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Document 52002AA0012

Parere n. 12/2002 su una proposta di regolamento del Consiglio recante il regolamento finanziario per il 9° Fondo europeo di sviluppo in virtù dell'accordo di partenariato ACP-CE firmato a Cotonu il 23 giugno 2000

GU C 12 del 17.1.2003, p. 19–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52002AA0012

Parere n. 12/2002 su una proposta di regolamento del Consiglio recante il regolamento finanziario per il 9° Fondo europeo di sviluppo in virtù dell'accordo di partenariato ACP-CE firmato a Cotonu il 23 giugno 2000

Gazzetta ufficiale n. C 012 del 17/01/2003 pag. 0019 - 0026


Parere n. 12/2002

su una proposta di regolamento del Consiglio recante il regolamento finanziario per il 9o Fondo europeo di sviluppo in virtù dell'accordo di partenariato ACP-CE firmato a Cotonu il 23 giugno 2000

(presentato in virtù dell'articolo 248, paragrafo 4, secondo comma, del trattato CE)

(2003/C 12/02)

INDICE

>SPAZIO PER TABELLA>

LA CORTE DEI CONTI DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 248, paragrafo 4,

visto l'accordo di partenariato tra gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e la Comunità europea e i suoi Stati membri, firmato a Cotonu (Benin) il 23 giugno 2000, in appresso denominato "accordo ACP-CE"(1),

vista la decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea ("Decisione sull'associazione d'oltremare")(2),

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro dell'accordo ACP-CE, nonché alla concessione di un'assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato, in appresso denominato "accordo interno", in specie l'articolo 31 che prevede la consultazione della Corte dei conti(3),

vista la proposta della Commissione dell'11 giugno 2002(4),

vista la richiesta di parere su questa proposta presentata dal Consiglio alla Corte in data 23 luglio 2002,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE:

OSSERVAZIONI PRELIMINARI

Introduzione

1. La Corte fa notare che i tempi per produrre il presente parere sono estremamente brevi. Il regolamento finanziario relativo al 9o FES deve infatti essere adottato entro il 2002, se si vuole che possa effettivamente entrare in vigore all'inizio del 2003. Le istanze del Consiglio hanno già in buona parte avviato la procedura di adozione legislativa del regolamento. Per questo motivo il presente parere è imperniato su osservazioni di fondo essenziali, senza necessariamente proporre proposte alternative di testo.

Rapporto con il regolamento finanziario generale

2. La Corte constata che la proposta di regolamento finanziario integra bene le modifiche applicabili anche ai FES, apportate all'atto della revisione del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale. Talune delle modifiche effettuate, tuttavia, hanno solo senso nel contesto di un sistema di bilancio e sono difficili da trasporre in un sistema di Fondo [cfr. per esempio i paragrafi 15.a), 15.c), 15.d) e 35]. Viceversa, mancano alcuni elementi del regolamento finanziario generale che avrebbero dovuto essere applicati al FES [cfr. per esempio i paragrafi 7, 8, 15.b), 17-19].

3. La Corte non intende del resto tornare su quelle disposizioni che le avevano posto dei problemi all'atto della formulazione del parere sulla revisione del regolamento generale, del quale non è stato sufficientemente tenuto conto. Pur riconoscendo l'importanza di un approccio uniforme in materia di rendimento e verifica dei conti, per esempio, la modifica irrealistica del calendario del controllo esterno dei conti resta un problema.

Necessità di innovazione affinché il regolamento finanziario possa applicarsi a tutti i FES che si succederanno

4. Finora ad ogni FES corrispondeva un proprio regolamento finanziario. Ne derivano vari inconvenienti:

a) benché molto simili, i regolamenti si discostano tutti per contenuto;

b) fino a quando il regolamento finanziario non è finalizzato, è impossibile avviare il corrispondente FES;

c) contemporaneamente vigono diversi FES (alcuni di essi si trovano all'inizio del ciclo, altri a metà ciclo oppure a fine ciclo); ne consegue che secondo i rispettivi FES sono contemporaneamente applicabili diversi regolamenti finanziari;

d) sapendo che taluni progetti beneficiano di due, se non addirittura di tre FES, le norme diverse possono dare adito a conflitti.

