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Document 52002AE0836

    Parere del Comitato economico e sociale in merito alla "Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sul diritto contrattuale europeo" (COM(2001) 398 def.)

    GU C 241 del 7.10.2002, p. 1–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52002AE0836

    Parere del Comitato economico e sociale in merito alla "Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sul diritto contrattuale europeo" (COM(2001) 398 def.)

    Gazzetta ufficiale n. C 241 del 07/10/2002 pag. 0001 - 0007


    Parere del Comitato economico e sociale in merito alla "Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sul diritto contrattuale europeo"

    (COM(2001) 398 def.)

    (2002/C 241/01)

    La Commissione, in data 11 luglio 2001, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 262 del trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla comunicazione di cui sopra.

    La sezione Mercato unico, produzione e consumo, incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Retureau, in data 26 giugno 2002.

    Il Comitato economico e sociale ha adottato il seguente parere il 17 luglio 2002, nel corso della 392a sessione plenaria, con 114 voti favorevoli, 3 contrari e 3 astensioni.

    1. Verso un diritto globalizzato?

    1.1. Il diritto relativo al commercio internazionale s'inserisce nel contesto della globalizzazione degli scambi di beni e servizi ed ha lo scopo di regolare le relazioni tra le parti coinvolte in operazioni commerciali o finanziarie internazionali o in prestazioni transfrontaliere di servizi. I contratti commerciali rientrano nell'ambito di questa branca del diritto ed eventualmente nell'ambito delle convenzioni specifiche in materia quando comportano uno o più elementi di estraneità. Per esempio, in tutti gli Stati membri dell'Unione è in vigore la convenzione di Roma del 1980(1) sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, che uniforma le regole nelle situazioni in cui è possibile scegliere tra ordinamenti di diversi paesi.

    1.2. Questo diritto, ancora incompleto, risulta da iniziative a livello sovranazionale, come nell'ambito della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (Uncitral), e da iniziative private, provenienti da operatori commerciali, operatori del diritto, accademici ed altri esperti, che propongono analisi e soluzioni teoriche, oppure regole e principi volontari e linee guida.

    1.3. Il diritto commerciale internazionale è oggetto di un intenso lavoro di ricerca, in particolare da parte dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (Unidroit, Roma) e, a livello europeo, da parte di una Commissione per il diritto contrattuale europeo che nel corso degli ultimi vent'anni ha prodotto un insieme di principi e di disposizioni miranti a unificare i principi e le pratiche nei paesi comunitari, in particolare del diritto "continentale" e del common-law anglosassone, e da parte di una commissione di esperti (alcuni dei quali appartengono ad entrambe queste commissioni) cui il Parlamento ha affidato l'elaborazione di uno studio comparato degli ordinamenti nazionali allo scopo di identificare i principi comuni del diritto contrattuale in Europa.

    1.4. I principi generali elaborati da queste commissioni di giuristi o dalle associazioni professionali restano d'applicazione volontaria tra le parti e costituiscono gli elementi di una sorta di lex mercatoria suppletiva, che ha lo scopo di essere utile alle parti ed ai giudici. Ma in Europa il riconoscimento da parte del giudice nazionale di questi "codici" privati nell'interpretazione delle clausole dei contratti, o quando si tratta di chiarire la volontà delle parti o di risolvere controversie, può costituire un problema, mentre altrove si può tener conto del diritto che non emana da un organismo statale, come nel contesto della convenzione di Messico (CIDIP - Conferenza interamericana sul diritto internazionale privato).

    1.5. Esiste una certa contraddizione tra i principi di libertà contrattuale e di libertà delle parti di scegliere il diritto applicabile ed il diritto territoriale di riferimento del giudice statuale, fatto che incoraggia il ricorso ad arbitri privati in caso di controversia. Gli arbitri si pronunciano sulla controversia, ma l'esecuzione forzata delle decisioni arbitrali implica comunque il ricorso ad un giudice nazionale che ne assume in qualche modo l'exequatur. In altri casi, in pratica assai rari, il giudice nazionale può esercitare una funzione di controllo del lodo arbitrale, paragonabile alla cassazione, dando origine anche in questo caso ad una sorta di contraddizione. Una soluzione potrebbe essere quella di permettere ai giudici nazionali di utilizzare un corpo europeo unificato di regole e principi sia nell'interpretazione delle clausole dei contratti, se le parti così dispongono, sia a titolo suppletivo, per pronunciarsi su questioni oscure o non previste dalle parti.

