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Document 52001PC0691

Proposta modificata di regolamento (CE, CECA, Euratom) del Consiglio recante il regolamento finanziario relativo al bilancio generale delle Comunità europee

/* COM/2001/0691 def. - CNS 2001/0318 */

52001PC0691

Proposta modificata di regolamento (CE, CECA, Euratom) del Consiglio recante il regolamento finanziario relativo al bilancio generale delle Comunità europee /* COM/2001/0691 def. - CNS 2001/0318 */


Proposta modificata di REGOLAMENTO (CE, CECA, Euratom) DEL CONSIGLIO recante il regolamento finanziario relativo al bilancio generale delle Comunità europee

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. PROCEDURA

2. ANALISI DELLE MODIFICHE SUGGERITE DALLE ALTRE ISTITUZIONI

2.1. Osservazione generale

2.2. Campo d'applicazione del regolamento finanziario

2.3. Principi di bilancio

2.3.1. Principio dell'unità

2.3.2. Principio dell'annualità

2.3.3. Principio dell'equilibrio

2.3.4. Principio dell'universalità

2.3.5. Principio della specializzazione

2.3.6. Principio della trasparenza

2.3.7. Principio dell'unità di conto

2.3.8. Stanziamenti accantonati

2.3.9. Riserva contraria

2.4. Struttura del bilancio

2.4.1. Formazione e gestione del bilancio per attività (ABB)

2.4.2. Soppressione delle spese e delle entrate negative

2.4.3. Costituzione di una riserva per imprevisti all'interno della sezione della

Commissione

2.4.4. Flessibilità fino al 10% nella tabella dell'organico delle istituzioni

2.4.5. Inclusione delle prospettive finanziarie nel regolamento finanziario

2.5. L'esecuzione del bilancio

2.5.1. Metodi d'esecuzione (articoli 50-54 della proposta iniziale della Commissione)

2.5.2. Ruolo e responsabilità degli agenti finanziari

2.5.2.1. L'ordinatore (articolo 56 e successivi della proposta iniziale della Commissione)

2.5.2.2 Il revisore interno (articoli 80-82 della proposta iniziale della Commissione)

2.5.3. Rinuncia ai crediti

2.5.4. L'impegno

2.5.5. Contabilità e rendiconto

2.6. Controllo esterno e discarico (articoli 122-133 della proposta iniziale)

2.7. Disposizioni particolari (parte seconda)

2.7.1. Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia

2.7.2. Fondi strutturali

2.7.3. Ricerca

2.7.4. Azioni esterne

2.7.5. Uffici

2.8. Disposizioni transitorie e finali (parte terza)

2.8.1. Agenzie

3. Accettazione degli emendamenti del Parlamento europeo

4. Conclusioni

Proposta modificata di REGOLAMENTO (CE, CECA, Euratom) DEL CONSIGLIO recante il regolamento finanziario relativo al bilancio generale delle Comunità europee

PARTE PRIMA DISPOSIZIONI COMUNI

TITOLO I OGGETTO

TITOLO II Principi di bilancio

Capo 1 Principio dell'unità

Capo 2 Principio dell'annualità

Capo 3 Principio dell'equilibrio

Capo 4 Principio dell'unità di conto

Capo 5 Principio dell'universalità

Capo 6 Principio della specializzazione

Capo 7 Principio della sana gestione finanziaria

Capo 8 Principio della trasparenza

TITOLO III FORMAZIONE E STRUTTURA DEL BILANCIO

CAPO 1 FORMAZIONE DEL BILANCIO

CAPO 2 STRUTTURA E PRESENTAZIONE DEL BILANCIO

TITOLO IV ESECUZIONE DEL BILANCIO

CAPO 1 DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO 2 METODI D'ESECUZIONE

CAPO 3 AGENTI FINANZIARI

Sezione 1 Principio della separazione delle funzioni

Sezione 2 L'ordinatore

Sezione 3 Il contabile

Sezione 4 L'amministratore degli anticipi

CAPO 4 RESPONSABILITÀ DEGLI AGENTI FINANZIARI

Sezione 1 Disposizioni generali

Sezione 2 Disposizioni relative agli ordinatori delegati e sottodelegati

Sezione 3 Disposizioni relative ai contabili e agli amministratori di anticipi

CAPO 5 OPERAZIONI DI ENTRATA

Sezione 1 Disponibilità delle risorse proprie

Sezione 2 Previsione di crediti

Sezione 3 Accertamento dei crediti

Sezione 4 Emissione degli ordini di riscossione

Sezione 5 Recupero

CAPO 6 OPERAZIONI DI SPESA

Sezione 1 Impegno delle spese

Sezione 2 Liquidazione delle spese

Sezione 3 Ordinazione delle spese

Sezione 4 Pagamento delle spese

Sezione 5 Termini per le operazioni di spesa

CAPO 7 SISTEMI INFORMATICI

CAPO 8 IL REVISORE INTERNO

TITOLO V AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI PUBBLICI

CAPO 1 DISPOSIZIONI GENERALI

Sezione 1 Campo d'applicazione e principi di attribuzione

Sezione 2 Pubblicazione

Sezione 3 Procedure di aggiudicazione degli appalti

Sezione 4 Garanzie e controllo

CAPO 2 DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI APPALTI AGGIUDICATI DALLE ISTITUZIONI COMUNITARIE PER PROPRIO CONTO

TITOLO VI SOVVENZIONI

CAPO 1 CAMPO D'APPLICAZIONE

CAPO 2 PRINCIPI DI CONCESSIONE

CAPO 3 PROCEDURA DI CONCESSIONE

CAPO 4 PAGAMENTO E CONTROLLO

CAPO 5 ESECUZIONE

TITOLO VII RENDICONTO E CONTABILITÀ

CAPO 1 RENDICONTO

CAPO 2 INFORMAZIONE SULL'ESECUZIONE DEL BILANCIO

CAPO 3 CONTABILITÀ

Sezione 1 disposizioni comuni

Sezione 2 contabilità generale

Sezione 3 contabilità di bilancio

CAPO 4 INVENTARIO DELLE IMMOBILIZZAZIONI

TITOLO VIII CONTROLLO ESTERNO E DISCARICO

CAPO 1 CONTROLLO ESTERNO

CAPO 2 DISCARICO

PARTE SECONDA DISPOSIZIONI PARTICOLARI

TITOLO I FONDO EUROPEO AGRICOLO DI ORIENTAMENTO E DI GARANZIA, SEZIONE "GARANZIA"

TITOLO II FONDI STRUTTURALI

TITOLO III RICERCA

TITOLO IV AZIONI ESTERNE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO 2 ESECUZIONE DELLE AZIONI

CAPO 3 AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI

CAPO 4 CONCESSIONE DELLE SOVVENZIONI

CAPO 5 VERIFICA DEI CONTI

TITOLO V UFFICI EUROPEI

CAPO 1 DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO 2 UFFICIO EUROPEO PER LA LOTTA ANTIFRODE

TITOLO VI STANZIAMENTI AMMINISTRATIVI

PARTE TERZA DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

TITOLO I DISPOSIZIONI TRANSITORIE

TITOLO II DISPOSIZIONI FINALI

RELAZIONE

1. PROCEDURA

La Commissione ha adottato il 26 luglio 2000 una proposta di rifusione del regolamento finanziario relativo al bilancio generale delle Comunità (COM(2000)461 definitivo) che abroga e sostituisce il regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 356/77 del Consiglio del 21 dicembre 1977.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 78 nono CECA, 279 CE, 183 CEEA, la proposta è stata trasmessa al Consiglio, al Parlamento europeo e alla Corte dei conti.

La Corte dei conti ha emesso il suo parere l'8 marzo 2001 e ha suggerito modifiche alla proposta.

Prima di adottare il suo parere, il Parlamento europeo ha adottato il 31 maggio 2001 una risoluzione che comporta circa 180 emendamenti alla proposta.

Il Consiglio, vista la priorità essenziale accordata alla riforma della Commissione e ad una gestione delle finanze comunitarie più moderna e rigorosa, ha accettato di procedere ad un primo esame della proposta prima di ricevere i pareri della Corte dei conti e del Parlamento europeo e su questa base ha adottato alcune conclusioni il 5 giugno 2001.

Il Comitato economico e sociale ha adottato un parere d'iniziativa l'11 luglio 2001.

Sulla base delle posizioni espresse dalle istituzioni, la Commissione ha adottato la presente proposta modificata.

2. ANALISI DELLE MODIFICHE SUGGERITE DALLE ALTRE ISTITUZIONI

2.1. Osservazione generale

Le istituzioni che si sono pronunciate hanno approvato l'economia e i punti fondamentali della proposta iniziale, in particolare riguardo ai seguenti aspetti:

* la semplificazione del regolamento finanziario, la razionalizzazione della struttura del bilancio grazie alla generalizzazione degli stanziamenti dissociati ed all'abolizione delle spese negative, e la limitazione delle eccezioni ai principi di bilancio;

* la formazione del bilancio per attività (ABB);

* i metodi d'esecuzione del bilancio e l'esternalizzazione;

* il nuovo ruolo attribuito agli agenti finanziari;

* ed infine le disposizioni proposte per gli appalti e le sovvenzioni.

2.2. Campo d'applicazione del regolamento finanziario

Per rafforzare il ruolo del regolamento finanziario, il Parlamento europeo ha suggerito di precisare che qualsiasi atto normativo contenente disposizioni finanziarie deve essere conforme al regolamento finanziario.

La Commissione accoglie in parte quest'emendamento, ripreso all'articolo 2 della proposta modificata, precisando che qualsiasi atto normativo relativo all'esecuzione del bilancio deve essere basato sui principi enunciati al titolo II del regolamento finanziario.

2.3. Principi di bilancio

2.3.1. Principio dell'unità

Il Parlamento europeo ha adottato numerosi emendamenti secondo i quali il bilancio delle Comunità dovrebbe includere le spese relative alla politica europea di sicurezza, alle agenzie comunitarie e al FES. La Commissione non può accettare questi emendamenti.

Per quanto riguarda le spese relative alla politica di sicurezza e di difesa comune, la Commissione ricorda che l'articolo 28, paragrafo 3 del trattato sull'Unione europea stabilisce espressamente che le spese operative aventi implicazioni militari o di difesa non possono essere messe a carico del bilancio comunitario.

Per quanto riguarda l'inserimento del FES nel bilancio, la Commissione, pur essendovi favorevole, ritiene che il regolamento finanziario non sia lo strumento giuridico adeguato. L'integrazione del FES nel bilancio implica infatti da un lato la modifica e la ratifica degli accordi di Lomé III, Lomé IV e IV bis, degli accordi di Cotonou e del loro protocollo finanziario e, dall'altro, la modifica degli accordi finanziari interni del 6°, 7°, 8° e 9° FES. Inoltre, sarebbe necessaria una revisione delle prospettive finanziarie.

Quanto alle agenzie comunitarie, la Commissione non può riprendere l'emendamento del Parlamento mirante alla completa integrazione in bilancio delle agenzie, poiché tale emendamento avrebbe come conseguenza di negarne l'autonomia finanziaria. Piuttosto, per rafforzare il controllo democratico e la coerenza in materia di discarico alle agenzie, la Commissione propone di affidare questa responsabilità al Parlamento. Al momento opportuno, saranno presentate proposte adeguate per allineare i regolamenti di base propri delle agenzie al regolamento finanziario riorganizzato.

2.3.2. Principio dell'annualità

La Corte dei conti ha auspicato la soppressione del meccanismo di riporto degli stanziamenti, che costituisce un'eccezione alla norma dell'annualità, ed ha suggerito di rimediarvi con un uso più flessibile degli storni di stanziamenti.

La Commissione non può accettare questo suggerimento. Ricorda che il meccanismo è previsto dagli articoli 78 bis CECA, 271 CE e 175 Euratom. Questo meccanismo, sebbene costituisca un'eccezione al principio dell'annualità, è riconosciuto in tutti gli Stati membri e risponde alle esigenze di gestione degli stanziamenti.

2.3.3. Principio dell'equilibrio

La Commissione ritiene che la propria proposta relativa alla possibilità di sottoscrivere prestiti al solo scopo di finanziare immobilizzazioni materiali, traduca in concreto il principio della sana gestione finanziaria. Propone tuttavia di rendere più preciso l'articolo 13 della proposta iniziale limitando la possibilità di "sottoscrivere prestiti al solo scopo di acquisire terreni e fabbricati" e aggiungendo che questi prestiti possono essere contratti soltanto se offrono "tutte le garanzie di una sana gestione finanziaria". Queste garanzie, che saranno precisate nelle modalità d'esecuzione della proposta modificata di revisione, dovranno essere fornite dalla dimostrazione di una migliore gestione finanziaria provata da uno studio costo/efficacia.

2.3.4. Principio dell'universalità

A seguito del suo parere 1/2001, la Corte dei conti ha criticato nuovamente la proposta della Commissione laddove tratta le spese negative del FEAOG come entrate con destinazione specifica ed ha suggerito di imputarle in bilancio come entrate varie. Questa posizione è condivisa dal Parlamento europeo.

La Commissione considera che l'esistenza di spese negative costituisce un'eccezione alla regola della non contrazione e al principio della trasparenza. Viceversa, lo strumento delle entrate con destinazione specifica - nonostante sia contrario alla norma che ne vieta la destinazione - rispetta la trasparenza e i massimali delle prospettive finanziarie senza determinare perdite finanziarie per la PAC. Inoltre, non vi sarebbe più un incentivo alla disciplina e alla gestione efficace nell'esecuzione della politica agricola se non si mantenesse ai risultati conseguiti un legame chiaro e visibile con questo settore. Il ricorso allo strumento delle entrate con destinazione specifica è per la Commissione il modo più adeguato per stabilire questo legame. La Commissione mantiene quindi su questo punto la sua proposta iniziale.

2.3.5. Principio della specializzazione

Il Parlamento europeo ha votato un emendamento che limita la flessibilità proposta in materia di storni, consistente nella possibilità per la Commissione di procedere a storni tra capitoli all'interno dello stesso titolo fino al 10% degli stanziamenti. Il Parlamento ha inteso ridurre questa facilità di gestione al 5% degli stanziamenti iniziali e conferire all'autorità di bilancio il diritto di bloccare gli storni.

La Corte dei conti ha invece appoggiato la flessibilità proposta. La Commissione desidera dunque mantenere, in materia di storni, la sua proposta di flessibilità al 10% degli stanziamenti iniziali, pur riprendendo l'emendamento del Parlamento, appoggiato dal Consiglio, che prevede l'informazione preliminare dell'autorità di bilancio.

2.3.6. Principio della trasparenza

La Corte dei conti ha criticato il mantenimento della riserva negativa, che viola il principio della trasparenza.

Questo metodo indubbiamente è più storico che logico, ma il Parlamento europeo e il Consiglio ne restano partigiani e la Commissione lo considera utile nella misura in cui permette regolarmente di risolvere le divergenze tra i due rami dell'autorità di bilancio nel corso della procedura d'adozione del bilancio.

2.3.7. Principio dell'unità di conto

Il Parlamento ha chiesto di aggiungere il principio d'esecuzione del bilancio in euro. Vista l'importanza politica di questo principio per affermare il ruolo della moneta unica, la Commissione riprende quest'emendamento, sostenuto peraltro anche dalla Corte dei conti.

2.3.8. Stanziamenti accantonati

La Commissione aveva proposto di dettagliare e riprendere le disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 4 del regolamento finanziario in vigore all'articolo 40 della proposta di revisione. Tale articolo prevedeva che ogni sezione del bilancio potrebbe comportare un titolo "stanziamenti accantonati" in assenza della base giuridica al momento della formazione del bilancio o in caso d'incertezza quanto alla sufficienza o alla necessità degli stanziamenti iscritti alle linee operative. La procedura prevista era una procedura di storno su iniziativa della Commissione.

Le istituzioni sono favorevoli a questa "riserva" ma hanno chiesto precisazioni. La Corte dei conti ha auspicato che questa possibilità riguardi tutti gli stanziamenti (sia amministrativi che operativi). Il Parlamento ha auspicato l'aggiunta come condizione supplementare dell'incertezza quanto alla possibilità di eseguire gli stanziamenti conformemente al principio della sana gestione finanziaria ed ha chiesto la precisazione che la procedura di storno dovrebbe essere avviata con decisione dell'autorità di bilancio su proposta della Commissione.

La Commissione propone una redazione che incorpori la condizione della sana gestione finanziaria e le precisazioni chieste sul meccanismo procedurale di storno dalla riserva verso la linea di bilancio.

2.3.9. Riserva contraria

Il Parlamento ha anche suggerito che, in caso di serie difficoltà d'esecuzione, la decisione di storno sia presa dall'autorità di bilancio.

La Commissione riprende quest'emendamento.

2.4. Struttura del bilancio

2.4.1. Formazione e gestione del bilancio per attività (ABB)

Le istituzioni consultate sono favorevoli alla nomenclatura proposta per la sezione della Commissione, che consisterebbe nel disporre di un titolo per ciascun settore politico e di un capitolo per ciascuna attività, con il raggruppamento degli stanziamenti amministrativi in un unico capitolo all'interno di ogni titolo.

La Commissione mantiene quindi la sua proposta iniziale, chiarendo e precisando la nomenclatura di bilancio come indicato negli emendamenti del Parlamento, ma senza fissarla definitivamente a livello del regolamento finanziario.

2.4.2. Soppressione delle spese e delle entrate negative

La Corte dei conti aveva chiesto ripetutamente che, ai fini del rigore e della trasparenza, il bilancio comunitario non comportasse più importi negativi.

L'articolo 39 della proposta iniziale della Commissione è orientato in questo senso poiché prevede l'iscrizione dell'importo netto, nello stato delle entrate, delle risorse proprie riscosse in applicazione della decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie.

Il Parlamento europeo ha criticato questa proposta della Commissione e si rammarica che non sia possibile individuare l'importo forfettario ridistribuito tra gli Stati membri a titolo della riscossione delle risorse proprie. La Corte dei conti ha suggerito invece di evitare la questione delle spese di riscossione prevedendo soltanto l'iscrizione delle entrate disponibili.

La Commissione comprende la preoccupazione del Parlamento di vedere evidenziate le spese di riscossione a carico del bilancio delle Comunità, ma non può conciliare questa legittima preoccupazione con la volontà di ribadire i principi di bilancio e il divieto di iscrivere importi negativi. Riguardo a questo punto, la Commissione non ha dunque modificato la redazione della sua proposta di regolamento finanziario.

Il trattamento delle vecchie spese negative del FEAOG Garanzia è stato peraltro chiarito al precedente punto 2.3.4.

2.4.3. Costituzione di una riserva per imprevisti all'interno della sezione della Commissione

Il Parlamento europeo ha votato un emendamento che aggiungerebbe alle due riserve previste dall'articolo 42 della proposta iniziale della Commissione la possibilità di costituire una riserva per imprevisti.

La Commissione non ha seguito questo suggerimento, il cui obiettivo è già raggiunto efficacemente grazie all'attuale procedura del bilancio rettificativo e suppletivo.

2.4.4. Flessibilità fino al 10% nella tabella dell'organico delle istituzioni

La Corte dei conti e il Comitato economico e sociale sono molto favorevoli a questa flessibilità prevista per ogni istituzione all'articolo 44 della proposta di revisione della Commissione. Il Parlamento suggerisce invece che la decisione sia presa dall'autorità di bilancio su proposta della Commissione.

La Commissione mantiene la sua posizione su questo punto sottolineando che tale flessibilità può intervenire solo entro i limiti degli stanziamenti del bilancio e non pregiudica le proposte che essa presenta in materia statutaria.

2.4.5. Inclusione delle prospettive finanziarie nel regolamento finanziario

La Commissione non ritiene opportuno riprendere nel regolamento finanziario un meccanismo di natura così politica come le prospettive finanziarie.

2.5. L'esecuzione del bilancio

2.5.1. Metodi d'esecuzione (articoli 50-54 della proposta iniziale della Commissione)

La Corte dei conti ha auspicato un chiarimento in merito alle responsabilità che derivano dai vari metodi d'esecuzione e in particolare vorrebbe l'adozione di una disposizione che ricordi che la Commissione resta comunque responsabile dell'esecuzione del bilancio.

Il Parlamento europeo ha chiesto alla Commissione di precisare quali compiti possono essere svolti da agenzie esecutive in nome e sotto la responsabilità della Commissione. Il Parlamento ha anche auspicato che la Commissione definisca nella sua proposta di modalità d'esecuzione le condizioni e le norme che disciplinano l'esercizio di questi poteri delegati. Infine, il Parlamento ha adottato un emendamento che mira a rafforzare il controllo della Commissione e l'informazione semestrale dell'autorità di bilancio sull'esecuzione del bilancio così delegata.

Il Consiglio ha accolto quest'impostazione ed ha chiesto in particolare che sia esplicitato il divieto di affidare compiti d'esecuzione del bilancio a persone giuridiche di diritto privato.

La Commissione riprende la maggior parte di questi emendamenti nella sua proposta modificata.

2.5.2. Ruolo e responsabilità degli agenti finanziari

2.5.2.1. L'ordinatore (articolo 56 e successivi della proposta iniziale della Commissione)

Le istituzioni hanno sostenuto l'approccio che stabilisce la responsabilizzazione degli ordinatori.

La Corte dei conti ha espresso il desiderio che nel regolamento finanziario sia previsto un rafforzamento parallelo della loro responsabilità pecuniaria. In particolare, la Corte ha chiesto che il testo del regolamento finanziario contenga la definizione degli errori che impegnano la responsabilità disciplinare o pecuniaria degli ordinatori e la creazione di una struttura indipendente alla quale spetti di stabilire la responsabilità pecuniaria di qualsiasi funzionario.

Il Parlamento ha condiviso il punto di vista della Corte, ma avrebbe preferito la creazione di un comitato specializzato in materia di irregolarità finanziarie, che determinerebbe se dev'essere impegnata la responsabilità pecuniaria dell'ordinatore e rinvierebbe la questione alla procedura disciplinare prevista dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee. Il Parlamento ha inoltre auspicato il rafforzamento parallelo delle garanzie di controllo interno dei servizi mediante l'introduzione di un sistema di doppia verifica da parte di due funzionari e la separazione delle funzioni di decisione e di verifica.

Il Consiglio ha condiviso le preoccupazioni delle altre istituzioni in materia di responsabilità pecuniaria degli ordinatori, ma non ha precisato una preferenza per una responsabilità definita al livello dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o a quello del regolamento finanziario.

Per quanto riguarda la sede di questa definizione della responsabilità degli ordinatori, la Commissione ritiene che in applicazione dell'azione 67 del Piano d'azione del Libro bianco sulla riforma, occorre che ogni funzionario o agente sia soggetto ad un regime unico di responsabilità pecuniaria, definito nello statuto dei funzionari delle Comunità europee. La Commissione non può dunque seguire le istituzioni che raccomandano la reintroduzione di una responsabilità pecuniaria specifica al livello del regolamento finanziario.

L'azione 66 del Libro bianco ha anche rilevato la necessità di istituire un'istanza specializzata in materia di irregolarità finanziarie, competente per giudicare gli atti di qualsiasi funzionario. La Commissione segue quindi nella proposta modificata i suggerimenti delle istituzioni che mirano a creare tale istanza a livello del regolamento finanziario.

