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Document 52001DC0084

Sesta relazione della Commissione sui contingenti quantitativi e sulle misure di vigilanza applicabili a taluni prodotti non tessili originari della Repubblica popolare cinese

/* COM/2001/0084 def. */

52001DC0084

Sesta relazione della Commissione sui contingenti quantitativi e sulle misure di vigilanza applicabili a taluni prodotti non tessili originari della Repubblica popolare cinese /* COM/2001/0084 def. */


SESTA RELAZIONE della Commissione sui contingenti quantitativi e sulle misure di vigilanza applicabili a taluni prodotti non tessili originari della Repubblica popolare cinese

1. INTRODUZIONE

I. Cronistoria

II. Obiettivo della relazione della Commissione

III. Metodologia

2. CAPITOLO 1 attuazione delle restrizioni quantitative

I. Contesto e sviluppi dopo l'introduzione delle misure

II. Gestione dei contingenti

III. Andamento del commercio dei prodotti soggetti a restrizioni quantitative

3. CAPITOLO 2 UTILITÀ DI MANTENERE I CONTINGENTI COMUNITARI

I. Impostazione adottata dalla Commissione

II. Analisi dei settori interessati

1. Calzature

2. Vasellame e oggetti per uso domestico di porcellana o di ceramica

III. Liberalizzazione del commercio e adesione all'OMC della Cina

4. CAPITOLO 3 ATTUAZIONE E MANTENIMENTO DELLE MISURE DI VIGILANZA

I. Scopo delle misure di vigilanza

II. Attuazione

III. Andamento delle importazioni dei prodotti soggetti a vigilanza

IV. Opportunità di mantenere le misure di vigilanza

5. CAPITOLO 4 CONCLUSIONI E PROPOSTE DELLA COMMISSIONE

1. INTRODUZIONE

I. Cronistoria

Con regolamento (CE) n. 519/94 del 7 marzo 1994, il Consiglio dell'Unione europea ha introdotto in tutta la Comunità restrizioni quantitative su sette categorie di prodotti originari della Repubblica popolare cinese, segnatamente, guanti, calzature, oggetti per il servizio da tavola di porcellana e di ceramica, oggetti di vetro, autoradio e giocattoli, oltre ad alcune misure di vigilanza.

Il Consiglio aveva deciso di introdurre queste misure nel dicembre 1993, inserendole in un pacchetto globale che comprendeva l'adesione ai risultati dell'Uruguay Round, il potenziamento degli strumenti della politica commerciale e il completamento della politica commerciale comune.

L'ultimo elemento del pacchetto comprendeva l'eliminazione unilaterale di 6 417 restrizioni quantitative nazionali (4 700 delle quali riguardavano prodotti cinesi) e l'introduzione in tutta la Comunità di contingenti sulle importazioni originarie della Cina di un numero limitato di prodotti sensibili, la cui importazione era subordinata all'epoca a restrizioni nazionali.

L'introduzione dei contingenti era motivata dalle seguenti osservazioni:

a) la vulnerabilità delle industrie comunitarie interessate,

b) la crescente minaccia rappresentata dalle importazioni originarie della Cina nei confronti di queste industrie, minaccia resa più acuta dalle caratteristiche particolari dell'economia cinese.

II. Obiettivo della relazione della Commissione

a) Nell'ambito dei dibattiti in sede di Consiglio sul regolamento (CE) n. 519/94, la Commissione si era impegnata a presentare ogni anno al Consiglio una relazione sull'attuazione delle misure di vigilanza e delle restrizioni quantitative di cui agli allegati II e III, nonché sulla necessità di mantenere dette misure proponendo, se del caso, adeguamenti appropriati.

Questa sesta relazione rispetta l'impegno citato nei paragrafi precedenti.

b) Considerati tuttavia l'accordo bilaterale firmato a Pechino con la Repubblica popolare cinese il 19 maggio 1999 (e in attesa che si dia veste definitiva al protocollo di adesione della Cina all'OMC) e la progressiva eliminazione delle restrizioni quantitative entro il 2005, non saranno necessarie ulteriori relazioni.

Gli eventuali problemi inerenti all'amministrazione dei contingenti fino al termine del 2004 saranno discussi in seno al comitato istituito dal regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio del marzo 1994 (procedura comunitaria di gestione dei contingenti quantitativi).

III. Metodologia

1. Anzitutto la relazione esamina l'attuazione delle restrizioni quantitative, ivi compresi i problemi che derivano dalla loro gestione.

Nel capitolo 2, essa valuta se sia necessario o meno mantenere le restrizioni quantitative introdotte dal Consiglio. A tal fine la Commissione ha valutato se le condizioni che avevano giustificato l'introduzione delle misure nel 1994 siano ancora presenti, in particolare:

a) la situazione delle industrie comunitarie interessate,

b) la vulnerabilità di dette industrie alle importazioni cinesi e

c) i progressi fatti dalla Cina in termini di liberalizzazione del commercio.

Il terzo capitolo si occupa dell'attuazione delle misure di vigilanza e dell'opportunità di mantenerle. Il quarto capitolo presenta le conclusioni e le proposte della Commissione, sulla base dell'analisi succitata.

2. Come negli anni precedenti, la Commissione ha dovuto affrontare notevoli difficoltà per raccogliere le informazioni sulle industrie comunitarie, dato che in genere i produttori fabbricano un'ampia serie di prodotti, e non solo quelli soggetti a contingenti, e che questi settori sono costituiti da numerose piccole e medie imprese, molte delle quali non sono note alle federazioni nazionali competenti.

La Commissione, inoltre, ha ricevuto risposte di carattere generale dagli importatori e da un'associazione.

3. In generale, l'analisi si basa sulle cifre relative al 1999. Tuttavia, quando possibile, sono state utilizzate le cifre relative all'andamento del 2000.

2. CAPITOLO 1 attuazione delle restrizioni quantitative

I. Contesto e sviluppi dopo l'introduzione delle misure

Dall'entrata in vigore, nel marzo 1994, i contingenti sono stati modificati in varie occasioni per raggiungere un equilibrio soddisfacente tra l'obiettivo di garantire una protezione adeguata dell'industria comunitaria interessata e quello di mantenere un livello di scambi accettabile con la Repubblica popolare cinese.

- Nel luglio 1994, il Consiglio ha deciso di aumentare il livello del 1994 dei contingenti relativi a determinati giocattoli.

- Nel marzo 1995, i contingenti sono stati ulteriormente aumentati per tener conto dell'adesione di Austria, Finlandia e Svezia.

- Nell'aprile 1996, sulla base delle conclusioni contenute nella prima relazione della Commissione sui contingenti quantitativi, il Consiglio ha deciso, con regolamento (CE) n. 752/96, di allentare ulteriormente il regime dei contingenti nei confronti della Cina:

* i contingenti applicati a 3 prodotti (guanti, autoradio e autoradio combinate) sono stati liberalizzati;

* i tre contingenti relativi ai giocattoli sono stati fusi in un unico contingente per offrire maggiore flessibilità agli operatori e consentire loro di adeguarsi più rapidamente ai cambiamenti del mercato;

* i restanti contingenti sono stati aumentati (gli oggetti per uso domestico di ceramica e porcellana e il vetro del 5%, alcune calzature del 2%).

- Nell'ottobre 1996, con regolamento (CE) n. 1897/96 del Consiglio, i quadri a giorno sono stati esclusi dal contingente applicabile al vetro.

- Nel maggio 1997, con regolamento (CE) n. 847/97 del Consiglio, sono state liberalizzate le importazioni di componenti e accessori di giocattoli e sono stati aboliti i contingenti sugli oggetti di vetro per la tavola dal 1° gennaio 1998.

- Con l'adozione del regolamento (CE) n. 1138/98 del Consiglio, del 28 maggio 1998, che attua le proposte della Commissione contenute nella terza relazione annuale:

* le importazioni di giocattoli sono state liberalizzate,

* il contingente riguardante gli oggetti da tavola di ceramica e di porcellana è stato aumentato di un ulteriore 5%.

Nella quarta e nella quinta relazione, la Commissione decideva di non modificare né la struttura né il livello dei contingenti rimanenti.

II. Gestione dei contingenti

a) Base giuridica e obiettivi

1. La gestione dei contingenti comunitari si basa sul regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo all'instaurazione di una procedura comunitaria di gestione dei contingenti quantitativi, e sul regolamento (CE) n. 738/94 della Commissione, del 30 marzo 1994, che stabilisce talune modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio (soprattutto per quanto riguarda gli aspetti procedurali, ivi compreso il modulo della licenza d'importazione comune).

