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Document 52001XC0614(01)

    Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di filati testurizzati di poliesteri originari di Taiwan

    GU C 170 del 14.6.2001, p. 2–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52001XC0614(01)

    Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di filati testurizzati di poliesteri originari di Taiwan

    Gazzetta ufficiale n. C 170 del 14/06/2001 pag. 0002 - 0004


    Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di filati testurizzati di poliesteri originari di Taiwan

    (2001/C 170/02)

    A seguito della pubblicazione di un avviso di imminente scadenza(1) delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di filati testurizzati di poliesteri originari di Taiwan ("il paese interessato"), la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio(2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 del Consiglio(3) ("il regolamento di base").

    1. Domanda di riesame

    La domanda è stata presentata il 12 marzo 2001 dal comitato internazionale del rayon e delle fibre sintetiche (CIRFS) ("il richiedente") a nome dei produttori che rappresentano una proporzione significativa, nella fattispecie oltre il 50 %, della produzione totale comunitaria di filati testurizzati di poliesteri.

    2. Prodotto

    Il prodotto oggetto del riesame sono i filati testurizzati di poliesteri originari di Taiwan ("il prodotto interessato"), attualmente classificabili al codice NC 5402 33 00. Il codice NC è indicato unicamente a titolo d'informazione.

    3. Misure in vigore

    Le misure attualmente in vigore nei confronti del prodotto interessato sono dazi antidumping definitivi, imposti dal regolamento (CE) n. 3905/88 del Consiglio(4), modificato dai regolamenti (CE) n. 1074/1996(5) e (CE) n. 2010/2000 del Consiglio(6).

    4. Giustificazione del riesame

    La richiesta viene motivata dal fatto che la scadenza delle misure implica il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio nei confronti dell'industria comunitaria.

    Il richiedente afferma che le esportazioni da Taiwan verso la Comunità sono continuate, in quantità notevoli e a prezzi oggetto di dumping.

    La denuncia di dumping reiterato è basata sul confronto tra il valore normale costruito e il prezzo del prodotto in esame all'esportazione nella Comunità. Il margine di dumping così calcolato è significativo.

    Dal punto di vista del pregiudizio si asserisce che, nonostante le misure in vigore, è continuata la penetrazione delle importazioni in quantità significative del prodotto interessato e si sono protratti gli effetti negativi sulla quota di mercato detenuta dall'industria comunitaria come pure sull'andamento generale e la situazione finanziaria dell'industria comunitaria.

    Il richiedente evoca inoltre la probabilità di ulteriori importazioni oggetto di dumping pregiudizievole. A tale proposito, il richiedente ha presentato prove in base alle quali, qualora le misure scadessero, sarebbe probabile un aumento delle importazioni del prodotto interessato, a causa di un aumento della capacità produttiva nel paese interessato che il mercato interno non è in grado di assorbire, e le esportazioni verso i mercati tradizionali quali la Cina e altri paesi del sudest asiatico verrebbero ridirette verso la Comunità, a seguito di un aumento della capacità produttiva in tali paesi.

    Il richiedente asserisce che, qualora le misure non venissero prorogate, un aumento del volume delle importazioni già oggetto di dumping causerebbe quasi certamente un ulteriore pregiudizio all'industria comunitaria.

    5. Procedura

    Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione avvia un riesame ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

    5.1. Procedimento per la determinazione del rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio

    L'inchiesta determinerà se sia probabile o meno che lo scadere delle misure provochi il persistere o la reiterazione del dumping e del pregiudizio.

    a) Campionamento

    In vista dell'apparente ampio numero di esportatori, la Commissione può applicare tecniche di campionamento, conformemente all'articolo 17 del regolamento di base.

    i) Campionamento degli esportatori/produttori

    Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, si invitano tutti i produttori esportatori, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, a manifestarsi contattando la Commissione e fornendo le seguenti informazioni sulla o sulle loro società entro i termini fissati al paragrafo 6, lettera b), del presente avviso:

    - il fatturato in valuta locale e il volume in tonnellate delle vendite all'esportazione verso la Comunità del prodotto in questione effettuate tra il 1o aprile 2000 e il 31 marzo 2001,

    - una descrizione particolareggiata delle attività della società in relazione alla produzione del prodotto in questione,

    - i nomi e l'esatta indicazione delle attività di tutte le società collegate(7) coinvolte nella produzione e/o nella vendita (sul mercato interno e/o all'esportazione) del prodotto interessato,

    - qualsiasi altra informazione pertinente che possa essere utile alla Commissione per la selezione del campione,

    - l'indicazione se le società accettano di essere inserite nel campione, il che comporta l'impegno a rispondere a un questionario e ad accettare una verifica in loco delle risposte fornite.

    Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie per la selezione del campione dei produttori esportatori, la Commissione contatterà inoltre le autorità del paese esportatore e tutte le associazioni di produttori esportatori note.

    ii) Selezione definitiva del campione

    Tutte le parti interessate che desiderino sottoporre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, devono farlo entro i termini fissati al paragrafo 6, lettera b), del presente avviso.

    La Commissione intende procedere alla selezione definitiva del campione dopo aver consultato le parti interessate che si sono dichiarate disposte ad esservi incluse.