5. La Corte propone al legislatore di operare un'innovazione, introducendo un regolamento finanziario unico applicabile all'insieme dei FES presenti e futuri; come ogni regolamento finanziario, esso potrebbe essere modificato secondo le necessità. Questo modo di procedere garantirebbe una certa continuità, senza rischio di interruzione nell'attuazione dei FES e comporterebbe una grande semplificazione della gestione.

Necessità di rendere il regolamento finanziario semplice, chiaro e direttamente comprensibile

6. La creazione di un regolamento finanziario unico applicabile a tutti i FES dovrebbe essere l'occasione per elaborare un testo legislativo semplice e chiaro, incentrato sulle disposizioni fondamentali necessarie all'attuazione dei FES:

a) l'attuale progetto riprende invariate, citandole "a titolo indicativo", alcune disposizioni dell'accordo interno, creando il rischio di confusione tra i due testi qualora uno di essi venisse modificato e l'altro rimanesse invariato (per esempio: articolo 6, paragrafo 3);

b) esso parafrasa del resto talune altre disposizioni dell'accordo interno, creando il già citato rischio di confusione e di rischi di interpretazione divergente per via della formulazione non uniforme dei due testi [per esempio: articolo 6, paragrafi 1, lettera b), e 2];

c) infine, esso rinvia a nozioni o a procedure altrove definite, per esempio all'accordo, ACP-CE o all'allegato IV di tale accordo, rendendone molto difficile la comprensione diretta (per esempio, articolo 9, paragrafo 1);

d) sarebbe preferibile che il regolamento finanziario si limitasse a nozioni e a procedure indispensabili all'attuazione dei FES; la Commissione ha del resto la possibilità di consolidare in un documento unico le norme e le decisioni che, in un dato momento, costituiscono l'intero quadro giuridico che disciplina l'attuazione dei FES.

OSSERVAZIONI PRINCIPALI

Il principio della sana gestione finanziaria

7. Per migliorare il processo decisionale, l'articolo 4 dovrebbe prevedere non solo delle valutazioni(5) ex ante, ma anche delle valutazioni ex post dei programmi e delle azioni intraprese, conformemente agli orientamenti definiti dalla Commissione (cfr. al riguardo l'articolo 3 dell'allegato IV dell'accordo ACP-CE e l'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale).

8. Al fine di prevenire rischi di frode ed irregolarità, la Commissione dovrebbe prevedere la menzione delle misure a tal fine previste all'atto dell'adozione dei programmi e delle azioni (cfr. l'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale).

Costituzione e struttura delle risorse e dotazioni del FES

9. Il titolo II relativo alle risorse concerne indistintamente le risorse (articolo 6) e taluni aspetti delle spese del FES (articolo 7). Sarebbe utile rivedere il titolo o il contenuto. La Corte propone il titolo "Costituzione e struttura delle risorse e delle spese del FES". Il contenuto dovrebbe essere strutturato in modo da definire, d'un lato, la costituzione, la ripartizione e la messa a disposizione delle risorse del FES e, dall'altro lato, la costituzione e la ripartizione delle "dotazioni", termine ancora da definire e che in linea di massima corrisponde alle grandi categorie di autorizzazione di spesa del FES.

Esecuzione del FES

10. Sulla base degli articoli 11 e 32 dell'accordo interno, l'articolo 9 dispone una ripartizione delle responsabilità di esecuzione del FES tra la Commissione e la Banca europea per gli investimenti (BEI), creando due settori distinti di gestione ciascuno attribuito a una di queste istituzioni. È stata creata così per la prima volta una categoria di spese che, pur restando sotto il controllo della Corte (in base all'accordo tripartito BEI-Corte-Commissione di cui all'articolo 112 del presente regolamento), non sono soggette allo scarico delle autorità comunitarie responsabili (cfr. il paragrafo 26).

