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Document 52001PC0768

    Proposta di decisione del Consiglio concernente la proroga dei vantaggi concessi alla Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG)

    /* COM/2001/0768 def. */

    52001PC0768

    Proposta di decisione del Consiglio concernente la proroga dei vantaggi concessi alla Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG) /* COM/2001/0768 def. */


    Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO concernente la proroga dei vantaggi concessi alla Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG)

    (presentata dalla Commissione)

    RELAZIONE

    1. Disposizioni del trattato Euratom relative allo statuto di impresa comune

    1. L'articolo 45 del trattato Euratom prevede che possano essere costituite in imprese comuni le imprese che rivestono fondamentale importanza per lo sviluppo dell'industria nucleare nella Comunità.

    Ai sensi dell'articolo 46, qualsiasi progetto di impresa comune è oggetto di un'indagine da parte della Commissione. A tal fine la Commissione chiede il parere degli Stati membri, come di qualsiasi organismo pubblico o privato che essa giudichi idoneo ad illuminarla in proposito.

    La Commissione trasmette al Consiglio ogni progetto di impresa comune, accompagnato dal relativo parere motivato

    Ai sensi degli articoli da 47 a 49 la decisione di costituire un'impresa comune è adottata dal Consiglio su proposta della Commissione.

    2. Antefatti relativi alla HKG e al progetto THTR 300

    Motivazione della domanda

    2. L'impresa Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG) aveva per oggetto costruire, sistemare e gestire una centrale elettronucleare a Uentrop (provincia di Unna), nella Repubblica federale di Germania. Si trattava di una centrale nucleare prototipo, munita di reattore ad alta temperatura che utilizza il torio come combustibile, della potenza di circa 300 MWe. (THTR 300 - Thorium High Temperatur Reactor). Per realizzare il progetto la HKG aveva sollecitato il conferimento della qualità di impresa comune.

    3. Il Consiglio, considerando che gli statuti della HKG erano compatibili con le disposizioni del trattato Euratom relative alle imprese comuni e che il progetto della HKG presentava, all'epoca, fondamentale importanza per lo sviluppo dell'industria nucleare nella Comunità, le aveva conferito, ai sensi del trattato Euratom, la qualità di impresa comune per 25 anni a decorrere dal 1° gennaio 1974.

    4. La HKG aveva inoltre sollecitato la concessione di alcuni vantaggi previsti dall'allegato III del trattato Euratom.

    Tenuto conto di quanto segue:

    - la centrale nucleare sarebbe stata costruita da un consorzio di imprese comunitarie, con materiale proveniente quasi esclusivamente dalla Comunità,

    - la costruzione della centrale avrebbe permesso di perfezionare considerevolmente le tecniche di produzione di elettricità su scala industriale,

    - la concessione alla HKG dei vantaggi di cui all'allegato III del Trattato, consentendole di ridurre gli oneri finanziari, avrebbe potuto limitare i rischi economici dell'impresa,

    - la HKG avrebbe messo a disposizione della Comunità le conoscenze non brevettabili acquisite nella costruzione della centrale nucleare,

    il Consiglio ha deciso di accordare all'impresa alcuni dei vantaggi di cui all'allegato III del trattato Euratom e in particolare l'esonero da alcune imposte. Tali vantaggi sono stati accordati per un periodo che scadeva tre anni dopo il collaudo definitivo della centrale da parte dell'impresa.

    Decisioni originarie

    5. Nel giugno 1974 il Consiglio, su proposta della Commissione, ha adottato le due seguenti decisioni :

    - 74/295/Euratom: Decisione del Consiglio, del 4 giugno 1974, relativa alla costituzione dell'impresa comune Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG) (GU L 165 del 20.6.1974, pagg. 7-13);

    - 74/296/Euratom: Decisione del Consiglio, del 4 giugno 1974, relativa alla concessione di vantaggi all'impresa comune Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG) (GU L 165 del 20.6.1974, pagg. 14-15).

