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Document 52002DC0723

    Relazione della Commissione sulle misure destinate a porre in atto l'articolo 299, paragrafo 2 del trattato CE relativo alle regioni ultraperiferiche dell'Unione europea

    /* COM/2002/0723 def. */

    52002DC0723

    Relazione della Commissione sulle misure destinate a porre in atto l'articolo 299, paragrafo 2 del trattato CE relativo alle regioni ultraperiferiche dell'Unione europea /* COM/2002/0723 def. */


    RELAZIONE DELLA COMMISSIONE sulle misure destinate a porre in atto l'articolo 299, paragrafo 2 del trattato CE relativo alle regioni ultraperiferiche dell'Unione europea

    1. Introduzione

    A seguito dell'adozione della relazione della Commissione, del 14 marzo 2000, sulle misure destinate a porre in atto l'articolo 299, paragrafo 2 del trattato CE, relativo alle regioni ultraperiferiche [1], la Commissione ogni sei mesi invia al Consiglio europeo una relazione che traccia il bilancio e analizza le prospettive delle azioni da intraprendere allo scopo di compensare i gravi svantaggi permanenti che caratterizzano tali regioni e contribuire al loro sviluppo socioeconomico. Le suddette misure si rivelano tuttora indispensabili, trovandosi le regioni ultraperiferiche ancora in ritardo sul processo di sviluppo, anche se tali misure hanno incontestabilmente contribuito a colmare tale ritardo.

    [1] COM(2000) 147 def.

    Nel paragrafo 58 delle conclusioni del Consiglio europeo di Siviglia, del 21 e 22 giugno 2002, si invitano il Consiglio e la Commissione ad approfondire l'attuazione dell'articolo 299, paragrafo 2 e a adottare misure adeguate per tenere conto delle esigenze specifiche delle regioni ultraperiferiche, soprattutto in materia di politica dei trasporti e di riforma della politica regionale. Nella stessa occasione, il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a presentare una nuova relazione basata su un orientamento globale e coerente in merito alle particolarità della situazione delle regioni ultraperiferiche e ai mezzi posti in atto per affrontare tali particolarità.

    Durante il secondo semestre 2002, la Commissione ha proseguito il lavoro iniziato a seguito della relazione del marzo 2000, ha preso atto delle conclusioni del Consiglio europeo del giugno 2002 e ha posto in essere gli strumenti che consentono di elaborare la relazione globale attesa, corredata, se del caso, di proposte. La Commissione, in particolare, ha mantenuto le relazioni di partenariato sviluppate con le regioni ultraperiferiche, adottando altresì una serie di misure volte a garantire la prosecuzione dell'attività di coordinamento interno delle sue iniziative nell'ambito dei propri servizi.

    Il presente documento non rappresenta, tuttavia, la relazione generale che aggiorna la relazione adottata nel marzo 2000, come suggerito dal Consiglio europeo di Siviglia, ma si tratta piuttosto della relazione semestrale che traccia il bilancio delle misure adottate nelle diverse politiche comunitarie nel corso del secondo semestre 2002. La relazione sollecitata dal Consiglio europeo di Siviglia, infatti, non può che costituire il risultato delle concertazioni e degli scambi con le regioni ultraperiferiche e della presa in considerazione dei memorandum che gli Stati membri interessati hanno intenzione di trasmettere alla Commissione nel corso del primo semestre 2003. Inoltre, la presentazione di una strategia globale nell'ambito della relazione, come suggerito dal Consiglio europeo di Siviglia, è possibile soltanto mediante l'integrazione degli orientamenti che verranno definiti nel corso del 2003, in merito al futuro istituzionale dell'articolo 299, paragrafo 2 e alla definizione della politica regionale a decorrere dal 2006.

    In tale contesto, la presente relazione descrive le fasi recenti più significative degli sviluppi relativi alle regioni ultraperiferiche nel corso del secondo semestre 2002 e verrà completata, alla fine del 2003, con una relazione di sintesi, conformemente al quadro suggerito del Consiglio europeo di Siviglia.

    Occorre inoltre ricordare che le preoccupazioni espresse nel quadro dell'articolo 299, paragrafo 2 del trattato CE sono prese in considerazione dalla Comunità nelle politiche che essa promuove sulla base di altri articoli del trattato e si rifletteranno quindi nella presente relazione. Poiché quest'ultima non mira a precisare la base giuridica degli atti comunitari che verranno adottati in futuro, gli sviluppi successivi devono essere interpretati indipendentemente dalla definizione della base giuridica degli atti, la cui adozione viene citata.

    2. produzioni tradizionali

    2.1. Nel settore dell'agricoltura, occorre ricordare il contesto recente, caratterizzato dalla comunicazione della Commissione sulla revisione intermedia della politica agricola comune, denominata «revisione intermedia» (MTR) [2]. Il progetto di riforma dell'agricoltura mira a rispondere alle nuove sfide emerse negli ultimi anni e a completare il processo di riforma avviato nel 1992 e proseguito con l'Agenda 2000. L'obiettivo della presente riforma consiste nel rafforzare il pilastro dello sviluppo rurale della politica agricola comune, rispetto al pilastro dell'organizzazione comune dei mercati.

    [2] Comunicazione della Commissione del 28.7.2002 (COM(2002) 394 def.).

