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Document 52001AG0007

    Posizione comune (CE) n. 7/2001, del 19 gennaio 2001, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilità nella Comunità degli studenti, delle persone in fase di formazione, di coloro che svolgono attività di volontariato, degli insegnanti e dei formatori

    GU C 70 del 2.3.2001, p. 1–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52001AG0007

    Posizione comune (CE) n. 7/2001, del 19 gennaio 2001, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilità nella Comunità degli studenti, delle persone in fase di formazione, di coloro che svolgono attività di volontariato, degli insegnanti e dei formatori

    Gazzetta ufficiale n. C 070 del 02/03/2001 pag. 0001 - 0011


    Posizione comune (CE) n. 7/2001

    definita dal Consiglio il 19 gennaio 2001

    in vista dell'adozione della raccomandazione 2001/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., relativa alla mobilità nella Comunità degli studenti, delle persone in fase di formazione, di coloro che svolgono attività di volontariato, degli insegnanti e dei formatori

    (2001/C 70/01)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 149, paragrafo 4, l'articolo 150, paragrafo 4,

    vista la proposta della Commissione(1),

    visto il parere del Comitato economico e sociale(2),

    visto il parere del Comitato delle regioni(3),

    deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(4),

    considerando quanto segue:

    (1) La mobilità transnazionale delle persone contribuisce al pieno sviluppo delle diverse culture nazionali e permette agli interessati di arricchire il proprio bagaglio culturale e professionale e all'insieme della società europea di beneficiare degli effetti che ne derivano. Tali esperienze risultano tanto più necessarie nelle prospettive occupazionali attualmente limitate e in un mercato del lavoro che richiede maggiore flessibilità e capacità di adattamento ai cambiamenti.

    (2) La mobilità degli studenti, delle persone in fase di formazione, di coloro che svolgono attività di volontariato, degli insegnanti e dei formatori, esercitata nell'ambito dei programmi comunitari o al di fuori di questi, rientra nell'ambito della libera circolazione delle persone che è una delle libertà fondamentali tutelate dal trattato. Il diritto di circolare liberamente e il diritto di soggiornare liberamente sono del resto garantiti a tutti i cittadini degli Stati dell'Unione dall'articolo 18 del trattato.

    (3) La direttiva 68/360/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati membri e delle loro famiglie all'interno della Comunità(5), riconosce il diritto di soggiorno dei lavoratori dipendenti e dei membri della loro famiglia. La direttiva 93/96/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, relativa al diritto di soggiorno degli studenti(6), obbliga gli Stati membri a riconoscere il diritto di soggiorno a qualsiasi studente cittadino di un altro Stato membro ammesso a seguire una formazione professionale, così come al coniuge e ai figli a carico che non godono dello stesso diritto sulla base di un'altra disposizione del diritto comunitario. Inoltre la direttiva 90/364/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, relativa al diritto di soggiorno(7), riconosce più in generale il diritto di soggiorno ai cittadini dell'Unione a determinate condizioni.

    (4) La mobilità degli studenti, delle persone in fase di formazione, di coloro che svolgono attività di volontariato, degli insegnanti e dei formatori, rientra anch'essa nell'ambito del principio di non discriminazione in base alla nazionalità previsto all'articolo 12 del trattato. Il suddetto principio si applica nei settori disciplinati dal trattato, come emerge dalla giurisprudenza della Corte di giustizia. Esso si applica quindi nei settori dell'istruzione, della formazione e della gioventù.

    (5) A norma del regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio(8) sono state parzialmente estese agli studenti le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità(9).

    (6) Il regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità(10), prevede la parità di trattamento, per quanto riguarda l'accesso all'istruzione e alla formazione professionale, dei lavoratori dipendenti e dei loro familiari che hanno esercitato il proprio diritto alla libera circolazione.

    (7) Il riconoscimento delle qualifiche professionali in vista dell'accesso alle professioni regolamentate come quella d'insegnante e del loro esercizio, è disciplinato nella Comunità dal sistema generale posto in essere dalle direttive 89/48/CEE(11) e 92/51/CEE(12) del Consiglio.

    (8) La risoluzione del Consiglio del 3 dicembre 1992 sulla trasparenza delle qualifiche professionali(13), e quella del 15 luglio 1996 sulla trasparenza dei certificati di formazione professionale(14) hanno invitato la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure tese al "miglioramento della comprensione reciproca dei sistemi di qualifiche dei diversi Stati membri, e delle qualifiche stesse", rendendoli più chiari e leggibili e quindi più trasparenti. È stato inoltre creato un foro europeo nel settore della trasparenza delle qualifiche professionali, con il compito di presentare proposte concrete per l'attuazione di dette risoluzioni. Le prime proposte sono state presentate nel febbraio 2000.