11. Il capo 2 descrive i vari metodi d'esecuzione, centralizzata e decentrata. In quest'ultimo caso, l'articolo, l'articolo 14, paragrafo 3, stabilisce che "la Commissione attua procedure di liquidazione dei conti o meccanismi di correzioni finanziarie che le permettono di assumere le responsabilità che le sono affidate dall'accordo ACP-CE". È importante mantenere siffatte disposizioni d'importanza fondamentale. Esse inoltre devono essere concepite e attuate in modo da garantirne la massima efficacia. La ripartizione delle responsabilità in materia di gestione tra la Comunità e gli Stati ACP partner non deve in alcun caso esonerare la Commissione dalle sue responsabilità in materia di utilizzazione economica, efficiente, efficace, legittima e regolare delle risorse messe a sua disposizione. La Commissione deve in specie poter recuperare con efficacia gli importi a torto versati alle autorità nazionali o ai beneficiari finali.

12. A questo proposito, l'indicazione al capo 3, articolo 18, paragrafo 2, che, salvo indicazione contraria, i riferimenti all'ordinatore o all'ordinatore competente o al contabile comprendono gli ordinatori o il contabile della Commissione, conferma che il regolamento finanziario del 9o FES non si applica direttamente agli ordinatori nazionali o ai delegati ai pagamenti, autorità degli Stati ACP partner della Comunità. Allo stesso modo, gli articoli 35 e 37 relativi alle responsabilità finanziarie degli ordinatori e dei contabili non si applicano alle istanze degli Stati ACP partner della Comunità. Di conseguenza, è importante che la Commissione garantisca, attraverso procedure di liquidazione dei conti o meccanismi di correzione finanziaria, l'osservanza da parte dei partner delle norme convenzionali o contrattuali applicabili alle operazioni finanziate dai FES e dia in tal modo vero peso all'articolo 37, paragrafo 8, dell'allegato IV dell'accordo ACP-CE, in base al quale "i delegati ai pagamenti, l'ordinatore nazionale, ... rimangono finanziariamente responsabili fino all'approvazione finale da parte della Commissione delle operazioni che essi sono stati incaricati di eseguire". Queste procedure di liquidazione dei conti o questi meccanismi di correzione finanziaria rimangono però insufficientemente esplicitati nell'insieme delle disposizioni di esecuzione dei FES.

13. In materia di delega di poteri, la giurisprudenza della Corte di giustizia(6) ha stabilito che un potere discrezionale non può essere delegato e che la delega può comunque vertere solo su un potere esecutivo decisamente limitato. Il principio deve essere chiaramente ribadito nel testo del regolamento finanziario:

a) all'articolo 15, paragrafo 2, primo capoverso, sopprimere "un ampio margine" dato che la Commissione non può affidare a terzi che poteri di esecuzione limitati che non implichino alcuna valutazione tale da esprimere scelte politiche;

b) la prima frase dell'articolo 15, paragrafo 4, deve, per la sua portata generale, figurare immediatamente dopo il paragrafo 2, primo comma, attuale(7) ed essere formulato nel modo seguente: "I compiti d'esecuzione delegati devono essere esattamente definiti e l'uso fattone fatto integralmente controllato";

c) una decisione di finanziamento, indipendentemente dal suo importo, implica sempre l'esercizio di un potere discrezionale(8) e non può pertanto formare oggetto di delega. Il secondo comma dell'articolo 15, paragrafo 2, della proposta di regolamento deve pertanto essere così riformulato: "Le decisioni di finanziamento di cui all'artico 52, paragrafo 2, non possono in alcun caso essere delegate".

14. L'articolo 16 sancisce, nella versione francese, che la Commissione può delegare alle agenzie esecutive "interamente o in parte l'attuazione ... delle risorse del FES", il che induce a credere ad una possibile delega in blocco dell'intero insieme della gestione delle risorse del FES, contrariamente ai principi della menzionata sentenza Meroni. La Corte propone di plasmare il testo francese sulla versione inglese e di modificarlo come segue: "... alle quali può essere delegata interamente o in parte l'esecuzione, per conto della Commissione e sotto la sua responsabilità, un programma o progetto comunitario, ...". Una formulazione di questo tipo rispetterebbe del resto meglio la proposta di regolamento sulle agenzie esecutive al quale si riferisce l'articolo 16 del presente regolamento finanziario, che attualmente prevede(9) che la delega può essere accordata solo per "progetti specifici" [articolo 6, lettera b)].

