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Document 52001PC0247

Proposta di Regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine

/* COM/2001/0247 def. - CNS 2001/0103 */

GU C 213E del 31.7.2001, p. 275–284 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52001PC0247

Proposta di Regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine /* COM/2001/0247 def. - CNS 2001/0103 */

Gazzetta ufficiale n. 213 E del 31/07/2001 pag. 0275 - 0284


Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. INTRODUZIONE

Da uno studio di valutazione compiuto dalla Commissione emerge l'opportunità di una riforma dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine.

Benché in termini di produzione quello delle carni ovine e caprine sia il settore meno importante rispetto alle altre carni (esso rappresenta meno del 10% della produzione di carni suine e circa il 12% di carni bovine), l'allevamento delle pecore e delle capre rappresenta un'attività di cruciale importanza per talune regioni della Comunità, in particolare per le regioni svantaggiate. Si tratta di un allevamento estensivo per eccellenza.

Il reddito medio dei produttori di carni ovine e caprine della Comunità è in generale tra i più bassi di tutti i settori produttivi, soprattutto nell'Europa settentrionale, con qualche eccezione per alcuni paesi dell'Europa meridionale. Nel Sud dell'Europa le pecore sono allevate in larga misura per la produzione di latte, il che contribuisce in misura significativa al reddito degli allevatori, mentre nei paesi del Nordeuropa gli agnelli sono allevati esclusivamente per la produzione di carne.

La Comunità non è autosufficiente in carni ovine: circa il 20% del consumo complessivo è coperto da importazioni effettuate nell'ambito di contingenti tariffari in esenzione da dazi doganali.

Il sostegno comunitario al settore assume sostanzialmente la forma di premi per i capi ovini e caprini e i produttori situati nelle zone svantaggiate ricevono un supplemento del premio per pecora e per capra ("premio per il mondo rurale"). L'80% delle pecore e capre per le quali viene chiesto il premio sono allevate in zone svantaggiate. I produttori dispongono di quote individuali di diritti al premio. Oltre ai pagamenti diretti, un altro strumento di gestione del mercato è costituito dall'aiuto all'ammasso privato.

2. REGIME DEI PREMI

Il premio assume la forma di un pagamento compensativo calcolato in funzione della differenza tra il prezzo di base e il prezzo medio del mercato comunitario.

La media dei prezzi di mercato comunitari si ottiene dal calcolo della media dei prezzi di mercato rilevati ogni settimana sui mercati rappresentativi degli Stati membri. Le tendenze di prezzo sui principali mercati, quali il Regno Unito o la Spagna, hanno pertanto un'incidenza significativa sul prezzo medio. Inoltre non vi è un approccio uniforme a livello dei coefficienti di ponderazione applicati ai mercati rappresentativi, che sono calcolati in base alla loro importanza relativa all'interno dello Stato membro interessato. I dati relativi ai prezzi di mercato delle carni ovine disponibili per certi Stati membri non sono del tutto attendibili.

Per calcolare il premio per pecora si moltiplica la differenza tra il prezzo di base e il prezzo di mercato per un coefficiente tecnico che esprime la quantità di carne di agnello prodotta in media per pecora. Prima di calcolare il premio è necessario calcolare ogni anno il coefficiente tecnico. Lo scopo del calcolo è quello di stabilire il rapporto tra il numero di pecore pesanti e la produzione di agnelli pesanti, espresso in chili, che rappresenta la produzione di carne di agnello per pecora. La difficoltà principale deriva dalla scarsa qualità delle informazioni statistiche, che costringe a basare una parte del calcolo su stime.

I produttori di latte di pecora e i produttori di capre percepiscono l'80% del premio e il 90% del premio per il mondo rurale. Dal 1988 al 1992 il numero di domande di premio per pecora è continuato a salire e ha raggiunto nel 1992 un totale di 69 730 000 premi. Per i premi per capra si è registrata la stessa tendenza, con un picco di 7 974 000 premi nel 1992. Dopo l'istituzione di limiti individuali per i produttori (quote) si è pervenuti ad una certa stabilità. Nel 1999 il numero di premi per pecora versati è stato di 65 462 000. Per i premi per capra l'andamento registrato dal 1992 in poi è stato leggermente diverso: dopo un calo iniziale il loro numero non ha smesso di crescere per raggiungere i 7 121 000 premi nel 1999.

3. VALUTAZIONE

Lo studio di valutazione ha esaminato gli effetti dell'organizzazione comune di mercato sul settore in termini di mantenimento dei redditi degli allevatori e di impatto sulla produzione, sulle zone svantaggiate e sull'ambiente.

L'obiettivo principale dello studio di valutazione era quello di analizzare lo strumento principale dell'organizzazione comune di mercato, ossia il premio e il relativo metodo di calcolo (indennità compensativa), nonché le limitazioni a cui sono soggetti i pagamenti ai singoli produttori (la cosiddetta quota) sotto il profilo:

- dell'impatto sul reddito dei produttori,

- dell'impatto sulla produzione di carni ovine e caprine, in termini di qualità e di quantità,

- dell'impatto del regime sulle zone rurali e sull'ambiente.