    (9) La partecipazione dei giovani ad attività transnazionali di volontariato contribuisce al loro futuro orientamento professionale e favorisce lo sviluppo delle loro attitudini sociali e un'integrazione equilibrata nella società, contribuendo così allo sviluppo di una cittadinanza attiva. Poiché l'attività di volontariato costituisce inoltre un'attività di solidarietà concreta senza scopi di lucro e non remunerata non la si deve assimilare, nel quadro della legislazione nazionale, a un'occupazione.

    (10) Gli Stati membri hanno d'altra parte invitato la Commissione a valutare la fattibilità dell'attuazione, su una base volontaria, di un supplemento europeo al titolo di studio universitario, al fine di creare sinergie fra il riconoscimento accademico e il riconoscimento professionale(15). I lavori intrapresi in questo senso dalla Commissione, congiuntamente al Consiglio d'Europa e all'Unesco, sono stati terminati e saranno presto seguiti da una campagna di sensibilizzazione.

    (11) Malgrado le disposizioni di cui ai punti precedenti, il Libro verde "Istruzione, formazione, ricerca: gli ostacoli alla mobilità transnazionale", adottato dalla Commissione nel mese di ottobre del 1996, constatava l'esistenza di ostacoli alla mobilità. La diversità di status che gli Stati membri riconoscono agli studenti, alle persone in fase di formazione, agli insegnanti e ai formatori, per quanto riguarda segnatamente alcune disposizioni in materia di diritto di soggiorno, di diritto del lavoro, di previdenza sociale o di tassazione, costituisce quindi un ostacolo alla mobilità. Del pari, il fatto di non riconoscere la specificità del servizio di volontariato costituisce un ostacolo alla mobilità di chi lo presta.

    (12) Coloro che desiderano avvalersi della mobilità nei settori dell'istruzione, della formazione professionale e della gioventù, in particolare gli studenti, le persone in fase di formazione, coloro che svolgono attività di volontariato, gli insegnanti e i formatori sono spesso scoraggiati dai numerosi ostacoli che incontrano, come lo dimostrano le petizioni che inviano al Parlamento europeo; in tale contesto l'azione della Comunità dovrebbe rispondere alle aspirazioni dei cittadini in termini di mobilità per quanto riguarda l'istruzione e la formazione professionale.

    (13) Nell'ambito dell'articolo 293 del trattato, che prevede in particolare che gli Stati membri avviino fra loro, per quanto occorra, negoziati intesi a garantire a favore dei loro cittadini l'eliminazione della doppia imposizione fiscale all'interno della Comunità, occorre ricordare che quest'insieme di convenzioni bilaterali non è completo, il che fa sì che sussistano tuttora una serie di ostacoli alla mobilità.

    (14) Il Libro verde proponeva una serie di linee d'azione tese all'eliminazione di questi ostacoli. Dette linee hanno trovato il più ampio consenso nell'ambito dei dibattiti organizzati in proposito in tutti gli Stati membri. È quindi necessario eliminare detti ostacoli alla mobilità. Un'attenzione particolare va prestata alle esigenze dei gruppi più svantaggiati e vulnerabili, come le persone disabili.

    (15) Il Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 si è pronunciato a favore della mobilità come elemento essenziale per la nuova società del sapere e per la promozione della formazione permanente. In tale contesto ha invitato gli Stati membri, il Consiglio e la Commissione a:

    - adottare, nell'ambito delle loro competenze, le misure necessarie a incoraggiare la mobilità degli studenti, degli insegnanti e dei formatori, in particolare mediante l'eliminazione degli ostacoli alla mobilità stessa, mediante un'accresciuta trasparenza nel riconoscimento delle qualifiche e dei periodi di studio e formazione, nonché mediante misure specifiche per sopprimere gli ostacoli alla mobilità degli insegnanti entro l'anno 2002,

    - mettere a punto un modello comune europeo di curriculum vitae per favorire la mobilità, aiutando gli istituti di istruzione e di formazione e i datori di lavoro a meglio valutare le conoscenze acquisite.

    Il Consiglio europeo ha inoltre invitato il Consiglio e la Commissione a prevedere la creazione di una banca dati europea sulle possibilità di lavoro e di formazione che possa facilitare la mobilità, migliorando la capacità di inserimento professionale e riducendo il deficit di qualifiche.

    (16) La mobilità favorisce la scoperta di nuove realtà culturali e sociali. È dunque opportuno facilitare la preparazione culturale e l'apertura alla vita, all'apprendimento e alle pratiche di lavoro nei diversi paesi europei, nonché il reinserimento sociale al ritorno nella comunità di origine, in particolare impartendo una formazione interculturale al personale di riferimento competente per ciascun gruppo considerato (docenti e personale amministrativo delle università, insegnanti e formatori responsabili della formazione professionale, insegnanti e dirigenti scolastici, personale delle organizzazioni di scambio sia di origine che ospitanti ecc.) e incoraggiare gli istituti di istruzione e formazione a prevedere personale addetto a coordinare e a facilitare la formazione interculturale.