15. Gli articoli da 50 a 55 relativi all'impegno delle spese sono poco coerenti, in quanto riprendono in modo improprio alcune disposizioni del regolamento finanziario generale sull'esecuzione di stanziamenti di bilancio pluriennali:

a) gli articoli 51, paragrafo 1, 53, 54, paragrafo 4, secondo e terzo comma, e l'articolo 55, paragrafo 2, secondo comma, menzionano un concetto di "stanziamento", inadeguato in un contesto di Fondo che non è di bilancio, che deve essere chiaramente definito nel contesto del FES (cfr. il paragrafo 2);

b) l'articolo 53 definisce il ruolo dell'ordinatore competente quando procede all'adozione di un impegno finanziario, ma non ne indica il ruolo all'atto del corrispondente impegno giuridico (in specie la verifica della "copertura dell'obbligo tramite il corrispondente impegno finanziario") (cfr. l'articolo 78, paragrafo 2, del regolamento finanziario generale);

c) l'articolo 54, paragrafo 2, terzo comma, riprende una clausola del regolamento finanziario generale (adozione entro tre anni dalla data in cui è stato adottato l'impegno finanziario dei singoli contratti e convenzioni); essa non ha senso nel quadro della gestione diretta della Commissione, tanto più che una clausola di questo tipo figura all'articolo 55, paragrafo 4, lettera a), relativo alla gestione decentrata negli Stati ACP;

d) l'eventuale annullamento degli stanziamenti di cui all'articolo 54, paragrafo 4, secondo e terzo comma, non ha senso in un sistema di Fondo che non conosce il concetto di "stanziamento" e in cui è difficile concepire l'annullamento di una "dotazione";

e) all'articolo 54, paragrafo 4, terzo comma, occorre sopprimere nella versione francese "ensuite" che introduce un periodo di tre anni per il pagamento dopo il disimpegno dei fondi, il che non ha senso. Il secondo e il terzo comma si riferiscono a situazioni differenti. Resta da definire a partire da quando decorre il termine dei tre anni di cui al terzo comma;

f) gli articoli 54, paragrafo 5, e 55, paragrafo 5, devono essere rivisti per salvaguardare il concetto che i conti devono restare aperti fino a quando un'operazione non è stata definitivamente chiusa, senza tuttavia introdurre l'idea di poter rinviare un disimpegno quando esistono informazioni che consentono di correggere, spesso riducendolo, il livello del corrispondente obbligo comunitario. È necessario evitare di bloccare inutilmente dei fondi che potrebbero servire per altri progetti.

Il revisore interno

16. All'articolo 71, paragrafo 4, sarebbe utile prevedere la trasmissione annuale alla Corte dei conti della relazione che riassume il numero ed il tipo di revisioni contabili interne effettuate.

Appalti pubblici

17. Sarebbe utile inserire un capitolo "Garanzie e controllo" come previsto all'articolo 103 del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale.

18. La Corte propone di precisare che le disposizioni di esclusione dalla partecipazione agli appalti pubblici sono contenute nella decisione del Consiglio dei ministri in merito all'attuazione degli articoli 28, 29 e 30 dell'allegato IV dell'accordo di Cotonu(10).

19. Per migliorare le procedure di attribuzione, è d'uopo prevedere la costituzione di una base di dati centrale in cui sono raccolti tutti i dati concernenti i candidati e gli offerenti (cfr. l'articolo 95 del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale). È inoltre importante prevedere, fino alla firma del contratto, che l'amministrazione aggiudicatrice può rinunciare all'appalto o annullare la procedure di aggiudicazione dell'appalto, senza che i candidati o gli offerenti possano pretendere un qualsivoglia indennizzo (cfr. l'articolo 101 del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale).

Appalti in economia

20. La Corte fa notare che le disposizioni di cui è prevista l'introduzione all'articolo 80, paragrafo 3, danno agli "appalti in amministrazione indiretta", che costituiscono un modo di gestione sempre più diffuso, una base giuridica che ad essi mancava.