Per quanto riguarda infine il rafforzamento dei sistemi di controllo all'interno dei servizi ordinatori, la Commissione riprende l'emendamento del Parlamento europeo (articolo 60).

2.5.2.2. Il revisore interno (articoli 80-82 della proposta iniziale della Commissione)

La Commissione ha ampiamente ripreso gli emendamenti suggeriti dal Parlamento europeo e dalle altre istituzioni. Non ha tuttavia ripreso l'emendamento 122 del Parlamento, che potrebbe lasciare credere che il ruolo del revisore interno consiste nel verificare ogni transazione, cosa che non sarebbe conforme allo spirito della riforma che mira al contrario a responsabilizzare gli ordinatori.

2.5.3. Rinuncia ai crediti

Per rispondere alla preoccupazione espressa dall'autorità incaricata del discarico, la Commissione intende precisare che la decisione di rinuncia deve essere adottata al livello dell'ordinatore (ossia dell'istituzione) e può essere delegata soltanto alle condizioni previste dalle modalità d'esecuzione.

2.5.4. L'impegno

La Commissione ha proposto una definizione dell'impegno basata da un lato sulla distinzione tra impegno di bilancio (imputazione degli stanziamenti) e impegno giuridico (obbligazione contrattuale) e, dall'altro, sulla distinzione tra impegno specifico (quando l'importo e il beneficiario sono determinati) e impegno globale (quando almeno uno degli elementi necessari a definire l'impegno come specifico rimane indeterminato).

Per la prima distinzione, la Corte dei conti ha suggerito una definizione che includa la decisione di finanziamento; ma poiché questa formulazione potrebbe creare più confusione che fornire spiegazioni, come si è visto durante i primi dibattiti al Parlamento europeo, la Commissione propone di mantenere il principio della sua definizione iniziale, chiarendo però le tre tappe seguenti:

1) in primo luogo la decisione di finanziamento presa dall'istituzione in virtù dei poteri d'esecuzione conferitile dal Consiglio a norma dell'articolo 202 del trattato;

2) in secondo luogo l'impegno di bilancio (imputazione degli stanziamenti);

3) infine l'impegno giuridico (obbligazione contrattuale).

La Corte dei conti ha infine proposto di eliminare la possibilità di procedere ad impegni per frazioni annue quando gli impegni di bilancio riguardano azioni la cui realizzazione si prolunga su più di un esercizio. Su questo punto invece la Commissione non ha potuto accogliere le proposte della Corte dei conti, poiché contrastano con la legislazione sui fondi strutturali e con gli accordi internazionali sulla pesca e rimetterebbero in discussione anche il principio stesso delle prospettive finanziarie.

Quanto all'impegno globale, poiché tutte le istituzioni hanno chiesto una definizione più rigorosa, la Commissione accetta il suggerimento, limitando tale tipo d'impegno al caso in cui il beneficiario non sia identificato.

2.5.5. Contabilità e rendiconto

La Corte dei conti ha criticato la proposta iniziale della Commissione, giudicandola insufficiente in quanto la Commissione non precisa esplicitamente il quadro contabile utilizzato e i metodi, le norme e gli obiettivi contabili di cui intende avvalersi. Da parte sua il Consiglio insiste sulla necessità che i conti riflettano i costi reali di ogni singola attività delle Comunità.

La Commissione ha dato seguito a queste proposte. Pertanto, la proposta modificata comporta una revisione approfondita degli articoli corrispondenti nel senso indicato dalle osservazioni della Corte. L'approccio ABB rafforzerà gli strumenti di gestione e di controllo auspicati dal Consiglio.

Inoltre, conformemente alle richieste della Corte dei conti e del Parlamento europeo, la Commissione propone di anticipare il calendario di presentazione del rendiconto provvisorio dal 1° maggio che segue l'esercizio chiuso al 31 marzo.

Il Parlamento ha anche chiesto di ridurre di un mese e mezzo la procedura di chiusura dei conti definitivi. La Commissione, per coerenza con l'anticipo del calendario del rendiconto provvisorio, propone di anticiparla in misura eguale, cioè di un mese.

Inoltre, la Commissione propone che l'anticipo di queste due date prenda effetto per la prima volta dall'esercizio 2005, esercizio per il quale potrà essere operativo il nuovo sistema contabile.

2.6. Controllo esterno e discarico (articoli 122-133 della proposta iniziale)

La Corte dei conti si è opposta all'idea di prevedere un titolo specifico del regolamento finanziario per il controllo esterno, giudicando sufficienti le disposizioni contenute nei trattati e temendo che un titolo specifico del regolamento finanziario sconfinerebbe sulle sue prerogative.

La Commissione non può accettare l'argomentazione della Corte dei conti. Il rinvio al regolamento finanziario contenuto all'articolo 279 a) CE implica che il regolamento finanziario precisi gli aspetti del controllo esterno (Parte I, Titolo VI del regolamento finanziario in vigore). Inoltre, le disposizioni del trattato non sono autosufficienti e occorre che un testo di diritto derivato, nella fattispecie il regolamento finanziario, definisca, precisamente come quello in vigore, le modalità d'esercizio della funzione di controllo attribuita alla Corte dei conti. Per questo motivo la Commissione mantiene su questo punto la sua proposta iniziale.

La Corte dei conti e le altre istituzioni si sono invece dimostrate favorevoli al mantenimento di un titolo specifico sul discarico. Il Parlamento ha adottato un emendamento che gli conferirebbe la facoltà di valutare l'opportunità di dare o di rifiutare il discarico e secondo il quale qualsiasi documentazione (anche riservata) deve essergli trasmessa.

La Commissione non ha accolto l'emendamento del Parlamento sul rifiuto del discarico, ma propone una nuova redazione che disciplina le conseguenze dell'assenza di decisione del Parlamento quanto al discarico. La Commissione non ha accolto gli emendamenti destinati a garantire al Parlamento un accesso illimitato a qualsiasi documento, poiché oltrepassano i limiti precisati dalle disposizioni del trattato.

2.7. Disposizioni particolari (parte seconda)

2.7.1. Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia

La Corte dei conti ha ritenuto che le disposizioni specifiche per il FEAOG Garanzia non siano necessarie nella misura in cui le eccezioni che vi figurano potrebbero o essere eliminate (come nel caso delle entrate con destinazione specifica trattate al punto 2.3.4) o essere riprese nella prima parte.

La Commissione considera che con tale procedimento il regolamento finanziario risulterebbe privo di visibilità per circa metà del bilancio di spesa delle Comunità e seriamente compromesso nella chiarezza del testo.

2.7.2. Fondi strutturali

La Corte dei conti ha proposto la soppressione di questo titolo. Il Parlamento ha suggerito una disposizione relativa al meccanismo delle correzioni finanziarie.

La Commissione mantiene anche su questo punto la sua proposta iniziale: il titolo sui fondi strutturali è indispensabile per ancorare nel regolamento finanziario le eccezioni previste per la gestione di questi stanziamenti. I meccanismi di diritto comune previsti nel titolo IV della prima parte sono applicabili anche alle correzioni finanziarie e i dettagli procedurali suggeriti dal Parlamento sono ripresi nelle modalità d'esecuzione.

2.7.3. Ricerca

La Corte dei conti ha nuovamente suggerito la soppressione di questo titolo. La Commissione intende invece mantenerlo, poiché introduce deroghe alle disposizioni della prima parte sotto forma di disposizioni specifiche giustificate in materia di ABB e di storni e di disposizioni specifiche per il CCR.

2.7.4. Azioni esterne

La Corte dei conti ha considerato superfluo questo titolo. Il Consiglio al contrario è favorevole, in particolare poiché fornisce una base per le azioni eseguite congiuntamente con le organizzazioni internazionali (articolo 164). La Commissione mantiene questo titolo in un'ottica di coerenza e di leggibilità del testo.

La Corte dei conti ha considerato che i criteri minimi stabiliti per l'esecuzione decentrata del bilancio nei paesi terzi sono non realistici e sono difficili da controllare (articolo 165). La Commissione ha dunque riesaminato questi criteri e propone una nuova redazione che fissa criteri in termini di obiettivi che non presuppongono una struttura amministrativa identica a quella delle istituzioni comunitarie.

La Commissione aveva proposto nel settore delle azioni esterne un termine per la conclusione dei contratti (articolo 77, paragrafo 2) più lungo di quello che il diritto comune stabilisce al 31 dicembre dell'anno n + 3, dove n è l'anno di imputazione degli stanziamenti (impegno di bilancio). La Corte dei conti trova questo limite troppo breve, in particolare per quanto riguarda i progetti d'aiuto allo sviluppo, mentre il Consiglio lo trova troppo lungo e raccomanda piuttosto n + 2. La Commissione mantiene quindi la sua proposta iniziale che si situa a metà strada.

La Commissione aveva proposto anche in questo titolo (articolo 170) una deroga al principio del cofinanziamento in materia di sovvenzioni. Per la Corte dei conti, che respinge il principio stesso, la deroga è senza oggetto. Per il Consiglio invece la norma e la deroga sono fondate, ma la deroga dovrebbe essere limitata all'aiuto umanitario, nel settore del quale eviterebbe di bloccare l'attuazione dei progetti di sviluppo per i paesi più poveri. Poiché si trova a metà strada tra queste due opinioni opposte, la Commissione mantiene la sua proposta.

2.7.5. Uffici

La Corte dei conti e il Parlamento europeo, in previsione dell'apertura eventuale di altri uffici in futuro, hanno suggerito di creare un titolo generico per gli uffici e non soltanto per l'UPUCE e l'OLAF.

La Commissione intende dare seguito a questa raccomandazione creando nella proposta un titolo dedicato agli uffici, che comporta un capitolo generale sugli uffici, con le norme generali applicabili a tutti gli uffici, e un capitolo che riprende le specificità dell'OLAF.

2.8. Disposizioni transitorie e finali (parte terza)

2.8.1. Agenzie

La Corte dei conti e il Parlamento europeo hanno suggerito che il regolamento finanziario delle agenzie sia stabilito conformemente ad una regolamentazione quadro adottata dalla Commissione previo parere della Corte dei conti, del Parlamento europeo e del Consiglio.

La Commissione accetta questa proposta ed introduce un termine per l'adozione di questi pareri.

La Commissione propone inoltre che il discarico sull'esecuzione del bilancio delle agenzie spetti al Parlamento europeo e che il revisore interno della Commissione eserciti nei confronti delle agenzie le stesse competenze di cui dispone nei confronti dei servizi della Commissione. La normativa specifica delle agenzie dovrà essere di conseguenza adeguata in conformità con il regolamento finanziario.

3. ACCETTAZIONE DEGLI EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO

In allegato figura una presa di posizione su ciascuno degli emendamenti adottati dal Parlamento europeo il 31 maggio 2001.

4. CONCLUSIONI

La Commissione trasmette, ai sensi dell'articolo 250 del trattato CE, la presente proposta al Consiglio in vista dell'adozione entro il termine previsto dal Consiglio europeo di Göteborg [1].

[1] Le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Göteborg precisano, al punto 18, che "il regolamento finanziario riveduto deve essere adottato entro la fine del 2002".

2001/0318 (CNS)

Proposta modificata di REGOLAMENTO (CE, CECA, Euratom) DEL CONSIGLIO recante il regolamento finanziario relativo al bilancio generale delle Comunità europee

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 279,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 78 nono,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 183,

vista la proposta della Commissione [2],

[2] GU C 96 E del 27.3.2001, pag. 1.

visto il parere del Parlamento europeo [3],

[3] GU C ...

visto il parere della Corte dei conti [4],

[4] GU L 162 del 5.6.2001, pag. 1.

visto il parere del Comitato economico e sociale [5],

[5] GU C 260 del 17.9.2001, pag. 42.

considerando quanto segue:

(1) Il contesto nel quale era stato adottato il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee [6] è profondamente mutato, in particolare a seguito dell'adesione di nuovi Stati membri, del quadro delle prospettive finanziarie in cui il bilancio è inserito e dei cambiamenti istituzionali; in funzione di ciò il regolamento finanziario è stato modificato più volte in modo sostanziale. In occasione di nuove modificazioni, necessarie per tener conto segnatamente delle esigenze di semplificazione normativa ed amministrativa nonché di una gestione delle finanze comunitarie ancor più rigorosa, occorre procedere, a fini di chiarezza, alla rifusione del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977.

[6] GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1; regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 762/2001 (GU L 111 del 20.4.2001, pag. 1).

(2) Il presente regolamento deve limitarsi ad enunciare i grandi principi e le regole di base che disciplinano l'intera materia del bilancio disciplinata dal trattato, mentre le disposizioni specifiche devono essere rinviate al regolamento recante modalità d'esecuzione del presente regolamento (in prosieguo: "le modalità d'esecuzione"), per istituire una migliore gerarchia delle norme ed accrescere la leggibilità del regolamento finanziario.

(3) In materia di principi del bilancio, la formazione e l'esecuzione del bilancio devono rispettare i quattro principi fondamentali dell'unità, dell'universalità, della specializzazione e dell'annualità, nonché i principi del pareggio, dell'unità di conto, di una sana gestione finanziaria e della trasparenza.

(4) Il presente regolamento deve ribadire questi principi e limitare le eccezioni ai casi assolutamente necessari, prevedendo per tali eccezioni una disciplina rigorosa.

(5) Riguardo al principio dell'unità, il presente regolamento deve specificare che il principio si applica anche alle spese per la politica estera e di sicurezza comune e alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni quando tali spese sono a carico del bilancio. La tabella dell'organico degli organismi comunitari deve essere decisa dall'autorità di bilancio nell'ambito della procedura di bilancio, tenendo conto del suo impatto, reale o potenziale, sull'organico della funzione pubblica europea e sul bilancio generale attraverso la sovvenzione erogata o prevista per tali organismi, o le pensioni che saranno versate al personale di tali organismi.

(6) Riguardo al principio dell'universalità, devono essere soppresse le possibilità di restituzione di acconti e di reimpiego, che saranno parzialmente sostituite da entrate con destinazione specifica; queste modificazioni non devono riguardare le norme speciali sui fondi strutturali.

(7) Riguardo al principio della specializzazione, è indispensabile che la Commissione disponga di una certa flessibilità di gestione per gli storni degli stanziamenti di personale e di funzionamento tra titoli relativi a settori diversi e tra capitoli di spese operative. Il presente regolamento finanziario deve infatti autorizzare una presentazione integrata dell'assegnazione delle risorse finanziarie e amministrative per destinazione. Devono inoltre essere armonizzate fra tutte le istituzioni le procedure di storno degli stanziamenti amministrativi, in modo che gli storni tra titoli siano di competenza dell'autorità di bilancio e quelli tra le linee inferiori al titolo siano di competenza di ciascuna istituzione. La costituzione di riserve da parte dell'autorità di bilancio deve peraltro essere limitata a due casi: l'assenza di base giuridica o l'incertezza quanto alla sufficienza degli stanziamenti o alla possibilità di eseguirli conformemente al principio di una sana gestione finanziaria.

(8) Riguardo all'annualità, gli stanziamenti dissociati devono essere generalizzati, mantenendo tuttavia l'attuale regime tecnico relativo agli stanziamenti del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia ("FEAOG"). I riporti di stanziamenti d'impegno e di pagamento devono essere decisi dall'istituzione di cui trattasi a seguito della semplificazione introdotta con la soppressione degli stanziamenti non dissociati. I periodi complementari devono essere limitati esclusivamente ai casi assolutamente necessari, ossia ai pagamenti del FEAOG.

(9) Riguardo alla trasparenza, dev'essere garantita una migliore informazione sull'esecuzione del bilancio e sulla contabilità. Occorre anche fissare un termine imperativo per la pubblicazione del bilancio e stabilire il principio di una pubblicazione provvisoria, a cura della Commissione, tra la constatazione dell'adozione del bilancio da parte del Presidente del Parlamento europeo e la pubblicazione ufficiale nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Inoltre, per eliminare gli importi negativi, le spese negative devono essere trattate come entrate con destinazione specifica. Deve essere tuttavia conservata la possibilità di una riserva negativa.

(10) Riguardo infine al principio della sana gestione finanziaria, questo dev'essere definito con riferimento ai principî di economia, efficienza ed efficacia e dev'esserne verificato il rispetto mediante indicatori misurabili che consentano di valutare i risultati ottenuti. La valutazione deve intervenire durante tutto il ciclo di un programma.

(11) In materia di formazione e di presentazione del bilancio, occorre armonizzare e semplificare le procedure di bilancio eliminando la distinzione, priva di conseguenze pratiche, tra bilanci suppletivi e bilanci rettificativi.

(12) La sezione del bilancio relativa alla Commissione deve autorizzare la presentazione degli stanziamenti e delle risorse in base alla destinazione, cioè la formazione del bilancio per attività ("Activity Based Budgeting"), per aumentare la trasparenza della gestione del bilancio a fronte degli obiettivi della sana gestione finanziaria e, in particolare, dell'efficienza e dell'efficacia.

(13) Le autorizzazioni di bilancio devono consentire alla Commissione di disporre di una certa flessibilità nella gestione dell'organico, soprattutto nel quadro del nuovo orientamento di una gestione imperniata sui risultati e non sui mezzi. Questa libertà deve tuttavia essere contenuta entro il doppio limite costituito dagli stanziamenti di bilancio e dal numero totale di posti assegnati; inoltre, ne devono essere esclusi i gradi A1 e A2.

(14) In materia d'esecuzione del bilancio, è necessario chiarire i diversi metodi possibili di esecuzione del bilancio, ossia l'esecuzione centralizzata dalla Commissione, l'esecuzione concorrente con gli Stati membri ovvero decentrata con i paesi terzi beneficiari di aiuti esterni, oppure infine in modo congiunto con organizzazioni di diritto pubblico internazionale. La gestione centralizzata deve poter essere effettuata o direttamente dai servizi della Commissione oppure indirettamente mediante delega ad altri organismi di diritto pubblico nazionale o comunitario. I vari metodi d'esecuzione devono garantire, indipendentemente dall'entità incaricata di tutta o di parte dell'esecuzione, il rispetto di procedure che tutelino i fondi comunitari, confermando al tempo stesso che a norma dell'articolo 274 del trattato CE la responsabilità finale dell'esecuzione del bilancio appartiene alla Commissione.

(15) La responsabilità della Commissione per l'esecuzione del bilancio le vieta di delegare compiti propri dei pubblici poteri che implichino margini di apprezzamento discrezionale. Il presente regolamento deve ribadire questo principio e precisare i compiti che possono essere delegati. Occorre precisare inoltre che agli organismi di diritto privato, ad esclusione di quelli ai quali è attribuita una funzione di servizio pubblico sotto la garanzia degli Stati, non deve essere consentito di compiere atti di esecuzione del bilancio, ma soltanto la prestazione di servizi di perizia tecnica o amministrativa oppure l'esecuzione di compiti preparatori o accessori.

(16) Ai fini del rispetto dei principi della trasparenza e della sana gestione finanziaria, gli organismi di diritto pubblico o che svolgono funzioni di servizio pubblico sotto la garanzia dello Stato, ai quali sono delegati compiti d'esecuzione per conto della Commissione, devono disporre di procedure trasparenti di aggiudicazione degli appalti, di controlli interni efficaci, di un sistema di rendiconto distinto dal resto delle loro attività e di una revisione contabile esterna.

(17) Il presente regolamento deve ottemperare agli obblighi imposti dall'articolo 279 del trattato, determinando competenze e responsabilità degli ordinatori, del contabile e del revisore interno. La responsabilità degli ordinatori deve essere totale per quanto riguarda tutte le operazioni di entrate e di spese eseguite sotto la loro autorità, operazioni di cui devono rispondere anche, se del caso, mediante procedura disciplinare. Di conseguenza, la responsabilità degli ordinatori deve essere rafforzata con la soppressione dei controlli preventivi centralizzati e, in particolare, da un lato, del visto preventivo del controllore finanziario sulle operazioni di entrata e di spesa e, dall'altro, della verifica della quietanza liberatoria da parte del contabile. Il contabile deve restare incaricato della corretta esecuzione dei pagamenti, dell'incasso delle entrate e del recupero dei crediti. Deve assumere la gestione della tesoreria, la tenuta della contabilità ed essere incaricato della compilazione degli stati finanziari delle istituzioni. Il revisore interno deve esercitare le proprie funzioni secondo le norme internazionali pertinenti relative alla revisione contabile. Tale funzione deve essere destinata a fornire all'istituzione ragionevoli garanzie sul corretto funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo messi in opera dagli ordinatori. Il revisore interno non deve essere implicato nelle operazioni finanziarie. Non deve esercitare funzioni di controllo di tali operazioni preventivo rispetto alle decisioni degli ordinatori, funzione che deve spettare esclusivamente all'ordinatore.

(18) La responsabilità degli ordinatori, dei contabili e degli amministratori degli anticipi non è di natura diversa da quella degli altri funzionari e agenti e deve essere soggetta, nell'ambito dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e del regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità, alle sanzioni disciplinari e pecuniarie attualmente vigenti. Devono invece essere mantenute talune disposizioni speciali che individuano casi particolari di colpa dei contabili e degli amministratori di anticipi, collegati alla natura delle loro mansioni; essi non devono più disporre di indennità o di assicurazioni speciali. Nei casi che non implicano frode, per fornire all'autorità che ha il potere di nomina (AIPN) la competenza necessaria, ogni istituzione deve creare un'istanza specializzata in materia di irregolarità finanziarie, incaricata di accertare l'esistenza di irregolarità da cui derivino responsabilità disciplinari o pecuniarie del funzionario o dell'agente. Ove detta istanza individui problemi sistemici, deve presentare una relazione all'ordinatore e al revisore interno. Nei casi di frode, per contro, è opportuno far riferimento nel presente regolamento alle disposizioni vigenti sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee e sulla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri.

(19) Il presente regolamento deve definire le nozioni d'impegno di bilancio e d'impegno giuridico della spesa e le relative condizioni d'attuazione. Per limitare nel tempo l'impatto potenziale sul bilancio delle decisioni della Commissione e diminuire il volume degli impegni dormienti, dev'essere limitato il periodo durante il quale possono essere assunti impegni giuridici specifici sulla base d'impegni di bilancio globali.

(20) Il presente regolamento deve definire la tipologia dei pagamenti che possono essere eseguiti dagli ordinatori. L'esecuzione dei pagamenti deve effettuarsi principalmente in funzione dell'efficacia dell'intervento e dei risultati di questo.

(21) Il presente regolamento deve precisare che la liquidazione, l'ordinazione e i pagamenti devono essere eseguiti entro un termine che sarà fissato nelle modalità d'esecuzione e la cui inosservanza conferirà ai creditori il diritto ad interessi di mora a carico del bilancio.

(22) Per quanto riguarda gli appalti, le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio che coordinano le procedure d'aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, di servizi e di lavori devono essere applicate ai contratti pubblici d'appalto conclusi dalle istituzioni per proprio conto; inoltre, tutti gli appalti aggiudicati per conto di terzi devono essere disciplinati dai principî che si evincono da tali direttive.

