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Document 52002PC0189

Proposta di regolamento del Consiglio relativo alle esportazioni di alcuni prodotti siderurgici dalla Romania alla Comunità europea per il periodo dal 1 luglio al 31 dicembre 2002 (sistema di duplice controllo)

/* COM/2002/0189 def. - ACC 2002/0088 */

GU C 262E del 29.10.2002, p. 252–261 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52002PC0189

Proposta di regolamento del Consiglio relativo alle esportazioni di alcuni prodotti siderurgici dalla Romania alla Comunità europea per il periodo dal 1 luglio al 31 dicembre 2002 (sistema di duplice controllo) /* COM/2002/0189 def. - ACC 2002/0088 */

Gazzetta ufficiale n. 262 E del 29/10/2002 pag. 0252 - 0261


Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo alle esportazioni di alcuni prodotti siderurgici dalla Romania alla Comunità europea per il periodo dal 1 luglio al 31 dicembre 2002 (sistema di duplice controllo)

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Il sistema di duplice controllo è inteso a migliorare la trasparenza e ad evitare eventuali distorsioni commerciali. Si basa sulla disposizione dell'accordo europeo UE-Romania [1] che consente ad entrambe le Parti di introdurre una procedura amministrativa finalizzata alla fornitura tempestiva di informazioni sull'andamento dei flussi commerciali. Fin dal 1996 le Parti hanno concordato l'introduzione di tale sistema per le esportazioni rumene di alcuni prodotti siderurgici destinati alla Comunità.

[1] GU L 357 del 31.12.1994, pag. 2.

Ogni anno fino al 2001, il sistema di duplice controllo è stato prorogato di comune accordo per un periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno corrispondente. È terminato il 31 dicembre 2001 alla scadenza del regolamento (CE) n. 237/2001 [2].

[2] GU L 35 del 6.2.2001, pag. 1.

Durante la riunione del 22 gennaio 2002 il gruppo di contatto bilaterale ha deciso di raccomandare al Consiglio di associazione di reintrodurre il sistema di duplice controllo nel 2002.

La proposta allegata intende reintrodurre il sistema di duplice controllo per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2002.

2002/0088 (ACC)

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo alle esportazioni di alcuni prodotti siderurgici dalla Romania alla Comunità europea per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2002 (sistema di duplice controllo)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Il 1° febbraio 1995 è entrato in vigore l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra [3].

[3] GU L 357 del 31.12.1994, pag. 2.

(2) Le Parti hanno deciso, con decisione n. .../2002 del Consiglio di associazione [4], di reintrodurre il sistema di duplice controllo per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2002,

[4] Vedi pag. ..... della presente Gazzetta ufficiale.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il periodo 1° luglio-31 dicembre 2002, in conformità della decisione n. .../2002 del Consiglio di associazione, le importazioni nella Comunità dei prodotti siderurgici elencati nell'allegato I e originari della Romania sono subordinate alla presentazione di un documento d'importazione rilasciato dalle autorità comunitarie.

2. Il documento d'importazione consiste in un modulo conforme al modello che figura nell'allegato II.

3. La classificazione dei prodotti di cui al presente regolamento si basa sulla nomenclatura tariffaria e statistica della Comunità (in appresso denominata "nomenclatura combinata" o, in forma abbreviata, "NC"). L'origine di detti prodotti è determinata secondo le norme in vigore nella Comunità.

4. Durante il periodo di cui al paragrafo 1 le importazioni nella Comunità dei prodotti elencati nell'allegato I sono inoltre subordinate al rilascio di un documento di esportazione da parte delle autorità rumene competenti. L'importatore deve presentare l'originale del documento di esportazione entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello della spedizione delle merci cui si riferisce il documento.

5. La spedizione si considera effettuata alla data in cui le merci sono caricate sul mezzo di trasporto utilizzato per l'esportazione.

6. Il documento di esportazione deve essere conforme al modello che figura nell'allegato III. Esso è valido per le esportazioni in tutto il territorio doganale della Comunità.