    1.6. Bisogna sottolineare che esistono importanti convenzioni internazionali in questo campo, stimolate dai lavori di Unidroit e raccolte sotto l'egida della Uncitral.

    1.7. La convenzione di Vienna del 1980 sui contratti di vendita internazionale di merci, ratificata da un gran numero di Stati e da tutti gli Stati membri eccetto il Regno Unito, il Portogallo e l'Irlanda, costituisce un riferimento molto completo, di natura suppletiva, che può sostituire gli ordinamenti nazionali se le parti convengono di regolare le proprie relazioni in base ad essa. Viene ampiamente utilizzata nel commercio di merci a livello globale.

    1.8. Tuttavia in questa convenzione la formazione del contratto non prevede la fase precontrattuale e gli Stati che la ratificano possono escludere di essere vincolati ad alcune sue parti (formazione del contratto, effetti del contratto). Il cuore della convenzione è costituito dagli obblighi reciproci delle parti. Il fatto che si contempli solo il caso dei professionisti ne limita assai la portata. Dunque non sono inclusi, in particolare, i contratti stipulati dai consumatori.

    1.9. La vendita di merci costituisce uno dei contratti fondamentali del commercio internazionale; tuttavia viene in generale corredata di uno o più contratti di trasporto, effettuato per la maggior parte per via marittima, di contratti d'assicurazione delle merci, ecc.

    1.10. I servizi, ed in particolare quelli finanziari, gli investimenti e le assicurazioni, non sono stati oggetto di convenzioni ONU ratificate ed in vigore, nonostante le iniziative della Uncitral, ma in questi settori esistono varie "disposizioni non vincolanti" (soft law). Su questi argomenti vengono sviluppate anche alcune regole in seno alla OMC al pari di una giurisprudenza del suo organo di soluzione di controversie, che però sono indirizzate esclusivamente agli Stati e non direttamente ai privati.

    1.11. Le licenze ed i trasferimenti di tecnologia previsti da certi contratti internazionali rientrano essenzialmente nelle convenzioni sulla proprietà intellettuale dell'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (OMPI) e negli accordi in materia collegati agli scambi commerciali internazionali (ADPIC/TRIPS) in seno all'OMC.

    1.12. Un codice di commercio internazionale, di applicazione universale e trascendente i diversi sistemi giuridici e le diverse culture, rimane tuttora un sogno. È peraltro facile constatare quanta strada rimanga da percorrere se si osserva il basso tasso di ratifica delle convenzioni internazionali relative ad aspetti di diritto sostanziale dei contratti che sono citate nell'allegato II della comunicazione.

    1.12.1. È tuttavia innegabile che gli operatori internazionali sentono il bisogno di un quadro di riferimento universale che sia utilizzabile, stabile, prevedibile e che favorisca la sicurezza e la lealtà delle operazioni, come pure il rispetto delle disposizioni e dei principi pertinenti dell'ordine pubblico internazionale sanciti dalle grandi convenzioni internazionali e dal diritto consuetudinario (principi generali del diritto: garanzie di procedura, principio di lealtà nei contratti, rispetto dei diritti dell'uomo e delle norme fondamentali del lavoro). Un tale ius commune sarebbe certamente in linea con l'internazionalizzazione delle transazioni e dei relativi contratti.

    1.13. Un'armonizzazione a livello regionale o subregionale può sembrare più agevole da realizzare quale alternativa o prima tappa verso un diritto commerciale globale, che non disporrebbe di un potere legislativo sovrano o di giudici paragonabili a quelli degli Stati. Tuttavia si è cercato di colmare questo vuoto attraverso l'organo di soluzione delle controversie della OMC e un meccanismo internazionale: la Corte internazionale d'arbitrato della Camera di commercio internazionale (CCI).

    1.14. Il Comitato tiene a far notare che la comunicazione non affronta le questioni di diritto contrattuale dei paesi candidati né eventuali problemi di incompatibilità. Sarebbe opportuno trattare la situazione giuridica dei paesi candidati nel Libro verde (o nel Libro bianco) che la Commissione sta preparando.