(23) Per prevenire le irregolarità, lottare contro le frodi e la corruzione e promuovere una gestione sana e efficace, occorrono norme specifiche che escludano dall'aggiudicazione dei contratti d'appalto candidati o offerenti colpevoli di tali comportamenti o in situazione di conflitto d'interessi.

(24) Occorre inoltre prevedere, a fini di trasparenza, un'informazione adeguata dei candidati e degli offerenti in merito all'aggiudicazione dei contratti d'appalto.

(25) Infine, nel quadro della responsabilizzazione degli ordinatori, deve essere soppressa l'attuale commissione consultiva degli acquisti e dei contratti.

(26) Per quanto riguarda le sovvenzioni, occorrono norme specifiche sulla concessione di sovvenzioni comunitarie e sulla sorveglianza relativa alle medesime, che attuino i principi della trasparenza, della parità di trattamento, del cofinanziamento, dell'irretroattività, della valutazione collettiva e del controllo.

(27) Tali sovvenzioni, per evitarne il cumulo, non devono poter essere accordate per finanziare due volte lo stesso intervento o spese correnti di uno stesso esercizio.

(28) In modo analogo alle norme per l'aggiudicazione degli appalti pubblici, devono essere definite cause di esclusione dal beneficio delle sovvenzioni, per disporre di uno strumento di lotta contro le frodi e la corruzione.

(29) La concessione di una sovvenzione deve essere oggetto di una convenzione scritta, in cui siano precisati i diritti e gli obblighi dell'istituzione e del beneficiario.

(30) Per quanto riguarda la contabilità e la rendicontazione, occorre precisare che la contabilità comprende una contabilità generale e una contabilità di bilancio e sottolineare che la contabilità generale è una contabilità patrimoniale mentre la contabilità di bilancio serve ai fini del conto del risultato dell'esecuzione del bilancio e delle relazioni sull'esecuzione del bilancio.

(31) Devono essere precisati, con riferimento ai principi contabili internazionalmente riconosciuti e alle direttive comunitarie sui conti annuali di taluni tipi di società, in quanto pertinenti nel contesto del servizio pubblico, i principi sui quali è basata la contabilità generale e la presentazione degli stati finanziari.

(32) Le disposizioni sulle informazioni da fornire relativamente all'esecuzione del bilancio devono essere adattate per estenderle all'utilizzazione degli stanziamenti riportati, ricostituiti e reimpiegati nonché ai diversi organismi di diritto comunitario, e per organizzare meglio la trasmissione dei dati mensili e della relazione sull'esecuzione, da comunicare tre volte all'anno all'autorità di bilancio.

(33) Occorre armonizzare i metodi contabili utilizzati dalle istituzioni e riconoscere, in questo settore, un diritto d'iniziativa al contabile della Commissione.

(34) Va precisato che il ricorso ai sistemi informatici per la gestione finanziaria non deve pregiudicare i diritti d'accesso della Corte dei conti ai documenti giustificativi.

(35) Devono essere soppresse le nozioni di anticipo e di acconto, poco precise; i pagamenti vanno effettuati sotto forma di prefinanziamenti, pagamenti intermedi e pagamento del saldo finale, quando l'importo dovuto non è interamente versato in una sola volta.

(36) In materia di controllo esterno e di discarico, anche se la Commissione ha l'intera responsabilità dell'esecuzione del bilancio, l'importanza della gestione concorrente con gli Stati membri rende necessario prevedere la loro piena cooperazione nel corso della procedura di controllo da parte della Corte dei conti, quindi di quella di discarico da parte dell'autorità di bilancio.

(37) Per ottimizzare la rendicontazione e lo svolgimento della procedura di discarico, è opportuno modificare il calendario delle diverse fasi che portano al discarico.

(38) Per migliorare il funzionamento interistituzionale, la Commissione deve presentare al Parlamento europeo, qualora questo lo richieda, tutte le informazioni sull'esercizio in oggetto che siano necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona, della tutela del segreto d'impresa, delle regole sui procedimenti giudiziari e disciplinari e degli interessi dell'Unione.

(39) Talune politiche comunitarie devono essere oggetto di disposizioni specifiche che devono essere basate sui principi del presente regolamento.

(40) Per quanto riguarda il FEAOG, le specificità della gestione, consistenti in particolare nella parità tra stanziamenti d'impegno e stanziamenti di pagamento e nel regime dei riporti di stanziamenti, devono restare invariate, ad eccezione delle disposizioni sugli stanziamenti per lo sviluppo rurale a partire dal 1° gennaio 2007.

(41) Per garantire il mantenimento del livello globale degli stanziamenti disponibili, le entrate provenienti dalla sezione "garanzia" del FEAOG devono essere assegnate al Fondo globalmente.

(42) Per gli stanziamenti del FEAOG e per gli stanziamenti amministrativi è necessario prevedere la possibilità di effettuare impegni anticipati dal 15 novembre che precede l'esercizio interessato.

(43) Per quanto riguarda i Fondi strutturali, è opportuno conservare la restituzione di acconti e la ricostituzione di stanziamenti, alle condizioni previste dalla dichiarazione della Commissione allegata al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali.

(44) Per quanto riguarda la ricerca, occorre armonizzare la presentazione del bilancio con le disposizioni riguardanti la formazione del bilancio per attività, pur preservando la flessibilità di gestione finora riconosciuta al Centro comune di ricerca.

(45) Per quanto riguarda le azioni esterne, è necessario autorizzare il decentramento della gestione degli aiuti esterni, a condizione che la Commissione disponga di garanzie di una sana gestione finanziaria e che lo Stato beneficiario assuma nei confronti della Commissione la responsabilità per i fondi versati.

(46) Le convenzioni di finanziamento o i contratti stipulati con lo Stato beneficiario o con un organismo di diritto pubblico nazionale, comunitario o internazionale, oppure con persone fisiche e giuridiche di diritto privato, devono includere i principi generali di aggiudicazione degli appalti di cui al titolo V della prima parte e al titolo IV della seconda parte del presente regolamento, in materia di azioni esterne.

(47) Le disposizioni generali di gestione relative agli uffici europei devono essere definite in un titolo specifico. In considerazione dello statuto e del mandato particolare dell'ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), le disposizioni specifiche di gestione che lo riguardano devono essere riunite in un apposito capo del suddetto titolo.

(48) Anche per quanto riguarda gli stanziamenti amministrativi, è opportuno raggruppare in un titolo apposito le disposizioni specificamente pertinenti.

(49) Per quanto riguarda lo svolgimento dei programmi in materia di sviluppo rurale e di misure d'accompagnamento, occorre prevedere che le disposizioni particolari del FEAOG, sezione "garanzia", riguardanti il regime degli stanziamenti, si applichino soltanto fino alla scadenza della programmazione in corso.

(50) La modificazione del calendario relativo al consolidamento dei conti delle istituzioni dev'essere differita all'esercizio 2005, in modo da disporre del tempo necessario per organizzare le procedure interne pertinenti.

(51) Il procedimento di adozione delle modalità d'esecuzione del presente regolamento deve essere assortito di termini che garantiscano l'effettiva entrata in vigore di ogni modificazione del regolamento finanziario entro termini ragionevoli.

(52) In materia di normativa finanziaria applicabile agli organismi creati dalle Comunità, dotati di personalità giuridica propria, che possono ricevere sovvenzioni del bilancio, occorre garantire un quadro adeguato alle esigenze specifiche della loro gestione. Allo stesso tempo e nel pieno rispetto dell'autonomia operativa necessaria all'espletamento del mandato di tali organismi, è necessaria l'armonizzazione delle norme relative al discarico ed alla contabilità. Il revisore interno della Commissione deve esercitare nei confronti di tali organismi le stesse competenze di cui dispone nei confronti dei servizi della Commissione. La normativa specifica di tali organismi dovrà essere di conseguenza adeguata in conformità con il presente regolamento finanziario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI COMUNI

TITOLO I

OGGETTO

Articolo 1

(Proposta iniziale: Articolo 1

Il presente regolamento specifica le norme relative alla formazione ed all'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee, in prosieguo: "il bilancio".

Il Comitato economico e sociale, il Comitato delle regioni e il Mediatore sono assimilati, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, alle istituzioni delle Comunità.

Articolo 2

(Nuovo)

Qualsiasi altro atto normativo relativo all'esecuzione del bilancio in entrate o in uscite deve basarsi sui principî enunciati al titolo II.

TITOLO II

Principi di bilancio

Articolo 3

(Proposta iniziale: Articolo 2)

Alle condizioni di cui al presente regolamento, la formazione e l'esecuzione del bilancio rispettano i principi dell'unità, dell'annualità, del pareggio, dell'unità di conto, dell'universalità, della specializzazione, della sana gestione finanziaria e della trasparenza.

Capo 1

Principio dell'unità

Articolo 4

(Proposta iniziale: Articolo 3)

1. Il bilancio è l'atto che prevede ed autorizza, ogni anno, le entrate e le spese stimate necessarie delle Comunità.

2. Le spese e le entrate delle Comunità comprendono quanto segue:

a) le entrate e le spese della Comunità europea, comprese le spese amministrative della politica estera e di sicurezza comune e della cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni, nonché le relative spese operative quando sono a carico del bilancio;

b) le spese amministrative della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e le relative entrate;

c) le spese e le entrate della Comunità europea dell'energia atomica.

3. Sono iscritti nel bilancio la garanzia per l'assunzione e l'erogazione di prestiti contrattate dalle Comunità ed i versamenti al fondo di garanzia per le azioni esterne.

Articolo 5

(Proposta iniziale: Articolo 4)

1. La riscossione delle entrate e il pagamento delle spese possono essere effettuati solo mediante imputazione ad una linea del bilancio, salvo il disposto dell'articolo 74.

2. Nessuna spesa può essere impegnata né liquidata in eccedenza agli stanziamenti autorizzati.

3. Nessuno stanziamento può essere iscritto in bilancio se non corrisponde ad una spesa stimata necessaria.

4. Gli interessi prodotti dai fondi che restano proprietà delle Comunità europee sono iscritti in bilancio come entrate generali, fatto salvo il disposto dell'articolo 74.

Capo 2

Principio dell'annualità

Articolo 6

(Proposta iniziale: Articolo 5)

Gli stanziamenti iscritti nel bilancio sono autorizzati per la durata di un esercizio finanziario, che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Articolo 7

(Proposta iniziale: Articolo 6)

1. Il bilancio comporta stanziamenti dissociati che danno luogo a stanziamenti d'impegno e a stanziamenti di pagamento.

2. Gli stanziamenti d'impegno coprono il costo totale degli impegni giuridici sottoscritti durante l'esercizio in corso, salvo il disposto degli articoli 77, paragrafo 2 e 167, paragrafo 2.

3. Gli stanziamenti di pagamento coprono i pagamenti derivanti dall'esecuzione degli impegni giuridici sottoscritti durante l'esercizio in corso e/o durante gli esercizi precedenti.

4. I paragrafi 1 e 2 fanno salve le disposizioni speciali dei titoli I, IV e VI della seconda parte. Non precludono la facoltà di impegnare gli stanziamenti globalmente o di procedere a impegni di bilancio per frazioni annue.

Articolo 8

(Proposta iniziale: Articolo 7)

1. Le entrate sono imputate ad un esercizio sulla base degli importi riscossi nel corso dell'esercizio stesso. Tuttavia, le risorse proprie del mese di gennaio dell'esercizio successivo possono essere versate a titolo di anticipo conformemente al regolamento del Consiglio recante applicazione della decisione relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità.

2. Le iscrizioni delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto, della risorsa complementare basata sul prodotto nazionale lordo (PNL) e, se necessario, dei contributi finanziari, possono essere rettificate conformemente al regolamento di cui al paragrafo 1.

3. Gli stanziamenti assegnati a titolo di un esercizio possono essere utilizzati solo per coprire le spese impegnate e pagate nel corso di tale esercizio, fatte salve le deroghe di cui al titolo I della seconda parte, e per coprire gli importi dovuti a titolo di impegni relativi a esercizi precedenti.

4. Gli impegni di stanziamenti sono contabilizzati sulla base degli impegni giuridici contratti fino al 31 dicembre, fatti salvi gli impegni globali di cui all'articolo 77, paragrafo 2, e le convenzioni di finanziamento di cui all'articolo 167, paragrafo 2, che sono contabilizzati sulla base degli impegni di bilancio effettuati fino al 31 dicembre.

5. I pagamenti sono contabilizzati a titolo di un esercizio sulla base dei pagamenti effettuati dal contabile entro il 31 dicembre dell'esercizio stesso.

6. In deroga ai paragrafi 4 e 5, le spese del Fondo europeo agricolo d'orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione "garanzia", sono imputate ad un esercizio secondo le norme di cui al titolo I della seconda parte.

Articolo 9

(Proposta iniziale: Articolo 8)

1. Gli stanziamenti d'impegno e gli stanziamenti di pagamento non utilizzati entro la fine dell'esercizio per il quale sono stati iscritti vengono annullati.

Tuttavia, possono essere oggetto di una decisione di riporto limitato unicamente all'esercizio successivo, presa dall'istituzione entro il 15 febbraio conformemente ai paragrafi 2 e 3.

2. Per gli stanziamenti d'impegno, il riporto può essere eseguito in una delle due fattispecie seguenti:

a) per importi corrispondenti a stanziamenti d'impegno per i quali tutte le tappe preparatorie all'atto d'impegno di cui all'articolo 60 sono completate al 31 dicembre; tali importi possono essere impegnati fino al 31 marzo dell'anno successivo;

b) per importi che risultano necessari quando l'atto di base è stato adottato nel corso dell'ultimo trimestre dell'esercizio e la Commissione non ha potuto impegnare entro il 31 dicembre gli stanziamenti previsti a tale scopo in bilancio.

3. Per gli stanziamenti di pagamento, il riporto può riguardare gli importi necessari per coprire impegni anteriori o impegni riguardanti stanziamenti d'impegno riportati, quando gli stanziamenti previsti alle rispettive linee del bilancio dell'esercizio successivo non permettono di coprire il fabbisogno. L'istituzione impiega in via prioritaria gli stanziamenti autorizzati per l'esercizio in corso e ricorre agli stanziamenti riportati soltanto quando i primi siano esauriti.

4. Entro il 15 marzo l'istituzione informa il Parlamento europeo e il Consiglio (in prosieguo: "l'autorità di bilancio") in merito alla decisione di riporto da essa presa, precisando per ogni voce di bilancio in qual modo i criteri di cui ai paragrafi 2 e 3 sono applicati a ciascun riporto.

5. Gli stanziamenti iscritti in riserva e gli stanziamenti relativi alle spese di personale non possono essere oggetto di riporto.

Articolo 10

(Proposta iniziale: Articolo 9)

Le entrate non utilizzate e gli stanziamenti disponibili il 31 dicembre a titolo delle entrate con destinazione specifica di cui all'articolo 18 sono oggetto di un riporto di diritto. Gli stanziamenti disponibili corrispondenti ad entrate con destinazione specifica riportate devono essere utilizzati in via prioritaria.

Articolo 11

(Proposta iniziale: Articolo 10)

I disimpegni conseguenti all'inesecuzione totale o parziale delle azioni alle quali gli stanziamenti sono stati assegnati, che intervengono nel corso degli esercizi successivi all'esercizio per il quale gli stanziamenti sono stati iscritti in bilancio, danno luogo all'annullamento degli stanziamenti corrispondenti.

Articolo 12

(Proposta iniziale: Articolo 11)

Gli stanziamenti iscritti in bilancio possono essere impegnati con decorrenza di effetti dal 1° gennaio, non appena il bilancio è stato definitivamente adottato, fatte salve le deroghe previste al titolo I e al titolo VI della seconda parte.

Articolo 13

(Proposta iniziale: Articolo 12)

1. Se il bilancio non è adottato definitivamente all'inizio dell'esercizio, agli impegni e ai pagamenti relativi a spese il cui principio è stato ammesso nell'ultimo bilancio regolarmente adottato si applicano l'articolo 273 del trattato CE, l'articolo 78 ter del trattato CECA e l'articolo 178 del trattato Euratom.

2. Se, per un determinato capitolo, l'autorizzazione di due o più dodicesimi provvisori, accordata secondo le condizioni previste dai trattati, non permette di fare fronte alle spese necessarie per evitare un'interruzione della continuità dell'azione delle Comunità nel settore in oggetto, può essere autorizzato, a titolo eccezionale, il superamento dell'importo degli stanziamenti iscritti nel corrispondente capitolo del bilancio dell'esercizio precedente, secondo le procedure previste dai trattati. In questo caso, non può essere superato l'importo globale degli stanziamenti aperti nel bilancio dell'esercizio precedente.

Capo 3

Principio dell'equilibrio

Articolo 14

(Proposta iniziale: Articolo 13)

1. Nel bilancio entrate e stanziamenti di pagamento devono risultare in pareggio.

2. Le Comunità non possono accendere prestiti per coprire un disavanzo del bilancio. Tuttavia, sono autorizzate a sottoscrivere prestiti al solo scopo di acquisire terreni e fabbricati rigorosamente solo nella misura in cui tali prestiti offrono tutte le garanzie di una sana gestione finanziaria.

Articolo 15

(Proposta iniziale: Articolo 14)

1. Il saldo di ogni esercizio viene iscritto nel bilancio dell'esercizio successivo, in entrate o in stanziamenti di pagamento a seconda che si tratti di un'eccedenza o di un disavanzo.

2. Le stime appropriate di tali entrate o degli stanziamenti di pagamento sono iscritte in bilancio nel corso della procedura di bilancio e, se del caso, mediante ricorso alla procedura della lettera rettificativa, presentata a norma dell'articolo 34. Esse vengono determinate secondo il regolamento del Consiglio recante applicazione della decisione relativa alle risorse proprie delle Comunità.

3. Dopo la presentazione dei conti di ogni esercizio, la differenza rispetto alle stime è iscritta nel bilancio dell'esercizio successivo mediante un bilancio rettificativo a norma dell'articolo 37.

Capo 4

Principio dell'unità di conto

Articolo 16

(Proposta iniziale: Articolo 15)

Il bilancio è formato, è eseguito ed è oggetto di rendiconto in euro.

Tuttavia, per le esigenze della tesoreria di cui all'articolo 61, il contabile e, nel caso delle casse di anticipi, l'amministratore di anticipi, sono autorizzati ad effettuare operazioni nelle monete nazionali alle condizioni precisate nel regolamento recante modalità d'esecuzione del presente regolamento (in prosieguo: "le modalità d'esecuzione").

Capo 5

Principio dell'universalità

Articolo 17

(Proposta iniziale: Articolo 16)

L'insieme delle entrate copre l'insieme degli stanziamenti di pagamento, salvo il disposto dell'articolo 18. Le entrate e le spese sono iscritte senza contrazione fra di esse, salvo il disposto dell'articolo 20.

Articolo 18

(Proposta iniziale: Articolo 17, paragrafo 1)

1. Le entrate seguenti hanno destinazione specifica al fine di finanziare spese determinate:

a) i contributi finanziari degli Stati membri per taluni programmi di ricerca, secondo la decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità;

b) gli interessi sui depositi e le ammende previsti dal regolamento volto ad accelerare e chiarire le modalità d'attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi;

c) le entrate con una destinazione specifica, quali redditi da fondazioni, sovvenzioni, donazioni e legati;

d) le partecipazioni di paesi terzi o di organismi diversi ad attività delle Comunità;

e) le entrate provenienti da terzi per forniture, prestazioni di servizi o lavori effettuati su loro richiesta;

f) le entrate provenienti dalla restituzione di somme indebitamente pagate;

g) i proventi di forniture, prestazioni di servizi e lavori effettuati a favore di altre istituzioni o organismi, compreso l'importo delle indennità di missione pagate per conto di altre istituzioni o organismi e da questi ultimi rimborsati;

h) l'importo delle indennità di assicurazione riscosse;

i) le entrate provenienti da indennità locative;

j) le entrate provenienti dalla vendita di pubblicazioni e film, anche su supporto elettronico.

2. La base legale pertinente può anche prescrivere di destinare a spese specifiche le entrate da questa previste.

3. Il bilancio prevede per le entrate con destinazione specifica di cui ai paragrafi 1 e 2 una struttura d'accoglienza e, per quanto possibile, il loro importo.

Articolo 19

(Proposta iniziale: Articolo 17, paragrafo 2)

1. La Commissione può accettare qualsiasi atto di liberalità a favore delle Comunità, in particolare fondazioni, sovvenzioni, donazioni e legati.

2. L'accettazione di liberalità che potrebbero comportare oneri di qualsiasi specie è soggetta all'autorizzazione del Parlamento europeo e del Consiglio, i quali si pronunciano entro due mesi dalla data di ricevimento della domanda della Commissione. Se entro questo termine non è stata formulata alcuna obiezione, la Commissione delibera in via definitiva sull'accettazione.

Articolo 20

(Proposta iniziale: Articolo 18)

1. Le modalità d'esecuzione possono prevedere i casi in cui talune entrate possono essere detratte dall'importo delle fatture o delle richieste di pagamento, che in tal caso sono oggetto di un ordine di pagamento al netto.

2. I prezzi di prodotti o prestazioni forniti alle Comunità, che comprendono oneri fiscali oggetto di rimborso da parte degli Stati membri in forza del protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee o da parte di paesi terzi in forza delle pertinenti convenzioni, sono imputati in bilancio con il loro importo al netto delle tasse.

3. Le differenze di cambio registrate nel corso dell'esecuzione di bilancio possono essere compensate. Il risultato finale, positivo o negativo, è ripreso nel saldo dell'esercizio.

Capo 6

Principio della specializzazione

Articolo 21

(Proposta iniziale: Articolo 19)

Gli stanziamenti sono specificati per titolo e per capitolo; i capitoli sono suddivisi in articoli e in voci.

Articolo 22

(Proposta iniziale: Articolo 20)

1. Ogni istituzione può proporre all'autorità di bilancio, all'interno della propria sezione del bilancio, storni da titolo a titolo.

La Commissione sottopone alla decisione dell'autorità di bilancio le proposte di storno da titolo a titolo presentate dalle altre istituzioni. La Commissione può corredare tali proposte del proprio parere.

2. Ogni istituzione può procedere, all'interno della propria sezione del bilancio, a storni da capitolo a capitolo e da articolo ad articolo. Le istituzioni informano l'autorità di bilancio e la Commissione degli storni ai quali hanno proceduto.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 fanno salve le disposizioni specifiche di cui all'articolo 23 previste per la Commissione.

Articolo 23

(Proposta iniziale: Articolo 21)

1. La Commissione può procedere ai seguenti storni all'interno della propria sezione del bilancio:

a) storni all'interno degli articoli e, ad eccezione delle spese di personale e di funzionamento, storni da articolo ad articolo all'interno di ciascun capitolo;

b) per le spese di personale e di funzionamento, storni da titolo a titolo, purché si tratti di stanziamenti utilizzati agli stessi fini;

c) per le spese operative, storni tra capitoli all'interno dello stesso titolo, entro il limite del 10% degli stanziamenti dell'esercizio iscritti alla linea a partire dalla quale si procede allo storno.

Tre settimane prima di procedere agli storni di cui al primo comma, lettere b) e c), la Commissione informa l'autorità di bilancio della propria decisione.