    (17) La presente raccomandazione è conforme al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato nella misura in cui un'azione comunitaria che completa l'azione degli Stati membri risulti necessaria affinché vengano rimossi gli ostacoli alla mobilità. In detto contesto è opportuno sottolineare che la mobilità, in quanto presenta per definizione aspetti transnazionali, richiede un intervento comunitario. La presente raccomandazione è inoltre conforme al principio di proporzionalità di cui al suddetto articolo, poiché si limita a quanto è necessario per il conseguimento degli obiettivi perseguiti.

    (18) La presente raccomandazione intende incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri in materia di mobilità sostenendo le loro azioni e rispettando pienamente le loro responsabilità, nell'ambito delle rispettive legislazioni nazionali in particolare per quanto riguarda l'attuazione degli inviti che essa contiene.

    (19) La presente raccomandazione riguarda i cittadini degli Stati membri che desiderano maturare un'esperienza in uno Stato membro diverso da quello d'origine. È tuttavia opportuno ricordare che il Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 ha affermato che l'Unione europea deve garantire un trattamento equo ai cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente sul territorio di uno Stato membro, e che una politica comunitaria più energica in materia di integrazione deve mirare ad attribuire loro diritti ed obblighi comparabili a quelli dei cittadini dell'Unione. Ai cittadini dei paesi terzi che risiedono legalmente in uno Stato membro dovrebbero essere accordati in tale Stato membro un insieme di diritti il più simile possibile a quelli di cui godono i cittadini dell'Unione.

    (20) I programmi comunitari in materia d'istruzione, formazione e gioventù sono aperti alla partecipazione degli Stati dell'Associazione europea di libero scambio che partecipano all'accordo sullo Spazio economico europeo e dei paesi associati dell'Europa centrale e orientale (PECO), conformemente alle condizioni di cui agli accordi europei, ai loro protocolli aggiuntivi e alle decisioni dei rispettivi consigli d'associazione, di Cipro, di Malta e della Turchia. È opportuno sensibilizzare questi paesi in merito alla presente raccomandazione, nonché facilitare la mobilità dei loro cittadini i quali, nel quadro di un programma comunitario, compiano periodi di studio o formazione, partecipino a un'esperienza di volontariato, svolgano un'attività di insegnante o di formatore all'interno dell'Unione europea.

    (21) I programmi comunitari, ivi compresi i programmi sopra menzionati, hanno permesso lo sviluppo a livello comunitario di buone prassi e di validi strumenti per facilitare la mobilità degli studenti, delle persone in fase di formazione, di coloro che svolgono attività di volontariato, degli insegnanti e dei formatori. Sarebbe opportuno prevedere la più ampia applicazione possibile di queste buone pratiche e di questi strumenti,

    I. RACCOMANDANO AGLI STATI MEMBRI:

    1. Misure comuni a tutte le categorie di persone interessate dalla presente raccomandazione

    a) di adottare le misure che reputano appropriate per rimuovere gli ostacoli giuridici ed amministrativi alla mobilità delle persone che intraprendono in un altro Stato membro un ciclo di studi, un periodo di formazione, un'attività di volontariato, un'attività d'insegnante o di formatore, in particolare nell'ambito dei programmi comunitari (segnatamente Socrates, Leonardo da Vinci, Gioventù) ma anche al di fuori di questi; di promuovere, in collaborazione con la Commissione, lo scambio di esperienze e di buone prassi in materia di mobilità transnazionale delle persone interessate e riguardo ai diversi aspetti della presente raccomandazione;

    b) di adottare le misure che reputino appropriate per ridurre gli ostacoli linguistici e culturali, e in particolare

    - promuovere l'apprendimento di almeno due lingue comunitarie e sensibilizzare soprattutto i giovani alla cittadinanza dell'Unione e al rispetto delle differenze culturali e sociali,

    - promuovere una preparazione linguistica e culturale prima di qualsiasi azione di mobilità;

    c) di promuovere lo sviluppo di vari dispositivi di sostegno finanziario della mobilità (indennità, borse di studio, sovvenzioni, prestiti, ecc.) in particolare:

