali fotografie e/o filmati. 3. Entro quindici giorni dal ricevimento, lo Stato membro che ha nominato l'ispettore CCAMLR trasmette a quest'ultima una copia del rapporto di ispezione corredata, ove del caso, di due duplicati delle fotografie e del filmato. Esso invia copia di tale documentazione anche alla Commissione, se del caso unitamente a qualsivoglia relazione o informazione supplementare ulteriormente trasmesse alla CCAMLR in relazione con il rapporto di ispezione. 4. Qualora ricevano un rapporto di ispezione relativo ad un peschereccio battente la propria bandiera, gli Stati membri ne informano senza indugio la Commissione, inviandole inoltre copia di tutti i commenti e/o le osservazioni che abbiano eventualmente trasmesso alla CCAMLR a seguito del rapporto di ispezione e, se del caso, di qualsiasi relazione o complemento d'informazione ulteriormente ricevuti. 5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2. Articolo 25 Procedura d'infrazione 1. Qualora le attività di ispezione condotte nell'ambito del sistema di controllo CCAMLR evidenzino una violazione delle misure adottate in virtù della convenzione, lo Stato membro di bandiera avvia una procedura e, se del caso, impone sanzioni. 2. Entro i quattordici giorni che seguono la citazione in giudizio o l'avvio di un processo, lo Stato membro di bandiera ne informa la CCAMLR e la Commissione, tenendole al corrente della procedura e dell'esito della medesima. 3. Almeno una volta all'anno, lo Stato membro di bandiera comunica per iscritto alla CCAMLR l'esito delle procedure avviate e le sanzioni comminate. Le procedure pendenti formano oggetto di una relazione scritta. Ove la procedura non sia stata avviata o non abbia portato ad alcun risultato, la relazione deve recare una spiegazione al riguardo. Lo Stato membro di bandiera trasmette copia di tale relazione alla Commissione. 4. Le sanzioni previste dagli Stati membri di bandiera per le infrazioni alle misure di conservazione della CCAMLR devono essere sufficientemente rigorose da garantire l'osservanza di tali misure, dissuadere da eventuali violazioni e privare i contravventori del beneficio economico derivante dalle loro attività illecite. 5. Lo Stato membro di bandiera provvede a che i pescherecci per i quali siano state accertate infrazioni alle misure di conservazione della CCAMLR cessino qualsiasi attività di pesca nella zona d'applicazione della convenzione fino all'avvenuta esecuzione delle sanzioni loro comminate. 6. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2. Capitolo IV - Misure di controllo ed ispezione in porto Articolo 26 Controllo ed ispezione in porto 1. Gli Stati membri sottopongono a controllo i pescherecci comunitari e i pescherecci battenti bandiera di un'altra parte contraente della convenzione che intendono sbarcare o trasbordare Dissostichus spp. nei loro porti. Il controllo è inteso ad accertare che le catture da sbarcare o trasbordare siano effettivamente scortate dal certificato di cattura di Dissostichus prescritto dal regolamento (CE) n. 1035/2001 del Consiglio [10] e corrispondano a quanto dichiarato nel documento e, se la nave ha svolto attività di pesca nella zona della convenzione, che tali attività siano state espletate in conformità delle misure di conservazione della CCAMLR. [10] GU L 145 del 31.5.2001, pag. 1. 2. Al fine di agevolare i controlli, gli Stati membri invitano i pescherecci interessati a notificare preventivamente l'entrata in porto e a dichiarare per iscritto di non aver svolto alcuna attività di pesca illegale, non regolamentata e non dichiarata nella zona d'applicazione della convenzione, né di aver contributo ad attività di questo tipo. E' negato l'accesso al porto, salvo in caso d'urgenza, alle navi che non abbiano dichiarato di essersi astenute da attività di pesca illegali, non regolamentate e non dichiarate e che non abbiano trasmesso la dichiarazione in parola. Le autorità competenti dello Stato membro del porto controllano le navi autorizzate ad entrare in porto il più rapidamente possibile, e in ogni caso entro 48 ore dall'arrivo. Il controllo non deve essere di eccessivo intralcio per la nave o l'equipaggio e deve essere conforme alle pertinenti disposizioni del sistema di controllo CCAMLR. 3. Ove sussistano prove del fatto che la nave ha pescato in violazione delle misure di conservazione della CCAMLR, le autorità competenti dello Stato membro del porto non autorizzano né lo sbarco, né il trasbordo delle catture. Lo Stato membro del porto comunica l'esito del controllo allo Stato membro di bandiera e collabora con quest'ultimo per consentirgli di svolgere un'indagine sulla presunta infrazione e, se del caso, di applicare le sanzioni previste dalla sua legislazione. 4. Gli Stati membri notificano quanto prima alla CCAMLR i pescherecci che rientrano nel campo di applicazione del presente articolo ai quali siano stati rifiutati l'accesso al porto o l'autorizzazione a sbarcare o trasbordare Dissostichus spp. Essi trasmettono altresì copia di tale notifica alla Commissione. 