    2. Armonizzazione del diritto contrattuale europeo

    2.1. Osservazioni di carattere generale

    2.1.1. L'armonizzazione del diritto contrattuale nella Comunità europea è resa ancor più auspicabile dall'esistenza del mercato unico. Da una ventina d'anni eminenti giuristi sono impegnati a definire un diritto contrattuale europeo che possa conciliare i diritti "continentali" con quella che si suole definire la common law anglosassone ma che, viste la diretta applicabilità del diritto europeo, le riforme e le recenti statute laws riguardanti la procedura civile ed i diritti dell'uomo, sarebbe più opportuno chiamare "diritto dell'Inghilterra e del Galles" oppure, per semplificare, "diritto inglese". Esistono alcune differenze nell'Irlanda del Nord e soprattutto in Scozia, dove esistono un diritto e un sistema giuridico distinti (sebbene soggetto alla superiore autorità della House of Lords) come pure un Parlamento con competenze legislative. Anche l'Irlanda dispone di un proprio sistema di common law, però applicato nel contesto di una costituzione.

    2.1.2. Come negli Stati Uniti, dove esiste un Codice commerciale uniforme (UCC) che serve da riferimento alle parti ed ai giudici, ma dove i singoli Stati dispongono di legislazioni differenti, anche nel Regno Unito si riscontra una certa differenziazione giuridica in seno allo stesso paese. Questi due esempi rivelano dunque che l'unità del diritto non sembra essere una necessità assoluta per un mercato unificato; questa stessa situazione prevale anche in seno al mercato unico europeo, che però non dispone di un codice uniforme. Tale ruolo potrebbe essere assunto in futuro dalla legislazione comunitaria risultante dai lavori della Commissione, basati su quelli della Commissione per il diritto contrattuale europeo e di altre commissioni impegnate su questo tema, per quanto riguarda i contratti internazionali conclusi nello spazio economico sottoposto al diritto comunitario.

    2.1.3. Con l'esistenza del mercato unico e di una moneta unica nella maggior parte degli Stati membri, lo Spazio economico comunitario costituisce in effetti un terreno favorevole alla creazione di un diritto contrattuale uniforme, ma la Commissione s'interroga - sottoponendoci il quesito - sulla fattibilità e l'opportunità di un'iniziativa europea in questo ramo essenziale del diritto commerciale internazionale, che andrebbe d'altra parte allargato, per coerenza, a comprendere un diritto europeo delle obbligazioni contrattuali (con eventuali elementi di responsabilità civile e penale al di là della responsabilità contrattuale, in determinati casi di mancata o errata esecuzione del contratto o di clausole contrarie all'ordine pubblico).

    2.1.4. Occorre sollecitare la Commissione a costituire un diritto unitario applicabile a tutti i tipi di contratto e a tutti i contraenti, inclusi i consumatori finali, pur tenendo conto di quanto esiste nei paesi interessati, compresi i paesi candidati. Un diritto contrattuale europeo sarebbe pienamente giustificato per i contratti transfrontalieri.

    2.1.5. Allo stesso tempo sarebbe forse opportuno adoperarsi per completare il diritto globale ed il diritto europeo esistenti, utilizzati come base per l'esercizio, tenendo conto delle pratiche e dei contratti-tipo ampiamente utilizzati dalle parti nei contratti internazionali, nella misura in cui il commercio intraeuropeo ed il commercio con paesi terzi rientrano ampiamente in regole e principi contrattuali comuni e che numerose imprese operano in entrambi questi ambiti.

    2.2. Elementi attualmente esistenti di diritto contrattuale europeo

    2.2.1. Va sottolineato che nel diritto privato esiste già un acquis comunitario consistente che va nel senso di un'armonizzazione delle norme nazionali in materia contrattuale, in modo più o meno diretto a seconda dei casi; questo acquis è riportato nell'allegato I della comunicazione, mentre l'allegato III presenta una visione strutturata dell'acquis e degli impegni internazionali a carattere vincolante in materia contrattuale.

    2.2.1.1. Si può dubitare del fatto che la Comunità disponga delle competenze atte a consentirle di elaborare un diritto contrattuale europeo (intendendo l'espressione nel senso più esteso, comprendente il diritto contrattuale del consumo, il diritto dei contratti commerciali e il diritto delle obbligazioni e della responsabilità che ne deriva). Tuttavia, i suoi obblighi in materia di difesa del consumatore e le competenze assegnatele per la realizzazione del mercato unico le conferiscono indubbiamente una solida base per proporre iniziative in materia di contratti transfrontalieri.