    Le regioni ultraperiferiche si interrogano sugli effetti di tale riforma. A questo proposito, la Commissione sottolinea che intende adottare le modalità più idonee per tenere conto, nello svolgimento della MTR, e in generale nell'attuazione della PAC, della situazione specifica delle regioni ultraperiferiche. Le misure di attuazione della presente riforma dovranno essere definite nel corso del primo semestre del 2003.

    Per quanto concerne l'evoluzione dei provvedimenti applicabili alle produzioni tradizionali, la Commissione ricorda che nel 2001 il Consiglio ha adottato i regolamenti relativi al capitolo agricolo dei POSEI [3], mediante i quali ha confermato il processo di riforma per il sostegno dell'agricoltura delle regioni ultraperiferiche. La Commissione ha attuato tali riforme nel 2001 e nel 2002.

    [3] Regolamenti (CE) del Consiglio n. 1452/2001 POSEIDOM, n. 1453/2001 POSEIMA, n. 1454/2001 POSEICAN del 28.6.2001, GU L 198 del 21.7.2001, pag. 11, 26, 57; regolamento (CE) del Consiglio n. 1455/2001 del 28.6.2001, GU L 198 del 21.7.2001, pag. 58 e regolamento (CE) del Consiglio n. 1447/2001 del 28.6.2001, GU L 198 del 21.7.2001.

    L'attuazione e le conseguenze di tali riforme, per quanto riguarda l'organizzazione di mercato delle produzioni agricole delle regioni ultraperiferiche meritano, in particolare, di essere citate, per quanto riguarda tre prodotti, ovvero il riso, lo zucchero e la banana.

    Per il riso, va osservato che, nel quadro della MTR, la Commissione intende presentare al Consiglio una serie di nuove misure nel settore.

    Nel caso dello zucchero, si applicano il nuovo regolamento adottato dal Consiglio nel 2001, nonché le misure speciali in vigore nel quadro dei regolamenti POSEI, mentre le garanzie, estese fino al 2006 attraverso il presente regime a livello della produzione e dei prezzi, sostengono parimenti le produzioni di barbabietole e di canna nelle regioni ultraperiferiche. La Commissione nel 2003 intende presentare al Consiglio una relazione relativa a nuovi eventuali orientamenti della presente politica a decorrere dal 2006.

    Per quanto concerne la banana, le questioni relative al presente settore riguardano l'importazione nella Comunità di banane provenienti dai paesi terzi, l'organizzazione comune del mercato e il regime degli aiuti compensativi alla produzione.

    Riguardo alle importazioni provenienti dai paesi terzi, l'accordo sottoscritto con gli Stati Uniti e l'Ecuador nel 2001 stabilizza gli scambi, consente di mantenere il regime degli aiuti compensativi e prevede il passaggio, a decorrere dal 2006, a un regime tariffario, la cui entrata in vigore è stata decisa mediante il regolamento (CE) n. 2587/2001 del Consiglio del 19 dicembre 2001 [4] che modifica il regolamento (CEE) n. 404/93 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana. Entro il 31 dicembre 2004, la Commissione, in conformità dell'articolo 32 del regolamento (CEE) n. 404/93 [5], relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana, presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento dell'OCM della banana corredata, se del caso, di proposte e avanzerà in tempo utile le proposte necessarie al Consiglio, in vista della fissazione dei dazi doganali per la fase unicamente tariffaria che entrerà in vigore non oltre il 1° gennaio 2006.

    [4] Regolamento (CE) n. 2587/2001 del 19.12.2001, GU L 345 del 29.12.2001, pag. 13.

    [5] Regolamento (CEE) n. 404/93 del 13.2.1993, GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1.

    Per quanto riguarda l'aiuto compensativo ai produttori comunitari di banane, esso continua a garantire i redditi dei produttori comunitari. Tale sistema si è infatti rivelato efficace, offrendo una garanzia ai redditi dei produttori entro limiti quantitativi determinati. Per far fronte alle recenti diminuzioni registrate nel prezzo della banana e per sostenere il reddito dei produttori comunitari interessati da tale circostanza, nel novembre 2002, la Commissione ha proposto al comitato di gestione un aumento degli anticipi versati ai produttori di banane. Tale proposta è stata accolta favorevolmente, ma per quanto riguarda i pagamenti complementari, la richiesta dei produttori non potrà essere esaminata prima del 2003.

    Per quanto concerne le deroghe strutturali in ambito agricolo, i regolamenti adottati nel giugno 2001 hanno dato luogo a una serie di richieste presentate dagli Stati membri interessati, con la conseguente modifica delle programmazioni da parte della Commissione. Per le regioni autonome portoghesi delle Azzorre e di Madeira, la modifica della programmazione ha interessato in particolare l'aumento del livello di aiuti per alcune tipologie di interventi (fino a un massimo del 75% per gli investimenti nelle aziende agricole e per gli investimenti nelle imprese di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli), l'aumento degli importi degli aiuti (per la misura di protezione dei laghi nelle Azzorre), nonché una maggiore flessibilità delle condizioni di sostegno alla silvicoltura (ammissibilità di tutti gli organismi della pubblica amministrazione). Inoltre, il tasso di partecipazione comunitaria è aumentato, passando dal 35 al 50% del costo totale ammissibile per gli investimenti nelle PMI e dal 75 all'85% per le misure agroambientali. Per quanto riguarda le isole Canarie, l'ampliamento del P.O.I prevede l'aumento del livello di aiuti (fino a un massimo del 75%) per le misure relative agli investimenti a favore delle PMI che operano nel settore della trasformazione e commercializzazione e che utilizzano prodotti agricoli locali.