Va ricordato che, prima dell'adozione del regolamento (CE) n. 520/94, i contingenti erano distribuiti tra gli Stati membri e non direttamente tra gli importatori. A partire dalla riforma del marzo 1994, a tutti gli importatori comunitari vengono applicati criteri uniformi, stabiliti dalla Commissione previa consultazione del comitato di gestione, in conformità dei principi del mercato unico e della giurisprudenza pertinente della Corte di giustizia europea.

2. Per quanto riguarda la gestione dei contingenti, la Commissione ha seguito i principi sotto elencati:

- fare in modo che le procedure amministrative non pregiudichino l'effetto previsto dei contingenti sugli scambi e che i quantitativi disponibili siano pienamente utilizzati;

- evitare ogni discriminazione tra gli importatori comunitari, indipendentemente dalla loro sede e dal luogo in cui presentano la domanda di licenza.

b) Funzionamento del sistema di gestione dei contingenti

1. Conformemente ai principi succitati, la Commissione ha ritenuto opportuno riprendere il primo metodo di assegnazione di cui al regolamento (CE) n. 520/94, ossia il metodo che tiene conto dei flussi commerciali tradizionali, secondo il quale gli importatori cosiddetti "tradizionali" devono ricevere almeno una parte delle rese degli scambi precedenti effettuati durante un periodo di riferimento, garantendo nel contempo agli importatori non tradizionali un accesso equo ai contingenti.

Il metodo impiegato per la ripartizione della parte dei contingenti riservata agli importatori non tradizionali è costituito dal terzo metodo stabilito dal regolamento (CE) n. 520/94, ossia il metodo di ripartizione dei contingenti in proporzione ai quantitativi richiesti. Inoltre, per evitare speculazioni, viene stabilito un massimale che può essere richiesto dagli importatori non tradizionali.

Nel 1996 gli importatori non tradizionali hanno presentato 28 204 domande di licenze di importazione; questa cifra è salita a 19 708 per la ripartizione dei contingenti del 1997 e a 21 439 per la ripartizione del 1998, mentre è scesa a 17 416 per l'esercizio 1999 (diminuzione dovuta al fatto che il numero dei prodotti soggetti a contingentamento è stato ulteriormente ridotto nel 1998). Per gli anni contingentali 2000 e 2001 sono state presentate rispettivamente 27 247 e 58 524 domande. Il notevole incremento registrato nel 2001 è dovuto al raddoppio dei richiedenti in uno Stato membro.

Il numero estremamente elevato di domande comporta l'attribuzione di quantitativi sempre più ridotti a ciascuno degli importatori non tradizionali, il che potrebbe determinare un utilizzo insufficiente dei contingenti.

Nell'intento di migliorare la situazione, la parte dei contingenti riservata agli importatori non tradizionali è stata aumentata del 5% nel 1997, per l'anno contingentale 1998, e un aumento analogo è stato deciso nel 1998, per l'anno contingentale 1999. Questi aumenti limitati hanno consentito tutt'al più di assegnare agli importatori non tradizionali quantitativi analoghi a quelli degli anni precedenti.

Nella quarta relazione, la Commissione riteneva che il metodo di ripartizione secondo il quale la maggior parte dei contingenti è riservata agli importatori tradizionali, risultato soddisfacente per i primi quattro anni, dovesse essere sostanzialmente riveduto al fine di eliminare o almeno di ridurre lo squilibrio tra i quantitativi riservati agli importatori "tradizionali" e quelli riservati agli "altri" importatori.

La parte dei contingenti riservata agli importatori non tradizionali è stata quindi aumentata del 5% sia nel 1999 che per l'anno contingentale 2000. Al tempo stesso, si sono portati i singoli massimali autorizzati da 4 000 a 5 000 paia di calzature (per ciascun codice NC) e da 4 a 5 t per gli oggetti da tavola di porcellana e di ceramica (per ciascun codice NC).

Per favorire un uso ottimale dei contingenti da parte degli importatori "reali", tuttavia, si era già deciso con gli Stati membri di ridurre al minimo le speculazioni e di distribuire oculatamente ingenti quantitativi, in modo da limitare i quantitativi non utilizzati. Ne consegue che solo gli importatori non tradizionali che hanno partecipato, utilizzando almeno l'80% delle loro licenze di importazione nell'ambito del contingente annuale, possono accedere a questi quantitativi non utilizzati, a decorrere dalla ridistribuzione nel 2001 dei quantitativi non utilizzati nel 2000.

Sono inoltre allo studio gli ulteriori provvedimenti eventualmente necessari per scoraggiare le recenti domande speculative (scelta dell'anno/degli anni di riferimento, garanzie bancarie al livello appropriato, ecc.).

2. Per quanto riguarda la gestione dei contingenti, la Commissione ha fatto il possibile per soddisfare il desiderio degli importatori di ricevere informazioni tempestive sulla ripartizione per i periodi successivi. A tal fine la Commissione ha aperto le procedure di ripartizione per i contingenti del 2001 con molto anticipo rispetto all'inizio dell'anno contingentale, invitando gli importatori a presentare le loro domande tra giugno e settembre.

3. Le norme di gestione relative al 2001 prevedono attualmente un periodo di validità di 12 mesi delle licenze d'importazione. Inoltre, i contingenti inutilizzati del 2000 verranno ridistribuiti nel 2001. La Commissione ritiene che i quantitativi riportati dall'anno precedente vadano tenuti separati dal contingente dell'anno in corso.

4. Per quanto riguarda la procedura amministrativa, il sistema di gestione comunitario si basa su un approccio del tipo "single-stop", secondo il quale tutti gli importatori comunitari, indipendentemente dal loro luogo di residenza nella Comunità, possono presentare domande di licenza alle autorità competenti dello Stato membro di loro scelta ed ottenere una licenza d'importazione valida in tutta la Comunità.

Inoltre, la procedura delle domande è stata semplificata al massimo e le formalità sono state ridotte allo stretto necessario; il rilascio delle licenze è gratuito per tutti gli importatori comunitari.

c) Conclusione

La gestione di questi contingenti ha sollevato alcuni problemi. Alcuni di essi, quali ad esempio la selezione dell'anno di riferimento per gli importatori tradizionali e la diversa durata delle licenze di ridistribuzione rispetto a quelle relative ai contingenti annui normali, sono stati risolti. I quantitativi attribuiti agli importatori non tradizionali sono stati nuovamente aumentati per l'anno contingentale 2000 onde ridurre, almeno in parte, lo squilibrio nella ripartizione della frazione relativa dei contingenti e migliorare l'accesso agli stessi per gli importatori reali. La Commissione ritiene tuttavia che, nel complesso, il sistema adottato abbia funzionato bene, grazie alla cooperazione degli Stati membri. In particolare, si ritiene di aver tenuto sufficientemente conto di tutte le preoccupazioni del Consiglio, evitando che il sistema di gestione accentuasse i problemi degli importatori in relazione a detti contingenti.

III. Andamento del commercio dei prodotti soggetti a restrizioni quantitative

Le due tabelle seguenti sintetizzano gli sviluppi relativi al commercio di ciascun prodotto soggetto a restrizioni quantitative, in termini tanto di volume quanto di valore.

a) Andamento dei prodotti in termini di volume (importazioni e contingenti)

>SPAZIO PER TABELLA>

- Le cifre relative alle calzature ad alto contenuto tecnologico che non rientrano nei contingenti si basano sui dati contenuti nella base Taric.

- Non sempre i dati per il periodo 1996-1998 contenuti nelle diverse tabelle della relazione combaciano perfettamente con i dati contenuti nelle relazioni precedenti, poiché la base dati di Eurostat viene costantemente migliorata in funzione delle rettifiche o degli aggiornamenti a cui procedono gli Stati membri.

- Le cifre relative ai quantitativi inutilizzati si basano sulle licenze d'importazione restituite agli Stati membri.

>SPAZIO PER TABELLA>

Fonte: - EUROSTAT

(*) le cifre relative ai quantitativi inutilizzati si basano sulle licenze d'importazione restituite agli Stati membri

b) Prezzi all'importazione dei prodotti originari della Cina

>SPAZIO PER TABELLA>

Fonte: EUROSTAT

* Queste cifre, calcolate per la prima volta nella presente relazione in base ai dati COMEXT, si riferiscono ai prezzi medi dell'UE-15. Alcune di esse differiscono da quelle contenute nelle relazioni precedenti, che venivano fornite dall'industria per un numero limitato di Stati membri, con cui non possono quindi essere confrontate.