5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2. Capitolo VI - Misure di controllo applicabili ai pescherecci di una parte non contraente della convenzione Articolo 27 Avvistamento in mare 1. Si presume che qualsiasi peschereccio di una parte non contraente della convenzione avvistato mentre svolge operazioni di pesca nella zona della convenzione comprometta l'efficacia delle misure di conservazione della CCAMLR. Nel caso di attività di trasbordo effettuate con la partecipazione di una nave di una parte non contraente avvistata all'interno o all'esterno della zona d'applicazione della convenzione, la presunzione che sia stata compromessa l'efficacia delle misure di conservazione della CCAMLR si applica a qualsivoglia altra nave di parti non contraenti impegnata in tali attività con la nave suddetta. 2. Gli Stati membri trasmettono senza indugio alla CCAMLR le informazioni riguardanti tali avvistamenti, inviandone copia alla Commissione. 3. Lo Stato membro che abbia avvistato il peschereccio della parte non contraente cerca di comunicargli che è stato osservato mentre svolgeva attività di pesca nella zona d'applicazione della convenzione e che si presume pertanto che abbia compromesso l'obiettivo della convenzione, precisando che tale informazione sarà trasmessa a tutte le parti contraenti della convenzione e allo Stato membro di bandiera del peschereccio. 4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2. Articolo 28 Divieto di trasbordo I pescherecci comunitari non accettano di trasbordare pesci da una nave di una parte non contraente che sia stata avvistata e dichiarata impegnata in attività di pesca nella zona d'applicazione della convenzione. Articolo 29 Controllo in porto 1. Il capitano di un peschereccio di una parte non contraente che intende entrare nel porto di uno Stato membro ne dà avviso alle autorità competenti di detto Stato membro almeno settantadue ore prima dell'ora di arrivo prevista notificando l'origine delle catture detenute a bordo e, se del caso, il peschereccio o i pescherecci dai quali le catture sono state trasbordate. Il peschereccio non può entrare nel porto a meno che le autorità competenti dello Stato membro interessato abbiano accusato ricevuta della necessaria notifica preliminare. 2. Tranne in casi di forza maggiore e di pericolo, i pescherecci di parti non contraenti possono entrare solo nei porti designati dagli Stati membri ai fini del presente regolamento. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento gli Stati membri inviano alla Commissione l'elenco dei porti a tal fine designati e successivamente notificano qualsiasi modifica eventualmente apportata a tale elenco. La Commissione pubblica l'elenco dei porti e gli eventuali cambiamenti nella serie C della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. 3. Qualsiasi peschereccio di una parte non contraente ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, giunto nel porto di uno Stato membro viene sottoposto a controllo dalle autorità competenti di tale Stato membro e non è autorizzato a sbarcare o trasbordare pesce fino all'esecuzione di tale controllo. I controlli vertono, tra l'altro, sui documenti del peschereccio, i giornali di pesca, gli attrezzi, le catture detenute a bordo e qualsiasi altro dato, quali le informazioni provenienti da un sistema VMS, riguardante le attività svolte dal peschereccio nella zona d'applicazione della convenzione. 4. In tutti i porti degli Stati membri sono vietati lo sbarco e il trasbordo di pesce qualora dai controlli effettuati in conformità del paragrafo 2 emerga che un peschereccio di una parte non contraente trasporta specie protette dalle misure di conservazione della CCAMLR, salvo nel caso in cui il capitano del peschereccio dimostri che le catture sono state effettuate al di fuori della zona d'applicazione della convenzione o nel rispetto di tutte le pertinenti misure di conservazione e dei principi della convenzione. 5. Le informazioni sull'esito di tutti i controlli eseguiti su pescherecci di parti non contraenti nei porti degli Stati membri, nonché su eventuali procedure avviate, vengono trasmesse senza indugio alla CCAMLR, con copia alla Commissione. 6. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2. Capitolo VII - Disposizioni finali Articolo 30 Applicazione Le misure necessarie per l'applicazione degli articoli 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 29 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2. Articolo 31 Comitato 1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio [11]. [11] GU L 389 del 31.12.1992, pag.1. 2. Ove si faccia riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di gestione prevista all'articolo 4 della decisione 1999/468/CE, fatte salve le disposizioni dell'articolo 7 della stessa decisione. 3. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CEE è fissato a [un] mese. Articolo 32 Abrogazione I regolamenti (CEE) n. 3943/1990, (CE) n. 66/98 e (CE) n. 1721/1999 sono abrogati. Articolo 33 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità Europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il Presidente