    - di assicurare la trasferibilità delle borse di studio e degli aiuti nazionali,

    - di adottare le misure che reputano appropriate affinché le procedure di trasferimento e di pagamento all'estero delle borse di studio e di altri aiuti siano facilitate e semplificate;

    d) di adottare le misure che reputano appropriate per promuovere uno spazio europeo delle qualifiche, ossia permettere alle persone interessate di fornire una prova, presso gli ambienti in questione, segnatamente gli ambienti accademici e professionali del loro Stato d'origine, dei titoli ottenuti e dell'esperienza maturata nello Stato che le ha ospitate; questo potrebbe risultare possibile promuovendo gli obiettivi delle risoluzioni del 1992 e 1996 sulla trasparenza delle qualifiche e dei certificati di formazione, incoraggiando l'utilizzo del documento "Europass-Formazione" previsto dalla decisione 1999/51/CE, del 21 dicembre 1998, relativa alla promozione di percorsi europei di formazione integrata dal lavoro ivi compreso l'apprendistato(16), del supplemento europeo al diploma e dando seguito alle conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000, in particolare mediante l'elaborazione di un quadro europeo di competenza di base e di un modello comune europeo di curriculum vitae;

    e) di esaminare in che misura le persone interessate dalla presente raccomandazione possano beneficiare dei dispositivi di sostegno garantiti alle stesse categorie di persone nello Stato ospitante, quali, per esempio, riduzioni sui trasporti pubblici, sussidi per il vitto e l'alloggio, nonché accesso alle biblioteche e ai musei, ad eccezione delle prestazioni di previdenza sociale. Al riguardo dovrebbe essere avviata una riflessione sull'introduzione di una "carta della persona in mobilità";

    f) di contribuire affinché le persone interessate alla mobilità possano avere agevole accesso a qualsiasi informazione utile riguardante le possibilità di studiare, di formarsi, di partecipare ad un'attività di volontariato e di realizzare un'attività d'insegnante o di formatore negli altri Stati membri, ampliando l'attività dei centri di informazione sul riconoscimento accademico nazionale, della rete europea dei centri di informazione e di "Europe en direct", in particolare sui seguenti aspetti:

    - miglioramento della diffusione delle informazioni sulle possibilità e le condizioni (in particolare sui dispositivi di sostegno finanziario) di realizzazione della mobilità transnazionale,

    - conoscenza da parte dei loro cittadini dei propri diritti ai sensi del regolamento (CEE) n. 1408/71 e degli accordi reciproci in vigore concernenti la previdenza sociale quando essi siano temporaneamente residenti in un altro Stato membro,

    - promozione della formazione di responsabili amministrativi a tutti i livelli e della loro informazione regolare sull'acquis comunitario in materia di mobilità,

    - partecipazione all'attività di creazione di una banca dati europea sulle possibilità di occupazione e apprendistato, nel quadro di procedure decentralizzate, traendo pienamente profitto dalle strutture e dai meccanismi esistenti quali i Servizi europei dell'occupazione (EURES);

    g) di adottare le misure che reputino appropriate affinché le categorie di persone interessate dalla presente raccomandazione non siano discriminate, nei rispettivi Stati membri di origine, rispetto alle stesse categorie di persone che non maturano un'esperienza di mobilità transnazionale;

    h) di adottare le misure che ritengono adeguate onde abolire gli ostacoli alla mobilità dei cittadini di Stati terzi che, nell'ambito di un programma comunitario quale Socrates, Leonardo da Vinci e Gioventù, svolgono studi o seguono una formazione, partecipano ad un'esperienza di volontariato, svolgono un'attività d'insegnante o di formatore.

    2. Misure riguardanti più specificamente gli studenti

    a) di facilitare il riconoscimento a fini accademici, nello Stato membro d'origine, del periodo di studi intrapreso nello Stato membro ospitante; dovrebbe essere incoraggiato, a tal fine, l'impiego del sistema europeo di trasferimento di crediti accademici (ECTS) che, fondato sulla trasparenza dei curricula, garantisce il riconoscimento delle esperienze e dei risultati accademici grazie ad un contratto stabilito precedentemente fra lo studente, l'istituto d'origine e quello ospitante;

    b) di adottare, d'altro canto, misure appropriate affinché le decisioni delle autorità competenti in materia di riconoscimento accademico siano adottate entro termini di tempo ragionevoli, siano motivate e possano formare oggetto di ricorso amministrativo e/o giurisdizionale;

    c) di incoraggiare gli istituti d'istruzione a rilasciare un supplemento europeo, sotto forma di allegato amministrativo al diploma, la cui funzione è di descrivere gli studi svolti per facilitarne il riconoscimento;

    d) di incoraggiare gli studenti a terminare una parte dei loro studi in un altro Stato membro e facilitare il riconoscimento dei periodi di studi conclusi positivamente in un altro Stato membro;

    e) di adottare o incoraggiare l'adozione di misure appropriate per aiutare gli studenti a dimostrare che essi dispongono di una copertura delle spese sanitarie o assicurazione sanitaria ai fini dell'ottenimento del permesso di soggiorno;

    f) di facilitare l'inserimento (orientamento accademico, aiuto psicopedagocico, ecc.) dello studente in mobilità nel sistema di istruzione dello Stato membro ospitante così come il suo reinserimento nel sistema educativo dello Stato membro d'origine, alla stregua di quanto avviene nell'ambito del programma Socrates.

