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Document 52002IG0625(01)

Iniziativa del Regno di Spagna in vista dell'adozione della decisione del Consiglio che istituisce un meccanismo di valutazione delle disposizioni giuridiche nazionali in materia di lotta contro il terrorismo e della loro attuazione

GU C 151 del 25.6.2002, p. 14–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52002IG0625(01)

Iniziativa del Regno di Spagna in vista dell'adozione della decisione del Consiglio che istituisce un meccanismo di valutazione delle disposizioni giuridiche nazionali in materia di lotta contro il terrorismo e della loro attuazione

Gazzetta ufficiale n. C 151 del 25/06/2002 pag. 0014 - 0015


Iniziativa del Regno di Spagna in vista dell'adozione della decisione del Consiglio che istituisce un meccanismo di valutazione delle disposizioni giuridiche nazionali in materia di lotta contro il terrorismo e della loro attuazione

(2002/C 151/08)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29 e l'articolo 34, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera c),

vista l'iniziativa del Regno di Spagna(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

considerando quanto segue:

(1) Il Consiglio "Giustizia e affari interni" del 20 settembre 2001 ha deciso, come figura al punto 15 delle conclusioni, che il comitato dell'articolo 36 metta a punto una variante più snella e rapida del meccanismo di valutazione definito nell'azione comune del Consiglio 97/827/GAI del 5 dicembre 1997, che istituisce un meccanismo di valutazione dell'applicazione e dell'attuazione a livello nazionale degli impegni internazionali in materia di lotta contro la criminalità organizzata(3), al fine di definire le modalità di una valutazione a pari livello dei dispositivi nazionali di lotta al terrorismo.

(2) È opportuno migliorare le disposizioni giuridiche nazionali nella lotta contro il terrorismo e la loro attuazione.

(3) L'elaborazione di qualsiasi disposizione giuridica nazionale e la sua attuazione spettano, innanzitutto, a ciascuno Stato membro, ma, nell'ambito dell'Unione europea, gli Stati membri si informano reciprocamente del contenuto delle rispettive disposizioni ai fini di conseguire una maggiore efficacia nella lotta contro il terrorismo.

(4) È opportuno istituire un meccanismo che, nell'ambito della collaborazione prevista dal trattato nell'Unione europea, consenta agli Stati membri di valutare, su una base di parità e di reciproca fiducia, le rispettive disposizioni giuridiche nazionali destinate alla lotta contro il terrorismo, nonché la loro attuazione,

DECIDE:

Articolo 1

Creazione del meccanismo di valutazione

1. Fatte salve le competenze della Comunità, è istituito, in base alle modalità definite in appresso, un meccanismo di valutazione a pari livello delle disposizioni giuridiche nazionali in materia di lotta contro il terrorismo e della loro attuazione, in particolare delle azioni condotte contro il terrorismo nel quadro della cooperazione internazionale tra gli Stati membri.

2. Ciascuno Stato membro si impegna affinché le proprie autorità nazionali collaborino pienamente con i gruppi di valutazione istituiti nel quadro della presente decisione, ai fini della sua applicazione, nel rispetto delle norme giuridiche e deontologiche applicabili a livello nazionale.

Articolo 2

Temi di valutazione

1. Per ogni ciclo di valutazione, il comitato dell'articolo 36, su proposta della presidenza, definisce il tema preciso nonché l'ordine degli Stati membri da valutare.

Del pari, in funzione del tema concreto scelto per la valutazione, il comitato dell'articolo 36 designa il gruppo di lavoro del Consiglio che sarà incaricato di effettuare tale valutazione o, se necessario, decide di effettuarla esso stesso.

2. La valutazione è preparata dalla presidenza del Consiglio, assistita dal segretariato generale del Consiglio, in particolare tramite gli esperti nazionali distaccati a tal fine. La Commissione è pienamente associata ai lavori.

3. Il primo ciclo di valutazione si conclude al più tardi entro il 2002.

Articolo 3

Designazione degli esperti

1. Ciascuno Stato membro comunica al segretariato generale del Consiglio, su iniziativa della presidenza, entro un termine massimo di 15 giorni a decorrere dalla data alla quale il comitato dell'articolo 36 decide di avviare una valutazione su un tema concreto, il nome di un massimo di tre esperti che abbiano, per quanto riguarda il tema di valutazione, un'esperienza approfondita in materia di lotta contro il terrorismo e che siano disposti a partecipare ad almeno un ciclo di valutazione.

2. La presidenza elabora l'elenco degli esperti designati dagli Stati membri e lo trasmette al comitato dell'articolo 36 o, eventualmente, al gruppo di lavoro a tal fine designato.