    Modifica delle decisioni originarie

    6. Nell'assemblea dell'11 luglio 1983 l'assemblea generale dell'impresa comune ha deciso di procedere ad un aumento del capitale azionario; tale aumento comportava una modifica degli statuti (atto costitutivo) dell'impresa comune.

    L'impresa comune ha chiesto di estendere l'esonero dalla "Kapitalverkehrsteuer", accordato nel 1974 agli aumenti corrispondenti all'aumento di capitale di cui sopra.

    7. Il Consiglio, considerando:

    - che la modifica degli statuti non interferiva con le disposizioni che disciplinano l'impresa comune e che corrispondeva agli sviluppi del progetto,

    - che l'estensione dell'esonero, riducendo gli oneri finanziari, avrebbe potuto limitare i rischi economici dell'impresa,

    ha adottato, nel febbraio 1984, le due seguenti decisioni, per adeguare le decisioni del 1974 all'aumento di capitale della HKG:

    - 84/104/Euratom : Decisione del Consiglio del 21 febbraio 1984, concernente l'approvazione di una modifica degli statuti (atto costitutivo) dell'impresa comune "Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH" (HKG) (GU L 58 del 29.2.1984, pag. 35);

    - 84/105/Euratom : Decisione del Consiglio del 21 febbraio 1984, che modifica la decisione 74/296/Euratom, relativa alla concessione di vantaggi all'impresa comune "Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH" (HKG) (GU L 58 del 29.2.1984, pag. 37).

    Antefatti sul funzionamento della centrale e ragioni del cambiamento di oggetto

    8. Il 1° giugno 1987 la HKG ha iniziato a gestire il THTR 300; la centrale è rimasta in funzione fino al 29.9.1988, data alla quale è stata disattivata; durante tale periodo il funzionamento è stato a più riprese interrotto per avarie.

    9. Difficoltà a carattere economico, tecnico e di approvvigionamento in elementi combustibili, associate a problemi di autorizzazione per la riattivazione, a causa di incertezze finanziarie, hanno condotto, il 1° settembre 1989, alla decisione di arrestare immediatamente e a titolo definitivo l'impianto.

    10. D'ora innanzi l'oggetto dell'impresa comune sono la disattivazione del reattore e le operazioni di scarico del nocciolo, la realizzazione di un confinamento di sicurezza e la sorveglianza. Il 13.12.1989 tra lo Stato federale, il Land di Renania-Westfalia settentrionale, la HKG e i suoi associati è stato stipulato un contratto relativo alla cessazione del progetto THTR 300; il contratto contiene elementi relativi al finanziamento.

    Nuove domande

    11. Gli esoneri fiscali che la decisione 74/296/Euratom accordava alla HKG scadevano il 31 maggio 1990, tre anni dopo il collaudo definitivo della centrale ad opera dell'impresa, avvenuto il 1° giugno 1987.

    12. Con lettere del 9 febbraio e del 6 marzo 1990 i soci di HKG hanno chiesto di prorogare detti esoneri fino alla cessazione della qualità di impresa comune e di adeguare i vantaggi a quella che era all'epoca la situazione dell'impresa, che aveva bisogno di un apporto finanziario supplementare, assimilato, sul piano fiscale, agli aumenti di capitale azionario.

    La HKG stava avviando un programma di smantellamento della centrale nucleare, fino allo stadio del confinamento di sicurezza e si proponeva di condurre, in seguito, un programma di sorveglianza degli impianti nucleari.

    13. Il Consiglio ha considerato che tali programmi non avevano equivalenti nella Comunità e che presentavano pertanto un particolare interesse, per ricavarne esperienze utili per l'industria nucleare e i futuri sviluppi dell'energia nucleare nella Comunità.

    Il Consiglio ha parimenti considerato che era opportuno venire in aiuto alla HKG, riducendone gli oneri finanziari per la realizzazione di tali programmi e che era pertanto opportuno prorogare i vantaggi accordati.

    Con decisione del 16 novembre 1992 il Consiglio ha prorogato i vantaggi accordati all'impresa comune HKG fino alla cessazione della qualità di impresa comune, stabilita dalla decisione 74/295/Euratom, cioè fino al 31 dicembre 1998.