7. Le merci la cui data di spedizione è anteriore al 1° luglio 2002 sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

1. Il documento d'importazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1 è rilasciato automaticamente e gratuitamente dalle competenti autorità degli Stati membri, per tutte le quantità richieste, entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui l'importatore comunitario ha presentato la richiesta, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità. Salvo prova contraria, si presume che tale richiesta sia pervenuta all'autorità nazionale competente entro tre giorni lavorativi dalla presentazione.

2. Il documento d'importazione rilasciato da una delle competenti autorità nazionali elencate nell'allegato IV è valido in tutta la Comunità.

3. La domanda dell'importatore deve contenere le seguenti indicazioni:

(a) nome e indirizzo completo del richiedente (compresi i numeri di telefono e di fax e l'eventuale numero di identificazione utilizzato dalle autorità nazionali competenti) e, se del caso, partita IVA;

(b) se del caso, nome e indirizzo completo del dichiarante o del suo rappresentante (compresi i numeri di telefono e di fax);

(c) nome e indirizzo completo dell'esportatore;

(d) descrizione precisa delle merci, compresi:

- la denominazione commerciale,

- il(i) codice(i) della nomenclatura combinata (NC),

- il paese di origine,

- il paese di provenienza;

(e) il peso netto, espresso in kg, e le quantità nell'unità prescritta, se diverse dal peso netto, per voce della nomenclatura combinata;

(f) il valore cif delle merci in euro alla frontiera comunitaria per voce della nomenclatura combinata

(g) se si tratta di prodotti di seconda scelta o declassati [5];

[5] Secondo i criteri stabiliti nella GU C 180 dell'11.7.1991, pag. 4.

(h) il periodo e il luogo previsti per lo sdoganamento;

(i) se la domanda ripete una domanda precedente relativa al medesimo contratto;

(j) la seguente dichiarazione, datata e firmata dal richiedente con la trascrizione del suo nome in stampatello:

"Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente domanda sono esatte e fornite in buona fede e che risiede nella Comunità".

L'importatore presenta inoltre una copia del contratto di vendita o di acquisto, la fattura pro forma e/o, qualora le merci non siano acquistate direttamente nel paese di produzione, un certificato di produzione rilasciato dall'acciaieria produttrice.

4. I documenti d'importazione possono essere utilizzati solo fintanto che il regime di liberalizzazione delle importazioni continua ad applicarsi alle operazioni in questione. Fatte salve eventuali modifiche delle normative in vigore in materia d'importazione o eventuali decisioni prese nell'ambito di un accordo o della gestione di un contingente:

- il periodo di validità dei documenti d'importazione è fissato a quattro mesi,

- i documenti d'importazione inutilizzati o parzialmente utilizzati possono essere rinnovati per un periodo equivalente.

5. L'importatore rinvia i documenti d'importazione all'autorità che li ha rilasciati al termine del periodo di validità.

Articolo 3

1. La constatazione che il prezzo unitario al quale si effettua l'operazione supera di meno del 5% quello indicato nel documento d'importazione oppure che il valore o la quantità totali dei prodotti presentati all'importazione superano di meno del 5% quelli indicati in detto documento non osta all'immissione in libera pratica dei prodotti in questione.

2. Le domande e i documenti d'importazione sono riservati e possono quindi essere consultati soltanto dalle autorità competenti e dal richiedente.

Articolo 4

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro i primi dieci giorni di ogni mese:

a) dati precisi sulle quantità e sui valori (calcolati in euro) per i quali sono stati rilasciati documenti d'importazione nel corso del mese precedente;

b) i particolari delle importazioni effettuate nel corso del mese che precede quello di cui alla lettera a).

Le informazioni fornite dagli Stati membri sono suddivise per prodotto, codice NC e paese.

2. Gli Stati membri segnalano tutte le eventuali anomalie o frodi riscontrate nonché, se del caso, i motivi per cui si sono rifiutati di rilasciare un documento d'importazione.

