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Document 52000PC0760

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata e dei protocolli allegati relativi alla lotta contro la tratta di persone, in particolare di donne e bambini, nonché contro il traffico di migranti per via terrestre, aerea e marittima

/* COM/2000/0760 def. */

52000PC0760

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata e dei protocolli allegati relativi alla lotta contro la tratta di persone, in particolare di donne e bambini, nonché contro il traffico di migranti per via terrestre, aerea e marittima /* COM/2000/0760 def. */


Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata e dei protocolli allegati relativi alla lotta contro la tratta di persone, in particolare di donne e bambini, nonché contro il traffico di migranti per via terrestre, aerea e marittima

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE INTRODUTTIVA

In seguito alla proprie raccomandazioni, la Commissione è stata autorizzata dal Consiglio a negoziare, con riferimento agli aspetti di competenza comunitaria, il progetto di convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale [1], nonché i tre protocolli allegati, relativi alla lotta contro la tratta di persone - in particolare di donne e bambini -, al traffico di migranti [2] per via terrestre, aerea e marittima, nonché alla fabbricazione e al traffico illecito di armi da fuoco [3].

[1] Decisione del 2.5.2000.

[2] Decisione del 14.2.2000.

[3] Decisione del 31.1.2000.

Le trattative su questi strumenti hanno dato buon esito, tranne per il protocollo sul traffico di armi da fuoco. Esse si sono concluse nella decima sessione - svoltasi a Vienna dal 17 al 28 luglio - per la convenzione sulla criminalità organizzata, e nell'undicesima sessione - dal 2 al 27 ottobre 2000 - per i due protocolli allegati, relativi alla tratta di persone e al traffico di migranti.

Tra le direttive di negoziato impartite alla Commissione dal Consiglio, uno degli obiettivi di maggior rilievo era preparare l'adesione della Comunità alla convenzione e ai suoi protocolli, tenuto conto della competenza che la Comunità stessa detiene per alcune disposizioni di questi strumenti.

Al termine del negoziato condotto dalla Commissione, i progetti di convenzione e di protocolli prevedevano la possibilità di adesione per un'organizzazione di integrazione economica regionale, e quindi per la Comunità europea.

Quanto agli altri aspetti del negoziato, anche gli altri obiettivi fissati dal Consiglio nelle sue direttive risultano conseguiti. La convenzione prevede misure rigorose di lotta contro il riciclaggio di proventi da attività illecite (articolo 4 bis), misure conformi all'acquis comunitario in materia di prevenzione e utilizzazione del sistema finanziario a fini di riciclaggio, e nei documenti preparatori che accompagnano il testo del protocollo si fa riferimento alle norme fissate dal Gruppo d'azione finanziaria sul riciclaggio di capitali.

I protocolli sulla lotta contro la tratta di persone ("protocollo persone") e contro il traffico di migranti ("protocollo migranti") contengono disposizioni identiche in merito ai provvedimenti da prendere alle frontiere (articolo 8 del protocollo persone; articolo 9 del protocollo migranti). Come stabilito nelle direttive di negoziato, queste disposizioni ricalcano uno schema conforme all'acquis comunitario, in particolare all'articolo 26 della convenzione d'applicazione dell'accordo di Shengen, del 14 giugno 1985, e prevedono la possibilità di potenziare la cooperazione tra i servizi di controllo alle frontiere. Inoltre, entrambi i protocolli contengono un articolo identico che impone a ciascuna parte contraente di verificare la legittimità e la validità dei documenti di viaggio o d'identità rilasciati in suo nome, e di cui si possa sospettare che vengano usati per la tratta di persone o per il traffico di migranti (articolo 9bis del protocollo persone; articolo 13 del protocollo migranti).

La conferenza per la firma della convenzione e dei suoi protocolli si terrà a Palermo dal 12 al 15 dicembre 2000.

Dato che gli Stati membri hanno dichiarato la loro intenzione di procedere alla firma di questi strumenti subito all'apertura della conferenza di Palermo, occorre che la Comunità europea sia in grado di fare altrettanto. A tale scopo, la presidenza del Consiglio deve designare le persone abilitate a firmare, a nome della Comunità europea, la convenzione sulla criminalità organizzata e i protocolli allegati.

La proposta di decisione del Consiglio presentata dalla Commissione comporta un articolo unico che autorizza il presidente del Consiglio a designare le persone abilitate a firmare, a nome della Comunità europea, la convenzione contro la criminalità transnazionale organizzata, nonché i protocolli allegati relativi alla lotta contro la tratta di persone e contro il traffico di migranti.

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata e dei protocolli allegati relativi alla lotta contro la tratta di persone, in particolare di donne e bambini, nonché contro il traffico di migranti per via terrestre, aerea e marittima

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 47, 62, punto 2, lettera a), 63, punto 3, lettera b), 95 in collegamento con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Gli elementi della convenzione e dei protocolli allegati che ricadono sotto la competenza comunitaria sono stati negoziati dalla Commissione, previa autorizzazione del Consiglio, a nome della Comunità.

(2) Il Consiglio ha incaricato altresì la Commissione di negoziare l'adesione della Comunità a questi accordi internazionali.

(3) Il negoziato è stato condotto a buon fine e gli strumenti che ne risultano saranno aperti alla firma degli Stati nonché, nel quadro delle rispettive competenze, delle organizzazioni regionali d'integrazione economica a Palermo, dal 12 al 15 dicembre 2000, e successivamente presso la sede presso delle Nazioni Unite per un periodo di due anni.

(4) Gli Stati membri hanno dichiarato la propria intenzione di procedere alla firma degli strumenti fin dall'apertura della conferenza di Palermo, e occorre quindi che la Comunità europea sia in grado di fare altrettanto;

DECIDE:

Articolo unico

1. Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare, a nome della Comunità europea, la convenzione contro la criminalità transnazionale organizzata e i protocolli allegati relativi alla lotta contro la tratta di persone, in particolare di donne e bambini, nonché al traffico di migranti per via terrestre, aerea e marittima.

2. I testi della convenzione e dei protocolli, adottati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con la risoluzione n. 25 del 15 novembre 2000, saranno pubblicati nella Gazzetta ufficiale al momento della loro firma da parte della Comunità.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il presidente

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