    3. Nuovi sviluppi

    14. Il 30.3.1998 la HKG ha presentato alla Commissione una domanda di proroga della qualità di impresa comune europea oltre il 31.12.1998, per un nuovo periodo di 25 anni.

    La domanda era fondata sull'importanza per il settore nucleare, tanto in Germania che in Europa, se non nel mondo intero, delle esperienze acquisite nelle operazioni di disattivazione definitiva e smantellamento. La HKG argomentava che il THTR 300 è il più grande reattore del genere al mondo e che la particolare configurazione della centrale, specialmente dal punto di vista del confinamento, fornisce un'occasione unica di acquisire esperienze sui risultati e i costi del confinamento.

    La HKG dichiarava che gli esoneri fiscali non erano più necessari, a seguito delle modifiche della legislazione fiscale nella Repubblica federale di Germania e della svalutazione del terreno occupato dalla centrale.

    La HKG informava inoltre che il 13.11.1989 era stato concluso un contratto quadro tra il governo federale, il Land di Renania-Westfalia settentrionale e la HKG e i suoi soci, per condurre a termine la fase finale del progetto THTR 300. Il contratto e la clausola addizionale del 18.12.1996 stabiliscono le tappe da seguire fino al 2009 e comprendono gli accordi per il finanziamento dell'attività di HKG.

    15. Nel riscontro di avvenuta ricezione, datato 25.6.1998, la Commissione chiedeva tre chiarimenti:

    - quali passi erano stati compiuti nei confronti delle autorità tedesche relativamente alla domanda di proroga della qualità di impresa comune europea-

    - che interessi motivavano la domanda, considerando che non erano più necessari i vantaggi fiscali associati a una tale qualifica-

    - per quali ragioni era richiesta una proroga di 25 anni-

    16. Non avendo ricevuto risposta dalla HKG, il 9.11.1998 la Commissione ha inviato all'impresa una nuova lettera, nella quale faceva osservare che non le erano stati forniti i chiarimenti di cui aveva bisogno prima di avviare la procedura.

    17. Nella risposta del 25.11.1998 la HKG ha confermato il proprio interesse per la proroga della qualifica di impresa comune, fornendo le seguenti informazioni complementari:

    - la HKG aveva informato della propria domanda il ministero federale dell'Istruzione e della Ricerca nonché i ministeri federali e regionali competenti per lo smantellamento del THTR 300;

    - riconosceva il proprio errore quanto alla precedente dichiarazione di non aver più bisogno degli esoneri fiscali, che chiedeva invece fossero mantenuti, dato che ulteriori modifiche della legislazione fiscale avrebbero potuto nuovamente aggravare i suoi oneri tributari;

    - quanto alla proroga dello statuto per 25 anni, la HKG faceva valere che, sulla base dei piani e delle attuali autorizzazioni, si prevede che il confinamento sia mantenuto per 30 anni. Gli elementi irraggiati potranno essere smontati dopo una clearance di trent'anni, cioè nel 2019 se si prende come punto di partenza il momento della disattivazione dell'impianto, oppure nel 2027 se si considera un periodo trentennale di attività. L'attuale situazione del confinamento, tanto in Germania che in Europa, non permette di stabilire tempi definitivi per le operazioni di disattivazione dell'impianto e per la riabilitazione del sito, elemento che motiva la domanda di proroga della qualità di impresa comune per un nuovo periodo di 25 anni.

    Il 21.12.1998 la Commissione ha trasmesso riscontro di avvenuta ricezione.

    18. Ha inoltre costituito un gruppo di lavoro interservizi per procedere alle indagini previste dall'articolo 46.1 del trattato Euratom.

    4. Azioni preliminari della Commissione

    19. La decisione del Consiglio 74/295/Euratom è arrivata a scadenza il 31.12.1998 ed è pertanto cessata la qualità di impresa comune europea, attribuita alla HKG. L'oggetto della HKG è inoltre cambiato nel 1989 rispetto al 1974.

