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Document 52002AA0014

    Parere n. 14/2002 della Corte dei conti delle Comunità europee su una proposta di regolamento del Consiglio che modifica lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee

    GU C 21 del 28.1.2003, p. 1–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52002AA0014

    Parere n. 14/2002 della Corte dei conti delle Comunità europee su una proposta di regolamento del Consiglio che modifica lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee

    Gazzetta ufficiale n. C 021 del 28/01/2003 pag. 0001 - 0004


    Parere n. 14/2002

    della Corte dei conti delle Comunità europee su una proposta di regolamento del Consiglio che modifica lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee

    (2003/C 21/01)

    MOTIVAZIONE

    Il 24 aprile 2002 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento del Consiglio che modifica lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee(1).

    In una lettera pervenuta alla Corte il 10 giugno 2002, il Consiglio ha chiesto alla Corte di formulare un parere su tale proposta.

    La Corte ha esaminato la proposta e ha formulato il presente parere, in base alle seguenti ragioni.

    I. Posizione della Corte sulla politica complessiva alla base della riforma dello statuto

    1. La Corte dei conti condivide i principi ed i valori fondamentali esposti dalla Commissione nella relazione della proposta, le cui parole chiave sono competenza, indipendenza, lealtà, imparzialità, permanenza, previdenza sociale e lotta contro le discriminazioni e le molestie.

    2. La Corte ritiene importante che la funzione pubblica europea possa svolgere nel miglior modo possibile i compiti che i trattati le hanno affidato. In questo contesto, è essenziale che i funzionari pubblici europei possiedano qualità di indipendenza, competenza, elevata produttività, efficacia ed integrità. Pertanto, la Corte conviene con la Commissione che lo statuto dovrebbe garantire alle Comunità il contributo di funzionari del più alto livello.

    3. La Corte condivide l'opinione della Commissione, secondo cui è importante integrare le diverse culture del lavoro e il nuovo personale deve essere altamente qualificato e assunto su una base geografica quanto più possibile ampia all'interno dell'Unione.

    4. La Corte è consapevole del fatto che assumere e conservare personale altamente qualificato comporta l'offerta di condizioni finanziarie sufficientemente attraenti ai candidati. Al riguardo, è importante che il sistema di carriere promuova la volontà e la capacità di cooperare, evitando i dissensi che potrebbero nascere da un'eccessiva importanza attribuita ai risultati individuali a scapito del lavoro d'équipe.

    5. La Corte ritiene inoltre che condizioni di lavoro soddisfacenti e l'impegno dei dirigenti per accrescere la soddisfazione professionale svolgano un ruolo importante nel motivare il personale. D'altro canto, sono necessarie procedure disciplinari rigorose ed adeguate.

    6. La Corte conviene che è necessario armonizzare le disposizioni applicabili ai funzionari del quadro tecnico e scientifico ed il regime applicabile agli altri agenti, con le nuove disposizioni applicabili ai funzionari.

    7. In generale, a parere della Corte, la presente proposta di modifica dello statuto probabilmente migliorerà le prestazioni delle istituzioni europee.

    II. Osservazioni supplementari

    8. A seguito dell'esame della proposta della Commissione che modifica lo statuto, la Corte rileva che alcuni argomenti non sono stati trattati. Pertanto, la Corte raccomanda di prendere in considerazione anche i seguenti temi.

    9. La procedura periodica di compilazione dei rapporti informativi dovrebbe comprendere ogni anno un dialogo obbligatorio tra superiore e sottoposto, per discutere del lavoro svolto e della loro collaborazione, dei risultati conseguiti e degli obiettivi per l'anno seguente. Ciò consentirebbe al personale di migliorare le proprie prestazioni e suggerire, forse, come migliorare le condizioni di lavoro.

    10. Occorrerebbe esaminare se il personale abbia il diritto, e forse anche il dovere, di fruire di 5-10 giorni di formazione supplementare ogni anno. Ciò potrebbe avviare un processo di apprendimento permanente e contribuire a migliorare le prestazioni e la motivazione del personale.

    11. È importante garantire che un posto dirigenziale sia sempre assegnato al candidato più qualificato. In quest'ottica, sarebbe utile riflettere sui modi per ampliare la procedura di diffusione e di copertura dei posti dirigenziali vacanti.

