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Document 52001DC0033

Comunicazione della Commissione al Consigliorelativa ad una domanda di autorizzazione, inoltrata dalla Francia ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81/CEE ad applicare un'aliquota differenziata di accisa al gasolio utilizzato nei veicoli adibiti a trasporto pubblico su strada di passeggeri

/* COM/2001/0033 def. */

52001DC0033

Comunicazione della Commissione al Consiglio relativa ad una domanda di autorizzazione, inoltrata dalla Francia ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81/CEE ad applicare un'aliquota differenziata di accisa al gasolio utilizzato nei veicoli adibiti a trasporto pubblico su strada di passeggeri /* COM/2001/0033 def. */


COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO relativa ad una domanda di autorizzazione, inoltrata dalla Francia ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81/CEE ad applicare un'aliquota differenziata di accisa al gasolio utilizzato nei veicoli adibiti a trasporto pubblico su strada di passeggeri

1. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Il 17 ottobre 2000 la Commissione ha adottato una proposta di decisione del Consiglio, fondata sull'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE del Consiglio [1], relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali, modificata da ultimo dalla direttiva 94/74/CE [2], che autorizza la Francia ad applicare dal 1°gennaio 2001 un'aliquota differenziata di accisa al gasolio utilizzato nei veicoli adibiti a trasporto pubblico locale su strada di passeggeri.

[1] GU L 316 del 31.10.1992, pag. 12.

[2] GU L 365 del 31.12.1994, pag. 46.

Con lettera del 13 ottobre 2000 le autorità francesi hanno comunicato alla Commissione, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4 della menzionata direttiva, l'intenzione di allargare il campo di applicazione dell'aliquota differenziata di accisa al gasolio utilizzato nei veicoli adibiti a trasporto pubblico su strada di passeggeri, al trasporto occasionale di viaggiatori, e cioè al trasporto di viaggiatori che non rientra nell'ambito di linee regolari di trasporto.

La misura entrerà in vigore dal secondo semestre 2000 e riguarderà unicamente i veicoli con una capienza superiore a 9 posti. L'aliquota differenziata di accisa sarà attuata mediante un sistema di rimborsi con modalità identiche a quelle relative ai trasporti stradali di merci, entro i limiti di un contingente annuo di 30 000 litri per veicolo.

Tale aliquota differenziata di accisa intende promuovere il trasporto pubblico di passeggeri, limitando l'uso dei veicoli privati, in particolare per gli spostamenti negli agglomerati urbani, e ridurre in tal modo l'inquinamento atmosferico.

La Francia chiede pertanto di essere autorizzata ad applicare dal secondo semestre 2000 un'aliquota differenziata di accisa al gasolio utilizzato nei veicoli adibiti a trasporto pubblico su strada di passeggeri.

2. VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE

Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE, il Consiglio, deliberando all'unanimità, su proposta della Commissione, può autorizzare uno Stato membro ad introdurre ulteriori esenzioni o riduzioni dell'accisa in base a considerazioni politiche specifiche.

Il 20 giugno 2000 la Francia ha chiesto ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE di essere autorizzata ad applicare un'aliquota differenziata di accisa al gasolio utilizzato nei veicoli adibiti a trasporto pubblico locale di passeggeri. Tale aliquota differenziata andrà in particolare a favore del trasporto di passeggeri, i cui itinerari, orari di transito e tariffe sono prefissati. Il dispositivo non è volto ad ottenere una riduzione netta dell'importo di accisa sul gasolio ma a compensare in parte i futuri aumenti annuali dell'aliquota dell'imposizione interna sui prodotti petroliferi (TIPP) che grava sul gasolio.