Rendiconto

21. Negli articoli 102, 125 e 135, le date che incidono sull'attività della Corte non sono in linea con le corrispondenti date del regolamento generale:

a) all'articolo 102, la trasmissione della relazione sulla gestione finanziaria avviene un mese dopo la trasmissione del progetto di conti che dovrebbe accompagnare in virtù dell'articolo 96, paragrafo 2. La relazione dovrebbe essere trasmessa assieme al progetto di conti, il 31 marzo;

b) all'articolo 125, la trasmissione della relazione sulla gestione finanziaria delle risorse gestite dalla BEI dà adito alla stessa osservazione; la relazione dovrebbe essere trasmessa alla Commissione entro il 28 febbraio;

c) all'articolo 135, le date da rispettare nel corso del periodo transitorio per la trasmissione delle relazioni sulla gestione finanziaria di cui ai paragrafi precedenti dovrebbero essere in linea con quelle fissate nel regolamento finanziario generale, contemporanee cioè ai progetti di conti che accompagnano;

d) l'articolo 135, lettera a), dovrebbe leggersi: "30 aprile per l'articolo 102";

e) l'articolo 135, lettera g), dovrebbe leggersi: "31 marzo e 15 settembre per l'articolo 125".

Controllo dei conti

22. La Corte propone di apportare le seguenti modifiche all'articolo 115:

a) al paragrafo 1 dell'articolo 115, inserire prima "dell'accordo ACP-CE" "del trattato che istituisce la Comunità europea". Il trattato costituisce, infatti, la base giuridica per la decisione sull'associazione d'oltremare(11), e dello stesso regolamento finanziario del 9o FES(12). Sarebbe anche utile menzionare "l'accordo interno", che costituisce pure esso la base giuridica del regolamento finanziario del 9o FES (cfr. il quarto considerando).

b) In base all'accordo di Cotonu possono intervenire nella gestione delle risorse del FES diversi intermediari (ordinatori nazionali, delegati ai pagamenti...). Gli articoli 52, paragrafo 4, e 94, paragrafo 2, del presente regolamento finanziario sottopongono al controllo della Corte i beneficiari di finanziamenti o di sovvenzioni provenienti dalle risorse del FES. Occorre pertanto modificare(13) come segue il primo comma dell'articolo 115, paragrafo 5: "La Commissione, gli organismi diversi dalla BEI che gestiscono delle risorse del FES, nonché i beneficiari di finanziamenti o di sovvenzioni provenienti dalle risorse del FES, accordano alla Corte dei conti..." e l'ultimo comma: "... e che sono detenuti negli uffici competenti della Commissione, negli organismi diversi dalla BEI che gestiscono delle risorse del FES, nonché da persone fisiche o giuridiche beneficiarie di finanziamenti o sovvenzioni provenienti dalle risorse del FES";

c) al paragrafo 6, occorre precisare che la verifica non si estende solo "alle risorse del FES che questi hanno percepito", ma anche a quelle che sono state "gestite";

d) nel contesto del decentramento, sarebbe utile prevedere all'articolo 115 un paragrafo supplementare che incoraggi la partecipazione delle autorità nazionali di audit dei paesi beneficiari al controllo dei fondi nazionali di cofinanziamento.

Disposizioni specifiche relative alle risorse del FES gestite dalla BEI

23. All'articolo 125, è importante che la contabilità del fondo investimenti, compresi gli abbuoni di interessi, consenta di seguire il ciclo completo dei fondi, dal loro ricevimento al versamento e da lì alle entrate generate ed agli eventuali successivi rimborsi. Questi dati devono comunque consentire di dare, all'atto della presentazione dei conti dei FES di cui all'articolo 96, un quadro consolidato dell'insieme delle gestioni. Gli articoli 125 e 96 devono essere molto espliciti su questi punti.

24. All'articolo 126, "le regole della BEI" non dovrebbero costituire una restrizione, ma essere applicate nel rispetto delle norme generali che disciplinano la gestione del FES, in specie l'accordo di partenariato con gli Stati ACP, l'accordo interno e il regolamento finanziario(14).

25. All'articolo 129, paragrafo 2, conviene precisare che "Le rimanenze dei FES precedenti sono utilizzate per finanziare i nuovi programmi, progetti..." per evitare che tali rimanenze vengano utilizzate per tentare di salvare progetti in difficoltà.

