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Document 52000SC1383

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla Posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco (rifusione)

/* SEC/2000/1383 def. - COD 99/0244 */

52000SC1383

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla Posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco (rifusione) /* SEC/2000/1383 def. - COD 99/0244 */


COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla Posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco (rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. Iter

- Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(1999)594 final - 1999/0244 COD): 07.01.2000

- Data del parere del Comitato economico e sociale: 29.03.2000

- Data del parere del Comitato delle regioni: 12.04.2000

- Data del parere del Parlamento europeo in prima lettura: 14.06.2000

- Data di trasmissione della proposta emendata: 28.06.2000

- Data di adozione della posizione comune: 31.07.2000

2. Obiettivo della proposta della Commissione

La proposta si configura come intervento "di rielaborazione" inteso a raggruppare e aggiornare le disposizioni di tre direttive Mercato interno (direttiva del Consiglio 89/622/CEE [1], modificata dalla direttiva del Consiglio 92/41/CEE [2] e direttiva del Consiglio 90/239/CEE [3]) relative al tenore di catrame delle sigarette, all'etichettatura dei prodotti del tabacco e al tabacco per consumo orale. La nuova proposta si basa anche sull'articolo 95 del Trattato in quanto provvedimento di armonizzazione del mercato interno.

[1] GU L 359 dell'8.12.1989, pag.1.

[2] GU L 158 dell'11.6.1992, pag. 30.

[3] GU L 137 del 30.5.1990, pag. 36.

Essa si propone di:

- ridurre il tenore di catrame dall'attuale 12 mg per sigaretta a 10 mg. Vi è una proposta per concedere alla Grecia una deroga fino al dicembre 2006, in considerazione del fatto che i coltivatori greci di tabacco coltivano varietà di tabacco con elevato tenore di catrame; siffatta deroga esisteva già nella direttiva 1990.

- limitare il tenore massimo di nicotina ad 1 mg per sigaretta. Alcuni Stati membri prevedono già un limite nazionale, ma ciò risulta ora di difficile applicazione, da quando sono stati aboliti i controlli frontalieri interni.

- limitare il tenore massimo di ossido di carbonio a 10 mg per sigaretta. Il livello CO è strettamente connesso alla combustione del tabacco e può variare a seconda del filtro, della carta e della ventilazione impiegata, nonché della miscela di tabacco impiegata.

- applicare questi valori massimi a tutti i prodotti manifatturati nella Comunità, per garantire che i prodotti manifatturati nell'UE non destinati al mercato interno e che vi rientrano rispettino le specifiche relative ai prodotti. Inoltre ciò eviterà problemi di controllo risultanti dalla produzione simultanea nell'UE di due o più linee di prodotti, destinati al consumo esterno o interno.

- consentire agli Stati membri di continuare ad esigere test supplementari per i prodotti del tabacco, come già fanno, imponendo tuttavia il requisito che i laboratori di analisi siano riconosciuti e che i risultati di questi test siano comunicati alla Commissione affinché si possa tempestivamente valutare l'esigenza di prevedere questi test a livello comunitario.

- apporre avvertenze di maggiori dimensioni sulle confezioni di tabacco. La Commissione propone il 25% sul lato anteriore e sul lato posteriore e il 10% sul lato laterale dei pacchetti di sigarette da riservare all'indicazione del tenore. Anche il contenuto delle avvertenze è stato riveduto.

- obbligare i produttori e gli importatori a dichiarare additivi, unitamente a dati tossicologici.

- vietare descrizioni ingannevoli quali "light, low-tar", a meno che non siano specificamente autorizzate dagli Stati membri.

- redigere relazioni periodiche della Commissione sull'attuazione della direttiva, accompagnate, se necessario, da proposte.