La conclusione dello studio è che il premio ha consentito agli allevatori di pecore e capre di mantenere la loro posizione relativa (eventualmente con l'eccezione della Francia), ma non è bastato a ridurre il divario tra l'allevamento ovino e gli altri tipi di allevamento. Una conclusione inequivocabile è anche che il metodo di calcolo del premio lascia molto a desiderare, sia a livello di registrazione dei prezzi, sia per quanto riguarda il calcolo del coefficiente tecnico. Tuttavia, data la complessità del dispositivo lo studio arriva alla conclusione che gli elementi costitutivi utilizzati per il calcolo sono corretti, ma il sistema che permette di calcolare l'indennità compensativa è inefficiente.

4. PROPOSTE DI RIFORMA

Le principali modifiche del regime riguardano il premio per pecora . Si propone in particolare di sostituire l'indennità compensativa con un pagamento forfettario: la sua stabilità e prevedibilità e il fatto che si tratti di un importo fisso noto in anticipo permetterà di migliorare la programmazione e di semplificare l'amministrazione dell'azienda, consentendo ai produttori di reagire prontamente ai segnali del mercato.

La presente modifica permetterà anche di semplificare la gestione del regime dei premi rendendo ormai inutile la macchinosa procedura di constatazione dei prezzi e l'esecuzione di calcoli complessi.

Nello slegare il premio dai prezzi e dalla produttività la proposta si rivela anche più idonea al raggiungimento degli obiettivi della OMC.

Il passaggio ad un premio di importo fisso permetterà di avere una maggiore certezza a livello del bilancio, in quanto scompariranno le fluttuazioni dei premi registrate in passato.

La proposta prevede di mantenere alcuni aspetti del precedente regime rivelatisi efficaci nel conservare l'equilibrio del mercato, quali ad esempio i limiti individuali dei diritti al premio dei produttori. Tuttavia, per maggiore semplicità e trasparenza, i limiti individuali per Stato membro saranno pubblicati nel regolamento. Non si propone di sostituire i limiti individuali con quote regionali in quanto la certezza che il premio forfettario rappresenta per i produttori sarebbe compromessa dalla necessità di istituire un meccanismo che fa scattare una riduzione del premio in caso di superamento della quota regionale. Le quote regionali darebbero inoltre adito ad attività speculative controproducenti per la stabilità del settore.

Si propone di mantenere la differenziazione del premio tra i produttori di carni e i produttori di latte o prodotti derivati dal latte, riconoscendo in questo modo che i produttori di latte fruiscono di una fonte di reddito supplementare. Tuttavia, in un'ottica di semplificazione e per trattare su un piede di parità tutti i produttori delle zone svantaggiate, si propone di fissare un'aliquota unica per il premio supplementare a favore dei produttori di tali zone.

Un'ulteriore semplificazione del regime di premio consiste nell'abolizione del regime delle "carcasse pesanti" che conferisce ai produttori che commercializzano latte o prodotti derivati dal latte il diritto di beneficare dell'importo massimo del premio, purché ingrassino gli agnelli per ottenere agnelli pesanti. Poiché la proposta intende slegare il premio dalla produzione, non si ritiene opportuno mantenere il suddetto regime.

Si propongono varie semplificazioni alla normativa: saranno sostituiti sei regolamenti del Consiglio con un solo regolamento e si approfitterà per rendere più esplicite alcune definizioni e disposizioni di base. Ad esempio, si propone di allineare la definizione di "produttore" e di "azienda" su quelle istituite nell'ambito del sistema integrato di gestione e di controllo e di ripulire il testo dalle disposizioni superflue.

Grazie a tale esercizio di semplificazione le modalità d'applicazione saranno codificate e snellite. L'obiettivo generale della proposta è quello di fornire una base armoniosa (il premio fisso) che permetterà ai produttori di sviluppare le loro aziende con compiti amministrativi ridotti al minimo. Inoltre, sarà considerevolmente ridotto anche l'onere amministrativo a carico degli Stati membri.

Per quanto riguarda il livello del premio, la media dei premi dal 1993 al 2000 è di 20,6 EUR. Non appare appropriato ridurre l'importo del premio dato che il reddito medio degli allevatori di ovini e caprini è in linea di massima il più basso di tutti gli altri settori. Vi sarebbe invece motivo di aumentarlo: la riduzione di oltre il 20% del prezzo delle carni bovine e delle altre carni nell'ambito di Agenda 2000 si ripercuoterà probabilmente anche sul prezzo delle carni ovine. Un aumento del premio compenserebbe le perdite dovute alla scomparsa del sistema delle indennità compensative che garantisce un aumento dei premi senza limitazione in caso di flessione dei prezzi.

Il livello del premio proposto è quindi di 21 EUR, ridotto a 16,8 EUR per gli allevatori ovini che producono latte di pecora e per gli allevatori di caprini. Il premio per il mondo rurale proposto ammonta a 7 EUR per tutti i produttori.

I recenti focolai di afta epizootica insorti in diversi Stati membri hanno messo a nudo lacune considerevoli nella rintracciabilità degli ovini nel corso dei loro movimenti. La Commissione intende procedere ad un esame approfondito dei mezzi atti a colmare tali lacune. Tra le varie possibilità che verranno passate in rassegna, si rilevano migliori dispositivi di identificazione permanente degli ovini, possibilmente marchi auricolari individuali o altre forme d'identificazione (per esempio elettroniche). Un vantaggio supplementare di questi dispositivi sarà quello di permettere un'informazione più esauriente ed un controllo rafforzato in materia di premi, lotta contro le frodi e possibilità di risalire rapidamente all'azienda di origine.