    3. Misure riguardanti più specificatamente le persone in formazione

    a) di promuovere, nello Stato membro d'origine, la presa in considerazione della formazione seguita con esito positivo nello Stato membro ospitante; a tal fine, dovrebbe essere incoraggiato l'impiego, fra l'altro, del documento "Europass-Formazione";

    b) d'incoraggiare l'uso di modelli più trasparenti per i certificati di formazione professionale indicati nella risoluzione del 1996 sulla trasparenza dei certificati di formazione professionale, nonché, nelle proposte presentate dal Forum europeo per la trasparenza delle qualifiche professionali. Tali proposte sono in particolare finalizzate a:

    - rilasciare, insieme ad ogni certificato nazionale ufficiale, una traduzione del certificato e/o un supplemento europeo al certificato,

    - designare dei punti nazionali di riferimento incaricati di fornire informazioni sulle qualifiche professionali nazionali;

    c) di adottare le misure che reputano appropriate, conformemente alla legislazione comunitaria nonché nel quadro della legislazione nazionale, affinché le persone che si trasferiscono in un altro Stato membro per seguirvi una formazione riconosciuta non siano discriminate, a causa della mobilità per quanto concerne la pertinente previdenza sociale, comprese le formalità amministrative relative a tale previdenza come l'assistenza sanitaria e altre prestazioni pertinenti;

    d) di adottare le misure che reputano appropriate sul piano amministrativo per facilitare l'ottenimento della prova che la persona che accede a una formazione in un altro Stato membro dispone di risorse sufficienti, come previsto dalla direttiva 90/364/CEE del Consiglio.

    4. Misure riguardanti più specificamente le persone che svolgono attività di volontariato

    a) di fare in modo che la specificità del volontariato sia presa in considerazione nelle disposizioni legislative ed amministrative nazionali;

    b) di promuovere la presa in considerazione, nello Stato membro d'origine, dell'attività di volontariato svolta nello Stato membro ospitante, mediante un attestato di partecipazione ai progetti di volontariato che descriva l'esperienza maturata, nel quadro dell'obiettivo della realizzazione di un modello europeo comune di curriculum vitae;

    c) di adottare le misure che reputano appropriate, conformemente alla legislazione comunitaria e nel quadro della legislazione nazionale, affinché tanto il volontario quanto la sua famiglia non siano discriminate, a causa della mobilità, per quanto concerne la pertinente previdenza sociale, come l'assistenza sanitaria e le politiche sociali a favore delle famiglie;

    d) di adottare le misure che reputano appropriate, nel quadro della legislazione nazionale, affinché l'attività di volontariato riconosciuta non retribuita non sia assimilata a un'occupazione;

    5. Misure riguardanti più specificamente gli insegnanti e i formatori

    a) di prendere in considerazione per quanto possibile i problemi degli insegnanti e dei formatori in fase di mobilità a tempo determinato a cui si applicano le legislazioni di vari Stati membri e di incoraggiare la cooperazione al riguardo;

    b) di adottare le misure che reputano appropriate per facilitare agli insegnanti e formatori la mobilità verso un altro Stato membro, per esempio:

    - prevedendo dei meccanismi di supplenza degli insegnanti e dei formatori in mobilità europea,

    - assicurando che siano posti in essere dei meccanismi che ne facilitino l'integrazione nell'istituto ospitante,

    - considerando la possibilità di introdurre, secondo modalità definite a livello nazionale, "periodi europei di formazione" che consentano più facilmente di seguire un'esperienza di mobilità;

    c) d'incoraggiare l'introduzione di una dimensione europea nell'ambiente professionale degli insegnanti e dei formatori, in particolare:

    - nel contenuto dei programmi di formazione degli insegnanti e dei formatori,

    - favorendo i contatti tra i centri di formazione degli insegnanti e dei formatori situati nei vari Stati membri, anche tramite scambi e periodi di tirocinio in un altro Stato membro;

    d) di promuovere la presa in considerazione dell'esperienza di mobilità europea come uno degli elementi della carriera degli insegnanti e dei formatori.

