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Document 52001IG1002(01)

    Iniziativa del Regno Unito, della Repubblica francese e del Regno di Svezia in vista dell'adozione di una decisione quadro del Consiglio relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniare

    GU C 278 del 2.10.2001, p. 4–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52001IG1002(01)

    Iniziativa del Regno Unito, della Repubblica francese e del Regno di Svezia in vista dell'adozione di una decisione quadro del Consiglio relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniare

    Gazzetta ufficiale n. C 278 del 02/10/2001 pag. 0004 - 0008


    Iniziativa del Regno Unito, della Repubblica francese e del Regno di Svezia in vista dell'adozione di una decisione quadro del Consiglio relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniare

    (2001/C 278/06)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, lettera a) e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b),

    vista l'iniziativa del Regno Unito, della Repubblica francese e del Regno di Svezia,

    visto il parere del Parlamento europeo,

    considerando quanto segue:

    (1) Il Consiglio europeo, riunitosi a Tampere il 15 e 16 ottobre 1999, ha approvato il principio del reciproco riconoscimento, che dovrebbe diventare il fondamento della cooperazione giudiziaria nell'Unione tanto in materia civile quanto in materia penale.

    (2) Tale principio dovrebbe applicarsi alle sanzioni pecuniarie inflitte dalle autorità giudiziarie o amministrative.

    (3) Il 29 novembre 2000 il Consiglio ha adottato, conformemente alle conclusioni di Tampere, un programma di misure per l'attuazione del principio del reciproco riconoscimento, stabilendo come priorità l'adozione di uno strumento che applichi il principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie (misura n. 18).

    (4) Le decisioni che applicano sanzioni pecuniarie devono essere rese in conformità della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata il 4 novembre 1950,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE QUADRO:

    Articolo 1

    Definizioni

    Ai sensi della presente decisione quadro:

    a) per "sentenza" si intende una decisione definitiva che applica una sanzione pecuniaria ad una persona fisica o giuridica, laddove la decisione sia stata resa:

    i) da un'autorità giudiziaria a seguito di un'infrazione penale; o

    ii) da un'autorità amministrativa a seguito di un'infrazione amministrativa o di un'infrazione a regolamenti, quando la decisione può dar luogo a ricorso davanti a una giurisdizione competente, in particolare, in materia penale; un elenco di tali infrazioni amministrative figura nell'allegato I;

    b) per "sanzione pecuniaria" si intende l'obbligo di pagare una somma di denaro in seguito a condanna per un illecito amministrativo o penale, comprese le ingiunzioni di pagamento emesse nell'ambito di procedimenti penali per il risarcimento delle vittime e le ingiunzioni di pagamento in ordine alle spese dei procedimenti penali o amministrativi; sono tuttavia esclusi gli ordini di confisca degli strumenti o dei proventi di reato o le decisioni esecutive in conformità del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale(1);

    c) per "Stato della sentenza" si intende lo Stato in cui è stata emessa una sentenza;

    d) per "Stato di esecuzione" si intende lo Stato al quale è stata trasmessa una sentenza a fini di esecuzione.

    Articolo 2

    Trasmissione delle sentenze

    1. Una sentenza corredata del certificato di cui al presente articolo può essere trasmessa allo Stato membro in cui la persona fisica o giuridica contro la quale è stata emessa la sentenza dispone di beni o di un reddito o è normalmente residente o, nel caso di una persona giuridica, ha la propria sede.

    2. Il certificato il cui modello figura nell'allegato II deve essere firmato e l'esattezza del suo contenuto deve essere attestata dall'autorità competente dello Stato della sentenza.

    3. La sentenza può essere trasmessa direttamente dall'autorità competente dello Stato della sentenza all'autorità competente dello Stato di esecuzione.

    4. Una sentenza non può essere trasmessa se l'importo oggetto della sanzione pecuniaria è stato già corrisposto.

    5. Se l'autorità competente dello Stato di esecuzione non è nota all'autorità competente dello Stato della sentenza, quest'ultima compie tutti i necessari accertamenti, anche tramite i punti di contatto della rete giudiziaria europea, al fine di ottenere l'informazione dallo Stato di esecuzione.