    2.2.2. Il diritto contrattuale europeo del consumo è particolarmente sviluppato per quanto riguarda i contratti relativi a beni e servizi, in un'ampia prospettiva che va dall'offerta fino alla responsabilità civile contrattuale. L'obbligo d'informazione imposto al venditore (etichettatura, informazione) e la responsabilità sui prodotti sono precisi e dettagliati. La protezione dei consumatori è ormai oggetto di un corpus giuridico importante, sebbene ancora incompleto in molti settori (come il credito al consumo e il credito immobiliare).

    2.2.3. Le relazioni contrattuali tra professionisti vengono trattate da diversi ordinamenti nazionali e dal diritto europeo, in alcune circostanze specifiche, dal punto di vista della protezione della parte più debole o economicamente dipendente rispetto alla controparte in posizione di forza. Di fatto si tratta di assicurare, come nel diritto del consumo, una protezione rafforzata alla parte considerata più vulnerabile, per ristabilire tra i contraenti la parità indispensabile a quell'esercizio della libertà contrattuale che costituisce un principio universale del diritto contrattuale delle economie liberali.

    2.3. Problemi attinenti alla formulazione delle norme

    2.3.1. Problemi di questo genere sono ricorrenti sia a livello comunitario che a livello nazionale. I testi giuridici possono essere il risultato di un consenso politico, la loro struttura iniziale può essere stravolta da diversi emendamenti e la loro formulazione non è sempre abbastanza chiara e precisa.

    2.3.2. A livello europeo la natura stessa delle direttive, che fissano obiettivi da raggiungere, lascia ampio spazio a nozioni e concetti giuridici nazionali, che spesso hanno significati differenti a seconda dei diversi sistemi giuridici. I testi vengono poi tradotti da e verso diverse lingue, caratterizzate da una propria cultura giuridica. Il compromesso talvolta favorisce le espressioni vaghe, interpretabili secondo geometrie variabili all'interno degli ordinamenti nazionali, rischiando di andare contro l'armonizzazione desiderata.

    2.3.3. Il carattere settoriale della maggior parte dei testi comunitari può eventualmente nuocere all'unitarietà del diritto interno dei singoli paesi se le modifiche apportate dal recepimento conducono ad una sovrapposizione di regole settoriali non coordinate all'interno di una branca del diritto. La redazione del diritto interno può andare incontro a problemi simili a quelli del diritto comunitario (emendamenti, compromessi, formule vaghe lasciate alla sagacità del lettore o all'interpretazione del giudice).

    2.3.4. In questo modo l'onere della ricerca dell'indispensabile coerenza viene lasciato ai commenti dottrinali, all'esposizione pedagogica dei professori universitari, alle raccolte di principi guida come quelle elaborate da Unidroit e da altre commissioni ad hoc, e soprattutto, nella pratica, alla giurisprudenza che può eventualmente ispirarsi ai lavori della dottrina.

    2.3.5. A partire da un determinato grado di accumulazione delle regole sarebbe auspicabile che le commissioni incaricate delle leggi in seno alle istituzioni parlamentari s'interrogassero sulla coerenza di una branca o di una materia, in particolare al fine di consolidare, codificare, semplificare, armonizzare con le regole internazionali, europee e nazionali, e che facessero uno sforzo di chiarezza nella formulazione per rendere il diritto veramente accessibile ai cittadini, che sono tenuti alla conoscenza della legge (principio del "nemo censitur ignorare legem", che però, di fronte al moltiplicarsi dei testi, è ormai diventato una finzione giuridica). Ogni anno sulle diverse Gazzette ufficiali vengono pubblicate decine di migliaia di pagine ed i testi così pubblicati possono assumere la forma di numerosi emendamenti a testi precedenti. Sarebbe preferibile darne una nuova versione consolidata, permettendo così una comprensione più immediata delle disposizioni in vigore. Il Comitato ha già reclamato a più riprese una semplificazione dei testi nell'interesse degli utenti del diritto(2).

    2.3.6. Si potrebbe anche contribuire ad una migliore formulazione dei testi giuridici mediante raccomandazioni e una reciproca informazione sulle migliori pratiche.