3. CAPITOLO 2 UTILITÀ DI MANTENERE I CONTINGENTI COMUNITARI

I. Impostazione adottata dalla Commissione

A questo riguardo la Commissione ha valutato se sussistessero ancora le condizioni che avevano giustificato l'applicazione delle restrizioni quantitative nel 1994, ossia la natura sensibile dei settori dell'industria comunitaria interessata e la minaccia rappresentata dai prodotti cinesi.

L'analisi è stata svolta esaminando ogni singolo settore in base agli indicatori economici seguenti:

1. Struttura dell'industria

2. Produzione

3. Occupazione

4. Andamento delle importazioni

5. Prezzo delle importazioni

6. Potenziale della Repubblica popolare cinese in materia di esportazioni.

Nella sezione III, la Commissione ha inoltre valutato le implicazioni dell'adesione all'OMC della Cina, e della conseguente liberalizzazione di questo mercato, per il mantenimento dei contingenti comunitari.

II. Analisi dei settori interessati

1. Calzature

NC 6402 99; 6403 51 e 59; 6403 91 e 99; 6404 11; 6404 19 10

I seguenti tipi di calzature sono soggetti a restrizioni quantitative:

Codice NC // Designazione delle merci

640299 [1] // Calzature, che ricoprono la caviglia, con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica (diverse sia dalle calzature impermeabili di cui alla voce 6401 che dalle calzature per lo sport e dalle altre calzature di cui alla voce 6402)

[1] Escluse le calzature ad alto contenuto tecnologico:

640351 // Calzature, che ricoprono la caviglia, con suole esterne e tomaie di cuoio naturale (diverse dalle calzature per lo sport)

640359 // Calzature, che non ricoprono la caviglia, con suole esterne e tomaie di cuoio naturale (diverse dalle calzature per lo sport)

640391 1 // Altre calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale, che ricoprono la caviglia

640399 1 // Altre calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale, che non ricoprono la caviglia

640411 [2] // Calzature per lo sport; calzature dette da tennis, da pallacanestro, da ginnastica, da allenamento e calzature simili, con suole esterne di gomma o di materia plastica e tomaie di materie tessili

[2] Escluse:

64041910 // Pantofole ed altre calzature da camera con suole esterne di gomma o di materia plastica e tomaie di materie tessili, diverse da quelle di cui alla voce 6404 11

A. Situazione dell'industria calzaturiera della Comunità

1. Introduzione

Da alcuni anni il settore della calzatura attraversa una fase di ammodernamento e di ristrutturazione resa necessaria soprattutto dall'aumento della concorrenza internazionale e dall'evoluzione tecnologica. Nei paesi dell'UE il settore si è gradualmente orientato verso prodotti a più alto valore aggiunto, diversificati e di migliore qualità. Ciò non significa, tuttavia, che l'estremità superiore del mercato comunitario sia dominata da prodotti europei di altissima qualità, e che l'estremità inferiore sia invece "riservata" alle importazioni dai paesi che versano basse retribuzioni. In realtà, il segmento inferiore si sta trasformando progressivamente in un segmento di prodotti di qualità media, dove l'industria europea è ancora molto presente e altamente competitiva. Per di più, anche le imprese la cui produzione è destinata da sempre all'estremità superiore del mercato si vedono costrette a integrare la loro gamma di prodotti con modelli meno costosi.

Per poter sfruttare il potenziale competitivo acquisito dall'industria negli ultimi anni, tuttavia, gli esportatori dell'UE devono usufruire di un accesso effettivo ai mercati mondiali, sia per quanto riguarda la fornitura di materie prime che per la vendita vera e propria dei prodotti finiti. Sebbene il miglioramento dell'accesso al mercato sia considerato prioritario nella politica commerciale internazionale della Comunità, la situazione lascia ancora molto a desiderare, in quanto numerosi ostacoli tariffari e non tariffari impediscono tuttora alle società dell'UE di sfruttare appieno il loro potenziale di esportazione. A tale riguardo, va osservato che anche nei paesi industrializzati come gli Stati Uniti, uno dei principali mercati di esportazione dell'industria comunitaria, sussistono punte tariffarie del 48%.

L'aspetto più saliente delle relazioni commerciali tra l'UE e la Cina è stata la sigla di un accordo bilaterale riguardante le modalità dell'adesione di questo paese all'OMC (Pechino, 19 maggio 2000). L'accordo prevede, fra l'altro, l'abolizione di tutti i contingenti sulle calzature a decorrere dal 1° gennaio 2005, e stabilisce tassi annuali di crescita compresi tra il 5 e il 15% (dall'adesione della Cina all'OMC fino al 31 dicembre 2004). La Cina, che applica tuttora alle calzature dazi doganali del 22-25%, si è impegnata a ridurli progressivamente al 10-15% per circa metà delle linee tariffarie corrispondenti, mantenendo le aliquote attuali per le altre linee tariffarie.

2. Struttura dell'industria

L'industria comunitaria della calzatura comprende un gran numero di piccole imprese (in media 20 lavoratori per impresa) spesso concentrate in regioni dove le attività industriali sono poco diversificate. Si rilevano tuttavia alcune differenze a seconda degli Stati membri: mentre in Germania e in Francia le dimensioni medie delle imprese sono tali da assorbire circa un centinaio di lavoratori, in Italia e in Spagna le imprese occupano mediamente una decina di operai. Negli altri Stati membri i calzaturifici si collocano, per dimensioni, all'interno di questa forcella.

Si tratta di un settore a forte impiego di manodopera e pertanto vulnerabile alle importazioni a basso prezzo, dove qualsiasi variazione nel livello di attività economica ha gravi ripercussioni sul piano sociale e regionale, anche a causa della sua concentrazione geografica.

3. Produzione, consumo e occupazione nella Comunità

Dopo una diminuzione del 4,6% tra il 1997 e il 1998, la produzione dell'UE è calata del 6,1% nel 1999, scendendo per la prima volta al di sotto del miliardo di paia. Ciò è dovuto soprattutto ad una forte contrazione delle esportazioni (-13,4% nel 1999, dopo una diminuzione del 10,2% nel 1998).

L'incremento del consumo apparente (+4%) è stato assorbito prevalentemente dal forte aumento delle importazioni (+11,2%). Di conseguenza, la quota di mercato UE dei produttori dell'UE è passata dal 49% nel 1998 al 45% nel 1999. La quota della Cina è passata dal 17,2% nel 1998 al 18,3%.

In seguito alla perdita supplementare di circa 12 000 posti di lavoro verificatasi nel 1999, l'occupazione è scesa al di sotto dei 300 000 impieghi registrando un calo occupazionale del 4% rispetto al 1998.

Tabella 1 [3]

[3] Non sempre i dati per il periodo 1996-1998 contenuti nelle diverse tabelle della relazione combaciano perfettamente con i dati contenuti nelle relazioni precedenti, poiché la base dati di Eurostat viene costantemente migliorata in funzione delle rettifiche o degli aggiornamenti a cui procedono gli Stati membri.

>SPAZIO PER TABELLA>

Prodotti contemplati: codici NC 6401-6405 Consumo apparente: produzione + importazioni - esportazioni Vendite dell'UE sul mercato interno: produzione - esportazioni Quota di mercato dei produttori UE: vendite UE sul mercato interno divise per il consumo apparente Quota di mercato delle importazioni cinesi: importazioni dalla Cina divise per il consumo apparente

4. Andamento delle esportazioni

Il crollo delle esportazioni (-10,2% nel 1998 e -13,4% nel 1999) ha assunto proporzioni particolarmente allarmanti in Russia (-23,9% nel 1998 e -64,2% nel 1999). Le esportazioni verso il Canada e il Giappone hanno invece registrato un lieve incremento. Se si esclude la Russia, le quote di esportazione rispetto ai principali mercati di esportazione della Comunità sono rimaste relativamente stabili. Gli Stati Uniti assorbono oltre un terzo di tutte le esportazioni dell'UE.