2001/0103 (CNS)

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

vista la proposta della Commissione [1],

[1] GU C , , pag. .

visto il parere del Parlamento europeo [2],

[2] GU C , , pag. .

visto il parere del Comitato economico e sociale [3] ,

[3] GU C , , pag. .

considerando quanto segue:

(1) Le disposizioni che disciplinano l'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine figurano in numerosi regolamenti. Per ragioni di chiarezza appare opportuno abrogare tali regolamenti e sostituirli con un nuovo regolamento. Il nuovo regime istituito dal presente regolamento sostituisce quello previsto dai regolamenti del Consiglio (CEE) n. 2644/80, del 14 ottobre 1980, che stabilisce le norme generali relative all'intervento nel settore delle carni ovine e caprine [4], (CEE) n. 3901/89, del 12 dicembre 1989, relativo alla definizione degli agnelli ingrassati in carcasse pesanti [5], (CEE) n. 1323/90 del 14 maggio 1990, che istituisce un aiuto specifico per l'allevamento ovino e caprino in alcune zone svantaggiate della Comunità [6], (CEE) n. 3493/90 del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme generali relative alla concessione del premio a favore di produttori di carni ovine e caprine [7], (CEE) n. 338/91 del 5 febbraio 1991, che stabilisce la qualità tipo comunitaria delle carcasse di ovini fresche o refrigerate [8] e (CE) n. 2467/98 del 3 novembre 1998 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine [9], che devono pertanto essere abrogati.

[4] GU L 275 del 18.10.1980, pag. 8.

[5] GU L 375 del 23.12.1989, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1266/95 (GU L 123 del 3.6.1995, pag. 3).

[6] GU L 132 del 23.5.1990, pag. 17. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 193/98 (GU L 20 dell'27.1.1998, pag. 18).

[7] GU L 337 del 4.12.1990, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 233/94 (GU L 30 del 3.2.1994, pag. 9).

[8] GU L 41 del 14.2.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1278/94 (GU L 140 dell'3.6.1994, pag. 5).

[9] GU L 312 del 20.11.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1669/2000 (GU L 193 del 29.7.2000, pag. 8).

(2) Un'organizzazione comune dei mercati agricoli può assumere forme diverse a seconda dei prodotti.

(3) Per conseguire gli obiettivi dell'articolo 33 del trattato, in particolare stabilizzare i mercati ed assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola, sono necessarie determinate misure che permettono di agevolare l'adattamento dell'offerta alle esigenze del mercato. È opportuno adottare misure per il mercato interno, riguardanti in particolare la concessione di un premio ai produttori di carni ovine e caprine e un regime di ammasso privato.

(4) Il premio da concedere ai produttori deve tener conto della diversa specializzazione dei sistemi produttivi nella Comunità. È opportuno che il premio per capra sia concesso ai produttori di determinate zone in cui l'allevamento caprino è destinato principalmente alla produzione di carne e le tecniche di allevamento degli ovini e dei caprini sono simili.

(5) Occorre altresì prevedere il pagamento di un premio supplementare ai produttori stabiliti in zone dove non ci sono quasi alternative alla produzione ovina e caprina. È opportuno limitare la concessione del premio supplementare ai produttori le cui aziende hanno almeno il 50% della superficie agricola utilizzata compresa in zone svantaggiate ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga alcuni regolamenti [10].

[10] GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

(6) Per motivi di carattere amministrativo è opportuno far coincidere la data a partire dalla quale possono essere pagati i premi con l'inizio dell'esercizio finanziario. per ottenere l'impatto economico voluto è necessario che i premi siano concessi entro determinati termini.

(7) È necessario prevedere la possibilità di modificare l'importo dei premi in funzione dell'andamento della produzione, della produttività e delle tendenze registrate sui mercati.

(8) Per non incoraggiare l'incremento della produzione e, di conseguenza, delle spese è opportuno mantenere in vigore i limiti individuali per i produttori. Occorre fissare il numero complessivo di diritti al premio di ogni Stato membro in base ai livelli esistenti.

(9) Non dovrebbero essere esclusi dal diritto al premio i nuovi produttori, né i produttori già in attività i cui massimali individuali non corrispondono, per vari motivi, alle variazioni subite dalle loro greggi. È quindi opportuno prevedere la creazione di riserve nazionali, da alimentare e gestire secondo criteri comunitari. Per la stessa ragione è opportuno subordinare il trasferimento di diritti al premio senza trasferimento della relativa azienda a regole che consentano di trattenere, senza compenso, una parte dei diritti trasferiti e di versarli nella riserva nazionale.

(10) Per permettere ai produttori di ridurre la produzione per un periodo di tempo limitato, è opportuno autorizzare gli Stati membri a prevedere la possibilità di un trasferimento temporaneo dei diritti al premio.

(11) È opportuno creare un legame fra la produzione ovina e caprina e le zone o località sensibili, in modo da garantire il mantenimento di tale attività soprattutto nelle zone in cui non esistono attività alternative.

(12) Le misure d'intervento assumono la forma di aiuti all'ammasso privato, che sono quelli che meno si ripercuotono sulla normale commercializzazione dei prodotti. Per garantire la corretta applicazione di tali aiuti è necessario che la Commissione sia informata compiutamente dell'andamento dei prezzi sul mercato comune delle carni ovine e caprine.