2. La Commissione può proporre all'autorità di bilancio, all'interno della propria sezione del bilancio, altri storni non previsti dal paragrafo 1.

Articolo 24

(Proposta iniziale: Articolo 22)

1. L'autorità di bilancio decide gli storni di stanziamenti secondo il disposto dei paragrafi 2, 3 e 4, fatte salve le deroghe di cui al titolo I della seconda parte.

2. Quando le proposte di storno di stanziamenti riguardano spese derivanti obbligatoriamente dai trattati o dagli atti adottati in forza dei medesimi, il Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo, delibera a maggioranza qualificata, entro sei settimane, salvo in caso d'urgenza. Il Parlamento europeo formula il proprio parere in tempo utile affinché il Consiglio possa prenderne conoscenza e deliberare entro il termine indicato. In mancanza di una decisione del Consiglio entro tale termine, le proposte di storno si considerano approvate.

3. Quando le proposte di storno riguardano spese diverse da quelle derivanti obbligatoriamente dai trattati o dagli atti adottati in forza dei medesimi, il Parlamento europeo, previa consultazione del Consiglio, delibera entro sei settimane, salvo in caso d'urgenza. Il Consiglio formula il proprio parere a maggioranza qualificata, in tempo utile affinché il Parlamento europeo possa prenderne conoscenza e deliberare entro il termine indicato. In mancanza di una decisione entro tale termine, le proposte di storno si considerano approvate.

4. Le proposte di storno che riguardano contemporaneamente spese derivanti obbligatoriamente dai trattati o dagli atti adottati in forza dei medesimi e le altre spese, si considerano approvate se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno preso una decisione contraria entro sei settimane dal ricevimento delle proposte da parte delle due istituzioni. Se il Parlamento europeo e il Consiglio riducono in modo divergente l'importo di una proposta di storno, si considera approvato l'importo meno elevato accettato da una delle due istituzioni. Lo storno non può essere eseguito se una delle due istituzioni è contraria al principio dello storno.

Articolo 25

(Proposta iniziale: Articolo 23)

1. Possono essere dotate di stanziamenti mediante storno solo le linee di bilancio per le quali il bilancio autorizza uno stanziamento o reca la menzione "per memoria" (p.m.).

2. Le entrate con destinazione specifica possono essere oggetto di storno solo a condizione che conservino la loro destinazione.

Articolo 26

(Proposta iniziale: Articolo 24)

1. Gli storni all'interno dei titoli del bilancio previsti per gli stanziamenti del FEAOG, sezione "garanzia", dei Fondi strutturali e della ricerca, sono disciplinati dalle disposizioni speciali contenute nei titoli I, II e III della seconda parte.

2. Gli storni destinati a permettere l'utilizzazione della riserva per le operazioni di prestiti e di garanzia dei prestiti accordati dalle Comunità a favore dei paesi terzi e della riserva per aiuti d'urgenza, sono decisi dall'autorità di bilancio, su proposta della Commissione.

Si applica la procedura di cui all'articolo 24. Tuttavia, se il Parlamento europeo e il Consiglio non raggiungono un accordo su un importo diverso da quello che figura nella proposta della Commissione oppure se si astengono dalla decisione, la proposta di storno della Commissione si considera approvata.

Capo 7

Principio della sana gestione finanziaria

Articolo 27

(Proposta iniziale: Articolo 25)

1. Gli stanziamenti del bilancio sono utilizzati secondo il principio di una sana gestione finanziaria, vale a dire secondo i principi di economia, efficienza ed efficacia.

2. Secondo il principio dell'economia, i mezzi impiegati dall'istituzione per la realizzazione delle proprie attività sono resi disponibili in tempo utile, nella quantità e qualità appropriate ed al prezzo migliore.

Secondo il principio dell'efficienza, deve essere ricercato il miglior rapporto tra i mezzi impiegati ed i risultati conseguiti.

Secondo il principio dell'efficacia, gli obiettivi specifici fissati devono essere raggiunti e devono essere conseguiti i risultati attesi.

3. Sono stabiliti obiettivi verificabili mediante indicatori misurabili e viene assicurata la sorveglianza permanente della loro realizzazione.

4. Per realizzare il principio di una sana gestione finanziaria, le istituzioni procedono ad una valutazione regolare dei programmi o delle azioni.

Articolo 28

(Proposta iniziale: Articolo 26)

1. Le proposte presentate all'autorità legislativa che possano avere un'incidenza finanziaria, ivi compresa un'incidenza sul numero dei posti, sono corredate di una scheda finanziaria.

2. Nel corso della procedura di bilancio, la Commissione fornisce tutte le informazioni che consentono il raffronto tra l'evoluzione del fabbisogno di stanziamenti e le previsioni iniziali riportate nelle schede finanziarie. Tali informazioni comprendono i progressi compiuti e lo stato di avanzamento dei lavori dell'autorità legislativa sulle proposte presentate. Se necessario, il fabbisogno di stanziamenti è rivisto in funzione dello stato delle deliberazioni sulla base legale.

Capo 8

Principio della trasparenza

Articolo 29

(Proposta iniziale: Articolo 27)

1. Il bilancio è formato, eseguito ed è oggetto di rendiconto nel rispetto del principio della trasparenza.

2. Il bilancio ed i bilanci rettificativi, definitivamente adottati, sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a cura del presidente del Parlamento europeo.

La pubblicazione avviene entro due mesi dalla data della constatazione dell'adozione definitiva del bilancio.

Gli stati finanziari consolidati sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Le relazioni e le analisi della gestione finanziaria redatte da ogni istituzione sono anch'esse pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 30

(Proposta iniziale: Articolo 28)

1. L'assunzione e l'erogazione di prestiti contrattate dalle Comunità a favore di terzi sono oggetto di un'informazione presentata in allegato al bilancio.

2. Le operazioni del Fondo di garanzia per le azioni esterne sono oggetto di un'informazione presentata negli stati finanziari.

TITOLO III

FORMAZIONE E STRUTTURA DEL BILANCIO

CAPO 1

FORMAZIONE DEL BILANCIO

Articolo 31

(Proposta iniziale: Articolo 29)

Il Parlamento europeo, il Consiglio, la Corte di giustizia delle Comunità europee, la Corte dei conti, il Comitato economico e sociale, il Comitato delle regioni e il Mediatore redigono uno stato di previsione delle loro spese e delle loro entrate, che trasmettono alla Commissione anteriormente al 1° luglio di ogni anno.

Gli stati di previsione sono altresì trasmessi, a titolo informativo, da tali istituzioni all'autorità di bilancio entro il 1° luglio di ogni anno. La Commissione redige il proprio stato di previsione che trasmette all'autorità di bilancio entro la stessa data.

Nella preparazione del proprio stato di previsione, la Commissione utilizza le informazioni indicate all'articolo 32.

Articolo 32

(Nuovo)

Ciascun organismo di cui all'articolo 190 trasmette alla Commissione entro il 1° aprile di ogni anno, conformemente all'atto che l'ha istituito, uno stato di previsione delle proprie spese ed entrate, compresi la tabella dell'organico e il programma di lavoro.

La Commissione comunica questi documenti all'autorità di bilancio, a titolo d'informazione, salvo nel caso previsto all'articolo 46, paragrafo 1, punto 3, lettera d).

Articolo 33

(Proposta iniziale: Articolo 30)

1. Entro il 1° settembre di ogni anno la Commissione presenta al Consiglio un progetto preliminare di bilancio. Il progetto preliminare di bilancio viene contestualmente trasmesso al Parlamento.

Il progetto preliminare di bilancio presenta uno stato generale riassuntivo delle spese e delle entrate delle Comunità e raggruppa gli stati di previsione di cui all'articolo 31.

2. La Commissione unisce al progetto preliminare di bilancio quanto segue:

a) un'analisi della gestione finanziaria dell'esercizio trascorso;

b) un parere sugli stati di previsione delle altre istituzioni; tale parere può comportare previsioni divergenti debitamente motivate;

c) qualsiasi documento di lavoro giudicato utile riguardante la tabella dell'organico delle istituzioni e le sovvenzioni che la Commissione assegna agli organismi di cui all'articolo 190 e alle scuole europee;

d) informazioni sugli obiettivi per attività e sulla valutazione disponibile.

Articolo 34

(Proposta iniziale: Articolo 31)

1. La Commissione, di propria iniziativa o su richiesta delle altre istituzioni per quanto concerne la rispettiva sezione, può presentare al Consiglio una lettera rettificativa che modifica il progetto preliminare di bilancio sulla base di nuovi elementi non ancora noti al momento della redazione dello stesso.

2. Salvo altrimenti convenuto tra le istituzioni o in circostanze eccezionali, la presentazione al Consiglio da parte della Commissione interviene almeno trenta giorni anteriormente alla prima lettura del progetto di bilancio da parte del Parlamento europeo. Il Consiglio presenta la lettera rettificativa al Parlamento europeo almeno quindici giorni prima di tale prima lettura.

Articolo 35

(Proposta iniziale: Articolo 32)

1. Il Consiglio stabilisce il progetto di bilancio secondo la procedura di cui all'articolo 272 del trattato CE, all'articolo 78 del trattato CECA e all'articolo 177 del trattato Euratom.

2. Il Consiglio presenta il progetto di bilancio al Parlamento europeo entro il 5 ottobre di ogni anno. Il Consiglio allega al progetto di bilancio una relazione, precisando eventualmente i motivi per i quali si è discostato dal progetto preliminare di bilancio.

Articolo 36

(Proposta iniziale: Articolo 33)

1. Il presidente del Parlamento europeo constata che il bilancio è definitivamente adottato secondo la procedura di cui all'articolo 272 del trattato CE, all'articolo 78 del trattato CECA e all'articolo 177 del trattato Euratom.

2. L'adozione definitiva del bilancio comporta, a decorrere dal 1° gennaio dell'esercizio successivo o a decorrere dalla data dell'adozione se questa è posteriore al 1° gennaio, l'obbligo per ciascuno Stato membro di mettere a disposizione delle Comunità gli importi dovuti, alle condizioni fissate dal regolamento del Consiglio recante applicazione della decisione relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità.

Articolo 37

(Proposta iniziale: Articolo 34)

1. In caso di necessità o nel caso previsto all'articolo 15, paragrafo 3, la Commissione può presentare progetti preliminari di bilancio rettificativo.

I progetti preliminari di bilancio rettificativo proposti dalle altre istituzioni sono trasmessi alla Commissione.

2. Salvo circostanze eccezionali, la Commissione presenta al Consiglio qualsiasi progetto preliminare di bilancio rettificativo entro il 1° settembre di ogni anno. Essa può unire un parere divergente alle domande di progetti preliminari di bilancio rettificativo proposti dalle altre istituzioni.

3. L'autorità di bilancio delibera tenendo conto dell'urgenza.

Articolo 38

(Proposta iniziale: Articolo 35)

1. Il Consiglio, qualora gli sia stato presentato un progetto preliminare di bilancio rettificativo, stabilisce un progetto di bilancio rettificativo secondo l'articolo 35.

2. Gli articoli 35 e 36 si applicano ai bilanci rettificativi, tranne che per il calendario. Detti bilanci devono essere giustificati con riferimento al bilancio di cui modificano le previsioni.

Articolo 39

(Proposta iniziale: Articolo 36)

La Commissione e l'autorità di bilancio possono convenire di anticipare talune date relative alla trasmissione degli stati di previsione o all'adozione e alla trasmissione del progetto preliminare e del progetto di bilancio, a condizione che tale accordo determini una riduzione o un allungamento dei periodi, riservati all'esame di tali testi, previsti dall'articolo 272 del trattato CE, dall'articolo 78 del trattato CECA e dall'articolo 177 del trattato Euratom.

CAPO 2

STRUTTURA E PRESENTAZIONE DEL BILANCIO

Articolo 40

(Proposta iniziale: Articolo 37)

Il bilancio comporta:

a) uno stato riassuntivo delle entrate e delle spese,

b) sezioni divise in stati delle entrate e delle spese per ciascuna istituzione.

Articolo 41

(Proposta iniziale: Articolo 38)

1. Le entrate della Commissione nonché le entrate e le spese delle altre istituzioni sono classificate dall'autorità di bilancio in titoli, capitoli, articoli e voci secondo la loro natura o la loro destinazione.

2. Lo stato delle spese della sezione della Commissione è presentato secondo una nomenclatura decisa dall'autorità di bilancio e che comporta una classificazione per destinazione.

Il titolo corrisponde ad un settore politico e il capitolo corrisponde di norma ad un'attività.

Ciascun titolo può comportare stanziamenti operativi e stanziamenti amministrativi.

All'interno di ciascun titolo, gli stanziamenti amministrativi sono raggruppati in un unico capitolo.

Articolo 42

(Proposta iniziale: Articolo 39)

Il bilancio non può comportare entrate o spese negative.

Le risorse proprie riscosse in applicazione della decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità sono importi netti e come tali sono presentate nello stato riassuntivo delle entrate del bilancio.

Articolo 43

(Proposta iniziale: Articolo 40)

1. Ogni sezione del bilancio può comportare un titolo "stanziamenti accantonati". Gli stanziamenti sono iscritti in tale titolo nelle due situazioni seguenti:

a) assenza di base legale per l'azione interessata al momento della formazione del bilancio;

b) incertezza, basata su seri motivi, quanto alla sufficienza degli stanziamenti o alla possibilità di eseguire, nell'osservanza di una sana gestione finanziaria, gli stanziamenti iscritti alle linee di bilancio.

Gli stanziamenti di tale titolo possono essere utilizzati soltanto previo storno effettuato secondo la procedura di cui agli articoli 22, 23 e 24.

2. In caso di gravi difficoltà d'esecuzione, la Commissione può proporre, nel corso dell'esercizio, uno storno di stanziamenti verso il titolo "stanziamenti accantonati". L'autorità di bilancio decide in merito a tali storni conformemente all'articolo 26.

Articolo 44

(Proposta iniziale: Articolo 41)

La sezione della Commissione può comportare una "riserva negativa", il cui importo massimo è limitato a 200 milioni di euro. Questa riserva, che è iscritta in un titolo specifico, può riguardare sia stanziamenti d'impegno che stanziamenti di pagamento.

Tale riserva deve essere utilizzata entro la fine dell'esercizio, mediante storno, secondo la procedura di cui agli articoli 22, 23 e 25.

Articolo 45

(Proposta iniziale: Articolo 42)

1. Il bilancio comporta, nella sezione della Commissione, le due riserve seguenti:

a) una riserva per gli aiuti d'urgenza a favore di paesi terzi;

b) una riserva relativa ai prestiti e alle garanzie dei prestiti accordati dalle Comunità per operazioni a favore dei paesi terzi.

2. I requisiti d'iscrizione, d'utilizzazione e di finanziamento delle riserve di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) sono stabiliti rispettivamente dal regolamento del Consiglio sulla disciplina di bilancio e dal regolamento del Consiglio recante applicazione della decisione relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità.

Articolo 46

(Proposta iniziale: Articolo 43)

1. Il bilancio presenta:

1) nello stato riassuntivo delle entrate e delle spese:

a) le previsioni di entrate delle Comunità per l'esercizio interessato,

b) le entrate previste dell'esercizio precedente e le entrate dell'esercizio n - 2,

c) gli stanziamenti d'impegno e di pagamento per l'esercizio in oggetto,

d) gli stanziamenti d'impegno e di pagamento per l'esercizio precedente,

e) le spese impegnate e le spese pagate nel corso dell'esercizio n - 2,

f) uno stato riepilogativo delle scadenze dei pagamenti da effettuare nel corso degli esercizi successivi in base agli impegni di bilancio assunti nel corso di esercizi precedenti,

g) gli opportuni commenti per ciascuna suddivisione;

2) nella sezione corrispondente a ciascuna istituzione le entrate e le spese figurano con la stessa struttura di cui al paragrafo 1, con i commenti appropriati a ogni sottodivisione nonché con le scadenze dei pagamenti da effettuare nel corso degli esercizi successivi in base agli impegni di bilancio assunti nel corso di esercizi precedenti.

Le previsioni degli importi annuali degli stanziamenti di pagamento necessari per gli esercizi successivi in relazione agli stanziamenti d'impegno dell'esercizio figurano, a titolo indicativo, in uno scadenzario inserito nei commenti del bilancio;

3) per quanto riguarda il personale:

a) una tabella dell'organico che fissa, per ogni sezione del bilancio, il numero dei posti per grado in ciascuna categoria e in ciascun quadro, e il numero dei posti permanenti e temporanei, di cui è autorizzata la presa a carico nei limiti degli stanziamenti del bilancio;

b) una tabella dell'organico retribuito sugli stanziamenti per la ricerca e lo sviluppo tecnologico per l'azione diretta e una tabella dell'organico retribuito sugli stessi stanziamenti per l'azione indiretta; le tabelle sono suddivise in categorie e gradi, con la distinzione tra posti permanenti e temporanei, di cui è autorizzata la presa a carico nei limiti degli stanziamenti del bilancio;

c) per quanto riguarda il personale scientifico e tecnico, la ripartizione può essere indicata per gruppi di gradi, alle condizioni stabilite per ciascun bilancio; la tabella dell'organico specifica quanti sono gli agenti del personale scientifico o tecnico altamente qualificati, ai quali sono attribuiti i vantaggi speciali previsti dalle disposizioni particolari dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e del regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità (in prosieguo: "lo statuto");

d) una tabella dell'organico che fissa, per ogni organismo di cui all'articolo 190, il numero, per grado e per categoria, dei posti permanenti e temporanei, di cui è autorizzata la presa a carico nei limiti degli stanziamenti del bilancio.

Le tabelle dell'organico indicano, accanto al numero dei posti autorizzati a titolo dell'esercizio, il numero dei posti autorizzati a titolo dell'esercizio precedente;

4) per l'assunzione e l'erogazione di prestiti:

a) nello stato generale delle entrate, le linee di bilancio corrispondenti alle operazioni in questione, destinate a ricevere gli eventuali rimborsi di beneficiari inizialmente inadempienti, che hanno reso necessario il ricorso alla "garanzia di buon fine". Tali linee recano la dicitura "per memoria" (p. m.) e sono accompagnate dai commenti del caso;

b) nella sezione della Commissione:

i) le linee di bilancio che presentano la "garanzia di buon fine" delle Comunità per le operazioni in questione; tali linee recano la dicitura "per memoria" (p. m.) fintanto che non sussista alcun onere effettivo a tale titolo cui si debba far fronte con risorse definitive;

ii) commenti che indicano il riferimento alla base legale ed il volume delle operazioni previste, la durata, nonché la garanzia finanziaria che le Comunità forniscono per lo svolgimento di tali operazioni;

c) a titolo indicativo, in un documento allegato alla sezione della Commissione:

i) le operazioni in capitale e la gestione dell'indebitamento in corso;

ii) le operazioni in capitale e la gestione dell'indebitamento per l'esercizio finanziario interessato;

5) le linee di bilancio, in entrate e in spese, necessarie per l'attivazione della riserva relativa alle operazioni di prestito e di garanzia dei prestiti accordati dalle Comunità a favore dei paesi terzi e per l'attivazione del Fondo di garanzia per le azioni esterne.

2. Oltre ai documenti di cui al paragrafo 1, l'autorità di bilancio può allegare al bilancio altri documenti.

Articolo 47

(Proposta iniziale: Articolo 44)

1. La tabella dell'organico di cui all'articolo 46, paragrafo 1, punto 3, costituisce per ciascuna istituzione o organismo un limite tassativo; nessuna nomina può essere fatta oltre detto limite.

Ogni istituzione od organismo può tuttavia modificare la tabella dell'organico fino a concorrenza del 10% dei posti ed entro i limiti degli stanziamenti di bilancio e del numero totale di posti assegnati, tranne che per i gradi A1 e A2.

2. In deroga al paragrafo 1, primo comma, possono essere compensati i casi di attività ad orario ridotto autorizzati dall'autorità che ha il potere di nomina, conformemente allo statuto.

TITOLO IV

ESECUZIONE DEL BILANCIO

CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 48

(Proposta iniziale: Articolo 45)

1. La Commissione esegue il bilancio in entrate e in spese conformemente al presente regolamento, sotto la propria responsabilità ed entro i limiti degli stanziamenti autorizzati.

2. Gli Stati membri cooperano con la Commissione per garantire che gli stanziamenti siano utilizzati secondo il principio di una sana gestione finanziaria.

Articolo 49

(Proposta iniziale: Articolo 46)

1. Per l'esecuzione degli stanziamenti iscritti in bilancio per qualsiasi azione comunitaria o in forza di qualsiasi altra azione dell'Unione deve essere preliminarmente adottato un atto di base.

2. Gli stanziamenti seguenti possono essere eseguiti senza atto di base e a condizione che le azioni finanziate siano di competenza della Comunità:

a) gli stanziamenti relativi a progetti pilota di natura sperimentale destinati a provare la fattibilità e l'utilità di un'azione;

b) gli stanziamenti relativi ad azioni preparatorie, destinate all'elaborazione di proposte in vista dell'adozione di azioni comunitarie future;

c) gli stanziamenti relativi ad azioni di natura puntuale o permanente, svolte dalla Commissione in esecuzione di compiti connessi a sue prerogative istituzionali diverse dal diritto di iniziativa legislativa, nonché in esecuzione di competenze specifiche attribuitele direttamente dai trattati;

d) gli stanziamenti destinati al funzionamento di ogni istituzione, in virtù della sua autonomia amministrativa.

Articolo 50

(Proposta iniziale: Articolo 47)

La Commissione riconosce alle altre istituzioni i poteri necessari all'esecuzione delle rispettive sezioni del bilancio.

Articolo 51

(Proposta iniziale: Articolo 48)

La Commissione e ciascuna delle altre istituzioni possono delegare, nell'ambito dei loro servizi, i propri poteri d'esecuzione del bilancio alle condizioni stabilite dal presente regolamento e dalle loro regole interne ed entro i limiti che esse fissano nell'atto di delegazione. I delegati possono agire soltanto entro i limiti dei poteri che sono loro espressamente conferiti.

Articolo 52

(Proposta iniziale: Articolo 49)

Qualsiasi agente finanziario non può adottare alcun atto d'esecuzione del bilancio in cui i propri interessi e quelli delle Comunità potrebbero essere in conflitto. Qualora ciò si verificasse, l'agente è tenuto ad astenersi e ad informarne l'autorità competente.

CAPO 2

METODI D'ESECUZIONE

Articolo 53

(Proposta iniziale: Articolo 50)

1. La Commissione esegue il bilancio secondo i metodi seguenti:

a) in modo centralizzato;

b) con una gestione concorrente o decentrata;

c) in gestione congiunta con organizzazioni internazionali.

2. Quando la Commissione esegue il bilancio in modo centralizzato, le funzioni d'esecuzione sono espletate o direttamente nei suoi servizi o indirettamente secondo le disposizioni degli articoli da 54 a 57.

3. Quando la Commissione esegue il bilancio con gestione concorrente, le funzioni d'esecuzione del bilancio sono affidate agli Stati membri secondo le disposizioni dei titoli I e II della seconda parte.

4. Quando la Commissione esegue il bilancio con gestione decentrata, le funzioni d'esecuzione del bilancio sono affidate a paesi terzi, secondo le disposizioni del titolo IV della seconda parte.