    2.2. Per quanto riguarda la pesca, il 2002 è stato caratterizzato, durante il secondo semestre, dai lavori sulla riforma della politica della pesca [6]. Tale riforma dovrebbe portare ad una politica in grado di favorire uno sviluppo sostenibile a livello ambientale, economico e sociale, oltre a promuovere, mediante l'adozione di misure miranti a garantire attività responsabili, un'industria della pesca e dell'acquacoltura economicamente vitale e competitiva, nonché un tenore di vita equo per la popolazione dipendente dalle attività di pesca. A questo proposito, la Commissione ha presentato, tramite la propria comunicazione del 28 maggio 2002, un programma d'azione nel quale, sottolineando la necessità di garantire la sostenibilità delle risorse, nonché di applicare i principi di buona gouvernance, essa propone, in particolare, l'adozione delle seguenti misure: definizione di un nuovo quadro di conservazione e gestione delle risorse; rafforzamento delle misure tecniche di conservazione; messa a punto di una nuova strategia per la politica delle flotte; approvazione di un nuovo quadro normativo per il controllo delle attività e delle nuove strategie in materia di acquacoltura e pesca oceanica, nonché delle iniziative volte a promuovere il dialogo sociale.

    [6] Comunicazione della Commissione relativa alla riforma della politica comune della pesca del 28.5.2002 (COM(2002) 181 def.).

    Nel quadro dei lavori preparatori della riforma della politica comune della pesca, è stato sempre tenuto conto della specificità delle regioni ultraperiferiche, vista l'importanza che il settore riveste in tali regioni. A questo proposito, va osservato che il libro verde sul futuro della politica comune della pesca [7] contiene alcuni riferimenti alla strategia da seguire riguardo alle misure da adottare in materia di conservazione e gestione delle risorse (necessità di modulare le misure in funzione delle caratteristiche specifiche di ciascuna regione, tenendo conto delle variazioni di risorse da una regione all'altra) o in relazione al rafforzamento della dimensione sociale e economica della politica comune per sostenere tali regioni (impegno a presentare proposte e ad adottare eventualmente nuove misure). Tale approccio è stato esplicitamente formulato nel documento presentato dalla Commissione al Consiglio europeo di Siviglia, relativo all'attuazione dell'articolo 299, paragrafo 2 del trattato CE.

    [7] COM(2001) 135 def. del 20.3.2001.

    Gli approfonditi scambi di vedute che hanno avuto luogo tra la Commissione e i rappresentanti del settore della pesca delle suddette regioni, in merito alle caratteristiche proprie di tali regioni, consentiranno di tenere conto della loro situazione specifica, conformemente agli impegni della Commissione nel presente settore, durante l'attuazione della riforma della politica comune della pesca.

    Per quanto concerne gli aiuti nazionali concessi al settore della pesca, la Commissione ha proseguito il loro esame, alla luce delle linee direttrici adottate nel 2001 [8], che contengono un riferimento esplicito alle regioni ultraperiferiche.

    [8] GU C 19 del 20.1.2001, pag. 7.

    Per quanto riguarda il regime di compensazione dei costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti della pesca originari delle Azzorre, di Madeira, delle Isole Canarie e dei dipartimenti francesi della Guiana e della Riunione, a causa del carattere ultraperiferico di queste regioni, che era stato prorogato fino al 31 dicembre 2002 [9], la Commissione ha ultimato i lavori relativi alla relazione di valutazione concernente la sua applicazione e all'elaborazione di una proposta adeguata per tale regime a decorrere dal 1° gennaio 2003.

    [9] Regolamento (CE) n. 579/2002 del Consiglio - GU L 89 del 5.4.2002, pag. 1.

    Per quanto riguarda le deroghe strutturali, conviene ricordare che il regolamento (CE) n. 2792/99 del Consiglio che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca era stato modificato [10] allo scopo di adeguare i limiti applicabili allo strumento finanziario di orientamento della pesca, per tenere conto delle difficoltà specifiche delle regioni ultraperiferiche. Su questa base, gli Stati membri interessati hanno proceduto, nel corso del secondo semestre 2002, alla modifica dei complementi di programmazione applicabili a tali regioni.

    [10] Regolamento (CE) n. 1451/1999 del Consiglio, del 28.6.2001 - GU L 198 del 21.7.2001, pag. 9.

    3. Strumenti di sostegno allo sviluppo economico

    I parametri socioeconomici inclusi nella seconda relazione sulla coesione economica e sociale e l'adeguamento annuo dei relativi dati mostrano un'evoluzione diversa a seconda delle regioni ultraperiferiche.

    Dal 1995 al 1999, il PIL pro capite ha subito la seguente evoluzione rispetto alla media comunitaria (EUR=15): Canarie dal 75 al 79%, Guadalupa 56% (invariato), Martinica dal 63 al 65%, Guyana dal 59 al 52%, Riunione dal 53 al 48%, Azzorre dal 50 al 53%, Madeira dal 63 al 71%.