    2.3.7. In materia di diritto contrattuale le parti del contratto hanno la responsabilità della maggiore o minore chiarezza delle clausole dello stesso, almeno per quanto riguarda le clausole non obbligatorie. Nel caso dei contratti per adesione tale responsabilità spetta ad almeno una delle parti. La direttiva sulle clausole vessatorie(3) ha messo fine a certe pratiche deprecabili, specialmente nei contratti per adesione. Sfortunatamente questi contratti vengono spesso redatti in termini difficilmente comprensibili per l'altra parte, oppure alcune importanti clausole vengono stampate a caratteri minuscoli: ciò rende necessaria l'emanazione di regole formali e specifiche che proteggano la parte più debole.

    2.4. Convergenze e divergenze degli strumenti e tra le istituzioni

    Queste osservazioni offrono percorsi di riflessione e d'azione complementari per tentare di sormontare alcune difficoltà giuridiche e dovrebbero essere oggetto di maggiori sviluppi, per esempio in occasione della pubblicazione annunciata di un libro bianco o di un libro verde della Commissione o di un'altra proposta legislativa.

    a) Unificazione

    - trattati (clausole uniche: settori di competenza comunitaria)

    - regolamenti

    - decisioni

    - Corte di giustizia (sentenze e risposte a questioni pregiudiziali)

    - contratti e clausole tipo.

    b) Armonizzazione

    - trattati (clausole d'armonizzazione: settori di competenza concorrente e pilastri o settori principalmente intergovernativi o nazionali)

    - direttive riguardanti direttamente o indirettamente il diritto contrattuale (per esempio, sulla responsabilità derivante da prodotti difettosi o sulle clausole vessatorie nei contratti)

    - raccomandazioni, risoluzioni

    - importazione di concetti giuridici esterni nel diritto interno (trasferimenti orizzontali), con rischi di trasferimento incompleto o di nozioni comprese male e sovrapposte senza una vera integrazione nel diritto nazionale

    - convenzioni internazionali (trasferimenti verticali)

    - proposte d'uniformazione internazionali o regionali: Unidroit; Commissione per il diritto contrattuale europeo, che offrano norme di riferimento coerenti alle parti come pure ai giudici e agli arbitri

    - giurisprudenza delle corti internazionali (poche soluzioni interessano il diritto privato, trattandosi essenzialmente di diritto pubblico) e giurisprudenza delle istanze europee (Tribunale di primo grado, Corte di giustizia, CEDU)

    - dottrina, convegni europei di giuristi, formazione continua dei professionisti del diritto e del commercio

    - arbitrati internazionali (lista CCI, studi privati d'esperti); problema della portata della giurisprudenza arbitrale, della sua accessibilità in mancanza di pubblicazione (può rimanere confidenziale se tale è la volontà delle parti) e del suo trattamento da parte della dottrina

    - disposizioni non vincolanti - soft law (giurisprudenza degli organi di controllo delle organizzazioni internazionali, guide, raccolte di principi d'istituzioni professionali o intergovernative, internazionali e regionali, con influenza sul contenuto dei contratti, sulla soluzione delle controversie, ecc.).

    c) Differenziazione, divergenze

    - trattati: competenze limitate a certi settori specifici (concorrenza, consumatori ...)

    - pluralismo giuridico (storico, culturale) e varietà di concetti del diritto nazionale e del diritto contrattuale, differenze in materia di diritto privato internazionale

    - aumento della diversità degli atti giuridici, in particolare in materia di contratti (vendita di beni e servizi immateriali via Internet, firma elettronica, multiproprietà, factoring ...)

    - formazione e reclutamento dei giudici, difformità di formazione, esperienze, diversità di giurisdizioni competenti (tribunale penale, civile, commerciale o amministrativo in certi paesi in materia di appalti pubblici)

    - insegnamento universitario: conoscenza degli altri sistemi, importanza assegnata al diritto comparato ed al diritto privato internazionale ed europeo nel tronco comune del curriculum; questo aspetto è fondamentale per favorire l'armonizzazione, oppure per ostacolarla se queste materie d'insegnamento vengono trascurate o ignorate

    - redazione dei testi europei: qualità della formulazione, che deve essere chiara in tutte le lingue nonostante la difficoltà di tenere conto della diversa comprensione dei termini utilizzati e delle realtà che essi rappresentano in seno ai diversi ordinamenti giuridici nazionali. Si corre il rischio di un diritto che si presta a diverse interpretazioni in sede di recepimento e d'applicazione giudiziaria; spetta allora alla Corte di giustizia il ruolo determinante d'interpretare ed unificare, ma il suo intervento può essere preceduto da un periodo d'incertezza giuridica

    - redazione della legislazione nazionale che, in particolare nel caso del recepimento delle direttive, può discostarsi dal senso iniziale voluto dal legislatore europeo. Il recepimento può eventualmente provocare una rottura dell'armonia giuridica interna della branca dell'ordinamento nazionale parzialmente interessata dal diritto derivato, o persino creare un dualismo o soluzioni divergenti, se il legislatore nazionale ne ha una visione restrittiva e non prende in considerazione la necessità di un equilibrio giuridico tra le disposizioni interne modificate dal recepimento della direttiva e quelle che non lo sono. Il diritto nazionale può diventare più complesso e meno coerente.