(13) In linea generale, quando ricorrano determinate condizioni in materia di prezzi di mercato, la concessione degli aiuti all'ammasso privato deve essere decisa nell'ambito di una procedura di gara. Tuttavia, per rendere più efficace la concessione di aiuti all'ammasso privato è opportuno che il loro importo sia fissato in anticipo nei casi in cui sia urgente farvi ricorso qualora in una o più zone di quotazione la situazione del mercato sia particolarmente critica. È quindi necessario autorizzare la Commissione a far ricorso alla procedura di fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto in simili circostanze, anche se non ricorrano le suddette condizioni in materia di prezzi di mercato.

(14) Gli strumenti idonei a stabilizzare il mercato comunitario sono il regime degli scambi abbinato ad un regime dei prezzi, dei premi, degli interventi, nonché dei dazi all'importazione.

(15) Le autorità competenti devono essere poste in condizione di seguire costantemente l'andamento degli scambi, per poter valutare gli sviluppi sul mercato ed applicare eventualmente le necessarie misure previste al presente regolamento. A tale fine è opportuno prevedere disposizioni relative al rilascio di titoli di importazione e, se del caso, di esportazione, unitamente alla costituzione di una cauzione a garanzia dell'effettiva esecuzione delle operazioni per le quali i titoli sono richiesti.

(16) Per evitare o reprimere gli effetti pregiudizievoli che le importazioni di certi prodotti agricoli possono produrre sul mercato nella Comunità, è necessario subordinare l'importazione di uno o più di questi prodotti al pagamento di un dazio addizionale all'importazione, ove ricorrano determinate condizioni.

(17) Subordinatamente a determinate condizioni è opportuno conferire alla Commissione la competenza di aprire e gestire i contingenti tariffari derivanti da accordi internazionali conclusi in conformità del trattato o di altri atti legislativi del Consiglio.

(18) Per completare il dispositivo sopra descritto occorre prevedere la possibilità, nella misura necessaria al suo buon funzionamento, di vietare interamente o parzialmente il ricorso al regime del traffico di perfezionamento attivo o passivo, in funzione della situazione sul mercato.

(19) Il regime dei dazi doganali consente di rinunciare a qualsiasi altra misura di protezione alle frontiere esterne della Comunità. Tuttavia, in circostanze eccezionali, il meccanismo dei prezzi e dei dazi doganali può non funzionare. In simili casi, per non lasciare il mercato comunitario indifeso nei confronti delle turbative che rischiano di derivarne dopo la rimozione degli ostacoli all'importazione, è opportuno permettere alla Comunità di adottare rapidamente tutte le misure necessarie, le quali devono essere conformi agli obblighi da essa assunti, in particolare a livello internazionale.

(20) È anche possibile che debbano essere adottate misure quando il mercato della Comunità subisce o rischia di subire turbative a causa di un aumento o di una flessione notevoli dei prezzi.

(21) Le restrizioni alla libera circolazione risultanti dall'applicazione di misure destinate a prevenire la propagazione delle malattie degli animali possono provocare difficoltà sul mercato di uno o più Stati membri. È possibile che si debba ricorrere a misure eccezionali di sostegno del mercato per rimediare a tali difficoltà.

(22) La concessione di determinati aiuti potrebbe mettere a repentaglio il corretto funzionamento di un mercato unico, basato su prezzi comuni. Appare quindi opportuno applicare al settore delle carni ovine e caprine le disposizioni del trattato che disciplinano la concessione degli aiuti di Stato.

(23) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento devono tener conto degli obblighi della Comunità, in particolare degli obblighi assunti a livello internazionale, delle finalità dell'organizzazione comune di mercato nel settore delle carni ovine e caprine e degli obiettivi della politica agricola comune sanciti dall'articolo 33 del trattato.

(24) Poiché le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono misure di gestione ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [11], esse devono essere adottate secondo la procedura di gestione ivi prevista all'articolo 4.

[11] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(25) Le spese sostenute dagli Stati membri per l'adempimento degli obblighi che loro incombono in virtù del presente regolamento rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune [12].

[12] GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

(26) L'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine deve tener conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi di cui agli articoli 33 e 131 del trattato.

(27) L'impatto ambientale della produzione ovina e caprina suscita preoccupazioni, soprattutto nelle zone svantaggiate. È opportuno quindi che la Commissione rediga una relazione in materia, in base all'esperienza acquisita, corredata se del caso di proposte.

(28) La transizione dalla disciplina di cui al regolamento (CEE) n. 2467/68 a quella prevista dal presente regolamento potrebbe dar luogo a difficoltà che il presente regolamento non affronta. Per far fronte a tali difficoltà è opportuno autorizzare la Commissione ad adottare misure transitorie. La Commissione dovrebbe essere autorizzata anche a risolvere determinati problemi pratici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine comporta un regime applicabile al mercato interno e un regime degli scambi e disciplina i prodotti seguenti:

>SPAZIO PER TABELLA>

Titolo I Mercato interno

Articolo 2

Per incoraggiare le iniziative professionali ed interprofessionali atte a facilitare l'adattamento dell'offerta al fabbisogno del mercato, possono essere adottate le seguenti misure comunitarie per i prodotti di cui all'articolo 1:

a) misure intese a consentire un migliore orientamento dell'allevamento;

b) misure intese a promuovere una migliore organizzazione della produzione, della trasformazione e della commercializzazione;

c) misure intese a migliorare la qualità;

d) misure dirette a consentire l'elaborazione di previsioni a breve e a lungo termine in base alla conoscenza dei mezzi di produzione impiegati;

e) misure intese ad agevolare l'accertamento dell'andamento dei prezzi sul mercato.