    Per quanto riguarda le isole Canarie e Madeira, si constata che, durante il periodo in esame, sono stati compiuti progressi nell'ambito del processo di convergenza delle economie rispetto al resto dell'Unione europea. La situazione risulta invece diversa nelle altre regioni, che hanno mantenuto livelli invariati, o addirittura inferiori, come la Guyana e la Riunione.

    Le disparità in termini di PIL pro capite tra regioni ultraperiferiche restano identiche in caso di allargamento a 27 Stati membri. Tale risultato si basa su un'analisi/proiezione statica, effettuata tenendo conto degli ultimi dati statistici disponibili in materia di PIL pro capite, relativi agli anni 1997-1998-1999.

    Per quanto concerne l'evoluzione dell'occupazione, la situazione è parimenti disomogenea.

    Resta particolarmente negativa per Riunione, Guyana e Guadalupa. Nel 2001, sono stati registrati i seguenti tassi di disoccupazione. Riunione: 33,3% (popolazione: 713.000 abitanti); Guyana: 20,5% (popolazione: 158.000); Guadalupa: 29% (popolazione: 426.000); Martinica: 26,3% (popolazione: 383.000).

    La situazione resta difficile per le isole Canarie (13,1%, con una popolazione di 1.658.000 abitanti).

    Si registrano invece dati positivi nelle Azzorre (2,2%, con una popolazione di 234.000 abitanti) e a Madeira (2,8%, con una popolazione di 240.000 abitanti).

    Tali disparità in relazione al tasso di disoccupazione verrebbero altresì confermate in caso di ampliamento.

    3.1. Il contributo della politica regionale allo sviluppo socioeconomico delle regioni ultraperiferiche risulta estremamente importante. Tali regioni non beneficiano soltanto degli interventi comunitari a titolo dell'obiettivo 1, in quanto priorità della politica di coesione. Infatti, occorre altresì sottolineare che la Commissione annette particolare importanza al riconoscimento degli svantaggi specifici di tali regioni. Tale impegno è stato recentemente confermato con l'inclusione di un criterio qualitativo nel recente regolamento (CE) 2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002, che ha istituito il Fondo di solidarietà dell'Unione europea [11]. Infatti, su proposta della Commissione l'articolo 2, che definisce il concetto di catastrofe naturale, aggiunge ai criteri quantitativi basati sull'importo del danno o sulla percentuale del reddito nazionale lordo, un criterio di tipo qualitativo, che tiene conto delle ripercussioni sulla popolazione della regione colpita dalla catastrofe naturale o sulla stabilità economica della regione. Si tratta di un criterio importante per le regioni ultraperiferiche, poiché i danni subiti da queste ultime a seguito di catastrofi naturali rischierebbero di non soddisfare i criteri quantitativi stabiliti nella suddetta disposizione. È anche per questo motivo che tale disposizione prevede esplicitamente che venga prestata particolare attenzione alle regioni distanti o isolate, come le regioni insulari e ultraperiferiche di cui all'articolo 299, paragrafo 2 del trattato.

    [11] Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11.11.2002, GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.

    Gli aspetti specifici delle regioni ultraperiferiche sono stati altresì evidenziati recentemente mediante la realizzazione di uno studio svolto su iniziativa della Commissione e dedicato alla situazione socioeconomica delle regioni insulari e, in particolare, delle regioni ultraperiferiche. Un capitolo specifico è dedicato alle regioni ultraperiferiche. La Commissione sta attualmente esaminando i risultati di tale studio che verrà, se del caso, completato con studi complementari in vista della preparazione del rapporto sulla strategia globale nei confronti delle regioni ultraperiferiche durante il 2003.

    Tali analisi e studi forniranno un contributo alle riflessioni della Commissione in merito al futuro della politica regionale. Infatti, gli strumenti e le prospettive d'azione della politica di coesione economica e sociale sono definiti fino al 2006, ma l'orizzonte estremamente vicino dell'allargamento implica un'evoluzione profonda di tale politica.

    La Commissione si è quindi impegnata in un dibattito particolarmente ampio con l'insieme dei rappresentanti regionali, locali e associativi sul futuro della politica di coesione. È prevista la continuazione di tale dibattito nonché la presentazione di proposte che dovranno comportare soluzioni oggettive e eque, tenendo conto in particolare dei vantaggi specifici delle regioni ultraperiferiche.

    3.2. Nel settore degli aiuti di Stato, la Commissione ricorda che la nozione di ultraperifericità è stata introdotta nel 2000, mediante la modifica degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale [12].

    [12] GU C 258 del 9.9.2000, pag. 5.

    Tale modifica contiene un riferimento esplicito all'articolo 299, paragrafo 2 del trattato CE e autorizza la concessione di aiuti al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche che beneficiano della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) e c) del trattato. Le norme che consentono di valutare la compatibilità di tali aiuti con il mercato comune sono più favorevoli di quelle applicabili alle regioni che non beneficiano di uno statuto di ultraperifericità o di regione a scarsa densità di popolazione Esse consentono, in particolare, di autorizzare aiuti al funzionamento che non siano nel contempo decrescenti e limitati nel tempo.

    La maggior parte dei regimi di aiuto notificati relativi alle regioni ultraperiferiche è stata approvata dalla Commissione a seguito di un esame preliminare, conclusosi con l'adozione di una decisione di non sollevare obiezioni, senza necessità di avviare la procedura formale di esame.

