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Document 52000PC0668

Proposta di decisione del Consiglio concernente la posizione della Comunità in relazione a una modifica del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa fissati nell'accordo europeo tra le Comunità europee e Repubblica estone

/* COM/2000/0668 def. - ACC 2000/0279 */

52000PC0668

Proposta di decisione del Consiglio concernente la posizione della Comunità in relazione a una modifica del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa fissati nell'accordo europeo tra le Comunità europee e Repubblica estone /* COM/2000/0668 def. - ACC 2000/0279 */


Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO concernente la posizione della Comunità in relazione a una modifica del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa fissati nell'accordo europeo tra le Comunità europee e Repubblica estone

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. PREMESSA

1.1. Le norme d'origine costituiscono uno strumento indispensabile per il corretto funzionamento degli accordi di libero scambio tra la Comunità e i suoi partner commerciali. Le differenze esistenti tra le norme d'origine contenute nei vari accordi firmati dalla Comunità costituiscono, infatti, un ostacolo agli scambi.

1.2. A seguito delle conclusioni del Consiglio europeo di Essen del dicembre 1994, è stato elaborato un programma inteso ad applicare norme d'origine identiche nel quadro dell'accordo SEE, degli accordi con i paesi EFTA e degli accordi con i paesi dell'Europa centrale e orientale (PECO), i tre paesi baltici e la Slovenia (14 accordi).

1.3. È stato elaborato un unico protocollo relativo alle norme d'origine, che è stato integrato nei 14 accordi in questione ed è entrato in vigore il 1° gennaio 1997. Di conseguenza, gli scambi tra tutti i paesi interessati sono stati posti sullo stesso piano. Il sistema è noto come "Sistema di cumulo paneuropeo". Il 1° gennaio 1999 è stata inclusa nel sistema, ma soltanto per quanto riguarda i prodotti industriali, la Turchia.

1.4. Le norme d'origine devono essere sempre adattate alle esigenze tecniche, politiche ed economiche della zona di libero scambio alla quale si applicano. È stato pertanto necessario apportare delle modifiche alle norme entrate in vigore il 1° gennaio 1997; alcune sono state adottate e sono entrate in vigore rispettivamente il 1° gennaio 1999 e il 1° gennaio 2000.

2. MODIFICHE DELLE NORME D'ORIGINE CONTENUTE NELL'ACCORDO SEE, NEGLI ACCORDI CE/EFTA E NEGLI ACCORDI CON I PECO, I PAESI BALTICI E LA SLOVENIA

2.1 Dall'entrata in vigore del protocollo unico relativo alle norme d'origine, si è constatato che l'articolo 7 ("lavorazioni o trasformazioni insufficienti") dava adito a difficoltà di interpretazione o di applicazione. Pertanto, è stato proposto un testo nuovo, più chiaro, basato sull'attuale formulazione, che tiene conto della necessità di includere alcune operazioni non inserite precedentemente. L'impatto della modifica sulla determinazione del carattere originario di un dato prodotto è trascurabile e riguarda soprattutto la determinazione del paese che deve essere considerato paese d'origine. Per quanto riguarda la maggior parte dei settori, la modifica non incide sul trattamento preferenziale. Le conseguenze economiche della proposta per la Comunità sono pertanto trascurabili e il testo garantisce una maggiore chiarezza sia per le autorità doganali, sia per gli operatori economici.

2.2. Le norme d'origine previste negli accordi con i PECO, i paesi baltici e la Slovenia stabiliscono che fino al 31 dicembre 2000 è possibile fare ricorso a tassi forfetari nei casi in cui non sia consentita la restituzione dei dazi doganali o siano concesse esenzione da tali dazi. La Bulgaria e l'Ungheria hanno chiesto che questa possibilità sia prorogata di un anno. Si propone di accogliere questa richiesta e di applicare la proroga a tutti gli accordi. Tale misura non creerà difficoltà di ordine economico alla Comunità e non si estende agli accordi CE-EFTA e SEE.

2.3. Anche se il testo giuridico non lo prevede esplicitamente, un principio largamente accettato vuole che i materiali identici originari e non originari, da includere in un prodotto, debbano essere tenuti separatamente. Tuttavia, dato che la detenzione di scorte separate può comportare costi elevati e difficoltà pratiche, si propone che, a determinate condizioni, le autorità doganali possano autorizzare l'applicazione del cosiddetto metodo della "contabilità separata". Ciò non ha alcuna conseguenza economica per la Comunità e costituisce un'agevolazione per gli operatori economici interessati.

2.4. Le norme d'origine includono alcuni importi espressi in euro. L'articolo 30 si riferisce al controvalore nella moneta nazionale e alle modalità in base alle quali tale importo è fissato dal paese esportatore e comunicato alla Commissione. È stata proposta una nuova formulazione dell'articolo, che chiarisce alcune questioni riguardanti la sua interpretazione e la sua attuazione, e introduce misure che consentono ai paesi di arrotondare il risultato della conversione nella loro moneta nazionale.

