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Document 52002AE0847

    Parere del Comitato economico e sociale in merito alla "Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 69/208/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra" (COM(2002) 232 def. — 2002/0105 (CNS))

    GU C 241 del 7.10.2002, p. 64–65 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52002AE0847

    Parere del Comitato economico e sociale in merito alla "Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 69/208/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra" (COM(2002) 232 def. — 2002/0105 (CNS))

    Gazzetta ufficiale n. C 241 del 07/10/2002 pag. 0064 - 0065


    Parere del Comitato economico e sociale in merito alla "Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 69/208/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra"

    (COM(2002) 232 def. - 2002/0105 (CNS))

    (2002/C 241/12)

    Il Consiglio, in data 21 giugno 2002, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 37 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

    La sezione Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente, incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Sabin, in data 21 giugno 2002.

    Il Comitato economico e sociale ha adottato il 17 luglio 2002, nel corso della 392a sessione plenaria, con 126 voti favorevoli, nessun voto contrario e un'astensione, il seguente parere.

    1. Introduzione

    1.1. Il 30 giugno 1969 il Consiglio ha adottato la direttiva 69/208/CEE, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra, ritenendo che la produzione di tali piante svolgesse un ruolo preponderante nell'agricoltura dell'Unione europea. È questo il motivo per cui gli agricoltori, per garantire l'identità e la purezza delle varietà, dovevano ottenere sementi certificate. Per tenere il passo con lo sviluppo tecnologico dell'industria dei semi oleaginosi, la Commissione ha deciso, il 27 giugno 1995, di organizzare un esperimento temporaneo sulla commercializzazione di sementi ibridi e di associazioni varietali di colza e di ravizzone nel quadro della direttiva 69/208/CEE, con l'obiettivo di fissare le condizioni cui devono soddisfare le sementi di questo tipo. Al termine dell'esperimento, la Commissione propone di regolarizzare la commercializzazione di questi ibridi e delle associazioni varietali, includendoli nel campo d'applicazione della direttiva 69/208/CEE.

    2. Contenuto della proposta

    2.1. La direttiva 69/208/CEE riguarda la commercializzazione di sementi di piante oleaginose e da fibra commercializzate all'interno della Comunità e destinate alla produzione agricola, esclusi gli usi ornamentali.

    2.2. Le sementi di queste piante possono essere commercializzate soltanto qualora siano state ufficialmente certificate come "sementi di base" o "sementi certificate", secondo le disposizioni di cui all'allegato II. Sono inoltre previste disposizioni derogatorie. La direttiva prevede inoltre che ogni Stato membro stabilisca una lista ufficiale delle varietà di piante oleaginose ammesse nel suo territorio.

    2.3. La direttiva 69/208/CEE precisa inoltre le condizioni di imballaggio e di etichettatura delle sementi certificate.

    2.4. L'esperimento temporaneo, autorizzato dalla Commissione il 27 giugno 1995(1), consente la commercializzazione delle sementi di ibridi e associazioni varietali di colza e di ravizzone, determinando comunque le condizioni per la produzione di sementi. Tali condizioni riguardano essenzialmente la sterilità del maschio, la purezza varietale minima e la distanza minima di isolamento rispetto alle fonti di polline vicine. Le condizioni di etichettatura sono simili a quelle previste dalla direttiva 69/208/CEE.

    2.5. La proposta della Commissione mira a regolarizzare le disposizioni di questo esperimento temporaneo, includendole nella direttiva 69/208/CEE. Dato che la durata massima legale di un esperimento temporaneo è di 7 anni, la Commissione propone di attuare queste nuove disposizioni a partire dal 30 giugno 2002.

    3. Osservazioni di carattere generale

    3.1. Il Comitato prende atto della proposta della Commissione, che estende il campo d'applicazione della direttiva 69/208/CEE a tutti gli ibridi e associazioni varietali di piante oleaginose e da fibra.

    3.2. Il Comitato sottolinea che, da circa 30 anni, la selezione ha prestato un contributo fondamentale per migliorare il rendimento delle piante oleaginose. Il miglioramento genetico ha inoltre consentito di rispondere, in tempi brevi, alle nuove restrizioni imposte sulla colza a seguito della soppressione dell'acido erucico e della riduzione del contenuto di glucosinolato.