Il 17 ottobre la Commissione ha adottato una proposta di decisione del Consiglio che autorizza la Francia "ad applicare aliquote di accisa differenziate al gasolio da autotrazione utilizzato nei veicoli adibiti a trasporto pubblico locale di passeggeri a decorrere dal 1°gennaio 2001 e fino al 31 dicembre 2002, a condizione che le aliquote differenziate siano conformi agli obblighi stabiliti nella direttiva 92/82/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sugli oli minerali, e in particolare alle aliquote minime previste all'articolo 5 di detta direttiva" [3]. Tale proposta è stata trasmessa al Consiglio [4] che non ha però ancora deciso in merito.

[3] COM(2000)647 def.

[4] Nota di trasmissione 12484/00 FISC 159 del 19.10.2000.

Con lettera del 13 ottobre 2000 le autorità francesi hanno comunicato alla Commissione, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4 della menzionata direttiva, l'intenzione di completare la domanda summenzionata con l'apertura di un diritto a deroga a favore del trasporto occasionale di viaggiatori, e cioè del trasporto di viaggiatori che non rientra nell'ambito di linee regolari di trasporto.

Conformemente alla direttiva 92/81/CEE, gli altri Stati membri sono stati informati di tale domanda con lettera del 24 novembre 2000.

La Francia intende essenzialmente apportare tre modifiche alla domanda del 20 giugno 2000.

In primo luogo, il campo di applicazione della misura sarà esteso al trasporto pubblico di passeggeri che non rientra nell'ambito del settore locale e delle linee regolari di trasporto.

In secondo luogo, il dispositivo sarà rielaborato per permettere di ridurre effettivamente la TIPP nel 2000 e nel 2001 e compensare integralmente i futuri aumenti a decorrere dal 2002. L'aliquota differenziata di accisa sul gasolio utilizzato nei veicoli adibiti al trasporto pubblico su strada di viaggiatori sarà di 2 201,8 FFR (335,7 euro) per 1000 litri nel 2000, 2 301,8 FFR (350,9 euro) nel 2001 e 2 411,8 FFR (367,7 euro) nel 2002. Questi valori resteranno superiori ai livelli minimi comunitari [5].

[5] L'aliquota minima comunitaria per il carburante diesel è pari a 245 euro per 1000 l, corrispondenti a 1 607 FFR.

In terzo luogo, la proposta di decisione del Consiglio adottata dalla Commissione il 17 ottobre 2000, relativa al trasporto pubblico locale di passeggeri, da un lato, e la domanda del 13 ottobre 2000, dall'altro, coprono periodi di tempo differenti poiché la prima misura decorrerà dal 1°gennaio 2001 e la seconda misura avrà un carattere retroattivo al 1°luglio 2000.

Secondo la Commissione, occorre d'altronde esaminare ulteriormente la situazione ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato CE, per poter statuire sulla natura degli aiuti di Stato, sulla misura in oggetto e sulla sua eventuale compatibilità con il mercato comune.

La Commissione ritiene pertanto necessario disporre di maggiore tempo per completare il suo esame e statuire sulla compatibilità della misura con le politiche comunitarie, in particolare per quanto riguarda gli effetti della menzionata deroga sulla concorrenza e il funzionamento del mercato interno.

La Commissione ribadisce che la presente comunicazione non pregiudica la natura della sua futura proposta di decisione del Consiglio. Tale comunicazione precisa semplicemente che è necessario disporre di maggior tempo per esaminare in maniera approfondita la domanda di deroga, mentre l'articolo 8 paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE fissa una scadenza più breve, salvo in caso di adozione della comunicazione da parte della Commissione.

La Commissione assicura le autorità francesi e il Consiglio che la deroga in questione sarà esaminata in via prioritaria e che una proposta di decisione del Consiglio o una comunicazione complementare sarà elaborata non appena possibile.

3. CONCLUSIONE

Viste tali considerazioni, la Commissione chiede che, conformemente all'articolo 8, paragrafo 4, terzo capoverso della direttiva 92/81/CEE, la domanda di autorizzazione ad applicare un'aliquota differenziata di accisa al gasolio utilizzato nei veicoli adibiti al trasporto pubblico su strada di passeggeri, inoltrata dalla Francia, sia esaminata in sede di Consiglio.

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