    Le società incluse nel campione dovranno rispondere ad un questionario entro la scadenza fissata al paragrafo 6, lettera b) e collaborare nel quadro della visita di verifica.

    Qualora non ottenga una collaborazione sufficiente, la Commissione baserà le proprie conclusioni sui dati disponibili, conformemente all'articolo 17, paragrafo 4, e all'articolo 18 del regolamento di base.

    b) Questionari

    Per raccogliere le informazioni che ritiene necessarie per la sua inchiesta, la Commissione invierà questionari all'industria comunitaria e a tutte le associazioni di produttori della Comunità, ai produttori esportatori di Taiwan inclusi nel campione, a tutte le associazioni di esportatori produttori, agli importatori e a tutte le associazioni di importatori citate nella denuncia o che hanno collaborato nel quadro dell'inchiesta che ha condotto all'adozione delle misure oggetto della presente revisione, nonché alle autorità del paese esportatore interessato.

    In ogni caso, tutte le parti interessate devono contattare senza indugio la Commissione per fax al fine di sapere se sono incluse nella domanda e, se del caso, per richiedere un questionario entro i termini stabiliti al paragrafo 6, lettera a), punto i), poiché i termini stabiliti al paragrafo 6, lettera a), punto ii), e al paragrafo 6, lettera b), del presente avviso sono validi per tutte le parti interessate.

    c) Raccolta di informazioni e audizioni

    Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni, a presentare informazioni diverse da quelle contenute nelle risposte al questionario e a fornire elementi di prova pertinenti. Tali informazioni e prove devono pervenire alla Commissione entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto ii), del presente avviso.

    Inoltre, la Commissione può sentire le parti interessate che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. Tale richiesta deve essere presentata entro i termini fissati al paragrafo 6, lettera a), punto iii), del presente avviso.

    5.2. Procedura di valutazione dell'interesse della Comunità

    Qualora venga confermata la probabilità del persistere e/o della reiterazione del dumping e del pregiudizio, conformemente all'articolo 21 del regolamento di base, si deciderà se il mantenimento o l'abrogazione delle misure antidumping non siano contro l'interesse della Comunità. Per tale motivo, l'industria comunitaria, gli importatori, le loro associazioni rappresentative, gli utenti rappresentativi e le organizzazioni rappresentative dei consumatori, purché provino l'esistenza di un nesso obiettivo tra la loro attività e il prodotto in questione, possono, entro i termini stabiliti al paragrafo 6, lettera a), punto ii), del presente avviso, manifestarsi e fornire informazioni alla Commissione. Le parti che si avvalgono di quanto indicato nella frase precedente possono chiedere di essere sentite, previa debita motivazione, entro i limiti di tempo stabiliti al paragrafo 6, lettera a), punto iii), del presente avviso. È opportuno precisare che le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 sono prese in considerazione unicamente se all'atto della presentazione sono sostenute da validi elementi di prova.

    6. Scadenze

    a) Termini generali

    i) Per richiedere un questionario

    Tutte le parti interessate che non hanno collaborato all'inchiesta che ha condotto all'adozione delle misure oggetto della presente revisione, sono invitate a richiedere un questionario il prima possibile e in ogni caso non oltre i quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    ii) Per manifestarsi, rispondere al questionario e fornire ogni altra informazione

    Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le proprie osservazioni, rispondere al questionario e fornire qualsiasi altra informazione entro quaranta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, affinché tali osservazioni e informazioni possano essere prese in considerazione ai fini dell'inchiesta.

    Le società selezionate nel campione devono fornire le risposte al questionario entro il termine specificato al paragrafo 6, lettera b), del presente avviso.

    iii) Audizioni

    Entro lo stesso termine di quaranta giorni, tutte le parti interessate possono anche chiedere di essere sentite dalla Commissione.

    b) Termine specifico relativo al campionamento

    Tutte le informazioni pertinenti alla selezione del campione devono pervenire alla Commissione entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, poiché la Commissione intende consultare le parti interessate che si sono dichiarate disponibili a fare parte del campione in merito alla selezione definitiva dello stesso entro un periodo di ventuno giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Le risposte al questionario fornite dalle parti incluse nel campione devono pervenire alla Commissione entro trentasette giorni dalla data della notifica della loro inclusione nel campione.

    7. Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza

    Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere presentate per iscritto (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto) e devono indicare il nome, l'indirizzo, l'indirizzo e-mail nonché i numeri di telefono, di fax e/o di telex della parte interessata.

    Indirizzo della Commissione per tutti i contatti e le informazioni: Commissione europea Direzione generale del Commercio

    Direzioni B e C

    TERV - 0/13

    Rue de la Loi/Wetstraat 200 B - 1049 Bruxelles Fax (32-2) 295 65 05 Telex COMEU B 21877

    8. Omessa collaborazione

    Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie oppure non le comunichi entro i termini fissati oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base.

    Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili.

    (1) GU C 361 del 15.12.2000, pag. 2.

    (2) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

    (3) GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2.

    (4) GU L 347 del 16.12.1988, pag. 10.

    (5) GU L 141 del 14.6.1996, pag. 45.

    (6) GU L 241 del 26.9.2000, pag. 1.

    (7) Per maggiori indicazioni sul significato di "società collegate" si rimanda all'articolo 143, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, concernente l'applicazione del codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

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