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Document 52000SC2077

    Proposta di accordo tra il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione, la Corte di giustizia, la Corte dei conti, il Comitato economico e sociale e il Comitato delle regioni per istituire un gruppo consultivo sull'etica nella vita pubblica

    /* SEC/2000/2077 def. */

    52000SC2077

    Proposta di accordo tra il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione, la Corte di giustizia, la Corte dei conti, il Comitato economico e sociale e il Comitato delle regioni per istituire un gruppo consultivo sull'etica nella vita pubblica /* SEC/2000/2077 def. */


    Proposta di accordo tra il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione, la Corte di giustizia, la Corte dei conti, il Comitato economico e sociale e il Comitato delle regioni per istituire un gruppo consultivo sull'etica nella vita pubblica

    (presentata dalla Commissione)

    Introduzione

    Nel suo Libro bianco sulla riforma amministrativa [1], adottato il 1° marzo 2000, la Commissione ha sottolineato i principi fondamentali di un'amministrazione pubblica europea improntata a uno spirito di servizio: indipendenza, responsabilità, senso del dovere, efficienza e trasparenza.

    [1] COM (2000) 200 def.

    Nell'azione n. 1 per l'applicazione del Libro bianco, la Commissione si è impegnata a proporre un accordo tra istituzioni e organi europei per la creazione di un gruppo consultivo sull'etica nella vita pubblica.

    Questo impegno risponde a una richiesta del Parlamento europeo, nata dalle raccomandazioni formulate dal Comitato di esperti indipendenti nella sua seconda relazione, del 10 settembre 1999. Da parte sua, il Comitato di esperti indipendenti si era ispirato a un ampio lavoro sull'etica nella vita pubblica avviato dall'OCSE.

    Per dare attuazione all'azione n. 1 del Libro bianco sulla riforma amministrativa, la Commissione ha approvato la presente proposta di accordo tra istituzioni e organi europei, che verrà trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Corte di giustizia, alla Corte dei conti, nonché al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni.

    proposta di accordo tra il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione, la Corte di giustizia, la Corte dei conti, il Comitato economico e sociale e il Comitato delle regioni per istituire un gruppo consultivo sull'etica nella vita pubblica

    Articolo 1

    Finalità

    Il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione, la Corte di giustizia, la Corte dei conti, il Comitato economico e sociale e il Comitato delle regioni, qui di seguito denominati le "parti", istituiscono col presente accordo un gruppo consultivo sull'etica nella vita pubblica, qui di seguito denominato "gruppo".

    Articolo 2

    Mandato e domande di pareri

    Il gruppo ha il compito di emettere pareri sulle regole di etica professionale relative al funzionamento delle parti. I pareri vertono su principi generali comportamentali dell'etica professionale e vengono formulati su richiesta di una delle parti.

    Ciascuna delle parti è abilitata a chiedere un parere in merito alle regole di etica professionale cui essa stessa deve improntare il proprio comportamento. Il parere del gruppo non può vertere su questioni riguardanti singole persone designate nominativamente o individuabili.

    La parte che sollecita il parere del gruppo fissa il termine entro il quale il parere deve essere formulato.

    Articolo 3

    Cooperazione tra le parti e il gruppo

    Le parti cooperano pienamente con il gruppo, in particolare fornendogli i necessari elementi di valutazione.

    Articolo 4

    Composizione

    1. Il gruppo si compone di cinque membri nominati per la loro competenza e per le loro qualifiche professionali.

    2. La nomina a membro presuppone in particolare l'indipendenza, un comportamento professionale esemplare, nonché una buona conoscenza del quadro giuridico vigente e dei metodi di lavoro delle parti.

    Articolo 5

    Nomina

    I membri del gruppo vengono nominati dalle parti di comune accordo. La presenza di uomini e donne, nonché la provenienza geografica dei membri del gruppo, dovrebbero essere equilibrate.

    Articolo 6

    Durata del mandato

    I membri del gruppo sono nominati per tre anni. Il mandato può essere rinnovato una volta.

    Articolo 7

    Presidenza

    Il gruppo sceglie un presidente tra i suoi membri.

    Articolo 8

    Deliberazioni

    1. Il gruppo si riunisce su convocazione del presidente.

    2. Possono essere invitati a esprimersi dinanzi al gruppo rappresentanti delle parti o altre persone la cui consultazione risulti necessaria.

    Articolo 9

    Pareri

    1. Ove un parere non venga adottato all'unanimità, esso darà conto di ogni posizione di dissenso.

    2. Ogni parere viene pubblicato immediatamente dopo la sua adozione.

    Articolo 10

    Regolamento di procedura

    Il gruppo adotta il proprio regolamento di procedura.

    Articolo 11

    Rimborso spese

    Le parti si accolleranno congiuntamente, in conformità delle norme amministrative vigenti, le spese di viaggio e di soggiorno per le riunioni del gruppo.

    Articolo 12

    Segreteria

    Le parti metteranno una segreteria a disposizione del gruppo.

    Fatto a Bruxelles,

    Per la Commissione

    [...]

    SCHEDA FINANZIARIA

    1. Titolo dell'azione

    Accordo tra il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione la Corte di giustizia, la Corte dei conti, il Comitato economico e sociale e il comitato delle regioni per istituire un gruppo consultivo sull'etica nella vita pubblica.

    2. Voce di bilancio

    A-7030

    3. Base giuridica

    Competenza autonoma della Commissione per definire i propri metodi di lavoro e per concludere accordi relativi al funzionamento delle istituzioni e degli organi europei.