Discarico

26. Come detto al paragrafo 10, gli articoli relativi allo scarico, in particolare l'articolo 119, paragrafo 2, limitano la portata dello scarico concesso dal Parlamento alla sola gestione della Commissione. La Corte è dispiaciuta che le operazioni gestite dalla BEI non siano soggette, per via dell'accordo interno (articolo 32, paragrafi 3 e 5), a una procedura di scarico che faccia intervenire il Consiglio e il Parlamento, quando queste operazioni sono eseguite dalla Banca a nome e a rischio della Comunità (articolo 11, paragrafo 2, dell'accordo interno), con risorse del FES. La Corte ricorda che queste risorse sono inizialmente apportate dal contribuente europeo e non dai mercati finanziari.

Durata di vita del 9o FES

27. Il disposto dell'articolo 136, paragrafo 2, che parafrasa l'articolo 2, paragrafo 4, dell'accordo interno dovrebbe essere reso più chiaro. Esso stabilisce infatti che: "prima della scadenza del FES gli Stati membri fissano una data oltre la quale le risorse del FES non possono più essere impegnate".

28. I testi di livello superiore, che sono l'accordo ACP-CE, il protocollo finanziario allegato e l'accordo interno, danno ai FES, in specie al 9o FES una durata di vita di cinque anni a partire dal 1o marzo 2000 (articolo 95 dell'accordo, paragrafo 1 del protocollo finanziario; articolo 35, paragrafo 3, dell'accordo interno). Il protocollo finanziario (paragrafo 5) e l'accordo interno [articolo 1, secondo comma, lettera c)] precisano anche che l'importo complessivo del presente protocollo finanziario, integrato dalle rimanenze trasferite dai FES precedenti, copre il periodo 2000-2007. In senso stretto, il FES ha dunque una durata di cinque anni. In pratica, la durata di vita sembra estesa a sette. Numerose disposizioni prevedono, del resto, che una volta impegnate, le operazioni sono attuate e danno luogo a pagamenti nel corso degli anni successivi.

29. Almeno due sono in questo contesto le possibili interpretazioni dell'articolo 136, paragrafo 2:

- la prima interpretazione: prima del 1o marzo 2005, data formale di scadenza del 9o FES, gli Stati membri fissano una data oltre la quale le risorse dei FES non possono più essere impegnate; questa data non può andare oltre il 31 dicembre 2007, ultima scadenza del 9o FES stabilita nel paragrafo 5 del protocollo finanziario.

- la seconda interpretazione: prima del 31 dicembre 2007, data reale di scadenza del 9o FES, stabilita al paragrafo 5 del protocollo finanziario, gli Stati membri fissano una data (nel 2008, 2009, e perfino più tardi) oltre la quale le risorse del 9o FES non possono più essere impegnate.

30. Anche altre interpretazioni sono possibili. È pertanto importante che l'articolo 136 sia redatto in modo da togliere ogni ambiguità.

OSSERVAZIONI TECNICHE

Struttura del regolamento finanziario

31. L'articolo 9 dovrebbe trovarsi all'inizio del regolamento, prima del titolo "PARTE PRIMA". Esso costituisce infatti un disposto di ordine molto generale. Il suo inserimento come prima disposizione del regolamento finanziario applicabile al 9o FES consentirebbe al lettore di comprendere subito che tutta la parte prima (articoli 1-120) si applica soltanto alle risorse del FES gestite dalla Commissione e la seconda parte (articoli 121-128) alle risorse del FES gestite dalla BEI (paragrafo 3, dell'articolo 9). Ciò consentirebbe anche di evitare di dover ripetere questa precisazione (articolo 40). La Corte rileva tuttavia che talune disposizioni della prima parte possono pure riguardare la BEI (per esempio, l'articolo 96 sulla stesura dei conti del FES).

32. All'articolo 41, il secondo comma del paragrafo 3 e il terzo comma del paragrafo 4 non si trovano al loro posto nella prima parte del regolamento finanziario che concerne solo le operazioni gestite dalla Commissione. Il secondo comma del paragrafo 3 è già correttamente inserito nell'articolo 122, paragrafo 1, e può pertanto essere soppresso; il terzo comma del paragrafo 4 deve essere spostato all'articolo 122.

Terminologia

33. La denominazione del titolo III è impropria "esecuzione delle risorse del FES", in quanto riprende la terminologia dell'accordo ACP-CE e dell'accordo interno. Sarebbe più esatto chiamarlo "Esecuzione del FES". Esso concerne infatti soprattutto l'esecuzione delle spese.