Le norme generali concernenti tali misure sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2 del trattato.

Capo I Pagamenti diretti

Articolo 3

Ai fini del presente titolo si intende per:

a) pecora, la femmina della specie ovina che abbia partorito almeno una volta o di almeno un anno di età,

b) capra, la femmina della specie caprina che abbia partorito almeno una volta o di almeno un anno di età.

Sezione 1 premio per pecora e per capra

Articolo 4

1. Il produttore che detiene pecore nella propria azienda può beneficiare, a richiesta, di un premio per l'allevamento delle pecore (premio per pecora).

2. Il produttore che detiene capre nella propria azienda può beneficiare, a richiesta, di un premio per l'allevamento delle capre (premio per capra). Il premio è concesso ai produttori stabiliti in determinate zone in cui la produzione risponde a entrambi i criteri seguenti:

- l'allevamento delle capre è orientato principalmente alla produzione di carni caprine,

- le tecniche di allevamento dei caprini e degli ovini sono della stessa natura.

L'elenco delle zone suddette è adottato secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

3. I premi per pecora e per capra sono erogati sotto forma di un pagamento annuo per capo ammissibile, per anno solare e per produttore, nei limiti di massimali individuali. La domanda di premio riguarda un numero di capi non inferiore a dieci.

4. L'importo del premio per pecora è fissato a 21 euro. Tuttavia, per i produttori che commercializzano latte di pecora o prodotti a base di latte di pecora, il premio per pecora è di 16,8 euro.

5. L'importo del premio per capra è fissato a 16,8 euro.

6. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

Sezione 2 premio supplementare

Articolo 5

1 Nelle zone che non offrono praticamente alcuna alternativa all'allevamento ovino e caprino è concesso un premio supplementare. Gli Stati membri definiscono tali zone. Il premio supplementare è comunque concesso esclusivamente ai produttori la cui azienda è situata, almeno per metà della superficie agricola utilizzata, in una zona svantaggiata ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999.

2 Il premio supplementare è concesso anche ai produttori che praticano la transumanza a condizione che:

a) almeno il 90% dei capi per i quali è chiesto il premio siano condotti al pascolo per almeno novanta giorni consecutivi in una zona ammissibile, definita a norma del paragrafo 1 e

b) la sede dell'azienda sia situata in zone geografiche ben definite per le quali lo Stato membro comprovi che la transumanza corrisponde ad una prassi tradizionale d'allevamento ovino e/o caprino e che gli spostamenti degli animali sono resi necessari dall'insufficienza di foraggio durante il periodo della transumanza.

3 L'importo del premio supplementare è fissato a 7 euro per pecora e per capra. Il premio supplementare è erogato alle stesse condizioni previste per la concessione del premio per pecora e per capra.

4 Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

Sezione 3 Disposizioni comuni

Articolo 6

I premi sono versati ai produttori beneficiari in funzione del numero di pecore e/o di capre presenti nell'azienda per un periodo minimo da determinare secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

Si procede al pagamento dei premi non appena siano state compiute le ispezioni di controllo previste dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari [13] e comunque non prima del 16 ottobre dell'anno solare per il quale sono stati chiesti e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo.

[13] GU L 355 del 5.12.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1593/2000 (GU L 182 del 21.07.2000, pag. 4).

Articolo 7

Gli importi dei premi possono essere modificati in considerazione dell'andamento della produzione, della produttività e dei mercati, secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2 del trattato.

sezione 4 limiti individuali

Articolo 8

1. Alla data del 1° gennaio 2002 il limite individuale per produttore è pari al numero di diritti al premio per pecora da questi detenuti il 30 dicembre 2001 in virtù della normativa comunitaria in vigore, fatto salvo il disposto dei paragrafi 2 e 3.

2. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché, dal 1° gennaio 2002, la somma dei diritti al premio esistenti sul loro territorio non superi i massimali nazionali stabiliti nell'allegato I e possano essere conservate le riserve nazionali di cui all'articolo 10.

3. Qualora l'adeguamento di cui al paragrafo 2 comporti una riduzione dei massimali individuali dei produttori, tale riduzione ha luogo senza compenso ed è decisa tenendo conto di criteri oggettivi.

Tali criteri comprendono:

a) il tasso di utilizzazione dei massimali individuali da parte dei produttori durante i tre anni di riferimento precedenti il 2000;

b) particolari circostanze naturali o l'applicazione di sanzioni che abbiano causato il mancato versamento del premio o la sua riduzione nel corso di un anno di riferimento almeno;

c) altre circostanze eccezionali, in seguito alle quali i pagamenti versati nel corso di almeno un anno di riferimento non corrispondono alla reale situazione constatata negli anni precedenti.

4. I diritti al premio ritirati a seguito dell'adeguamento previsto al paragrafo 2 sono aboliti.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

Articolo 9

1. Se vende o cede in altro modo la sua azienda, il produttore può trasferire tutti i suoi diritti al premio al suo successore nell'azienda.