    6. Ogni Stato membro designa un punto di contatto centrale per gli accertamenti di cui al paragrafo 5 e notifica al Segretariato generale del Consiglio il punto di contatto così designato.

    Articolo 3

    Riconoscimento ed esecuzione delle sentenze

    Una sentenza trasmessa conformemente all'articolo 2 è riconosciuta senza richiesta di ulteriori formalità dall'autorità competente dello Stato di esecuzione che le dà immediatamente esecuzione, a meno che tale autorità non decida di invocare uno dei motivi di diniego di esecuzione previsti dall'articolo 4. L'esecuzione della sentenza si effettua con le stesse modalità previste per le sanzioni pecuniarie inflitte da un giudice o da un'autorità amministrativa dello Stato di esecuzione.

    Articolo 4

    Motivi di diniego di esecuzione

    1. L'autorità competente dello Stato di esecuzione può decidere di non dare esecuzione alla sentenza se il certificato di cui all'articolo 2 non viene presentato o se il suo contenuto è incompleto o manifestamente erroneo.

    2. L'autorità competente dello Stato di esecuzione può inoltre decidere di non dare esecuzione alla sentenza se risulta che:

    a) esiste una sentenza per gli stessi fatti nei confronti della persona condannata:

    - nello Stato di esecuzione, o

    - in un altro Stato membro o in uno Stato terzo,

    e la sentenza ha ricevuto esecuzione; oppure

    b) la sentenza si riferisce esclusivamente ad atti compiuti nel territorio dello Stato di esecuzione o di uno Stato membro membro diverso dallo Stato di esecuzione o dallo Stato della sentenza, e

    - tali atti non costituiscono un'infrazione secondo la legislazione di tale Stato, o

    - la sanzione è caduta in prescrizione ai sensi della legge di tale Stato.

    3. Il diniego di esecuzione di una sentenza deve essere deciso e notificato al più presto, corredato dei motivi della decisione, alle autorità competenti dello Stato della sentenza con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta.

    4. Prima di decidere di non dare esecuzione a una sentenza, l'autorità competente dello Stato di esecuzione consulta l'autorità competente dello Stato della sentenza e le chiede di fornire senza indugio le informazioni supplementari necessarie.

    Articolo 5

    Determinazione dell'importo da pagare

    1. L'autorità competente dello Stato di esecuzione deve, se necessario, convertire l'importo della sanzione nella valuta dello Stato di esecuzione applicando il tasso di cambio in vigore nel momento in cui la sanzione è stata inflitta.

    2. Ove risulti che la sentenza si riferisce esclusivamente ad atti compiuti nel territorio dello Stato di esecuzione o di uno Stato membro diverso dallo Stato di esecuzione o dallo Stato della sentenza, lo Stato di esecuzione può decidere di ridurre l'importo della sanzione inflitta all'importo massimo previsto per atti dello stesso tipo ai sensi della legislazione nazionale dello Stato in cui gli atti sono stati compiuti.

    Articolo 6

    Legge applicabile all'esecuzione

    1. Fatti salvi il paragrafo 3 e l'articolo 7, l'esecuzione della sentenza è disciplinata dalla legislazione dello Stato di esecuzione e le autorità di quest'ultimo sono le sole competenti per prendere le decisioni concernenti le modalità di esecuzione e per stabilire tutte le misure che ne conseguono.

    2. Le parti della sanzione pecuniaria riscosse a qualsiasi titolo nello Stato della sentenza o in un altro Stato membro o in uno Stato terzo sono dedotte dall'importo oggetto dell'esecuzione nello Stato di esecuzione.

    3. La sentenza di condanna di una persona giuridica riceve esecuzione anche se lo Stato di esecuzione non ammette il principio della responsabilità penale delle persone giuridiche.

    Articolo 7

    Detenzione in sostituzione del mancato recupero della sanzione pecuniaria

    Qualora risulti totalmente o parzialmente impossibile dare esecuzione alla sentenza, lo Stato di esecuzione può applicare in sostituzione una pena detentiva ove la sua legislazione e quella dello Stato della sentenza lo consentano in tali ipotesi. La durata della pena detentiva è determinata in conformità con la legislazione dello Stato di esecuzione, ma non può superare il termine massimo indicato nel certificato trasmesso dallo Stato della sentenza.