5. Nei casi di gestione concorrente o decentrata, per assicurarsi che l'impiego dei fondi sia conforme alla normativa pertinente, la Commissione ricorre a procedure di liquidazione dei conti o a meccanismi di correzioni finanziarie che le permettano di assumere la sua responsabilità nell'esecuzione del bilancio conformemente all'articolo 274 del trattato CE.

6. Nell'attuazione dei metodi d'esecuzione del bilancio di cui ai paragrafi 3 e 4 gli Stati membri e i paesi terzi verificano regolarmente che le azioni il cui finanziamento sarà a carico del bilancio comunitario siano state eseguite correttamente.

Essi adottano le misure atte a prevenire le irregolarità e le frodi e, se necessario, avviano azioni giudiziarie per recuperare i fondi indebitamente versati.

7. Quando la Commissione esegue il bilancio in gestione congiunta, alcune funzioni d'esecuzione sono affidate ad organizzazioni di diritto internazionale pubblico conformemente alle modalità d'esecuzione.

Tali organizzazioni applicano in materia di contabilità, di revisione contabile, di controllo e di aggiudicazione degli appalti norme che offrano garanzie equivalenti alle norme internazionalmente riconosciute.

Articolo 54

(Proposta iniziale: Articolo 51)

1. La Commissione non può affidare a terzi i poteri d'esecuzione di cui è titolare in forza dei trattati, nella misura in cui implicano un ampio margine di discrezionalità tale da esprimere scelte politiche. Le funzioni d'esecuzione affidate devono essere esattamente definite e sottoposte a controllo.

2. Nei limiti previsti al paragrafo 1, la Commissione, quando esegue il bilancio in modo centralizzato indiretto secondo l'articolo 53, paragrafo 2, può affidare funzioni implicanti l'esercizio di potestà pubbliche e in particolare funzioni d'esecuzione del bilancio agli organismi seguenti:

a) alle agenzie di diritto comunitario di cui all'articolo 55 (in prosieguo: "agenzie esecutive");

b) ad organismi creati dalle Comunità, di cui all'articolo 190;

c) ad organismi nazionali pubblici o investiti di attribuzioni di servizio pubblico sotto la garanzia dello Stato.

3. Quando funzioni d'esecuzione sono espletate da organismi di cui al paragrafo 2, questi verificano regolarmente che le azioni il cui finanziamento sarà a carico del bilancio siano state eseguite correttamente.

Detti organismi adottano tutte le misure atte a prevenire le irregolarità e le frodi e, se del caso, avviano azioni giudiziarie per recuperare i fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati.

Articolo 55

(Proposta iniziale: Articolo 52)

1. Le agenzie esecutive sono istituite con decisione della Commissione. Esse sono persone giuridiche di diritto comunitario cui può essere delegata in tutto o in parte l'attuazione, per conto della Commissione e sotto la sua responsabilità, di un programma o di un progetto comunitario.

2. Le condizioni e le modalità relative all'istituzione e all'attività delle agenzie esecutive sono definite in modo che la Commissione continui a sovrintendere all'esecuzione e conservi il controllo dell'attività di tali agenzie.

Articolo 56

(Proposta iniziale: Articolo 53)

1. Le decisioni che affidano funzioni d'esecuzione agli organismi di cui all'articolo 54, paragrafo 2, contengono tutte le disposizioni atte a garantire la trasparenza delle attività eseguite e prevedono necessariamente quanto segue:

a) procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni trasparenti, non discriminatorie e che impediscano qualsiasi conflitto d'interessi;

b) un sistema efficace di controllo interno delle operazioni di gestione;

c) una contabilità di tali operazioni e procedure di rendiconto che consentano di accertare la corretta utilizzazione dei fondi comunitari e riflettano nei conti delle Comunità l'effettiva misura di tale utilizzazione;

d) un revisione contabile esterna indipendente.

2. La Commissione può riconoscere l'equipollenza fra i sistemi di controllo e di contabilità nonché fra le procedure di aggiudicazione degli appalti degli organismi nazionali di cui all'articolo 54, paragrafo 2, lettera c) e le proprie regole, tenendo conto delle norme internazionalmente riconosciute.

3. La Commissione provvede periodicamente alla sorveglianza, alla valutazione e al controllo dell'esecuzione delle funzioni affidate.

Articolo 57

(Proposta iniziale: Articolo 54)

1. La Commissione non può affidare atti d'esecuzione su fondi in provenienza dal bilancio, in particolare il pagamento e la riscossione, ad entità od organismi esterni di diritto privato tranne quelli investiti di attribuzioni di servizio pubblico sotto la garanzia dello Stato, secondo il disposto dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera c).

2. Ad entità od organismi esterni di diritto privato non investiti di attribuzioni di servizio pubblico sotto la garanzia dello Stato, possono essere affidati, mediante contratto, unicamente compiti di perizia tecnica e compiti amministrativi, preparatori o accessori che non implicano né attribuzioni proprie dell'autorità pubblica né l'esercizio di un potere di apprezzamento discrezionale.

CAPO 3

AGENTI FINANZIARI

Sezione 1

Principio della separazione delle funzioni

Articolo 58

(Proposta iniziale: Articolo 55)

Le funzioni di ordinatore e di contabile sono separate.

Sezione 2

L'ordinatore

Articolo 59

(Proposta iniziale: Articolo 56)

1. Le funzioni di ordinatore sono esercitate dall'istituzione.

2. Ogni istituzione stabilisce nelle proprie regole interne gli agenti di livello adeguato ai quali delega le funzioni di ordinatore, i limiti dei poteri conferiti, nonché la facoltà dei delegati di sottodelegare i loro poteri.

3. Le deleghe e le sottodeleghe delle funzioni di ordinatore sono accordate soltanto ad agenti soggetti allo statuto.

4. Gli ordinatori delegati o sottodelegati possono agire esclusivamente entro i limiti stabiliti dall'atto di delegazione o di sottodelegazione.

Articolo 60

(Proposta iniziale: Articolo 57)

1. L'ordinatore è incaricato in ogni istituzione di eseguire le entrate e le spese secondo i principi di una sana gestione finanziaria e di garantirne la legittimità e la regolarità.

2. Per eseguire le spese, l'ordinatore delegato e sottodelegato procede agli impegni di bilancio ed agli impegni giuridici, alla liquidazione delle spese e all'emissione degli ordini di pagamento, nonché agli atti preliminari necessari all'esecuzione degli stanziamenti.

3. L'esecuzione delle entrate comporta la formazione delle previsioni di crediti, l'accertamento dei diritti da recuperare e l'emissione degli ordini di riscossione. Comporta anche, se necessario, la rinuncia ai crediti accertati.

4. L'ordinatore delegato pone in atto, conformemente alle norme minime stabilite da ogni istituzione e tenendo conto dei rischi inerenti alle caratteristiche della gestione ed alla natura delle azioni finanziate, la struttura organizzativa nonché i sistemi e le procedure di seguito e di controllo interno adeguati all'esecuzione dei suoi compiti. Prima che un'operazione sia autorizzata, i suoi aspetti operativi e finanziari sono verificati da agenti che non hanno avviato l'operazione. L'avviamento e la verifica di un'operazione sono funzioni separate.

5. Ogni agente incaricato del controllo della gestione delle operazioni finanziarie deve disporre delle necessarie competenze professionali. Rispetta un codice deontologico deciso da ciascuna istituzione.

6. Quando un agente che partecipa alla gestione finanziaria e al controllo delle operazioni ritiene irregolare o contraria ai principi di una sana gestione finanziaria una decisione la cui applicazione o accettazione gli sia imposta dal suo superiore, ne informa per iscritto l'ordinatore delegato e, in caso d'inerzia di quest'ultimo, l'istanza di cui all'articolo 66, paragrafo 3. In caso di attività illegale, di frode o di corruzione che potrebbero nuocere agli interessi della Comunità, informa le autorità e istanze designate dalla legislazione in vigore.

7. L'ordinatore delegato rende conto alla propria istituzione dell'esercizio delle sue funzioni mediante una relazione annuale di attività nella quale espone i risultati delle sue operazioni a fronte degli obiettivi che gli sono stati assegnati, i rischi associati a dette operazioni e l'impiego delle risorse messe a sua disposizione. L'ordinatore delegato presenta alla propria istituzione la relazione annuale di attività, accompagnata dalle informazioni finanziarie e di gestione.

Sezione 3

Il contabile

Articolo 61

(Proposta iniziale: Articolo 58)

1. Ogni istituzione nomina un contabile che, presso la stessa, è incaricato di quanto segue:

a) provvedere alla corretta esecuzione dei pagamenti, all'incasso delle entrate ed al recupero dei crediti accertati;

b) preparare e presentare i conti, conformemente al titolo VII;

c) tenere la contabilità conformemente al titolo VII;

d) definire, conformemente al titolo VII, le norme e i metodi contabili nonché il piano contabile;

e) definire e convalidare i sistemi contabili e, se necessario, convalidare i sistemi stabiliti dall'ordinatore e destinati a fornire o giustificare informazioni contabili;

f) provvedere alla gestione della tesoreria.

2. Il contabile ottiene dagli ordinatori, che ne garantiscono l'affidabilità, tutte le informazioni necessarie all'elaborazione di conti che riproducano un'immagine fedele del patrimonio delle Comunità e dell'esecuzione del bilancio.

3. Salve le deroghe previste dal presente regolamento, solamente il contabile è autorizzato a maneggiare fondi e valori. È responsabile della custodia dei medesimi.

Articolo 62

(Nuovo)

Ai fini dell'esercizio dei suoi compiti, il contabile può delegare alcune delle proprie funzioni ad agenti soggetti allo statuto, posti sotto la sua responsabilità gerarchica.

L'atto di delegazione definisce i compiti affidati ai delegati.

Sezione 4

L'amministratore degli anticipi

Articolo 63

(Proposta iniziale: Articolo 59)

Per il pagamento di spese di importo limitato e l'incasso di entrate che non siano le risorse proprie, possono essere create casse di anticipi che vengono alimentate dal contabile dell'istituzione e che sono sotto la responsabilità di amministratori di anticipi designati dal contabile dell'istituzione.

CAPO 4

RESPONSABILITÀ DEGLI AGENTI FINANZIARI

Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 64

(Proposta iniziale: Articolo 60)

1. Fatte salve eventuali misure disciplinari, l'autorità che li ha nominati può ritirare, in qualsiasi momento, temporaneamente o definitivamente, la delegazione o la sottodelegazione conferita agli ordinatori delegati e sottodelegati.

2. Fatte salve eventuali misure disciplinari, l'autorità che lo ha nominato può sospendere, in qualsiasi momento, temporaneamente o definitivamente, il contabile dalle sue funzioni.

3. Fatte salve eventuali misure disciplinari, l'autorità che li ha nominati può sospendere, in qualsiasi momento, temporaneamente o definitivamente, gli amministratori di anticipi dalle loro funzioni.

Articolo 65

(Proposta iniziale: Articoli 61 e 62, paragrafo 1)

1. Le disposizioni del presente capo fanno salva l'eventuale responsabilità penale degli agenti di cui all'articolo 64, secondo il diritto nazionale applicabile e le disposizioni vigenti sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee e sulla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri.

2. Ogni ordinatore, contabile o amministratore di anticipi è responsabile sotto il profilo disciplinare e patrimoniale, conformemente allo statuto, salvo il disposto degli articoli 67 e 68.

Sezione 2

Disposizioni relative agli ordinatori delegati e sottodelegati

Articolo 66

(Proposta iniziale: Articolo 62, paragrafi 2 e 3)

1. Quando un ordinatore delegato o sottodelegato ritiene che una decisione di propria competenza sia inficiata d'irregolarità o contravvenga ai principi di una sana gestione finanziaria, ne informa per iscritto l'autorità delegante. Se l'autorità delegante dà istruzione, per iscritto e indicando la motivazione, all'ordinatore delegato o sottodelegato di prendere tale decisione, quest'ultimo è esente da responsabilità.

2. In caso di sottodelegazione, l'ordinatore delegato resta responsabile dell'efficacia dei sistemi di gestione e di controllo interno istituiti e della scelta dell'ordinatore sottodelegato.

3. Per accertare l'esistenza di un'irregolarità finanziaria e le eventuali conseguenze, ogni istituzione crea un'istanza specializzata in tale materia.

Sulla base del parere di quest'istanza, l'istituzione decide l'avvio di un procedimento disciplinare o volto ad accertare una responsabilità patrimoniale. Se l'istanza ha individuato problemi sistemici, presenta all'ordinatore delegato e al revisore interno una relazione accompagnata da raccomandazioni.

Sezione 3

Disposizioni relative ai contabili e agli amministratori di anticipi

Articolo 67

(Proposta iniziale: Articolo 63)

Il contabile risponde sotto il profilo disciplinare o patrimoniale, conformemente allo statuto, in particolare nelle fattispecie seguenti:

a) perdita o deterioramento di fondi, valori e documenti che ha in custodia;

b) modificazione di conti bancari o di conti correnti postali;

c) recuperi o pagamenti non conformi ai corrispondenti ordini di riscossione o di pagamento;

d) mancato incasso di entrate dovute.

Articolo 68

(Proposta iniziale: Articolo 64)

L'amministratore di anticipi risponde sotto il profilo disciplinare o patrimoniale, conformemente allo statuto, in particolare nelle fattispecie seguenti:

a) perdita o deterioramento di fondi, valori e documenti che ha in custodia;

b) impossibilità di giustificare con documenti regolari i pagamenti eseguiti;

c) pagamento a soggetti non aventi diritto;

d) mancato incasso di entrate dovute.

CAPO 5

OPERAZIONI DI ENTRATA

Sezione 1

Disponibilità delle risorse proprie

Articolo 69

(Proposta iniziale: Articolo 65)

Le entrate costituite dalle risorse proprie previste dalla decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, sono oggetto di una previsione iscritta nel bilancio ed espressa in euro. Vengono messe a disposizione conformemente al regolamento del Consiglio recante applicazione di detta decisione.

Sezione 2

Previsione di crediti

Articolo 70

(Proposta iniziale: Articolo 66)

1. Ogni misura o situazione costitutiva di un credito delle Comunità o di una sua modificazione è preventivamente oggetto di una previsione di credito da parte dell'ordinatore competente.

2. In deroga al paragrafo 1, le risorse proprie di cui alla decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, versate a scadenze fisse dagli Stati membri, non sono oggetto di una previsione di credito preliminarmente alla messa a disposizione della Commissione degli importi a cura degli Stati membri. Esse sono oggetto di un ordine di riscossione dell'ordinatore competente.

Sezione 3

Accertamento dei crediti

Articolo 71

(Proposta iniziale: Articolo 67)

1. L'accertamento di un credito è l'atto dell'ordinatore delegato o sottodelegato avente il seguente oggetto:

a) verifica dell'esistenza dei debiti a carico del debitore;

b) determinazione o verifica dell'esistenza e dell'importo del debito;

c) verifica dell'esigibilità del debito.

2. Le risorse proprie messe a disposizione della Commissione ed ogni credito appurato come certo, liquido ed esigibile devono essere oggetto di accertamento mediante una nota di addebito indirizzata al debitore, seguita da un ordine di riscossione destinato al contabile; entrambi i documenti sono emessi dall'ordinatore competente.

3. Gli importi indebitamente pagati sono ricuperati.

4. Le condizioni alle quali gli interessi di mora sono dovuti alle Comunità sono precisate nelle modalità d'esecuzione.

Sezione 4

Emissione degli ordini di riscossione

Articolo 72

(Nuovo)

1. L'emissione dell'ordine di riscossione è l'atto con il quale l'ordinatore delegato o sottodelegato competente impartisce al contabile l'istruzione di recuperare un credito accertato.

2. L'istituzione può formalizzare l'accertamento di un credito a carico di persone diverse dagli Stati con una decisione che costituisce titolo esecutivo a norma dell'articolo 256 del trattato CE e dell'articolo 92 del trattato CECA.

Sezione 5

Recupero

Articolo 73

(Proposta iniziale: Articolo 68)

1. Il contabile prende a carico gli ordini di riscossione dei crediti debitamente stabiliti dall'ordinatore competente. È tenuto ad assicurare l'afflusso delle entrate delle Comunità e a vigilare sulla conservazione dei loro diritti.

Il contabile procede al recupero mediante compensazione e a debita concorrenza dei crediti delle Comunità, se il debitore è titolare di un credito certo, liquido e esigibile nei confronti delle Comunità.

2. Quando l'ordinatore delegato competente intenda rinunciare a recuperare un credito accertato, si assicura che la rinuncia sia regolare e conforme ai principi di una sana gestione finanziaria ed ai criteri stabiliti nelle modalità d'esecuzione. La decisione di rinuncia deve essere motivata. L'ordinatore può delegare l'assunzione di detta decisione soltanto alle condizioni previste dalle modalità d'esecuzione.

Articolo 74

(Proposta iniziale: Articolo 69)

Le entrate riscosse a titolo di ammende, penali e sanzioni, nonché gli interessi prodotti, non sono registrate definitivamente come entrate di bilancio fintantoché le corrispondenti decisioni possono essere annullate dalla Corte di giustizia.

La disposizione del primo comma non si applica alle decisioni di liquidazione dei conti o di correzioni finanziarie.

CAPO 6

OPERAZIONI DI SPESA

Articolo 75

(Nuovo)

1. Tutte le spese sono oggetto di un impegno, di una liquidazione, dell'emissione di un ordine di pagamento e di un pagamento.

2. L'impegno della spesa è preceduto da una decisione di finanziamento adottata dall'istituzione o dalle autorità da questa delegate.

Sezione 1

Impegno delle spese

Articolo 76

(Proposta iniziale: Articolo 70)

1. L'impegno di bilancio consiste nell'operazione di imputazione degli stanziamenti necessari all'esecuzione di successivi pagamenti in esecuzione di un impegno giuridico.

L'impegno giuridico è l'atto con il quale l'ordinatore competente crea un'obbligazione nei confronti di terzi dalla quale può risultare una spesa a carico del bilancio.

L'impegno di bilancio e l'impegno giuridico sono adottati dallo stesso ordinatore, salvo casi debitamente giustificati, previsti nelle modalità d'esecuzione.

2. L'impegno di bilancio è specifico quando il beneficiario e l'importo della spesa sono determinati.

L'impegno di bilancio è globale, quando almeno uno degli elementi necessari a definire l'impegno come specifico rimane indeterminato.

L'impegno di bilancio è accantonato quando è destinato a coprire le spese di cui all'articolo 151 o spese correnti di natura amministrativa di cui né l'importo né i beneficiari finali sono determinati in modo definitivo.

3. Gli impegni di bilancio per azioni la cui realizzazione si prolunga su più di un esercizio possono essere ripartiti su più esercizi in frazioni annue solo quando ciò è previsto dall'atto di base e se si tratta di spese amministrative. Quando l'impegno di bilancio è così ripartito in frazioni annue, l'impegno giuridico menziona la ripartizione, salvo quando si tratta di spese di personale.

Articolo 77

(Proposta iniziale: Articolo 71)

1. Per qualsiasi misura da cui derivi una spesa a carico del bilancio, l'ordinatore competente deve procedere previamente ad un impegno di bilancio prima di concludere un impegno giuridico nei confronti di terzi.

2. Salve le disposizioni speciali del titolo IV della seconda parte, gli impegni di bilancio globali coprono il costo totale dei relativi impegni giuridici specifici contratti fino al 31 dicembre dell'anno n+1.

Salvo il disposto dell'articolo 76, paragrafo 3, e dell'articolo 183, paragrafo 2, gli impegni giuridici specifici riferentisi a impegni di bilancio specifici o accantonati sono conclusi entro il 31 dicembre dell'anno "n".

Alla scadenza dei periodi di cui al primo e secondo comma, il saldo non eseguito di questi impegni di bilancio è disimpegnato dall'ordinatore competente.

L'importo corrispondente a ciascun impegno giuridico specifico adottato a seguito di un impegno globale, è registrato dall'ordinatore competente, prima della firma, nella contabilità di bilancio, mediante imputazione dell'impegno globale.

3. Gli impegni giuridici contratti per azioni la cui realizzazione si prolunga su più di un esercizio e i corrispondenti impegni di bilancio comportano, tranne quando si tratta di spese di personale, un termine finale d'esecuzione fissato secondo il principio di una sana gestione finanziaria.

Le frazioni di questi impegni non eseguite nei sei mesi successivi a tale data sono oggetto di disimpegno, a norma dell'articolo 11.

Articolo 78

(Proposta iniziale: Articolo 72)

Quando procede all'adozione di un impegno di bilancio, l'ordinatore competente verifica quanto segue:

a) l'esattezza dell'imputazione di bilancio;

b) la disponibilità degli stanziamenti;

c) la conformità della spesa rispetto alle disposizioni pertinenti, in particolare del bilancio e dei regolamenti, nonché di qualsiasi atto, emanato in applicazione dei trattati e dei regolamenti;

d) il rispetto del principio della sana gestione finanziaria.

Sezione 2

Liquidazione delle spese

Articolo 79

(Proposta iniziale: Articolo 73)

La liquidazione di una spesa è l'atto dell'ordinatore competente avente il seguente oggetto:

a) verifica dell'esistenza dei diritti del creditore,

b) determinazione o verifica dell'esistenza e dell'importo del credito,

c) verifica delle condizioni di esigibilità del credito.

Sezione 3

Ordinazione delle spese

Articolo 80

(Proposta iniziale: Articolo 74)

L'ordinazione delle spese è l'atto con il quale l'ordinatore competente dà al contabile, mediante l'emissione di un ordine di pagamento, l'istruzione di pagare una spesa di cui ha effettuato la liquidazione.

Sezione 4

Pagamento delle spese

Articolo 81

(Proposta iniziale: Articolo 75)

1. Il pagamento deve basarsi sulla prova dell'effettiva realizzazione dell'azione corrispondente, secondo le disposizioni dell'atto di base o del contratto, e consiste in uno dei seguenti atti:

a) il pagamento della totalità degli importi dovuti;

b) il pagamento degli importi dovuti, secondo le modalità seguenti:

i) un prefinanziamento, eventualmente frazionato in più versamenti;

ii) uno o più pagamenti intermedi;

iii) un pagamento a saldo degli importi dovuti.

2. Nella contabilità i diversi tipi di pagamento di cui al paragrafo 1 sono distinti al momento dell'esecuzione.

Articolo 82

(Proposta iniziale: Articolo 76)

Il pagamento delle spese è eseguito dal contabile nei limiti dei fondi disponibili.

Sezione 5

Termini per le operazioni di spesa

Articolo 83

(Proposta iniziale: Articolo 77)

Le operazioni di liquidazione, ordinazione e pagamento delle spese sono eseguite entro i termini fissati dalle modalità d'esecuzione, che precisano anche le condizioni alle quali i creditori pagati in ritardo possono vantare interessi di mora a carico della linea alla quale è imputata la spesa in capitale.

CAPO 7

SISTEMI INFORMATICI

Articolo 84

(Proposta iniziale: Articolo 79)

Qualora le entrate e le spese siano gestite mediante sistemi informatici, le firme possono essere apposte mediante procedura informatizzata o elettronica.

