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Document 52000PC0686

Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2791/1999 del Consiglio, del 16 dicembre 1999, che stabilisce alcune misure di controllo applicabili nella zona della Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale

/* COM/2000/0686 def. - CNS 2000/0280 */

GU C 96E del 27.3.2001, p. 135–135 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52000PC0686

Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2791/1999 del Consiglio, del 16 dicembre 1999, che stabilisce alcune misure di controllo applicabili nella zona della Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale /* COM/2000/0686 def. - CNS 2000/0280 */

Gazzetta ufficiale n. 096 E del 27/03/2001 pag. 0135 - 0135


Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 2791/1999 del Consiglio, del 16 dicembre 1999, che stabilisce alcune misure di controllo applicabili nella zona della Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

La Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC) ha adottato, nel 1998, un sistema di controllo che è entrato in vigore il 1° luglio 1999. Questo sistema prevede, in particolare, misure di controllo applicabili alle navi di parti contraenti che pescano nella zona, un sistema di ispezione in mare con ispezioni reciproche e l'adozione di provvedimenti in seguito ad infrazioni, nonché il controllo in porto per tutte le navi di parti con contraenti.

Questo sistema è stato recepito nel diritto comunitario con il regolamento (CE) n. 2791/1999 del Consiglio, del 16 dicembre 1999, che stabilisce alcune misure di controllo applicabili nella zona della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale.

Il Consiglio del 22 novembre 1999 ha del resto deciso di introdurre un "sistema ad hoc" comunitario d'ispezione e di sorveglianza per il 2000 che ripartisce i compiti di controllo tra gli Stati membri e la Commissione.

Durante il periodo d'applicazione di questo "sistema ad hoc" dovrebbe essere possibile valutare gli obblighi rispettivi della Commissione e degli Stati membri; la Commissione è tenuta, dal canto suo, a presentare entro il 30 settembre 2000 le proposte per la creazione di un sistema definitivo.

Sebbene la valutazione sia in corso, questo periodo di un anno si sta rivelando troppo breve per poter misurare appieno le implicazioni dell'applicazione del sistema di controllo NEAFC. La Commissione ha d'altro canto avviato una riflessione globale sul controllo nelle acque internazionali e in particolare sull'applicazione, da parte della Comunità, dei sistemi di controllo adottati dalle organizzazioni regionali per la pesca nelle rispettive zone di regolamentazione.

Per questi due motivi è auspicabile prolungare la durata del sistema ad hoc sino al 31 dicembre 2003 con il compito, per la Commissione, di presentare proposte entro il 30 settembre 2003; si tratta quindi di modificare in questo senso il regolamento 2791/1999.

La Commissione propone al Consiglio di adottare il presente regolamento.

2000/0280 (CNS)

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 2791/1999 del Consiglio, del 16 dicembre 1999, che stabilisce alcune misure di controllo applicabili nella zona della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione [1],

[1] GU C ... del , pag. .

visto il parere del Parlamento europeo [2],

[2] GU C ... del , pag. .

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2791/1999 del Consiglio, del 16 dicembre 1999, che stabilisce alcune misure di controllo applicabili nella zona della Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientle [3] prevede, all'articolo 30, che alcuni suoi articoli restino in vigore su una base ad hoc fino al 31dicembre 2000 e che la Commissione presenti, entro e non oltre il 30 settembre 2000, proposte relative ad un regime definitivo.

[3] GU L 337 del 30.12.1999, pag. 1

(2) In attesa di una proposta per la creazione di un regime definitivo occorre prolungare, sino al 31 dicembre 2003, l'applicazione su una base ad hoc dell'articolo 6, paragrafi 2 e 3, e degli articoli 8, 10 e 11.

(3) Il regolamento (CE) n. 2791/1999 deve essere pertanto modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2791/1999 è modificato nel seguente modo:

1. Le note in calce relative all'articolo 6, paragrafo 3 e agli articolo 8, 10 e 11 sono soppresse.

2. All'articolo 30, la date del "31 dicembre 2000" è sostituita dalla data del "31 dicembre 2003" e la date del "30 settembre 2000" è sostituita dalla data del "30 settembre 2003".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Consiglio

Il Presidente

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