    II. INVITANO GLI STATI MEMBRI:

    a redigere una relazione biennale sull'attuazione dei diversi aspetti oggetto della presente raccomandazione e a trasmetterla alla Commissione;

    III. INVITANO LA COMMISSIONE:

    a) a costituire un gruppo di esperti, di cui faranno parte persone che conoscano i diversi gruppi a cui si rivolge la presente raccomandazione e in cui saranno rappresentati tutti gli Stati membri, al fine di permettere lo scambio d'informazioni e di esperienze sui diversi aspetti della raccomandazione stessa;

    b) a continuare a cooperare con gli Stati membri e con le parti sociali, in seno al Forum europeo sulla trasparenza delle qualifiche professionali, al fine di consentire lo scambio di informazioni valide e di esperienze sull'attuazione delle misure preconizzate dalla presente raccomandazione;

    c) a sottoporre all'attenzione del Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni una relazione biennale basata sui contributi degli Stati membri e riguardante l'attuazione dei diversi aspetti oggetto della presente raccomandazione;

    d) a studiare le modalità per l'introduzione di una carta di alunno/studente/persona in formazione/volontario in seno alla Comunità che consenta ai titolari di tali carte di usufruire di una serie di riduzioni durante il periodo della loro mobilità;

    e) a elaborare proposte volte a migliorare la cooperazione in materia di promozione della trasparenza delle qualifiche, in particolare per quanto riguarda l'accesso ad Europass per i paesi terzi che partecipano a programmi comunitari, per quanto concerne gli attestati di formazione professionale;

    f) a studiare le modalità appropriate per adottare, in cooperazione con gli Stati membri, misure finalizzate allo scambio di informazioni sulle possibilità di istruzione, formazione e partecipazione a un'attività di volontario, di insegnante o di formatore negli altri Stati membri.

    Fatto a ...

    Per il Parlamento europeo

    La Presidente

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    (1) GU C ...

    (2) GU C 168 del 16.6.2000, pag. 25.

    (3) GU C 317 del 6.11.2000, pag. 53.

    (4) Parere del Parlamento europeo del 5 ottobre 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 19 gennaio 2001 e decisione del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

    (5) GU L 257 del 19.10.1968, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

    (6) GU L 317 del 18.12.1993, pag. 59.

    (7) GU L 180 del 13.7.1990, pag. 26.

    (8) GU L 38 del 12.2.1999, pag. 1.

    (9) GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1399/1999 (GU L 164 del 30.6.1999, pag. 1).

    (10) GU L 257 del 19.10.1968, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2434/92 (GU L 245 del 26.8.1992, pag. 1).

    (11) GU L 19 del 24.1.1989, pag. 16.

    (12) GU L 209 del 24.7.1992, pag. 25. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/5/CE della Commissione (GU L 54 del 26.2.2000, pag. 42).

    (13) GU C 49 del 19.2.1993, pag. 1.

    (14) GU C 224 dell'1.8.1996, pag. 7.

    (15) GU C 195 del 6.7.1996, pag. 6.

    (16) GU L 17 del 22.1.1999, pag. 45.

    ALLEGATO

    CATEGORIE DI PERSONE INTERESSATE DALLA PRESENTE RACCOMANDAZIONE

    Le persone di seguito indicate sono interessate dalla presente raccomandazione soltanto nella misura in cui prevedono di maturare un'esperienza di mobilità di durata limitata, non superiore in linea di massima a un anno, fra due Stati, lo Stato d'origine e lo Stato ospitante, che termina, in linea di principio, con un ritorno nello Stato d'origine. Tali persone conservano la residenza, quale definita dalle legislazioni di ciascuno Stato membro, nello Stato d'origine.

    I. Studenti

    Le persone che svolgono studi negli istituti di insegnamento, quali gli studi di cui all'articolo 149, paragrafo 2, terzo trattino, del trattato.

    II. Persone in fase di formazione

    Le persone che, indipendentemente dalla loro età e dalle condizioni professionali, intraprendono una formazione professionale, a qualsiasi livello, incluso il livello di istruzione superiore.

    III. Persone che svolgono attività di volontariato

    Le persone, in modo particolare giovani, che nell'ambito della sezione "Servizio volontario europeo" del programma comunitario "Gioventù" o nell'ambito di progetti transnazionali di volontariato che rispondono a condizioni simili al "Servizio volontario europeo", s'impegnano in un'attività di solidarietà concreta, senza scopo di lucro e non retribuita, per un periodo in linea di massima di un anno, che li aiuti ad acquisire attitudini e competenze sociali e personali.

    IV. Insegnanti

    Le persone che svolgono attività di insegnamento in istituti di insegnamento quali quelli di cui all'articolo 149, paragrafo 2, terzo trattino, del trattato.

    V. Formatori

    Le persone che dispensano una formazione, sia nell'ambito di centri di insegnamento o di formazione professionale, come quelli di cui all'articolo 150, paragrafo 2, quarto trattino, del trattato, che nell'ambito di centri d'apprendistato o di imprese.

    MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

    I. INTRODUZIONE

    1. Il 21 gennaio 2000 la Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di raccomandazione fondata sugli articoli 149 e 150 del trattato della Comunità europea, relativa alla mobilità nella Comunità degli studenti, delle persone in fase di formazione, di coloro che svolgono attività di volontariato, degli insegnanti e dei formatori.