    La Commissione ha preso nota della «risoluzione in materia di aiuti di Stato» adottata a La Palma nell'ottobre 2002 dai presidenti delle regioni ultraperiferiche e in particolare dell'invito rivolto alla Commissione a continuare la riflessione sull'adeguamento delle norme alle specificità delle regioni ultraperiferiche.

    3.3. Nel settore della fiscalità, la Commissione ha presentato diversi progetti di misure che si sono tradotti in interventi del Consiglio nel corso dell'anno 2002. In particolare, il Consiglio, il 20 giugno 2002, ha adottato una decisione che autorizza, fino al 31 dicembre 2011, le autorità spagnole a prevedere esenzioni totali o riduzioni dall'imposta locale denominata "Arbitrio sobre las Importaciones y Entregas de Mercancías en las Islas Canarias (AIEM)" a favore di un elenco limitativo di prodotti fabbricati localmente e indicati nell'allegato della decisione. Tali esenzioni o riduzioni fiscali non possono comportare differenze superiori, secondo i prodotti, al 5, 15 o 25% [13]. Tale decisione si basa sulla considerazione degli handicap specifici delle imprese produttrici delle regioni ultraperiferiche, nonché sulla necessità di sostenere i settori di produzione di beni, allo scopo di assicurare la diversificazione delle attività economiche.

    [13] Decisione 2002/546/CE del Consiglio, del 20.06.2002, GU L 179 del 9.7.2002, pag. 22.

    Per quanto riguarda i dipartimenti d'oltremare francesi, la Commissione ha già ricevuto dalle autorità francesi, nel marzo 2002, una richiesta di proroga per 10 anni, a decorrere dal 1° gennaio 2003, dell'attuale regime del dazio di mare, la cui scadenza è prevista il 31 dicembre di quest'anno. La Commissione sta attualmente esaminando tale richiesta, di concerto con le autorità francesi. La Commissione ha individuato un certo numero di informazioni che devono essere fornite per completare l'istruzione del fascicolo. L'insieme dei dati necessari per la definizione del futuro regime dovrebbe essere fornito dalle autorità francesi nel corso del primo trimestre 2003. Su questa base, la Commissione elaborerà nel corso del 2003 una proposta di disciplina comunitaria durevole del dazio di mare.

    Tuttavia, per evitare qualsiasi discontinuità con l'attuale regime del dazio di mare, il 28 agosto 2002 la Commissione ha adottato una proposta di decisione del Consiglio che proroga di un anno, ovvero fino al 31 dicembre 2003, la decisione del Consiglio del 22 dicembre 1989 [14], che dovrebbe essere adottata dal Consiglio entro il 31 dicembre di quest'anno.

    [14] COM(2002) 473 def.

    Per quanto riguarda le accise, nel 2002 il Consiglio ha adottato due decisioni. Si tratta della decisione del Consiglio 2002/167 del 18 febbraio 2002, che autorizza il Portogallo ad applicare una riduzione dell'aliquota d'accisa al rum e ai liquori prodotti e consumati nella regione autonoma di Madeira, nonché ai liquori e alle acquaviti prodotti e consumati nella regione autonoma delle Azzorre [15] e della decisione del Consiglio 2002/166 del 18 febbraio che autorizza la Francia a prorogare l'applicazione di accise ad aliquota ridotta al rum denominato "tradizionale" prodotto nei suoi dipartimenti d'oltremare [16].

    [15] Decisione 2002/167/CE del Consiglio, del 18.02.2002, GU L 55 del 26.2.2002, pag. 36.

    [16] Decisione 2002/166/CE del Consiglio, del 18.02.2002, GU L 55 del 26.2.2002, pag. 33.

    3.4. Nel settore delle dogane, le misure attuate nelle regioni ultraperiferiche si articolano in due grandi linee d'azione che mirano rispettivamente a promuovere lo sviluppo delle zone franche istituite nelle regioni ultraperiferiche e a consentire l'importazione di taluni prodotti in esenzione da dazi doganali.

    Tali misure si inseriscono nel quadro delle disposizioni di cui all'articolo 299, paragrafo 2 del trattato.

    Per quanto concerne le zone franche, la zona franca di Madeira è l'unica che beneficia attualmente di misure specifiche che prevedono, da un lato, la sospensione, fino alla fine del 2008, dei dazi doganali all'importazione per taluni prodotti destinati all'attrezzatura della zona franca; mentre, dall'altro lato, viene stabilito, fino al 31 dicembre 2005, un trattamento tariffario favorevole, che può arrivare fino alla sospensione totale dei dazi doganali, all'importazione di taluni prodotti industriali destinati alla trasformazione o consistente elaborazione all'interno di tale zona franca. I prodotti ottenuti possono essere messi in libera circolazione senza il pagamento di dazi ed essere spediti verso altre zone del territorio doganale della Comunità, senza che sia necessario riesportarli verso paesi terzi.

    Per quanto riguarda l'importazione di merci in esenzione da dazi doganali, il regolamento del Consiglio n. 704/2002 ha autorizzato fino al 31 dicembre 2011 la sospensione dei dazi doganali all'importazione nelle Isole Canarie di taluni prodotti industriali (beni strumentali e materie prime per la trasformazione e la manutenzione) e della pesca [17]. Tali provvedimenti mirano in particolare a favorire il mantenimento e lo sviluppo delle attività industriali e commerciali locali, sopprimendo parallelamente e progressivamente le sospensioni dei dazi doganali per i beni destinati al consumo finale. Tali misure doganali a favore dei prodotti industriali sono accompagnate da alcune esenzioni tariffarie, sulla base di contingenti tariffari, per i prodotti della pesca destinati al consumo locale e completano quelle concesse nel settore agricolo.