Articolo 4

Gruppo di valutazione

1. Sulla base dell'elenco di cui all'articolo 3, paragrafo 2, la presidenza costituisce un gruppo di 2 esperti per ciascuno Stato membro da sottoporre a valutazione, avendo cura che non siano cittadini dello Stato membro in questione.

2. Il nome degli esperti prescelti per costituire ogni gruppo di valutazione è comunicato al comitato dell'articolo 36 o al gruppo di lavoro a tal fine designato.

3. In tutti i suoi compiti il gruppo di valutazione è assistito dal segretariato generale del Consiglio.

Articolo 5

Elaborazione del questionario

La presidenza, assistita dal segretariato generale del Consiglio, elabora un questionario, che serve per la valutazione di tutti gli Stati membri, nel quadro del tema preciso definito conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, e lo sottopone per approvazione al comitato dell'articolo 36 o, eventualmente, al gruppo di lavoro a tal fine designato. Tale questionario è diretto a raccogliere tutte le informazioni utili per poter procedere alla valutazione. Lo Stato membro sottoposto a valutazione provvede a rispondere al questionario entro il termine massimo di un mese e nel modo più completo possibile accludendo, se necessario, tutte le disposizioni giuridiche e i dati tecnici e pratici necessari.

Articolo 6

Visita di valutazione

Dopo aver ricevuto la risposta al questionario, entro il termine massimo di un mese, il gruppo di valutazione si reca nello Stato membro sottoposto a valutazione, seguendo un programma di visite stabilito da quest'ultimo in base a una proposta del gruppo di valutazione, per incontrarvi le autorità politiche, amministrative, di polizia, doganali o giudiziarie, o qualsiasi altro organo pertinente.

Articolo 7

Elaborazione del progetto di relazione

Entro 15 giorni dalla visita di cui all'articolo 6, il gruppo di valutazione elabora un progetto di relazione e lo invia allo Stato membro sottoposto a valutazione affinché esprima entro 15 giorni il suo parere. Qualora lo ritenga necessario, esso adegua la propria relazione in funzione delle osservazioni che gli sono inviate dallo Stato membro sottoposto a valutazione.

Articolo 8

Discussione e adozione della relazione

1. La presidenza trasmette, in via riservata, al comitato dell'articolo 36 o, eventualmente, al gruppo di lavoro a tal fine designato, il progetto di relazione, corredato delle osservazioni dello Stato membro sottoposto a valutazione delle quali il gruppo di valutazione non avesse eventualmente tenuto conto.

2. La riunione del comitato dell'articolo 36 o, eventualmente, del gruppo di lavoro a tal fine designato inizia con una presentazione del progetto di relazione da parte dei membri del gruppo di valutazione. Il rappresentante dello Stato membro sottoposto a valutazione fornisce in seguito tutti i commenti, le informazioni o i chiarimenti che ritenga necessari. Il comitato dell'articolo 36 o, eventualmente, il gruppo di lavoro a tal fine designato discutono successivamente il progetto di relazione e adottano le proprie conclusioni per consensus.

3. La presidenza informa il Consiglio una volta all'anno del risultato dei cicli di valutazione. Il Consiglio, qualora lo ritenga necessario, può trasmettere raccomandazioni allo Stato membro interessato, invitandolo a comunicargli i progressi compiuti entro il termine da esso fissato.

4. Nel rispetto dell'articolo 9, paragrafo 2, la presidenza informa ogni anno il Parlamento europeo dell'attuazione del meccanismo di valutazione.

5. Al termine di un ciclo completo di valutazione il Consiglio adotta le misure adeguate.

Articolo 9

Riservatezza

1. I gruppi di esperti della valutazione sono tenuti a rispettare la riservatezza di tutte le informazioni raccolte nell'ambito della loro missione. A tal fine gli Stati membri controllano che i loro esperti designati a norma dell'articolo 3 dispongano, all'occorrenza, di un livello adeguato di sicurezza.

2. La relazione elaborata nel quadro della presente decisione è riservata. Tuttavia, lo Stato membro sottoposto a valutazione può, sotto la propria responsabilità, rendere pubblica la relazione. Qualora volesse pubblicare degli estratti, deve ottenere l'accordo del Consiglio.

Articolo 10

Valutazione del meccanismo

Entro la fine del primo ciclo di valutazione di tutti gli Stati membri, il Consiglio esamina le modalità e il campo di applicazione del meccanismo e adegua, se del caso, la presente decisione.

Articolo 11

Data alla quale la decisione ha effetto

La presente decisione ha effetto a decorrere dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles ...

Per il Consiglio

Il Presidente

...

(1) GU C ...

(2) GU C ...

(3) GU L 344 del 15.12.1997, pag. 7.

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