    12. Lo statuto dovrebbe contemplare le situazioni in cui un funzionario o agente ostacola o si sottrae ad una visita medica. Dovrebbe inoltre prevedere meccanismi più semplici e rapidi di ricorso e di arbitrato, e ridurre la durata minima richiesta di congedo di malattia prima che l'istituzione possa avviare la procedura di invalidità.

    III. Riserve su argomenti specifici

    13. La Corte esprime una serie di riserve riguardo a talune modifiche proposte dalla Commissione.

    14. Le modifiche proposte all'allegato VIII dello statuto (articolo 9 bis) prevedono una certa flessibilità delle condizioni di pensionamento, come ripetutamente auspicato dalla Corte(2). La Corte considera economico ed equo un regime che prevede la possibilità di andare in pensione tra i 55 e i 60 anni senza l'applicazione di un coefficiente che riduca i diritti a pensione acquisiti fino alla data del pensionamento. A tale proposito, a parere della Corte, la nuova e più onerosa misura riguardante lo "sfoltimento", come esposta all'articolo 47 bis dello statuto modificato, non è necessaria.

    15. Le modifiche proposte all'allegato VIII (articolo 12) prevedono condizioni meno favorevoli per la concessione della pensione ad un funzionario e ad un agente temporaneo di età inferiore ai 60 anni, la cui attività in servizio termina senza che abbia maturato una pensione di anzianità. Inoltre, si propone di non versare più le somme dovute all'interessato, bensì ad un'assicurazione privata o ad un fondo di pensione nel rispetto di quattro specifiche garanzie, una delle quali è che non vi sarà rimborso di capitale. Poiché le nuove norme potrebbero violare le aspettative legittime degli agenti temporanei in particolare, sarebbe opportuno considerare la possibilità di problemi giuridici in futuro. Ciò potrebbe essere evitato con una disposizione temporanea nello statuto modificato. Tale disposizione potrebbe consentire al personale temporaneo, entrato in servizio prima dell'entrata in vigore della riforma, di continuare a beneficiare dell'attuale indennità di cessazione dal servizio, correntemente versata in tale occasione. Occorre considerare inoltre con quali mezzi si accerterà che i fondi privati rispettino le quattro garanzie.

    16. Ai sensi degli articoli 22 bis e 22 ter del testo modificato dello statuto proposto, il funzionario che "venga a conoscenza di elementi di prova che possano lasciar presumere un'eventuale attività illecita" o il mancato adempimento di obblighi da parte di funzionari è tenuto ad informarne uno dei suoi superiori (capo servizio, direttore generale, segretario generale) o direttamente l'Ufficio europeo per la lotta antifrode. Il funzionario non può essere penalizzato a seguito della sua denuncia se "ha agito ragionevolmente e onestamente". Il sistema per la presentazione dei reclami dovrebbe essere organizzato in modo che l'attore sappia esattamente a chi va indirizzato il reclamo (autorità che ha il potere di nomina o qualsiasi altra persona da questa incaricata).

    17. La proposta prevede la compensazione o la retribuzione delle ore supplementari prestate da funzionari del nuovo gruppo di funzioni AST. Ciò non è logico, poiché i funzionari nei gradi AST5-AST11 riceveranno la stessa retribuzione dei corrispondenti gradi AD5-AD11 e potranno essere trasferiti, a certe condizioni, al gruppo di funzioni AD. La compensazione o la retribuzione delle ore supplementari dovrebbe essere consentita, se del caso, soltanto per i gradi AST1-AST4.

    18. In base alla nuova formulazione degli articoli 90 bis e 90 ter dello statuto, qualsiasi persona a cui si applica lo statuto può presentare al direttore dell'ULAF una domanda in cui inviti quest'ultimo a prendere una decisione nei suoi confronti o può presentare un reclamo avverso un atto che le arrechi pregiudizio. Domande e reclami possono anche essere presentati al Garante europeo della protezione dei dati. Non viene indicato alcun riferimento alle disposizioni pertinenti dei regolamenti che stabiliscono i compiti di questi organismi, né vengono fornite indicazioni sulle eventuali conseguenze o sul seguito da dare a tali richieste o reclami. Il significato e l'ambito delle modifiche proposte dovrebbero essere chiariti.