Tabella 2

>SPAZIO PER TABELLA>

(Prodotti contemplati: codici NC 6401-6405) Quota di esportazione: quota di un singolo paese rispetto alle esportazioni totali dell'UE

La Cina ha assorbito solo lo 0,14% di tutte le esportazioni destinate ai principali fornitori della Comunità, rimaste a livelli irrilevanti:

Tabella 3

>SPAZIO PER TABELLA>

(Prodotti contemplati: codici NC 6401-6405)

Quota di esportazione: quota di un singolo paese rispetto alle esportazioni totali dell'UE

Di conseguenza, la bilancia commerciale della Comunità con questi paesi (espressa in paia) è rimasta alquanto negativa, come dimostra il rapporto esportazioni/importazioni per il periodo 1996-1999:

Tabella 4

>SPAZIO PER TABELLA>

(Prodotti contemplati: codici NC 6401-6405)

B. Sensibilità nei confronti delle importazioni cinesi

1. Andamento delle importazioni

Nel 1999, le importazioni di calzature dell'UE da tutte le fonti hanno registrato un incremento dell'11,2%, superando i 900 milioni di paia. Un incremento delle importazioni pari all'11% ha permesso alla Cina di mantenere una quota elevata delle importazioni totali dell'UE (33,4%). Nonostante il sistema di sorveglianza di recente creazione, le importazioni originarie del Vietnam sono aumentate di oltre il 20%, arrivando ad una quota di mercato del 19,5% (contro il 18,1% nel 1998). Si è registrato inoltre un incremento delle quote di mercato di Taiwan, Romania, India e Hong Kong, a fronte di un lieve calo per Indonesia e Thailandia.

Tabella 5

>SPAZIO PER TABELLA>

(Prodotti contemplati: codici NC 6401-6405) Quota di esportazione: quota di un singolo paese rispetto alle esportazioni totali dell'UE

Anche nel 1999, è stato assoggettato a contingenti circa un terzo di tutte le importazioni di calzature originarie della Cina:

Tabella 6

>SPAZIO PER TABELLA>

(* Prodotti contemplati: codici NC 6401-6405)

Nonostante le restrizioni in vigore, le importazioni di calzature soggette a contingenti sono aumentate di oltre il 12% nel 1999, superando addirittura l'elevato tasso di incremento delle importazioni di calzature non soggette a contingenti (10,3% nel 1999, contro il 3,6% nel 1998) e aumentando lievemente la copertura contingentale globale. Tralasciando anche questa volta la questione delle calzature per lo sport, si ottiene la seguente ripartizione per codici NC dei prodotti soggetti a contingenti:

Tabella 7

>SPAZIO PER TABELLA>

L'incremento registrato nel 1999 per molti dei prodotti soggetti a contingenti ha raggiunto punte massime per le importazioni di pantofole e di altre calzature da camera di cui al codice NC 6404 19 10, crollate nel 1997 in seguito all'istituzione, in febbraio, di dazi antidumping provvisori (per un periodo di 9 mesi) applicabili ai codici NC 6404 19 10 (pantofole) e 6404 19 90 (altre).

Il dazio definitivo istituito il 29 ottobre 1997 nei confronti di Cina e Indonesia, che non si applicava alle pantofole, ha fatto aumentare di oltre il 53%, nel 1998, le importazioni di questo prodotto. Alla fine del 1999, queste importazioni avevano ammortizzato completamente l'effetto del dazio antidumping provvisorio, superando addirittura il livello del 1996.

Le importazioni dei prodotti di cui al codice NC 6404 19 90, tuttora oggetto del dazio antidumping ma non sono soggette a contingenti, sono aumentate nel 1999 di quasi il 70%, ma rimangono nettamente al di sotto dei livelli precedenti l'adozione della decisione antidumping:

Tabella 8

>SPAZIO PER TABELLA>

Il 23 febbraio 1998 sono stati istituiti dazi antidumping definitivi su taluni tipi di calzature con tomaie di cuoio o di materia plastica originarie della Cina, dell'Indonesia e della Thailandia. I dazi riguardavano determinate voci dei codici NC 6402 99 (cioè 6402 99 98) e 6403 99 (cioè 6403 99 93, 6403 99 96 e 6403 99 98), escluse le calzature per lo sport.

Per quanto riguarda il codice NC 6402 99 (e senza considerare l'esenzione applicata alle calzature per lo sport), nel 1999 Indonesia e Thailandia hanno perso la loro quota di mercato. La Cina, invece, è riuscita ad aumentare le esportazioni del 9% e la sua quota di mercato del 24% nonostante le misure antidumping in vigore mentre il Vietnam, a cui non si applica alcun dazio antidumping, ha consolidato la sua posizione quale principale fornitore di questi prodotti alla Comunità:

Tabella 9

>SPAZIO PER TABELLA>

Il Vietnam è diventato il primo fornitore della Comunità anche per il codice NC 6403 99, mentre la Cina è riuscita a ridurre il divario con l'Indonesia (che si trova al secondo posto):

Tabella 10

>SPAZIO PER TABELLA>

La tabella 11 analizza la sensibilità delle importazioni cinesi a livello regionale. La Germania, il Regno Unito, l'Italia, la Francia e i Paesi Bassi hanno rappresentato nel 1999 l'80% delle importazioni UE, da tutte le fonti, di calzature soggette a contingente. Le importazioni di questi prodotti dalla Cina sono equivalse al 20% delle importazioni globali dell'UE, con notevoli variazioni tra i singoli Stati membri. Si passa infatti da una quota relativamente modesta (13% nel 1999) per Italia, Austria e Portogallo al 33% per la Svezia e al 44% per la Finlandia.

Nella tabella 11 vengono indicate anche le esportazioni di calzature soggette a contingente effettuate dagli Stati membri, per poter valutare la misura in cui i singoli Stati membri sono esposti ad una concorrenza diretta dalla Cina, sia sul mercato dell'UE che sui mercati mondiali. L'Italia rappresenta oltre metà di tutte le esportazioni dell'UE per i prodotti in questione, seguita dalla Spagna con una quota di esportazione del 16%.

Tabella 11

>SPAZIO PER TABELLA>

Prodotti (in paia): calzature soggette a contingente (cfr. tabella 6) Quota d'importazione: quota dei singoli paesi rispetto alle importazioni dell'UE dal mondo Quota della Cina: importazioni dalla Cina divise per le importazioni dal mondo Quota di esportazione: quota dei singoli paesi rispetto alle esportazioni dell'UE nel mondo

2. Prezzi all'importazione

Il confronto tra i prezzi medi delle importazioni di calzature cinesi (soggette a contingente) e quelli delle esportazioni comunitarie totali (mondo) dà un'idea dell'entità delle sottoquotazioni delle importazioni dalla Cina rispetto ai prezzi dei suoi concorrenti:

Tabella 12

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(* Il termine "mondo" comprende i paesi elencati nella tabella di cui sopra)

Nel 1999, i prezzi cinesi sono scesi a 7,19 EUR/paio (contro 7,56 EUR/paio nel 1998) arrivando quindi all'83% dei prezzi mondiali, che nello stesso periodo hanno registrato un lieve aumento. Solo le importazioni da Taiwan sono risultate meno care di quelle dalla Cina.

I prezzi variano considerevolmente a seconda del prodotto (cfr. tabella 13), con differenze massime per il codice NC 6403 59, dove i prezzi cinesi hanno rappresentato solo il 30% dei prezzi mondiali.

Tabella 13

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Dato che la suddetta analisi delle differenze di prezzo si limita a fare un confronto tra la Cina e i suoi principali concorrenti dei paesi terzi (prevalentemente asiatici), è difficile valutare l'impatto dei prezzi cinesi sui concorrenti dell'UE. La tabella 14, pertanto, confronta i prezzi all'importazione dalla Cina, che detiene il 18,3% del mercato dell'UE, con i prezzi intra-UE. Si sono scelte, a titolo di esempio, le importazioni intra-UE dalla Germania e dal Regno Unito, i due principali importatori di calzature soggette a contingente (cfr. tabella 11):

Tabella 14

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Germania dall'UE: "UE" esclude la Germania ma include il Regno Unito Regno Unito dall'UE: "UE" esclude il Regno Unito ma include la Germania

Come risulta dalla tabella precedente, le importazioni dalla Cina sono costate, in media, solo la metà delle importazioni dai paesi dell'UE, con differenze di prezzo massime per i prodotti del codice NC 6403 59 e minime per i prodotti del codice NC 6403 99.

La tabella 15 mette a confronto i prezzi per i prodotti importati dalla Cina e dal mondo con i prezzi delle esportazioni UE nel mondo. Pur non avendo un nesso diretto con la concorrenza sul mercato dell'UE, questo confronto illustra con maggiore chiarezza la situazione concorrenziale sui mercati mondiali. Ovviamente, esso non tiene conto delle differenze in termini di qualità e di design.