3. Osservazioni sulla posizione comune

3.1. La posizione comune è meno ambiziosa delle disposizioni auspicate dal Parlamento europeo e riprese nella proposta emendata della Commissione, in particolare per quanto riguarda la dimensione delle etichette. Essa tuttavia rappresenta un miglioramento significativo nel livello di armonizzazione delle regole del mercato interno rispetto all'attuale situazione, tenendo conto di un elevato livello di tutela della salute pubblica. Si può inoltre rilevare che la posizione comune è più severa sotto taluni aspetti rispetto al testo del Parlamento europeo, ad esempio, per quanto riguarda i prodotti manifatturati nell'Unione (articolo 3), dove la posizione comune non prevede un periodo transitorio per prodotti non destinati al consumo interno. Inoltre la Commissione ritiene auspicabile accettare la posizione comune, data l'opposizione di alcuni Stati membri ad un'impostazione più ambiziosa. Giova notare al riguardo che uno Stato membro non ha sostenuto la posizione comune e che tre Stati membri si sono astenuti.

3.2. Emendamento del Parlamento in prima lettura:

- Integrato nella proposta emendata e incorporato nella posizione comune:

- Emendamenti: 2, 4, 7, 8, 14, 27, 28+115+87 (in parte), 30 (in parte), 33, 35, 38, 43, 113, 119 (in parte) e 120.

- Integrati nella proposta emendata ma non incorporati nella posizione comune:

- Emendamenti: 75, 3, 5, 6, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 98, 107, 22, 108, 24, 25, 26, 29, 116, 39 e 44.

- Punti su cui la proposta emendata della Commissione differisce dalla posizione comune del Consiglio:

- Etichettatura: per quanto riguarda le dimensioni dell'avvertenza, la proposta emendata prevedeva il 30% per i tenori massimi sul lato del pacchetto, il 30% per un messaggio generale di avvertimento e il 40% per un avvertimento supplementare. Nella sua posizione comune il Consiglio ha ritenuto che il 10% della superfice debba essere riservata all'indicazione di tenore massimo sul lato e il 25% per ciascuno dei messaggi di avvertimento generali e supplementari. Inoltre il Consiglio non ha accettato di stampare sui pacchetti unicamente i tenori massimi autorizzati al posto dei tenori effettivi delle sigarette della proposta emendata. È evidente che avvertimenti di maggiori dimensioni comporterebbero un impatto ancor più significativo sui consumatori. Tuttavia la Commissione ritiene che l'accettazione della posizione comune porterebbe tuttavia ad un miglioramento nell'armonizzazione del mercato interno, garantendo un elevato livello di tutela della salute pubblica grazie ad una maggiore visibilità degli avvertimenti.

- Articolo 3: La proposta emendata prevede, al suo articolo 3(4) un periodo transitorio di tre anni per applicare livelli massimi di catrame, nicotina e ossido di carbonio alla sigarette diverse da quelle per le quali è consentita la libera circolazione o la commercializzazione negli Stati membri. La posizione comune tende invece ad applicare questi livelli a tutte le sigarette prodotte negli Stati membri a partire dal 1° gennaio 2004, senza un periodo transitorio. La Commissione ha tenuto conto della richiesta di un periodo transitorio avanzata dall'industria, ciò che non è stato condiviso dal Consiglio. Tuttavia la Commissione si associa all'impostazione del Consiglio in quanto garantisce un più elevato livello di armonizzazione del mercato interno e riduce la possibilità di raggirare le disposizioni della direttiva.

3.3. Nuove disposizioni introdotte dalla posizione comune del Consiglio e della Commissione:

- Preambolo: il Consiglio ha modificato il preambolo per garantire una migliore corrispondenza con il testo della direttiva, fondendo taluni considerando ed eliminandone altri, senza modificare in maniera significativa i contenuti.

- Articolo 5 (etichettatura): questo articolo è stato modificato per migliorare la sua struttura. Il Consiglio ha inoltre inserito una disposizione supplementare (il paragrafo 7) ripresa dalla direttiva 89/622/CEE, che prevede la possibilità di menzionare l'autorità responsabile del messaggio di avvertimento. Tuttavia questa menzione dev'essere collocata all'esterno del riquadro di avvertimento, per non diminuirne l'impatto.

- Articolo 13: il paragrafo 2 è stato modificato affinché i prodotti che non ottemperano al dettato della direttiva possano continuare ad essere commercializzati per un anno dopo la data indicata al paragrafo 1 dell'articolo 13. Il periodo di tempo è stato dimezzato ma è ora applicabile dopo il termine ultimo per la trasposizione, invece della data di entrata in vigore della direttiva. Ciò introduce una migliore certezza giuridica, concedendo agli operatori economici tempo sufficiente per commercializzare scorte esistenti di prodotti non conformi.