    19. Per quanto riguarda la nuova "indennità di invalidità", i termini "nella sua carriera" che figurano all'articolo 13, paragrafo 1, dell'allegato VIII, dovrebbero essere sostituiti dai termini "del suo gruppo di funzioni", come nel testo modificato dell'articolo 78 dello statuto. Quest'ultima formulazione consentirebbe di assegnare "la persona interessata" ad altre mansioni all'interno dello stesso gruppo di funzioni.

    IV. Il costo della riforma, valutazione dei calcoli della Commissione

    20. La Corte, dopo aver esaminato la metodologia applicata dalla Commissione per valutare le conseguenze finanziarie della riforma dello statuto, considera ragionevole la previsione della Commissione di un modesto incremento della spesa dal 2004 al 2010 (tra lo 0,6 % e il 2,5 % della spesa per le retribuzioni del 2002 l'anno). Per gli anni successivi, la Commissione, sulla base delle condizioni attuali note, prevede economie moderate. Tuttavia, questa previsione si basa sul presupposto che il numero di membri del personale e di pensionati, nonché le loro principali caratteristiche (età e situazione familiare del personale, distribuzione tra le diverse carriere), rimangano invariati.

    V. La necessità di strumenti adeguati per l'attuazione della riforma

    21. La transizione dal sistema attuale al nuovo sistema di carriere e di retribuzione consisterà inevitabilmente in una procedura alquanto complessa. La Commissione svolgerà un ruolo fondamentale in tale procedura, fornendo alle altre istituzioni, e in particolare a quelle più piccole, strumenti informatici adeguati.

    LA CORTE DEI CONTI DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 283,

    vista la proposta della Commissione del 24 aprile 2002(3),

    vista la richiesta di parere formulata dal Consiglio su tale proposta e pervenuta alla Corte il 10 giugno 2002,

    HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE:

    1. La Corte approva i princìpi e i valori su cui si basa la proposta di riforma dello statuto, in particolare per quanto riguarda le elevate qualifiche che il personale dell'Unione europea deve possedere.

    2. La Corte ritiene che la proposta debba trattare altre questioni, in particolare:

    - un dialogo annuale obbligatorio nel quadro della procedura periodica per la compilazione dei rapporti informativi,

    - una formazione supplementare e una procedura più ampia per la copertura dei posti dirigenziali vacanti,

    - il miglioramento di alcuni meccanismi della procedura di invalidità.

    3. Sulle seguenti questioni, la Corte esprime le riserve esposte nella motivazione:

    - dal momento che viene già proposto un regime di pensionamento flessibile, i regimi di "cessazione definitiva dal servizio" non sono necessari,

    - occorre considerare se le norme modificate applicabili al personale che cessa dal servizio senza aver maturato diritti a pensione con godimento immediato o differito saranno in contrasto con aspettative legittime e, pertanto, potrebbe essere introdotta una disposizione temporanea per evitare problemi giuridici,

    - il sistema di segnalazione di presunte irregolarità dovrebbe essere organizzato su un unico iter,

    - non è giustificata una compensazione per le ore supplementari prestate da funzionari nei gradi AST5-AST11,

    - il significato e l'ambito delle disposizioni relative a talune domande o reclami presentati al direttore dell'ULAF o al Garante europeo della protezione dei dati dovrebbero essere chiariti,

    - per quanto riguarda l'indennità di invalidità, occorre utilizzare la stessa formulazione nel testo principale e negli allegati dello statuto modificato.

    4. Avendo esaminato la valutazione della Commissione in merito al costo della riforma dello statuto, la Corte ritiene ragionevole la previsione di un modesto incremento della spesa dal 2004 al 2010. Tuttavia, la previsione della Commissione di una diminuzione della spesa negli anni successivi sembra basata sul presupposto che il numero e le caratteristiche dei membri del personale e dei pensionati restino invariati nel corso degli anni.

    Il presente parere è stato adottato dalla Corte dei conti, a Lussemburgo, nella riunione del 5 dicembre 2002.

    Per la Corte dei conti

    Juan Manuel Fabra Vallés

    Presidente

    (1) COM(2002) 213 def. del 24 aprile 2002.

    (2) Recentemente nei pareri nn. 5, 6 e 7/2002 sulla cessazione definitiva dal servizio (GU C 236 dell'1.10.2002).

    (3) COM(2002) 213 def. del 24 aprile 2002.

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