Tabella 15

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I prezzi delle esportazioni UE sono aumentati anche nel 1999, a fronte di un ulteriore ribasso dei prezzi delle importazioni dalla Cina. I prezzi cinesi, pertanto, sono scesi al 35% del valore delle esportazioni dell'UE.

C. Pareri delle parti interessate

1. Parere dell'industria comunitaria

Secondo la Federazione europea dell'industria della calzatura (CEC), le importazioni di calzature dalla Cina hanno continuato a registrare un notevole incremento nonostante le restrizioni quantitative esistenti e potrebbero aumentare ulteriormente visto che dette restrizioni non vengono neppure utilizzate integralmente.

Sempre secondo la CEC, il 1999 è stato un anno particolarmente difficile per la produzione mondiale e il commercio di calzature. In seguito al calo della domanda mondiale e al conseguente accumularsi delle scorte, la Cina è riuscita a ridurre ulteriormente i prezzi, creando condizioni estremamente difficili per gli operatori dell'UE sia sul mercato UE che sui principali mercati di esportazione. Ne è risultato un crollo della produzione, dell'occupazione e delle esportazioni dell'industria UE a fronte di un rapido aumento delle importazioni, specialmente dalla Cina.

Per quanto riguarda l'imminente adesione della Cina all'OMC, la CEC non ritiene opportuno imprimere all'eliminazione progressiva dei contingenti dell'UE un ritmo superiore a quello convenuto tra UE e Cina in questo contesto. L'abolizione repentina di tutte le restrizioni, senza periodi di transizione ragionevoli, perturberebbe considerevolmente il commercio e metterebbe a repentaglio la stessa produzione calzaturiera dell'UE.

In ogni caso, l'abolizione progressiva dei contingenti dovrebbe essere accompagnata da una notevole liberalizzazione da parte della Cina, onde creare condizioni eque e uniformi per gli operatori di entrambe le parti.

2. Parere degli importatori

Secondo il parere della "Foreign Trade Association" (FTA), le perdite di posti di lavoro nell'industria comunitaria della calzatura costituiscono un fenomeno naturale, dovuto essenzialmente all'automazione e ai progressi tecnologici. La FTA ritiene pertanto che le importazioni cinesi non costituiscano una minaccia per l'industria comunitaria della calzatura e che si imponga l'abolizione immediata dei contingenti per determinati tipi di calzature oppure un aumento molto più considerevole del loro livello attuale sin dal 2001, prevedendo comunque la loro eliminazione totale nell'arco di due anni.

D. Conclusione

Il settore della calzatura continua ad essere particolarmente sensibile a causa del volume delle importazioni cinesi (33,4% di tutte le importazioni comunitarie, cfr. tabella 5), della loro sempre più considerevole quota del mercato comunitario (18,3%, cfr. tabella 1), dell'enorme divario in termini di prezzi tra le calzature cinesi ed europee (cfr. tabelle 14 e 15) e dell'enorme potenziale di esportazione dell'industria cinese.

Nel 1998, la situazione sopra descritta è stata ulteriormente aggravata dalle crisi finanziarie in Asia, in Russia e in Brasile, che hanno privato gli operatori dell'UE di importanti mercati di esportazione. Inoltre, essendo l'unica regione importante del mondo a mantenere il suo livello di importazioni nonostante le crisi economiche dei due anni precedenti, l'Unione europea costituiva lo sbocco principale per numerosi produttori dei paesi terzi dopo la contrazione dei loro mercati nazionali. Ne è conseguita una netta diminuzione delle esportazioni e della produzione comunitarie.

Queste tendenze negative sono continuate nel 1999, con un crollo della domanda mondiale a fronte di un'ulteriore riduzione dei prezzi all'esportazione della Cina e di altri fornitori (ad esempio, Taiwan). Sul mercato interno dell'UE, pertanto, le calzature di produzione UE sono state palesemente sostituite da quelle importate, soprattutto a vantaggio della Cina, nonostante le restrizioni quantitative in vigore.

Considerate la forma e le dimensioni attuali dell'industria calzaturiera europea, l'abolizione immediata delle restrizioni quantitative nei confronti della Cina costituirebbe una seria minaccia e darebbe luogo a determinate incoerenze nella politica industriale globale della Comunità. Da un lato, infatti, si incoraggiano gli operatori europei a diventare sempre più competitivi investendo in fattori materiali e immateriali. Dall'altro, però, le istituzioni europee si sono impegnate a fornire agli operatori un quadro generale che consenta loro di competere a parità di condizioni su mercati mondiali e aperti. Attualmente, detta parità di condizioni non esiste, in quanto molti paesi terzi, tra cui la Cina, mantengono dazi tariffari estremamente elevati oltre a un gran numero di ostacoli non tariffari.

Se non trovano un mercato per i loro prodotti altamente competitivi, le imprese non sono motivate a investire e ad innovare per proseguire sulla via della modernizzazione e della ristrutturazione, processo spesso laborioso e non certo indolore. Le imprese devono inoltre espandere i loro mercati per realizzare economie di scala sufficienti a migliorarne la competitività internazionale grazie ad una riduzione dei costi medi di produzione.

In considerazione di quanto precede e del fatto che l'industria calzaturiera rimane un settore ad alta intensità di manodopera, con tutte le implicazioni che ne conseguono per la situazione occupazionale nell'UE, a qualsiasi ulteriore liberalizzazione delle importazioni comunitarie dovrà corrispondere una liberalizzazione equivalente a livello dei partner commerciali della Comunità.

Considerata l'attuale mancanza di condizioni concorrenziali uniformi, le restrizioni quantitative nei confronti della Cina dovranno essere mantenute, per poi essere eliminate gradualmente a decorrere dall'adesione della Cina all'OMC attenendosi rigorosamente al regime transitorio concordato tra l'UE e la Cina. I tassi di crescita previsti dal regime consentiranno agli operatori dell'UE di sviluppare ulteriormente e considerevolmente gli scambi con la Cina.

2. Vasellame e oggetti per uso domestico di porcellana o di ceramica

NC 6911 10 e NC 6912 00

Come gli anni scorsi, è stato difficile ottenere statistiche e informazioni dettagliate in merito a queste due voci specifiche, principalmente per tre motivi:

- di norma, le statistiche comunicate dai produttori riguardano la loro produzione globale, combinando i codici NC 6911, 6912 e 6913;

- molti produttori sono alquanto riluttanti a fornire alle loro federazioni informazioni che ritengono commercialmente delicate, specie se si considera il clima di accanita concorrenza che ha causato e sta causando il fallimento di molte imprese;

- il settore conta numerosi piccoli produttori che non appartengono ad alcuna federazione, e di cui si deve calcolare la quota di produzione.

Nello stendere la presente relazione, pertanto, si è dovuto utilizzare un gran numero di fonti diverse.

A Situazione del settore del vasellame da tavola nell'UE

1. Struttura del settore UE del vasellame di ceramica

L'alta concentrazione geografica della produzione di oggetti di ceramica dipendeva inizialmente dalla vicinanza delle fonti di materie prime e di energia. Sebbene questo fattore non sia più determinante, il settore è ancora molto concentrato, ad esempio nello Staffordshire (Regno Unito), e in particolare a Stoke-on-Trent, in Baviera (Germania), nel Limousin (Francia) e nei dintorni di Maastricht (Paesi Bassi).

Il settore della ceramica da tavola è costituito prevalentemente da piccole e medie imprese, le cui dimensioni si sono spesso ridotte negli ultimi anni, nonché da alcuni grandi produttori, tre dei quali rappresentano probabilmente i maggiori produttori del mondo. Essi offrono una vasta gamma di prodotti, notevolmente diversi da un produttore all'altro e che dipendono in larga misura dai gusti e dalle disponibilità finanziarie degli acquirenti.

Tradizionalmente il settore del vasellame rappresenta, in termini di valore, circa un decimo delle produzione totale dell'industria della ceramica; in termini di occupazione, invece la percentuale, è di circa un quarto. Si tratta del sottosettore a più alta intensità di manodopera dei sei che riguardano la ceramica, che risente quindi particolarmente degli effetti della concorrenza sleale.

2. Andamento della produzione e del consumo apparente

Le cifre sottoindicate si riferiscono a tutti i settori della ceramica. Dal 1998 in poi, purtroppo, l'industria non ha più fornito i dati riguardanti determinate categorie, il che impedisce di calcolare il consumo apparente dell'UE nel 1999.

