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Document 52001PC0762

    Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2793/1999 concernente l'adattamento del contingente tariffario per il vino

    /* COM/2001/0762 def. - ACC 2001/0294 */

    52001PC0762

    Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2793/1999 concernente l'adattamento del contingente tariffario per il vino /* COM/2001/0762 def. - ACC 2001/0294 */


    Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 2793/1999 concernente l'adattamento del contingente tariffario per il vino

    (presentata dalla Commissione)

    RELAZIONE

    La Commissione ha presentato al Consiglio una proposta per la modifica dell'allegato X dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità e la Repubblica sudafricana. Dato che la modifica comporta un cambiamento del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 2793/1999, è necessario modificare il regolamento. Tale è lo scopo della presente proposta.

    Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 2793/1999 concernente l'adattamento del contingente tariffario per il vino

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando quanto segue:

    (1) Con la decisione 1999/753/CE del Consiglio del 29 luglio 1999 riguardante l'applicazione provvisoria dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro [1], tale accordo (qui di seguito denominato "l'accordo") è stato approvato. Esso si applica a titolo provvisorio dal 1° gennaio 2000.

    [1] GU L 311 del 4.12.1999, pag. 1.

    (2) Nell'allegato X dell'accordo figura uno scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica sudafricana, nel quale viene fissato un contingente tariffario annuo per l'importazione, in esenzione del dazio doganale, di 32 milioni di litri di vino sudafricano imbottigliato. L'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2793/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, su talune procedure di applicazione dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica sudafricana [2] rinvia l'apertura del contingente tariffario per il vino al momento dell'entrata in vigore dell'accordo CE/ZA "vini e alcolici".

    [2] GU L 337 del 30.12.1999, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1747/2000 (GU L 200 dell'8.8.2000, pag. 25).

    (3) Il Consiglio ha approvato, per conto della Comunità, un accordo relativo al commercio del vino, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2002. Inoltre, il Consiglio ha approvato un accordo sotto forma di scambio di lettere recante modifica del volume relativo al contingente tariffario per le importazioni di vino imbottigliato previsto nell'allegato X dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione.

    (4) Il regolamento (CE) n. 2793/1999 deve essere, pertanto, opportunamente modificato. Tuttavia i quantitativi annuali fissati in tal modo devono poter essere, se necessario, riesaminati dal Consiglio qualora gli accordi tra la Comunità europea e la Repubblica del Sudafrica sui vini e le bevande spiritose non fossero più applicabili e, in particolare, se tali accordi non sono sottoposti all'approvazione del Parlamento sudafricano, procedura che le autorità sudafricane hanno dichiarato necessaria con lettera trasmessa alla Comunità europea in data 7 dicembre 2001,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato del regolamento (CE) n. 2793/1999 è modificato come segue:

    Nella quinta colonna, alla voce "Volumi dei contingenti tariffari annui e tasso di crescita anno", la dicitura corrispondente il numero d'ordine 09.1825 è sostituita dal seguente testo:

    "35 300 000 litri

    (tca 3%)(4).

    (4) Dal 2002 al 2011 al volume contingentale annuo di base è aggiunto annualmente un volume di 6 720 000 litri. Il tasso di crescita annuo si applica dal 2003 soltanto al volume contingentale di base di 35 300 000 litri."

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    SCHEDA FINANZIARIA

    L'incidenza finanziaria della presente proposta è identica a quella descritta nella proposta di decisione del Consiglio sulla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e la Repubblica sudafricana.

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