34. Il capo 6 sulle operazioni di spesa riguarda non solo l'impegno, ma anche la liquidazione, l'ordinazione e il pagamento delle spese. Sarebbe utile modificare come segue l'articolo 49, paragrafo 2: "Le decisioni e le procedure per l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione e il pagamento delle spese...".

35. In diversi articoli(15), l'utilizzazione del termine "stanziamento" è ripresa tale e quale dal regolamento applicabile al bilancio generale ed è inappropriata nel contesto di un Fondo.

36. Nell'attuale regolamento finanziario manca l'inquadramento delle "dotazioni" (cfr. il paragrafo 9).

37. In diversi articoli(16), il testo fa riferimento a "l'esercizio". Visto che il principio dell'annualità non si applica allo stesso modo nel FES, occorre definire l'esercizio(17), come del resto vien fatto per il bilancio generale (cfr. l'articolo 272 CE). Si potrebbe a tal fine aggiungere all'articolo 8, paragrafo 1, la frase: "L'esercizio ha inizio il 1o gennaio e termina il 31 dicembre".

38. Non esistono modalità di esecuzione del regolamento finanziario del FES. Sarebbe utile sostituire all'articolo 35 "conformarsi al presente regolamento ed alle sue modalità d'esecuzione" con "conformarsi al presente regolamento e alle modalità di esecuzione del regolamento finanziario generale, nella misura in cui possano trovare applicazione(18)". Nel testo inglese, occorre inoltre sostituire "comply with the Financial Regulation" con "comply with this regulation".

39. All'articolo 51, paragrafo 4, lettera f), è preferibile sostituire nella versione francese il termine inglese "free lance" con il termine "indipendenti".

40. All'articolo 79, paragrafo 3, sostituire "tempestivamente" con "15 giorni".

41. All'articolo 81, primo comma, lettera e), è preferibile utilizzare i termini "funzione di ordinatore e di contabile" in luogo di "funzione di ordinazione e di pagamento" (cfr. gli articoli 58 e 61 del regolamento applicabile al bilancio generale).

42. All'articolo 86, paragrafo 2, togliere nella versione francese il termine "budgétaire" che non ha senso nel contesto del regolamento finanziario del FES.

43. Per la presentazione dei conti del FES è in ultima analisi responsabile la Commissione. Si propone di sostituire all'articolo 96, il testo "La Commissione forma" con "La Commissione approva" e, agli articoli 100 e 101 leggasi "sono predisposte dal contabile" in luogo di "sono redatte dal contabile".

44. All'articolo 124, sostituire "regolarmente" che è poco preciso con "ogni tre mesi".

Funzioni di ordinatore principale e di ordinatore nazionale

45. Sopprimere i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 19 che sembrano superflui, dato che la descrizione dell'ordinatore principale della Commissione figura ai paragrafi 3 e successivi dell'articolo 19 e quella di ordinatore nazionale nei rispettivi Stati ACP all'articolo 35 dell'allegato IV dell'accordo di Cotonu.

Visto per pagamento

46. All'articolo 57, paragrafo 3, il "visto per pagamento" deve essere non solo firmato dall'ordinatore competente, ma anche datato.

Ordinazione e pagamento delle spese

47. Gli articoli da 60 a 68 relativi all'ordinazione e al pagamento delle spese danno adito alle seguenti osservazioni tecniche:

a) all'articolo 61, lettera b), l'ordinatore deve logicamente verificare la concordanza tra l'ordine di pagamento e "l'impegno giuridico sul quale è imputato", e non "l'impegno finanziario";

b) all'articolo 62, occorre aggiungere una lettera per indicare "le pezze giustificative esaminate";

c) all'articolo 62, lettere d) ed e), non è necessario inserire questi riferimenti all'impegno finanziario; bastano quelli relativi all'impegno giuridico [sopprimere d) e modificare e)];

d) all'articolo 64, paragrafo 1, sostituire nel testo francese "démonstration" con "preuves";

e) all'articolo 64, i paragrafi 3 e 4, non sono chiari per via del termine "sono imputati". L'idea è probabilmente quella che ogni prefinanziamento cambia natura quando segue un pagamento intermedio e deve dunque formare oggetto di una riqualificazione contabile, come ogni pagamento intermedio che dà adito ad un saldo deve essere riqualificato come saldo;

f) all'articolo 66, secondo comma è preferibile precisare che le regole della doppia firma si applicano a tutte le forme di "pagamenti bancari" e richiedono necessariamente quella del "contabile competente" e non quella del "contabile" del FES, il che appesantisce inutilmente la procedura.