Articolo 5

Tutte le comunicazioni previste dal presente regolamento devono essere inviate per via elettronica alla Commissione delle Comunità europee utilizzando l'apposita rete integrata a meno che, per cause tecniche di forza maggiore, non si debba ricorrere temporaneamente ad altri mezzi di comunicazione.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio i tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO I

ROMANIA

Elenco dei prodotti sottoposti a duplice controllo (2002)

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

Unire qui l'eventuale aggiunta

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

Unire qui l'eventuale aggiunta

ALLEGATO III

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO IV

LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER

LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN

ÄÉÅÕÈÕÍÓÅÉÓ ÔÙÍ ÁÑ×ÙÍ ÅÊÄÏÓÇÓ ÁÄÅÉÙÍ ÔÙÍ ÊÑÁÔÙÍ ÌÅËÙÍ

LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES

LISTE DES AUTORITES NATIONALES COMPETENTES

ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI

LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES

LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES

LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA

FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER

LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES

BELGIQUE/BELGIË

Ministère des Affaires Economiques

Administration des Relations Economiques

Services Licences

Rue Général Leman 60

B-1040 Bruxelles

Fax: +32-2-230 83 22

//

FRANCE

Service des Industries Manufacturières

DIGITIP

12, rue Villiot - Bâtiment LE BERVIL

F-75572 Paris cedex 12

Fax: +33-1-53 44 91 81

Ministerie van Economische Zaken

Bestuur van de Economische Betrekkingen

Dienst Vergunningen

Generaal Lemanstraat 60

B-1040 Brussel

Fax: +32-2-230 83 22 // IRELAND

Department of Enterprise, Trade and Employment

Import/ Export Licensing, Block C

Earlsfort Centre

Hatch Street

Dublin 2

Fax : +353-1-631 28 26

DANMARK

Erhvervsfremme Styrelsen

Erhvervsministeriet

Vejlsøvej 29

DK-8600 Silkeborg

Fax: +45 35 46 64 01

//

ITALIA

Ministero delle Attività Produttive

Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi

Viale America 341

I-00144 Roma

Fax : +39-6-59 93 22 35 / 59 93 26 36

DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle,

(BAFA)

Frankfurter Strasse 29-35

D-65760 Eschborn 1

Fax : +49-61 96 9 42 26 //

LUXEMBOURG

Ministère des affaires étrangères

Office des licences

BP 113

L-2011 Luxembourg

Téléfax : +352-46 61 38

ÅËËÁÓ

Õðïõñãåßï ÅèíéêÞò Ïéêïíïìßáò

ÃåíéêÞ Ãñáììáôåßá Äéåèíþí Ó÷Ýóåùí

Äéåýèõíóç Äéåèíþí Ïéêïíïìéêþí Ñïþí

ÊïñíÜñïõ 1

GR-105 63 ÁèÞíá

Fax : +301-3286094 //

NEDERLAND

Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer

Postbus 30003, Engelse Kamp 2

NL-9700 RD Groningen

Fax : +31-50 526 06 98

m.i.v. 18.01.2002

Fax : +31-50 5232341

ESPAÑA

Ministerio de Economía

Secretaría General de Comercio Exterior

Paseo de la Castellana 162

E-28046 Madrid

Fax : +34-1-563 18 23/349 38 31 //

ÖSTERREICH

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Aussenwirtschaftsadministration

Landstrasser Hauptstrasse 55-57

A-1030 Wien

Fax: +43-1-711 00/8386

PORTUGAL

Ministério da Economia

Direcção-Geral das Relações Económicas Internacionais

Av. da República, 79

P-1000 Lisboa

Fax : 351-1-793 22 10 //

SVERIGE

Kommerskollegium

Box 6803

S-11386 Stockholm

Fax: 46-8-30 67 59

SUOMI

Tullihallitus

PL 512

FIN-00101 Helsinki

Telekopio: + 358 9 614 2852 // UNITED KINGDOM

Department of Trade and Industry

Import Licensing Branch

Queensway House - West Precinct

Billingham, Cleveland

UK-TS23 2NF

Fax : 44-1642-533 557

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