- Allegato I (avvertenze supplementari): il Consiglio ha inserito due avvertenze supplementari (nn. 10 e 11).

La Commissione può accettare queste nuove disposizioni in considerazione del fatto che gli emendamenti al preambolo e all'articolo 5 migliorano la presentazione e l'incisività di queste disposizioni. La menzione dell'autore/della fonte degli avvertimenti è ora una costante delle direttive esistenti. L'obbligo di indicare l'autore/la fonte fuori dallo spazio per gli avvertimenti garantisce che l'impatto del messaggio non venga diluito. Gli avvertimenti supplementari nell'allegato I tengono conto di elementi specifici, quali l'indirizzare i fumatori in talune direzioni per consigli sulla cessazione. Al riguardo è deprecabile che le farmacie non vengano menzionate nel testo dell'avvertimento n. 11 nell'allegato I, dato che è tramite esse che vengono commercializzate terapie sostitutive della nicotina, in numerosi casi senza obbligo di prescrizione.

3.4. Problemi incontrati per l'adozione della posizione comune:

- Le delegazioni di tre Stati membri hanno contestato l'articolo 95 del Trattato CE come base giuridica e l'applicazione dell'articolo 3 della direttiva proposta ai prodotti manifatturati nella Comunità e non destinati al consumo interno.

La Commissione non è d'accordo con questa impostazione, poiché le tre direttive rifuse si basano tutte sull'articolo 95 del Trattato. Inoltre l'applicazione dell'articolo 3 a tutti i prodotti manifatturati nella Comunità è necessaria per far sì che le disposizioni della direttiva non vengano disattese grazie a prodotti di contrabbando o a importazioni/reimportazioni parallele.

4. Conclusioni e osservazioni generali

- La posizione comune riprende in larga misura i principali elementi della proposta originaria della Commissione, ma non tiene appieno conto degli emendamenti introdotti dal Parlamento europeo e accettati dalla Commissione nella sua proposta emendata. Si può tuttavia concludere che la Commissione sostiene la posizione comune, poiché rappresenta un miglioramento nell'armonizzazione delle regole del mercato interno, porta all'eliminazione di ostacoli reali e potenziali, assicurando un elevato livello di protezione della salute pubblica.

5. Dichiarazioni della Commissione

- La Commissione ha emesso una dichiarazione riguardante l'articolo 11 della proposta emendata di direttiva sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di lavorazione, presentazione e vendita di prodotti di tabacco (istituzione di un Gruppo tabacco nell'ambito del Comitato consultivo per la prevenzione del cancro), che è allegata alla presente comunicazione. Questa dichiarazione è stata fatta a seguito di una richiesta avanzata per chiarire i metodi che la Commissione impiega nel redigere la relazione prevista all'articolo 11 della direttiva.

ALLEGATO

Dichiarazione della Commissione sul verbale del Consiglio riguardo all'articolo 11 della proposta emendata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco (rifusione)

«La Commissione è consapevole della complessità dei problemi affrontati nella proposta di direttiva, in particolare della necessità di provvedere affinché, in sede di elaborazione delle relazioni di cui all'articolo 11 e delle proposte eventuamente connesse, i dati scientifici, tecnici e di altra natura siano presi pienamente in considerazione. A tal fine per la prima relazione e le successive relazioni previste dall'articolo 11 essa intende costituire un gruppo pluridisciplinare sul tabacco in seno al comitato consultivo "Prevenzione del cancro".

Tale gruppo farà ricorso ad esperti scientifici riconosciuti, indipendenti dal settore del tabacco, operanti segnatamente nell'ambito delle amministrazioni degli Stati membri, delle organizzazioni non governative e dell'Organizzazione mondiale della sanità. Esso consulterà eventualmente i rappresentanti dell'industria del tabacco.

La Commissione vorrebbe che tale gruppo sul tabacco tenesse la prima riunione entro la fine del 2000.

Il problema dell'elaborazione di un approccio comune sugli ingredienti, di cui all'articolo 7 della proposta, sarà trattato in via prioritaria in sede di redazione della prima relazione della Commissione.»

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