    [17] Regolamento (CE) n. 704/2002 del Consiglio, del 25.3.2002, GU L 111 del 26.4.2002, pag. 1.

    Oltre ai provvedimenti sopramenzionati, la Commissione è disposta a esaminare qualsiasi altra richiesta di misura doganale a favore delle regioni ultraperiferiche finalizzata, in particolare, a compensare gli effetti della politica commerciale nei confronti dei paesi terzi, soprattutto quelli limitrofi alle regioni ultraperiferiche, nel rispetto delle limitazioni stabilite dall'articolo 299, paragrafo 2, del trattato.

    4. settori strategici

    4.1. Nel settore delle PMI e del turismo, sono in fase di realizzazione diversi progetti compresi nella programmazione 2000/2006 dei fondi strutturali. Tuttavia, in relazione alle recenti difficoltà incontrate dal settore del turismo di talune regioni ultraperiferiche, la Commissione ritiene che, oltre agli interventi da attuare nel settore dei trasporti, occorra valutare e approfondire almeno altri due tipi di azioni. Si tratta, da un lato, delle iniziative volte a facilitare l'accesso delle PMI agli strumenti finanziari e di credito e, dall'altro lato, del sostegno rafforzato ai programmi di formazione professionale in tali settori.

    4.2. Nel settore di trasporti, conviene citare gli sviluppi relativi agli orientamenti comunitari per le reti transeuropee di trasporti. Infatti, a seguito dell'adozione della decisione 1346/2001/CE [18] che modifica gli orientamenti adottati nel 1996, i porti delle regioni ultraperiferiche sono considerati di interesse comune e integrati nella rete transeuropea. Di conseguenza risultano automaticamente ammessi a beneficiare del fondo di coesione e del finanziamento dal bilancio RTE. Inoltre, il 6 novembre 2001, la Commissione ha trasmesso una proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 1692/96/CE in materia di orientamenti comunitari per lo sviluppo delle reti transeuropee di trasporti. Tale proposta, in fase di discussione al Parlamento e al Consiglio, comprende, tra le priorità, lo sviluppo delle infrastrutture che consentono di collegare le regioni ultraperiferiche alle regioni centrali dell'Unione.

    [18] Decisione 1346/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22.5.2001, GU L 185, pag. 1.

    Va altresì osservato che il 5 febbraio 2002, la Commissione ha trasmesso al Consiglio e al Parlamento una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di un contributo finanziario comunitario volto a migliorare i risultati ambientali del sistema di trasporti di merci (programma Marco Polo). La proposta della Commissione, attualmente in corso di discussione al Parlamento e al Consiglio, prevede la possibilità per le regioni ultraperiferiche di partecipare ai tre tipi di azioni previste dal programma: azioni di trasferimento modale, azioni a effetto catalizzatore (ad esempio le autostrade del mare) e azioni destinate a costruire un "sapere condiviso" (ad esempio il miglioramento delle procedure nei porti).

    In linea di massima, la Commissione ritiene che i trasporti costituiscano un elemento strategico dello sviluppo delle regioni ultraperiferiche, come sottolineano le conclusioni del Consiglio europeo di Siviglia e la recente dichiarazione dei presidenti delle regioni ultraperiferiche adottata a La Palma il 15 ottobre 2002. A questo proposito, essi formeranno oggetto di una riflessione approfondita nel quadro della relazione sul futuro delle regioni ultraperiferiche, che verrà presentata dalla Commissione alla fine del 2003, conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo di Siviglia. In questa ottica, e a seguito alle conclusioni dell'incontro tra la Commissione e il comitato di controllo delle regioni ultraperiferiche, tenutosi a Bruxelles il 2 ottobre 2002, verrà istituito un gruppo di lavoro sui trasporti in seno al gruppo interservizi della Commissione. Gli interventi e le riflessioni di tale gruppo riguarderanno soprattutto gli aiuti di Stato e gli obblighi del servizio pubblico nel settore dei trasporti (in particolare, la questione dell'adeguamento degli strumenti comunitari esistenti alle specificità delle regioni ultraperiferiche e alla compensazione dei loro handicap), nonché la mobilitazione dei fondi strutturali (soprattutto nel settore delle infrastrutture), al fine di mantenere e sviluppare i mezzi di trasporto destinati a compensare lo svantaggio rappresentato dalla situazione ultraperiferica di tali regioni.

    4.3. Per quanto riguarda le risorse energetiche, conviene citare gli sviluppi relativi agli orientamenti comunitari per le reti transeuropee nel settore dell'energia. Il 6 marzo 2002, la Commissione ha trasmesso al Parlamento e al Consiglio una proposta di decisione che modifica la decisione 1254/96/CE che stabilisce un insieme di orientamenti relativi alle reti transeuropee nel settore dell'energia. Tale proposta, attualmente in discussione al Parlamento e al Consiglio, introduce negli orientamenti comunitari delle RTE-energia l'interconnessione delle regioni periferiche e ultraperiferiche. A questo proposito, sono stati definiti due progetti di interesse comune: da un lato lo sviluppo delle reti di elettricità in tali regioni e il loro collegamento e, dall'altro lato, l'introduzione del gas naturale e la creazione di reti di gasdotti nelle stesse regioni. Tale integrazione renderà i suddetti progetti ammissibili al finanziamento delle RTE, soprattutto per quanto riguarda il cofinanziamento degli studi e altre azioni preparatorie relative a tali progetti.