CAPO 8

IL REVISORE INTERNO

Articolo 85

(Proposta iniziale: Articolo 80)

Ogni istituzione nomina un revisore interno, incaricato di prestare, secondo le pertinenti norme internazionali, una garanzia all'istituzione per quanto riguarda il buon funzionamento dei sistemi e delle procedure di esecuzione del bilancio. Il revisore interno non può essere né ordinatore né contabile.

Articolo 86

(Proposta iniziale: Articolo 81)

1. Il revisore interno consiglia la propria istituzione riguardo al controllo dei rischi, esprimendo pareri indipendenti sulla qualità dei sistemi di gestione e di controllo e formulando raccomandazioni mirate a migliorare le condizioni di esecuzione delle operazioni e promuovere una sana gestione finanziaria.

È incaricato di quanto segue:

a) verificare l'adeguatezza e l'efficacia dei sistemi interni di gestione, nonché delle prestazioni dei servizi nella realizzazione delle politiche, dei programmi e delle azioni in relazione ai rischi ad essi associati;

b) valutare l'adeguatezza e la qualità dei sistemi di controllo interno relativi a tutte le operazioni di esecuzione del bilancio.

2. Il revisore interno esercita le proprie funzioni sull'insieme delle attività e dei servizi dell'istituzione. Può accedere integralmente e senza limiti a qualsiasi informazione necessaria per l'esercizio delle sue funzioni.

3. Il revisore interno presenta all'istituzione una relazione con le sue constatazioni e raccomandazioni. L'istituzione provvede a dar seguito alle raccomandazioni risultanti dalle revisioni contabili.

Articolo 87

(Proposta iniziale: Articolo 82)

Regole particolari relative al revisore interno sono emanate dall'istituzione in modo da garantire l'indipendenza della sua funzione.

La responsabilità del revisore interno nell'esercizio delle funzioni è regolata dallo statuto e dalle modalità d'esecuzione.

TITOLO V

AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI PUBBLICI

CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Sezione 1

Campo d'applicazione e principi di attribuzione

Articolo 88

(Proposta iniziale: Articolo 83)

1. Gli appalti pubblici sono contratti a titolo oneroso, conclusi per iscritto da un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi degli articoli 103 e 168, per ottenere, contro pagamento di un prezzo in tutto o in parte a carico del bilancio, la fornitura di un bene mobile o immobile, l'esecuzione di lavori o la prestazione di servizi.

Questi appalti includono quanto segue:

a) gli appalti immobiliari,

b) gli appalti di forniture,

c) gli appalti di lavori,

d) gli appalti di servizi.

2. Il presente titolo non si applica alle sovvenzioni.

Articolo 89

(Proposta iniziale: Articolo 84)

1. Gli appalti pubblici finanziati interamente o parzialmente dal bilancio rispettano i principi di trasparenza, proporzionalità, parità di trattamento e non discriminazione.

2. Le procedure d'aggiudicazione di appalti si svolgono assicurando la più ampia concorrenza, salvo nel caso di ricorso alla procedura negoziata di cui all'articolo 91, paragrafo 1, lettera d).

Sezione 2

Pubblicazione

Articolo 90

(Proposta iniziale: Articolo 85)

1. Tutti gli appalti il cui valore è superiore alle soglie previste dall'articolo 104 o dall'articolo 168 sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

La pubblicazione preliminare può essere omessa solo nelle fattispecie previste dall'articolo 91, paragrafo 2 e per gli appalti di servizi indicati nelle modalità d'esecuzione.

La pubblicazione di talune informazioni dopo l'attribuzione dell'appalto può essere omessa qualora ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico o leda gli interessi commerciali legittimi di imprese pubbliche o private oppure possa nuocere ad una concorrenza leale fra queste ultime.

2. Gli appalti il cui valore è inferiore alle soglie previste dall'articolo 104 o dall'articolo 168 sono oggetto di una pubblicità adeguata.

Sezione 3

Procedure di aggiudicazione degli appalti

Articolo 91

(Proposta iniziale: Articoli 86 e 87)

1. Le procedure di aggiudicazione degli appalti assumono una delle forme seguenti:

a) la procedura aperta,

b) la procedura ristretta,

c) il concorso di progettazione,

d) la procedura negoziata.

2. Per gli appalti il cui valore è superiore alle soglie previste dall'articolo 104 o dall'articolo 168, il ricorso alla procedura negoziata è autorizzato soltanto nei casi previsti nelle modalità d'esecuzione.

Le disposizioni del primo comma non si applicano agli appalti di servizi indicati nelle modalità d'esecuzione.

3. Le modalità d'esecuzione determinano le soglie al di sotto delle quali l'amministrazione appaltante può ricorrere ad una procedura negoziata o procedere mediante semplice rimborso di fatture, in deroga all'articolo 88, paragrafo 1, primo comma.

Articolo 92

(Proposta iniziale: Articolo 85, paragrafo 4)

L'oggetto dell'appalto deve essere definito nei documenti della gara d'appalto completamente, chiaramente e con precisione.

Articolo 93

(Proposta iniziale: Articolo 88)

1. Sono esclusi dalla partecipazione ad un appalto i candidati o gli offerenti:

a) i quali siano in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, cessazione d'attività o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista da leggi e regolamenti nazionali, ovvero a carico dei quali sia in corso un procedimento di tal genere;

b) nei confronti dei quali sia stata pronunziata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla loro moralità professionale;

c) che, in materia professionale, abbiano commesso un errore grave, accertato con qualsiasi elemento documentabile dalle amministrazioni appaltanti;

d) che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali o con gli obblighi relativi al pagamento d'imposte e tasse secondo la legislazione del paese dove sono stabiliti, del paese dell'amministrazione aggiudicatrice o del paese dove dev'essere eseguito l'appalto;

e) nei confronti dei quali sia stata emessa una sentenza passata in giudicato per frode, corruzione, partecipazione ad un'organizzazione criminale o qualsiasi altra attività illecita che leda gli interessi finanziari delle Comunità;

f) che, a seguito dell'aggiudicazione di un altro appalto o della concessione di una sovvenzione finanziati dal bilancio comunitario, sono stati dichiarati gravemente inadempienti nell'esecuzione, per inosservanza delle loro obbligazioni contrattuali.

2. I candidati o offerenti devono attestare che non si trovano in una delle situazioni previste al paragrafo 1.

Articolo 94

(Proposta iniziale: Articolo 89)

Sono esclusi dall'aggiudicazione di un appalto i candidati o offerenti che, in occasione della procedura di aggiudicazione dell'appalto in oggetto:

a) si trovino in situazione di conflitto di interessi;

b) si siano resi colpevoli di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice ai fini della partecipazione all'appalto o che non abbiano fornito tali informazioni.

Articolo 95

(Proposta iniziale: Articolo 90)

L'amministrazione appaltante può infliggere sanzioni amministrative o finanziarie ai candidati od offerenti che rientrano in uno dei casi d'esclusione di cui agli articoli 93 e 94, dopo aver dato loro modo di presentare osservazioni.

Le sanzioni possono consistere:

a) nell'esclusione del candidato o dell'offerente dagli appalti e sovvenzioni finanziati dal bilancio per un periodo massimo di cinque anni;

b) in sanzioni finanziarie inflitte al contraente, nel caso di cui all'articolo 93, paragrafo 1, lettera f), e al candidato o offerente, nei casi di cui all'articolo 94, quando presentano una reale gravità ed entro i limiti del valore dell'appalto in causa.

Le sanzioni inflitte sono proporzionali alla gravità dei reati commessi.

Articolo 96

(Proposta iniziale: Articolo 91)

1. I criteri di selezione che permettono di valutare le capacità dei candidati o offerenti e i criteri d'attribuzione che permettono di valutare il contenuto delle offerte sono definiti e precisati nei documenti della gara d'appalto.

2. Un appalto può essere attribuito mediante aggiudicazione o mediante attribuzione all'offerta economicamente più vantaggiosa.

Articolo 97

(Proposta iniziale: Articolo 92)

1. Le modalità di presentazione delle offerte garantiscono una concorrenza reale e il segreto del loro contenuto fino al momento dell'apertura simultanea.

2. L'amministrazione aggiudicatrice può esigere dagli offerenti, alle condizioni previste dalle modalità d'esecuzione, una garanzia preliminare a tutela del mantenimento delle offerte presentate.

3. Tranne che per gli appalti di importo limitato di cui all'articolo 91, paragrafo 3, le candidature o le offerte sono aperte da una commissione d'apertura designata a tale scopo. Sono respinte le offerte o candidature da questa dichiarate non conformi.

4. Tutte le candidature o offerte dichiarate conformi dalla commissione d'apertura sono valutate sulla base dei criteri di selezione e d'attribuzione previamente fissati nei documenti della gara d'appalto, da un comitato appositamente designato per proporre l'aggiudicatario dell'appalto.

Articolo 98

(Proposta iniziale: Articolo 93)

Durante lo svolgimento della procedura d'aggiudicazione degli appalti, i contatti tra l'amministrazione aggiudicatrice e i candidati o offerenti possono avere luogo soltanto secondo modalità che garantiscano trasparenza e parità di trattamento. Non possono dar luogo a modificazioni delle condizioni dell'appalto o dei termini dell'offerta iniziale.

Articolo 99

(Proposta iniziale: Articolo 94)

1. L'ordinatore competente designa l'aggiudicatario dell'appalto, nel rispetto dei criteri di selezione e d'aggiudicazione previamente fissati nei documenti della gara d'appalto e delle norme d'aggiudicazione degli appalti.

2. L'amministrazione aggiudicatrice comunica ad ogni candidato o offerente, la cui candidatura o offerta non è stata accettata, i motivi del rifiuto e ad ogni offerente che ha presentato un'offerta ammissibile e che ne fa domanda per iscritto, le caratteristiche e i vantaggi dell'offerta prescelta nonché il nome dell'aggiudicatario.

La comunicazione di taluni elementi può essere omessa qualora ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico o leda gli interessi commerciali legittimi di imprese pubbliche o private oppure possa nuocere ad una concorrenza leale fra queste ultime.

Articolo 100

(Proposta iniziale: Articolo 95)

Fino al momento della firma del contratto, l'amministrazione aggiudicatrice può rinunciare all'appalto o annullare la procedura di aggiudicazione dell'appalto, senza che i candidati o gli offerenti possano pretendere un qualsivoglia indennizzo.

La decisione deve essere motivata ed essere resa nota ai candidati o offerenti.

Sezione 4

Garanzie e controllo

Articolo 101

(Proposta iniziale: Articolo 96)

Alle condizioni previste dalle modalità d'esecuzione, l'amministrazione aggiudicatrice può esigere dai contraenti una garanzia preliminare, ai fini seguenti:

a) a garanzia della regolare esecuzione dell'appalto;

b) per limitare i rischi finanziari collegati al versamento di prefinanziamenti.

Articolo 102

(Nuovo, testo dell'articolo 84, paragrafo 3 della proposta iniziale)

Le istituzioni sospendono l'esecuzione dell'appalto, quando la procedura d'aggiudicazione o l'esecuzione di un appalto sono inficiate da errori od irregolarità sostanziali oppure da frode.

Se detti errori, irregolarità e frodi sono imputabili al contraente, le istituzioni possono rifiutare il pagamento o recuperare gli importi già versati, proporzionalmente alla gravità degli errori, irregolarità o frodi.

CAPO 2

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI APPALTI AGGIUDICATI DALLE ISTITUZIONI COMUNITARIE PER PROPRIO CONTO

Articolo 103

(Proposta iniziale: Articolo 97)

Le istituzioni sono considerate amministrazioni aggiudicatrici per gli appalti che aggiudicano per proprio conto.

Articolo 104

(Proposta iniziale: Articolo 98)

Salvo il disposto del titolo IV della seconda parte del presente regolamento, le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio che coordinano gli appalti pubblici di forniture, di servizi e di lavori determinano quanto segue:

a) le modalità di pubblicazione di cui all'articolo 90;

b) la scelta delle procedure di cui all'articolo 91;

c) i termini corrispondenti.

Articolo 105

(Proposta iniziale: Articolo 99)

La partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche che rientrano nel campo d'applicazione dei trattati e a tutte le persone fisiche e giuridiche di un paese terzo che abbia ratificato un accordo particolare con le Comunità nel settore dei pubblici appalti, secondo il disposto di detto accordo.

Articolo 106

(Proposta iniziale: Articolo 100)

Qualora sia applicabile l'Accordo multilaterale sugli appalti pubblici concluso nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio, gli appalti sono aperti anche ai cittadini degli Stati che hanno ratificato tale accordo, alle condizioni da esso previste.

TITOLO VI

SOVVENZIONI

CAPO 1

CAMPO D'APPLICAZIONE

Articolo 107

(Proposta iniziale: Articolo 101)

1. Le sovvenzioni sono contributi finanziari diretti a carico del bilancio, accordati a titolo di liberalità, per finanziare quanto segue:

a) un'azione destinata a promuovere la realizzazione di un obiettivo che si iscrive nel quadro di una politica dell'Unione europea;

b) oppure il funzionamento di un organismo che persegue uno scopo di interesse generale europeo o un obiettivo che si iscrive nel quadro di una politica dell'Unione europea.

Esse sono oggetto di una convenzione scritta.

2. Non costituiscono sovvenzioni ai sensi del presente titolo le spese seguenti:

a) le spese di personale delle istituzioni, i prestiti e le partecipazioni, nonché gli appalti;

b) le spese del FEAOG Garanzia e dei Fondi strutturali di cui all'articolo 149, paragrafo 1, e all'articolo 156, paragrafo 1, nonché gli aiuti versati a titolo di assistenza macrofinanziaria.

CAPO 2

PRINCIPI DI CONCESSIONE

Articolo 108

(Proposta iniziale: Articolo 102)

1. La concessione delle sovvenzioni deve rispettare i principi della trasparenza, della parità di trattamento, del divieto di cumulo e di retroattività e del cofinanziamento.

2. La sovvenzione non può avere come oggetto o effetto un profitto per il beneficiario.

Articolo 109

(Proposta iniziale: Articolo 103)

1. Le sovvenzioni sono oggetto di una programmazione annuale, pubblicata all'inizio dell'esercizio, fatti salvi gli aiuti erogati per situazioni di crisi e le operazioni d'aiuto umanitario.

Detto programma di lavoro è attuato mediante la pubblicazione di inviti a presentare proposte, tranne in caso d'urgenza o se le caratteristiche del beneficiario lo impongano come l'unica scelta per un'azione determinata.

2. Tutte le sovvenzioni accordate nel corso di un esercizio sono oggetto di una pubblicazione annuale nel rispetto delle esigenze di riservatezza e di sicurezza.

Articolo 110

(Proposta iniziale: Articolo 104)

1. Per una stessa azione può essere accordata una sola sovvenzione a carico del bilancio, a favore di uno stesso beneficiario.

2. Un beneficiario può ricevere una sola sovvenzione di funzionamento a carico del bilancio per esercizio.

Articolo 111

(Proposta iniziale: Articolo 105)

1. La sovvenzione per azioni già avviate può essere ammessa solo se il richiedente può provare la necessità di avviare l'azione prima della firma della convenzione.

In tali casi, le spese ammissibili al finanziamento non possono essere anteriori alla data di deposito della domanda di sovvenzione, salvo in casi eccezionali debitamente giustificati previsti nella base legale o per spese necessarie all'erogazione di aiuti in situazioni di crisi e al buon svolgimento delle operazioni d'aiuto umanitario alle condizioni previste dalle modalità d'esecuzione.

È esclusa la sovvenzione retroattiva per azioni già concluse.

2. La firma della convenzione relativa ad una sovvenzione di funzionamento non può intervenire più di quattro mesi dopo l'inizio dell'esercizio finanziario del beneficiario. Le spese ammissibili al finanziamento non possono essere anteriori alla data di deposito della domanda di sovvenzione, né all'inizio dell'esercizio finanziario del beneficiario.

Articolo 112

(Proposta iniziale: Articolo 106)

1. La sovvenzione di un'azione non può finanziare l'integralità dei costi dell'azione, salvo il disposto del titolo IV della seconda parte.

La sovvenzione di funzionamento non può finanziare l'integralità delle spese di funzionamento dell'organismo beneficiario.

2. In caso di rinnovo, le sovvenzioni di funzionamento hanno carattere degressivo.

Tuttavia, la base legale può derogare al primo comma a favore di organismi che perseguono un obiettivo d'interesse generale europeo.

CAPO 3

PROCEDURA DI CONCESSIONE

Articolo 113

(Proposta iniziale: Articolo 108)

1. Sono ammissibili le domande di sovvenzione, formulate per iscritto, presentate da persone giuridiche.

A titolo eccezionale e in funzione della natura dell'iniziativa o dell'obiettivo perseguito dal richiedente, la base legale può prevedere la concessione di sovvenzioni a persone fisiche.

2. Sono esclusi dal beneficio di sovvenzioni i richiedenti che, al momento della procedura di concessione di una sovvenzione, si trovino in una delle fattispecie di esclusione di cui agli articoli 93 e 94.

I richiedenti devono attestare che non si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 93.

3. L'ordinatore può applicare, secondo l'articolo 95, sanzioni amministrative e finanziarie ai richiedenti esclusi a norma del paragrafo 2.

Articolo 114

(Proposta iniziale: Articolo 107)

1. I criteri di selezione permettono di valutare la capacità del richiedente a realizzare l'azione o il programma di lavoro proposti.

2. I criteri d'attribuzione permettono di valutare la qualità delle proposte presentate a fronte degli obiettivi e delle priorità fissati.

Articolo 115

(Proposta iniziale: Articolo 109)

1. Sulla base dei criteri di selezione e d'attribuzione preventivamente annunciati, le proposte sono valutate da un comitato di valutazione appositamente costituito, al fine d'individuare le proposte che possono beneficiare di un finanziamento.

2. L'ordinatore competente stabilisce l'elenco dei beneficiari e gli importi stabiliti.

3. L'ordinatore competente informa per iscritto il richiedente del seguito riservato alla sua domanda. In caso di rifiuto della sovvenzione chiesta, l'istituzione comunica i motivi del rifiuto della richiesta, in particolare a fronte dei criteri di selezione e d'attribuzione preventivamente annunciati.

CAPO 4

PAGAMENTO E CONTROLLO

Articolo 116

(Proposta iniziale: Articolo 110)

Il ritmo dei pagamenti è condizionato dai rischi finanziari sostenuti, dalla durata e dallo stato di avanzamento dell'azione o dalle spese effettive sostenute dal beneficiario.

Articolo 117

(Proposta iniziale: Articolo 111)

L'ordinatore competente può esigere dal beneficiario una garanzia preliminare per limitare i rischi finanziari inerenti al versamento dei prefinanziamenti.

Articolo 118

(Proposta iniziale: Articolo 112)

1. L'importo della sovvenzione diventa definitivo soltanto dopo l'accettazione da parte dell'istituzione delle relazioni e dei conti finali, fatti salvi ulteriori controlli da parte dell'istituzione.

2. In caso d'inosservanza da parte del beneficiario dei suoi obblighi legali e contrattuali, la sovvenzione è sospesa, quindi può essere ridotta o soppressa dopo che il beneficiario ha potuto formulare le proprie osservazioni.

CAPO 5

ESECUZIONE

Articolo 119

(Proposta iniziale: Articolo 113)

1. Quando l'esecuzione dell'azione richiede che il beneficiario proceda all'aggiudicazione di appalti, questa è soggetta ai principi enunciati al titolo V della presente parte.

2. Nella gestione congiunta, la Commissione si assicura che le procedure d'appalto siano applicate dalle organizzazioni internazionali nel rispetto dei principi della trasparenza e della non discriminazione.

3. Ogni convenzione di sovvenzione prevede espressamente il potere di controllo della Commissione e della Corte dei conti, sui documenti e sul posto, di tutti i contraenti e subcontraenti che hanno beneficiato di fondi comunitari.

TITOLO VII

RENDICONTO E CONTABILITÀ

CAPO 1

RENDICONTO

Articolo 120

(Proposta iniziale: Articolo 115)

I conti delle Comunità comprendono quanto segue:

a) gli stati finanziari delle istituzioni definiti all'articolo 125 e quelli degli organismi di cui all'articolo 190;

b) gli stati finanziari consolidati che presentano in forma aggregata le informazioni finanziarie contenute negli stati finanziari di cui alla lettera a);

c) le relazioni sull'esecuzione del bilancio delle istituzioni e dei bilanci degli organismi di cui all'articolo 190;

d) le relazioni consolidate sull'esecuzione del bilancio che presentano in forma aggregata le informazioni contenute nelle relazioni di cui alla lettera c).

Articolo 121

(Nuovo)

I conti delle istituzioni e degli organismi di cui all'articolo 190 sono accompagnati da una relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria dell'esercizio.

Articolo 122

(Nuovo, ripreso in parte dall'articolo 116, paragrafo 1 della proposta iniziale)

I conti devono essere regolari, sinceri e completi e devono fornire un'immagine fedele di quanto segue:

a) per gli stati finanziari, degli elementi di attivo, di passivo, degli oneri e proventi, dei diritti e obblighi non ripresi nell'attivo e nel passivo e dei flussi di cassa;

b) per le relazioni sull'esecuzione del bilancio, degli elementi dell'esecuzione del bilancio in entrate e in spese.

Articolo 123

(Nuovo, ripreso dall'articolo 116, paragrafo 2 della proposta iniziale)

Gli stati finanziari sono formati sulla base dei seguenti principi contabili generalmente ammessi:

a) la continuità delle attività,

b) la prudenza,

c) la costanza dei metodi contabili,

d) la comparabilità delle informazioni,

e) l'importanza relativa,

f) la non compensazione,

g) la preminenza della sostanza sulla forma,

h) la contabilità per competenza.

Articolo 124

(Nuovo)

1. Secondo il principio della contabilità per competenza, gli stati finanziari riprendono oneri e proventi dell'esercizio, indipendentemente dalla data di pagamento o d'incasso.

2. Il valore degli elementi di attivo e di passivo è determinato in funzione delle norme di valutazione fissate dai metodi contabili di cui all'articolo 132.

3. L'allegato agli stati finanziari presenta i diritti e gli obblighi che non figurano nel bilancio finanziario e che sono tali da incidere in modo rilevante sul patrimonio, sulla situazione finanziaria o sul risultato dell'istituzione in oggetto o di un organismo di cui all'articolo 190.

Articolo 125

(Proposta iniziale: Articolo 115)

1. Gli stati finanziari sono presentati in milioni di euro e comprendono quanto segue:

a) il bilancio finanziario e il conto del risultato economico, che rappresentano la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico al 31 dicembre dell'esercizio trascorso; sono presentati secondo la struttura stabilita dalla direttiva del Consiglio sui conti annuali di alcuni tipi di società, tenendo conto tuttavia della natura particolare delle attività delle Comunità;

b) la tabella dei flussi di cassa che fa apparire gli incassi e gli esborsi dell'esercizio e la situazione finale di tesoreria;

c) la situazione di variazione del patrimonio netto che presenta in modo dettagliato gli aumenti e le diminuzioni, intervenuti nel corso dell'esercizio, di ogni elemento dei conti del capitale.