Sovvenzioni

48. All'articolo 90, paragrafo 3, occorre stabilire un termine per la risposta alle richieste di sovvenzione.

49. All'articolo 94, paragrafo 2, sopprimere il termine "compreso". L'Ufficio di lotta antifrode è funzionalmente indipendente dalla Commissione.

Controllo dei conti

50. All'articolo 111, paragrafo 2, sarebbe utile aggiungere al piano contabile comunicato alla Corte dei conti le norme e i metodi contabili applicabili di cui al paragrafo 1.

51. All'articolo 113, sostituire "tempestivamente" con "entro 15 giorni lavorativi".

Il presente parere è stato adottato dalla Corte dei conti a Lussemburgo, il 15 ottobre 2002.

Per la Corte dei conti

Juan Manuel Fabra Vallés

Presidente

(1) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

(2) GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1 e GU L 324 del 7.12.2001, pag. 1.

(3) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 355.

(4) COM(2002) 290 def. dell'11 giugno 2002.

(5) L'espressione nel testo francese "appréciation ex ante" deve, comunque, essere sostituita da "valutazione ex ante".

(6) Sentenza della Corte di giustizia del 13.6.1958, Causa. 9/56, Meroni & Co/Alta Autorità.

(7) Alla stregua dell'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale, adottato il 25 giugno 2002 (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).

(8) Il carattere discrezionale di questo potere emerge in particolare dall'articolo 16 dell'allegato IV dell'accordo di Cotonu: l'adozione di una decisione di finanziamento comporta in particolare un dialogo con gli Stati ACP interessati (paragrafi 2 e 3), con il comitato ACP-CE [paragrafo 5, lettera a)], e con il comitato del FES (articolo 21, paragrafi 1 e 2 dell'accordo interno), il che implica la possibilità di adottare, modificare o rifiutare la proposta iniziale (paragrafo 6).

(9) Proposta modificata di regolamento del Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (COM/2001/808 def. - CNS 2000/0337 - GU C 103 E del 30.4.2002, pag. 253).

(10) COM(2002) 183 def. del 12 aprile 2002.

(11) Cfr. la nota n. 2 a piè di pagina 2.

(12) Cfr. il primo considerando della proposta che forma oggetto del presente parere.

(13) Alla stregua dell'articolo 142 del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale.

(14) Come disposto dall'articolo 11, paragrafo 2, dell'accordo interno.

(15) Cfr. gli articoli 6, paragrafo 2; 51, paragrafo 1; 53, lettera b); 54, paragrafo 4, secondo e terzo comma; 55, paragrafo 2, secondo comma, e 61, lettera d).

(16) Cfr. gli articoli 8, paragrafi 1, 3, lettera a), e 4; 39, paragrafo 1, terzo comma; 51, paragrafo 3; 54, paragrafo 4, primo comma; 85, paragrafo 2; 86, paragrafo 2; 96, paragrafi 1 e 2, lettere a) e b); 98, lettera h); 99, paragrafo 1; 100, paragrafo 1, lettere a), b) e c), sub i) ii) iii) e v); 101, paragrafi 1e 2, lettera a), b) e c); 103, paragrafo 3; 105, paragrafi 2 e 3; 109; 110, paragrafi 1, lettera d) e 5; 116, paragrafo 1; 119, paragrafi 1 e 3; 120; 125, paragrafo 2, secondo comma; 135, paragrafi 1, primo e secondo comma, e 2.

(17) Una siffatta definizione non è contenuta né nell'accordo di Cotonu né nell'accordo interno, che pur fanno riferimento a "l'esercizio" (cfr. in specie l'articolo 34, paragrafo 3, dell'allegato IV dell'accordo di Cotonu e l'articolo 10, paragrafo 1, dell'accordo interno).

(18) Esse si applicano in specie ai casi di cui agli articoli 36, paragrafi 3, 48, paragrafo 2, 58 e 72 del regolamento finanziario del 9o FES.

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