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Document 52001XC0407(01)

    Comunicazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3976/87 del Consiglio, del 14 dicembre 1987, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate nel settore dei trasporti aerei (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU C 107 del 7.4.2001, p. 4–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52001XC0407(01)

    Comunicazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3976/87 del Consiglio, del 14 dicembre 1987, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate nel settore dei trasporti aerei (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. C 107 del 07/04/2001 pag. 0004 - 0005


    Comunicazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3976/87 del Consiglio, del 14 dicembre 1987, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate nel settore dei trasporti aerei

    (2001/C 107/04)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Conformemente alle disposizioni dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3976/87 del Consiglio, la Commissione invita tutti gli interessati a trasmetterle le loro osservazioni sul seguente progetto di regolamento della Commissione relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE a talune categorie di accordi nel settore dei trasporti aerei, entro un mese dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, al seguente indirizzo: Commissione europea Direzione generale della Concorrenza

    Unità IV/D2,

    ufficio J70 2/86

    Rue de la Loi/Wetstraat 200

    B - 1049 Bruxelles Fax (32-2) 296 98 12 e-mail: kirstin.baker@cec.eu.int

    Progetto preliminare di regolamento della Commissione recante modifica del regolamento (CEE) n. 1617/93 per quanto riguarda le consultazioni sulle tariffe per i passeggeri e le merci e l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 3976/87 del Consiglio, del 14 dicembre 1987, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi e pratiche concordate nel settore dei trasporti aerei(1), modificato da ultimo dall'Atto di adesione di Austria, Finlandia e Svezia, in particolare l'articolo 2,

    previa pubblicazione del progetto del presente regolamento(2),

    previa consultazione del comitato consultivo in materia d'intese e di posizioni dominanti nel settore dei trasporti aerei,

    considerando quanto segue:

    (1) Con il regolamento (CEE) n. 1617/93(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1083/1999(4), la Commissione ha accordato un'esenzione per categoria riguardante, tra l'altro, le consultazioni sulle tariffe del trasporto di passeggeri e bagagli sui servizi aerei di linea, nonché l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti e la fissazione degli orari. Tale regolamento si applica sino al 30 giugno 2001.

    (2) La Commissione ha iniziato una consultazione sull'opportunità di mantenere l'esenzione per categoria relativa alle consultazioni sulle tariffe del trasporto di passeggeri nella sua versione attuale. A seguito di tale consultazione, la Commissione potrà decidere di presentare proposte per una nuova esenzione per categoria, ovvero avviare una procedura per accordare un'esenzione individuale. La consultazione terminerà nel 2001. Di conseguenza, è opportuno prorogare di un anno l'esenzione per categoria relativa alle consultazioni sulle tariffe del trasporto di passeggeri.

    (3) Restano tuttora pienamente validi i motivi indicati nel preambolo del regolamento n. 1617/93 della Commissione per la concessione di un'esenzione per categoria agli accordi e pratiche concordate riguardanti l'assegnazione di bande orarie e la fissazione degli orari dei servizi aerei tra gli aeroporti all'interno della Comunità. È quindi opportuno prorogare tale esenzione per categoria. Perché sia possibile adeguare questa esenzione per categoria dopo l'adozione delle previste modifiche del regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità(5), la proroga va accordata per tre anni,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    All'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1617/93, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Esso si applica fino al 30 giugno 2002 per quanto concerne l'esenzione relativa alle consultazioni sulle tariffe del trasporto di passeggeri e fino al 30 giugno 2004 per quanto concerne l'esenzione relativa all'assegnazione di bande orarie e alla fissazione degli orari negli aeroporti".

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    (1) GU L 374 del 31.12.1987, pag. 9.

    (2) ...

    (3) GU L 155 del 26.6.1993, pag. 18.

    (4) GU L 131 del 27.5.1999, pag. 27.

    (5) GU L 14 del 22.1.1993, pag. 1.

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