2. L'allegato agli stati finanziari completa e commenta le informazioni fornite negli stati di cui al paragrafo 1.

Articolo 126

(Proposta iniziale: Articolo 115, paragrafo 3)

Le relazioni sull'esecuzione del bilancio sono presentate in milioni di euro. Esse comprendono:

a) il conto del risultato dell'esecuzione del bilancio che ricapitola la totalità delle operazioni di bilancio dell'esercizio in entrate e in spese ed è presentato secondo la stessa struttura del bilancio;

b) l'allegato al conto del risultato dell'esecuzione del bilancio, che ne completa e commenta le informazioni.

Articolo 127

(Proposta iniziale: Articolo 117)

1. I contabili delle altre istituzioni e degli organismi di cui all'articolo 190 comunicano al contabile della Commissione, entro il 1° marzo che segue l'esercizio chiuso, i loro conti provvisori accompagnati dalla relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria dell'esercizio.

2. Il contabile della Commissione consolida i conti provvisori e trasmette alla Corte dei conti entro il 31 marzo che segue l'esercizio chiuso, i conti provvisori di ogni istituzione e di ogni organismo di cui all'articolo 190 e i conti consolidati provvisori.

Trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti, entro la stessa data, la relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria dell'esercizio di ogni istituzione e di ogni organismo di cui all'articolo 190.

Articolo 128

(Proposta iniziale: Articolo 118)

1. La Corte dei conti formula, entro il 15 giugno, le sue osservazioni sui conti provvisori di ogni istituzione e organismo di cui all'articolo 190, per permettere a ciascuno di apportare le correzioni giudicate necessarie per stabilire i conti definitivi.

2. Ogni istituzione ed ogni organismo di cui all'articolo 190 forma i propri conti definitivi sotto la sua responsabilità e li trasmette al contabile della Commissione e alla Corte dei conti, entro il 31 luglio che segue l'esercizio chiuso, in vista della formazione dei conti consolidati definitivi.

3. La Commissione approva i conti consolidati definitivi e li trasmette, entro il 15 settembre che segue l'esercizio chiuso, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti.

4. I conti consolidati definitivi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee per il 31 ottobre che segue l'esercizio chiuso, corredati della dichiarazione d'affidabilità fornita dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 248 del trattato CE, dell'articolo 45C del trattato CECA e dell'articolo 160C del trattato Euratom.

CAPO 2

INFORMAZIONE SULL'ESECUZIONE DEL BILANCIO

Articolo 129

(Proposta iniziale: Articolo 119)

La Commissione, oltre agli stati di cui agli articoli 125 e 126, riferisce due volte all'anno, al Parlamento europeo e al Consiglio, sulla situazione delle garanzie di bilancio e dei rischi corrispondenti.

Tali informazioni sono trasmesse contemporaneamente alla Corte dei conti.

Articolo 130

(Nuovo, ex articolo 78)

1. La Commissione, oltre agli stati di cui agli articoli 125 e 126, trasmette una volta al mese, al Parlamento europeo e al Consiglio, dati in cifre, aggregati almeno a livello dei capitoli, sull'esecuzione del bilancio, per quanto concerne sia le entrate che le spese relative all'insieme degli stanziamenti.

Tali dati forniscono anche informazioni sull'impiego degli stanziamenti riportati.

I dati sono trasmessi entro i dieci giorni lavorativi che seguono la fine di ogni mese.

2. Tre volte all'anno, entro trenta giorni lavorativi successivi al 31 maggio, al 31 agosto e al 31 dicembre, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'esecuzione di bilancio, in entrate e in spese, illustrata in dettaglio per capitoli, articoli e voci.

Detta relazione comporta anche le informazioni relative all'esecuzione degli stanziamenti riportati dagli esercizi precedenti.

CAPO 3

CONTABILITÀ

sezione 1

disposizioni comuni

Articolo 131

(Proposta iniziale: Articolo 120)

1. La contabilità delle istituzioni è il sistema di organizzazione dell'informazione di bilancio e finanziaria che permette di osservare, classificare e registrare dati in cifre.

2. La contabilità si compone di una contabilità generale e di una contabilità di bilancio. Le due contabilità sono tenute per anno civile in euro.

3. I dati della contabilità generale e di bilancio sono stabiliti alla chiusura dell'esercizio finanziario in vista della formazione dei conti di cui al capo 1.

4. I paragrafi 2 e 3 non ostano alla tenuta di una contabilità analitica da parte dell'ordinatore delegato.

5. Per le necessità della sua gestione, la Commissione può creare conti d'assegnazione.

Articolo 132

(Nuovo, ripreso dall'articolo 120, paragrafo 2)

1. Il contabile della Commissione, previa consultazione dei contabili delle altre istituzioni e degli organismi di cui all'articolo 190, stabilisce le norme ed i metodi contabili e il piano contabile armonizzato utilizzato da tutte le istituzioni e gli organismi di cui all'articolo 190.

2. Il contabile della Commissione stabilisce le norme e metodi di cui al paragrafo 1, sul modello delle norme contabili generalmente ammesse per il settore pubblico, dalle quali può discostarsi quando ciò sia giustificato dalla natura particolare delle attività delle Comunità.

sezione 2

contabilità generale

Articolo 133

(Proposta iniziale: Articolo 120, paragrafo 3)

La contabilità generale riproduce in forma cronologica, secondo il metodo della partita doppia, gli eventi e le operazioni che intervengono nella situazione economica, finanziaria e patrimoniale delle istituzioni e degli organismi di cui all'articolo 190.

Articolo 134

(Nuovo, ripreso dall'articolo 120, paragrafo 5)

1. I movimenti di ciascun conto e i relativi saldi sono iscritti nei libri contabili.

2. Ogni scrittura contabile, comprese le correzioni contabili, è basata su documenti giustificativi ai quali fa riferimento.

3. Il sistema contabile deve permettere di riprodurre tutte le scritture contabili.

Articolo 135

(Nuovo, ripreso dall'articolo 121, paragrafo 2)

Dopo la chiusura dell'esercizio finanziario e fino alla data del rendiconto, il contabile procede alle correzioni che, senza comportare esborsi o incassi a carico dell'esercizio, sono necessarie per una presentazione regolare, fedele e sincera dei conti.

sezione 3

contabilità di bilancio

Articolo 136

(Nuovo, ripreso dall'articolo 120, paragrafo 4)

1. La contabilità di bilancio permette di seguire in modo dettagliato l'esecuzione del bilancio.

2. A norma del paragrafo 1, la contabilità di bilancio registra tutti gli atti d'esecuzione del bilancio in entrate e in spese previsti al titolo IV della prima parte.

CAPO 4

INVENTARIO DELLE IMMOBILIZZAZIONI

Articolo 137

(Proposta iniziale: Articolo 122)

1. Ogni istituzione ed ogni organismo di cui all'articolo 190 tiene, conformemente al modello stabilito dal contabile della Commissione, inventari in numero e in valore di tutte le immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie che costituiscono il patrimonio delle Comunità.

Ogni istituzione ed organismo di cui all'articolo 190 verifica la concordanza tra le scritture d'inventario e la situazione di fatto.

2. Le vendite di beni mobili sono oggetto di una pubblicità adeguata.

TITOLO VIII

CONTROLLO ESTERNO E DISCARICO

CAPO 1

CONTROLLO ESTERNO

Articolo 138

(Proposta iniziale: Articolo 123)

La Corte dei conti assicura il controllo dei conti previsto dall'articolo 248 del trattato CE, dall'articolo 45 del trattato CECA e dall'articolo 180 del trattato Euratom.

Articolo 139

(Proposta iniziale: Articolo 124)

1. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione informano la Corte dei conti, con la massima tempestività, di tutte le decisioni e di tutti gli atti da essi emanati in esecuzione degli articoli 9, 13, 18, 22, 23, 26 e 36.

2. Le istituzioni trasmettono alla Corte dei conti le regole interne che emanano in materia finanziaria.

3. La designazione degli ordinatori, dei revisori interni, dei contabili e degli amministratori di anticipi, nonché le deleghe a norma degli articoli 51, 61, 62, 63 e 85 sono notificate alla Corte dei conti.

Articolo 140

(Proposta iniziale: Articolo 125)

1. Il controllo della Corte dei conti ha luogo sui documenti e, in caso di necessità, sul posto. Esso ha lo scopo di accertare la legittimità e la regolarità delle entrate e delle spese rispetto ai trattati, al bilancio, al presente regolamento e a tutti gli atti emanati in esecuzione dei trattati. Ha anche lo scopo di accertare la sana gestione finanziaria. Il controllo negli Stati membri si effettua in collaborazione con le istituzioni nazionali di controllo o, se queste non dispongono delle necessarie competenze, con i servizi nazionali competenti.

2. Nell'assolvimento delle proprie attribuzioni, la Corte dei conti può prendere conoscenza, secondo il disposto dell'articolo 142, di tutti i documenti e informazioni riguardanti la gestione finanziaria dei servizi o organismi soggetti al suo controllo. Essa ha il potere di interpellare qualsiasi agente responsabile di un'operazione di spesa o di entrata e di avvalersi di tutte le possibilità di controllo riconosciute a detti servizi od organismi.

Per raccogliere tutte le informazioni necessarie all'assolvimento di compiti affidatile dai trattati o dagli atti adottati in esecuzione dei medesimi, la Corte dei conti, qualora lo richieda, può essere presente alle operazioni di controllo effettuate nel quadro dell'esecuzione del bilancio di ogni istituzione comunitaria o per conto di questa.

Su domanda della Corte dei conti ogni istituzione autorizza gli organismi finanziari che detengono averi della Comunità a far sì che la Corte stessa possa accertarsi della corrispondenza dei dati esterni con la situazione contabile.

3. Per l'assolvimento del suo compito, la Corte dei conti notifica alle istituzioni ed alle autorità alle quali si applica il presente regolamento finanziario, i nominativi degli agenti autorizzati ad effettuare presso di loro i controlli.

Articolo 141

(Proposta iniziale: Articolo 126)

La Corte dei conti cura che tutti i titoli ed i fondi depositati o in cassa siano verificati mediante attestazioni sottoscritte dai depositari o mediante verbali di situazioni di cassa e di portafoglio. Essa può procedere a tali verifiche direttamente.

Articolo 142

(Proposta iniziale: Articolo 127)

1. La Commissione, le altre istituzioni, gli organismi che gestiscono entrate o spese a nome delle Comunità e le istituzioni nazionali di controllo o, se queste non dispongono delle competenze necessarie, i servizi nazionali competenti, nonché i beneficiari finali dei pagamenti effettuati a carico del bilancio, accordano alla Corte dei conti ogni agevolazione e le forniscono tutte le informazioni di cui quest'ultima ritenga di aver bisogno per l'assolvimento dei suoi compiti. Mettono a disposizione della Corte dei conti tutti i documenti relativi all'aggiudicazione e all'esecuzione degli appalti finanziati dal bilancio comunitario e ogni conto relativo a movimenti di denaro e di materiali, ogni documento contabile o giustificativo e i relativi documenti amministrativi, ogni documentazione relativa alle entrate e alle spese delle Comunità, ogni inventario, ogni organigramma che la Corte dei conti ritenga necessario per la verifica, su documenti o sul posto, della relazione sul risultato dell'esecuzione del bilancio e finanziaria e, per lo stesso scopo, ogni documento e tutti i dati stabiliti o conservati su supporto magnetico.

Il primo comma si applica anche alle persone fisiche o giuridiche beneficiarie di pagamenti provenienti dal bilancio comunitario.

2. Gli agenti soggetti alle verifiche della Corte dei conti sono tenuti a quanto segue:

a) aprire le loro casse, esibire i denari, valori e materie di qualsiasi natura, i documenti giustificativi della loro gestione di cui sono depositari, nonché libri e registri e qualsiasi altro documento attinente;

b) esibire la corrispondenza e qualunque altro documento necessario alla completa esecuzione del controllo di cui all'articolo140, paragrafo 1.

La comunicazione delle informazioni di cui al primo comma, lettera b) può essere chiesta solo dalla Corte dei conti.

3. La Corte dei conti è abilitata a verificare i documenti relativi alle entrate e alle spese delle Comunità, detenuti dai servizi delle istituzioni e in particolare dai servizi responsabili delle decisioni su tali entrate e spese, presso gli organismi che gestiscono entrate o spese in nome delle Comunità e presso le persone fisiche o giuridiche beneficiarie di pagamenti provenienti dal bilancio.

Le istituzioni nazionali di controllo o, se queste non dispongono delle competenze necessarie, i servizi nazionali competenti, mettono a disposizione della Corte dei conti, su sua richiesta, tutte le informazioni di cui dispongono sulle operazioni finanziate o cofinanziate dalle Comunità, nonché sulla gestione e il controllo di tali operazioni.

4. La verifica della legittimità e regolarità delle entrate e delle spese e il controllo della sana gestione finanziaria si estendono all'impiego, da parte degli organismi esterni alle istituzioni, dei fondi comunitari riscossi a titolo di sovvenzioni.

5. Qualsiasi finanziamento comunitario a beneficiari esterni alle istituzioni è subordinato all'accettazione scritta, da parte dei beneficiari o, in mancanza di questa, da parte degli appaltanti o dei subappaltanti, della verifica eseguita dalla Corte dei conti sull'uso dell'importo dei finanziamenti accordati.

6. La Commissione fornisce alla Corte dei conti, qualora questa le richieda, tutte le informazioni sull'assunzione e l'erogazione di prestiti.

7. L'uso di sistemi informatici integrati non può avere l'effetto di limitare l'accesso della Corte dei conti ai documenti giustificativi.

Articolo 143

(Proposta iniziale: Articolo 128)

1. La relazione annuale della Corte dei conti, prevista all'articolo 248, paragrafo 4 del trattato CE, all'articolo 45 C, paragrafo 4 del trattato CECA e all'articolo 160 C, paragrafo 4 del trattato Euratom, è disciplinata dai paragrafi da 2 a 7 del presente articolo.

2. La Corte dei conti trasmette entro il 15 luglio alla Commissione e alle istituzioni interessate le osservazioni che ritiene di natura tale da dover figurare nella relazione annuale. Tali osservazioni devono rimanere riservate. Tutte le istituzioni inviano le proprie risposte alla Corte dei conti entro il 30 settembre. Le altre istituzioni inviano le proprie risposte contemporaneamente alla Commissione.

3. La Commissione comunica immediatamente agli Stati membri interessati le osservazioni della Corte dei conti relative alla gestione dei fondi comunitari per i quali sono competenti in forza della normativa pertinente, qualora tali Stati membri siano nominativamente indicati nelle osservazioni della Corte.

4. Gli Stati membri inviano la loro risposta alla Commissione entro il 31 agosto. La Commissione comunica le risposte alla Corte dei conti entro il 30 settembre, accompagnate dai propri commenti.

5. Nella relazione annuale figura una valutazione della sana gestione finanziaria.

6. La relazione annuale comporta tante suddivisioni quante sono le istituzioni. La Corte dei conti può aggiungere tutte le presentazioni di sintesi o osservazioni di portata generale che ritiene adeguate.

La Corte dei conti adotta tutte le misure necessarie affinché le risposte delle istituzioni alle sue osservazioni siano pubblicate subito dopo le osservazioni alle quali si riferiscono.

7. La Corte dei conti invia alle autorità responsabili del discarico ed alle altre istituzioni, entro il 31 ottobre, la propria relazione annuale accompagnata dalle risposte delle istituzioni e ne cura la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 144

(Proposta iniziale: Articolo 129)

Contemporaneamente alla relazione annuale di cui all'articolo 143, la Corte dei conti presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti, nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni.

Articolo 145

(Proposta iniziale: Articolo 130)

1. Al di fuori della relazione annuale, la Corte dei conti può presentare in ogni momento, sotto forma di relazioni speciali, le proprie osservazioni su problemi particolari. Può anche emettere pareri su richiesta di un'istituzione.

2. La Corte dei conti comunica all'istituzione interessata qualsiasi osservazione che, a suo avviso sia tale da figurare in una relazione speciale. Tali osservazioni devono rimanere riservate.

L'istituzione interessata dispone di un termine di due mesi e mezzo per comunicare alla Corte dei conti i propri eventuali commenti alle suddette osservazioni.

La Corte dei conti adotta entro il mese successivo il testo definitivo della relazione speciale in questione.

Quando le osservazioni di cui al primo comma riguardano la gestione dei fondi comunitari per i quali gli Stati membri sono competenti in forza della normativa pertinente, la Commissione comunica le osservazioni in questione agli Stati membri nominativamente indicati.

Gli Stati membri inviano la loro risposta alla Commissione entro un mese e mezzo a decorrere dalla presentazione delle osservazioni in questione. La Commissione comunica immediatamente tale risposta alla Corte dei conti, accompagnata dai propri commenti.

La Corte dei conti adotta entro il mese successivo il testo definitivo della relazione speciale in questione.

Le relazioni speciali accompagnate dalle risposte delle istituzioni o degli Stati membri interessati sono immediatamente comunicate al Parlamento europeo e al Consiglio, i quali decidono, eventualmente d'intesa con la Commissione, quale seguito darvi.

Se la Corte dei conti decide di pubblicare nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee talune relazioni speciali, devono esservi unite le risposte delle istituzioni o degli Stati membri interessati.

3. I pareri di cui al paragrafo 1, che non riguardano proposte o progetti nell'ambito della consultazione legislativa, possono essere pubblicati dalla Corte dei conti nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. La Corte dei conti decide in merito a tale pubblicazione dopo aver consultato l'istituzione che ha chiesto il parere o l'istituzione cui il parere si riferisce. I pareri pubblicati sono accompagnati da eventuali commenti delle istituzioni interessate.

CAPO 2

DISCARICO

Articolo 146

(Proposta iniziale: Articolo 131)

1. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà atto alla Commissione, entro il 30 aprile dell'anno n + 2, dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio n.

2. Se la data prevista al paragrafo 1 non può essere rispettata, il Parlamento europeo o il Consiglio informano la Commissione dei motivi per cui la decisione ha dovuto essere differita.

3. Qualora il Parlamento europeo rinvii la decisione di scarico, la Commissione si adopera per prendere, al più presto, misure che consentano e facilitino la rimozione degli ostacoli che si frappongono alla decisione.

Articolo 147

(Proposta iniziale: Articolo 132)

1. La decisione di scarico riguarda i conti della totalità delle entrate e delle spese delle Comunità, nonché il relativo saldo, e l'attivo e il passivo delle Comunità descritti nel bilancio finanziario. La decisione implica una valutazione della responsabilità della Commissione nell'esecuzione del bilancio dell'esercizio interessato.

2. In vista del discarico, il Parlamento europeo esamina, successivamente al Consiglio, i conti, gli stati e il bilancio finanziari di cui agli articoli 275 del trattato CE, 78 quinto del trattato CECA e 179 bis del trattato Euratom. Esamina anche la relazione annuale della Corte dei conti, accompagnata dalle risposte delle istituzioni controllate, nonché le sue relazioni speciali pertinenti, riguardo all'esercizio finanziario interessato, e la sua dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni.

3. La Commissione presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo, tutte le informazioni necessarie per il controllo dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio in oggetto. L'accesso e il trattamento delle informazioni riservate avvengono nel rispetto dei diritti fondamentali della persona, della tutela del segreto professionale, delle regole sui procedimenti giudiziari e disciplinari e degli interessi dell'Unione.

Articolo 148

(Proposta iniziale: Articolo 133)

1. A norma dell'articolo 276 del trattato CE, dell'articolo 78 octavo del trattato CECA e dell'articolo 180 ter del trattato Euratom, la Commissione e le altre istituzioni adottano ogni misura utile per dar seguito alle osservazioni che accompagnano la decisione di scarico del Parlamento europeo e ai commenti che accompagnano la raccomandazione di scarico adottata dal Consiglio.

2. Su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio, le istituzioni riferiscono in merito alle misure adottate a seguito di tali osservazioni e commenti, in particolare sulle istruzioni impartite ai servizi incaricati dell'esecuzione del bilancio. Gli Stati membri cooperano con la Commissione informandola delle misure da essi adottate per dare seguito alle osservazioni, affinché essa ne tenga conto nella sua relazione. Le relazioni delle istituzioni sono trasmesse anche alla Corte dei conti.

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

TITOLO I

FONDO EUROPEO AGRICOLO DI ORIENTAMENTO E DI GARANZIA, SEZIONE "GARANZIA"

Articolo 149

(Proposta iniziale: Articolo 134)

1. Le disposizioni della prima e della terza parte si applicano alle spese effettuate dai servizi ed organismi di cui alla normativa sul FEAOG, sezione "garanzia", nonché alle entrate, fatte salve le deroghe di cui al presente titolo.

2. Le operazioni gestite direttamente dalla Commissione sono eseguite secondo le disposizioni delle parti prima e terza.

Articolo 150

(Proposta iniziale: Articolo 135)

1. Nel bilancio del FEAOG, sezione "garanzia" figurano, per ogni esercizio, stanziamenti d'impegno d'importo pari agli stanziamenti di pagamento.

2. Gli stanziamenti di pagamento non utilizzati sono riportati automaticamente al solo esercizio successivo per coprire gli impegni anteriori.

3. Gli stanziamenti di pagamento riportati e rimasti inutilizzati alla fine dell'esercizio vengono annullati.

Articolo 151

(Proposta iniziale: Articolo 136)

1. La Commissione rimborsa le spese sostenute dagli Stati membri.

2. Le decisioni della Commissione che stabiliscono l'importo dei pagamenti costituiscono impegni globali accantonati, entro i limiti del totale degli stanziamenti iscritti alla sezione "garanzia" del FEAOG, una volta detratte le entrate con destinazione specifica.

3. Le spese di gestione corrente del FEAOG, sezione "garanzia", possono, a partire dal 15 novembre, essere oggetto di impegni anticipati a carico degli stanziamenti previsti per l'esercizio successivo. Tali impegni non possono tuttavia superare la metà del totale dei corrispondenti stanziamenti dell'esercizio in corso. Possono riguardare unicamente spese il cui principio è previsto da una base giuridica.

Articolo 152

(Proposta iniziale: Articolo 137)

1. Le spese effettuate dai servizi ed organismi di cui alla normativa sul FEAOG, sezione "garanzia" formano oggetto, entro due mesi dalla ricezione degli stati trasmessi dagli Stati membri, di un impegno per capitolo, articolo e voce. Salvo il caso in cui il pagamento da parte degli Stati membri non sia ancora avvenuto oppure vi siano dubbi quanto all'ammissibilità, l'imputazione in pagamento avviene entro lo stesso termine.

L'impegno di bilancio viene dedotto dall'impegno globale accantonato di cui all'articolo 151.

2. Gli impegni globali accantonati, effettuati a titolo di un esercizio e che non hanno dato luogo, entro il 1° febbraio dell'esercizio successivo, ad impegni dettagliati secondo la nomenclatura del bilancio, sono oggetto di un disimpegno a titolo dell'esercizio d'origine.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano con riserva della liquidazione dei conti.

Articolo 153

(Proposta iniziale: Articolo 138)

Le spese sono imputate ad un esercizio sulla base dei rimborsi effettuati dalla Commissione agli Stati membri, entro il 31 dicembre dell'esercizio in oggetto, a condizione che l'ordine di pagamento sia pervenuto al contabile entro il 31 gennaio dell'esercizio successivo.

