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Document 52001SC0057

    COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla Posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva del Consiglio 79/373/CEE relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per animali

    /* SEC/2001/0057 def. - COD 2000/0015 */

    52001SC0057

    COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla Posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva del Consiglio 79/373/CEE relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per animali /* SEC/2001/0057 def. - COD 2000/0015 */


    COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla Posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva del Consiglio 79/373/CEE relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per animali

    2000/0015 (COD)

    COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla Posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva del Consiglio 79/373/CEE relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per animali

    I. PROCEDURA

    1. Il 7 gennaio 2000 la Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta in applicazione dell'Articolo 251 (2) e dell'Articolo 152 del trattato CE (COM(1999)744 def. - 2000/0015 (COD)) che modifica la direttiva 79/373/CEE riguardante la commercializzazione di alimenti composti per animali [1].

    [1] GU L 86 del 6.4.1979, p. 30.

    2. Il Comitato economico e sociale ha espresso il suo parere il 29 marzo 2000 [2].

    [2] GU C 140 del 18.5.2000, p. 12.

    3. Il 13 settembre 2000 il Comitato per lo sviluppo agricolo e rurale ha adottato la relazione Baringdorf e ha approvato la proposta della Commissione con 5 emendamenti.

    4. Il Parlamento europeo, nella sua sessione plenaria del 2-6 ottobre 2000, ha approvato la proposta della Commissione con 5 emendamenti in prima lettura.

    5. La Commissione ha accettato 4 dei 5 emendamenti del Parlamento europeo, che sono stati ripresi nella proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio [3].

    [3] COM(2000)780 in procedura di abilitazione (PH(2000)5349).

    6. Nella sua riunione del 19 dicembre 2000 il Consiglio ha adottato una posizione comune in conformità dell'Articolo 251 del trattato CE.

    II. SCOPO DELLA PROPOSTA

    La direttiva del Consiglio 79/373/CEE relativa alla commercializzazione di alimenti composti per animali introduce norme per l'etichettatura di questi prodotti.

    La proposta persegue lo scopo di garantire che gli allevatori di bestiame siano informati riguardo alla composizione degli alimenti composti per animali istituendo una dichiarazione obbligatoria di dati quantitativi e qualitativi dettagliati ("open declaration").

    Gli emendamenti alla direttiva 79/373/CEE intendono:

    1. Elencare tutti gli ingredienti impiegati nella fabbricazione di alimenti composti per animali, con indicazione per ciascuno di essi della quantità presente nell'alimento.

    2. Eliminare la possibilità di dichiarare le materie per categoria di ingredienti.

    3. Indicare il numero del lotto di produzione.

    III. POSIZIONE DELLA COMMISSIONE RISPETTO ALLA POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

    Il punto più controverso per pervenire a una posizione comune ha riguardato l'opposizione della maggior parte degli Stati membri alla dichiarazione della quantità esatta di ingredienti presenti nell'alimento composto per gli animali.

    Il Consiglio e la Commissione hanno convenuto di menzionare ciascuno degli ingredienti con la loro esatta denominazione in 5 fasce percentuali.

    IV. CONCLUSIONI

    Il Consiglio ha anch'esso accettato i quattro emendamenti del Parlamento europeo accettati dalla Commissione nella sua proposta modificata.

    La Commissione può accettare la posizione comune del Consiglio poiché è rispettato il principio che tutti gli ingredienti devono essere menzionati sull'etichetta con i loro nomi esatti e perché viene garantito che l'allevatore di bestiame può ricavare tutte le necessarie informazioni sulla composizione dell'alimento.

    La Commissione ritiene che questa soluzione combinata sia pressoché equivalente alla sua proposta iniziale.

    Il Consiglio ha adottato la posizione comune all'unanimità.

    V. DICHIARAZIONI DELLA COMMISSIONE

    Non vi sono dichiarazioni unilaterali da parte della Commissione.

    Fatto a Bruxelles,

    Per la Commissione

    Il Presidente

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