    20. Con lettera del 21.1.1999 la Commissione ha pertanto comunicato alla HKG che avrebbe dovuto presentare una nuova domanda di attribuzione di qualità di impresa comune, sulla base dell'attuale oggetto.

    La Commissione ne ha informato le autorità tedesche, invitandole a far conoscere le prime reazioni a proposito della domanda della HKG di proroga della qualità di impresa comune e del mantenimento degli esoneri fiscali accordati alla HKG nel 1974 e prorogati nel 1992.

    21. Con lettera del 15.3.1999 la HKG ha presentato alla Commissione una nuova domanda di attribuzione di qualità di impresa comune e di mantenimento degli esoneri fiscali. Il 12.5.1999 la Commissione ha risposto a tale lettera.

    22. A norma dell'articolo 46 del trattato Euratom, la Commissione, nel quadro dell'indagine che è tenuta a svolgere, domanda il parere degli Stati membri come di qualsiasi organismo pubblico o privato che essa giudichi idoneo ad illuminarla in proposito.

    A tal fine l'1.6.1999 la Commissione ha inviato ai Rappresentanti permanenti degli Stati membri una lettera, corredata di tutte le informazioni utili, nella quale ha chiesto il loro parere.

    23. La Germania ha risposto che appoggiava la domanda della HKG ed ha dichiarato che il governo federale era favorevole al mantenimento dei vantaggi fiscali accordati.

    24. Anche altri Stati membri hanno espresso parere favorevole (Finlandia, Irlanda, Portogallo, Regno Unito e Svezia) e dal sondaggio condotto presso altri Stati membri sono emerse reazioni positive.

    25. Il governo del Regno Unito ha chiesto informazioni e dati che illustrino i benefici derivati in passato dalla qualità di impresa comune e quelli previsti per il futuro. La domanda è stata inoltrata alla HKG, che ha comunicato che le imposizioni sull'aumento di capitale o sulle sovvenzioni avrebbero aumentato gli oneri fiscale di circa 22 milioni di euro per il periodo 1974-1998, importo che avrebbe dovuto essere compensato da un aumento di capitale supplementare o da altre sovvenzioni. HKG cifra a 89500 euro l'anno circa lo sgravio fiscale correlato alla la proroga della qualità di impresa comune.

    26. Il 16.11.1999 la Commissione ha chiesto alla HKG informazioni supplementari sugli esoneri fiscali chiesti.

    Nella risposta del 13.6.2000 la HKG dichiarava che, essendo entrata in vigore una nuova legislazione fiscale in Germania, chiedeva la proroga dei seguenti esoneri fiscali:

    - esonero dall'imposta sull'acquisto di beni immobili (Grunderwerbsteuer) - punto 4 dell'allegato III del Trattato;

    - esonero dall'imposta fondiaria (Grundsteuer) ed esonero dalla quota dell'imposta sugli utili equivalente, a norma dell'articolo 8 punto 1 della legge sull'imposta sugli utili (Gewerbesteuergesetz), agli interessi suscitati da un debito a lungo termine - punto 5 dell'allegato III del Trattato.

    5. Conclusioni

    27. La Commissione ritiene che siano tuttora valide le argomentazioni accolte dal Consiglio nel 1992 per confermare alla HKG la qualità di impresa comune e gli esoneri accordati. Le attività dell'impresa sono rimaste infatti le stesse e si iscrivono nel medesimo contesto. La Commissione propone dunque al Consiglio di riconfermare la propria decisione del 1992.

    28. La repubblica federale di Germania, il Land Renania-Westfalia settentrionale e la KHG e i suoi soci hanno però concluso accordi per il finanziamento delle attività della HKG per un periodo che scade il 31 dicembre 2009.

    29. La Commissione propone di conseguenza al Consiglio di allinearsi su tale periodo, stabilito di comune accordo fra le autorità tedesche e HKG e di approvare la proroga della qualità di impresa comune della HKG e gli sgravi accordati a tale impresa fino al 31 dicembre 2009.

    Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO concernente la proroga dei vantaggi concessi alla Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 48,

    vista la proposta della Commissione [1],

    [1] GU C [...] del [...], pag. [...].

    considerando quanto segue:

    (1) Con decisione 74/295/Euratom [2] il Consiglio, ai sensi del Trattato, ha costituito in impresa comune la Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG), per una durata di venticinque anni a decorrere dal 1° gennaio 1974.

    [2] GU L 165 del 20.6.1974, pag. 7.

    (2) Con decisione .... [3] il Consiglio ha prorogato la qualità di impresa comune della Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG), per una durata di undici anni a decorrere dal 1° gennaio 1999.

    [3] GU L [...] del [...], pag. [...].

    (3) Con decisione 74/296/Euratom [4] e decisione del 16.11.1992 [5] il Consiglio ha concesso alla HGK alcuni dei vantaggi previsti dall'allegato III del Trattato, per un periodo di 25 anni a decorrere dal 1° gennaio 1974.

    [4] GU L 165 del 20.6.1974, pag. 14.

    [5] Non pubblicata nella GU.

    (4) Con lettere del 25 novembre 1998, del 15 marzo 1999 e del 13 giugno 2000 la HKG ha chiesto che gli esoneri fiscali fossero prorogati per il nuovo periodo durante il quale era prorogata la qualifica di impresa comune.

    (5) L'obiettivo attuale della HKG consiste in un programma di disattivazione della centrale nucleare fino allo stadio del confinamento di sicurezza e, in seguito, nell'applicazione di un programma di sorveglianza degli impianti confinati.

    (6) Tali programmi non hanno equivalenti nella Comunità, dato che fino ad oggi nella Comunità non si è mai proceduto alla disattivazione definitiva di un reattore ad alta temperatura.

    (7) La realizzazione di essi presenta pertanto un particolare interesse, in quanto costituiscono utili esperienze per l'industria nucleare e il futuro sviluppo dell'energia atomica nella Comunità.

    (8) È opportuno, riducendone gli oneri finanziari, venire in aiuto alla HKG nel programma di disattivazione della centrale nucleare fino allo stadio del confinamento di sicurezza e nel programma di sorveglianza degli impianti confinati.

    (9) La repubblica federale di Germania, il Land Renania-Westfalia settentrionale e la KHG e i suoi soci hanno però concluso accordi per il finanziamento delle attività della HKG per un periodo che scade il 31 dicembre 2009.

    (10) È opportuno, alla luce di quanto precede, prorogare la concessione dei vantaggi alla HKG per lo stesso periodo per il quale è prorogata la qualità di impresa comune della HKG, cioè fino al 31 dicembre 2009.

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Gli Stati membri prorogano per undici anni, a decorrere dal 1° gennaio 1999, la concessione all'impresa comune Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG) dei seguenti vantaggi, previsti dall'allegato III del Trattato.

    1. Punto 4 di detto allegato: esonero dall'imposta sull'acquisto di beni immobili (Grunderwerbsteuer);

    2. Punto 5 di detto allegato:

    - esonero dall'imposta fondiaria (Grundsteuer);

    - esonero dalla quota dell'imposta sugli utili equivalente, a norma dell'articolo 8 punto 1 della legge sull'imposta sugli utili (Gewerbesteuergesetz), agli interessi suscitati da un debito a lungo termine.

    Articolo 2

    I vantaggi di cui all'articolo 1 sono concessi alla HKG a condizione che la Commissione abbia accesso a tutte le conoscenze a carattere industriale, tecnico ed economico, nonché alle informazioni sulla sicurezza, acquisite dalla HKG nel corso del programma di disattivazione della centrale nucleare fino allo stadio del confinamento di sicurezza e nel programma di sorveglianza degli impianti confinati. Tale obbligo comprende tutte le conoscenze che la HKG ha il diritto di trasmettere a norma dei contratti conclusi. La Commissione stabilisce quali informazione debbano esserle comunicate e le modalità della comunicazione ed ha cura di divulgare tali conoscenze.

    Articolo 3

    Gli Stati membri e l'impresa comune Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG) sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il

    Per il Consiglio

    Il Presidente

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