    3.3. Lo sviluppo degli "ibridi F 1" rappresenta, per i selezionatori, una possibilità recente, che permette di lavorare più rapidamente su criteri quali il potenziale di rendimento, il tenore d'olio, la resistenza alle malattie (esempio: Phoma) e le forti diminuzioni della fertilizzazione azotata.

    3.4. Questo metodo di selezione si fonda, da un punto di vista genetico, sull'effetto di eterosi. Per l'applicazione di questa pratica è quindi necessario mantenere una forte diversità genetica. Nell'anno 2000 si è fatto ricorso agli ibridi per il 15-20 % delle superfici seminate a colza in Francia e per il 15 % in Germania(2). Quanto alle associazioni varietali, esse rappresentano una soluzione temporanea per i selezionatori, prima che essi possano proporre varietà ibride. Le associazioni varietali rappresentano meno del 10 % delle superfici seminate a colza in Francia nel 2000(3).

    3.5. Come già sottolineato dal Comitato nel parere sul tema "Rilanciare un piano in materia di proteine vegetali a livello comunitario"(4), è necessario promuovere la ricerca e lo sviluppo di nuove varietà che consentano di migliorare la produttività di queste piante. È per questo motivo che il Comitato appoggia l'iniziativa della Commissione intesa ad integrare nel campo d'applicazione della direttiva 69/208/CEE la commercializzazione degli ibridi e delle associazioni varietali di piante oleaginose e da fibra prima del 30 giugno 2002.

    4. Osservazioni specifiche

    4.1. La produzione di sementi di varietà ibride o di associazioni varietali viene realizzata tramite incroci orientati grazie a un'impollinazione tra un maschio e un maschio sterile. In questo contesto, le pratiche applicate per assicurare la purezza varietale sono molto importanti: occorre però tenere presente che la pratica dell'impollinazione incrociata ed i rischi climatici non consentono di ottenere una purezza varietale del 100 %. L'esperimento temporaneo della Commissione si basava, a quanto risulta dall'allegato, su queste modalità di produzione di sementi certificate, per garantire un'identità e un livello di purezza varietale dei lotti di sementi.

    4.2. Benché tali questioni rientrino nella procedura di comitologia (comitato permanente per le sementi), il Comitato fa osservare che la Commissione non espone i pro e i contro dei vari criteri utilizzati, né della loro pertinenza quanto all'identità e alla purezza verticale.

    4.3. Il Comitato chiede alla Commissione di presentare, entro il 30 giugno 2002, le proprie conclusioni in merito ai criteri da applicare per definire la purezza varietale, dato che tali criteri avranno un impatto sempre più forte, man mano che il potenziale genetico delle varietà sarà elaborato.

    5. Conclusioni

    5.1. Il Comitato appoggia la proposta della Commissione che mira a regolarizzare l'esperimento temporaneo di commercializzazione di varietà ibride o di associazioni di varietà di piante oleaginose, in quanto questa misura può contribuire, in parte, a riequilibrare il grave deficit dell'Unione europea in materie ricche di proteine vegetali.

    5.2. La Commissione dovrebbe quindi presentare un bilancio di questo esperimento temporaneo, soprattutto quanto ai criteri utilizzati per garantire l'identità e la purezza varietale nel corso della produzione di lotti di sementi. Il Comitato sottolinea che la necessità di raggiungere un risultato nel settore della produzione delle sementi deve far sì che le pratiche seguano le tecniche più efficienti.

    Bruxelles, 17 luglio 2002.

    Il Presidente

    del Comitato economico e sociale

    Göke Frerichs

    (1) Decisione 95/232/CE (GU L 154 del 5.7.1995) modificata dalla decisione 1999/84/CE (GU L 27 del 2.2.1999).

    (2) Dati ottenuti presso AMSOL (Association de l'industrie des semences de plantes oléagineuses) e GNIS (Groupement national interprofessionnel des semences).

    (3) Dati ottenuti presso AMSOL (Association de l'industrie des semences de plantes oléagineuses).

    (4) Parere CES 26/2002 (GU C 80 del 3.4.2002).

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