2. Il produttore può anche trasferire, in tutto o in parte, i suoi diritti ad altri produttori, senza trasferire l'azienda.

In caso di trasferimento di diritti al premio senza trasferimento dell'azienda, una parte dei diritti trasferiti, entro un limite del 15 %, è ceduta, senza compenso, alla riserva nazionale dello Stato membro in cui l'azienda è situata, ai fini di una sua ridistribuzione gratuita.

Uno Stato membro può disporre che i trasferimenti dei diritti senza trasferimento dell'azienda siano effettuati o direttamente fra i produttori, o tramite la riserva nazionale.

3. Gli Stati membri possono prendere le misure necessarie per evitare che i diritti al premio vengano trasferiti fuori dalle zone sensibili o regioni in cui la produzione ovina è particolarmente importante per l'economia locale.

4. Gli Stati membri possono autorizzare, prima di una data da stabilirsi, cessioni temporanee di una parte dei diritti al premio che il produttore avente diritto non intende utilizzare.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

Tali modalità possono riguardare in particolare:

a) le disposizioni che consentono agli Stati membri di risolvere determinati problemi connessi con il trasferimento dei diritti al premio di produttori che non sono proprietari delle superfici occupate dalla loro azienda e

b) norme specifiche quanto al numero minimo di diritti che può essere oggetto di una cessione parziale.

Articolo 10

1. Ogni Stato membro mantiene una riserva nazionale di diritti al premio.

2. I diritti al premio eventualmente ritirati a norma dell'articolo 9, paragrafo 2 o di altre disposizioni comunitarie sono versati nella riserva nazionale.

3. Gli Stati membri utilizzano le riserve nazionali per l'assegnazione, entro i limiti delle stesse, di diritti al premio in particolare ai nuovi produttori, ai giovani agricoltori e ad altri produttori prioritari.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

Capo II Ammasso privato

Articolo 11

1. La Commissione può decidere di erogare un aiuto all'ammasso privato in presenza di una situazione di mercato particolarmente critica per una o più zone di quotazione. Per zona di quotazione si intende:

- la Gran Bretagna,

- l'Irlanda del Nord,

- ogni altro Stato membro considerato separatamente.

L'aiuto è fissato mediante una procedura di gara.

È tuttavia possibile decidere di concedere gli aiuti nell'ambito di una procedura di fissazione anticipata qualora si riveli necessario un ricorso urgente all'ammasso privato.

2. secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2 sono adottate le modalità di applicazione del presente articolo e viene decisa la concessione di aiuti all'ammasso privato.

Titolo II Scambi con i paesi terzi

Articolo 12

1. Le importazioni e le esportazioni comunitarie dei prodotti di cui all'articolo 1 possono essere subordinate alla presentazione di un titolo di importazione o di esportazione.

I titoli di importazione e di esportazione sono validi in tutta la Comunità.

I titoli sono rilasciati dagli Stati membri agli interessati che ne facciano domanda, a prescindere dal relativo luogo di stabilimento nella Comunità e fatte salve le disposizioni adottate per l'applicazione dell'articolo 15.

Il rilascio dei titoli è subordinato alla costituzione di una cauzione a garanzia dell'impegno di esportare o di importare durante il periodo di validità del titolo; salvo forza maggiore, la cauzione è incamerata, in tutto o in parte, se l'operazione non è realizzata entro tale termine o se è realizzata solo parzialmente.

2. L'elenco dei prodotti per i quali sono necessari i titoli di esportazione, il periodo di validità dei titoli e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

Articolo 13

Ai prodotti di cui all'articolo 1 si applicano le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune.

Articolo 14

1. Per evitare o reprimere eventuali effetti pregiudizievoli sui mercati comunitari imputabili alle importazioni di taluni prodotti di cui all'articolo 1, l'importazione di uno o più di questi prodotti all'aliquota del dazio previsto nella tariffa doganale comune è soggetta al pagamento di un dazio all'importazione addizionale se sono soddisfatte le condizioni stabilite dalla Commissione a norma del paragrafo 4, tranne qualora le importazioni non rischino di perturbare il mercato comunitario o gli effetti siano sproporzionati rispetto all'obiettivo perseguito.

2. Le importazioni realizzate ad un prezzo inferiore al prezzo comunicato dalla Comunità all'Organizzazione mondiale del commercio ("prezzo limite") possono essere assoggettate al versamento di un dazio addizionale all'importazione.

Se il volume delle importazioni realizzate nel corso di un anno in cui si presentano o rischiano di presentarsi gli effetti pregiudizievoli di cui al paragrafo 1 supera un livello determinato in base alle opportunità di accesso al mercato, definite come importazioni in percentuale del consumo interno dei tre anni precedenti ("volume limite"), può essere imposto un dazio addizionale all'importazione.

3. I prezzi all'importazione da prendere in considerazione per l'imposizione di un dazio addizionale all'importazione a norma del paragrafo 2, primo comma, sono determinati in base ai prezzi all'importazione cif della partita di cui trattasi.

I prezzi all'importazione cif sono verificati a tal fine in base ai prezzi rappresentativi del prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato comunitario di importazione del prodotto.

4. La Commissione stabilisce le modalità di applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2. Tali modalità riguardano in particolare la determinazione dei prodotti ai quali possono essere applicati dazi all'importazione addizionali.