    2.5. Il Comitato è preoccupato per la crescita continua, anzi esponenziale, del numero dei testi e, talvolta, per la loro inutile complessità: essi costituiscono una fonte di preoccupazione per i professionisti del diritto, per le imprese, che a causa di ciò devono sostenere elevati costi aggiuntivi, e per i cittadini, che conoscono solo in modo incompleto il diritto in vigore.

    2.6. Al di là delle disposizioni di ordine pubblico comuni ai contratti ed assai ravvicinate tra gli Stati membri, lo sviluppo d'interventi legislativi dettagliati nel diritto contrattuale, soprattutto per quanto riguarda il consumo ed il lavoro, aspira a garantire il rispetto del principio di uguaglianza tra le controparti. Questa interpretazione può essere applicata anche ad altri tipi di contratto in cui una delle parti si trovi in una situazione di debolezza relativa o di subordinazione rispetto all'altra (che ha una posizione di forza nel contratto), come ad esempio in materia di subappalto, di franchising o di distribuzione esclusiva.

    2.7. Il principio di uguaglianza è un principio fondamentale del diritto originario, che è servito da base per l'introduzione di numerose disposizioni contro le discriminazioni e ha una notevole influenza sulla progressiva formazione di un diritto contrattuale europeo. Esso interessa tutto il diritto derivato e può costituire una giustificazione aggiuntiva per iniziative legislative comunitarie.

    2.8. Per quanto riguarda il diritto europeo del consumo, l'idea che i consumatori si trovino in una situazione subordinata rispetto ai venditori (in posizione di forza), e che a questo titolo debbano beneficiare di adeguate protezioni, ispira giustamente tutti i testi comunitari.

    3. Elementi di riflessione e raccomandazioni

    3.1. A causa della globalizzazione si assiste allo sviluppo di una normativa non vincolante (soft law) e di meccanismi di soluzione delle controversie essenzialmente privati, soprattutto tra imprese, ma a volte anche tra imprese e governi, in materia di contratti economici internazionali. La convenzione di Vienna del 1980 sui contratti di vendita internazionale di merci (CVIM) offre un quadro suppletivo in una realtà giuridica dominata dalla "volontà delle parti" (che in pratica può essere espressione dei rapporti di forza sul mercato).

    3.2. I "contraenti-legislatori", ovviamente entro i limiti dell'effetto relativo dei contratti, hanno la facoltà di scegliere il giudice (in generale un arbitro, di natura semigiudiziaria, che decide sulla controversia e, meno spesso, un giudice che fa parte di un ordinamento giuridico nazionale e può rendere la propria decisione esecutiva con eventuale ricorso all'esecuzione forzata). Queste tendenze, ampiamente regolate in modo non vincolante dalla CCI, riguardano principalmente le imprese multinazionali e sono legate alla nuova divisione internazionale del lavoro ed agli sviluppi degli scambi, ma coinvolgono anche, sempre più spesso, imprese di medie dimensioni in determinati settori economici (finanza internazionale, servizi collegati alle nuove tecnologie, intermediazione internazionale, consulenza internazionale, ecc.).

    3.3. I valori morali e sociali di un determinato paese non occupano più il loro posto nel diritto di riferimento o in quello suppletivo, ma tendono a cedere il passo ai principi, più universali e meno legati ad una particolare cultura o società, della buona fede e della cooperazione nell'esecuzione dei contratti, che interessano solo le parti in una prospettiva più individualistica. I principi europei di diritto contrattuale elaborati dalla commissione ad hoc non fanno riferimento ad un ordine pubblico economico e sociale europeo, che pur esiste, e non si collegano ad un contesto sovrano che esiste solo in certa misura su scala europea.