Articolo 154

(Proposta iniziale: Articolo 139)

1. La Commissione, quando a norma dell'articolo 23 può procedere a storni di stanziamenti, adotta la decisione entro il 31 gennaio dell'esercizio successivo e ne informa l'autorità di bilancio.

2. Nei casi diversi da quelli previsti al paragrafo 1, la Commissione propone gli storni all'autorità di bilancio entro il 10 gennaio dell'esercizio successivo.

L'autorità di bilancio decide gli storni secondo la procedura prevista dall'articolo 24, ma entro tre settimane.

Articolo 155

(Proposta iniziale: Articolo 140)

Le entrate con destinazione specifica di cui al presente titolo sono imputate globalmente o agli stanziamenti del FEAOG, sezione "garanzia", destinati a finanziare le spese della politica agricola comune, o agli stanziamenti del FEAOG, sezione "garanzia", destinati a finanziare le misure di sviluppo rurale e le misure d'accompagnamento.

TITOLO II

FONDI STRUTTURALI

Articolo 156

(Proposta iniziale: Articolo 141)

1. Le disposizioni della prima e della terza parte si applicano alle spese effettuate dai servizi e organismi di cui alla normativa sui Fondi strutturali, sul Fondo di coesione e sulle misure strutturali e agricole di preadesione, nonché alle entrate, fatte salve le deroghe di cui al presente titolo.

2. Alle operazioni gestite direttamente dalla Commissione si applicano anche le disposizioni delle parti prima e terza.

3. Le misure strutturali e agricole di preadesione possono essere gestite in forma decentrata secondo le modalità di cui all'articolo 165.

Articolo 157

(Proposta iniziale: Articolo 142)

1. Il versamento da parte della Commissione della partecipazione finanziaria dei Fondi è effettuato secondo la normativa di cui all'articolo 156.

2. Il termine entro il quale la Commissione deve effettuare i pagamenti intermedi è fissato secondo la normativa di cui all'articolo 156.

3. Il trattamento dei rimborsi da parte degli Stati membri dei versamenti di prefinanziamento e i suoi effetti sull'importo della partecipazione finanziaria dei Fondi è disciplinato della normativa di cui all'articolo 156.

Articolo 158

(Proposta iniziale: Articolo 143)

Alle condizioni previste dalla normativa di cui all'articolo 156, la Commissione procede al disimpegno automatico degli stanziamenti impegnati.

Gli stanziamenti disimpegnati possono essere ricostituiti in caso d'errore manifesto imputabile alla sola Commissione o in caso di forza maggiore con serie ripercussioni sulla realizzazione degli interventi finanziati dai Fondi strutturali.

A tale scopo, la Commissione esamina i disimpegni intervenuti nel corso dell'esercizio precedente e decide, entro il 15 febbraio dell'esercizio in corso e in funzione del fabbisogno, se è necessaria la ricostituzione degli stanziamenti corrispondenti.

Articolo 159

(Proposta iniziale: Articolo 144)

La Commissione può procedere, per quanto concerne le spese operative di cui al presente titolo, a storni da titolo a titolo, a condizione che si tratti di stanziamenti destinati allo stesso obiettivo, secondo la normativa di cui all'articolo 156.

Articolo 160

(Proposta iniziale: Articolo 145)

Gli aspetti relativi alla gestione e alla selezione dei progetti, nonché al controllo sono disciplinati dalla normativa di cui all'articolo 156.

TITOLO III

RICERCA

Articolo 161

(Proposta iniziale: Articolo 146)

1. Le disposizioni della prima e della terza parte si applicano agli stanziamenti per la ricerca e lo sviluppo tecnologico, fatte salve le deroghe di cui al presente titolo.

Detti stanziamenti sono iscritti sia in uno dei titoli del bilancio relativo al settore della ricerca realizzata con azioni dirette o indirette, sia in un capitolo relativo alle attività di ricerca inserito in un titolo diverso.

Sono eseguiti mediante la realizzazione delle azioni dettagliate nelle modalità d'esecuzione.

2. Per le spese operative di cui al presente titolo, la Commissione può procedere a storni da titolo a titolo, purché si tratti di stanziamenti utilizzati agli stessi fini.

3. Gli esperti retribuiti sugli stanziamenti per la ricerca e lo sviluppo tecnologico sono assunti sulla base delle procedure definite al momento dell'adozione di ciascun programma quadro di ricerca.

Articolo 162

(Proposta iniziale: Articolo 147)

1. Il Centro comune di ricerca (CCR) può ricevere finanziamenti imputati su stanziamenti iscritti in titoli e capitoli non previsti dall'articolo 161, paragrafo 1 nell'ambito della sua partecipazione su una base concorrenziale o negoziata ad azioni comunitarie finanziate, in tutto o in parte, dal bilancio generale.

2. Gli stanziamenti relativi alle azioni alle quali il CCR partecipa su base concorrenziale sono assimilati ad entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 18. Gli stanziamenti d'impegno risultanti da queste entrate sono aperti a partire dalla previsione di credito.

L'esecuzione di questi stanziamenti è indicata in una contabilità analitica del conto del risultato dell'esecuzione del bilancio per ogni categoria di azioni alla quale si riferisce; è dissociata dalle entrate provenienti da finanziamenti di terzi, pubblici o privati, e dalle entrate provenienti dalle altre prestazioni per terzi effettuate dalla Commissione.

3. Le norme sull'aggiudicazione degli appalti, di cui al titolo V della prima parte, non si applicano alle attività per conto di terzi del CCR.

4. All'interno del titolo del bilancio relativo al settore della ricerca realizzata con azioni dirette, la Commissione può procedere, in deroga all'articolo 23, a storni fra capitoli entro il limite del 15% degli stanziamenti iscritti alla linea a partire dalla quale si procede allo storno.

TITOLO IV

AZIONI ESTERNE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 163

(Proposta iniziale: Articolo 148)

1. Le disposizioni della prima e della terza parte si applicano alle azioni esterne finanziate dal bilancio, fatte salve le deroghe di cui al presente titolo.

2. Gli stanziamenti destinati alle azioni di cui al paragrafo 1 sono eseguiti dalla Commissione, come segue:

a) con decisione autonoma;

b) nell'ambito di accordi conclusi con uno o più paesi terzi beneficiari;

c) nell'ambito di accordi con le organizzazioni internazionali di cui all'articolo 53.

CAPO 2

ESECUZIONE DELLE AZIONI

Articolo 164

(Proposta iniziale: Articolo 149)

Le azioni di cui al presente titolo possono essere eseguite sia a livello centralizzato dalla Commissione, sia a livello decentrato dai paesi terzi beneficiari, sia congiuntamente con organizzazioni internazionali.

Articolo 165

(Proposta iniziale: Articolo 150)

1. Nell'ambito della gestione decentrata, la Commissione può decidere di affidare alle autorità dei paesi terzi beneficiari la gestione di talune azioni, previo accertamento della loro capacità di applicare alla gestione dei fondi comunitari almeno i seguenti criteri minimi, da precisare secondo il grado di decentramento convenuto:

a) l'effettiva separazione delle funzioni di ordinazione e di pagamento;

b) l'esistenza di un sistema efficace di controllo interno delle operazioni di gestione;

c) procedure di rendicontazione distinte che consentano di giustificare l'impiego dei fondi comunitari;

d) l'esistenza di un sistema di controllo esterno indipendente;

e) procedure di aggiudicazione degli appalti trasparenti, non discriminatorie e che impediscano qualsiasi conflitto d'interessi.

2. Il paese beneficiario deve impegnarsi a rispettare le disposizioni dell'articolo 53, paragrafo 6.

Articolo 166

(Proposta iniziale: Articolo 151)

L'esecuzione delle azioni da parte dei paesi terzi beneficiari o delle organizzazioni internazionali è soggetta al controllo della Commissione. Il controllo è esercitato o mediante approvazione previa o mediante controllo a posteriori o con una procedura mista.

Articolo 167

(Proposta iniziale: Articolo 152)

1. L'esecuzione delle azioni implica quanto segue:

a) la conclusione di una convenzione di finanziamento tra la Commissione, che agisce in nome delle Comunità, e i paesi terzi beneficiari o gli organismi da questi designati, qui di seguito denominati "beneficiari";

b) oppure un contratto o una convenzione di sovvenzione con organismi di diritto pubblico nazionale o internazionale o con persone fisiche o giuridiche, incaricate della realizzazione.

I contratti e le convenzioni di cui al primo comma fissano le condizioni di gestione dell'aiuto esterno da parte del contraente.

2. Le convenzioni di finanziamento con i paesi terzi beneficiari sono concluse entro il 31 dicembre dell'anno n + 1, dove l'anno "n" è quello nel corso del quale è stato adottato l'impegno di bilancio. I contratti e le singole convenzioni per l'attuazione di queste convenzioni di finanziamento devono essere conclusi entro il 31 dicembre dell'anno n + 3, dove l'anno "n" è quello nel corso del quale è stato adottato l'impegno di bilancio. I contratti e le singole convenzioni relativi alla revisione contabile ed alla valutazione possono essere conclusi ulteriormente.

CAPO 3

AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI

Articolo 168

(Proposta iniziale: Articolo 153)

1. Agli appalti di cui al presente titolo si applicano le disposizioni dell'articolo 56 e della parte prima, titolo V, capo 1, relative alle disposizioni generali di aggiudicazione degli appalti, salvo disposizioni specifiche sulle soglie e le modalità di aggiudicazione degli appalti esterni previste nelle modalità di esecuzione. Le amministrazioni aggiudicatrici ai sensi del presente capo sono le seguenti:

a) la Commissione in nome e per conto di uno o più beneficiari;

b) uno o più beneficiari;

c) un organismo di diritto nazionale o internazionale o persone giuridiche o fisiche che hanno firmato un contratto o una convenzione di finanziamento o di sovvenzione con la Commissione per l'esecuzione di un'azione esterna.

2. Le procedure di aggiudicazione degli appalti devono essere previste nelle convenzioni di finanziamento o nelle convenzioni di sovvenzioni di cui all'articolo 167.

Articolo 169

(Proposta iniziale: Articolo 154)

1. La partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche o giuridiche che rientrano nel campo d'applicazione dei trattati e, secondo le disposizioni specifiche previste negli atti di base che disciplinano il settore della cooperazione interessata, a tutti i cittadini, persone fisiche o giuridiche, dei paesi terzi beneficiari o di qualsiasi altro paese terzo espressamente indicati in tali atti.

2. In casi eccezionali debitamente giustificati, possono essere ammessi a partecipare alle gare anche cittadini di paesi terzi non menzionati al paragrafo 1, secondo le disposizioni specifiche previste negli atti di base che disciplinano il settore della cooperazione.

CAPO 4

CONCESSIONE DELLE SOVVENZIONI

Articolo 170

(Proposta iniziale: Articolo 155)

Un'azione può essere finanziata integralmente dal bilancio quando ciò è indispensabile per la sua realizzazione.

CAPO 5

VERIFICA DEI CONTI

Articolo 171

(Proposta iniziale: Articolo 156)

Ogni convenzione di finanziamento o convenzione di sovvenzione deve prevedere espressamente il potere di controllo della Commissione e della Corte dei conti, sui documenti e sul posto, di tutti i contraenti e subcontraenti che hanno beneficiato di fondi comunitari, salvo il disposto dell'articolo 56, paragrafo 2.

TITOLO V

UFFICI EUROPEI

Capo 1

Disposizioni generali

Articolo 172

(Proposta iniziale: Articolo 157)

1. Sono considerati "uffici europei" ai fini del presente titolo gli organismi istituiti per espletare funzioni orizzontali specifiche al servizio di una o più istituzioni.

2. Le disposizioni del presente titolo si applicano anche all'ufficio europeo per la lotta antifrode.

3. Le disposizioni della prima e della terza parte si applicano al funzionamento degli uffici europei, salve le deroghe di cui al presente titolo.

Articolo 173

(Proposta iniziale: Articolo 158)

1. Gli stanziamenti di ciascun ufficio europeo, il cui importo globale è iscritto in una linea di bilancio particolare della sezione del bilancio della Commissione, sono ripresi dettagliatamente in un allegato di detta sezione.

L'allegato è presentato sotto forma di stato delle entrate e delle spese, suddiviso allo stesso modo delle sezioni del bilancio.

Gli stanziamenti iscritti in tale allegato coprono tutte le esigenze finanziarie di ciascun ufficio europeo per l'espletamento delle sue funzioni al servizio delle istituzioni.

2. La tabella dell'organico di ciascun ufficio europeo è allegata a quella della Commissione.

3. Il direttore di ciascun ufficio europeo decide gli storni all'interno dell'allegato di cui al paragrafo 1. La Commissione informa l'autorità di bilancio di tali storni.

4. I conti di ciascun ufficio europeo sono parte integrante dei conti delle Comunità, di cui all'articolo 120.

Articolo 174

(Proposta iniziale: Articolo 159)

Per gli stanziamenti iscritti nell'allegato di ciascun ufficio europeo, la Commissione delega i poteri di ordinatore al direttore dell'ufficio interessato e determina limiti e condizioni della delega.

Articolo 175

(Proposta iniziale: Articolo 160)

1. Ciascun ufficio europeo interistituzionale predispone una contabilità analitica delle proprie spese, atta a determinare la quota di prestazioni fornita a ciascuna istituzione. Il suo comitato direttivo decide i criteri secondo i quali è tenuta la contabilità.

2. Il commento della linea di bilancio particolare sulla quale è iscritto il totale degli stanziamenti di ciascun ufficio europeo interistituzionale presenta, sotto forma di previsione, la stima del costo delle prestazioni di detto ufficio a favore di ciascuna istituzione, sulla base delle previsioni della contabilità analitica di cui al paragrafo 1.

3. Ciascun ufficio europeo interistituzionale comunica i risultati della contabilità analitica alle istituzioni interessate.

Articolo 176

(Proposta iniziale: Articolo 161)

1. Il comitato direttivo di ciascun ufficio europeo stabilisce le modalità d'applicazione delle disposizioni del presente titolo.

2. Se il mandato di un ufficio europeo implica prestazioni a titolo oneroso a terzi, il comitato direttivo determina le disposizioni specifiche riguardanti le condizioni alle quali tali prestazioni sono fornite e la tenuta della corrispondente contabilità.

CAPO 2

UFFICIO EUROPEO PER LA LOTTA ANTIFRODE

Articolo 177

(Proposta iniziale: Articolo 162)

Le disposizioni del capo 1 si applicano al funzionamento dell'ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), salve le deroghe di cui al presente capo.

Articolo 178

(Proposta iniziale: Articolo 163)

La Commissione, su richiesta del direttore dell'OLAF, procede a storni all'interno dell'allegato di cui all'articolo 173, paragrafo 1. La Commissione informa l'autorità di bilancio di tali storni.

Articolo 179

(Proposta iniziale: Articolo 164)

1. La Commissione delega al direttore dell'OLAF i poteri di ordinatore per gli stanziamenti iscritti nell'allegato della sezione della Commissione relativo all'OLAF e determina limiti e condizioni della delega.

2. Il direttore dell'OLAF è autorizzato a sottodelegare i propri poteri agli agenti soggetti allo statuto.

Articolo 180

(Proposta iniziale: Articolo 165)

Le disposizioni dell'articolo 175, paragrafi 1, 2 e 3 e quelle dell'articolo 176, paragrafo 2, non si applicano all'OLAF.

TITOLO VI

STANZIAMENTI AMMINISTRATIVI

Articolo 181

(Proposta iniziale: Articolo 166)

Le disposizioni della prima e della terza parte si applicano agli stanziamenti amministrativi, salve le deroghe di cui al presente titolo.

Articolo 182

(Proposta iniziale: Articolo 167)

1. Le spese di gestione corrente possono, a decorrere dal 15 novembre di ogni anno, essere oggetto di impegni anticipati a carico degli stanziamenti previsti per l'esercizio successivo. Tali impegni non possono tuttavia superare un quarto degli stanziamenti che figurano sulla corrispondente linea di bilancio per l'esercizio in corso. Tali impegni non possono riguardare spese nuove il cui principio non sia stato ancora ammesso nell'ultimo bilancio regolarmente adottato.

2. Le spese che, come i canoni di locazione, devono essere effettuate in anticipo, possono dar luogo a decorrere dal 1° dicembre ad un pagamento a valere sugli stanziamenti previsti per l'esercizio successivo.

Articolo 183

(Proposta iniziale: Articolo 168)

1. Il bilancio comporta, per ogni esercizio, stanziamenti d'impegno d'importo pari agli stanziamenti di pagamento.

2. Le spese di funzionamento risultanti da contratti conclusi per periodi superiori alla durata dell'esercizio, sia in conformità degli usi locali sia perché relativi alla fornitura di materiale d'attrezzatura, sono imputate al bilancio dell'esercizio nel corso del quale sono effettuate.

PARTE TERZA

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

TITOLO I

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 184

(Proposta iniziale: Articolo 169)

In via transitoria, la sezione del bilancio della Commissione comporta una riserva monetaria iscritta negli stanziamenti del FEAOG, sezione "garanzia" e le cui condizioni d'iscrizione, di funzionamento e di finanziamento sono determinate dal regolamento del Consiglio sulla disciplina di bilancio e dalla decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, nonché dalle norme d'applicazione della stessa.

Articolo 185

(Proposta iniziale: Articolo 170)

Gli stanziamenti del FEAOG, sezione "garanzia" per lo sviluppo rurale e le misure d'accompagnamento restano disciplinati dalle disposizioni dell'articolo 150 fino alla fine del periodo coperto dalle prospettive finanziarie, ossia fino al 31 dicembre 2006.

Fino a tale data, gli stanziamenti non impegnati e gli stanziamenti di pagamento corrispondenti non utilizzati possono essere oggetto di un riporto, limitato esclusivamente all'esercizio successivo, d'importo massimo pari al 3% degli stanziamenti del titolo interessato. Tale riporto è possibile soltanto se gli stanziamenti d'impegno previsti sulle linee pertinenti del bilancio dell'esercizio successivo non permettono di colmare, nell'esecuzione dei programmi di sviluppo rurale, lo scarto constatato rispetto al livello deciso per l'esercizio precedente. La decisione di riporto è adottata, entro il 15 febbraio dell'anno verso il quale è previsto il riporto, dalla Commissione che ne informa l'autorità di bilancio.

Articolo 186

(Nuovo)

1. La classificazione delle spese della Commissione per destinazione di cui all'articolo 41, paragrafo 2, si applica per la prima volta a titolo dell'esercizio 2004.

A titolo dell'esercizio 2003, la sezione della Commissione è costituita come segue:

a) una parte A per le spese di personale e di funzionamento amministrativo dell'istituzione;

b) una parte B per le spese operative, con più sottosezioni in funzione delle necessità.

2. I termini di cui all'articolo 127, paragrafo 2, all'articolo 128, paragrafo 4 e all'articolo 143, paragrafi 2, 4 e 7, si applicano per la prima volta a titolo dell'esercizio 2005.

Per gli esercizi precedenti, i termini fissati sono i seguenti:

a) 1° maggio per l'articolo 127, paragrafo 2,

b) 15 luglio per l'articolo 128, paragrafo 1,

c) 15 settembre per l'articolo 128, paragrafo 2,

d) 15 ottobre per l'articolo 128, paragrafo 3,

e) 30 novembre per l'articolo 128, paragrafo 4,

f) 15 luglio e 31 ottobre per l'articolo 143, paragrafo 2,

g) 30 settembre e 31 ottobre per l'articolo 143, paragrafo 4,

h) 30 novembre per l'articolo 143, paragrafo 7.

Le disposizioni del titolo VII della prima parte si applicano progressivamente in funzione delle possibilità tecniche e in modo da avere piena applicazione a titolo dell'esercizio 2005.

TITOLO II

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 187

(Proposta iniziale: Articolo 171)

Per le questioni di bilancio di loro competenza, il Parlamento europeo e il Consiglio possono farsi comunicare qualsiasi informazione e giustificazione pertinente.

Articolo 188

(Proposta iniziale: Articolo 172)

La Commissione adotta le modalità d'esecuzione del presente regolamento finanziario, in consultazione con il Parlamento europeo e il Consiglio e sentito il parere delle altre istituzioni.

Tutte le istituzioni emettono il loro parere entro tre mesi dalla trasmissione da parte della Commissione del progetto di regolamento recante modalità d'esecuzione del regolamento finanziario. In assenza di risposta entro detto termine, si considera formulato parere favorevole.

La Commissione adotta definitivamente il regolamento recante modalità d'esecuzione del regolamento finanziario entro tre mesi dal ricevimento dell'ultimo parere o, in assenza di parere, entro tre mesi dalla scadenza del termine di cui al secondo comma.

Articolo 189

(Proposta iniziale: Articolo 173)

Ogni tre anni, o ogniqualvolta ciò sia necessario, il Parlamento europeo ed il Consiglio riesaminano il presente regolamento alla luce di una proposta della Commissione.

I regolamenti che lo modificano sono adottati dal Consiglio, previo ricorso alla procedura di concertazione se il Parlamento o il Consiglio lo richieda. La procedura si apre se il Consiglio intende divergere dal parere adottato dal Parlamento europeo.

La concertazione si svolge in seno ad una commissione di concertazione che riunisce il Consiglio e i rappresentanti del Parlamento europeo. La Commissione partecipa ai lavori della commissione di concertazione.

Scopo della procedura di concertazione è ricercare un accordo tra il Parlamento europeo e il Consiglio. La procedura si svolge di norma per un lasso di tempo non superiore a tre mesi, salvo nel caso in cui l'atto in questione debba essere adottato prima di una data determinata o se esistono motivi d'urgenza, nel qual caso il Consiglio può fissare un termine congruo.

Quando le posizioni delle due istituzioni sono sufficientemente vicine, il Parlamento europeo può formulare un nuovo parere, quindi il Consiglio delibera in modo definitivo.

Articolo 190

(Proposta iniziale: Articolo 174)

1. La Commissione stabilisce, sulla base del presente regolamento, un regolamento finanziario quadro degli organismi creati dalle Comunità, dotati di personalità giuridica e che possono ricevere sovvenzioni dal bilancio.

I regolamenti finanziari di questi organismi possono discostarsi dal regolamento quadro soltanto se lo impongano esigenze specifiche di funzionamento e previo accordo della Commissione.

Il regolamento quadro è adottato previa consultazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Corte dei conti. Dette istituzioni emettono il loro parere sul progetto di regolamento entro tre mesi dalla trasmissione da parte della Commissione del progetto di regolamento. In assenza di risposta entro detto termine, si considera formulato parere favorevole.

2. Il discarico sull'esecuzione dei bilanci degli organismi di cui al paragrafo 1, primo comma è dato dal Parlamento europeo.

3. Il revisore interno della Commissione esercita nei confronti degli organismi di cui al paragrafo 1, primo comma, le stesse competenze attribuitegli nei confronti dei servizi della Commissione.

4. Gli organismi di cui al paragrafo 1, primo comma, applicano le norme contabili menzionate all'articolo 132 al fine di permettere il consolidamento dei loro conti con i conti della Commissione.

Articolo 191

(Proposta iniziale: Articolo 175)

Il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato s'intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza che figura in allegato.

Articolo 192

(Proposta iniziale: Articolo 176)

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

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