In base alla proposta, i paesi non sono più tenuti a modificare il controvalore nella loro moneta nazionale, se le variazioni sono comprese entro determinati limiti. Ciò ridurrà l'onere delle amministrazioni nazionali interessate e garantirà una maggiore stabilità del livello degli importi nelle monete nazionali per gli operatori economici.

2.5. Si propone di apportare alcune modifiche tecniche all'articolo 1 e all'articolo 22. Tali modifiche sono intese a correggere alcune anomalie tra le diverse versioni linguistiche degli articoli in questione.

2.6. Per quanto riguarda le voci SA 5309 - 5311, si propone di modificare l'allegato II per consentire l'impiego di filati di iuta non originari nella fabbricazione dei prodotti compresi in tali voci. Dato che nella Comunità e negli altri paesi interessati non si produce iuta, consentire l'utilizzazione di filati di iuta non originari costituirà un vantaggio per gli operatori economici che fabbricano i prodotti in questione.

3. CONCLUSIONI

Quella allegata è una delle 14 proposte intese a migliorare il funzionamento del sistema comune delle norme d'origine. Esse devono essere considerate un unico pacchetto. Infatti, affinché le norme in vigore che consentono il cumulo paneuropeo delle lavorazioni e delle trasformazioni continuino ad essere applicate, è indispensabile che esse entrino in vigore tutte allo stesso momento, cioè a partire dal 1° gennaio 2001.

La Commissione chiede quindi al Consiglio di definire la posizione comune da presentare ai comitati previsti dai singoli accordi.

2000/0279 (ACC)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

concernente la posizione della Comunità in relazione a una modifica del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa fissati nell'accordo europeo tra le Comunità europee e Repubblica estone

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, comma secondo,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 38 del protocollo n. 3 del suddetto accordo europeo stabilisce che il Consiglio di associazione può modificare le disposizioni del protocollo,

DECIDE:

La posizione che la Comunità adotterà in seno al Consiglio di associazione istituito ai sensi dell'articolo 109 dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica estone, dall'altra, in merito alla modifica del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa del suddetto accordo, è basata sul progetto di decisione del Consiglio di associazione allegato alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il presidente

ACCORDO EUROPEO che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica estone, dall'altra

DECISIONE n. ..../.... del CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE

che modifica il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica estone, dall'altra, firmato a Lussemburgo il 12 giugno 1995, in particolare l'articolo 38 del protocollo n. 3,

considerando quanto segue:

(1) si sono rese necessarie alcune modifiche tecniche per correggere delle anomalie tra le diverse versioni linguistiche del testo.

(2) l'elenco delle lavorazioni o trasformazioni insufficienti deve essere modificato per assicurare una corretta interpretazione e per tenere conto della necessità di includervi alcune operazioni non inserite precedentemente.

(3) le disposizioni relative all'applicazione temporanea di tassi forfetari nei casi in cui non sia consentita la restituzione dei dazi doganali o sia concessa l'esenzione da tali dazi devono essere prorogate fino al 31 dicembre 2001.

(4) è emersa la necessità di elaborare un sistema di contabilità separata per i materiali originari e non originari, soggetto all'approvazione delle autorità doganali.

(5) le disposizioni relative agli importi espressi in euro devono essere modificate per chiarire la procedura e garantire una maggiore stabilità del livello degli importi nelle monete nazionali.

(6) per tenere conto della scarsità di materie prime nei paesi in questione, risultano indispensabili alcune correzioni nell'elenco delle lavorazioni e trasformazioni necessarie per attribuire il carattere originario alle materie non originarie,

DECIDE:

Articolo 1

Il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa è modificato come segue:

1. L'articolo 1, lettera i) è sostituito dal testo seguente:

"i) per "valore aggiunto" si intende la differenza tra il prezzo franco fabbrica e il valore in dogana di ciascuno dei materiali utilizzati originario degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4 o, se il valore in dogana non è noto o non può essere stabilito, il primo prezzo verificabile corrisposto per i materiali nella Comunità o in Estonia.

2. L'articolo 7 è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 7

Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal rispetto o meno dei requisiti dell'articolo 6, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:

(a) le operazioni di conservazione per assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;

(b) la scomposizione e composizione di confezioni;

(c) il lavaggio, la pulitura, la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;

(d) la stiratura o la pressatura di prodotti tessili;

(e) semplici operazioni di pittura e lucidatura;

(f) la mondatura, l'imbianchimento parziale o totale, la pulitura e la brillatura di cereali e riso;

(g) operazioni per colorare lo zucchero o formare zollette di zucchero;

(h) la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;

(i) l'affilatura, la semplice macinatura o il semplice taglio;

(j) il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l'assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli);

(k) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di imballaggio;

(l) l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, logo o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui lori imballaggi;

(m) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse;

(n) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;

(o) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a n);

(p) la macellazione degli animali.

2. Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nella Comunità o in Estonia su quel prodotto.

3. All'articolo 15, l'ultima frase del sesto comma è sostituita dalla frase seguente:

"Le disposizioni del presente paragrafo si applicano fino al 31 dicembre 2001."