    2. Il Comitato economico e sociale ha adottato il proprio parere il 27 aprile 2000.

    3. Il Comitato delle regioni ha adottato il proprio parere il 15 giugno 2000.

    4. Il Parlamento europeo ha rilasciato il proprio parere il 5 ottobre 2000.

    5. Sulla scorta del parere del Parlamento europeo la Commissione ha presentato una proposta modificata di decisione il 9 novembre 2000.

    6. Il 19 gennaio 2001, il Consiglio ha adottato la posizione comune a norma dell'articolo 251 del trattato.

    II. SCOPO DELLA PROPOSTA

    La proposta raccomanda che gli Stati membri, nel pieno rispetto delle proprie responsabilità, prendano misure per promuovere la mobilità delle varie categorie di persone a cui la raccomandazione si riferisce. Queste raccomandazioni assumono la forma di misure comuni riguardanti tutte le categorie e misure che concernono specificamente gli studenti, le persone in fase di formazione, coloro che svolgono attività di volontariato, gli insegnanti e i formatori. La Commissione è invitata a incoraggiare opportunamente la cooperazione in questo settore oltreché l'assistenza tecnica e il follow-up.

    1. OSSERVAZIONI GENERALI

    Nella posizione comune il Consiglio ha approvato la sostanza della proposta della Commissione apportando le modifiche che riteneva necessarie con particolare riguardo alla base giuridica.

    2. OSSERVAZIONI SPECIFICHE

    2.1. Modifiche apportate dal Consiglio alla proposta della Commissione.

    2.1.1. Misure nell'ambito della politica dell'istruzione e della formazione

    - conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona [considerando 15, sezioni I.1, lettera d) e I.4, lettera b)]

    Il Consiglio ha debitamente preso in considerazione le suddette conclusioni in materia di mobilità come indicato nel considerando 15 e ha fatto riferimento anche a proposte specifiche nel quadro di misure comuni e proposte che trattano di coloro che svolgono attività di volontariato.

    - Misure riguardanti tutte le categorie (sezione I.1)

    Questa sezione è stata ristrutturata per mettere in evidenza la necessità di un'iniziazione e di una preparazione linguistica e culturale (di cui anche al considerando 16). Sono state meglio chiarite e sottolineate le questioni delle qualifiche, dell'informazione, la gamma dei vantaggi (diversi dalla previdenza sociale) di cui possono fruire le persone in mobilità oltre alla disposizione sul sostegno finanziario della mobilità.

    - Misure riguardanti gli studenti (sezione I.2)

    Le principali modifiche che il Consiglio ha ritenuto di dover apportare riguardano taluni accordi per il riconoscimento accademico e l'ammissione del ruolo che la mobilità può svolgere a livello pre-universitario.

    - Misure riguardanti le persone in fase di formazione (sezione I.3)

    Il Consiglio ritiene che il testo debba operare una distinzione più chiara fra l'uso, tra l'altro, del documento "Europass-Formazione" e le recenti proposte del Forum europeo sulla trasparenza delle qualifiche professionali.

    - Misure riguardanti coloro che svolgono attività di volontariato (sezione I.4)

    Il Consiglio ritiene che mentre il programma della Comunità europea "Gioventù" si rivolge in linea di massima a persone tra i 15 e i 25 anni, il riferimento ai giovani che svolgono attività di volontariato all'interno del testo è troppo restrittivo. È stato introdotto il considerando 9 per sottolineare tra l'altro il valore specifico dell'attività di volontariato transnazionale.

    - Misure concernenti insegnanti e formatori (sezione I.5)

    Il Consiglio ha cercato di chiarire le misure considerate appropriate rispetto alle conseguenze che la mobilità di insegnanti e formatori comporta in fatto di organizzazione per il paese ospitante e il paese d'origine. Il Consiglio ritiene che, benché l'esperienza della mobilità europea possa costituire una componente della carriera [5, lettera b)], essa non dovrebbe finire col creare discriminazioni nei confronti di che se ne avvale.

    - Inviti rivolti alla Commissione (sezione III)

    Il Consiglio ritiene che gli inviti rivolti alla Commissione dovrebbero comprendere:

    - la promozione della cooperazione nello scambio di informazioni e di esperienza,

    - lo studio delle possibilità di introdurre una "carta della persona in mobilità",

    - la presentazione di proposte per una migliore cooperazione riguardo alla promozione della trasparenza delle qualifiche.

    - Definizioni (allegato)

    - Si ritiene auspicabile chiarire che in via di principio il periodo di mobilità delle persone a cui la raccomandazione si riferisce non dovrebbe superare un anno e che esse dovrebbero mantenere la residenza nello Stato di origine.

    - Per quanto riguarda la definizione di coloro che svolgono attività di volontariato è valida l'osservazione riguardante la sezione 4.