Articolo 15

1. I contingenti tariffari per i prodotti di cui all'articolo 1, istituiti in forza di accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato o in forza di qualsiasi altro atto del Consiglio, sono aperti e gestiti in base a modalità da adottarsi secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

2. Per la gestione dei contingenti si applica uno dei metodi seguenti o una loro combinazione:

a) metodo basato sull'ordine cronologico di presentazione delle domande (secondo il principio «primo arrivato, primo servito»);

b) metodo di ripartizione in proporzione ai quantitativi richiesti all'atto della presentazione delle domande (secondo il metodo detto «dell'esame simultaneo»);

c) metodo basato sulla presa in considerazione delle correnti commerciali tradizionali (secondo il metodo detto «produttori tradizionali/nuovi arrivati»).

Possono essere stabiliti altri metodi appropriati. Essi devono evitare qualsiasi discriminazione tra gli operatori interessati.

3. I metodi di gestione adottati tengono conto, ove occorra, del fabbisogno di approvvigionamento del mercato comunitario e della necessità di salvaguardarne l'equilibrio.

4. Le modalità di cui al paragrafo 1:

a) prevedono l'apertura dei contingenti su base annua, secondo lo scaglionamento appropriato, se necessario;

b) determinano il metodo di gestione da applicare;

c) comprendono, se del caso, disposizioni che garantiscono la natura, la provenienza e l'origine del prodotto, nonché, ove opportuno, il mantenimento delle correnti tradizionali degli scambi;

d) determinano le condizioni di riconoscimento del documento che consente di verificare l'osservanza delle garanzie di cui alla lettera c) e

e) fissano le condizioni di rilascio e il periodo di validità dei titoli d'importazione.

Articolo 16

1. Nella misura necessaria al corretto funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati dei prodotti di cui all'articolo 1, il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 37, paragrafo 2 del trattato, può in casi particolari escludere totalmente o parzialmente il ricorso al regime di perfezionamento attivo o passivo per i prodotti di cui all'articolo 1.

2. In deroga al paragrafo 1, se la situazione di cui allo stesso paragrafo si presenta con straordinaria urgenza e il mercato comunitario subisce o rischia di subire turbative a motivo del regime di perfezionamento attivo o passivo, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide le misure necessarie, che vengono comunicate al Consiglio e agli Stati membri, la cui validità non può essere superiore a sei mesi e che sono immediatamente applicabili. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro una settimana dalla data di ricezione della domanda.

3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la misura decisa dalla Commissione entro una settimana dalla data della sua comunicazione. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, può confermare, modificare o abrogare la decisione della Commissione.

Se il Consiglio non ha preso una decisione entro tre mesi, la decisione della Commissione è considerata abrogata.

Articolo 17

1. Per la classificazione dei prodotti di cui all'articolo 1 si applicano le norme generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché le relative modalità di attuazione; la nomenclatura tariffaria risultante dall'applicazione del presente regolamento viene inserita nella tariffa doganale comune.

2. Salvo disposizione contraria prevista dal presente regolamento o adottata in virtù di una delle sue disposizioni, negli scambi con i paesi terzi sono vietate:

a) la riscossione di qualsiasi tassa avente effetto equivalente a un dazio doganale;

b) l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misure di effetto equivalente.

Articolo 18

1. Qualora, per effetto delle importazioni o delle esportazioni, il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 subisca o rischi di subire gravi turbative, tali da compromettere il conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 33 del trattato, si possono applicare misure adeguate negli scambi con i paesi terzi, fintantoché sussista la turbativa o minaccia di turbativa.

Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le modalità generali di applicazione del presente paragrafo e definisce i casi e limiti in cui gli Stati membri possono prendere misure conservative.

2. Qualora si delinei la situazione descritta al paragrafo 1, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide l'adozione delle opportune misure che vengono comunicate agli Stati membri e sono immediatamente applicabili. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro tre giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda.

3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la misura decisa dalla Commissione entro tre giorni lavorativi dalla data della sua comunicazione. Il Consiglio si riunisce senza indugio e, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare o annullare la misura stessa.

4. Il presente articolo si applica in ottemperanza agli obblighi della Comunità, in particolare a quelli assunti a livello internazionale.

Titolo III Disposizioni generali

Articolo 19

Gli Stati membri constatano i prezzi dei capi ovini e delle carni ovine in base a modalità che la Commissione stabilisce secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

Articolo 20

1. Quando sul mercato della Comunità si constati un aumento o una diminuzione sensibile dei prezzi ed è probabile che tale situazione persista e perturbi o rischi di perturbare il mercato della Comunità, possono essere adottate le misure necessarie secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

Articolo 21

Per tener conto delle limitazioni alla libera circolazione che potrebbero essere causate dall'applicazione di misure intese a combattere il diffondersi di malattie degli animali, possono essere adottate, secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, misure eccezionali di sostegno del mercato colpito da tali limitazioni. Queste misure possono essere adottate soltanto entro i limiti e per il periodo strettamente necessari al sostegno del mercato.

Articolo 22

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, gli articoli 87, 88 e 89 del trattato si applicano alla produzione e agli scambi dei prodotti di cui all'articolo 1.

Articolo 23

Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente le informazioni necessarie per l'applicazione del presente regolamento.