    Articolo 8

    Amnistia, grazia, commutazione e revisione della condanna

    1. Solo lo Stato della sentenza può concedere l'amnistia, la grazia o la commutazione della sanzione pecuniaria o decidere sulle domande di revisione della sentenza.

    2. Lo Stato di esecuzione può tuttavia decidere di non procedere, totalmente o parzialmente, all'esecuzione della sanzione pecuniaria se è chiaramente esclusa la possibilità di riscuotere il relativo importo, a causa della mancanza di mezzi, di una grave malattia o della morte del condannato.

    Articolo 9

    Cessazione dell'esecuzione

    Lo Stato di esecuzione deve porre fine all'esecuzione della sentenza non appena viene informato dallo Stato della sentenza di una decisione o misura il cui effetto è di privare la sentenza del suo carattere esecutivo.

    Articolo 10

    Attribuzione delle somme provenienti dall'esecuzione delle sentenze

    Le somme ottenute in seguito all'esecuzione delle sentenze spettano:

    - allo Stato della sentenza in caso di compensazione o ingiunzione di pagamento per le spese processuali,

    - in tutti gli altri casi allo Stato di esecuzione, salvo diverso accordo tra quest'ultimo e lo Stato della sentenza.

    Articolo 11

    Informazioni

    L'autorità competente dello Stato di esecuzione informa senza indugio l'autorità competente dello Stato della sentenza:

    a) dell'esecuzione della sentenza non appena essa è conclusa;

    b) della mancata esecuzione totale o parziale della sentenza.

    Articolo 12

    Conseguenze della trasmissione di una sentenza

    1. Lo Stato della sentenza non può procedere all'esecuzione della sentenza dopo averla trasmessa a tal fine allo Stato di esecuzione.

    2. Lo Stato della sentenza riacquista il diritto di procedere a esecuzione, anche ai fini della conversione della sanzione pecuniaria in una pena privativa della libertà, ove lo Stato di esecuzione lo informi della mancata esecuzione totale o parziale della sentenza.

    3. Qualora dopo la trasmissione della sentenza in conformità con l'articolo 2 un'autorità dello Stato della sentenza riceva una somma di danaro pagata volontariamente dal condannato in esecuzione della sentenza, tale autorità ne informa senza indugio l'autorità competente dello Stato di esecuzione.

    Articolo 13

    Lingue

    I documenti da presentare sono tradotti nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato di esecuzione. Ogni Stato membro può, al momento dell'adozione della presente decisione quadro o successivamente, esprimere in una dichiarazione depositata presso il Segretariato generale del Consiglio che accetta una traduzione in una o più altre lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea.

    Articolo 14

    Spese

    Gli Stati membri rinunciano a reclamare il rimborso delle spese risultanti dall'applicazione della presente decisione quadro.

    Articolo 15

    Rapporto con altri accordi o intese

    La presente decisione quadro non pregiudica l'applicazione di disposizioni più favorevoli relative all'esecuzione delle sanzioni pecuniarie contemplate da accordi o intese bilaterali o multilaterali conclusi tra Stati membri.

    Articolo 16

    Attuazione

    1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente decisione quadro entro il [...].

    2. Gli Stati membri trasmettono al Segretariato generale del Consiglio e alla Commissione il testo delle disposizioni inerenti al recepimento nella legislazione nazionale degli obblighi imposti dalla presente decisione quadro. Sulla base di una relazione elaborata dal Segretariato generale del Consiglio sulla scorta di tali informazioni il Consiglio esamina entro il [... ] in quale misura gli Stati membri si siano conformati alla presente decisione quadro.

    3. Il Segretariato generale del Consiglio notifica agli Stati membri le dichiarazioni formulate in conformità dell'articolo 13 e i punti di contatto designati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6.

    Articolo 17

    Entrata in vigore

    La presente decisione quadro entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

    Fatto a ...

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    ...

    (1) GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.

    ALLEGATO I

    [Il presente allegato conterrà un elenco di infrazioni amministrative quali definite all'articolo 1, lettera a), punto ii), e sarà completato durante i negoziati sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri la cui legislazione contempla tali infrazioni].

    ALLEGATO II

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