    - Il riferimento all'articolo del trattato riguardo ai "formatori" è stato rettificato.

    2.1.2. Misure al di fuori del settore politica dell'istruzione e della formazione professionale

    Il Consiglio ritiene che le disposizioni della raccomandazione riguardanti i permessi di soggiorno, i cittadini di paesi terzi, l'imposizione fiscale e la previdenza sociale, si prefiggono di incoraggiare gli Stati membri a dare un'interpretazione ampia al diritto comunitario vigente, nonché ad applicare il diritto nazionale in modo da non penalizzare le persone che si spostano da uno Stato membro all'altro e possono essere considerate "azioni di incentivazione" ai sensi degli articoli 149 e 150 del trattato CE. Al riguardo, oltre che nell'ambito della raccomandazione nel suo insieme, il Consiglio ha aggiunto un nuovo considerando 18 che mette in rilievo le responsabilità degli Stati membri. Il Consiglio perciò ha affrontato i settori specifici nel modo seguente:

    - Permessi di soggiorno [sezioni I.2, lettera c) e I.3, lettera d)]

    Sono stati chiariti alcuni particolari riguardanti l'ottenimento di permessi di soggiorno per gli studenti (sezione 2) e per le persone in fase di formazione (sezione 3).

    - Cittadini di paesi terzi [considerando 19 e 20 e sezione I.1, lettera h)]

    Nel considerando 19 si citano le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere a questo proposito. Il considerando 20 è fattuale e si riferisce alle disposizioni per i cittadini dei paesi terzi che partecipano ai programmi di mobilità comunitari. La sezione I.1, lettera h), sottolinea che le misure proposte riguardano specificamente la categoria dei cittadini di paesi terzi.

    - Tassazione [considerando 9, 13, sezioni I.4, lettera d) e I.5, lettera a)]

    Il considerando 9 e la sezione I.4, lettera d), riguardano il riconoscimento della specificità dell'attività di volontariato, la quale non dovrebbe essere considerata un'occupazione. La sezione I.5, lettera a), propone misure appropriate per affrontare i problemi, incluso quello della tassazione degli insegnanti e formatori nel quadro della mobilità di breve periodo soggetta alla legislazione di più di uno Stato membro. Il considerando 13 è stato introdotto per chiarire la situazione rispetto alla rete di accordi sulla doppia tassazione.

    - Previdenza sociale [sezioni I.1, lettera f), I.2, lettera c) e I.4, lettera c)]

    La sezione I.1, lettera f), sottolinea che le persone a cui la raccomandazione si riferisce sono consapevoli della pertinente copertura della previdenza sociale anche nel contesto del regolamento (CEE) n. 1408/71. La sezione I, paragrafo 2, lettera e), richiama l'attenzione sugli studenti in grado di dimostrare che dispongono della copertura delle spese sanitarie e dell'assicurazione ai fini dell'ottenimento del permesso di soggiorno (cfr. 2.1.1). Le sezioni I.3, lettera c) e I.4, lettera c), chiariscono, nel caso delle persone in fase di formazione e di quello di coloro che svolgono un'attività di volontariato, le misure che possono essere prese riguardo alla previdenza sociale.

    2.3. Emendamenti del Parlamento europeo

    2.3.1. Emendamenti del Parlamento adottati dalla Commissione

    La Commissione ha adottato in toto, in parte o nella sostanza 42 dei 56 emendamenti proposti.

    2.3.2. Emendamenti del Parlamento adottati dal Consiglio

    Il Consiglio ha adottato in toto, in parte o nella sostanza 37 dei 56 emendamenti proposti dal Parlamento che erano stati adottati anche dalla Commissione. Inoltre ha adottato in toto, in parte o nella sostanza, con la necessaria unanimità, 3 dei 14 emendamenti proposti dal Parlamento ma respinti dalla Commissione.

    2.3.3. Emendamenti del Parlamento non adottati dal Consiglio

    Il Consiglio condivide il parere della Commissione secondo cui è inopportuno includere gli emendamenti che si riferiscono ai ricercatori invocando la base giuridica. Taluni emendamenti (n. 46-48) riguardanti il follow-up della raccomandazione non sono stati adottati. Quanto ad altri emendamenti, non si è ritenuto che costituissero misure incentivanti a norma degli articoli 149 e 150 del trattato. In conclusione, sulla scorta degli impegni sulla mobilità delle conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona non si è considerato appropriato l'emendamento 8.

    III. CONCLUSIONI

    Il Consiglio ritiene che questa posizione comune rappresenti un testo equilibrato che stimolerà gli Stati membri a eliminare gli ostacoli alla mobilità che ancora sussistono nel settore dell'istruzione e della formazione e promuoverà l'opportuna cooperazione e le iniziative a livello europeo.

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