    4. Descrizione dell'operazione

    4.1 Obiettivo generale

    Il gruppo è incaricato di formulare pareri sulle regole di etica relative al funzionamento delle istituzioni europee. Detti pareri verteranno su principi generali di comportamento etico.

    4.2 Periodo d'applicazione e durata del mandato

    L'accordo in quanto tale ha una durata illimitata. Il gruppo consultivo inizierà a lavorare dopo che si sarà proceduto alla firma dell'accordo e alla nomina dei cinque membri. Il mandato è limitato a tre anni, ma i membri possono essere riconfermati per un secondo mandato.

    5. Classificazione delle spese o delle entrate

    5.1 Spese obbligatori/non obbligatorie

    5.2 Stanziamenti dissociati/non dissociati

    5.3 Tipo di entrate

    Nessuno/a

    6. Tipo di spese o di entrate

    - Spese amministrative La Commissione proporrà che i costi vengano ripartiti fra tutte le istituzioni europee che firmano l'accordo. La ripartizione effettiva dipenderà dal numero di parti firmatarie, nonché dalle risorse che esse metteranno a disposizione.

    7. Incidenza finanziaria

    7.1 Metodo di calcolo del costo totale dell'azione (rapporto tra costi singoli e totali)

    7.2 Ripartizione dei costi

    Stanziamenti di impegno in EURO (a prezzi correnti)

    >SPAZIO PER TABELLA>

    7.3 Spese operative per studi, esperti, ecc. che rientrano nella parte B del bilancio

    Stanziamenti di impegno in EURO (a prezzi correnti)

    >SPAZIO PER TABELLA>

    7.4 Scadenzario degli stanziamenti d'impegno e degli stanziamenti di pagamento

    milioni di EURO

    >SPAZIO PER TABELLA>

    8. Misure di prevenzione delle frodi

    - Sono previste misure specifiche di controllo

    9. Analisi costo-efficacia

    9.1 Obiettivi specifici e quantificati: destinatari

    - Obiettivi specifici: il gruppo consultivo formulerà su richiesta delle parti firmatarie dell'accordo, pareri in merito alle regole di etica cui dovrebbero conformarsi le istituzioni europee. Eventualmente questi pareri potranno assumere la forma di raccomandazioni per migliorare le norme esistenti (per esempio i codici di condotta).

    - Destinatari: si tratta di titolari di mandati pubblici e di funzionari delle istituzioni europee che - unitamente al grande pubblico - sono i beneficiari finali dell'azione.

    9.2 Giustificazione dell'azione

    Nel suo Libro bianco sulla riforma della Commissione, adottato il 1° marzo 2000, la Commissione ha messo l'accento sui principi essenziali che devono orientare l'operato di una pubblica amministrazione europea improntato a uno spirito di servizio: indipendenza, senso del dovere, responsabilità individuale, efficienza e trasparenza.

    Nell'azione n. 1 del piano d'azione previsto dal Libro bianco, la Commissione si è impegnata a proporre un accordo tra istituzioni e organi europei per l'insediamento di un organo consultivo in materia di etica nella vita pubblica.

    Questo impegno intende rispondere alla richiesta del Parlamento europeo (risoluzione del 19 gennaio 2000) fondata sulle raccomandazioni che il comitato di esperti indipendenti aveva formulato nel suo secondo rapporto, del 10 settembre 1999. Il comitato, da parte sua, aveva fondato le proprie raccomandazioni su un ampio lavoro in materia di etica nella vita pubblica avviato dall'OCSE.

    9.3 Controllo e valutazione dell'azione

    Verranno applicati i seguenti indicatori di rendimento.

    - Quantificazione dei risultati (misurazione delle risorse impiegate): pareri che il gruppo consultivo dovrà elaborare;

    - Indicatori di incidenza (misurazione del rendimento rispetto agli obiettivi): modifiche e revisioni delle norme esistenti in materia di comportamento etico (codice di condotta) e raccomandazioni del gruppo consultivo. I risultati (qualità dei pareri, incidenza sulla quadro normativo vigente) verranno valutati dopo tre anni di funzionamento (periodo che corrisponde alla durata del mandato dei membri del gruppo).

    10. Spese amministrative (Sezione III, Parte A del bilancio)

    Le esigenze in termini di risorse umane e amministrative devono essere coperte nel quadro dello stanziamento annuale assegnato alla DG responsabile. Come indicato al punto 6, la Commissione proporrà che le istituzioni europee firmatarie dell'accordo si accollino insieme tutti i costi, compresa la messa disposizione di una segreteria. L'effettiva ripartizione dipenderà dal numero di parti firmatarie, nonché dalle risorse che queste ultime potranno mettere a disposizione del bilancio generale delle Comunità. Una scheda finanziaria definitiva verrà nuovamente presentata per approvazione alla Commissione, unitamente all'accordo interistituzionale finalizzato, dopo i negoziati con le altre istituzioni europee (all'inizio del 2001).

    Le informazioni seguenti si riferiscono alle risorse che metterà a disposizione la Commissione.

    10.1 Incidenza sul numero di posti

    >SPAZIO PER TABELLA>

    10.2 Incidenza finanziaria complessiva delle risorse umane

    Nessuna, ½ posto A in pianta stabile verrà distaccato da altre attività

    EURO

    >SPAZIO PER TABELLA>

    10.3 Incremento di altre spese amministrative in seguito all'operazione

    EURO

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Questo importo corrisponde alla spesa per 12 mesi, dato che la durata dell'operazione è indefinita.

    N.B. Si tratta di una prima stima (cfr. il punto 10)

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