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Document 52002AG0036

    Posizione comune (CE) n. 36/2002, del 25 marzo 2002, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità

    GU C 145E del 18.6.2002, p. 69–70 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52002AG0036

    Posizione comune (CE) n. 36/2002, del 25 marzo 2002, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità

    Gazzetta ufficiale n. C 145 E del 18/06/2002 pag. 0069 - 0070


    POSIZIONE COMUNE (CE) N. 36/2002

    definita dal Consiglio il 25 marzo 2002

    in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità

    (2002/C 145 E/03)

    IL PARLAMENTO EUROPEO ED IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

    vista la proposta della Commissione(1),

    visto il parere del Comitato economico e sociale(2),

    previa consultazione del Comitato delle regioni,

    deliberando seconda la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3),

    considerando quanto segue:

    (1) Gli attacchi terroristici che hanno colpito gli Stati Uniti l'11 settembre 2001 e i successivi sviluppi sul piano politico hanno avuto gravi ripercussioni sull'attività dei vettori aerei ed hanno determinato un significativo calo della domanda nell'ultima parte della stagione estiva 2001 e nella stagione invernale 2001-2002.

    (2) Per garantire che il mancato utilizzo delle bande orarie assegnate per le stagioni suddette non si traduca per le compagnie in una perdita di diritti sulle bande stesse, appare necessario precisare in modo chiaro e inequivoco che i due periodi suddetti hanno subito l'impatto negativo degli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001.

    (3) È dunque necessario modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità(4),

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'articolo seguente è inserito nel regolamento (CEE) n. 95/93: "Articolo 10 bis

    Avvenimenti dell'11 settembre 2001

    Ai fini dell'articolo 10, paragrafo 3, i coordinatori riconoscono ai vettori aerei il diritto di usufruire, nella stagione estiva 2002 e nella stagione invernale 2002-2003, delle stesse serie di bande orarie che erano state loro assegnate alla data dell'11 settembre 2001 rispettivamente per la stagione estiva 2001 e per la stagione invernale 2001-2002."

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso è applicabile a decorrere dal ...

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a ...

    Per il Parlamento europeo

    Il Presidente

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    (1) GU C 270 E del 25.4.2001, pag. 131.

    (2) Non ancora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

    (3) Parere del Parlamento europeo del 6 febbraio 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale), posizione comune del Consiglio del 25 marzo 2002 e decisione del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta Ufficiale).

    (4) GU L 14 del 22.1.1993, pag. 1.

    MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

    1. Il 15 gennaio 2002 la Commissione ha presentato al Consiglio la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità. La proposta, che s'iscrive nella scia degli avvenimenti dell'11 settembre 2001, mira a permettere alle compagnie aeree di conservare per la stagione estiva 2002 e per la stagione invernale 2002-2003 le bande orarie loro assegnate alla data dell'11 settembre 2001. La proposta si basa sull'articolo 80, paragrafo 2, del trattato CE e ad essa si applica la procedura di codecisione prevista all'articolo 251 del trattato.

    Il Comitato economico e sociale ha reso il parere il 21 marzo 2002, mentre il Comitato delle regioni ha rinunciato a pronunciarsi su questo fascicolo.

    Il Parlamento europeo ha espresso il suo parere il 6 febbraio 2002(1).

    In data 25 marzo 2002 il Consiglio ha adottato la posizione comune in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, del trattato.

    2. Il Consiglio, che condivideva totalmente l'impostazione della Commissione, nell'esaminare la proposta ha tuttavia constatato di non poter accettare l'emendamento proposto dal Parlamento europeo per inserire un articolo 10 ter. Ha d'altro canto apportato le due modifiche seguenti, che poco incidono sulla sostanza:

    - soppressione della prima frase dell'articolo 10 bis della proposta, dato che un riferimento agli attentati terroristici figura nei considerando;

    - mantenimento dell'11 settembre 2001 come data di riferimento per la pianificazione delle bande orarie.

    (1) Doc. 5961/02 CODEC 149 Aviation 17.

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