Le modalità di comunicazione e di diffusione di tali informazioni sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

Articolo 24

1. La Commissione è assistita da un comitato, il comitato di gestione "ovini-caprini", composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Ove sia fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di gestione di cui all'articolo 4 della decisione 1999/468/CE, conformemente all'articolo 7 della stessa.

3. Il periodo stabilito all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato ad un mese.

Articolo 25

Il comitato può esaminare qualunque altro problema sollevato dal suo presidente, per iniziativa di quest'ultimo o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

Articolo 26

Secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, sono adottate le misure necessarie a risolvere problemi pratici specifici.

Tali misure, se debitamente giustificate, possono derogare a talune parti del presente regolamento.

Articolo 27

il regolamento (CE) n. 1258/1999 e le disposizioni adottate per la sua attuazione si applicano alle spese sostenute dagli Stati membri nell'adempimento degli obblighi loro incombenti in virtù del presente regolamento.

Articolo 28

Il presente regolamento si applica in modo da tener conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi enunciati agli articoli 33 e 131 del trattato.

Articolo 29

Entro il 31 dicembre 2005 la Commissione presenta al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione sull'impatto ambientale dell'allevamento ovino e caprino, in particolare nelle zone svantaggiate, e sull'incidenza del regime dei premi. Se del caso la relazione è corredata di proposte. La relazione tiene conto in particolare delle relazioni presentate dagli Stati membri sull'attuazione delle misure previste dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1259/1999.

Articolo 30

I regolamenti (CEE) n. 2644/80, (CEE) n. 3901/90, (CEE) n. 1323/90, (CEE) n. 3493/90, (CEE) n. 338/91 e (CE) n. 2467/98 sono abrogati.

I riferimenti ai suddetti regolamenti si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza che figura nell'allegato II.

Articolo 31

Secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2 sono adottate le misure intese ad agevolare la transizione dai regimi di cui ai regolamenti citati all'articolo 30 ai regimi previsti dal presente regolamento.

Articolo 32

1. Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

2. Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2000.

3. I regolamenti (CEE) nn. 2644/80, 3901/89, 1323/90, 3493/90, 338/91 e (CE) n. 2467/98 continuano ad applicarsi per le campagne di commercializzazione 2000 e 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO I DIRITTI INDIVIDUALI AL PREMIO PER PECORA E PER CAPRA

Stato membro // Diritti (in migliaia)

België/Belgique // 70

Danmark // 104

Deutschland // 2 432

Ållas // 11 023

España // 19 580

France // 7 842

Ireland // 4 956

Italia // 9 575

Luxembourg // 4

Nederland // 930

Österreich // 206

Portugal // 2 690

Suomi/Finland // 80

Sverige // 180

United Kingdom // 19 492

TOTALE // 79 164

ALLEGATO II Tavola di concordanza

Regolamento (CEE) n. 1323/90 // Presente regolamento

Articolo 1 // Articolo 5

Regolamento (CEE) n. 3493/90 // Presente regolamento

Articolo 1, paragrafo 1 // -

Articolo 1, paragrafo 2 // -

Articolo 1, paragrafo 3 // -

Articolo 1, paragrafo 4 // Articolo 3, lettera a)

Articolo 1, paragrafo 5 // Articolo 3, lettera b)

Articolo 2 // Articolo 5

Articolo 3 // -

Articolo 4 // -

Regolamento (CE) n. 2467/98 // Presente regolamento

Articolo 1 // Articolo 1

Articolo 2 // Articolo 2

Articolo 3 // -

Articolo 4 // Articolo 19

Articolo 5, paragrafo 1 // Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafi 2 e 3 // Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 5, paragrafo 4 // -

Articolo 5, paragrafo 5 // Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 6 // Articolo 6

Articolo 5, par. 7, 8, 9 e 10 // -

Articolo 6, paragrafi 1-3 // -

Articolo 6, par. 4, lett. a) // -

Articolo 6, par. 4, lett. b) // Articolo 9, paragrafi 1 e 2

Articolo 6, par. 4, lett. c) // Articolo 9, paragrafi 2 e 3

Articolo 6, par. 4, lett. d) // Articolo 9.4

Articolo 6, par. 4, lett. e) // -

Articolo 6, par. 4, lett. f) // Articolo 9, paragrafo 5

Articolo 6, paragrafo 5 // -

Articolo 6, paragrafo 6 // -

Articolo 7 // Articolo 10

Articolo 8 // -

Articolo 9 // -

Articolo 10 // Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 11 // -

Articolo 12 // Articolo 11

Articolo 13 // -

Articolo 14 // Articolo 12

Articolo 15 // Articolo 13

Articolo 16 // Articolo 14

Articolo 17 // Articolo 15

Regolamento (CEE) n. 2467/98 // Presente regolamento

Articolo 18 // Articolo 16

Articolo 19 // Articolo 17

Articolo 20 // Articolo 18

Articolo 21 // Articolo 21

Articolo 22 // Articolo 22

Articolo 23 // Articolo 23

Articolo 24 // Articolo 24

Articolo 25 // -

Articolo 26 // Articolo 25

Articolo 27 // Articolo 28

Articolo 28 // -

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO 1

Incidenza finanziaria del regime proposto - in milioni di euro (differenza tra allegato 2 e allegato 3)

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO 3

>SPAZIO PER TABELLA>

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