4. Dopo l'articolo 20 è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 20 bis

Contabilità separata

1. Se la detenzione di scorte separate di materiali originari e non originari identici e intercambiabili comporta costi notevoli o difficoltà pratiche, su richiesta scritta degli interessati, le autorità doganali possono autorizzare per la gestione di tali scorte l'uso della cosiddetta "separazione contabile".

2. Questo metodo deve poter garantire che, su un determinato periodo di riferimento, il numero di prodotti ottenuti che possono essere considerati "originari" coincida con il numero che si sarebbe ottenuto se vi fosse stata una divisione fisica delle scorte.

3. Le autorità doganali possono concedere tale autorizzazione alle condizioni che esse considerano appropriate.

4. Il metodo è registrato e mantenuto conformemente ai principi contabili generalmente accettati applicabili nel paese in cui il prodotto è stato fabbricato.

5. Il beneficiario di questa agevolazione può emettere prove dell'origine o farne richiesta, a seconda del caso, per la quantità di prodotti che possono essere considerati originari. Su richiesta delle autorità doganali, il beneficiario fornisce una dichiarazione relativa al modo in cui i quantitativi sono stati gestiti.

6. Le autorità doganali controllano il modo in cui l'autorizzazione viene utilizzata e possono ritirarla in qualsiasi momento, qualora il beneficiario ne faccia un qualunque uso improprio o non rispetti qualunque altra condizione fissata nel presente allegato.

5. Nella prima frase dell'articolo 22, paragrafo 1, dopo la parola "esportatore" è inserito quanto segue: "qui di seguito denominato "esportatore autorizzato","

6. L'articolo 30 è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 30

Importi espressi in euro

1. Per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 26, paragrafo 3, qualora i prodotti siano fatturati in una moneta diversa dall'euro, gli importi espressi nella moneta nazionale dei paesi di cui agli articoli 3 e 4, equivalenti a quelli espressi in euro, sono fissati annualmente da ciascuno dei paesi interessati.

2. Una spedizione beneficia delle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera b) o dell'articolo 26, paragrafo 3 in base alla valuta utilizzata nella fattura, secondo l'importo fissato dal paese in questione.

3. Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre. Tali importi sono comunicati alla Commissione europea entro il 15 ottobre e si applicano a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. La Commissione europea notifica gli importi a tutti i paesi interessati.

4. Un paese può arrotondare per eccesso o per difetto l'importo risultante dalla conversione nella moneta nazionale di un importo espresso in euro. L'importo arrotondato non può differire di più del 5 per cento dal risultato della conversione. Un paese può lasciare invariato il controvalore nella moneta nazionale di un importo espresso in euro se, all'atto dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 3, la conversione dell'importo, prima di qualsiasi arrotondamento, non si traduca in un aumento inferiore al 15 per cento del controvalore in moneta nazionale. Il controvalore in moneta nazionale può restare invariato se la conversione dà luogo a una diminuzione del controvalore stesso.

5. Gli importi espressi in euro vengono riveduti dal comitato di associazione su richiesta della Comunità o dell'Estonia. Nel procedere a detta revisione, il comitato di associazione tiene conto dell'opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, esso può decidere di modificare gli importi espressi in euro."

7. L'allegato II è modificato nel modo seguente:

il testo relativo alle voci SA 5309 - 5311 è sostituito dal testo seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

1) Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, vedere la nota introduttiva 5.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2001.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio di associazione

Il Presidente

SCHEDA FINANZIARIA

1. titolo dell'azione

Proposta di modifica della definizione del concetto di "prodotti originari" e dei metodi di cooperazione amministrativa fissati nel protocollo n. 4 dell'accordo sullo Spazio economico europeo e degli accordi europei tra la CE e i PECO, i paesi baltici e la Slovenia e nel protocollo n. 3 degli accordi di libero scambio tra la CE e i paesi EFTA.

2. linea di bilancio interessata

Capitolo 12, articolo 120 (dazio zero)

3. base giuridica

Articolo 133 del trattato

4. obiettivo

Gli obiettivi delle misure sono i seguenti:

4.1. Garantire un'interpretazione corretta dell'elenco delle trasformazioni e lavorazioni insufficienti, ed includervi alcune operazioni non inserite precedentemente;

4.2. Prorogare l'eventuale utilizzazione di tassi forfetari nei casi in cui non sia consentita la restituzione o siano concesse esenzioni dai dazi doganali; (non applicabile agli accordi SEE e CE-EFTA)

4.3. Introdurre un sistema di contabilità separata per i materiali originari e non originari, soggetto all'approvazione delle autorità doganali;

4.4. Chiarire le disposizioni relative agli importi espressi in euro e garantire una maggiore stabilità del livello degli importi nelle monete nazionali;

4.5. Correggere le anomalie tra le diverse versioni linguistiche del testo;

4.6. Modificare, in un unico caso, le disposizioni relative alle lavorazioni o trasformazioni che conferiscono carattere originario ai materiali non originari.

5. incidenza finanziaria

La proposta non ha incidenza finanziaria.

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