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A titolo di confronto, riportiamo informazioni analoghe sugli oggetti da tavola (anche in questo caso, l'industria ha fornito pochi dati):

Unità: milioni di EUR

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3. Andamento dell'occupazione

Come si è detto al paragrafo A.1, gli oggetti per la tavola e quelli ornamentali rappresentano tradizionalmente circa un decimo del valore della produzione totale di ceramica, ma oltre un quarto in termini di occupazione. In alcune zone, il costo della manodopera può arrivare al 60% dei costi totali.

L'occupazione nell'industria della ceramica è diminuita del 10% tra il 1995 e il 1998. Nei primi anni '90, tuttavia, si era già perso un gran numero di posti di lavoro. Secondo la Federazione europea dei produttori di ceramica, la situazione è stata nettamente peggiore, rispetto alla media, nel settore degli oggetti per la tavola, dove nel solo periodo 1997-1999 l'occupazione sarebbe diminuita del 46%. In appresso figurano i dati disponibili degli ultimi due anni, riguardanti gli Stati membri che producono oggetti per la tavola:

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Visto che per determinati Stati membri non si dispone di dati per entrambi gli anni e che in alcuni casi si tratta di stime, non è possibile fare un confronto accurato. I dati confermano tuttavia la tendenza annunciata nella quinta relazione, ultimata nel maggio 1999, che indicava un calo occupazionale del 25% per l'intero settore UE degli oggetti per la tavola. Le previsioni contenute nella relazione, secondo le quali questa tendenza si sarebbe mantenuta per tutto l'anno, sono state confermate dalle ulteriori perdite di posti di lavoro segnalate in diversi paesi.

La quinta relazione riepilogava dettagliatamente le perdite di posti di lavoro in un certo numero di Stati membri. Per vari motivi, la sesta relazione contiene solo alcuni particolari riguardanti la Germania e il Regno Unito, i due paesi europei più attivi nel settore degli oggetti per la tavola di ceramica.

Germania

Il calo occupazionale nell'industria tedesca della ceramica, che dura già da un certo numero di anni, è stato pari al 13% (da 43 000 a 37 400 posti di lavoro) tra il 1995 e il 1999. Secondo le informazioni comunicate da un sindacato tedesco, il fatturato dell'industria tedesca degli oggetti per la tavola di ceramica è in diminuzione, e solo i buoni risultati dei produttori tedeschi in termini di esportazioni impediscono un ulteriore peggioramento della situazione globale. Tra il 1995 e il 1999, i posti di lavoro sono diminuiti del 22%, passando da 20 895 a 16 448.

Le importazioni di prodotti di ceramica in Germania rappresentano rispettivamente il 40% e oltre il 50% del consumo a seconda che si tratti dell'intera gamma o solo del segmento medio-inferiore.

Regno Unito

Anche nel Regno Unito il calo occupazionale nell'industria globale della ceramica dura già da un certo numero di anni. Attualmente, oltre metà dei posti di lavoro sono concentrati nella contea di Staffordshire, "the Potteries", con il 43% nella sola città di Stoke-on-Trent. L'industria della ceramica assorbe inoltre il 46% dell'occupazione manifatturiera di Stoke-on-Trent (contro il 53% nel 1996). L'occupazione totale dell'industria della ceramica di questa città è calata da 45 300 posti di lavoro nel 1975 a solo 16 700 nel 1998. La forte concentrazione di un'unica industria in una sola città la rende infatti estremamente vulnerabile agli effetti della concorrenza sleale.

Dopo la quinta relazione, che segnalava notevoli perdite di posti di lavoro nel Regno Unito tra l'inizio del 1998 e il maggio 1999, il settore degli oggetti per la tavola dello Staffordshire ha annunciato 37 licenziamenti nell'estate 1999, 270 nel periodo natalizio e 135 poco prima delle ferie estive di quest'anno.

Come risulta da numerosi comunicati stampa, orali e scritti, pur non essendo le uniche responsabili, le importazioni di prodotti a basso prezzo, specialmente dalla Cina, sono state annoverate da numerose imprese fra le cause della perdita di posti di lavoro.

B Sensibilità nei confronti delle importazioni cinesi

1. Andamento delle importazioni e delle esportazioni

In appresso vengono riportati i dati riguardanti le importazioni 1999 dei due prodotti soggetti a contingente, cioè il vasellame di porcellana per la tavola e la cucina, di cui al codice NC 6911 10, e il vasellame, gli altri oggetti per uso domestico e gli oggetti di igiene o da toletta, di ceramica esclusa la porcellana, di cui al codice NC 6912 00. Nella tabella figurano dati sulle importazioni da quasi tutte le fonti tradizionali, compresa la Cina; a scopo di confronto, inoltre, vengono indicati anche i dati riguardanti altri paesi dell'Asia sud-orientale.

Le importazioni totali da questi paesi sono aumentate del 15-20% rispetto ai livelli del 1998, con un tasso d'incremento lievemente inferiore (11-18%) per le importazioni dalla Cina, che comunque rimangono la principale fonte di importazioni di questi due prodotti nell'Unione europea.

Al momento dell'introduzione dei contingenti, le importazioni dalla Cina erano concentrate in un numero limitato di Stati membri, ma ultimamente la situazione è cambiata. Nel 1999, infatti, i prodotti del codice NC 6911 10 sono stati venduti in tutti gli Stati membri tranne il Lussemburgo, mentre quelli del codice 6912 00 sono stati venduti in tutti gli Stati membri, anche se talvolta in quantitativi minimi. Sussistono comunque delle forti concentrazioni, se si pensa che nel 1999 il 45% delle vendite di prodotti del codice NC 6911 10 è stato assorbito dai Paesi Bassi e dalla Germania. In passato, tuttavia, si è spesso insinuato che i prodotti venduti nei Paesi Bassi fossero in realtà destinati al Regno Unito. Le importazioni di prodotti del codice 6912 00 si sono concentrate in Germania e nel Regno Unito.

Importazioni extra-UE nel 1999: EUR 15 Fonte: COMEXT

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Pur trattandosi delle cifre ufficiali COMEXT relative alle importazioni dalla Cina, non è detto che rispecchino l'andamento reale delle importazioni, in quanto:

- si sospetta che i produttori cinesi dirottino le loro esportazioni in Europa attraverso altri paesi. Ad esempio, pur non avendo una produzione locale di oggetti per la tavola in ceramica, nel 1999 Hong Kong ha esportato nell'UE quantitativi nettamente superiori a quelli dell'anno precedente (2302 tonnellate di prodotti del codice NC 6911 10 e 840 tonnellate di prodotti del codice NC 6912 00). Le importazioni da Hong Kong sono state vendute nell'UE a prezzi analoghi, o addirittura inferiori, a quelli cinesi (per maggiori particolari, vedasi più avanti). È dimostrato inoltre che in passato alcuni produttori cinesi hanno venduto, specie in occasione di fiere commerciali, ceramica fine decorata in Indonesia, poi venduta in Europa come se fosse originaria di quest'ultimo paese. Non è escluso che ciò si applichi anche alle importazioni dall'India;

- il fatto che i contingenti siano espressi in tonnellate non deve dissimulare il notevole "alleggerimento" dei prodotti avvenuto negli ultimi anni. Le prove di laboratorio effettuate periodicamente da un fabbricante danese sulle importazioni cinesi indicano una forte diminuzione (a volte fino a due terzi) del peso medio dei singoli pezzi. Di conseguenza, anche se in passato i contingenti all'importazione non sono stati utilizzati integralmente in termini di tonnellate, è probabile che il numero effettivo di pezzi del prodotto cinese importati sia considerevolmente aumentato. Purtroppo, però, la mancanza di dati COMEXT riguardanti i singoli pezzi impedisce di verificare queste affermazioni.

La tabella seguente indica le esportazioni di questi due prodotti effettuate dai produttori europei nei loro principali mercati tradizionali, aggiungendo i dati relativi alla Cina a scopo di confronto. Anche questa volta, le vendite dell'UE in Cina risultano minime, poiché si tratta di un mercato praticamente autosufficiente, che oltretutto è protetto da dazi all'importazione piuttosto elevati (30% sui prodotti soggetti a contingente contro il 5-12% dei dazi europei). Secondo l'ultima offerta presentata durante i negoziati per l'adesione della Cina all'Organizzazione mondiale del commercio, il dazio cinese sui prodotti del codice NC 6911 10 arriverà al livello definitivo, ossia il 12% come l'attuale dazio dell'UE, solo nel 2005. Il dazio sui prodotti del codice NC 6912 non scenderà al di sotto del 15%, e comunque non prima del 2004. Le importazioni dalla Cina, pertanto, beneficeranno di una protezione considerevole ancora per qualche anno.