    Va inoltre citata la proposta di decisione trasmessa il 10 aprile 2002 dalla Commissione al Parlamento e al Consiglio, relativa a un programma pluriennale per la realizzazione di interventi nel settore dell'energia. Si tratta del programma "Energia intelligente per l'Europa" (2003-2006). Tale proposta, attualmente in discussione al Parlamento e al Consiglio, incoraggia la partecipazione delle regioni ultraperiferiche che figurano per natura nell'ambito di applicazione del programma (efficacia energetica e promozione delle energie rinnovabili) e prevede la possibilità di promuovere azioni chiave a favore di tali regioni. La definizione di tali interventi verrà precisata nel quadro del programma di lavoro della Commissione.

    Per quanto riguarda la compensazione dei costi aggiuntivi del trasporto dell'energia per le regioni ultraperiferiche, la Commissione ritiene necessario avviare una riflessione comune con le regioni ultraperiferiche e gli Stati membri interessati, al fine di studiare come combinare nel modo migliore soluzioni nazionali e comunitarie a tale problema.

    4.4. Nel settore dell'ambiente, la Commissione è attenta a garantire che, nel quadro della revisione intermedia della programmazione dei fondi strutturali, vengano prese in considerazione le necessità delle regioni ultraperiferiche in materia di infrastrutture ambientali. D'altra parte la Commissione sottolinea che le tematiche che riguardano in maniera cruciale le regioni ultraperiferiche (quali i cambiamenti climatici, la tutela della biodiversità, la gestione delle zone costiere, l'ambiente marino o ancora la protezione civile) sono integrate come priorità nel sesto programma comunitario per l'ambiente.

    4.5. Gli sviluppi della società dell'informazione e delle telecomunicazioni rappresentano un fattore fondamentale per lo sviluppo delle regioni ultraperiferiche, allo stesso titolo dei porti e degli aeroporti, in quanto tali infrastrutture contribuiscono a risolvere il problema della lontananza geografica e consentono la realizzazione di applicazioni fondamentali quali il commercio elettronico, l'e-gouvernment e la telemedicina, senza tuttavia ignorare altri settori come l'istruzione, il turismo o la ricerca.

    Il pacchetto normativo in materia di telecomunicazioni adottato dalla Commissione nel marzo di quest'anno dev'essere attuato dalle autorità nazionali nel corso del 2003 e applicato pienamente nelle regioni ultraperiferiche. La Commissione stabilirà adeguati contatti con le autorità nazionali, attirando la loro attenzione su un'attuazione che tenga conto delle necessità delle regioni ultraperiferiche.

    La Commissione ha inoltre organizzato con la presidenza spagnola una conferenza, l'11 e 12 aprile 2002, sul tema della società dell'informazione e dello sviluppo regionale sostenibile. Tra i risultati di tale conferenza figura la conclusione di un accordo a livello di regioni ultraperiferiche, finalizzato all'elaborazione di un programma di introduzione della società dell'informazione in tali regioni. La Commissione fornirà il proprio sostegno al gruppo di lavoro delle regioni ultraperiferiche per la definizione e realizzazione del conseguente piano d'azione.

    Parallelamente, nel quadro del controllo delle tariffe e dei prezzi dei servizi nel settore delle telecomunicazioni, la Commissione vigilerà affinché, nel periodo 2003-2005, le regioni ultraperiferiche non risentano di pratiche discriminatorie a livello tariffario e incoraggerà una riduzione dei prezzi grazie a una migliore concorrenza.

    Per quanto concerne i programmi relativi alle azioni innovatrici, è incoraggiante constatare che le regioni ultraperiferiche hanno espresso, dal 2001, ovvero dal primo anno dell'iniziativa, un forte interesse per la nuova generazione di azioni innovatrici del FESR 2000-2006. Con questo capitolo del fondo viene definita e finanziata l'attuazione di pratiche innovative di sviluppo economico e sociale sui temi prioritari della società dell'informazione, dell'innovazione tecnologica e dello sviluppo sostenibile.

    Attualmente sono previste le seguenti misure di sviluppo per le diverse regioni interessate:

    - la Riunione ha scelto di orientare il proprio programma regionale di azioni innovatrici sulla qualifica e sull'adattamento delle competenze della popolazione all'offerta delle imprese del settore delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione, per infondere dinamismo all'economia locale;

    - le Canarie hanno incentrato il loro programma su una strategia regionale di integrazione dell'arcipelago nella società dell'informazione (popolazione, imprese, nuove attività economiche);

    - Madeira ha concentrato le proprie attività innovative sulla definizione di una strategia regionale e di progetti pilota in materia di R&ST e sviluppo endogeno e sostenibile.

    La Guadalupa e le Azzorre hanno presentato nel maggio 2002 una serie di programmi d'azione innovativi, attualmente in corso di valutazione da parte dei servizi della Commissione.