    3.3.1. Il futuro diritto contrattuale europeo dovrebbe evitare questi ostacoli e rappresentare un passo in avanti, pur restando saldamente radicato nei principi di diritto privato comuni a tutti gli Stati membri, nell'ordine pubblico socioeconomico dell'Europa e nel suo modello sociale e facendo appello ai giudici nazionali, che dovrebbero essere competenti per il controllo dei contratti e per la soluzione di controversie in base al diritto contrattuale europeo.

    3.4. Le PMI conoscono sempre meglio i contratti-tipo e il diritto commerciale internazionale, il cui uso inizia ad estendersi alle loro attività transfrontaliere. Sarebbe opportuno non intervenire inutilmente in queste relazioni, salvo per evitare eventuali abusi, e non creare eccessive particolarità europee che potrebbero ostacolare le relazioni economiche tra imprese europee ed imprese di paesi terzi.

    3.5. L'elaborazione di un diritto contrattuale europeo uniforme e generale, per esempio sotto forma di un regolamento, soluzione che il Comitato considera preferibile al fine di evitare le divergenze, potrebbe richiedere studi complementari e tempi più lunghi, ma dovrebbe basarsi sui lavori già effettuati dalle diverse commissioni e istituzioni sopra citate e sulle regole e le pratiche internazionali in vigore.

    3.6. In una prima fase, a medio termine, le parti potrebbero stabilire, se lo desiderano, che il loro contratto sia regolato dal diritto europeo. In una fase successiva, a più lungo termine, dopo una valutazione ed eventuali modifiche, il diritto contrattuale europeo potrebbe divenire il diritto comunemente applicato, ma alle parti verrebbe comunque lasciata la facoltà di scegliere un altro ordinamento per conservare il principio di libertà contrattuale.

    3.7. Un diritto contrattuale europeo dovrebbe includere la fase precontrattuale, la formazione del contratto, le condizioni di validità, l'esecuzione o la mancata esecuzione degli obblighi, i mezzi di pagamento, ecc. Dovrebbe costituire un riferimento per le proposte legislative successive che tocchino in un modo o nell'altro le questioni contrattuali. La sua esistenza, oltre a portare vantaggi in termini di certezza giuridica, potrebbe anche diminuire determinati costi di transazione.

    3.8. Per quanto la proposta per un diritto contrattuale europeo debba fornire una base per principi giuridici e regole applicabili a tutti i contratti, essa dovrebbe contenere anche alcune disposizioni specifiche o più dettagliate, relative a determinati contratti oppure alla tutela dei consumatori.

    3.9. Qualora le parti abbiano convenuto di applicare il nuovo diritto europeo ai loro impegni contrattuali, il giudice nazionale dovrebbe allora risolvere le eventuali controversie in base a tale diritto.

    3.10. Le microimprese e le imprese artigianali, in particolare quelle che sono inserite in un mercato quasi esclusivamente limitato alla dimensione locale o regionale, mancano delle risorse finanziarie e delle conoscenze specifiche necessarie quando hanno occasionalmente bisogno di stipulare un contratto transfrontaliero. Un diritto contrattuale europeo permetterebbe loro di affrontare con maggiore certezza giuridica le relazioni economiche in seno al mercato unico.

    3.11. Per i consumatori la scelta del diritto europeo, a scapito del loro diritto nazionale, rappresenterebbe un'importante garanzia di certezza giuridica per quelle particolari operazioni transfrontaliere alle quali il loro diritto nazionale non sarebbe necessariamente applicato.

    3.12. Pur concordando pienamente con l'approccio della Commissione per quanto riguarda l'esclusione del diritto di famiglia e del diritto del lavoro, intimamente legati alle tradizioni giuridiche, alla storia ed alla struttura sociale dei singoli Stati membri, il Comitato ritiene che i contratti di lavoro transfrontalieri non dovrebbero essere del tutto esclusi dal dibattito, in quanto pongono problemi rilevanti di conflitto tra leggi applicabili e/o tra giurisdizioni. Qualora lo ritenessero opportuno, le organizzazioni europee dei datori di lavoro e dei lavoratori potrebbero farsi carico della questione e presentare proposte in merito.

    Bruxelles, 17 luglio 2002.

    Il Presidente

    del Comitato economico e sociale

    Göke Frerichs

    (1) GU C 27 del 26.1.1998.

    (2) GU C 48 del 21.2.2002; GU C 125 del 27.5.2002; CES 634/2002 fin.

    (3) GU C 116 del 20.4.2001.

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