Esportazioni extra-UE nel 1998: EUR 15 Fonte: COMEXT

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Come risulta dai dati sopra riportati, gli Stati Uniti sono uno dei principali sbocchi commerciali dei produttori europei di oggetti per la tavola. Le vendite dei produttori di vasellame per alberghi sui mercati americani rimangono a ottimi livelli nonostante gli elevatissimi dazi tuttora in vigore (non solo negli Stati Uniti, ma anche su altri mercati). Nel corso dei negoziati GATT dell'Uruguay Round si sono ottenute solo riduzioni del 35-25% per il vasellame alberghiero di porcellana e del 35-28% per gli altri tipi, da scaglionare su 10 anni.

A quanto pare, inoltre, da qualche anno a questa parte anche gli esportatori cinesi cercano di far arrivare le loro merci a basso prezzo sui mercati statunitensi, peggiorando la situazione degli esportatori dell'UE che vengono letteralmente tagliati fuori da determinati segmenti di questo mercato.

2. Prezzi

Come risulta dalla tabella seguente, anche nel 1999 i prezzi di vendita delle importazioni di oggetti per la tavola cinesi di porcellana e terraglia sono rimasti nettamente al di sotto dei prezzi europei.

EUR/kg Fonte: COMEXT

>SPAZIO PER TABELLA>

Nella presente relazione, i prezzi medi di vendita a livello europeo sono stati calcolati per la prima volta in base ai dati COMEXT. Essi si riferiscono pertanto ai prezzi medi dell'UE-15, mentre in passato ci si basava sui dati forniti dall'industria per un numero limitato di Stati membri. Ciò spiega perché alcuni dati siano diversi da quelli delle relazioni precedenti e non consentano quindi un confronto.

I prezzi medi di vendita dei due prodotti specifici soggetti a contingente sono i seguenti:

EUR/kg Fonte: COMEXT

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A titolo di confronto, indichiamo i prezzi medi di vendita delle importazioni da Hong Kong segnalate per questi due prodotti:

NC 6911.10 1,77 EUR/kg

NC 6912.00 1,24 EUR/kg

3. Problema della contraffazione

Fra i problemi che si pongono da anni ai fabbricanti di oggetti per la tavola dell'UE figura il fatto che molte delle importazioni cinesi che arrivano sul mercato a prezzi nettamente inferiori a quelli dei prodotti europei sono repliche esatte di modelli prodotti dalle imprese europee. I consumatori, pertanto, si trovano di fronte a due prodotti praticamente identici, che però sono venduti a prezzi estremamente diversi e fabbricati secondo norme ambientali estremamente diverse.

4. Parere dell'industria comunitaria

Il settore degli oggetti di ceramica per la tavola è rappresentato a livello europeo dalla "Fédération européenne des Industries de Porcelaine et de Faïence de Table et d'Ornementation" (FEFP), membro a sua volta della Federazione generale europea della ceramica, "Cérame-Unie". In occasione della sua riunione generale annuale, tenutasi nel giugno 2000, quest'ultima ha ribadito all'unanimità che esistono motivi sufficienti per mantenere gli attuali contingenti sugli oggetti per la tavola, rafforzando nel contempo i controlli alle frontiere, poiché:

- l'industria degli oggetti per la tavola dell'UE risente tuttora delle pratiche commerciali sleali, quali i prezzi bassissimi delle importazioni cinesi, le frequenti contraffazioni e il dirottamento dei prodotti attraverso altri paesi;

- la FEFP ritiene che l'accordo UE-Cina sull'adesione all'OMC non garantisca la cessazione del sistema commerciale statale cinese, e che le riduzioni tariffarie sulle importazioni in Cina non bastino a compensare le perdite causate ai produttori dell'UE dalle esportazioni cinesi a basso presso nell'UE e negli altri paesi;

- essa ritiene inoltre che le importazioni di oggetti per la tavola cinesi nell'UE siano una questione non meno delicata delle importazioni di tessili cinesi negli Stati Uniti, per le quali potrebbe essere prevista una clausola di salvaguardia. Se gli Stati Uniti dovessero ottenere una clausola di salvaguardia decennale relativamente alle importazioni di tessili cinesi, ad esempio, la Cérame-Unie chiederebbe che sia applicato lo stesso trattamento alle importazioni di oggetti per la tavola cinesi nell'UE;

- sempre a suo parere, ai prodotti importati dalla Cina e da altri paesi terzi dovrebbe applicarsi la stessa legislazione cui sono soggetti i produttori dell'UE, cosa che attualmente non avviene con conseguenti discriminazioni nei confronti dei produttori nazionali. Nel caso degli oggetti per la tavola di ceramica, si tratta in particolare della direttiva 84/500/CE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri per quanto riguarda gli oggetti di ceramica destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari (che limita la cessione di piombo e cadmio) e della direttiva 89/108/CE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri concernenti i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

A norma di quest'ultima direttiva, i materiali e gli oggetti in questione devono essere corredati della ragione sociale o del marchio depositato del fabbricante, del trasformatore o dell'importatore. Dato che in genere tali informazioni non accompagnano le importazioni cinesi, la Cérame-Unie ritiene che i produttori dell'UE siano nuovamente oggetto di discriminazioni.

5. Parere degli importatori

L'Unione delle associazioni europee di grossisti di oggetti di vetro e ceramica e l'Associazione del commercio estero ritengono invece che non sia più necessario mantenere i contingenti applicati agli oggetti da tavola visto che la situazione globale dell'industria europea è notevolmente migliorata in seguito alla razionalizzazione, al ridimensionamento e alla delocalizzazione della produzione nell'Europa centrale e orientale e in Estremo Oriente, dove le retribuzioni orarie sono inferiori del 70-80% a quelle della Comunità.

6. Conclusione

La presenza di importazioni a basso prezzo di oggetti la tavola originari della Cina costituisce tuttora una seria minaccia per l'industria della ceramica dell'UE. Prosegue inoltre la razionalizzazione di questa industria, con ulteriori perdite di posti di lavoro, e in un momento così delicato il settore rimane vulnerabile agli effetti delle importazioni a basso costo, ragion di più per mantenere in vigore nel 2001 i contingenti sulle importazioni dalla Cina.

La Commissione, tuttavia, ha proposto alle autorità cinesi un calendario per l'eliminazione graduale delle restrizioni quantitative applicate ai prodotti industriali (non tessili) provenienti dalla Cina che comporta, per i due prodotti di ceramica per la tavola, un aumento annuale del 15% tra il 2001 e il 2004, con l'abolizione completa dei contingenti nel 2005. I contingenti 2001 per i codici NC 6911.10 e 6912.00, pertanto, dovrebbero essere maggiorati del 15% rispetto ai livelli applicati nel 2000. Secondo il calendario proposto, l'abolizione dei contingenti non dovrebbe avvenire prima del 2005.

III. Liberalizzazione del commercio e adesione all'OMC della Cina

(1) I negoziati di un accordo sull'adesione della Cina all'OMC figurano da due anni tra le priorità commerciali dell'UE. L'accordo bilaterale Cina-UE del 19 maggio 2000, che fa seguito all'accordo Cina-USA del novembre 1999, segna pertanto una svolta fondamentale nelle nostre relazioni commerciali, garantendo praticamente l'adesione della Cina agli inizi del 2001. La Commissione e le autorità cinesi hanno convenuto di un'apertura progressiva del mercato in molti settori, scaglionata in genere su un periodo di 3-5 anni.

L'accordo UE-Cina migliorerà considerevolmente l'accesso al mercato cinese per le società dell'UE (e degli altri membri dell'OMC), con riduzioni radicali e permanenti dei dazi all'importazione e delle altre restrizioni non tariffarie. L'adesione all'OMC consoliderà e accelererà le iniziative prese dalla Cina per rendere il suo regime commerciale globale più trasparente, più equo e più aperto. Grazie al sistema di composizione delle controversie dell'OMC, che è indipendente e giuridicamente vincolante, le Parti potranno risolvere qualsiasi problema commerciale in modo tempestivo ed efficace. In poche parole, l'accordo migliora notevolmente le condizioni in cui le società europee esportano, svolgono attività commerciali e investono in Cina. L'UE e la Cina possono quindi sperare in una ripresa degli investimenti esteri diretti (IED) in Cina, attualmente in diminuzione.