    Infine, conviene aggiungere che nel settore della società dell'informazione la Commissione si impegnerà altresì a garantire l'applicazione del sesto programma quadro di ricerca, nonché l'attuazione dello spazio europeo di ricerca, al fine di assicurare che le regioni ultraperiferiche ne traggano il massimo vantaggio, con particolare attenzione alla realizzazione delle priorità relative alle tecnologie della società dell'informazione. A tal fine, va favorita una strategia dinamica e innovativa, destinata ad assicurare uno sviluppo sostenibile, come hanno sottolineato i presidenti delle regioni ultraperiferiche nelle conclusioni della conferenza di La Palma dell'ottobre 2002.

    4.6. Nel settore della ricerca, la Commissione ha fatto realizzare uno studio sulle potenzialità della ricerca nelle regioni ultraperiferiche, i cui obiettivi miravano, partendo da un inventario dei mezzi esistenti, a identificare le misure da attuare per consentire alle regioni ultraperiferiche di partecipare più efficacemente allo spazio europeo della ricerca (SER) e a far uscire dall'isolamento l'attività di ricerca svolta nelle regioni ultraperiferiche.

    Il suddetto studio, che comporta una serie di raccomandazioni, ha formato oggetto di una presentazione durante la conferenza di La Palma nell'ottobre 2002. La Commissione provvederà a valutare tali raccomandazioni, di concerto con le regioni ultraperiferiche, allo scopo di consentire la realizzazione di interventi a livello comunitario, nazionale e regionale, finalizzati a integrare in maniera più efficace le attività di ricerca delle regioni ultraperiferiche.

    4.7. Per quanto riguarda l'istruzione, la Commissione ricorda l'importanza delle reti regionali per l'insegnamento, come misura di sostegno allo sviluppo durevole.

    5. Ambiente internazionale e cooperazione regionale

    L'ambiente internazionale delle regioni ultraperiferiche è caratterizzato da un obiettivo di integrazione di tali regioni nel proprio contesto regionale, che presuppone, in particolare una corretta valutazione dell'impatto degli accordi commerciali e di associazione con le regioni e gli Stati che si trovano nella zona geografica delle regioni ultraperiferiche. È per questo motivo che la Commissione ha promosso uno studio su tale aspetto, che consisterà, in particolare, nell'analisi dell'impatto, sulle regioni ultraperiferiche, del nuovo «Accordo di partenariato ACP-Unione europea» e dell'iniziativa «Tutto tranne le armi». L'analisi dovrà tenere conto altresì dell'impatto delle altre misure e accordi commerciali pertinenti, in particolare gli accordi commerciali con i paesi del bacino mediterraneo.

    Il suddetto studio dovrà consentire di trarre delle conclusioni in merito alle iniziative che possono essere intraprese per consentire alle regioni ultraperiferiche di cogliere l'opportunità per promuovere le loro attività economiche e commerciali e affrontare i problemi di adeguamento derivanti dalle misure e dagli accordi commerciali.

    Inoltre, la recente approvazione di tre programmi INTERREG III B specifici delle regioni ultraperiferiche mette a disposizione di tali regioni strumenti finanziari aggiuntivi, allo scopo di facilitare la loro integrazione armoniosa nel proprio contesto regionale. I programmi INTERREG, che incentrano la propria strategia di sviluppo sull'apertura internazionale e l'integrazione regionale, consentiranno di intraprendere azioni di cooperazione tra le regioni ultraperiferiche stesse nonché azioni a carattere multilaterale.

    6. Programma di lavoro della Commissione per il 2003, relativo alle regioni ultraperiferiche

    6.1. L'attività della Commissione nel presente settore è caratterizzata dalle relazioni di partenariato con le regioni ultraperiferiche. Converrà quindi tenere conto del processo di riflessione avviato con i presidenti e il gruppo di controllo delle regioni ultraperiferiche e i gruppi di lavoro istituiti in settori più specifici, ad esempio in materia di trasporti e aiuti di Stato, risorse energetiche, produzioni tradizionali, ricerca e società dell'informazione.

    6.2. La Commissione proseguirà il proprio intervento di valutazione dell'applicazione dell'articolo 299, paragrafo 2 del trattato CE, applicabile alle regioni ultraperiferiche, mediante l'elaborazione di bilanci semestrali in tale ambito e la preparazione della relazione su una strategia globale a favore delle regioni ultraperiferiche, parallelamente alla terza relazione sulla coesione economica e sociale. Oltre alle politiche comunitarie affrontate tradizionalmente nel quadro delle misure relative alle regioni ultraperiferiche, la Commissione si occuperà di tematiche recentemente evocate, in collegamento con tali regioni, quali gli aspetti connessi con l'immigrazione e il destino istituzionale dell'articolo 299, paragrafo 2 nel futuro trattato.

    7. Conclusioni

    Il periodo 2002/2003 è caratterizzato da problematiche particolarmente importanti e delicate, che riguardano le regioni ultraperiferiche. Inoltre, in generale, l'obiettivo di promuovere lo sviluppo durevole di tali regioni richiede risposte diversificate che si avvalgano del contributo di diverse politiche comunitarie. L'obiettivo comune di tali misure deve consistere nel valutare adeguatamente le specificità di queste regioni, fornendo risposte appropriate nell'ambito del diritto e delle risorse comunitarie. La Commissione è consapevole di tali problematiche, ha già sviluppato numerose iniziative in tal senso e perseguirà la strategia globale da mettere in atto nei confronti di tali regioni.

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