Oltre ad offrire sbocchi commerciali, l'adesione all'OMC avrà un notevole impatto sulla riforma e sullo sviluppo economici in Cina. L'UE si è impegnata a collaborare con la Cina onde agevolare per quanto possibile questo processo di transizione. La Commissione condividerà con la Cina l'esperienza acquisita in sede di OMC, offrendosi tra l'altro di aiutare la Cina ad adeguare la sua economia per far fronte agli obblighi propri dell'OMC attraverso il programma di cooperazione UE-Cina.

L'adesione all'OMC contribuirà a consolidare la riforma strutturale. L'ingresso nel sistema commerciale mondiale spingerà le società cinesi a diventare più efficienti, per dimostrare di poter competere lealmente con il resto del mondo. L'accordo consentirà inoltre alle imprese e ai lavoratori cinesi di trarre vantaggio dal maggiore afflusso di investimenti esteri, avvalendosi al tempo stesso delle pratiche di gestione e delle strutture giuridiche più moderne.

(2) Nel 1998 e nel 1999, l'UE ha rappresentato una parte considerevole, e in aumento, del surplus commerciale globale della Cina. La crisi finanziaria asiatica ha avuto ripercussioni negative sulle esportazioni cinesi nella regione, che sono state dirottate dall'Asia orientale e sud-orientale verso l'Europa. Il disavanzo commerciale UE-Cina è passato da 24,4 miliardi nel 1998 a oltre 30 miliardi nel 1999.

(3) Il 19 maggio 2000, l'UE e la Cina hanno firmato un accordo bilaterale che spiana la via all'adesione della Cina all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). Dopo l'adesione della Cina all'OMC, l'UE dovrà definire metodi reciprocamente accettabili per sorvegliare e agevolare l'adempimento degli impegni OMC da parte di questo paese. L'UE continuerà inoltre ad adoperarsi per l'eliminazione dei fattori che ancora ostacolano l'accesso al mercato.

(4) In previsione dell'imminente adesione della Cina all'OMC, l'UE deve interrogarsi circa le sue ripercussioni sulle nostre relazioni commerciali. La Cina avrà bisogno di aiuto per adempiere gli impegni assunti in sede di OMC. La Commissione continuerà a sviluppare nuovi canali di comunicazione con le autorità cinesi, a sorvegliare l'adempimento degli impegni assunti dalla Cina in sede di OMC e ad individuare i settori che pongono problemi al riguardo.

(5) Il regime di restrizioni quantitative applicato dalla CE alla Cina è stato oggetto di un'ultima liberalizzazione parziale nel 1998. La mancata abolizione dei contingenti UE nel 1999 e nel 2000 è dovuta alla situazione delle industrie UE dei settori in questione e alla stasi osservata nella liberalizzazione del regime contingentale cinese. L'adesione della Cina all'OMC comporta tuttavia l'abolizione progressiva e reciproca delle restrizioni quantitative, con l'eliminazione totale e reciproca dei contingenti nel 2005.

4. CAPITOLO 3 ATTUAZIONE E MANTENIMENTO DELLE MISURE DI VIGILANZA

I. Scopo delle misure di vigilanza

Il Consiglio ha introdotto tali misure per controllare meglio l'andamento delle importazioni di una serie di prodotti, che risultava preoccupante ma non rappresentava un pericolo immediato per l'industria comunitaria.

II. Attuazione

L'applicazione delle misure di vigilanza preliminare viene effettuata attraverso un sistema di licenze automatiche che debbono essere rilasciate gratuitamente per ciascun quantitativo richiesto entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione della domanda da parte di qualsiasi importatore comunitario.

L'introduzione, prevista dal regolamento (CE) n. 519/94 modificato dal regolamento (CE) n. 139/96, di un documento uniforme e semplificato di vigilanza comunitaria ha consentito di ridurre al massimo le formalità che gli importatori e gli Stati membri debbono espletare all'importazione dei prodotti soggetti a vigilanza.

Nel maggio 1997, sulla base delle conclusioni contenute nella seconda relazione della Commissione, il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 847/97, ha deciso di:

- eliminare dall'elenco dei prodotti sottoposti a vigilanza comunitaria una serie di prodotti le cui importazioni nel 1995 sono state inferiori a quelle del 1994;

- inserire nell'elenco dei prodotti sottoposti a vigilanza preliminare comunitaria i prodotti nei confronti dei quali sono stati aboliti i contingenti (componenti e accessori di giocattoli e oggetti di vetro dal 1° gennaio 1998).

Nel maggio 1998, in seguito alle conclusioni contenute nella terza relazione della Commissione, con regolamento (CE) n. 1138/98 il Consiglio ha deciso di inserire i giocattoli, nei confronti dei quali erano stati aboliti i contingenti, nell'elenco dei prodotti sottoposti a vigilanza comunitaria preliminare.

III. Andamento delle importazioni dei prodotti soggetti a vigilanza

Nella tabella seguente sono indicate, in migliaia di ECU, le importazioni di prodotti soggetti a vigilanza effettuate nel 1999, escluse alcune calzature ad alto contenuto tecnologico, e, a titolo di confronto, quelle del 1998.

Fonte: EUROSTAT

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Per quanto riguarda le importazioni di alcune calzature sportive ad alto contenuto tecnologico, dato che le statistiche Eurostat non consentono di operare una distinzione tra quelle soggette e quelle non soggette a vigilanza, la Commissione può rinviare soltanto ai documenti di vigilanza rilasciati nel 1999:

ex 6402 99 // 2.668.643 paia

ex 6403 91 et 99 // 12.708.325 paia

ex 6404 11 // 10.388.169 paia

Totale // 25.765.137 paia

IV. Opportunità di mantenere le misure di vigilanza

Le cifre indicate rivelano che la quota delle importazioni dalla Cina di tutti questi prodotti salvo uno [4] è ancora alquanto elevata. La Commissione ritiene opportuno abolire la vigilanza preliminare per tali prodotti a decorrere dal 1° gennaio 2001, nel quadro dell'accordo bilaterale con la Repubblica popolare cinese e in attesa che sia data veste definitiva al protocollo di adesione all'OMC.

[4] Si tratta delle biciclette, un prodotto soggetto a dazi antidumping definitivi e la cui sensibilità, pertanto, non puo' essere valutata soltanto in termini di volumi di importazione. Il 10 settembre 1998 è stato avviato, in previsione della scadenza, un riesame delle misure antidumping in vigore nei confronti delle biciclette cinesi. I dazi vigenti (dazi antidumping pari al 30,6% del prezzo netto, franco frontiera comunitaria) sono stati mantenuti in vigore con il regolamento (CE) n. 1524/2000 del Consiglio, del 10 luglio 2000 (GU L 175 del 14.7.2000, pag. 39).

5. CAPITOLO 4 CONCLUSIONI E PROPOSTE DELLA COMMISSIONE

In considerazione di quanto precede, e in attesa che sia data veste definita al protocollo di adesione all'OMC, la Commissione ritiene che il sistema di restrizioni quantitative e di misure di vigilanza istituito dal regolamento (CE) n. 519/94, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1138/98, debba essere modificato:

(1) abolendo le misure di vigilanza a decorrere dal 1° gennaio 2001 (allegato III del regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio, modificato da ultimo dall'allegato II del regolamento (CE) n. 1138/98 del Consiglio);

(2) adeguando ogni anno, dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2004, il livello dei nostri contingenti residui secondo il calendario di eliminazione progressiva in allegato. L'abolizione completa dei contingenti dovrebbe applicarsi dal 1° gennaio 2005 (allegato II del regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio, modificato da ultimo dall'allegato II del regolamento (CE) n. 1138/98 del Consiglio).

(3) a) Su queste basi, la Commissione proporrà un regolamento del Consiglio che copra l'intero periodo (dal 2001 al 2004 compreso);

b) per quanto concerne l'anno contingentale 2001, dato che il regolamento della Commissione che assegna i contingenti è già stato pubblicato in base al loro livello precedente, una volta pubblicato il regolamento del Consiglio di cui al paragrafo 3, lettera a) si dovrà pubblicare un regolamento supplementare della Commissione recante ripartizione dell'incremento previsto.

Nota: Saranno inoltre presentate opportune proposte volte a modificare l'allegato I del regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio onde depennare dall'elenco dei paesi terzi quelli che nel frattempo sono entrati a far parte dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).

Calzature: in paia ALLEGATO Porcellana/ceramica: in tonnellate

CALENDARIO PER L'ELIMINAZIONE PROGRESSIVA DEI CONTINGENTI INDUSTRIALI (non tessili)

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